1 Recupero degli emolumenti corrisposti “a vuoto” a ... - internet scuola
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<strong>Recupero</strong> <strong>degli</strong> <strong>emolumenti</strong> <strong>corrisposti</strong> <strong>“a</strong> <strong>vuoto”</strong> a personale assente<br />
per colpa di un terzo<br />
a cura di Lorenzo Capaldo<br />
1. Premessa....................................................................................................2<br />
2. La nozione di danno risarcibile: i termini della questione...................................2<br />
2.1. L’emersione della tutela esterna del diritto di credito..................................2<br />
3. L’illecito del terzo a danno del dipendente dell’amministrazione scolastica:<br />
individuazione del titolare del diritto al risarcimento ...............................................4<br />
3.1. Il danno risarcibile .................................................................................4<br />
4. Le fattispecie generatrici del diritto al risarcimento...........................................5<br />
4.1. L’illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli ...........................5<br />
4.2. L’illecito cagionato da incidente stradale ...................................................5<br />
5. Profili operativi nella gestione dell’assenza del personale dovuta a fatto illecito del<br />
terzo ................................................................................................................5<br />
5.1. L’acquisizione delle informazioni ..............................................................6<br />
5.2. La richiesta di risarcimento .....................................................................6<br />
5.3. La richiesta di risarcimento in relazione ai sinistri automobilistici..................7<br />
6. La trasmissione del fascicolo all’Avvocatura dello Stato.....................................8<br />
7. Bibliografia..................................................................................................9<br />
8. Sitografia....................................................................................................9<br />
1
1. Premessa<br />
ll presente lavoro offre anzitutto un inquadramento generale della questione<br />
della risarcibilità del danno prodotto dalla lesione del diritto di credito. Si tratta infatti<br />
di individuare i limiti in cui è ammessa la tutela esterna, ossia nei confronti dei<br />
soggetti estranei al rapporto obbligatorio, della pretesa del creditore all’adempimento<br />
dell’obbligazione assunta dal debitore. In questo contesto teorico, viene quindi<br />
affrontato il tema specifico del recupero <strong>degli</strong> <strong>emolumenti</strong> che l’amministrazione<br />
scolastica è comunque costretta a corrispondere al proprio dipendente il quale sia<br />
rimasto vittima di infortunio cagionato da fatto illecito imputabile a un terzo.<br />
2. La nozione di danno risarcibile: i termini della questione<br />
Il problema della lesione del diritto di credito rappresenta una questione ormai<br />
classica nell’analisi dell’istituto dell’illecito civile. Secondo l’impostazione tradizionale,<br />
infatti, l’area del danno risarcibile deve essere circoscritta alle sole ipotesi di lesione<br />
dei diritti soggettivi assoluti. Senonché, sulla scorta delle indicazioni dottrinali, si è<br />
venuto consolidando in giurisprudenza un progressivo ampliamento della<br />
nozione di danno ingiusto 1 ai sensi dell’art.2043 del codice civile, fino a<br />
ricomprendere, a seguito della nota sentenza delle sezioni unite della corte di<br />
cassazione, anche la fattispecie lesiva <strong>degli</strong> interessi legittimi. 2 In aderenza<br />
alla restrittiva tesi tradizionale, che appunto non ammetteva la risarcibilità dei danni<br />
originati dalla lesione di interessi non aventi la natura di diritti soggettivi assoluti,<br />
la dottrina ha a lungo escluso la possibilità di risarcire la lesione dei diritti relativi e<br />
in particolar modo dei diritti di credito. Le ragioni a suffragio di tale orientamento<br />
erano essenzialmente due: anzitutto, avendo come riferimento la natura giuridica<br />
dell’interesse leso, si poneva l’accento sulla relatività del diritto di credito:<br />
quest’ultimo non rileva erga omnes, ma spiega i suoi effetti soltanto nell’ambito di un<br />
rapporto obbligatorio, ossia del vincolo giuridico –fondamentalmente duale- che<br />
lega il creditore al debitore. In questa prospettiva si riteneva che il creditore, allo<br />
scopo di soddisfare la sua pretesa, poteva rivolgersi solo al suo debitore senza aver<br />
nulla a pretendere nei confronti dei terzi che avessero in qualche modo ostacolato o<br />
pregiudicato la realizzazione della sua pretesa all’adempimento.<br />
Il fondamento normativo di tale impostazione veniva rinvenuto nell’art.1372 del<br />
codice civile, secondo il quale il contratto assume efficacia vincolante per le sole parti<br />
contraenti, senza poter coinvolgere la sfera giuridica di coloro che siano rimasti<br />
estranei alla sua conclusione. Il secondo argomento ostativo alla tutela risarcitoria del<br />
diritto di credito risiedeva nell’opportunità di arginare la proliferazione delle ipotesi di<br />
responsabilità civile e ciò allo scopo di non recare pregiudizio al traffico giuridico.<br />
2.1. L’emersione della tutela esterna del diritto di credito<br />
L’orientamento restrittivo è stato oggetto nel tempo di diverse critiche, sia in<br />
ambito dottrinale che in sede giurisprudenziale. Si è infatti rilevato che l’assolutezza è<br />
1 Il concetto di ingiustizia del danno è stato, dagli anni sessanta in poi, il punto cruciale del dibattito sulla<br />
responsabilità extracontrattuale. Secondo l’impostazione più moderna, l’ingiustizia del danno cui fa<br />
riferimento l’art.2043 c.c. configura il nostro come un sistema aperto, tale cioè da garantire l’ingresso di<br />
sempre nuove ipotesi di illecito e di pregiudizi risarcibili. Sull’argomento si veda M. V. DE GIORGI, A.<br />
THIENE, L’ingiustizia del danno, in G. CIAN, A. TRABUCCHI Commentario breve al Codice Civile, CEDAM,<br />
Padova, VII edizione, 2004, pp. 2022 – 2023.<br />
2 In questa sede basti richiamare la celebre sentenza 22 luglio 1999, n.500 resa dalle Sezioni Unite della<br />
Corte di Cassazione, il cui testo è consultabile, ex multis, in Foro amministrativo,2000, 2062.<br />
2
un tratto fondamentale di ogni diritto soggettivo e, quindi, anche del diritto di credito:<br />
sotto questo profilo, certamente anche il creditore ha il diritto di pretendere<br />
l’astensione da turbative della propria pretesa all’adempimento da parte di<br />
chiunque altro; in questa chiave, il creditore che faccia valere la lesione del proprio<br />
interesse all’adempimento tutela l’integrità del proprio patrimonio, che è cosa diversa,<br />
sia pure collegata, dalla pretesa creditoria azionabile nei confronti del debitore.<br />
L’affermazione del principio della tutela esterna del diritto di credito (tutela cioè<br />
rivolta verso i terzi, ossia verso i soggetti estranei al rapporto obbligatorio) si è avuta<br />
tuttavia piuttosto lentamente in giurisprudenza e ha avuto luogo a seguito di tre<br />
fondamentali sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Il primo precedente<br />
è costituito dalla sentenza 3 luglio 1953 n.2085, 3 che ha affrontato la causa intentata<br />
dalla società Torino calcio nei confronti della compagnia aerea responsabile del tragico<br />
incidente di Superga. In tale occasione la Suprema Corte affermò che l’art.2043 del<br />
codice civile non distingue affatto, come fino allora sostenuto, tra diritti assoluti e<br />
relativi; la reiezione della domanda fu motivata, per ragioni di “politica giudiziaria”,<br />
con riferimento a una presunta non immediatezza del danno, solo indirettamente<br />
riconducibile al sinistro e, in quanto tale, non risarcibile ai sensi <strong>degli</strong> articoli 1223 e<br />
2056 del codice civile. Tale sentenza è comunque di tutto rilievo, dal momento che<br />
sconfessa uno dei postulati del tempo, rappresentato da una presunta quanto<br />
insussistente differenza sostanziale tra diritti assoluti e diritti di credito. Un secondo<br />
passo in avanti si ebbe quasi vent’anni dopo, sempre in ambito calcistico con<br />
riferimento al noto caso Meroni, che ha visto la società Torino Calcio avanzare la<br />
pretesa di essere risarcita del danno cagionato dall’incidente colposo che l’aveva<br />
privata della possibilità di avvalersi delle prestazioni del proprio prestigioso giocatore.<br />
In tale occasione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ebbero ad<br />
affermare il diritto al risarcimento per il fatto che cagiona la morte del debitore altrui<br />
quando la scomparsa del soggetto abbia determinato anche l’estinzione del credito in<br />
modo definitivo e irreparabile per il creditore. Il principio della tutela esterna del<br />
diritto di credito con specifico riferimento al rapporto di lavoro è stato tuttavia<br />
consolidato e ricondotto a “sistema” solo con la sentenza 12 novembre 1988<br />
n.6132 delle stesse Sezioni Unite della Cassazione 4 : tale pronuncia riafferma il<br />
principio (già contenuto a livello embrionale in alcuni precedenti giurisprudenziali)<br />
secondo cui, l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del<br />
lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione<br />
lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per<br />
contratto, che viene così pagata <strong>“a</strong> <strong>vuoto”</strong>.<br />
Il pagamento della retribuzione al lavoratore assente cessa di essere legittimo<br />
quando dipenda da fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione della<br />
corrispettività tra le prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale. Il diritto al<br />
risarcimento nei confronti del terzo compete al datore di lavoro anche in relazione alle<br />
prestazioni fungibili e non, come precedentemente ritenuto nel caso Meroni con<br />
esclusivo riferimento alle obbligazioni per prestazioni infungibili, in quanto il<br />
meccanismo della lesione giuridica è identico in entrambe le ipotesi. Il datore di lavoro<br />
avrà inoltre diritto a un risarcimento integrale, comprensivo di retribuzione e<br />
contributi, con la possibilità anche di provare il danno ulteriore in caso di comprovata<br />
necessità di sostituzione del dipendente infortunato.<br />
3 Per il testo della sentenza del 1953 e per una dettagliata ricostruzione della questione si rinvia a M.<br />
BESSONE, Casi e questioni di diritto privato IX – atto illecito e responsabilità civile – 1. I criteri di<br />
imputazione della responsabilità civile, a cura di G. ALPA, U. RUFFOLO e Z. ZENCOVICH, Giuffré, Milano,<br />
2000, VIII edizione, pp. 178 e ss. .<br />
4 In Foro italiano,1989,I, 742.<br />
3
3. L’illecito del terzo a danno del dipendente dell’amministrazione scolastica:<br />
individuazione del titolare del diritto al risarcimento<br />
Come si è visto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del<br />
danno in tutti casi nei quali, in ragione di un atto illecito effettuato da un<br />
terzo, il lavoratore non è in grado di eseguire la prestazione lavorativa<br />
oggetto del contratto. L’illecito deve essere posto in essere da un soggetto<br />
estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore e<br />
l’amministrazione e deve avere incidere causalmente sulla possibilità del lavoratore di<br />
effettuare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa. Il soggetto danneggiato, titolare<br />
del diritto al risarcimento, sarà lo Stato –e per esso il Ministero dell’Istruzione,<br />
dell’Università e della Ricerca- dal momento che tutto il personale scolastico è<br />
dipendente dello Stato e non della singola istituzione scolastica. In questo senso si è<br />
recentemente espressa l’Avvocatura Generale dello Stato con parere CS 5505/02 di<br />
data 11 novembre 2002 (richiamato dalla nota MIUR – Dipartimento per i servizi nel<br />
territorio – Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio – Ufficio XI<br />
prot.1665/03 del 19 maggio 2003) secondo cui, pur dopo la profonda riforma<br />
dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo<br />
1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D.L.vo 6-3-98 n.59, D.P.R. 8-3-1999<br />
n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi<br />
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di<br />
autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale<br />
dello Stato: l'attività posta in essere (azioni positive o negative) da questo è dunque<br />
riferibile allo Stato. L’orientamento è stato confermato con il parere del 4 marzo 2005<br />
della stessa Avvocatura Generale, secondo cui le istituzioni scolastiche (…) rimangono<br />
compenetrate nell’Amministrazione dello Stato, nella quale, invero, sono incardinate,<br />
sicché la giuridica possibilità per le medesime di impugnare atti dell’amministrazione<br />
statale non sembra poter inerire a fattispecie giustiziabili.<br />
3.1. Il danno risarcibile<br />
L’azione del terzo, determinando la malattia e la conseguente assenza del<br />
lavoratore, comporta per l’amministrazione datrice di lavoro l’impossibilità di utilizzare<br />
la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge<br />
o per contratto, che viene così pagata a vuoto. Sarebbe infatti iniquo addossare al<br />
datore di lavoro il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di<br />
lavoro (attività lavorativa – retribuzione) quando tale evento sia stato determinato<br />
dall’illecita ingerenza del terzo nello svolgimento del rapporto medesimo. Il danno da<br />
risarcire dovrà comprendere la retribuzione (eventualmente maggiorata dell’ulteriore<br />
costo affrontato dal datore di lavoro per la diversa prestazione sostitutiva), nonché i<br />
contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati durante il<br />
periodo di malattia del lavoratore: su tale importo dovranno essere calcolati gli<br />
interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dal giorno dell’infortunio<br />
fino al pagamento.<br />
Si noti che il risarcimento non deve eccedere i limiti del pregiudizio<br />
effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo a un indebito arricchimento) 5 ,<br />
cosicché non potranno cumularsi la retribuzione erogata a vuoto e quella corrisposta<br />
per la prestazione sostitutiva. Al contrario il datore di lavoro potrà ripetere solo il<br />
maggior costo della stessa rispetto a quella dell’assente e ciò solo quando la<br />
sostituzione del dipendente sia stata assolutamente necessaria.<br />
5 Invero se si dovessero risarcire tanto la retribuzione erogata a vuoto quanto quella dovuta per le<br />
prestazioni sostitutive, il datore di lavoro finirebbe per giovarsi di queste ultime senza alcun corrispettivo.<br />
4
4. Le fattispecie generatrici del diritto al risarcimento<br />
La lesione del diritto di credito civilmente risarcibile deve discendere da un fatto<br />
illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. In estrema sintesi, l’ingiustizia del<br />
danno di cui alla norma richiamata deve riguardare un danno prodotto in assenza di<br />
cause di giustificazione e che determini la lesione di un diritto soggettivo, sia esso<br />
assoluto che relativo. Il fatto dovrà essere riferibile causalmente al terzo, che sia<br />
capace di intendere e di volere, e integrare gli estremi del dolo o della colpa dal punto<br />
di vista dell’elemento soggettivo. Secondo i principi generali, il danno non sarà<br />
risarcibile se provocato dal terzo per legittima difesa (art. 2044 c.c.), mentre quello<br />
determinato in presenza di uno stato di necessità sarà suscettibile di essere solo<br />
indennizzato nei limiti di quanto ritenuto equo dal giudice (art. 2045 c.c.).<br />
La casistica può essere molto varia e spazia da un’aggressione, alla rovina di un<br />
edificio o al danno arrecato da animali. In ogni caso è possibile distinguere<br />
essenzialmente due principali tipologie di illeciti, a seconda che questi discendano o<br />
meno da un sinistro automobilistico. La differenza risiede essenzialmente nella<br />
disciplina dei termini prescrizionali e nel riparto dell’onere della prova.<br />
4.1. L’illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli<br />
Non è questa la sede per affrontare la complessa e vastissima tematica relativa<br />
alla responsabilità civile. Basti qui ricordare che l’illecito aquiliano è fondamentalmente<br />
atipico, non inquadrabile in schemi predeterminati. Ciò che preme evidenziare è che il<br />
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno generato dal fatto illecito<br />
è di regola pari a cinque anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto<br />
medesimo (art. 2947 c.c.).<br />
4.2. L’illecito cagionato da incidente stradale<br />
La fattispecie più ricorrente dal punto di vista statistico è quella del sinistro<br />
automobilistico, il quale ha una specifica disciplina sia sotto il profilo sostanziale<br />
(art.2054 c.c.) sia sotto quello del termine prescrizionale (art. 2947, secondo comma,<br />
c.c.). Tale ultima disposizione prevede un termine di soli due anni per far valere il<br />
diritto al risarcimento del danno scaturito dalla circolazione di veicoli. Senonché la<br />
peculiarità della casistica va rinvenuta anche nelle regole del riparto della<br />
responsabilità e dell’onere della prova: il primo comma dell’art. 2054 c.c. prevede<br />
infatti a carico del conducente l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per<br />
evitare il danno ai fini dell’esonero dall’obbligo risarcitorio. Qualora l’evento lesivo sia<br />
stato cagionato dallo scontro tra veicoli, il secondo comma della norma in commento<br />
presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso<br />
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Si stabilisce inoltre che il<br />
proprietario del veicolo, o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di<br />
riservato dominio, è responsabile solidarmente con il conducente se non prova che la<br />
circolazione del veicolo è avvenuto contro la sua volontà (art. 2054, terzo comma,<br />
c.c.). Infine, l’ultimo comma della disposizione addossa ai soggetti sopra individuati la<br />
responsabilità dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione<br />
del veicolo.<br />
5. Profili operativi nella gestione dell’assenza del personale dovuta a fatto<br />
illecito del terzo<br />
La trattazione dell’affare presuppone lo svolgimento di alcuni delicati<br />
adempimenti a cura dell’amministrazione: si tratta anzitutto di porre in essere<br />
un’attività conoscitiva diretta preliminarmente ad accertare le ragioni dell’assenza del<br />
dipendente e poi a quantificare il danno; secondariamente si dovrà provvedere ad una<br />
5
tempestiva richiesta del risarcimento nel rispetto dei termini prescrizionali; infine,<br />
nell’ipotesi di inottemperanza alla richiesta, sarà necessario trasmettere un<br />
documentato rapporto sui fatti ai fini dell’eventuale azione di recupero giudiziale del<br />
credito da parte dell’Avvocatura dello Stato.<br />
5.1. L’acquisizione delle informazioni<br />
In questa fase, per così dire preliminare, si tratta di riscontrare il mero fatto<br />
storico, senza necessità di operare alcuna valutazione in merito al riparto delle<br />
responsabilità.<br />
Non appena giunga alla <strong>scuola</strong> notizia dell’infortunio di un dipendente,<br />
l’amministrazione dovrà anzitutto verificare se l’infortunio sia o meno riconducibile<br />
all’intervento di un terzo. In caso affermativo, il terzo dovrà essere individuato con<br />
precisione, se del caso acquisendo informazioni presso l’anagrafe del comune. Le<br />
notizie circa la dinamica dell’evento dovranno essere ottenute dal dipendente stesso,<br />
al quale potrà essere chiesto di redigere una breve relazione scritta. 6 Nell’ipotesi di<br />
sinistro stradale potrà anche essere acquisito il verbale dei rilievi effettuati dalla<br />
polizia stradale, verbale che di regola riporta anche le dichiarazioni rilasciate da<br />
eventuali testimoni. Sarà quindi necessario provvedere alla quantificazione del danno,<br />
eventualmente raccordandosi con la direzione provinciale dei servizi vari del<br />
Ministero dell’Economia, alla quale dovranno anche essere chieste le modalità di<br />
versamento, da parte del responsabile, delle somme da recuperare. 7<br />
5.2. La richiesta di risarcimento<br />
Il secondo, ineludibile, adempimento procedurale è rappresentato dalla<br />
richiesta (diffida) risarcitoria nei confronti del soggetto individuato quale<br />
responsabile dell’infortunio. Pur non essendovi forme “sacramentali” da osservare,<br />
la diffida, effettuata in nome e per conto dell’istituzione scolastica e del Ministero<br />
dell’Istruzione, dovrà contenere una breve descrizione delle ragioni poste a<br />
fondamento della pretesa nonché un’espressa e non equivoca volontà di esigere il<br />
risarcimento del danno: quest’ultimo sarà calcolato tenendo contro della rivalutazione<br />
monetaria e <strong>degli</strong> interessi legali maturati sulla somma rivalutata con decorrenza dal<br />
primo giorno di assenza fino al saldo. L’intimazione dovrà inoltre fissare al debitore un<br />
congruo termine per provvedere al risarcimento, con l’avvertenza che in difetto di<br />
procederà al recupero giudiziale.<br />
Requisito oltremodo opportuno, anche se non essenziale, è costituito<br />
dall’indicazione delle modalità di pagamento del dovuto per l’ipotesi di adempimento<br />
spontaneo del debitore. Anche se l’atto di costituzione in mora non è soggetto a<br />
particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione <strong>degli</strong> atti<br />
giudiziari, si dovrà prestare attenzione alle forme di comunicazione della richiesta<br />
risarcitoria e ciò al fine di porre in essere un’efficace interruzione dei termini<br />
prescrizionali: idonea a tale scopo è la lettera raccomandata A.R., la cui spedizione è<br />
certamente provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a<br />
carico del servizio postale ne fanno presumere l’arrivo al debitore, pur in assenza della<br />
ricevuta di ritorno. 8 Si ricordi che il termine di prescrizione, dopo il verificarsi<br />
6 Un elemento di conoscenza estremamente prezioso può essere costituito da una copia del cosiddetto<br />
modulo blu (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) che viene sottoscritto da<br />
entrambe le parti quando non vi sia disaccordo nella descrizione della dinamica del sinistro.<br />
7 Nell’ipotesi di assenza prolungata è consigliabile provvedere comunque alla messa in mora del debitore<br />
richiedendo, secondo le modalità illustrate al punto 5.2, il danno maturato provvisoriamente e<br />
formulando espressa riserva di successiva, nuova quantificazione del danno ulteriore.<br />
8 La lettera raccomandata o il telegramma –anche in mancanza dell’avviso di ricevimento- costituiscono<br />
prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui<br />
consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria<br />
6
dell’evento interruttivo, comincia nuovamente a decorrere, cosicché resta a carico<br />
dell’amministrazione l’onere di rinnovare periodicamente la diffida fino a che il<br />
debitore non abbia provveduto a risarcire il danno.<br />
5.3. La richiesta di risarcimento in relazione ai sinistri automobilistici<br />
In tale ipotesi, la diffida deve essere eseguita a mezzo lettera raccomandata<br />
con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza (art. 22 legge 990/69).<br />
La giurisprudenza ha mitigato il rigore della norma, ammettendo anche mezzi di<br />
comunicazione diversi dalla raccomandata ma equipollenti ai fini dell’osservanza del<br />
precetto in esame, intendendosi per tali gli atti scritti che manifestino in modo non<br />
equivoco la richiesta di indennizzo all’assicuratore e al quale possa attribuirsi data<br />
certa come termine a quo per l’adempimento della prestazione richiesta: in difetto,<br />
non potrebbe considerarsi realizzata la condizione di proponibilità della successiva<br />
domanda giudiziale ai sensi dell’art.22 della legge n.990/69 e non sorgerebbe<br />
nemmeno in capo all’assicuratore, l’obbligo di liquidare il danno o di rispondere<br />
negativamente. 9 Oltre agli elementi indicati nel paragrafo precedente, la costituzione<br />
in mora dovrà tenere conto di alcuni requisiti imposti dalla normativa speciale vigente<br />
in materia. 10 L’assicurazione per responsabilità civile automobilistica è infatti<br />
obbligatoria per legge e prevede una solidarietà passiva speciale tra il responsabile del<br />
danno e il suo assicuratore. In questa prospettiva, il danneggiato ha azione diretta nei<br />
confronti dell’assicuratore: quest’ultimo è quindi parte necessaria nel giudizio<br />
intentato contro il danneggiante. 11 La redigenda richiesta di risarcimento sarà quindi<br />
indirizzata non solo al soggetto responsabile ma anche alla sua compagnia<br />
assicuratrice, da intimarsi presso la propria sede legale. 12<br />
regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art.1335<br />
c.c. dello stesso: Cassazione civile, Sezione III, 27 luglio 2001, n.10284 in Giustizia civile Mass.,2001,<br />
1484; nello stesso senso Cassazione civile, Sezione III, 15 febbraio 1999, n.1265, ivi, 1999, 348;<br />
Cassazione civile, Sezione III, 5 ottobre 1998, n.9861, ivi, 1998, 2013; Cassazione civile, Sezione III, 9<br />
settembre 1996, n.8180, in Giurisprudenza italiana, 1997, I, 1, 1244.<br />
9 In questi termini G. GIANNINI, F. MARTINI, M. RODOLFI, (1978) L’assicurazione obbligatoria dei veicoli<br />
e dei natanti, Giuffré, Milano, 2003 pp. 255 e ss., soprattutto 256 e 257: sono stati ritenuti mezzi idonei<br />
a perfezionare la fattispecie dell’art.22 della legge 990/69 la richiesta inviata all’assicuratore con<br />
telegramma, la richiesta di risarcimento inviata al responsabile con espresso invito a trasmetterla<br />
all’assicuratore e a quest’ultimo effettivamente pervenuta e qualsiasi documento dal quale si evinca che<br />
al medesimo assicuratore è stata avanzata la richiesta di risarcimento e che è stato rispettato il termine<br />
dilatorio. Analogamente è a dirsi per gli atti che diano garanzie superiori di certezza dell’avvenuta<br />
comunicazione, quali la notificazione della richiesta secondo le forme <strong>degli</strong> atti giudiziali.<br />
10 Si fa riferimento alla legge 24 dicembre 1969 n.990, al decreto legge 23 dicembre 1976 n.857<br />
convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977 n.39, al regolamento approvato con D.P.R. 24<br />
novembre 1970 n.973, modificato dal D.P.R. 16 gennaio 1981 n.45 e agli articoli 27, 28 e 31 della legge<br />
19 febbraio 1992 n.142. Si deve segnalare che il 2 settembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il<br />
Codice delle Assicurazioni. Il nuovo codice, consultabile sul sito www.governo.it/GovernoInforma/<br />
oltre a operare l’armonizzazione delle attuali molteplici fonti normative, ha introdotto alcune incisive<br />
innovazioni, soprattutto nelle procedure di liquidazione dei danni.<br />
11 Il primo comma dell’art.18 della legge 990/69 prevede infatti che il danneggiato per un sinistro causato<br />
dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di<br />
assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti<br />
delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Si tratta di una rilevante eccezione al principio<br />
di relatività dei contratti, in forza del quale, in tutte le altre ipotesi di assicurazione per responsabilità<br />
civile, il danneggiato può agire soltanto nei confronti dell’autore del danno, mentre la garanzia opera<br />
esclusivamente nei rapporti interni tra quest’ultimo e la propria assicurazione.<br />
12 Ai fini dell’individuazione della sede legale della società assicuratrice potrà essere utile la consultazione<br />
del sito dell’ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) o quello dell’ANIA (l’associazione di<br />
categoria delle imprese di assicurazione). Si noti inoltre che, secondo un principio di formazione<br />
giurisprudenziale, la condizione di proponibilità della domanda giudiziale è soddisfatta solo se la<br />
raccomandata è indirizzata non solo all’assicuratore del veicolo, ma anche al responsabile per la<br />
circolazione del veicolo stesso (proprietario), ciò anche nel caso in cui il danneggiato opti per l’azione<br />
ordinaria di risarcimento ai sensi dell’art.2054 c.c. nei confronti del danneggiante e non per la chiamata<br />
7
La lettera avrà anche cura di indicare data, luogo e ora del sinistro, il nome,<br />
cognome e indirizzo del responsabile, le generalità del proprietario della vettura (se<br />
diverso dal conducente), la targa dell’automezzo antagonista, la descrizione del<br />
danno, le generalità <strong>degli</strong> eventuali testimoni e le autorità eventualmente intervenute.<br />
Sotto il profilo temporale, vale la pena di ricordare ancora una volta che il termine di<br />
prescrizione per far valere la pretesa risarcitoria è ridotto a due anni decorrenti dalla<br />
data del sinistro.<br />
La richiesta fisserà all’assicuratore un termine non inferiore a sessanta giorni<br />
per la formulazione della risposta e ciò ai fini della proponibilità dell’eventuale,<br />
successiva domanda giudiziale. 13<br />
Se l’incidente è stato provocato nel territorio dello Stato da un veicolo straniero,<br />
occorrerà inviare la richiesta di risarcimento all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con<br />
sede in Milano, il quale, successivamente comunicherà la denominazione della società<br />
incaricata di liquidare il danno. Nelle ipotesi di danno provocato da veicolo non<br />
assicurato o non identificato o assicurato con impresa posta in liquidazione coatta<br />
amministrativa la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia<br />
per le vittime della strada presso la Consap S.p.a. con sede in Roma e alla società<br />
designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. In ogni caso, l’assicurazione è<br />
tenuta per legge a comunicare al danneggiato se il danno è risarcibile o meno, nel<br />
primo caso indicando la somma offerta. Sembra comunque opportuno accettare a<br />
titolo di acconto la minor somma offerta rispetto al dovuto, con espressa riserva di<br />
recupero giudiziale dell’importo residuo. Il silenzio serbato dall’assicuratore potrà<br />
costituire oggetto di segnalazione all’autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e<br />
di interesse collettivo per l’eventuale irrogazione della relativa sanzione (Isvap).<br />
6. La trasmissione del fascicolo all’Avvocatura dello Stato<br />
Se i tentativi di recupero stragiudiziale del credito non hanno avuto esito<br />
positivo, si rende quindi necessario interessare dell’affare l’Avvocatura dello Stato<br />
territorialmente competente. A tale scopo si dovrà tempestivamente far pervenire<br />
all’Avvocatura una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere le<br />
generalità complete di residenza e domicilio del responsabile del danno, l’indicazione<br />
della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro automobilistico) e ogni altro<br />
elemento utile a istruire la causa (descrizione del fatto, indicazione della natura delle<br />
infermità arrecate al dipendente, durata dell’assenza, prospetto riassuntivo <strong>degli</strong><br />
<strong>emolumenti</strong> <strong>corrisposti</strong> a vuoto, indicazione del nominativo di eventuali testimoni). A<br />
corredo della relazione si fornirà copia conforme dei documenti rilevanti: le diffide<br />
risarcitorie con avviso di ricevimento, l’eventuale verbale dei rilievi della polizia<br />
stradale, l’eventuale modello di constatazione amichevole sottoscritto dal<br />
responsabile, le certificazioni mediche acquisite con il consenso del dipendente ecc.<br />
diretta dell’assicuratore ex art.18 della legge n.990/69: Cassazione civile, Sezione I, 21 febbraio 1984, n.<br />
1247, in Giustizia civile Mass. 1984, fasc.2.<br />
13 Si veda l’art.22 della legge n.990/69: L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei<br />
veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere<br />
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto<br />
all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche<br />
se inviata per conoscenza (…). La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il preventivo invio<br />
della raccomandata con avviso di ricevimento realizza una condizione indispensabile per la proponibilità<br />
dell’azione giudiziaria. In questo senso, si richiama la recente Cassazione civile, Sezione III, 5 luglio<br />
2004, n.12293, in Giustizia civile Mass.,2004, f.7, secondo cui la richiesta non deve necessariamente<br />
presentare un’indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della<br />
missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui<br />
conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria, onde<br />
porlo in condizione di manifestare la propria disponibilità ad accogliere le richieste avversarie nei limiti del<br />
danno da dimostrare.<br />
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Sarà l’Avvocatura dello Stato a valutare se ricorrano gli estremi per<br />
esperire un tentativo di recupero giudiziale del credito e ciò alla luce delle<br />
ragionevoli probabilità di accoglimento della domanda e del bilanciamento dei costi –<br />
benefici dell’operazione.<br />
7. Bibliografia<br />
BESSONE M., Casi e questioni di diritto privato IX – atto illecito e responsabilità<br />
civile – 1. I criteri di imputazione della responsabilità civile, a cura di G. ALPA, U.<br />
RUFFOLO e Z. ZENCOVICH, Giuffré VIII edizione, Milano 2000,<br />
DE GIORGI M.V., THIENE A., L’ingiustizia del danno, in G. CIAN, A. TRABUCCHI<br />
Commentario breve al Codice Civile, CEDAM, VII edizione, Padova 2004<br />
GIANNINI G.,MARTINI F., RODOLFI M., (1978) L’assicurazione obbligatoria dei<br />
veicoli e dei natanti, Giuffré, Milano 2003<br />
TORRENTE A.,SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano 1999.<br />
8. Sitografia<br />
WWW.ania.it/ Sito dell’Associazione Nazionale delle Imprese assicuratrici.<br />
Contiene informazioni sulle compagnie operanti nel mercato italiano, documentazione<br />
giuridica, notizie sulle novità normative concernenti il settore e suggerimenti pratici<br />
per il consumatore.<br />
WWW.isvap.it/ Sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di<br />
interesse collettivo. Offre informazioni di ordine generale sulle imprese del settore,<br />
notizie e suggerimenti, anche di tipo pratico (modulistica, formulari ecc.) ad uso del<br />
consumatore e una banca dati dei provvedimenti adottato dall’autorità di vigilanza.<br />
WWW.ucimi.it/ Sito dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI). Presenta informazioni di<br />
ordine generale sulle imprese del settore assicurativo e fornisce suggerimenti pratici<br />
per orientarsi in relazione agli affari risarcitori coinvolgenti l’estero.<br />
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