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1 Recupero degli emolumenti corrisposti “a vuoto” a ... - internet scuola

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<strong>Recupero</strong> <strong>degli</strong> <strong>emolumenti</strong> <strong>corrisposti</strong> <strong>“a</strong> <strong>vuoto”</strong> a personale assente<br />

per colpa di un terzo<br />

a cura di Lorenzo Capaldo<br />

1. Premessa....................................................................................................2<br />

2. La nozione di danno risarcibile: i termini della questione...................................2<br />

2.1. L’emersione della tutela esterna del diritto di credito..................................2<br />

3. L’illecito del terzo a danno del dipendente dell’amministrazione scolastica:<br />

individuazione del titolare del diritto al risarcimento ...............................................4<br />

3.1. Il danno risarcibile .................................................................................4<br />

4. Le fattispecie generatrici del diritto al risarcimento...........................................5<br />

4.1. L’illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli ...........................5<br />

4.2. L’illecito cagionato da incidente stradale ...................................................5<br />

5. Profili operativi nella gestione dell’assenza del personale dovuta a fatto illecito del<br />

terzo ................................................................................................................5<br />

5.1. L’acquisizione delle informazioni ..............................................................6<br />

5.2. La richiesta di risarcimento .....................................................................6<br />

5.3. La richiesta di risarcimento in relazione ai sinistri automobilistici..................7<br />

6. La trasmissione del fascicolo all’Avvocatura dello Stato.....................................8<br />

7. Bibliografia..................................................................................................9<br />

8. Sitografia....................................................................................................9<br />

1


1. Premessa<br />

ll presente lavoro offre anzitutto un inquadramento generale della questione<br />

della risarcibilità del danno prodotto dalla lesione del diritto di credito. Si tratta infatti<br />

di individuare i limiti in cui è ammessa la tutela esterna, ossia nei confronti dei<br />

soggetti estranei al rapporto obbligatorio, della pretesa del creditore all’adempimento<br />

dell’obbligazione assunta dal debitore. In questo contesto teorico, viene quindi<br />

affrontato il tema specifico del recupero <strong>degli</strong> <strong>emolumenti</strong> che l’amministrazione<br />

scolastica è comunque costretta a corrispondere al proprio dipendente il quale sia<br />

rimasto vittima di infortunio cagionato da fatto illecito imputabile a un terzo.<br />

2. La nozione di danno risarcibile: i termini della questione<br />

Il problema della lesione del diritto di credito rappresenta una questione ormai<br />

classica nell’analisi dell’istituto dell’illecito civile. Secondo l’impostazione tradizionale,<br />

infatti, l’area del danno risarcibile deve essere circoscritta alle sole ipotesi di lesione<br />

dei diritti soggettivi assoluti. Senonché, sulla scorta delle indicazioni dottrinali, si è<br />

venuto consolidando in giurisprudenza un progressivo ampliamento della<br />

nozione di danno ingiusto 1 ai sensi dell’art.2043 del codice civile, fino a<br />

ricomprendere, a seguito della nota sentenza delle sezioni unite della corte di<br />

cassazione, anche la fattispecie lesiva <strong>degli</strong> interessi legittimi. 2 In aderenza<br />

alla restrittiva tesi tradizionale, che appunto non ammetteva la risarcibilità dei danni<br />

originati dalla lesione di interessi non aventi la natura di diritti soggettivi assoluti,<br />

la dottrina ha a lungo escluso la possibilità di risarcire la lesione dei diritti relativi e<br />

in particolar modo dei diritti di credito. Le ragioni a suffragio di tale orientamento<br />

erano essenzialmente due: anzitutto, avendo come riferimento la natura giuridica<br />

dell’interesse leso, si poneva l’accento sulla relatività del diritto di credito:<br />

quest’ultimo non rileva erga omnes, ma spiega i suoi effetti soltanto nell’ambito di un<br />

rapporto obbligatorio, ossia del vincolo giuridico –fondamentalmente duale- che<br />

lega il creditore al debitore. In questa prospettiva si riteneva che il creditore, allo<br />

scopo di soddisfare la sua pretesa, poteva rivolgersi solo al suo debitore senza aver<br />

nulla a pretendere nei confronti dei terzi che avessero in qualche modo ostacolato o<br />

pregiudicato la realizzazione della sua pretesa all’adempimento.<br />

Il fondamento normativo di tale impostazione veniva rinvenuto nell’art.1372 del<br />

codice civile, secondo il quale il contratto assume efficacia vincolante per le sole parti<br />

contraenti, senza poter coinvolgere la sfera giuridica di coloro che siano rimasti<br />

estranei alla sua conclusione. Il secondo argomento ostativo alla tutela risarcitoria del<br />

diritto di credito risiedeva nell’opportunità di arginare la proliferazione delle ipotesi di<br />

responsabilità civile e ciò allo scopo di non recare pregiudizio al traffico giuridico.<br />

2.1. L’emersione della tutela esterna del diritto di credito<br />

L’orientamento restrittivo è stato oggetto nel tempo di diverse critiche, sia in<br />

ambito dottrinale che in sede giurisprudenziale. Si è infatti rilevato che l’assolutezza è<br />

1 Il concetto di ingiustizia del danno è stato, dagli anni sessanta in poi, il punto cruciale del dibattito sulla<br />

responsabilità extracontrattuale. Secondo l’impostazione più moderna, l’ingiustizia del danno cui fa<br />

riferimento l’art.2043 c.c. configura il nostro come un sistema aperto, tale cioè da garantire l’ingresso di<br />

sempre nuove ipotesi di illecito e di pregiudizi risarcibili. Sull’argomento si veda M. V. DE GIORGI, A.<br />

THIENE, L’ingiustizia del danno, in G. CIAN, A. TRABUCCHI Commentario breve al Codice Civile, CEDAM,<br />

Padova, VII edizione, 2004, pp. 2022 – 2023.<br />

2 In questa sede basti richiamare la celebre sentenza 22 luglio 1999, n.500 resa dalle Sezioni Unite della<br />

Corte di Cassazione, il cui testo è consultabile, ex multis, in Foro amministrativo,2000, 2062.<br />

2


un tratto fondamentale di ogni diritto soggettivo e, quindi, anche del diritto di credito:<br />

sotto questo profilo, certamente anche il creditore ha il diritto di pretendere<br />

l’astensione da turbative della propria pretesa all’adempimento da parte di<br />

chiunque altro; in questa chiave, il creditore che faccia valere la lesione del proprio<br />

interesse all’adempimento tutela l’integrità del proprio patrimonio, che è cosa diversa,<br />

sia pure collegata, dalla pretesa creditoria azionabile nei confronti del debitore.<br />

L’affermazione del principio della tutela esterna del diritto di credito (tutela cioè<br />

rivolta verso i terzi, ossia verso i soggetti estranei al rapporto obbligatorio) si è avuta<br />

tuttavia piuttosto lentamente in giurisprudenza e ha avuto luogo a seguito di tre<br />

fondamentali sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Il primo precedente<br />

è costituito dalla sentenza 3 luglio 1953 n.2085, 3 che ha affrontato la causa intentata<br />

dalla società Torino calcio nei confronti della compagnia aerea responsabile del tragico<br />

incidente di Superga. In tale occasione la Suprema Corte affermò che l’art.2043 del<br />

codice civile non distingue affatto, come fino allora sostenuto, tra diritti assoluti e<br />

relativi; la reiezione della domanda fu motivata, per ragioni di “politica giudiziaria”,<br />

con riferimento a una presunta non immediatezza del danno, solo indirettamente<br />

riconducibile al sinistro e, in quanto tale, non risarcibile ai sensi <strong>degli</strong> articoli 1223 e<br />

2056 del codice civile. Tale sentenza è comunque di tutto rilievo, dal momento che<br />

sconfessa uno dei postulati del tempo, rappresentato da una presunta quanto<br />

insussistente differenza sostanziale tra diritti assoluti e diritti di credito. Un secondo<br />

passo in avanti si ebbe quasi vent’anni dopo, sempre in ambito calcistico con<br />

riferimento al noto caso Meroni, che ha visto la società Torino Calcio avanzare la<br />

pretesa di essere risarcita del danno cagionato dall’incidente colposo che l’aveva<br />

privata della possibilità di avvalersi delle prestazioni del proprio prestigioso giocatore.<br />

In tale occasione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ebbero ad<br />

affermare il diritto al risarcimento per il fatto che cagiona la morte del debitore altrui<br />

quando la scomparsa del soggetto abbia determinato anche l’estinzione del credito in<br />

modo definitivo e irreparabile per il creditore. Il principio della tutela esterna del<br />

diritto di credito con specifico riferimento al rapporto di lavoro è stato tuttavia<br />

consolidato e ricondotto a “sistema” solo con la sentenza 12 novembre 1988<br />

n.6132 delle stesse Sezioni Unite della Cassazione 4 : tale pronuncia riafferma il<br />

principio (già contenuto a livello embrionale in alcuni precedenti giurisprudenziali)<br />

secondo cui, l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del<br />

lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione<br />

lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per<br />

contratto, che viene così pagata <strong>“a</strong> <strong>vuoto”</strong>.<br />

Il pagamento della retribuzione al lavoratore assente cessa di essere legittimo<br />

quando dipenda da fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione della<br />

corrispettività tra le prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale. Il diritto al<br />

risarcimento nei confronti del terzo compete al datore di lavoro anche in relazione alle<br />

prestazioni fungibili e non, come precedentemente ritenuto nel caso Meroni con<br />

esclusivo riferimento alle obbligazioni per prestazioni infungibili, in quanto il<br />

meccanismo della lesione giuridica è identico in entrambe le ipotesi. Il datore di lavoro<br />

avrà inoltre diritto a un risarcimento integrale, comprensivo di retribuzione e<br />

contributi, con la possibilità anche di provare il danno ulteriore in caso di comprovata<br />

necessità di sostituzione del dipendente infortunato.<br />

3 Per il testo della sentenza del 1953 e per una dettagliata ricostruzione della questione si rinvia a M.<br />

BESSONE, Casi e questioni di diritto privato IX – atto illecito e responsabilità civile – 1. I criteri di<br />

imputazione della responsabilità civile, a cura di G. ALPA, U. RUFFOLO e Z. ZENCOVICH, Giuffré, Milano,<br />

2000, VIII edizione, pp. 178 e ss. .<br />

4 In Foro italiano,1989,I, 742.<br />

3


3. L’illecito del terzo a danno del dipendente dell’amministrazione scolastica:<br />

individuazione del titolare del diritto al risarcimento<br />

Come si è visto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del<br />

danno in tutti casi nei quali, in ragione di un atto illecito effettuato da un<br />

terzo, il lavoratore non è in grado di eseguire la prestazione lavorativa<br />

oggetto del contratto. L’illecito deve essere posto in essere da un soggetto<br />

estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore e<br />

l’amministrazione e deve avere incidere causalmente sulla possibilità del lavoratore di<br />

effettuare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa. Il soggetto danneggiato, titolare<br />

del diritto al risarcimento, sarà lo Stato –e per esso il Ministero dell’Istruzione,<br />

dell’Università e della Ricerca- dal momento che tutto il personale scolastico è<br />

dipendente dello Stato e non della singola istituzione scolastica. In questo senso si è<br />

recentemente espressa l’Avvocatura Generale dello Stato con parere CS 5505/02 di<br />

data 11 novembre 2002 (richiamato dalla nota MIUR – Dipartimento per i servizi nel<br />

territorio – Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio – Ufficio XI<br />

prot.1665/03 del 19 maggio 2003) secondo cui, pur dopo la profonda riforma<br />

dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo<br />

1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D.L.vo 6-3-98 n.59, D.P.R. 8-3-1999<br />

n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi<br />

dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di<br />

autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale<br />

dello Stato: l'attività posta in essere (azioni positive o negative) da questo è dunque<br />

riferibile allo Stato. L’orientamento è stato confermato con il parere del 4 marzo 2005<br />

della stessa Avvocatura Generale, secondo cui le istituzioni scolastiche (…) rimangono<br />

compenetrate nell’Amministrazione dello Stato, nella quale, invero, sono incardinate,<br />

sicché la giuridica possibilità per le medesime di impugnare atti dell’amministrazione<br />

statale non sembra poter inerire a fattispecie giustiziabili.<br />

3.1. Il danno risarcibile<br />

L’azione del terzo, determinando la malattia e la conseguente assenza del<br />

lavoratore, comporta per l’amministrazione datrice di lavoro l’impossibilità di utilizzare<br />

la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge<br />

o per contratto, che viene così pagata a vuoto. Sarebbe infatti iniquo addossare al<br />

datore di lavoro il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di<br />

lavoro (attività lavorativa – retribuzione) quando tale evento sia stato determinato<br />

dall’illecita ingerenza del terzo nello svolgimento del rapporto medesimo. Il danno da<br />

risarcire dovrà comprendere la retribuzione (eventualmente maggiorata dell’ulteriore<br />

costo affrontato dal datore di lavoro per la diversa prestazione sostitutiva), nonché i<br />

contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati durante il<br />

periodo di malattia del lavoratore: su tale importo dovranno essere calcolati gli<br />

interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dal giorno dell’infortunio<br />

fino al pagamento.<br />

Si noti che il risarcimento non deve eccedere i limiti del pregiudizio<br />

effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo a un indebito arricchimento) 5 ,<br />

cosicché non potranno cumularsi la retribuzione erogata a vuoto e quella corrisposta<br />

per la prestazione sostitutiva. Al contrario il datore di lavoro potrà ripetere solo il<br />

maggior costo della stessa rispetto a quella dell’assente e ciò solo quando la<br />

sostituzione del dipendente sia stata assolutamente necessaria.<br />

5 Invero se si dovessero risarcire tanto la retribuzione erogata a vuoto quanto quella dovuta per le<br />

prestazioni sostitutive, il datore di lavoro finirebbe per giovarsi di queste ultime senza alcun corrispettivo.<br />

4


4. Le fattispecie generatrici del diritto al risarcimento<br />

La lesione del diritto di credito civilmente risarcibile deve discendere da un fatto<br />

illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. In estrema sintesi, l’ingiustizia del<br />

danno di cui alla norma richiamata deve riguardare un danno prodotto in assenza di<br />

cause di giustificazione e che determini la lesione di un diritto soggettivo, sia esso<br />

assoluto che relativo. Il fatto dovrà essere riferibile causalmente al terzo, che sia<br />

capace di intendere e di volere, e integrare gli estremi del dolo o della colpa dal punto<br />

di vista dell’elemento soggettivo. Secondo i principi generali, il danno non sarà<br />

risarcibile se provocato dal terzo per legittima difesa (art. 2044 c.c.), mentre quello<br />

determinato in presenza di uno stato di necessità sarà suscettibile di essere solo<br />

indennizzato nei limiti di quanto ritenuto equo dal giudice (art. 2045 c.c.).<br />

La casistica può essere molto varia e spazia da un’aggressione, alla rovina di un<br />

edificio o al danno arrecato da animali. In ogni caso è possibile distinguere<br />

essenzialmente due principali tipologie di illeciti, a seconda che questi discendano o<br />

meno da un sinistro automobilistico. La differenza risiede essenzialmente nella<br />

disciplina dei termini prescrizionali e nel riparto dell’onere della prova.<br />

4.1. L’illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli<br />

Non è questa la sede per affrontare la complessa e vastissima tematica relativa<br />

alla responsabilità civile. Basti qui ricordare che l’illecito aquiliano è fondamentalmente<br />

atipico, non inquadrabile in schemi predeterminati. Ciò che preme evidenziare è che il<br />

termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno generato dal fatto illecito<br />

è di regola pari a cinque anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto<br />

medesimo (art. 2947 c.c.).<br />

4.2. L’illecito cagionato da incidente stradale<br />

La fattispecie più ricorrente dal punto di vista statistico è quella del sinistro<br />

automobilistico, il quale ha una specifica disciplina sia sotto il profilo sostanziale<br />

(art.2054 c.c.) sia sotto quello del termine prescrizionale (art. 2947, secondo comma,<br />

c.c.). Tale ultima disposizione prevede un termine di soli due anni per far valere il<br />

diritto al risarcimento del danno scaturito dalla circolazione di veicoli. Senonché la<br />

peculiarità della casistica va rinvenuta anche nelle regole del riparto della<br />

responsabilità e dell’onere della prova: il primo comma dell’art. 2054 c.c. prevede<br />

infatti a carico del conducente l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per<br />

evitare il danno ai fini dell’esonero dall’obbligo risarcitorio. Qualora l’evento lesivo sia<br />

stato cagionato dallo scontro tra veicoli, il secondo comma della norma in commento<br />

presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso<br />

ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Si stabilisce inoltre che il<br />

proprietario del veicolo, o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di<br />

riservato dominio, è responsabile solidarmente con il conducente se non prova che la<br />

circolazione del veicolo è avvenuto contro la sua volontà (art. 2054, terzo comma,<br />

c.c.). Infine, l’ultimo comma della disposizione addossa ai soggetti sopra individuati la<br />

responsabilità dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione<br />

del veicolo.<br />

5. Profili operativi nella gestione dell’assenza del personale dovuta a fatto<br />

illecito del terzo<br />

La trattazione dell’affare presuppone lo svolgimento di alcuni delicati<br />

adempimenti a cura dell’amministrazione: si tratta anzitutto di porre in essere<br />

un’attività conoscitiva diretta preliminarmente ad accertare le ragioni dell’assenza del<br />

dipendente e poi a quantificare il danno; secondariamente si dovrà provvedere ad una<br />

5


tempestiva richiesta del risarcimento nel rispetto dei termini prescrizionali; infine,<br />

nell’ipotesi di inottemperanza alla richiesta, sarà necessario trasmettere un<br />

documentato rapporto sui fatti ai fini dell’eventuale azione di recupero giudiziale del<br />

credito da parte dell’Avvocatura dello Stato.<br />

5.1. L’acquisizione delle informazioni<br />

In questa fase, per così dire preliminare, si tratta di riscontrare il mero fatto<br />

storico, senza necessità di operare alcuna valutazione in merito al riparto delle<br />

responsabilità.<br />

Non appena giunga alla <strong>scuola</strong> notizia dell’infortunio di un dipendente,<br />

l’amministrazione dovrà anzitutto verificare se l’infortunio sia o meno riconducibile<br />

all’intervento di un terzo. In caso affermativo, il terzo dovrà essere individuato con<br />

precisione, se del caso acquisendo informazioni presso l’anagrafe del comune. Le<br />

notizie circa la dinamica dell’evento dovranno essere ottenute dal dipendente stesso,<br />

al quale potrà essere chiesto di redigere una breve relazione scritta. 6 Nell’ipotesi di<br />

sinistro stradale potrà anche essere acquisito il verbale dei rilievi effettuati dalla<br />

polizia stradale, verbale che di regola riporta anche le dichiarazioni rilasciate da<br />

eventuali testimoni. Sarà quindi necessario provvedere alla quantificazione del danno,<br />

eventualmente raccordandosi con la direzione provinciale dei servizi vari del<br />

Ministero dell’Economia, alla quale dovranno anche essere chieste le modalità di<br />

versamento, da parte del responsabile, delle somme da recuperare. 7<br />

5.2. La richiesta di risarcimento<br />

Il secondo, ineludibile, adempimento procedurale è rappresentato dalla<br />

richiesta (diffida) risarcitoria nei confronti del soggetto individuato quale<br />

responsabile dell’infortunio. Pur non essendovi forme “sacramentali” da osservare,<br />

la diffida, effettuata in nome e per conto dell’istituzione scolastica e del Ministero<br />

dell’Istruzione, dovrà contenere una breve descrizione delle ragioni poste a<br />

fondamento della pretesa nonché un’espressa e non equivoca volontà di esigere il<br />

risarcimento del danno: quest’ultimo sarà calcolato tenendo contro della rivalutazione<br />

monetaria e <strong>degli</strong> interessi legali maturati sulla somma rivalutata con decorrenza dal<br />

primo giorno di assenza fino al saldo. L’intimazione dovrà inoltre fissare al debitore un<br />

congruo termine per provvedere al risarcimento, con l’avvertenza che in difetto di<br />

procederà al recupero giudiziale.<br />

Requisito oltremodo opportuno, anche se non essenziale, è costituito<br />

dall’indicazione delle modalità di pagamento del dovuto per l’ipotesi di adempimento<br />

spontaneo del debitore. Anche se l’atto di costituzione in mora non è soggetto a<br />

particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione <strong>degli</strong> atti<br />

giudiziari, si dovrà prestare attenzione alle forme di comunicazione della richiesta<br />

risarcitoria e ciò al fine di porre in essere un’efficace interruzione dei termini<br />

prescrizionali: idonea a tale scopo è la lettera raccomandata A.R., la cui spedizione è<br />

certamente provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a<br />

carico del servizio postale ne fanno presumere l’arrivo al debitore, pur in assenza della<br />

ricevuta di ritorno. 8 Si ricordi che il termine di prescrizione, dopo il verificarsi<br />

6 Un elemento di conoscenza estremamente prezioso può essere costituito da una copia del cosiddetto<br />

modulo blu (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) che viene sottoscritto da<br />

entrambe le parti quando non vi sia disaccordo nella descrizione della dinamica del sinistro.<br />

7 Nell’ipotesi di assenza prolungata è consigliabile provvedere comunque alla messa in mora del debitore<br />

richiedendo, secondo le modalità illustrate al punto 5.2, il danno maturato provvisoriamente e<br />

formulando espressa riserva di successiva, nuova quantificazione del danno ulteriore.<br />

8 La lettera raccomandata o il telegramma –anche in mancanza dell’avviso di ricevimento- costituiscono<br />

prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui<br />

consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria<br />

6


dell’evento interruttivo, comincia nuovamente a decorrere, cosicché resta a carico<br />

dell’amministrazione l’onere di rinnovare periodicamente la diffida fino a che il<br />

debitore non abbia provveduto a risarcire il danno.<br />

5.3. La richiesta di risarcimento in relazione ai sinistri automobilistici<br />

In tale ipotesi, la diffida deve essere eseguita a mezzo lettera raccomandata<br />

con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza (art. 22 legge 990/69).<br />

La giurisprudenza ha mitigato il rigore della norma, ammettendo anche mezzi di<br />

comunicazione diversi dalla raccomandata ma equipollenti ai fini dell’osservanza del<br />

precetto in esame, intendendosi per tali gli atti scritti che manifestino in modo non<br />

equivoco la richiesta di indennizzo all’assicuratore e al quale possa attribuirsi data<br />

certa come termine a quo per l’adempimento della prestazione richiesta: in difetto,<br />

non potrebbe considerarsi realizzata la condizione di proponibilità della successiva<br />

domanda giudiziale ai sensi dell’art.22 della legge n.990/69 e non sorgerebbe<br />

nemmeno in capo all’assicuratore, l’obbligo di liquidare il danno o di rispondere<br />

negativamente. 9 Oltre agli elementi indicati nel paragrafo precedente, la costituzione<br />

in mora dovrà tenere conto di alcuni requisiti imposti dalla normativa speciale vigente<br />

in materia. 10 L’assicurazione per responsabilità civile automobilistica è infatti<br />

obbligatoria per legge e prevede una solidarietà passiva speciale tra il responsabile del<br />

danno e il suo assicuratore. In questa prospettiva, il danneggiato ha azione diretta nei<br />

confronti dell’assicuratore: quest’ultimo è quindi parte necessaria nel giudizio<br />

intentato contro il danneggiante. 11 La redigenda richiesta di risarcimento sarà quindi<br />

indirizzata non solo al soggetto responsabile ma anche alla sua compagnia<br />

assicuratrice, da intimarsi presso la propria sede legale. 12<br />

regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art.1335<br />

c.c. dello stesso: Cassazione civile, Sezione III, 27 luglio 2001, n.10284 in Giustizia civile Mass.,2001,<br />

1484; nello stesso senso Cassazione civile, Sezione III, 15 febbraio 1999, n.1265, ivi, 1999, 348;<br />

Cassazione civile, Sezione III, 5 ottobre 1998, n.9861, ivi, 1998, 2013; Cassazione civile, Sezione III, 9<br />

settembre 1996, n.8180, in Giurisprudenza italiana, 1997, I, 1, 1244.<br />

9 In questi termini G. GIANNINI, F. MARTINI, M. RODOLFI, (1978) L’assicurazione obbligatoria dei veicoli<br />

e dei natanti, Giuffré, Milano, 2003 pp. 255 e ss., soprattutto 256 e 257: sono stati ritenuti mezzi idonei<br />

a perfezionare la fattispecie dell’art.22 della legge 990/69 la richiesta inviata all’assicuratore con<br />

telegramma, la richiesta di risarcimento inviata al responsabile con espresso invito a trasmetterla<br />

all’assicuratore e a quest’ultimo effettivamente pervenuta e qualsiasi documento dal quale si evinca che<br />

al medesimo assicuratore è stata avanzata la richiesta di risarcimento e che è stato rispettato il termine<br />

dilatorio. Analogamente è a dirsi per gli atti che diano garanzie superiori di certezza dell’avvenuta<br />

comunicazione, quali la notificazione della richiesta secondo le forme <strong>degli</strong> atti giudiziali.<br />

10 Si fa riferimento alla legge 24 dicembre 1969 n.990, al decreto legge 23 dicembre 1976 n.857<br />

convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977 n.39, al regolamento approvato con D.P.R. 24<br />

novembre 1970 n.973, modificato dal D.P.R. 16 gennaio 1981 n.45 e agli articoli 27, 28 e 31 della legge<br />

19 febbraio 1992 n.142. Si deve segnalare che il 2 settembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il<br />

Codice delle Assicurazioni. Il nuovo codice, consultabile sul sito www.governo.it/GovernoInforma/<br />

oltre a operare l’armonizzazione delle attuali molteplici fonti normative, ha introdotto alcune incisive<br />

innovazioni, soprattutto nelle procedure di liquidazione dei danni.<br />

11 Il primo comma dell’art.18 della legge 990/69 prevede infatti che il danneggiato per un sinistro causato<br />

dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di<br />

assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti<br />

delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Si tratta di una rilevante eccezione al principio<br />

di relatività dei contratti, in forza del quale, in tutte le altre ipotesi di assicurazione per responsabilità<br />

civile, il danneggiato può agire soltanto nei confronti dell’autore del danno, mentre la garanzia opera<br />

esclusivamente nei rapporti interni tra quest’ultimo e la propria assicurazione.<br />

12 Ai fini dell’individuazione della sede legale della società assicuratrice potrà essere utile la consultazione<br />

del sito dell’ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) o quello dell’ANIA (l’associazione di<br />

categoria delle imprese di assicurazione). Si noti inoltre che, secondo un principio di formazione<br />

giurisprudenziale, la condizione di proponibilità della domanda giudiziale è soddisfatta solo se la<br />

raccomandata è indirizzata non solo all’assicuratore del veicolo, ma anche al responsabile per la<br />

circolazione del veicolo stesso (proprietario), ciò anche nel caso in cui il danneggiato opti per l’azione<br />

ordinaria di risarcimento ai sensi dell’art.2054 c.c. nei confronti del danneggiante e non per la chiamata<br />

7


La lettera avrà anche cura di indicare data, luogo e ora del sinistro, il nome,<br />

cognome e indirizzo del responsabile, le generalità del proprietario della vettura (se<br />

diverso dal conducente), la targa dell’automezzo antagonista, la descrizione del<br />

danno, le generalità <strong>degli</strong> eventuali testimoni e le autorità eventualmente intervenute.<br />

Sotto il profilo temporale, vale la pena di ricordare ancora una volta che il termine di<br />

prescrizione per far valere la pretesa risarcitoria è ridotto a due anni decorrenti dalla<br />

data del sinistro.<br />

La richiesta fisserà all’assicuratore un termine non inferiore a sessanta giorni<br />

per la formulazione della risposta e ciò ai fini della proponibilità dell’eventuale,<br />

successiva domanda giudiziale. 13<br />

Se l’incidente è stato provocato nel territorio dello Stato da un veicolo straniero,<br />

occorrerà inviare la richiesta di risarcimento all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con<br />

sede in Milano, il quale, successivamente comunicherà la denominazione della società<br />

incaricata di liquidare il danno. Nelle ipotesi di danno provocato da veicolo non<br />

assicurato o non identificato o assicurato con impresa posta in liquidazione coatta<br />

amministrativa la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia<br />

per le vittime della strada presso la Consap S.p.a. con sede in Roma e alla società<br />

designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. In ogni caso, l’assicurazione è<br />

tenuta per legge a comunicare al danneggiato se il danno è risarcibile o meno, nel<br />

primo caso indicando la somma offerta. Sembra comunque opportuno accettare a<br />

titolo di acconto la minor somma offerta rispetto al dovuto, con espressa riserva di<br />

recupero giudiziale dell’importo residuo. Il silenzio serbato dall’assicuratore potrà<br />

costituire oggetto di segnalazione all’autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e<br />

di interesse collettivo per l’eventuale irrogazione della relativa sanzione (Isvap).<br />

6. La trasmissione del fascicolo all’Avvocatura dello Stato<br />

Se i tentativi di recupero stragiudiziale del credito non hanno avuto esito<br />

positivo, si rende quindi necessario interessare dell’affare l’Avvocatura dello Stato<br />

territorialmente competente. A tale scopo si dovrà tempestivamente far pervenire<br />

all’Avvocatura una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere le<br />

generalità complete di residenza e domicilio del responsabile del danno, l’indicazione<br />

della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro automobilistico) e ogni altro<br />

elemento utile a istruire la causa (descrizione del fatto, indicazione della natura delle<br />

infermità arrecate al dipendente, durata dell’assenza, prospetto riassuntivo <strong>degli</strong><br />

<strong>emolumenti</strong> <strong>corrisposti</strong> a vuoto, indicazione del nominativo di eventuali testimoni). A<br />

corredo della relazione si fornirà copia conforme dei documenti rilevanti: le diffide<br />

risarcitorie con avviso di ricevimento, l’eventuale verbale dei rilievi della polizia<br />

stradale, l’eventuale modello di constatazione amichevole sottoscritto dal<br />

responsabile, le certificazioni mediche acquisite con il consenso del dipendente ecc.<br />

diretta dell’assicuratore ex art.18 della legge n.990/69: Cassazione civile, Sezione I, 21 febbraio 1984, n.<br />

1247, in Giustizia civile Mass. 1984, fasc.2.<br />

13 Si veda l’art.22 della legge n.990/69: L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei<br />

veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere<br />

proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto<br />

all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche<br />

se inviata per conoscenza (…). La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il preventivo invio<br />

della raccomandata con avviso di ricevimento realizza una condizione indispensabile per la proponibilità<br />

dell’azione giudiziaria. In questo senso, si richiama la recente Cassazione civile, Sezione III, 5 luglio<br />

2004, n.12293, in Giustizia civile Mass.,2004, f.7, secondo cui la richiesta non deve necessariamente<br />

presentare un’indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della<br />

missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui<br />

conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria, onde<br />

porlo in condizione di manifestare la propria disponibilità ad accogliere le richieste avversarie nei limiti del<br />

danno da dimostrare.<br />

8


Sarà l’Avvocatura dello Stato a valutare se ricorrano gli estremi per<br />

esperire un tentativo di recupero giudiziale del credito e ciò alla luce delle<br />

ragionevoli probabilità di accoglimento della domanda e del bilanciamento dei costi –<br />

benefici dell’operazione.<br />

7. Bibliografia<br />

BESSONE M., Casi e questioni di diritto privato IX – atto illecito e responsabilità<br />

civile – 1. I criteri di imputazione della responsabilità civile, a cura di G. ALPA, U.<br />

RUFFOLO e Z. ZENCOVICH, Giuffré VIII edizione, Milano 2000,<br />

DE GIORGI M.V., THIENE A., L’ingiustizia del danno, in G. CIAN, A. TRABUCCHI<br />

Commentario breve al Codice Civile, CEDAM, VII edizione, Padova 2004<br />

GIANNINI G.,MARTINI F., RODOLFI M., (1978) L’assicurazione obbligatoria dei<br />

veicoli e dei natanti, Giuffré, Milano 2003<br />

TORRENTE A.,SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano 1999.<br />

8. Sitografia<br />

WWW.ania.it/ Sito dell’Associazione Nazionale delle Imprese assicuratrici.<br />

Contiene informazioni sulle compagnie operanti nel mercato italiano, documentazione<br />

giuridica, notizie sulle novità normative concernenti il settore e suggerimenti pratici<br />

per il consumatore.<br />

WWW.isvap.it/ Sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di<br />

interesse collettivo. Offre informazioni di ordine generale sulle imprese del settore,<br />

notizie e suggerimenti, anche di tipo pratico (modulistica, formulari ecc.) ad uso del<br />

consumatore e una banca dati dei provvedimenti adottato dall’autorità di vigilanza.<br />

WWW.ucimi.it/ Sito dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI). Presenta informazioni di<br />

ordine generale sulle imprese del settore assicurativo e fornisce suggerimenti pratici<br />

per orientarsi in relazione agli affari risarcitori coinvolgenti l’estero.<br />

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