DT 52/2009 CONVENZIONE CON IL SIG ... - Comune di Edolo
DT 52/2009 CONVENZIONE CON IL SIG ... - Comune di Edolo
DT 52/2009 CONVENZIONE CON IL SIG ... - Comune di Edolo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>DT</strong> <strong>52</strong>/<strong>2009</strong><br />
<strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong> <strong>CON</strong> <strong>IL</strong> <strong>SIG</strong>. MAZZUCCHELLI DAVIDE DI CORTENEDOLO<br />
PER <strong>IL</strong> TRASPORTO DI CAPI DI BOVINI<br />
Il giorno ------ del mese <strong>di</strong> ------ dell’anno ------<br />
TRA<br />
il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong>, rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Demografico e<br />
Commercio dott. Casalini Roberto, domiciliato presso il <strong>Comune</strong> in Largo Mazzini 1, c.f.<br />
00760070177,<br />
e<br />
il Sig. MAZZUCCHELLI DAVIDE, nato a <strong>Edolo</strong>, il 30/06/63, residente in <strong>Edolo</strong>, Via S.Gregorio,<br />
titolare della Macelleria <strong>di</strong> Mazzucchelli Davide, sita in Via S. Gregorio 10 in Cortenedolo fraz. <strong>di</strong><br />
<strong>Edolo</strong>, c.f. MZZDVD 63H30D391K .<br />
PREMESSO<br />
Che nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong> è presente un unico macello privato, il quale è sito nella frazione <strong>di</strong><br />
Cortenedolo <strong>di</strong> proprietà del sig. MAZZUCCHELLI DAVIDE come sopra identificato.<br />
Che ai sensi delle vigenti leggi i soggetti che intendono macellare un capo animale del tipo bovino<br />
devono rivolgersi a dei macelli autorizzati.<br />
Che per il trasporto degli animali devono essere utilizzati mezzi idonei e nel rispetto della vigente<br />
normativa sanitaria.<br />
Che i resti degli animali macellati non idonei al consumo umano devono essere smaltiti ai sensi<br />
della vigente normativa.<br />
Che i privati che possiedono capi animali sono, pertanto, costretti a rivolgersi al macello <strong>di</strong><br />
Cortenedolo od ad altro macello autorizzato, per la macellazione dei capi <strong>di</strong> bestiame con evidenti<br />
problemi connessi al rispetto della vigente normativa, in particolare per il trasporto dei capi.<br />
Le parti convengono <strong>di</strong> stipulare quanto segue:<br />
TUTTO CIO’ PREMESSO<br />
ART.1 - OGGETTO DELLA <strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong><br />
Il titolare del macello privato <strong>di</strong> Cortenedolo, sig. MAZZUCCHELLI DAVIDE, si impegna al ritiro<br />
degli animali da macellare, <strong>di</strong> proprietà dei residenti nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong> e siti nello stesso<br />
<strong>Comune</strong>, provvedendo al trasporto degli stessi sino al laboratorio <strong>di</strong> macellazione e se <strong>di</strong>chiarati<br />
idonei al consumo umano, al trasporto della carne macellata presso il domicilio del proprietario.<br />
La presente convenzione è valida solo per trasporto <strong>di</strong> animali ad uso domestico del tipo bovini, con<br />
esclusione dei capi <strong>di</strong> selvaggina ed ogni animale ad uso non domestico; verrà rimborsata la quota<br />
del trasporto solo se la carne verrà ritenuta idonea al consumo umano da parte del veterinario<br />
dell’A.S.L., non verrà rimborsata alcuna quota per i soggetti che possiedono idoneo mezzo <strong>di</strong><br />
trasporto o che risultino titolari <strong>di</strong> attività commerciale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carne. Verrà rimborsata tale<br />
quota solo se chi intende macellare risulta anche proprietario del capo bovino.
ART.2 - ADEMPIMENTO DELLA <strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong><br />
Il titolare del macello <strong>di</strong> impegna a provvedere al ritiro ed al trasporto dell’animale da macellare<br />
con celerità dalla richiesta del privato presso il luogo da esso in<strong>di</strong>cato sito nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong>. E’<br />
fatto obbligo al titolare del macello rispettare ogni norma <strong>di</strong> legge vigente in materia, in particolare<br />
<strong>di</strong> natura sanitaria.<br />
ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong> a fronte degli impegni sopra descritti riconoscerà al sig. MAZZUCCHELLI<br />
DAVIDE, una somma pari ad € 50,00 oltre IVA del 20%, per un totale <strong>di</strong> € 60,00, per ogni capo<br />
trasportato; per l’anno 2010 si preventiva una spesa pari a n. 50 capi annui trasportati. Il titolare del<br />
macello dovrà dare tempestiva comunicazione al <strong>Comune</strong> prima del superamento <strong>di</strong> detta quota,<br />
sarà facoltà dell’Amministrazione sospendere, eventualmente, il rimborso delle quote <strong>di</strong> trasporto<br />
oltre tale cifra, anche in relazione ai vincoli imposti dal Bilancio <strong>di</strong> Previsione.<br />
Ogni spesa dovrà essere documentata me<strong>di</strong>ante:<br />
• Fornitura <strong>di</strong> idoneo documento fiscale corredata con gli estremi <strong>di</strong> copia del modello 4<br />
(rosa) debitamente firmato, da quale risulta il capo da macellare, il tipo <strong>di</strong> consumo ed il<br />
proprietario del capo e copia del passaporto dell’animale con in<strong>di</strong>cante la data <strong>di</strong><br />
macellazione.<br />
• Potrà essere effettuata una verifica, anche a campione, ai proprietari dei capi macellati<br />
circa la <strong>di</strong>sponibilità o meno del mezzo <strong>di</strong> trasporto idoneo e sul tipo <strong>di</strong> attività<br />
esercitata, in relazione a quanto in<strong>di</strong>cato nell’art. 1.<br />
Il pagamento da parte del <strong>Comune</strong> avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa presentazione<br />
della sopra in<strong>di</strong>cata documentazione ed in relazione agli esiti <strong>di</strong> eventuali verifiche.<br />
Il sig. Mazzucchelli Davide non avrà nulla a pretendere dai privati che intendono avvalersi<br />
dell’agevolazione a carico del <strong>Comune</strong> per il trasporto.<br />
ART. 4 - DURATA DELLA <strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong><br />
La presente convenzione è vigente dal 1 gennaio al 31 <strong>di</strong>cembre 2010 ed è concessa <strong>di</strong>sdetta da<br />
parte <strong>di</strong> ognuna delle due parti me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con R/R almeno due mesi prima della<br />
data fissata per il recesso. Non è ammesso il rinnovo tacito.<br />
Letto, confermato e sottoscritto<br />
Il titolare del Macello Il Responsabile del Settore Affari<br />
Generali Demografico e Commercio<br />
Mazzucchelli Davide Dott. Casalini Roberto