13.06.2013 Views

DT 52/2009 CONVENZIONE CON IL SIG ... - Comune di Edolo

DT 52/2009 CONVENZIONE CON IL SIG ... - Comune di Edolo

DT 52/2009 CONVENZIONE CON IL SIG ... - Comune di Edolo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>DT</strong> <strong>52</strong>/<strong>2009</strong><br />

<strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong> <strong>CON</strong> <strong>IL</strong> <strong>SIG</strong>. MAZZUCCHELLI DAVIDE DI CORTENEDOLO<br />

PER <strong>IL</strong> TRASPORTO DI CAPI DI BOVINI<br />

Il giorno ------ del mese <strong>di</strong> ------ dell’anno ------<br />

TRA<br />

il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong>, rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Demografico e<br />

Commercio dott. Casalini Roberto, domiciliato presso il <strong>Comune</strong> in Largo Mazzini 1, c.f.<br />

00760070177,<br />

e<br />

il Sig. MAZZUCCHELLI DAVIDE, nato a <strong>Edolo</strong>, il 30/06/63, residente in <strong>Edolo</strong>, Via S.Gregorio,<br />

titolare della Macelleria <strong>di</strong> Mazzucchelli Davide, sita in Via S. Gregorio 10 in Cortenedolo fraz. <strong>di</strong><br />

<strong>Edolo</strong>, c.f. MZZDVD 63H30D391K .<br />

PREMESSO<br />

Che nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong> è presente un unico macello privato, il quale è sito nella frazione <strong>di</strong><br />

Cortenedolo <strong>di</strong> proprietà del sig. MAZZUCCHELLI DAVIDE come sopra identificato.<br />

Che ai sensi delle vigenti leggi i soggetti che intendono macellare un capo animale del tipo bovino<br />

devono rivolgersi a dei macelli autorizzati.<br />

Che per il trasporto degli animali devono essere utilizzati mezzi idonei e nel rispetto della vigente<br />

normativa sanitaria.<br />

Che i resti degli animali macellati non idonei al consumo umano devono essere smaltiti ai sensi<br />

della vigente normativa.<br />

Che i privati che possiedono capi animali sono, pertanto, costretti a rivolgersi al macello <strong>di</strong><br />

Cortenedolo od ad altro macello autorizzato, per la macellazione dei capi <strong>di</strong> bestiame con evidenti<br />

problemi connessi al rispetto della vigente normativa, in particolare per il trasporto dei capi.<br />

Le parti convengono <strong>di</strong> stipulare quanto segue:<br />

TUTTO CIO’ PREMESSO<br />

ART.1 - OGGETTO DELLA <strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong><br />

Il titolare del macello privato <strong>di</strong> Cortenedolo, sig. MAZZUCCHELLI DAVIDE, si impegna al ritiro<br />

degli animali da macellare, <strong>di</strong> proprietà dei residenti nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong> e siti nello stesso<br />

<strong>Comune</strong>, provvedendo al trasporto degli stessi sino al laboratorio <strong>di</strong> macellazione e se <strong>di</strong>chiarati<br />

idonei al consumo umano, al trasporto della carne macellata presso il domicilio del proprietario.<br />

La presente convenzione è valida solo per trasporto <strong>di</strong> animali ad uso domestico del tipo bovini, con<br />

esclusione dei capi <strong>di</strong> selvaggina ed ogni animale ad uso non domestico; verrà rimborsata la quota<br />

del trasporto solo se la carne verrà ritenuta idonea al consumo umano da parte del veterinario<br />

dell’A.S.L., non verrà rimborsata alcuna quota per i soggetti che possiedono idoneo mezzo <strong>di</strong><br />

trasporto o che risultino titolari <strong>di</strong> attività commerciale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carne. Verrà rimborsata tale<br />

quota solo se chi intende macellare risulta anche proprietario del capo bovino.


ART.2 - ADEMPIMENTO DELLA <strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong><br />

Il titolare del macello <strong>di</strong> impegna a provvedere al ritiro ed al trasporto dell’animale da macellare<br />

con celerità dalla richiesta del privato presso il luogo da esso in<strong>di</strong>cato sito nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong>. E’<br />

fatto obbligo al titolare del macello rispettare ogni norma <strong>di</strong> legge vigente in materia, in particolare<br />

<strong>di</strong> natura sanitaria.<br />

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Edolo</strong> a fronte degli impegni sopra descritti riconoscerà al sig. MAZZUCCHELLI<br />

DAVIDE, una somma pari ad € 50,00 oltre IVA del 20%, per un totale <strong>di</strong> € 60,00, per ogni capo<br />

trasportato; per l’anno 2010 si preventiva una spesa pari a n. 50 capi annui trasportati. Il titolare del<br />

macello dovrà dare tempestiva comunicazione al <strong>Comune</strong> prima del superamento <strong>di</strong> detta quota,<br />

sarà facoltà dell’Amministrazione sospendere, eventualmente, il rimborso delle quote <strong>di</strong> trasporto<br />

oltre tale cifra, anche in relazione ai vincoli imposti dal Bilancio <strong>di</strong> Previsione.<br />

Ogni spesa dovrà essere documentata me<strong>di</strong>ante:<br />

• Fornitura <strong>di</strong> idoneo documento fiscale corredata con gli estremi <strong>di</strong> copia del modello 4<br />

(rosa) debitamente firmato, da quale risulta il capo da macellare, il tipo <strong>di</strong> consumo ed il<br />

proprietario del capo e copia del passaporto dell’animale con in<strong>di</strong>cante la data <strong>di</strong><br />

macellazione.<br />

• Potrà essere effettuata una verifica, anche a campione, ai proprietari dei capi macellati<br />

circa la <strong>di</strong>sponibilità o meno del mezzo <strong>di</strong> trasporto idoneo e sul tipo <strong>di</strong> attività<br />

esercitata, in relazione a quanto in<strong>di</strong>cato nell’art. 1.<br />

Il pagamento da parte del <strong>Comune</strong> avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa presentazione<br />

della sopra in<strong>di</strong>cata documentazione ed in relazione agli esiti <strong>di</strong> eventuali verifiche.<br />

Il sig. Mazzucchelli Davide non avrà nulla a pretendere dai privati che intendono avvalersi<br />

dell’agevolazione a carico del <strong>Comune</strong> per il trasporto.<br />

ART. 4 - DURATA DELLA <strong><strong>CON</strong>VENZIONE</strong><br />

La presente convenzione è vigente dal 1 gennaio al 31 <strong>di</strong>cembre 2010 ed è concessa <strong>di</strong>sdetta da<br />

parte <strong>di</strong> ognuna delle due parti me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con R/R almeno due mesi prima della<br />

data fissata per il recesso. Non è ammesso il rinnovo tacito.<br />

Letto, confermato e sottoscritto<br />

Il titolare del Macello Il Responsabile del Settore Affari<br />

Generali Demografico e Commercio<br />

Mazzucchelli Davide Dott. Casalini Roberto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!