COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza
COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza
COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
146. Il Capitolo Generale Straordinario<br />
può essere convocato per affari speciali<br />
che non possono essere rimandati<br />
al Capitolo Ordinario.<br />
La Superiora Generale lo convoca, ,<br />
col voto deliberativo del suo Consiglio,<br />
dopo aver consultato le Provinciali.<br />
147. Sono membri del Capitolo Generale:<br />
- di diritto: la Superiora Generale,<br />
le Consigliere Generali<br />
e le Superiore Provinciali;<br />
- di elezione: le Delegate delle Province,<br />
nella proporzione stabilita<br />
nel Capitolo Generale precedente,<br />
in numero non inferiore<br />
a quelle di diritto.<br />
148. Per la validità<br />
degli atti del Capitolo Generale<br />
devono essere convocate<br />
tutte le capitolari,<br />
essendo sufficiente però,<br />
la presenza di due terzi.<br />
149. Gli affari<br />
che verranno trattati<br />
nel Capitolo Generale<br />
saranno definiti<br />
con maggioranza assoluta<br />
di voti.<br />
150. La Superiora Generale,<br />
segno di unità <strong>della</strong> Congregazione,<br />
esercita la sua autorità<br />
a servizio delle suore,<br />
comunità e province,<br />
secondo il Diritto Comune, ,<br />
le Costituzioni,<br />
le decisioni Capitolari e il Direttorio.<br />
151. È suo compito<br />
unire e dinamizzare l'Istituto,<br />
promuovere il suo costante rinnovamento,<br />
mantenendo l'unità nella diversità,<br />
in un clima di dialogo<br />
e di amore fraterno.<br />
152. La Superiora Generale<br />
è eletta per sei anni.<br />
Può essere rieletta