COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza
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CAPITOLO III<br />
AMMINISTRAZIONE DEI BENI<br />
206. La finalità principale<br />
dell'amministrazione dei beni temporali,<br />
nel nostro Istituto<br />
è il servizio ai fratelli<br />
specialmente ai più bisognosi.<br />
207. La Congregazione<br />
ha la capacità<br />
di acquistare, possedere,<br />
vendere e amministrare<br />
beni mobili ed immobili<br />
208. Le Province e le singole Comunità<br />
in quanto parte <strong>della</strong> Congregazione,<br />
hanno capacità subordinata<br />
di possedere beni mobili ed immobili,<br />
necessari alloro sostentamento<br />
e alle loro opere.<br />
209. Nell'acquisto, possesso,<br />
amministrazione e vendita di questi beni,<br />
si seguono le norme<br />
stabilite dal Diritto Comune.<br />
e dalla Congregazione.<br />
210. Tutti i beni temporali<br />
dell'Istituto, delle Province e delle Comunità<br />
sono amministrati<br />
dalle rispettive Econome,<br />
sotto la direzione<br />
delle rispettive Superiore.<br />
211. Compete al Capitolo Generale<br />
determinare la somma<br />
che può essere amministrata,<br />
dalle Superiore Generale e Provinciali<br />
con o senza il voto deliberativo<br />
del loro Consiglio.<br />
212. Compete al Capitolo Provinciale<br />
determinare la somma<br />
che può essere amministrata,<br />
dalle Superiore locali<br />
senza ricorrere al Governo Provinciale.<br />
213. Negli atti di amministrazione straordinaria,<br />
Le Superiori Maggiori dovranno ottenere