13.06.2013 Views

COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza

COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza

COSTITUZIONI - Piccole Suore della Divina Provvidenza

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CAPITOLO III<br />

AMMINISTRAZIONE DEI BENI<br />

206. La finalità principale<br />

dell'amministrazione dei beni temporali,<br />

nel nostro Istituto<br />

è il servizio ai fratelli<br />

specialmente ai più bisognosi.<br />

207. La Congregazione<br />

ha la capacità<br />

di acquistare, possedere,<br />

vendere e amministrare<br />

beni mobili ed immobili<br />

208. Le Province e le singole Comunità<br />

in quanto parte <strong>della</strong> Congregazione,<br />

hanno capacità subordinata<br />

di possedere beni mobili ed immobili,<br />

necessari alloro sostentamento<br />

e alle loro opere.<br />

209. Nell'acquisto, possesso,<br />

amministrazione e vendita di questi beni,<br />

si seguono le norme<br />

stabilite dal Diritto Comune.<br />

e dalla Congregazione.<br />

210. Tutti i beni temporali<br />

dell'Istituto, delle Province e delle Comunità<br />

sono amministrati<br />

dalle rispettive Econome,<br />

sotto la direzione<br />

delle rispettive Superiore.<br />

211. Compete al Capitolo Generale<br />

determinare la somma<br />

che può essere amministrata,<br />

dalle Superiore Generale e Provinciali<br />

con o senza il voto deliberativo<br />

del loro Consiglio.<br />

212. Compete al Capitolo Provinciale<br />

determinare la somma<br />

che può essere amministrata,<br />

dalle Superiore locali<br />

senza ricorrere al Governo Provinciale.<br />

213. Negli atti di amministrazione straordinaria,<br />

Le Superiori Maggiori dovranno ottenere

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!