Slide dell'incontro - Vitellaro.It
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21 GENNAIO 2012<br />
Legislazione e normativa scolastica: stato giuridico del<br />
docente e contratto di lavoro, la formazione in servizio.<br />
1. Lo stato giuridico del docente<br />
2. Il contratto di lavoro,<br />
3. La formazione in servizio.<br />
Fiorella Palumbo<br />
4. La promozione della ricerca, della sperimentazione e<br />
dell’innovazione nella scuola.
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
• Stato giuridico del personale della scuola<br />
Fiorella Palumbo<br />
• Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il<br />
rapporto di servizio, ossia le norme relative all'assunzione, alla<br />
prestazione e alla cessazione del servizio.<br />
• Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è<br />
regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e<br />
si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le<br />
materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione<br />
collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale)<br />
rappresenta la pubblica amministrazione.<br />
• Il personale docente, i direttori didattici, i dirigenti scolastici, gli<br />
ispettori tecnici hanno impieghi non cumulabili con altri rapporti di<br />
pubblico impiego (incompatibilità). Il personale docente, tuttavia, può<br />
esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore<br />
didattico o preside, a patto che l'attività in questione sia compatibile<br />
con l'orario di insegnamento e di servizio.
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
Funzione docente<br />
L’art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull’istruzione) definisce la funzione<br />
docente come "esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo<br />
alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla<br />
formazione umana e critica della loro personalità".<br />
In tal senso dispone anche l’art. 38, comma 3 del CCNL 4-8-1995 che recita: "La funzione<br />
docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo<br />
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi<br />
previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle leggi dello<br />
Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria".<br />
Svolgono la funzione docente: i docenti della scuola materna; i docenti della scuola<br />
elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati<br />
e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti<br />
dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e<br />
dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica; delle accademie di belle arti e<br />
dell’accademia nazionale di danza.<br />
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in<br />
attività individuali e attività collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di aggiornamento<br />
e di formazione in servizio.
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
CCNL scuola 2007/09 ART.26 - FUNZIONE DOCENTE<br />
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a<br />
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla<br />
base delle<br />
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e<br />
gradi<br />
dell'istruzione.<br />
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;<br />
essa si<br />
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di<br />
aggiornamento e formazione in servizio.<br />
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso<br />
processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli<br />
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone<br />
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto<br />
socio - economico di<br />
riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di<br />
apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati<br />
saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
CCNL scuola 2007/09<br />
Fiorella Palumbo<br />
ART.27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE<br />
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze<br />
disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,<br />
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e<br />
valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col<br />
maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di<br />
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della<br />
prestazione professionale del personale docente si definiscono<br />
nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema<br />
nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel<br />
piano dell’offerta<br />
formativa della scuola
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
Le attività individuali<br />
Fiorella Palumbo<br />
Le attività individuali, si suddividono in: attività di insegnamento, attività funzionali all’insegnamento, attività<br />
aggiuntive.<br />
Le attività di insegnamento - l’orario di servizio è articolato su 25 ore settimanali nella scuola materna, 22<br />
ore nella scuola elementare e 18 ore nella scuola secondaria.<br />
Nella scuola secondaria il personale con meno di 18 ore settimanali è tenuto a completare l’orario con<br />
l’insegnamento in classi collaterali, in interventi didattici ed educativi integrativi ovvero attraverso supplenze o<br />
rimanendo a disposizione per attività parascolastiche e interscolastiche.<br />
Le attività funzionali all’insegnamento richiedono:<br />
— adempimenti individuali che riguardano la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione<br />
degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie;<br />
— adempimenti collegiali consistenti nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, nonché alle<br />
attività dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nello svolgimento degli scrutini ed esami con la<br />
compilazione degli atti relativi alla valutazione.<br />
Le attività aggiuntive, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza<br />
con il piano dell’offerta formativa, si distinguono in:<br />
— attività aggiuntive di insegnamento che possono svolgersi in un arco temporale di 6 ore settimanali<br />
supplementari all’orario di cattedra e destinate allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o<br />
comunque all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa;<br />
— attività aggiuntive funzionali all’insegnamento che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla<br />
progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento ai prodotti<br />
informatici
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO<br />
Fiorella Palumbo<br />
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente<br />
con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi<br />
innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.<br />
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività<br />
didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di<br />
flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21<br />
della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina<br />
contrattuale.<br />
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.<br />
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di<br />
insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi<br />
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che<br />
possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel<br />
quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno<br />
scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-<br />
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore<br />
settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti<br />
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento<br />
stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla<br />
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.<br />
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è<br />
destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi<br />
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da<br />
Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non<br />
abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di<br />
assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque<br />
giorni nell’ambito del plesso di servizio.<br />
°/°
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i<br />
docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al<br />
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di<br />
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,<br />
in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo,<br />
alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in<br />
mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.<br />
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità<br />
oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate<br />
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. 8. Per quanto<br />
attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi<br />
estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e<br />
n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La<br />
relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.<br />
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può<br />
essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai<br />
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non<br />
eccedente le quattro ore.<br />
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il<br />
servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività<br />
rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO<br />
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai<br />
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,<br />
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei<br />
lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.<br />
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:<br />
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;<br />
b) alla correzione degli elaborati;<br />
c) ai rapporti individuali con le famiglie.<br />
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:<br />
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e<br />
fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento<br />
delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;<br />
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.<br />
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta<br />
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei<br />
in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;<br />
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.<br />
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative<br />
del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per<br />
lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur<br />
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra<br />
istituto e famiglie.<br />
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima<br />
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
ART.30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI<br />
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate<br />
dalla<br />
legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente<br />
vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
Le attività collegiali<br />
Le attività collegiali in attuazione dell’autonomia<br />
scolastica:<br />
i docenti, nel compimento delle attività collegiali, si<br />
occupano di elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti<br />
pedagogico-didattici il piano dell’offerta formativa,<br />
adattandone l’articolazione alle diverse esigenze degli<br />
alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di<br />
riferimento.<br />
Le attività collegiali si realizzano nel:<br />
Il consiglio di classe<br />
Il collegio dei docenti<br />
Fiorella Palumbo
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
Il consiglio di classe<br />
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione<br />
I Consigli di Classe<br />
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe<br />
1. Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuola primaria e il consiglio di classe negli<br />
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai<br />
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola<br />
classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di<br />
sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.<br />
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:<br />
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante eletto<br />
dai genitori degli alunni iscritti;<br />
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;<br />
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da<br />
un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di<br />
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di<br />
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di<br />
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro<br />
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.<br />
Elezioni<br />
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico; le elezioni per il consiglio di<br />
classe, di interclasse e di intersezione avranno luogo entro il 31 ottobre. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non<br />
festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 5 giorni. Le procedure operative sono<br />
contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.<br />
Principali compiti e funzioni<br />
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine<br />
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra<br />
docenti, genitori ed alunni.<br />
FiorellFioa Palumbo
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
COMPETENZE E FUNZIONI DEL COORDINATORE DI CLASSE<br />
Il coordinatore è<br />
• il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto<br />
• responsabile degli esiti del lavoro del consiglio unitamente agli altri docecenti<br />
• facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità in rapporto agli alunni<br />
• si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC (tutoraggio)<br />
• controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia<br />
• accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe<br />
• tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il CdC e la Dirigenza, tramite i<br />
Referenti in rapporto ai colleghi della classe<br />
• controlla il registro di classe ( assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.), ritira e controlla le pagelle e le note<br />
informative interperiodali in rapporto ai genitori<br />
• informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà · tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e<br />
ne chiede e<br />
• promuove il contributo in rapporto al consiglio di classe<br />
• guida e coordina i consigli di classe<br />
• relaziona in merito all’andamento generale della classe<br />
• illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la programmazione, comprese le ore<br />
di approfondimento e propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe<br />
• coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze e verifica il corretto svolgimento di quanto<br />
concordato in sede di programmazione della classe<br />
• propone riunioni straordinarie del CdC<br />
• cura la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di Stato e la preparazione della<br />
documentazione necessaria per gli Esami di Qualifica<br />
• coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (schede personali ecc.)<br />
• condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel POF<br />
• è referente rispetto alla Dirigenza dell’ISI (Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori) tramite il Referente di Istituto
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
Il collegio dei docenti<br />
Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha<br />
la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle<br />
particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni<br />
del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva<br />
per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione<br />
didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività<br />
di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e<br />
didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze<br />
economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e<br />
del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi<br />
finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).<br />
Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi<br />
collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di<br />
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL nel<br />
rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun<br />
docente
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
Le attività comprese nelle funzioni strumentali<br />
Ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia il patrimonio<br />
professionale dei docenti può essere ulteriormente valorizzato con il conferimento di specifiche funzioni<br />
individuate dal Collegio dei docenti in conformità al Piano dell’offerta formativa.<br />
Lo stesso Collegio provvede ad individuare in concomitanza con l’inizio delle lezioni, il responsabile di<br />
ciascuna funzione obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto richiesta e abbiano offerto la propria disponibilità<br />
all’incarico che ha carattere rinnovabile.<br />
La scelta viene effettuata sulla base dello stato di servizio del docente e valutando gli incarichi ricoperti e i<br />
relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso<br />
dell’attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire.<br />
Le attività rientranti nelle funzioni strumentali possono riguardare:<br />
— la gestione del Piano dell’offerta formativa e in particolare il coordinamento delle attività del Piano o della<br />
progettazione curricolare, la valutazione delle attività proposte dal Piano e il coordinamento dei rapporti tra la<br />
scuola e le famiglie;<br />
— il sostegno al lavoro dei docenti quali l’accoglienza ai nuovi docenti, la gestione del Piano di formazione e<br />
di aggiornamento, la produzione di materiali didattici, la cura della documentazione educativa, il<br />
coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca etc.;<br />
— gli interventi e i servizi per gli studenti. Vi rientrano il coordinamento delle attività extracurricolari, il<br />
coordinamento e la gestione delle attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio, il coordinamento delle<br />
attività di recupero e integrazione educativa;<br />
— la realizzazione di progetti formativi di intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola quali il coordinamento<br />
dei rapporti con enti pubblici o aziende per l’attivazione di stage formativi, il coordinamento delle attività svolte<br />
dalle scuole-lavoro, il coordinamento delle attività scolastiche con la formazione professionale.<br />
Lo svolgimento di tutte le attività ricomprese nelle funzioni obiettivo non può comportare esoneri totali<br />
dall’insegnamento.
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
CCNL SCUOLA 2007/09<br />
Fiorella Palumbo<br />
ART.33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa<br />
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la<br />
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di<br />
progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le<br />
funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente<br />
spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente<br />
assegnate dal MPI.<br />
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza<br />
con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,<br />
numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i<br />
relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.<br />
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede<br />
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo<br />
scopo di effettuarne il monitoraggio.<br />
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali<br />
nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico<br />
successivo.
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
CCNL 2007/09<br />
Fiorella Palumbo<br />
ART.34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE<br />
SCOLASTICO<br />
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa<br />
che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente<br />
regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il<br />
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie<br />
funzioni organizzative ed<br />
amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono<br />
essere delegati specifici compiti.<br />
Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente<br />
retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti<br />
a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le<br />
collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2,<br />
lettera e).
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />
la formazione in servizio<br />
CCNL SCUOLA 2007/09<br />
Fiorella Palumbo<br />
ART.88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO<br />
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione<br />
e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF.,<br />
su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto<br />
anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola<br />
eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).<br />
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di<br />
insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei<br />
progetti.<br />
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della<br />
retribuzione.<br />
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:<br />
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni<br />
connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del<br />
funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano<br />
attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione<br />
integrativa d’istituto;<br />
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi<br />
didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4<br />
agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86.<br />
Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;<br />
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono<br />
programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.<br />
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica,<br />
con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un<br />
compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;<br />
e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute<br />
anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella<br />
6;<br />
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento<br />
delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33<br />
del presente CCNL;<br />
g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;<br />
h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere<br />
contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;<br />
i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto<br />
l’importo del CIA già in godimento;<br />
j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite<br />
con la Tabella 9;<br />
K. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF<br />
l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
Fiorella Palumbo<br />
La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />
dell’innovazione nella scuola<br />
IL QUADRO GIURIDICO<br />
L’art. 21, comma 10 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 attribuisce alle singole istituzioni scolastiche<br />
autonome<br />
“anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia<br />
didattica ed organizzativa “.<br />
Il Regolamento, di cui al D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, prevede all’art.6 che “le istituzioni scolastiche,<br />
singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo<br />
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro”…:<br />
· la progettazione formativa<br />
· la ricerca valutativa<br />
· la formazione e l’aggiornamento<br />
· l’innovazione metodologica e disciplinare<br />
· la ricerca didattica connessa con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione<br />
· la documentazione, gli scambi, l’integrazione tra i sistemi formativi.<br />
Inoltre, si precisa che le scuole sviluppano e potenziano i collegamenti con l’Università, la BDP, il CEDE e<br />
gli IRRE ; se la ricerca della scuola prevede modifiche strutturali al curricolo di cui all’art. 8 dello stesso<br />
Regolamento, in tal caso la proposta va inoltrata al Ministero come previsto dal successivo art.11.
Fiorella Palumbo<br />
La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />
dell’innovazione nella scuola<br />
Ci sono altri due articoli del Regolamento che fanno<br />
esplicito riferimento all’attività di ricerca delle scuole:<br />
l’art. 7 che prevede la possibilità di costituire reti di scuole<br />
finalizzate anche ad attività di ricerca e laboratori di rete<br />
destinati, tra l’altro, alla ricerca didattica e alla<br />
sperimentazione.<br />
l’art. 13, incluso nelle norme transitorie, è intitolato alla<br />
ricerca metodologica, riguardante la possibilità che le<br />
scuole contribuiscano a<br />
“definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’art.<br />
8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità<br />
fondate su obiettivi formativi e competenze”.
Fiorella Palumbo<br />
La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />
dell’innovazione nella scuola<br />
Rapporto tra ricerca e didattica, tra ricerca ed organizzazione<br />
La scuola autonoma è chiamata a progettare e riprogettare il proprio specifico servizio.<br />
Ciò comporta la necessità di professionalizzare il lavoro degli insegnanti, modificandone la formazione iniziale e in<br />
servizio, ma anche rivalutando il sapere pratico (la didattica) che, fatto oggetto di ricerca, garantisce innovazione e<br />
miglioramento continui. Ma una scuola che fa ricerca ha bisogno di nuovi assetti organizzativi interni ed esterni e,<br />
soprattutto, deve abbandonare il predominante e perdurante modello organizzativo burocratico, passando<br />
gradualmente ma decisamente a modelli di tipo professionale.<br />
Questo versante della ricerca/sviluppo impone alla scuola, in via prioritaria, di modificare la propria struttura<br />
organizzativa istituendo un dipartimento – ovvero un servizio – dedicato alla ricerca dove sia possibile per gli<br />
insegnanti fare concretamente ricerca. Con la ricerca, il docente modifica il rapporto tra conoscenza educativa e<br />
prassi. L’insegnante ricercatore, infatti, non solo utilizza la conoscenza educativa di base per orientare la propria<br />
prassi, ma arricchisce questa stessa conoscenza, la modifica e ne genera di nuova, facendo oggetto di riflessione le<br />
azioni didattiche e riformulando teorie dell’azione, in un contesto di comunità professionale in cui fondamentale<br />
diventa la socializzazione delle conoscenze pratiche attraverso la formazione (apprendimento organizzativo). Lo<br />
sviluppo connesso alla ricerca degli insegnanti si configura, dunque, come sviluppo professionale, ovvero come<br />
crescita, corroborazione, ri-costruzione di una professione ancorata fortemente ai contesti in cui viene esercitata, tanto<br />
che da essi ne assume il profilo fondamentale.<br />
E’ chiaro, a questo punto, quanto la ricerca e lo sviluppo operino in forte interfaccia, ma anche come la ricerca<br />
organizzativa e quella più strettamente didattica siano strettamente legate e come lo sviluppo dell’una comporta quello<br />
dell’altra in un continuo rapporto dialettico. La cultura e la pratica della ricerca comporta, concretamente, per ogni<br />
scuola, da sola e/o con altre scuole, la messa a punto di progetti di miglioramento del funzionamento organizzativo e,<br />
contemporaneamente, progetti di investimento sulle risorse umane, per consentirne crescita e valorizzazione.
Fiorella Palumbo<br />
La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />
dell’innovazione nella scuola<br />
Il quadro normativo riguardante l’autonomia di ricerca delle scuole va<br />
doverosamente completato con un altro richiamo, quello relativo al<br />
profilo professionale dei docenti<br />
- art.23 del C.C.N.L./99 “costituito da competenze disciplinari,<br />
pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali e<br />
di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col<br />
maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di<br />
sistematizzazione della pratica didattica”.<br />
- art.2 del D.P.R. n. 417/79, definizione della funzione docente, “intesa<br />
come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della<br />
cultura…” e l’introduzione della possibilità per gli insegnanti di<br />
esprimere la propria autonomia didattica attraverso la<br />
sperimentazione, “intesa come ricerca delle innovazioni sul piano<br />
metodologico e didattico …degli ordinamenti e delle strutture<br />
esistenti” ( art.1, D.P.R. n. 419/74 ).
Fiorella Palumbo<br />
La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />
dell’innovazione nella scuola<br />
D.P.R. n. 419/77 e le iniziative promosse direttamente dal Ministero.<br />
MODELLO DELLA SPERIMENTAZIONE ORIENTATA MOLTO SUL VERSANTE DELLA INNOVAZIONE TOUT<br />
COURT<br />
LA RICERCA-AZIONE<br />
Questo modo di fare ricerca attraverso la sperimentazione ha consentito la sopravvivenza e la tenuta del nostro<br />
sistema scolastico nazionale, ma non ha creato vere competenze di ricerca negli insegnanti né una competenza di<br />
tipo organizzativo da parte delle singole scuole.<br />
Con il supporto di alcuni IRRE, di alcuni laboratori didattici universitari e delle Associazioni degli insegnanti che -<br />
soprattutto in questi ultimi quindici anni - nelle scuole si sono andate diffondendo esperienze di ricerca operativa che<br />
possiamo ricondurre nel vasto ambito della ricerca-azione.<br />
Questo modello, pur nella pluralità degli approcci e delle pratiche e con la problematicità connessa con il suo statuto<br />
epistemologico, non solo è quello più diffuso nelle scuole, ma oggi si pone come la tipologia di ricerca fondamentale<br />
delle scuole autonome.<br />
E ciò, per due motivi essenziali.<br />
Il primo motivo è collegato con le professionalità presenti nella scuola: quella docente e quella dirigente. Per gli<br />
insegnanti, la ricerca-azione dà spessore scientifico sia alla affermazione normativa che sancisce la libertà di<br />
insegnamento che alla formazione in servizio intesa come sviluppo professionale.<br />
La figura dell’insegnante ricercatore e della comunità docente come “ricercatore collettivo”, che recide i legami di<br />
dipendenza da aggiornamenti estemporanei ed eteronomi a favore di una vera formazione, centrata sui bisogni dei<br />
docenti rapportati ai bisogni degli studenti e, contemporaneamente, in grado di valorizzare conoscenze ed<br />
esperienze attraverso forme di ricostruzione cognitiva, rielaborazione emotiva e “sensemaking”.<br />
Per i dirigenti scolastici, la ricerca-azione offre strumenti per una reinterpretazione, sotto l’egida della leadership<br />
educativa, della funzione manageriale, assunta come promozione, coordinamento, valorizzazione delle risorse<br />
umane, visione strategica, capacità innovativa. La decisionalità dirigenziale, inoltre, si dota di abiti scientifici e<br />
culturali (ricerca) e di abiti etici e deontologici (azione).<br />
Quindi caratteristica della ricerca-azione, è quella di essere orientata non alla generalizzazione di pratiche<br />
didattiche, ma alla capacità di modificare le stesse attraverso i cambiamenti apportati dagli interventi di ricerca nella<br />
professionalità docente.
Fiorella Palumbo<br />
Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro, la formazione in servizio<br />
Le attività di formazione in servizio costituiscono un aspetto di fondamentale importanza: la scuola<br />
dell’autonomia e la riforma dei cicli richiedono un personale dotato di qualificata professionalità.<br />
Una efficace politica di sviluppo delle risorse umane condotta e perseguita attraverso iniziative di formazione<br />
del personale docente, in ingresso e in servizio, diventa un obbligo cui l’amministrazione deve ottemperare ai<br />
fini del necessario sostegno agli obiettivi riformistici nonché ai fini del potenziamento dell’offerta formativa nel<br />
territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni e<br />
alla formazione continua degli adulti e ai fini dello sviluppo integrato di formazione e lavoro.<br />
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto<br />
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. A tal fine, l’art.13 del CCNL<br />
1998-2001 e l’art.12 del CCNL integrativo prevedono che le attività di formazione si svolgano, ordinariamente,<br />
al di fuori dell’orario di servizio; tuttavia il personale docente può usufruire di cinque giorni per anno scolastico<br />
per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento riconosciute dall’amministrazione. In questo caso, la<br />
sostituzione del docente avviene con l’istituto dell’esonero in servizio o con il ricorso a supplenze brevi e viene<br />
considerata come svolgimento di servizio a tutti gli effetti.<br />
Qualora le attività di formazione si svolgano fuori sede, la partecipazione ad esse comporta il riconoscimento<br />
del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. Il medesimo trattamento è riservato al<br />
personale docente che partecipa ad attività di formazione non in veste di discente ma di formatore.<br />
Le attività di formazione possono essere svolte anche all’interno delle istituzioni scolastiche secondo le<br />
indicazioni emergenti dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei<br />
docenti conformemente alla direttiva emanata in materia dal Ministro.<br />
Le attività proposte dal Piano possono articolarsi in:<br />
— attività promosse prioritariamente dall’amministrazione;<br />
— attività progettate dalla scuola, singolarmente o in consorzio di rete con altre scuole o collaborando con gli<br />
IRRSAE, con le Università e con associazioni pubbliche o private;<br />
— attività proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.