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21 GENNAIO 2012<br />

Legislazione e normativa scolastica: stato giuridico del<br />

docente e contratto di lavoro, la formazione in servizio.<br />

1. Lo stato giuridico del docente<br />

2. Il contratto di lavoro,<br />

3. La formazione in servizio.<br />

Fiorella Palumbo<br />

4. La promozione della ricerca, della sperimentazione e<br />

dell’innovazione nella scuola.


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

• Stato giuridico del personale della scuola<br />

Fiorella Palumbo<br />

• Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il<br />

rapporto di servizio, ossia le norme relative all'assunzione, alla<br />

prestazione e alla cessazione del servizio.<br />

• Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è<br />

regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e<br />

si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le<br />

materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione<br />

collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale)<br />

rappresenta la pubblica amministrazione.<br />

• Il personale docente, i direttori didattici, i dirigenti scolastici, gli<br />

ispettori tecnici hanno impieghi non cumulabili con altri rapporti di<br />

pubblico impiego (incompatibilità). Il personale docente, tuttavia, può<br />

esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore<br />

didattico o preside, a patto che l'attività in questione sia compatibile<br />

con l'orario di insegnamento e di servizio.


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

Funzione docente<br />

L’art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull’istruzione) definisce la funzione<br />

docente come "esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo<br />

alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla<br />

formazione umana e critica della loro personalità".<br />

In tal senso dispone anche l’art. 38, comma 3 del CCNL 4-8-1995 che recita: "La funzione<br />

docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo<br />

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi<br />

previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle leggi dello<br />

Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria".<br />

Svolgono la funzione docente: i docenti della scuola materna; i docenti della scuola<br />

elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati<br />

e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti<br />

dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e<br />

dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica; delle accademie di belle arti e<br />

dell’accademia nazionale di danza.<br />

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in<br />

attività individuali e attività collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di aggiornamento<br />

e di formazione in servizio.


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

CCNL scuola 2007/09 ART.26 - FUNZIONE DOCENTE<br />

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a<br />

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla<br />

base delle<br />

finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e<br />

gradi<br />

dell'istruzione.<br />

2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;<br />

essa si<br />

esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di<br />

aggiornamento e formazione in servizio.<br />

3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso<br />

processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli<br />

aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone<br />

l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto<br />

socio - economico di<br />

riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di<br />

apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati<br />

saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

CCNL scuola 2007/09<br />

Fiorella Palumbo<br />

ART.27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE<br />

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze<br />

disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,<br />

organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e<br />

valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col<br />

maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di<br />

sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della<br />

prestazione professionale del personale docente si definiscono<br />

nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema<br />

nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel<br />

piano dell’offerta<br />

formativa della scuola


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

Le attività individuali<br />

Fiorella Palumbo<br />

Le attività individuali, si suddividono in: attività di insegnamento, attività funzionali all’insegnamento, attività<br />

aggiuntive.<br />

Le attività di insegnamento - l’orario di servizio è articolato su 25 ore settimanali nella scuola materna, 22<br />

ore nella scuola elementare e 18 ore nella scuola secondaria.<br />

Nella scuola secondaria il personale con meno di 18 ore settimanali è tenuto a completare l’orario con<br />

l’insegnamento in classi collaterali, in interventi didattici ed educativi integrativi ovvero attraverso supplenze o<br />

rimanendo a disposizione per attività parascolastiche e interscolastiche.<br />

Le attività funzionali all’insegnamento richiedono:<br />

— adempimenti individuali che riguardano la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione<br />

degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie;<br />

— adempimenti collegiali consistenti nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, nonché alle<br />

attività dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nello svolgimento degli scrutini ed esami con la<br />

compilazione degli atti relativi alla valutazione.<br />

Le attività aggiuntive, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza<br />

con il piano dell’offerta formativa, si distinguono in:<br />

— attività aggiuntive di insegnamento che possono svolgersi in un arco temporale di 6 ore settimanali<br />

supplementari all’orario di cattedra e destinate allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o<br />

comunque all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa;<br />

— attività aggiuntive funzionali all’insegnamento che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla<br />

progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento ai prodotti<br />

informatici


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO<br />

Fiorella Palumbo<br />

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente<br />

con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi<br />

innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.<br />

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività<br />

didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di<br />

flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21<br />

della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina<br />

contrattuale.<br />

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.<br />

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di<br />

insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi<br />

collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che<br />

possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel<br />

quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno<br />

scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-<br />

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore<br />

settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti<br />

d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento<br />

stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla<br />

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.<br />

Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è<br />

destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi<br />

ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da<br />

Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non<br />

abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di<br />

assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque<br />

giorni nell’ambito del plesso di servizio.<br />

°/°


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i<br />

docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al<br />

completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di<br />

insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,<br />

in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo,<br />

alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in<br />

mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.<br />

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità<br />

oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate<br />

dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. 8. Per quanto<br />

attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi<br />

estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e<br />

n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La<br />

relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.<br />

9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può<br />

essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai<br />

vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non<br />

eccedente le quattro ore.<br />

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il<br />

servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività<br />

rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO<br />

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai<br />

diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,<br />

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei<br />

lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.<br />

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:<br />

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;<br />

b) alla correzione degli elaborati;<br />

c) ai rapporti individuali con le famiglie.<br />

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:<br />

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e<br />

fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento<br />

delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;<br />

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.<br />

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta<br />

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei<br />

in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;<br />

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.<br />

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative<br />

del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per<br />

lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur<br />

compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra<br />

istituto e famiglie.<br />

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima<br />

dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

ART.30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI<br />

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate<br />

dalla<br />

legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente<br />

vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

Le attività collegiali<br />

Le attività collegiali in attuazione dell’autonomia<br />

scolastica:<br />

i docenti, nel compimento delle attività collegiali, si<br />

occupano di elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti<br />

pedagogico-didattici il piano dell’offerta formativa,<br />

adattandone l’articolazione alle diverse esigenze degli<br />

alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di<br />

riferimento.<br />

Le attività collegiali si realizzano nel:<br />

Il consiglio di classe<br />

Il collegio dei docenti<br />

Fiorella Palumbo


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

Il consiglio di classe<br />

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione<br />

I Consigli di Classe<br />

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe<br />

1. Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuola primaria e il consiglio di classe negli<br />

istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai<br />

docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola<br />

classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di<br />

sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.<br />

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:<br />

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante eletto<br />

dai genitori degli alunni iscritti;<br />

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;<br />

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da<br />

un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di<br />

formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di<br />

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di<br />

programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro<br />

argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.<br />

Elezioni<br />

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico; le elezioni per il consiglio di<br />

classe, di interclasse e di intersezione avranno luogo entro il 31 ottobre. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non<br />

festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 5 giorni. Le procedure operative sono<br />

contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.<br />

Principali compiti e funzioni<br />

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine<br />

all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra<br />

docenti, genitori ed alunni.<br />

FiorellFioa Palumbo


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

COMPETENZE E FUNZIONI DEL COORDINATORE DI CLASSE<br />

Il coordinatore è<br />

• il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto<br />

• responsabile degli esiti del lavoro del consiglio unitamente agli altri docecenti<br />

• facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità in rapporto agli alunni<br />

• si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC (tutoraggio)<br />

• controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia<br />

• accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe<br />

• tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il CdC e la Dirigenza, tramite i<br />

Referenti in rapporto ai colleghi della classe<br />

• controlla il registro di classe ( assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.), ritira e controlla le pagelle e le note<br />

informative interperiodali in rapporto ai genitori<br />

• informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà · tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e<br />

ne chiede e<br />

• promuove il contributo in rapporto al consiglio di classe<br />

• guida e coordina i consigli di classe<br />

• relaziona in merito all’andamento generale della classe<br />

• illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la programmazione, comprese le ore<br />

di approfondimento e propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe<br />

• coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze e verifica il corretto svolgimento di quanto<br />

concordato in sede di programmazione della classe<br />

• propone riunioni straordinarie del CdC<br />

• cura la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di Stato e la preparazione della<br />

documentazione necessaria per gli Esami di Qualifica<br />

• coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (schede personali ecc.)<br />

• condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel POF<br />

• è referente rispetto alla Dirigenza dell’ISI (Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori) tramite il Referente di Istituto


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

Il collegio dei docenti<br />

Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha<br />

la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle<br />

particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni<br />

del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva<br />

per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione<br />

didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività<br />

di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e<br />

didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze<br />

economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e<br />

del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi<br />

finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).<br />

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi<br />

collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di<br />

successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL nel<br />

rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun<br />

docente


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

Le attività comprese nelle funzioni strumentali<br />

Ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia il patrimonio<br />

professionale dei docenti può essere ulteriormente valorizzato con il conferimento di specifiche funzioni<br />

individuate dal Collegio dei docenti in conformità al Piano dell’offerta formativa.<br />

Lo stesso Collegio provvede ad individuare in concomitanza con l’inizio delle lezioni, il responsabile di<br />

ciascuna funzione obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto richiesta e abbiano offerto la propria disponibilità<br />

all’incarico che ha carattere rinnovabile.<br />

La scelta viene effettuata sulla base dello stato di servizio del docente e valutando gli incarichi ricoperti e i<br />

relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso<br />

dell’attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire.<br />

Le attività rientranti nelle funzioni strumentali possono riguardare:<br />

— la gestione del Piano dell’offerta formativa e in particolare il coordinamento delle attività del Piano o della<br />

progettazione curricolare, la valutazione delle attività proposte dal Piano e il coordinamento dei rapporti tra la<br />

scuola e le famiglie;<br />

— il sostegno al lavoro dei docenti quali l’accoglienza ai nuovi docenti, la gestione del Piano di formazione e<br />

di aggiornamento, la produzione di materiali didattici, la cura della documentazione educativa, il<br />

coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca etc.;<br />

— gli interventi e i servizi per gli studenti. Vi rientrano il coordinamento delle attività extracurricolari, il<br />

coordinamento e la gestione delle attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio, il coordinamento delle<br />

attività di recupero e integrazione educativa;<br />

— la realizzazione di progetti formativi di intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola quali il coordinamento<br />

dei rapporti con enti pubblici o aziende per l’attivazione di stage formativi, il coordinamento delle attività svolte<br />

dalle scuole-lavoro, il coordinamento delle attività scolastiche con la formazione professionale.<br />

Lo svolgimento di tutte le attività ricomprese nelle funzioni obiettivo non può comportare esoneri totali<br />

dall’insegnamento.


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

CCNL SCUOLA 2007/09<br />

Fiorella Palumbo<br />

ART.33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa<br />

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la<br />

realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di<br />

progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le<br />

funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente<br />

spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente<br />

assegnate dal MPI.<br />

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza<br />

con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,<br />

numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i<br />

relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.<br />

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede<br />

informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo<br />

scopo di effettuarne il monitoraggio.<br />

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali<br />

nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico<br />

successivo.


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

CCNL 2007/09<br />

Fiorella Palumbo<br />

ART.34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE<br />

SCOLASTICO<br />

1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa<br />

che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente<br />

regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il<br />

dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie<br />

funzioni organizzative ed<br />

amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono<br />

essere delegati specifici compiti.<br />

Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente<br />

retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti<br />

a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le<br />

collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2,<br />

lettera e).


Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro,<br />

la formazione in servizio<br />

CCNL SCUOLA 2007/09<br />

Fiorella Palumbo<br />

ART.88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO<br />

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione<br />

e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF.,<br />

su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto<br />

anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola<br />

eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).<br />

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di<br />

insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei<br />

progetti.<br />

Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della<br />

retribuzione.<br />

2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:<br />

a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni<br />

connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del<br />

funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano<br />

attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione<br />

integrativa d’istituto;<br />

b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi<br />

didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4<br />

agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86.<br />

Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;<br />

c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono<br />

programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.<br />

d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica,<br />

con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un<br />

compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;<br />

e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute<br />

anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella<br />

6;<br />

f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento<br />

delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33<br />

del presente CCNL;<br />

g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;<br />

h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere<br />

contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;<br />

i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto<br />

l’importo del CIA già in godimento;<br />

j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite<br />

con la Tabella 9;<br />

K. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF<br />

l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.


Fiorella Palumbo<br />

La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />

dell’innovazione nella scuola<br />

IL QUADRO GIURIDICO<br />

L’art. 21, comma 10 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 attribuisce alle singole istituzioni scolastiche<br />

autonome<br />

“anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia<br />

didattica ed organizzativa “.<br />

Il Regolamento, di cui al D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, prevede all’art.6 che “le istituzioni scolastiche,<br />

singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo<br />

conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro”…:<br />

· la progettazione formativa<br />

· la ricerca valutativa<br />

· la formazione e l’aggiornamento<br />

· l’innovazione metodologica e disciplinare<br />

· la ricerca didattica connessa con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione<br />

· la documentazione, gli scambi, l’integrazione tra i sistemi formativi.<br />

Inoltre, si precisa che le scuole sviluppano e potenziano i collegamenti con l’Università, la BDP, il CEDE e<br />

gli IRRE ; se la ricerca della scuola prevede modifiche strutturali al curricolo di cui all’art. 8 dello stesso<br />

Regolamento, in tal caso la proposta va inoltrata al Ministero come previsto dal successivo art.11.


Fiorella Palumbo<br />

La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />

dell’innovazione nella scuola<br />

Ci sono altri due articoli del Regolamento che fanno<br />

esplicito riferimento all’attività di ricerca delle scuole:<br />

l’art. 7 che prevede la possibilità di costituire reti di scuole<br />

finalizzate anche ad attività di ricerca e laboratori di rete<br />

destinati, tra l’altro, alla ricerca didattica e alla<br />

sperimentazione.<br />

l’art. 13, incluso nelle norme transitorie, è intitolato alla<br />

ricerca metodologica, riguardante la possibilità che le<br />

scuole contribuiscano a<br />

“definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’art.<br />

8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità<br />

fondate su obiettivi formativi e competenze”.


Fiorella Palumbo<br />

La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />

dell’innovazione nella scuola<br />

Rapporto tra ricerca e didattica, tra ricerca ed organizzazione<br />

La scuola autonoma è chiamata a progettare e riprogettare il proprio specifico servizio.<br />

Ciò comporta la necessità di professionalizzare il lavoro degli insegnanti, modificandone la formazione iniziale e in<br />

servizio, ma anche rivalutando il sapere pratico (la didattica) che, fatto oggetto di ricerca, garantisce innovazione e<br />

miglioramento continui. Ma una scuola che fa ricerca ha bisogno di nuovi assetti organizzativi interni ed esterni e,<br />

soprattutto, deve abbandonare il predominante e perdurante modello organizzativo burocratico, passando<br />

gradualmente ma decisamente a modelli di tipo professionale.<br />

Questo versante della ricerca/sviluppo impone alla scuola, in via prioritaria, di modificare la propria struttura<br />

organizzativa istituendo un dipartimento – ovvero un servizio – dedicato alla ricerca dove sia possibile per gli<br />

insegnanti fare concretamente ricerca. Con la ricerca, il docente modifica il rapporto tra conoscenza educativa e<br />

prassi. L’insegnante ricercatore, infatti, non solo utilizza la conoscenza educativa di base per orientare la propria<br />

prassi, ma arricchisce questa stessa conoscenza, la modifica e ne genera di nuova, facendo oggetto di riflessione le<br />

azioni didattiche e riformulando teorie dell’azione, in un contesto di comunità professionale in cui fondamentale<br />

diventa la socializzazione delle conoscenze pratiche attraverso la formazione (apprendimento organizzativo). Lo<br />

sviluppo connesso alla ricerca degli insegnanti si configura, dunque, come sviluppo professionale, ovvero come<br />

crescita, corroborazione, ri-costruzione di una professione ancorata fortemente ai contesti in cui viene esercitata, tanto<br />

che da essi ne assume il profilo fondamentale.<br />

E’ chiaro, a questo punto, quanto la ricerca e lo sviluppo operino in forte interfaccia, ma anche come la ricerca<br />

organizzativa e quella più strettamente didattica siano strettamente legate e come lo sviluppo dell’una comporta quello<br />

dell’altra in un continuo rapporto dialettico. La cultura e la pratica della ricerca comporta, concretamente, per ogni<br />

scuola, da sola e/o con altre scuole, la messa a punto di progetti di miglioramento del funzionamento organizzativo e,<br />

contemporaneamente, progetti di investimento sulle risorse umane, per consentirne crescita e valorizzazione.


Fiorella Palumbo<br />

La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />

dell’innovazione nella scuola<br />

Il quadro normativo riguardante l’autonomia di ricerca delle scuole va<br />

doverosamente completato con un altro richiamo, quello relativo al<br />

profilo professionale dei docenti<br />

- art.23 del C.C.N.L./99 “costituito da competenze disciplinari,<br />

pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali e<br />

di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col<br />

maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di<br />

sistematizzazione della pratica didattica”.<br />

- art.2 del D.P.R. n. 417/79, definizione della funzione docente, “intesa<br />

come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della<br />

cultura…” e l’introduzione della possibilità per gli insegnanti di<br />

esprimere la propria autonomia didattica attraverso la<br />

sperimentazione, “intesa come ricerca delle innovazioni sul piano<br />

metodologico e didattico …degli ordinamenti e delle strutture<br />

esistenti” ( art.1, D.P.R. n. 419/74 ).


Fiorella Palumbo<br />

La promozione della ricerca, della sperimentazione<br />

dell’innovazione nella scuola<br />

D.P.R. n. 419/77 e le iniziative promosse direttamente dal Ministero.<br />

MODELLO DELLA SPERIMENTAZIONE ORIENTATA MOLTO SUL VERSANTE DELLA INNOVAZIONE TOUT<br />

COURT<br />

LA RICERCA-AZIONE<br />

Questo modo di fare ricerca attraverso la sperimentazione ha consentito la sopravvivenza e la tenuta del nostro<br />

sistema scolastico nazionale, ma non ha creato vere competenze di ricerca negli insegnanti né una competenza di<br />

tipo organizzativo da parte delle singole scuole.<br />

Con il supporto di alcuni IRRE, di alcuni laboratori didattici universitari e delle Associazioni degli insegnanti che -<br />

soprattutto in questi ultimi quindici anni - nelle scuole si sono andate diffondendo esperienze di ricerca operativa che<br />

possiamo ricondurre nel vasto ambito della ricerca-azione.<br />

Questo modello, pur nella pluralità degli approcci e delle pratiche e con la problematicità connessa con il suo statuto<br />

epistemologico, non solo è quello più diffuso nelle scuole, ma oggi si pone come la tipologia di ricerca fondamentale<br />

delle scuole autonome.<br />

E ciò, per due motivi essenziali.<br />

Il primo motivo è collegato con le professionalità presenti nella scuola: quella docente e quella dirigente. Per gli<br />

insegnanti, la ricerca-azione dà spessore scientifico sia alla affermazione normativa che sancisce la libertà di<br />

insegnamento che alla formazione in servizio intesa come sviluppo professionale.<br />

La figura dell’insegnante ricercatore e della comunità docente come “ricercatore collettivo”, che recide i legami di<br />

dipendenza da aggiornamenti estemporanei ed eteronomi a favore di una vera formazione, centrata sui bisogni dei<br />

docenti rapportati ai bisogni degli studenti e, contemporaneamente, in grado di valorizzare conoscenze ed<br />

esperienze attraverso forme di ricostruzione cognitiva, rielaborazione emotiva e “sensemaking”.<br />

Per i dirigenti scolastici, la ricerca-azione offre strumenti per una reinterpretazione, sotto l’egida della leadership<br />

educativa, della funzione manageriale, assunta come promozione, coordinamento, valorizzazione delle risorse<br />

umane, visione strategica, capacità innovativa. La decisionalità dirigenziale, inoltre, si dota di abiti scientifici e<br />

culturali (ricerca) e di abiti etici e deontologici (azione).<br />

Quindi caratteristica della ricerca-azione, è quella di essere orientata non alla generalizzazione di pratiche<br />

didattiche, ma alla capacità di modificare le stesse attraverso i cambiamenti apportati dagli interventi di ricerca nella<br />

professionalità docente.


Fiorella Palumbo<br />

Lo stato giuridico del docente e contratto di lavoro, la formazione in servizio<br />

Le attività di formazione in servizio costituiscono un aspetto di fondamentale importanza: la scuola<br />

dell’autonomia e la riforma dei cicli richiedono un personale dotato di qualificata professionalità.<br />

Una efficace politica di sviluppo delle risorse umane condotta e perseguita attraverso iniziative di formazione<br />

del personale docente, in ingresso e in servizio, diventa un obbligo cui l’amministrazione deve ottemperare ai<br />

fini del necessario sostegno agli obiettivi riformistici nonché ai fini del potenziamento dell’offerta formativa nel<br />

territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni e<br />

alla formazione continua degli adulti e ai fini dello sviluppo integrato di formazione e lavoro.<br />

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto<br />

funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. A tal fine, l’art.13 del CCNL<br />

1998-2001 e l’art.12 del CCNL integrativo prevedono che le attività di formazione si svolgano, ordinariamente,<br />

al di fuori dell’orario di servizio; tuttavia il personale docente può usufruire di cinque giorni per anno scolastico<br />

per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento riconosciute dall’amministrazione. In questo caso, la<br />

sostituzione del docente avviene con l’istituto dell’esonero in servizio o con il ricorso a supplenze brevi e viene<br />

considerata come svolgimento di servizio a tutti gli effetti.<br />

Qualora le attività di formazione si svolgano fuori sede, la partecipazione ad esse comporta il riconoscimento<br />

del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. Il medesimo trattamento è riservato al<br />

personale docente che partecipa ad attività di formazione non in veste di discente ma di formatore.<br />

Le attività di formazione possono essere svolte anche all’interno delle istituzioni scolastiche secondo le<br />

indicazioni emergenti dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei<br />

docenti conformemente alla direttiva emanata in materia dal Ministro.<br />

Le attività proposte dal Piano possono articolarsi in:<br />

— attività promosse prioritariamente dall’amministrazione;<br />

— attività progettate dalla scuola, singolarmente o in consorzio di rete con altre scuole o collaborando con gli<br />

IRRSAE, con le Università e con associazioni pubbliche o private;<br />

— attività proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.

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