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Invito ad offrire - Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati

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considerata valida e vincolante <strong>per</strong> l'offerente e s'intenderà revocatoria delle precedenti.<br />

8. In sede di a<strong>per</strong>tura dell'offerta non sarà consentita la presentazione di altra offerta.<br />

9. Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari saranno tempestivamente rilasciate le liberatorie <strong>per</strong> lo svincolo delle cauzioni costituite a<br />

garanzia dell'offerta. Per il soggetto individuato quale migliore offerente, la cauzione verrà incamerata in conto prezzo.<br />

10. Il verbale di aggiudicazione non produrrà immediatamente gli effetti propri della cessione della quota. Infatti, quest’ultima si concretizzerà<br />

solo <strong>per</strong> effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione a favore degli altri soci, così come espressamente previsto dall’art. 7<br />

“Trasferimento delle partecipazioni <strong>per</strong> atto tra vivi” dello statuto (ultimo aggiornamento del 15/11/2004) della ERIKA Immobiliare S.R.L. Solo<br />

in tale caso, l’aggiudicatario, tramite un notaio scelto dall'ANBSC e all'uopo comunicato all'aggiudicatario, potrà stipulare l'atto di cessione con<br />

l'ANBSC. Resta inteso, inoltre, che si procederà alla stipula dell'atto di cessione, dopo aver acquisito la documentazione comprovante<br />

l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo di vendita e delle spese di gara, nonché il parere obbligatorio della competente Prefettura - UTG,<br />

ai sensi dell'art, 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.<br />

11. Non vi sarà luogo <strong>ad</strong> azione <strong>per</strong> lesione, né <strong>ad</strong> aumento o diminuzione di prezzo, <strong>per</strong> qualunque materiale errore nella descrizione<br />

dell’associazione posta in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, e <strong>per</strong> qualunque differenza. L'ANBSC non assume altra<br />

obbligazione o garanzia, se non <strong>per</strong> il fatto di sofferta evizione; nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro<br />

rimborso del prezzo corrisposto e delle spese di aggiudicazione. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al<br />

rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.<br />

STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE DEL CONTRATTO<br />

1. Il co<strong>ad</strong>iutore della procedura, avv. Maurizio Cinque, comunicherà al contraente designato, non appena acquisita la documentazione di cui<br />

al su<strong>per</strong>iore punto 10 della sezione rubricata “Individuazione del contraente”, la data entro la quale dovrà procedersi alla stipula dell'atto di<br />

cessione dei beni, che avverrà presso un notaio prescelto dall'ANBSC e comunicato allo stesso contraente <strong>per</strong> il tramite del co<strong>ad</strong>iutore<br />

della procedura.<br />

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