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condizioni generali del finanziamento - Finanziamenti Lexus

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3.2 Le garanzie assicurative hanno una durata pari a quella <strong>del</strong> Finanziamento, con un massimo<br />

di 84 mesi dalla Data di Decorrenza.<br />

3.3 Fermo quanto previsto agli artt. 4 e 7, tutte le garanzie assicurative cessano anticipatamente,<br />

rispetto alla loro naturale scadenza, in caso di Sinistro pagato per Morte o<br />

Invalidità Totale Permanente.<br />

3.4 In ogni caso, la garanzia Inabilità Totale Temporanea (solo se da Malattia) è soggetta al<br />

Periodo di Carenza di 30 giorni di cui all’art. 27; la garanzia Disoccupazione è soggetta<br />

al Periodo di Carenza di 120 giorni di cui all’art. 35.<br />

4. Clausola di ripensamento e diritto di recesso <strong>del</strong>l’Assicurato<br />

4.1 L’Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, senza oneri, entro il termine di 30<br />

giorni dalla firma <strong>del</strong>la Dichiarazione di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso,<br />

l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite <strong>del</strong> Contraente, l’importo<br />

di Premio eventualmente già versato, al netto <strong>del</strong>le imposte di legge, non rimborsabili.<br />

In tal caso, le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 <strong>del</strong>la data di invio <strong>del</strong>la<br />

comunicazione di recesso.<br />

4.2 Qualora la durata <strong>del</strong>le garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, in conformità<br />

all’art. 1899 c.c. l’Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può recedere annualmente dalla<br />

Polizza Collettiva, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni. In tal caso, purché il<br />

termine di preavviso sia stato rispettato, tutte le garanzie assicurative cessano alle ore<br />

24:00 <strong>del</strong>la successiva scadenza annuale. Benché il diritto di recesso di cui all’art. 1899<br />

c.c. si applichi solo alle assicurazioni contro i danni, e non anche alle assicurazioni<br />

sulla vita, in caso di recesso l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato – per il tramite<br />

<strong>del</strong> Contraente – l’intero importo <strong>del</strong> Premio pagato e non goduto (calcolato in base ai criteri<br />

di cui all’art. 7.3).<br />

4.3 L’Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di ripensamento o di recesso mediante invio<br />

di una lettera raccomanda a.r. indirizzata a Genworth Financial – Via San Gregorio n. 34<br />

– 20124 Milano.<br />

4.4 L’Assicurato, infine, può recedere dalla Polizza Collettiva in occasione <strong>del</strong>l’estinzione o<br />

trasferimento <strong>del</strong> Finanziamento, con le modalità di cui all’art. 7.<br />

5. Beneficiari <strong>del</strong>l’Indennizzo<br />

5.1 Beneficiario <strong>del</strong>l’Indennizzo è l’Assicurato.<br />

5.2 Per il caso Morte, l’Assicurato designa il beneficiario nella Dichiarazione di Adesione, e<br />

può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione <strong>del</strong> beneficiario<br />

non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:<br />

(i) dopo che l’Assicuratore ed il beneficiario abbia dichiarato per iscritto<br />

all’Assicuratore, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione <strong>del</strong><br />

beneficio<br />

(ii) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto<br />

all’Assicuratore di volersi avvalere <strong>del</strong> beneficio<br />

5.3 In assenza di designazione si intendono beneficiari gli eredi legittimi o testamentari<br />

<strong>del</strong>l’Assicurato. Le modifiche relative alla designazione <strong>del</strong> beneficiario devono essere comunicate<br />

per iscritto all’Assicuratore, al recapito di cui all’art. 9.<br />

6. Premio: importo e modalità di pagamento<br />

6.1 Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore<br />

<strong>del</strong>l’Assicuratore è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata.<br />

6.2 Il Premio è a carico finale <strong>del</strong>l’Assicurato, il quale ha l’obbligo di rimborsarlo al<br />

Contraente. L’importo <strong>del</strong> Premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine,<br />

viene sommato all’importo <strong>del</strong> Finanziamento e ripartito in rate mensili sulle rate <strong>del</strong><br />

Finanziamento stesso. L’importo <strong>del</strong> Premio è quindi addebitato dal Contraente<br />

all’Assicurato mediante incremento <strong>del</strong>le rate <strong>del</strong> Finanziamento, e pagato a rate<br />

dall’Assicurato unitamente alle rate <strong>del</strong> Finanziamento stesso.<br />

6.3 Il Premio al lordo <strong>del</strong>le imposte è pari ad una percentuale <strong>del</strong> capitale che l’Assicurato<br />

richiede gli sia erogato con il Finanziamento, sulla base <strong>del</strong>le seguenti fasce di durata:<br />

Durata <strong>del</strong> <strong>finanziamento</strong> Tasso di Premio lordo in % <strong>del</strong> capitale richiesto<br />

da 0 a 24 mesi 2,5%<br />

da 25 a 42 mesi 4,5%<br />

da 43 a 84 mesi 5,25%<br />

7. Anticipata estinzione o trasferimento <strong>del</strong> <strong>finanziamento</strong> – Diritti <strong>del</strong>l’Assicurato<br />

7.1 In caso di anticipata estinzione totale <strong>del</strong> Finanziamento rispetto alla data di scadenza<br />

<strong>del</strong>lo stesso, nonché in caso di trasferimento <strong>del</strong> Finanziamento ad altro istituto di credito<br />

a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, l’Assicurato potrà scegliere tra una<br />

<strong>del</strong>le seguenti opzioni:<br />

(i) recedere dalla Polizza Collettiva ed ottenere la restituzione <strong>del</strong> Premio non goduto:<br />

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