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condizioni generali del finanziamento - Finanziamenti Lexus

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38.3 Non è indennizzabile l’eventuale maxi-rata finale previste dal Finanziamento, né sono<br />

indennizzabili, qualora l’Assicurato richieda al Contraente il <strong>finanziamento</strong> <strong>del</strong>la maxirata<br />

finale, le rate di <strong>finanziamento</strong> <strong>del</strong>la maxi-rata finale.<br />

39. Esclusioni per il caso Disoccupazione<br />

39.1 La garanzia Disoccupazione non opera, e nessun obbligo di pagamento di Indennizzo sussiste<br />

in capo all’Assicuratore, qualora:<br />

(a) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa, come Lavoratore Dipendente<br />

Privato, in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si<br />

è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni <strong>del</strong><br />

rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di<br />

continuità <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />

(b) al momento <strong>del</strong>l’adesione all’Assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza <strong>del</strong>la prossima<br />

Perdita di Impiego, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere<br />

che tale evento si sarebbe verificato<br />

(c) alla Perdita di Impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o pre-pensionamento<br />

(d) al momento <strong>del</strong> Sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria attività lavorativa<br />

all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato<br />

regolato dalla legge italiana<br />

(e) l’Assicurato, al momento <strong>del</strong>l’evento, era in periodo di prova<br />

(f) il licenziamento è dovuto a giusta causa, a giustificato motivo soggettivo, a motivi disciplinari<br />

o professionali<br />

(g) la Perdita d’Impiego è dovuta a dimissioni o ad altre cause dipendenti dalla volontà<br />

<strong>del</strong>l’Assicurato<br />

(h) la Perdita d’Impiego è relativa a contratti di lavoro intermittente, a chiamata o contratti<br />

di lavoro accessorio o occasionale<br />

(i) la Perdita d’Impiego è conseguenza di risoluzioni <strong>del</strong> rapporto di lavoro anche consensuali<br />

avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti<br />

trattamenti accompagnatori alla quiescenza<br />

(j) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti<br />

(k) l’Assicurato sia in Cassa Integrazione Ordinaria od Edilizia<br />

(l) il rapporto di lavoro <strong>del</strong>l’Assicurato aveva carattere stagionale e/o se la relativa Perdita<br />

d’Impiego è la conseguenza <strong>del</strong>la scadenza di un termine contrattuale<br />

(m) l'Assicurato non si è iscritto nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia,<br />

ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di Mobilità e dei casi di Cassa<br />

Integrazione Guadagni Straordinaria ed edilizia (casi per cui la copertura è operante)<br />

39.2 In caso di Sinistro occorso a lavoratori con contratto a tempo determinato, di inserimento<br />

(ossia ex contratto di formazione lavoro), di apprendistato o di somministrazione lavoro<br />

(ossia ex lavoratori interinali), il diritto al percepimento <strong>del</strong>l’Indennizzo cessa alla<br />

data di scadenza <strong>del</strong> contratto di lavoro originariamente prevista e, conseguentemente, non<br />

verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo all’originaria data di scadenza<br />

<strong>del</strong> contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, <strong>del</strong>la<br />

Disoccupazione.<br />

40. Denunce di Sinistro successive – Periodo di Riqualificazione<br />

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un<br />

Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 90 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto<br />

per successivi Sinistri di Disoccupazione se, tra la data <strong>del</strong> Sinistro successivo e<br />

la data di cessazione <strong>del</strong> Sinistro precedente (o <strong>del</strong>la denuncia <strong>del</strong> Sinistro precedente durante<br />

il Periodo di Carenza), non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi<br />

nel corso <strong>del</strong> quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia<br />

superato il periodo di prova.<br />

41. Denuncia di sinistro e oneri relativi – Documentazione da produrre<br />

41.1 In caso di Sinistro per Disoccupazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne<br />

tempestivo avviso scritto all’Assicuratore – entro e non oltre 30 giorni dalla data di<br />

accadimento <strong>del</strong> Sinistro - a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all’Assicuratore<br />

all’indirizzo di cui al precedente art. 9.<br />

41.2 Unitamente all’apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente art. 9 compilato<br />

in ogni sua parte, ai fini <strong>del</strong>la liquidazione <strong>del</strong>l’Indennizzo, dovrà essere inviata<br />

all’Assicuratore la documentazione seguente:<br />

(a) copia <strong>del</strong>la Dichiarazione di Adesione alla Polizza Collettiva sottoscritto dall’Assicurato<br />

(b) copia <strong>del</strong> piano di ammortamento originale <strong>del</strong> contratto di Finanziamento stipulato con il<br />

Contraente;<br />

(c) copia <strong>del</strong>la carta di identità <strong>del</strong>l’Assicurato<br />

(d) copia <strong>del</strong> contratto di lavoro cessato ed alla cui cessazione faccia seguito lo stato di<br />

Disoccupazione<br />

(e) copia <strong>del</strong>la lettera di licenziamento inviata all’Assicurato dal datore di lavoro<br />

(f) copia di un documento che attesti l’iscrizione all’elenco anagrafico comprovante lo stato<br />

di disoccupato o alle liste di Mobilità regionali<br />

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