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Metodologia di controllo COMMERCIO AMBULANTE A POSTEGGIO ...

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<strong>Metodologia</strong> <strong>di</strong> <strong>controllo</strong><br />

<strong>COMMERCIO</strong> <strong>AMBULANTE</strong> A <strong>POSTEGGIO</strong> FISSO DI CALZATURE E<br />

PELLETTERIE<br />

Co<strong>di</strong>ce attività ATECOFIN 1993:<br />

52.62.4 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie<br />

Co<strong>di</strong>ce attività ATECOFIN 2004:<br />

52.62.3 - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie


Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

In<strong>di</strong>ce<br />

1. PREMESSA ..............................................................................................................................3<br />

1.1 Caratteristiche economico-aziendali del settore............................................................3<br />

1.2 Cenni normativi e modalità <strong>di</strong> svolgimento del commercio ambulante .......................3<br />

1.3 Regime I.V.A. nel commercio al dettaglio .......................................................................5<br />

1.3.1 - Regimi semplificati ...................................................................................................6<br />

2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO .......................................................................8<br />

2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria............................................................................8<br />

2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso ..................................................9<br />

2.3 Ricerche presso pubbliche amministrazioni ..................................................................9<br />

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO .....................................................................................10<br />

3.1 Modalità dell’accesso......................................................................................................10<br />

3.2 Controlli prioritari ............................................................................................................10<br />

3.3 Controllo del volume d’affari..........................................................................................11<br />

3.3.1 - Tipologie <strong>di</strong> evasione..............................................................................................11<br />

3.3.2 - In<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione....................................................................................................12<br />

3.3.3 - Prospetto degli eventuali in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione............................................................15<br />

3.3.4 - Possibili approfon<strong>di</strong>menti dell’indagine ..................................................................16<br />

3.3.5 - Quantificazione dei ricavi omessi ...........................................................................16<br />

3.3.6 - Controllo <strong>di</strong> carico e scarico del magazzino ...........................................................16<br />

3.3.7 - Controllo del ricarico...............................................................................................17<br />

3.3.8 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rotazione del magazzino ..........................................................................19<br />

3.3.9 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> produttività per addetto ............................................................................19<br />

3.3.10 - Altri controlli ed analisi..........................................................................................20<br />

3.4 Ulteriori elementi <strong>di</strong> valutazione.....................................................................................20<br />

3.5 Le indagini bancarie........................................................................................................21<br />

3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti.................................22<br />

3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e finanziari .............................22<br />

CHECK LIST...............................................................................................................................23<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 2


Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

1. PREMESSA<br />

Il settore in questione è in<strong>di</strong>viduato dal co<strong>di</strong>ce attività ATECOFIN 2004 52.62.4 Commercio al dettaglio<br />

ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie, ed è caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong><br />

soggetti, prevalentemente <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, che svolgono attività itinerante in aree apposite o se<strong>di</strong><br />

improprie oppure in occasione <strong>di</strong> fiere e sagre, su uno o più posteggi fissi.<br />

Lo specifico ramo merceologico non presenta caratteristiche omogenee ma varia fortemente secondo la<br />

tipologia organizzativa dell’attività che può svolgersi su uno o più posteggi fissi, per la <strong>di</strong>mensione<br />

organizzativa in termini <strong>di</strong> personale, per la superficie del posteggio, per i mezzi <strong>di</strong> trasporto impiegati, e<br />

infine per le modalità d’acquisto delle merci.<br />

1.1 Caratteristiche economico-aziendali del settore<br />

Gli esercizi commerciali <strong>di</strong> questo settore adottano prevalentemente la natura giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> <strong>di</strong>tta in<strong>di</strong>viduale<br />

o <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone, talora con uno o più addetti. Tra quest’ultime si riscontrano attività commerciali <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mensioni più consistenti caratterizzate da una maggiore numerosità e varietà <strong>di</strong> prodotti offerti.<br />

Nell’ambito <strong>di</strong> tale categoria si <strong>di</strong>stinguono gli ambulanti <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni che svolgono l’attività in<br />

uno o più posteggi fissi, caratterizzati dall’assenza <strong>di</strong> personale e dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un mezzo <strong>di</strong> trasporto,<br />

dagli ambulanti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni che svolgendo l’attività su più posteggi sostengono spese <strong>di</strong><br />

occupazione dello spazio notevolmente superiori alla me<strong>di</strong>a del settore. In questi ultimi si rinvengono inoltre,<br />

<strong>di</strong>versi automezzi, superfici destinate a magazzini e/o depositi nonché la presenza <strong>di</strong> lavoratori <strong>di</strong>pendenti e<br />

<strong>di</strong> collaboratori familiari.<br />

Distinti dai precedenti sono gli ambulanti <strong>di</strong> piccolissime <strong>di</strong>mensioni che svolgono attività itinerante per<br />

oltre la metà dei giorni dell’anno, prevalentemente su aree appositamente destinate, conservando anche la<br />

possibilità <strong>di</strong> poter svolgere l’attività su uno o più posteggi fissi. Quest’ultimi sono caratterizzati dal<br />

sostenimento <strong>di</strong> spese <strong>di</strong> occupazione del suolo elevate rispetto alla me<strong>di</strong>a del settore, a causa della<br />

maggiore incidenza dell’attività itinerante, dalla presenza <strong>di</strong> un mezzo <strong>di</strong> trasporto, e dall’assenza <strong>di</strong><br />

personale.<br />

La quasi totalità degli operatori <strong>di</strong> questa categoria si approvvigionano presso i commercianti all’ingrosso,<br />

e, solo in minima parte si rilevano acquisti <strong>di</strong>retti presso i produttori. Inoltre è possibile per chi svolge<br />

un’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ambulante avere anche un negozio, dove viene effettuata la ven<strong>di</strong>ta della stessa<br />

tipologia <strong>di</strong> beni.<br />

1.2 Cenni normativi e modalità <strong>di</strong> svolgimento del commercio ambulante<br />

La <strong>di</strong>sciplina del commercio ambulante, inizialmente regolamentata dalla Legge 19 maggio 1976, n. 398,<br />

è stata mo<strong>di</strong>ficata dal D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114, il quale al Titolo X – Commercio al dettaglio su aree<br />

pubbliche -, ha definito il commercio su aree pubbliche come l’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> merci al dettaglio e la<br />

somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio<br />

marittimo, o su aree private, delle quali il Comune abbia la <strong>di</strong>sponibilità, attrezzate o meno, scoperte o<br />

coperte.<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 3


Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

Contestualmente sono state qualificate alcune caratteristiche tipiche <strong>di</strong> tale settore, intendendo per:<br />

♦ aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle <strong>di</strong> proprietà privata gravate da servitù<br />

<strong>di</strong> pubblico passaggio o ogni altra area <strong>di</strong> qualunque natura destinata ad uso pubblico;<br />

♦ mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la <strong>di</strong>sponibilità, composta da più<br />

posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno, più o tutti i giorni della<br />

settimana o del mese, per l’offerta integrata <strong>di</strong> merci al dettaglio, la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e<br />

bevande, l’erogazione <strong>di</strong> pubblici servizi;<br />

♦ posteggio: la parte <strong>di</strong> area pubblica o <strong>di</strong> area privata, della quale il Comune abbia la <strong>di</strong>sponibilità, che<br />

viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;<br />

♦ fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private<br />

delle quali il Comune abbia la <strong>di</strong>sponibilità, <strong>di</strong> operatori organizzati ad esercitare il commercio su aree<br />

pubbliche, in occasione <strong>di</strong> particolare ricorrenze, eventi o festività;<br />

♦ presenze in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato, a<br />

prescindere se abbia o no potuto svolgere l’attività;<br />

♦ presenze in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato in una fiera.<br />

La riforma del commercio entrata in vigore dal 1999, ha previsto due <strong>di</strong>stinti mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> svolgimento del<br />

commercio su aree pubbliche ( art. 28 D. Lgs. 31 n. 114/1998) e precisamente:<br />

♦ su posteggi dati in concessione per <strong>di</strong>eci anni;<br />

♦ su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.<br />

Per l’esercizio <strong>di</strong> tali attività è necessario chiedere un’autorizzazione.<br />

Qualora si voglia esercitare l’attività esclusivamente in forma itinerante, l’autorizzazione viene rilasciata<br />

dal Comune <strong>di</strong> residenza del richiedente, se persona fisica, o dal Comune dove è la sede legale della<br />

società negli altri casi; tale autorizzazione abilita anche alla ven<strong>di</strong>ta a domicilio del consumatore.<br />

Qualora invece, si voglia esercitare l’attività me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> un posteggio, l’autorizzazione deve<br />

essere richiesta al Sindaco del Comune nel quale si trova il posteggio; tale autorizzazione abilita anche<br />

all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.<br />

In entrambi i casi l’autorizzazione abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nella Regione<br />

dove è situato il Comune, che ha rilasciato l’autorizzazione, sia nelle altre Regioni d’Italia.<br />

Nella richiesta <strong>di</strong> autorizzazione l’interessato deve:<br />

♦ <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> essere in possesso dei requisiti morali (non essere fallito, condannato, o sottoposto a<br />

misure preventive);<br />

♦ specificare il settore oppure i settori merceologici oggetto dell’attività.<br />

Qualora la richiesta dell’autorizzazione riguar<strong>di</strong> l’esercizio dell’attività esclusivamente in forma non<br />

itinerante, va aggiunta anche la specifica del posteggio che si vuole ottenere in concessione.<br />

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle rispettive concessioni, sono assegnati<br />

giornalmente, dalle autorità competenti, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche<br />

che vantino il maggior numero <strong>di</strong> presenze effettive in quel mercato del Comune in cui si procede<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

all’assegnazione provvisoria.<br />

Le Regioni stabiliscono i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e<br />

del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo<br />

spostamento dei mercati che si svolgono quoti<strong>di</strong>anamente o a cadenza <strong>di</strong>versa, nonchè per l’istituzione <strong>di</strong><br />

mercati destinati a merceologie esclusive ed infine per la partecipazione alle fiere.<br />

Chiunque esercita il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal<br />

territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonchè senza l’autorizzazione oppure il permesso <strong>di</strong> cui all’art.<br />

28, commi 9 e 10, del D.Lgs. 114/98, è punito con il pagamento <strong>di</strong> una sanzione amministrativa.<br />

Sia nel caso in cui si voglia esercitare l’attività esclusivamente in forma itinerante che nel caso in cui si<br />

voglia esercitare l’attività me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> un posteggio, l’autorizzazione, una volta concessa, può<br />

essere revocata nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998.<br />

Una delle più importanti novità fornite dalla riforma del commercio è il venir meno dei requisiti<br />

professionali in precedenza richiesta per gli esercenti attività <strong>di</strong> commercio ambulante.<br />

Nel settore del commercio al dettaglio ambulante <strong>di</strong> calzature e pelletterie non si verificano in genere<br />

ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie così come previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, ad<br />

eccezione delle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione, previste dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 114/98, effettuate da chi<br />

vuole vendere in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte <strong>di</strong> esse in occasione <strong>di</strong> cessazione<br />

dell’attività commerciale o cessione d’azienda.<br />

Si evidenzia che “lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo<br />

normale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta che deve essere comunque esposto” (art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 114/98).<br />

La normativa delle ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie si estende anche alle ven<strong>di</strong>te sottocosto, che consistono nella<br />

cessione al consumatore finale <strong>di</strong> un prodotto il cui prezzo sia realmente inferiore a quello risultante dalle<br />

fatture d’acquisto, comprensivo <strong>di</strong> I.V.A. e tasse.<br />

1.3 Regime I.V.A. nel commercio al dettaglio<br />

I commercianti al dettaglio sono sottoposti al regime dell’imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra<br />

l’altro, i seguenti obblighi:<br />

♦ certificazione dei corrispettivi;<br />

♦ tenuta dei registri obbligatori;<br />

♦ liquidazione dell’imposta.<br />

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, i commercianti al dettaglio sono esonerati<br />

dall’emissione della fattura (artt. 22 e 24 del D.P.R. n. 633/72) fatta salva specifica richiesta del cliente. In<br />

sostituzione emettono lo scontrino o la ricevuta fiscale. Con riferimento all’emissione dello scontrino fiscale si<br />

devono dotare del registratore <strong>di</strong> cassa, ovvero un apparecchio meccanografico per l’emissione <strong>di</strong> documenti<br />

fiscali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

L’obbligo <strong>di</strong> emettere scontrini o ricevute fiscali viene meno qualora il contribuente abbia presentato<br />

domanda <strong>di</strong> adesione al concordato preventivo <strong>di</strong> cui all’art. 33 del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n.<br />

269, convertito con la Legge del 24 novembre 2003, n. 326. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla normativa<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

ed alla prassi <strong>di</strong> riferimento, in particolare alla Circolare n. 5/E del 4.2.2004 dell’Agenzia dell’Entrate.<br />

La sospensione dell’obbligo <strong>di</strong> emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale non incide sugli or<strong>di</strong>nari<br />

adempimenti I.V.A. connessi all’obbligo <strong>di</strong> registrazione dei corrispettivi <strong>di</strong> cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/72.<br />

Per effetto <strong>di</strong> tale sospensione, si rende inapplicabile, peraltro, il <strong>di</strong>sposto dell’art. 6, comma 4, del D.P.R.<br />

del 9 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 695, che consente <strong>di</strong> annotare i corrispettivi me<strong>di</strong>ante un’unica registrazione, nel<br />

registro <strong>di</strong> cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/72, entro il quin<strong>di</strong>cesimo giorno del mese successivo. Ciò in<br />

quanto tale norma trova applicazione con esclusivo riferimento alle operazioni per le quali venga rilasciato lo<br />

scontrino o la ricevuta fiscale.<br />

Ne consegue che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo, l’annotazione dei<br />

corrispettivi giornalieri nel registro <strong>di</strong> cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/72 deve essere eseguita, ai sensi del<br />

primo comma del medesimo articolo, “con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il<br />

giorno non festivo successivo”.<br />

I principali registri ai fini I.V.A. sono:<br />

♦ registro acquisti - art. 25 del D.P.R. n. 633/72;<br />

♦ registro delle fatture emesse (in caso <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> fatture) – art. 23 del D.P.R. n. 633/72;<br />

♦ registro dei corrispettivi – art. 24 del D.P.R. n. 633/72.<br />

Le norme introdotte dal D.P.R. del 7 <strong>di</strong>cembre 2001, n. 435, “Regolamento recante mo<strong>di</strong>fiche al decreto<br />

del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, nonché <strong>di</strong>sposizioni per la semplificazione e la<br />

razionalizzazione <strong>di</strong> adempimenti tributari”, prevedono che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, i contribuenti<br />

obbligati alla tenuta delle scritture contabili, possono non tenere i registri prescritti ai fini I.V.A., a con<strong>di</strong>zione<br />

che, le registrazioni siano effettuate nel libro giornale e che su richiesta dell’Amministrazione, siano forniti gli<br />

stessi dati, che sarebbero stati annotati nei relativi registri (art. 12 del D.P.R. del 7 <strong>di</strong>cembre 2001, n. 435).<br />

Lo stesso D.P.R. ha inoltre previsto che tutte le imprese, in<strong>di</strong>pendentemente dal volume d’affari, non<br />

debbano più presentare le <strong>di</strong>chiarazioni perio<strong>di</strong>che I.V.A. a decorrere dalle liquidazioni perio<strong>di</strong>che relative al<br />

2002.<br />

Inoltre, sempre nell’ottica della riduzione degli adempimenti fiscali, è stato eliminato l’obbligo <strong>di</strong> effettuare<br />

le annotazioni relative alle liquidazioni I.V.A. perio<strong>di</strong>che, mensili o trimestrali, ed all’avvenuto versamento<br />

dell’imposta.<br />

Gli impren<strong>di</strong>tori devono, comunque, fornire gli elementi in base ai quali hanno operato la liquidazione in<br />

caso <strong>di</strong> specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.<br />

L’art. 15 dello stesso D.P.R. n. 435/2001 ha eliminato l’obbligo <strong>di</strong> allegare al registro dei corrispettivi gli<br />

scontrini riepilogativi giornalieri. Pertanto, è consentito effettuare la registrazione, sia giornaliera sia<br />

riepilogativa mensile, dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.<br />

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla normativa ed alla prassi <strong>di</strong> riferimento, in particolare alla Circolare n.<br />

6/E del 25 gennaio 2002, dell’Agenzia delle Entrate.<br />

1.3.1 - Regimi semplificati<br />

Il D.P.R. n. 633/72 e le varie leggi successive hanno previsto accanto al regime normale o or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

applicazione dell’imposta, <strong>di</strong>sposizioni o trattamenti particolari in considerazione della modesta (o marginale)<br />

<strong>di</strong>mensione economica delle attività stesse.<br />

L’applicazione del regime speciale rappresenta, per chi è interessato, una facoltà e non un obbligo.<br />

E’ possibile, infatti, optare per l’applicazione dell’imposta secondo i mo<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari, ovvero determinare<br />

l’imposta e/o assolvere agli obblighi contabili in base alle regole stabilite dal già citato D.P.R. n. 633/72 per<br />

tutti i contribuenti.<br />

L’articolo 32 del D.P.R. n. 633/72 prevede alcune semplificazioni in or<strong>di</strong>ne alla fatturazione ed alla<br />

registrazione da parte dei contribuenti che non superano i limiti <strong>di</strong> volume d’affari stabiliti dallo stesso<br />

articolo.Tali contribuenti possono adempiere agli obblighi <strong>di</strong> fatturazione e registrazione me<strong>di</strong>ante la tenuta <strong>di</strong><br />

un bollettario madre e figlia.<br />

A norma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999 e del D.P.R. n. 222 del 2001, i contribuenti rientranti<br />

negli stessi limiti <strong>di</strong> volume d’affari possono liquidare e versare l’I.V.A. con cadenza trimestrale anziché<br />

mensile.<br />

Norme speciali prevedono ulteriori regimi semplificati, che <strong>di</strong> seguito si in<strong>di</strong>cano, riassumendo i principali<br />

obblighi a cui sono comunque tenuti i soggetti esercenti attività <strong>di</strong> impresa che possono avvalersi <strong>di</strong> tali<br />

regimi:<br />

Contribuenti minori (art. 3, commi 165 e 166, della Legge n. 662/96):<br />

♦ osservare gli obblighi <strong>di</strong> fatturazione e certificazione dei corrispettivi, se prescritti;<br />

♦ annotare mensilmente le operazioni fatturate o effettuate;<br />

♦ annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali, l’importo complessivo imponibile mensile<br />

o trimestrale degli acquisti.<br />

Contribuenti minimi (art. 3, commi 171 e 174, della Legge n. 662/96):<br />

♦ emettere la fattura solo se richiesta;<br />

♦ annotare mensilmente l’ammontare complessivo <strong>di</strong>stinto per aliquota delle operazioni effettuate;<br />

♦ rilasciare le certificazione dei corrispettivi, se prescritta;<br />

♦ determinare forfetariamente l’I.V.A..<br />

Attività marginali (art. 14 della Legge n. 388/2000):<br />

♦ fatturare e certificare i corrispettivi, se prescritto;<br />

♦ conservare i documenti ricevuti ed emessi, non sussiste l’obbligo <strong>di</strong> registrazione e <strong>di</strong> tenuta delle<br />

scritture contabili ;<br />

♦ versare annualmente l’I.V.A..<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria<br />

2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO<br />

L’attività <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il<br />

soggetto da verificare.<br />

La preparazione della verifica costituisce una fase importante in ragione delle particolari modalità <strong>di</strong><br />

svolgimento dell’attività economica oggetto del <strong>controllo</strong>.<br />

Al riguardo, una prima fonte <strong>di</strong> notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell’Anagrafe<br />

Tributaria, sia in ambiente tra<strong>di</strong>zionale che web, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:<br />

se trattasi <strong>di</strong> società:<br />

♦ principali soci;<br />

♦ notizie sui comportamenti dell’organo amministrativo;<br />

♦ red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>chiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> partite I.V.A. anche cessate, intestate ai soci;<br />

♦ elementi in<strong>di</strong>catori della capacità contributiva dei soci;<br />

♦ bilancio civilistico e relativi in<strong>di</strong>ci contabili;<br />

se trattasi <strong>di</strong> persona fisica:<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> partite I.V.A. cessate;<br />

♦ red<strong>di</strong>to complessivo <strong>di</strong>chiarato negli ultimi anni;<br />

♦ red<strong>di</strong>to d’impresa <strong>di</strong>chiarato negli ultimi anni;<br />

♦ elementi in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> capacità contributiva;<br />

per tutte le tipologie <strong>di</strong> soggetti:<br />

♦ data d’inizio dell’attività;<br />

♦ luogo <strong>di</strong> conservazione delle scritture contabili;<br />

♦ notizie sulle se<strong>di</strong> legale ed amministrativa e/o punti ven<strong>di</strong>ta e/o eventuali depositi;<br />

♦ posizione fiscale, con dati relativi alle ultime <strong>di</strong>chiarazioni;<br />

♦ precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, segnalazioni, ecc.;<br />

♦ eventuali operazioni commerciali intercorse con operatori economici esteri, comunitari ed<br />

extracomunitari.<br />

Presso gli uffici saranno, inoltre, reperiti gli altri elementi <strong>di</strong> accertamento. L’acquisizione dei suddetti dati<br />

consente ai verificatori <strong>di</strong>:<br />

♦ pre<strong>di</strong>sporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei <strong>di</strong>versi punti ven<strong>di</strong>ta e/o depositi;<br />

♦ controllare l’esistenza <strong>di</strong> rapporti commerciali con soci soggetti d’imposta e familiari titolari <strong>di</strong> attività <strong>di</strong><br />

produzione e commercio;<br />

♦ dare una prima valutazione complessiva sulla cre<strong>di</strong>bilità dei red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>chiarati dalla società o dall’impresa<br />

rispetto al “minimo vitale”;<br />

♦ acquisire le prime informazioni, da completare con i dati rilevabili presso l’attività e da riscontrare anche<br />

me<strong>di</strong>ante contrad<strong>di</strong>ttorio con la parte, sull’evoluzione storica del fatturato e del red<strong>di</strong>to <strong>di</strong>chiarati nonché<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

sui rapporti finanziari fra società e soci.<br />

2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso<br />

E’ opportuno riscontrare le informazioni acquisite dall’interrogazione all’A.T. con quelle desumibili dalla<br />

banca dati della Camera <strong>di</strong> Commercio, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., relativamente a:<br />

♦ tipologia delle attività esercitate dal soggetto;<br />

♦ luoghi <strong>di</strong> esercizio dell’attività e <strong>di</strong> eventuali depositi;<br />

♦ generalità del/i rappresentante/i legale/i della società e dei soci;<br />

♦ situazione giuri<strong>di</strong>ca del soggetto: normale attività, soggetto estinto, soggetto in liquidazione/fallito, ecc.;<br />

♦ eventuale presenza <strong>di</strong> protesti a carico dell’impresa, sia nella provincia <strong>di</strong> residenza che nel resto d’Italia,<br />

per valutare lo stato <strong>di</strong> salute dell’azienda e la preve<strong>di</strong>bile proficuità dell’azione accertatrice;<br />

♦ controlli a carico del soggetto;<br />

♦ altri dati ed informazioni.<br />

Nell’ambito dell’attività preparatoria è opportuno effettuare un sopralluogo preliminare per conoscere le<br />

caratteristiche strutturali e <strong>di</strong>mensionali e le modalità <strong>di</strong> esercizio dell’attività, anche al fine <strong>di</strong> stabilire il<br />

momento, la modalità dell’accesso e la composizione del nucleo <strong>di</strong> verificatori da impiegare.<br />

L’analisi <strong>di</strong> tali dati potrà suggerire al verificatore il percorso su cui in<strong>di</strong>rizzare le indagini.<br />

2.3 Ricerche presso pubbliche amministrazioni<br />

Presso gli uffici comunali è possibile ottenere informazioni relative alla concessione delle autorizzazioni<br />

per l’esercizio dell’attività al commercio ambulante.<br />

Si possono richiedere le liste <strong>di</strong> coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione al commercio esclusivamente<br />

itinerante, e che <strong>di</strong> conseguenza potrebbero anche non operare nella zona, e <strong>di</strong> coloro invece che hanno<br />

fatto la richiesta per ottenere l’autorizzazione ad un posto fisso e, <strong>di</strong> conseguenza, operano necessariamente<br />

nel mercato <strong>di</strong> quel Comune.<br />

Sempre presso il Comune è possibile fare un <strong>controllo</strong> sul pagamento della Tassa per l’Occupazione del<br />

Suolo Pubblico (TOSAP), per riscontrare l’avvenuta emissione dei documenti fiscali nelle giornate,<br />

necessariamente lavorative, corrispondenti al pagamento effettuato.<br />

Per una migliore gestione dell’attività <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>, tali elementi potranno comunque essere rilevati per una<br />

pluralità <strong>di</strong> soggetti piuttosto che per un singolo, accentuando così il momento <strong>di</strong> programmazione<br />

complessivo dell’attività <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> da parte dell’ufficio e tendendo a minimizzare le <strong>di</strong>fficoltà ed i tempi che<br />

il reperimento dei dati <strong>di</strong> volta in volta può comportare.<br />

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3.1 Modalità dell’accesso<br />

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO<br />

Tutte le operazioni <strong>di</strong> seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci ai fini delle indagini, <strong>di</strong><br />

un elevato grado <strong>di</strong> riservatezza, determinante per acquisire ogni elemento o documento utile per la<br />

ricostruzione del reale giro d’affari.<br />

Sono ipotizzabili <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> accesso in <strong>di</strong>pendenza delle <strong>di</strong>fferenti caratteristiche organizzative<br />

dell’attività, la cui conoscenza è stata acquisita nella fase preparatoria al <strong>controllo</strong>:<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> un unico punto ven<strong>di</strong>ta e assenza <strong>di</strong> locali magazzino con <strong>di</strong>versa ubicazione;<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> un unico punto ven<strong>di</strong>ta e presenza <strong>di</strong> uno o più locali magazzino con <strong>di</strong>versa ubicazione;<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> più punti ven<strong>di</strong>ta e assenza <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> magazzino;<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> più punti ven<strong>di</strong>ta e presenza <strong>di</strong> uno o più locali magazzino con <strong>di</strong>versa ubicazione;<br />

♦ esistenza <strong>di</strong> un luogo <strong>di</strong> conservazione delle scritture contabili, <strong>di</strong>verso dai precedenti.<br />

3.2 Controlli prioritari<br />

Effettuate le formalità <strong>di</strong> rito, in base all’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 ed all’art. 33 del D.P.R. 600/73, si<br />

procederà ad una serie <strong>di</strong> operazioni tra le quali le più importanti sono:<br />

♦ ricerca <strong>di</strong> eventuale documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio: agende, appunti,<br />

corrispondenza, brogliacci, ecc.) nei locali e nelle strutture destinate all’esercizio dell’attività, compresi gli<br />

automezzi in uso all’impresa per lo svolgimento dell’attività. Per procedere all’accesso in locali che siano<br />

a<strong>di</strong>biti anche ad abitazione è necessario l’autorizzazione della Procura della Repubblica (art. 52,<br />

comma1, del D.P.R. n. 633/72). Si effettuerà l’accesso presso il depositario dei libri e delle scritture<br />

contabili.<br />

♦ acquisizione dei supporti magnetici (es. floppy <strong>di</strong>sk) eventualmente rinvenuti. Se l’azienda si avvale <strong>di</strong><br />

mezzi informatici, collocati nei locali o nelle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività, si<br />

provvederà a visionare i programmi <strong>di</strong> gestione presenti, acquisendo tutti i dati utili al <strong>controllo</strong> (art. 52,<br />

commi 4 e 9, del D.P.R. n. 633/72): documentazione contabile, inventario <strong>di</strong> magazzino, giacenze, listino<br />

prezzi, ecc.. La lettura <strong>di</strong> detti supporti magnetici potrà consentire la rilevazione <strong>di</strong> clienti, fornitori, incassi<br />

e pagamenti non presenti in contabilità;<br />

♦ <strong>controllo</strong> dell’esistenza della contabilità e della sua corretta tenuta;<br />

♦ <strong>controllo</strong> della cassa al fine <strong>di</strong> verificare se i valori rinvenuti (denaro, ricevute <strong>di</strong> carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e<br />

bancomat) trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali registrati ed al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le<br />

modalità <strong>di</strong> incasso;<br />

♦ <strong>controllo</strong> dell’annotazione <strong>di</strong> corrispettivi nei giorni in cui risulta una fornitura <strong>di</strong> energia ed il pagamento<br />

della tassa <strong>di</strong> occupazione spazi pubblici (TOSAP);<br />

♦ in<strong>di</strong>viduazione delle ultime operazioni effettuate, ed in particolare l’ultimo D.D.T., scontrini e ricevute<br />

fiscali, fatture emesse;<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

♦ rilevazione del personale che opera effettivamente nell’attività, con in<strong>di</strong>cazione dei dati anagrafici, delle<br />

mansioni svolte, della data <strong>di</strong> inizio dell’attività, e della tipologia <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> lavoro (<strong>di</strong>pendente,<br />

collaboratore, associato) al fine <strong>di</strong> raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri tenuti ai fini<br />

previdenziali e del lavoro, considerando l’eventuale presenza <strong>di</strong> personale precario, a tempo<br />

determinato, stagionale;<br />

♦ rilevazione dei prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta degli articoli esposti;<br />

♦ inventariazione (quantità, valore e fornitore), anche a campione, delle merci destinante alla ven<strong>di</strong>ta;<br />

♦ in<strong>di</strong>viduazione della modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;<br />

♦ rilevazione e <strong>controllo</strong> dei dati utilizzati e <strong>di</strong>chiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

Settore;<br />

♦ richiesta e verbalizzazione delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> parte circa:<br />

• luoghi <strong>di</strong> svolgimento dell’attività;<br />

• giorni ed orari <strong>di</strong> apertura e <strong>di</strong> chiusura;<br />

• presenza in sagre o fiere;<br />

• in<strong>di</strong>viduazione delle merci più significative;<br />

• modalità <strong>di</strong> approvvigionamento della merce e fatture da ricevere (con in<strong>di</strong>viduazione dei fornitori);<br />

• modalità <strong>di</strong> gestione della cassa al fine <strong>di</strong> appurare la frequenza e l’entità dei prelievi da parte del<br />

titolare, la data, l’importo e la causale dell’ultimo prelevamento;<br />

• misura e modalità <strong>di</strong> riconoscimento degli sconti praticati eventualmente su determinate categorie <strong>di</strong><br />

merce.<br />

Altri elementi utili ad inquadrare le potenzialità red<strong>di</strong>tuali dell’impresa sono:<br />

♦ <strong>di</strong>mensioni dell'azienda;<br />

♦ tipo <strong>di</strong> licenza ed autorizzazione al commercio posseduta;<br />

♦ anno <strong>di</strong> inizio dell’attività dell’impresa;<br />

♦ spese complessive <strong>di</strong> occupazione del suolo per posteggi fissi oppure itineranti;<br />

♦ beni strumentali (furgoni, autocarri, automarket, altri mezzi <strong>di</strong> trasporto promiscuo) ed attrezzature<br />

(banchi e scaffali);<br />

♦ ubicazione territoriale (centro, periferia, zona turistica, aree, mercati e posteggi frequentati);<br />

♦ capitale investito.<br />

Le informazioni e gli elementi raccolti saranno particolarmente utili per lo svolgimento <strong>di</strong> controlli “in<strong>di</strong>retti”<br />

al fine <strong>di</strong> verificare l’atten<strong>di</strong>bilità delle risultanze contabili e la “congruità” del volume d’affari <strong>di</strong>chiarato.<br />

3.3 Controllo del volume d’affari<br />

Il problema principale dell'attività <strong>di</strong> accertamento in questo specifico settore è costituito dalla facilità con<br />

cui gli operatori possono riuscire ad occultare i corrispettivi grazie al rapporto <strong>di</strong>retto che intercorre con il<br />

consumatore finale.<br />

3.3.1 - Tipologie <strong>di</strong> evasione<br />

Le principali metodologie <strong>di</strong> evasione adottate nel settore si realizzano attraverso l’occultamento dei<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

ricavi.<br />

In particolare si possono <strong>di</strong>stinguere tre tipologie <strong>di</strong> comportamento strumentali al suddetto fine, che<br />

possono essere adottate anche congiuntamente:<br />

a) metodo della sottofatturazione che si basa sulla contabilizzazione <strong>di</strong> prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta più bassi. Si realizza<br />

o attraverso la mancata emissione <strong>di</strong> una parte degli scontrini, oppure emettendoli con un importo<br />

inferiore a quello dovuto. La mancata emissione può riguardare acquisti <strong>di</strong> scarso valore unitario,<br />

l’emissione <strong>di</strong> scontrini d’importo inferiore a quello dovuto può riguardare gli acquisti <strong>di</strong> maggiore entità.<br />

Si evidenzia che un occultamento delle ven<strong>di</strong>te produce una sproporzione eccessiva fra il fatturato<br />

teorico e quello <strong>di</strong>chiarato. La riduzione o sconto praticata dall’impresa, suscettibile in parte <strong>di</strong> giustificare<br />

tale sproporzione, deve poter essere avvalorata da documenti in possesso dell’impresa (percentuale <strong>di</strong><br />

sconto riportata sugli scontrini fiscali, ecc.). I verificatori, quin<strong>di</strong>, potranno rilevare una percentuale <strong>di</strong><br />

ricarico inferiore a quella reale o una sopravvalutazione delle rimanenze finali (la parte potrebbe<br />

rime<strong>di</strong>are agli squilibri tra acquisti e ven<strong>di</strong>te registrati “gonfiando” il magazzino al fine <strong>di</strong> evidenziare un<br />

risultato d’esercizio “cre<strong>di</strong>bile”).<br />

Tale tipologia <strong>di</strong> evasione realizzata tramite il metodo della “sottofatturazione” consente <strong>di</strong>:<br />

♦ non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato, facendo apparire un ricarico inferiore a quello<br />

reale;<br />

♦ evadere l’I.V.A. sulle ven<strong>di</strong>te, relativamente ai minori ricavi contabilizzati;<br />

b) metodo del “magazzino gonfiato” attribuendo alle merci invendute un valore superiore a quello effettivo; in<br />

sostanza si fa apparire tra le rimanenze finali anche parte delle merci vendute.<br />

Tale tecnica viene adottata quando nel corso dell’esercizio non sono stati correttamente contabilizzati<br />

tutti i ricavi delle ven<strong>di</strong>te e quin<strong>di</strong> il risultato d’esercizio configura un ricarico percentuale (rapporto tra utile<br />

operativo e costo del venduto) particolarmente basso, che può costituire pertanto un sintomo <strong>di</strong> evasione.<br />

Con la sopravvalutazione delle rimanenze finali si persegue l’obiettivo <strong>di</strong>:<br />

♦ non far emergere per<strong>di</strong>te civilistiche e fiscali (peraltro non veritiere) che potrebbero, rispettivamente,<br />

deteriorare i rapporti con le banche e “insospettire” il fisco;<br />

♦ non ridurre la percentuale <strong>di</strong> ricarico risultante dalla contabilità rispetto a quella effettiva;<br />

♦ non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato;<br />

♦ evadere l’I.V.A. sulle ven<strong>di</strong>te;<br />

c) metodo degli “acquisti e ven<strong>di</strong>te in nero”.<br />

Questa modalità <strong>di</strong> evasione è attuabile quando è possibile effettuare acquisti in nero.<br />

La “tecnica” consente <strong>di</strong>:<br />

♦ non ridurre la percentuale <strong>di</strong> ricarico risultante dalla contabilità rispetto a quella effettiva;<br />

♦ non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato;<br />

♦ evadere l’I.V.A. sulle ven<strong>di</strong>te in nero.<br />

3.3.2 - In<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione<br />

Al fine <strong>di</strong> verificare l’esistenza degli in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione e ricondurli alle tipologie prima in<strong>di</strong>viduate, si<br />

elencano alcuni fra i principali elementi in<strong>di</strong>ziari con le relative fonti documentali sulle quali sono riscontrabili.<br />

Le fonti degli elementi in<strong>di</strong>ziari <strong>di</strong>pendono anche dalle modalità organizzative dell’attività svolta e dal tipo<br />

<strong>di</strong> contabilità adottata.<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

a) Gli in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione attuata con il metodo della “sottofatturazione” possono essere trovati:<br />

♦ dal <strong>controllo</strong> della cassa effettuato al momento dell’accesso. Occorre confrontare il denaro e gli altri<br />

valori rilevati al momento dell’accesso con gli scontrini emessi a partire dal giorno dell’ultimo prelievo<br />

effettuato dal titolare. Una piccola <strong>di</strong>fferenza può essere giustificata da esigenze <strong>di</strong> funzionamento della<br />

cassa che richiedono una giacenza minima (per dare il “resto”, per esigenze improvvise, ecc.);<br />

♦ nella registrazione dei corrispettivi. Dalla registrazione dei corrispettivi è riscontrabile la presenza <strong>di</strong><br />

importi particolarmente elevati negli ultimi giorni del periodo <strong>di</strong> liquidazione I.V.A. (mensile o trimestrale)<br />

e del mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre, sintomo <strong>di</strong> un’evasione attuata con l’emissione a posteriori <strong>di</strong> documenti fiscali,<br />

finalizzata a far apparire un ricarico minimo cre<strong>di</strong>bile e, nel contempo, un debito I.V.A., ancorché <strong>di</strong><br />

importo modesto;<br />

♦ nel giornale <strong>di</strong> fondo degli scontrini. È opportuno un attento esame, anche a campione, delle operazioni<br />

risultanti dal giornale <strong>di</strong> fondo del misuratore fiscale (cosiddetto registratore <strong>di</strong> cassa) al fine <strong>di</strong> appurare<br />

la presenza <strong>di</strong> anomalie nella emissione degli scontrini (concentrazione <strong>di</strong> scontrini emessi negli ultimi<br />

giorni del periodo <strong>di</strong> liquidazione I.V.A.). In caso <strong>di</strong> riscontro positivo è ipotizzabile l’emissione <strong>di</strong> scontrini<br />

“a posteriori”;<br />

♦ dai conti cassa e banche: l’esistenza <strong>di</strong> finanziamenti all’impresa provenienti dai soci o dal titolare può<br />

rappresentare la spia <strong>di</strong> corrispettivi non contabilizzati. Particolarmente significative sono le registrazioni<br />

<strong>di</strong> finanziamenti del titolare nel conto “cassa” per evitare un saldo negativo della stessa;<br />

♦ dal confronto del ricarico. Occorre confrontare il ricarico che emerge dalla contabilità con quello che<br />

scaturisce dal raffronto tra i prezzi <strong>di</strong> acquisto delle merci e i corrispondenti prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al pubblico;<br />

♦ dalle <strong>di</strong>chiarazioni e liquidazioni I.V.A.. L’esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni chiuse costantemente con sal<strong>di</strong> a<br />

debito <strong>di</strong> importo molto ridotto o, ad<strong>di</strong>rittura, con I.V.A. a cre<strong>di</strong>to sono in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> corrispettivi non<br />

contabilizzati.<br />

b) Gli in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione attuata con il metodo del “magazzino gonfiato” possono essere trovati:<br />

♦ dall’inventario fisico al momento dell’accesso. È possibile riscontrare una consistenza (quantità e valore)<br />

effettiva inferiore a quella ricostruita contabilmente; minori giacenze <strong>di</strong> merci rinvenute sono la prova <strong>di</strong><br />

una sopravvalutazione del magazzino;<br />

♦ dalle registrazioni e dalle <strong>di</strong>chiarazioni I.V.A.. L’esistenza <strong>di</strong> frequenti sal<strong>di</strong> a cre<strong>di</strong>to nelle liquidazioni<br />

perio<strong>di</strong>che I.V.A. e, conseguentemente, l’esistenza <strong>di</strong> una o più <strong>di</strong>chiarazioni annuali I.V.A. chiuse a<br />

cre<strong>di</strong>to possono rappresentare un in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> corrispettivi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta non registrati a fronte <strong>di</strong> acquisti<br />

regolarmente contabilizzati;<br />

♦ dal libro inventari, dal bilancio e dalle schede contabili che riportano una descrizione sommaria delle<br />

rimanenze finali ed uno scarso dettaglio nella loro classificazione;<br />

♦ dall’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rotazione del magazzino. Se particolarmente basso, evidenzia un importo troppo elevato<br />

delle rimanenze finali in rapporto al costo del venduto, ed è un in<strong>di</strong>zio della sopravvalutazione del<br />

magazzino attuata per occultare ven<strong>di</strong>te non contabilizzate.<br />

c) Gli in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione attuata con il metodo degli “acquisti e ven<strong>di</strong>te in nero” possono essere trovati:<br />

♦ dall’inventario fisico al momento dell’accesso. È possibile riscontrare una consistenza (quantità e valore)<br />

effettiva superiore a quella ricostruita contabilmente: il rinvenimento <strong>di</strong> maggiori quantità <strong>di</strong> merci<br />

<strong>di</strong>mostra l’esistenza <strong>di</strong> acquisti non contabilizzati;<br />

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♦ dal conto cassa e dagli estratti conto bancari. Rilevanti giacenze <strong>di</strong> cassa inutilizzate o consistenti<br />

prelievi bancari del titolare o dei soci, privi <strong>di</strong> una plausibile giustificazione, sono sintomatici <strong>di</strong> acquisti<br />

senza fatture. Non sempre, infatti, è possibile finanziare “spese non documentabili” o “acquisti in nero”<br />

con fon<strong>di</strong> extracontabili; ragioni contingenti possono costringere l’impresa a ricorrere alle risorse<br />

finanziarie “ufficiali”;<br />

♦ dal conto “prelevamenti del titolare”. La mancata movimentazione conto “Prelevamenti del titolare” può<br />

costituire un in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> evasione qualora il contribuente, che non abbia altri red<strong>di</strong>ti oltre quelli provenienti<br />

dall’attività commerciale, non sia in grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care le fonti finanziarie <strong>di</strong>sponibili alle quali attinge<br />

normalmente per fronteggiare le esigenze della vita quoti<strong>di</strong>ana e per il mantenimento della famiglia.<br />

Gli in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione, eventualmente riscontrati, andranno valutati complessivamente in quanto possono<br />

essere, comunque, sintomatici <strong>di</strong> più tipologie <strong>di</strong> evasione poste in essere dal contribuente.<br />

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3.3.3 - Prospetto degli eventuali in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione<br />

FONTI INDIZI TIPO EVASIONE<br />

Controllo <strong>di</strong> cassa al<br />

momento dell’accesso<br />

♦ consistenza <strong>di</strong> cassa<br />

superiore agli importi registrati<br />

Registro dei corrispettivi ♦ maggiori volumi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te<br />

realizzate negli ultimi giorni<br />

dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> liquidazione<br />

I.V.A. e del mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre<br />

Giornale <strong>di</strong> fondo scontrini ♦ emissione <strong>di</strong> scontrini<br />

concentrata negli ultimi giorni<br />

del periodo <strong>di</strong> liquidazione<br />

I.V.A. (mensile e trimestrale)<br />

Prezzi esposti<br />

Fatture <strong>di</strong> acquisto<br />

Registri I.V.A. e copie<br />

<strong>di</strong>chiarazioni degli ultimi 2 anni<br />

♦ percentuale <strong>di</strong> ricarico<br />

superiore a quella risultante<br />

dalla contabilità<br />

♦ inatten<strong>di</strong>bile <strong>di</strong>stribuzione<br />

degli approvvigionamenti<br />

♦ ridottissimi sal<strong>di</strong> a debito nelle<br />

liquidazioni perio<strong>di</strong>che I.V.A. e<br />

nelle <strong>di</strong>chiarazioni annuali<br />

♦ frequenti sal<strong>di</strong> a cre<strong>di</strong>to nelle<br />

liquidazioni perio<strong>di</strong>che I.V.A. e<br />

nelle <strong>di</strong>chiarazioni annuali<br />

Conti Cassa e Banche ♦ presenza <strong>di</strong> numerosi<br />

accre<strong>di</strong>ti con causale <strong>di</strong>versa<br />

da incassi, quali:<br />

finanziamenti provenienti da<br />

soci o titolare<br />

Libro inventari,<br />

bilancio,<br />

schede contabili<br />

Inventario fisico al momento<br />

dell’accesso<br />

♦ giacenze <strong>di</strong> cassa consistenti<br />

ed inutilizzate;<br />

♦ prestiti ai soci o al titolare,<br />

ovvero prelievi bancari a<br />

favore <strong>di</strong> questi<br />

♦ in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rotazione <strong>di</strong><br />

magazzino basso;<br />

♦ descrizione sommaria e<br />

classificazione poco analitica<br />

delle rimanenze<br />

♦ minori merci rinvenute rispetto<br />

al magazzino ricostruito dalla<br />

contabilità<br />

♦ maggiori merci rinvenute<br />

rispetto al magazzino<br />

ricostruito dalla contabilità<br />

1. Sottofatturazione<br />

1. Sottofatturazione<br />

1. Sottofatturazione<br />

1. Sottofatturazione<br />

3. Acquisti e ven<strong>di</strong>te a nero<br />

1. Sottofatturazione<br />

2. Magazzino gonfiato<br />

1. Sottofatturazione<br />

3. Acquisti e ven<strong>di</strong>te in nero<br />

2. Magazzino gonfiato<br />

2. Magazzino gonfiato<br />

3. Acquisti e ven<strong>di</strong>te in nero<br />

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3.3.4 - Possibili approfon<strong>di</strong>menti dell’indagine<br />

♦ Controllo incrociato nei confronti dei maggiori fornitori, per esaminare la documentazione relativa ai<br />

pagamenti effettuati dall’ambulante (fotocopie <strong>di</strong> assegni);<br />

♦ <strong>controllo</strong> incrociato con società <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, nel caso in cui sia stato attivato questo<br />

particolare mezzo <strong>di</strong> pagamento.<br />

3.3.5 - Quantificazione dei ricavi omessi<br />

a) Presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione del tipo “sottofatturazione”:<br />

per quanto riguarda le tecniche <strong>di</strong> indagine per far emergere questa tipologia <strong>di</strong> evasione, si rinvia al<br />

paragrafo 3.3.7, che illustra le problematiche relative alla determinazione delle percentuali <strong>di</strong> ricarico<br />

riscontrate in sede <strong>di</strong> accesso e le ipotesi in cui tali ricarichi possono essere applicati anche ad annualità<br />

precedenti.<br />

b) Presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione del tipo “magazzino gonfiato”:<br />

è possibile quantificare i maggiori ricavi applicando alla merce non rinvenuta in magazzino la<br />

percentuale <strong>di</strong> ricarico me<strong>di</strong>a praticata dall’impresa o, se <strong>di</strong>versa, quella constatata in sede <strong>di</strong> verifica<br />

(spetterà ovviamente la deduzione del costo).<br />

c) Presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione del tipo “acquisti e ven<strong>di</strong>te in nero”:<br />

occorre <strong>di</strong>stinguere i seguenti casi:<br />

1. acquisti “in nero” relativi all’anno dell’accesso (maggior magazzino accertato rispetto a quello<br />

contabile). In tal caso sono contestabili soltanto violazioni ai fini I.V.A.;<br />

2. acquisti “in nero” relativi ad anni precedenti quello dell’accesso (risultanti da incongruenze fra<br />

quantità uscite ed entrate nelle scritture <strong>di</strong> magazzino, oppure da documentazione extracontabile). In<br />

tal caso sono contestabili maggiori ricavi applicando al valore degli acquisti non contabilizzati la<br />

percentuale <strong>di</strong> ricarico constatata in sede <strong>di</strong> verifica (riferimento paragrafo 3.3.7), mentre spetterà,<br />

ovviamente, la deduzione del costo;<br />

3. ven<strong>di</strong>te “in nero” risultanti da documentazione extracontabile o da incongruenze documentali e<br />

contabili. Si rilevano maggiori ricavi pari agli importi rilevati.<br />

3.3.6 - Controllo <strong>di</strong> carico e scarico del magazzino<br />

Il <strong>controllo</strong> del magazzino può essere fatto per intero o a campione. La scelta relativa non può essere<br />

predeterminata, ma adottata caso per caso in funzione della situazione concreta e del tempo a <strong>di</strong>sposizione<br />

dei verificatori.<br />

Il <strong>controllo</strong> delle giacenze per campione deve essere effettuato scegliendo, in contrad<strong>di</strong>ttorio con la parte<br />

e verbalizzando le relative scelte, alcune categorie <strong>di</strong> merci che siano particolarmente rappresentative<br />

dell’intero magazzino.<br />

In linea <strong>di</strong> massima è opportuno in<strong>di</strong>viduare le categorie in base al maggior concorso al fatturato.<br />

In definitiva i casi che si possono presentare sono:<br />

♦ magazzino fisico INFERIORE a quello contabile: è in genere determinato da annuale giro a rimanenze <strong>di</strong><br />

parte degli acquisti ed è il risultato <strong>di</strong> aggiustamenti contabili effettuati alla fine dell’esercizio.<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

Accade che a fine anno il contribuente si renda conto <strong>di</strong> aver omesso troppi ricavi e si trovi a dover<br />

esporre per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> esercizio oppure utili irrisori;<br />

♦ magazzino fisico SUPERIORE a quello contabile: è rivelatore della presenza <strong>di</strong> merce, acquistata in nero<br />

o comunque per la quale non esiste documento <strong>di</strong> acquisto, che presumibilmente è destinata ad essere<br />

rivenduta in nero.<br />

3.3.7 - Controllo del ricarico<br />

Come è noto il “ricarico” è la maggiorazione che il commerciante applica al prezzo <strong>di</strong> acquisto per<br />

determinare il prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

Sulla base dei dati in<strong>di</strong>cati nel conto economico o nella <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti (per le imprese in<br />

contabilità semplificata), la percentuale me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> ricarico può essere così calcolata:<br />

Ricavi - Costo del venduto<br />

% <strong>di</strong> ricarico = ______________________ x 100<br />

Costo del venduto<br />

Costo del venduto = Giacenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali<br />

La principale <strong>di</strong>fficoltà del <strong>controllo</strong> del ricarico risiede nella <strong>di</strong>versità dei prodotti commercializzati, a<br />

ciascuno dei quali spesso può corrispondere una <strong>di</strong>versa maggiorazione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, in base al pregio<br />

dell’articolo, alla sua richiesta, alla tendenza della moda, ecc..<br />

La circostanza non deve essere trascurata in sede <strong>di</strong> accertamento, giacchè la ricostruzione induttiva del<br />

giro <strong>di</strong> affari può superare il vaglio del contenzioso soltanto se si fonda su una percentuale me<strong>di</strong>a ponderata<br />

del ricarico che tenga conto della <strong>di</strong>versità qualitativa e quantitativa dei beni venduti.<br />

Nel caso <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni è forse possibile ricostruire analiticamente, articolo per articolo,<br />

le quantità vendute rilevandole dalle fatture <strong>di</strong> acquisto e tenendo conto delle variazioni inventariali, in<br />

aumento o in <strong>di</strong>minuzione, verificatesi nel tempo; nelle attività <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni, però, tale operazione<br />

potrebbe rilevarsi troppo complessa.<br />

In tal caso il ricarico può essere calcolato con riferimento ad un campione significativo <strong>di</strong> articoli<br />

in<strong>di</strong>viduati, anche in contrad<strong>di</strong>ttorio con il contribuente. La percentuale <strong>di</strong> ricarico me<strong>di</strong>o ponderato derivante<br />

dall’analisi del campione potrà essere estesa al totale degli acquisti <strong>di</strong> merce venduti nell’anno controllato.<br />

Un metodo alternativo potrebbe essere quello <strong>di</strong> calcolare il ricarico sulle rimanenze <strong>di</strong> merce rilevate al<br />

momento dell’accesso nel presupposto, generalmente accettato, che la composizione delle rimanenze sia<br />

sufficientemente rappresentativa, quanto a varietà degli articoli trattati e relative incidenze sul totale, dei<br />

consumi <strong>di</strong> merce dell’esercizio.<br />

Il ricarico me<strong>di</strong>o ponderato può essere calcolato come segue:<br />

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Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

n<br />

Σi = 1 (Ri x pi)<br />

Rmp = ______________<br />

100<br />

Rmp = ricarico me<strong>di</strong>o ponderato<br />

n = numero degli articoli considerati<br />

Ri = ricarico dell’articolo i-esimo considerato<br />

pi = incidenza o peso del costo del venduto dell’articolo i-esimo sul costo del venduto totale (o sul<br />

costo del venduto totale del campione se l’indagine è <strong>di</strong> carattere campionario)<br />

Ad esempio, nel caso <strong>di</strong> un campione composto da 3 articoli a, b, c, che presentano ciascuno un ricarico,<br />

rispettivamente, del 100%, 150%, 200% ed un’incidenza sul costo del venduto totale (del campione) del<br />

30%, 50% e 20%, il ricarico me<strong>di</strong>o ponderato è uguale a:<br />

(Raxpa)+(Rbxpb)+(Rcxpc) (100%x30)+(150%x50)+(200%x20)<br />

___________________<br />

=<br />

__________________________<br />

100 100<br />

= 145%<br />

Quanto ai prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta da utilizzare per il calcolo del ricarico, essi saranno rilevati dai prezzi esposti<br />

al pubblico riscontrati al momento dell’accesso, oppure in contrad<strong>di</strong>ttorio con la parte.<br />

E’ possibile presumere che la percentuale <strong>di</strong> ricarico constatata per il periodo d’imposta in corso alla data<br />

dell’accesso sia stata applicata anche al costo della merce venduta nell’annualità d’imposta oggetto <strong>di</strong><br />

verifica, se, dal confronto tra i due perio<strong>di</strong> non emergono significative variazioni relativamente a:<br />

♦ tipologia delle merci trattate, tipologia dei fornitori e con<strong>di</strong>zioni d’acquisto;<br />

♦ valore complessivo degli acquisti e delle ven<strong>di</strong>te;<br />

♦ ubicazione e numero dei punti ven<strong>di</strong>ta.<br />

Qualora si riscontrino le variazioni sopra menzionate, il ricarico constatato al momento dell’accesso potrà<br />

essere esteso agli anni precedenti con le opportune rettifiche da determinare in contrad<strong>di</strong>ttorio con la parte.<br />

Tali riduzioni dovranno comunque trovare riscontro in elementi oggettivi e documentati dal contribuente.<br />

Dai suddetti riscontri è necessario dare atto puntualmente nel processo verbale <strong>di</strong> constatazione, al fine<br />

<strong>di</strong> giustificare, per l’accertamento degli imponibili relativi agli anni precedenti, l’utilizzo <strong>di</strong> una percentuale <strong>di</strong><br />

ricarico <strong>di</strong>versa da quella constatata all’atto dell’accesso.<br />

Le eventuali <strong>di</strong>chiarazioni rese dalla parte in or<strong>di</strong>ne ad un peggioramento della situazione commerciale<br />

avvenuto negli ultimi anni avvaloreranno l’applicazione del ricarico, come in<strong>di</strong>viduato dalla rilevazione dei<br />

dati all’accesso, agli altri anni oggetto <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>, in quanto la ricostruzione del volume d’affari dovrebbe<br />

risultare più favorevole al verificato.<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 18


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3.3.8 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rotazione del magazzino<br />

L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rotazione del magazzino, che consente <strong>di</strong> operare delle valutazioni sull’atten<strong>di</strong>bilità del volume<br />

delle ven<strong>di</strong>te e degli acquisti, è dato dal rapporto fra la merce uscita dal magazzino in una certa unità <strong>di</strong><br />

tempo e la giacenza me<strong>di</strong>a presente in esso nella stessa unità <strong>di</strong> tempo.<br />

In simboli, cioè, si ha:<br />

(Acq. + E.I. - R.F.)<br />

E.I. + R.F.<br />

Acq. = acquisti<br />

E.I = esistenze iniziali<br />

R.F. = rimanenze finali<br />

Il calcolo del tasso <strong>di</strong> rotazione può essere riferito ad intervalli <strong>di</strong> tempo <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa lunghezza (mese,<br />

settimana, trimestre, ecc.) secondo le esigenze.<br />

Un in<strong>di</strong>ce pari ad 1 sta a significare che il magazzino viene rifornito me<strong>di</strong>amente una volta l’anno.<br />

Un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rotazione delle scorte molto basso sta ad in<strong>di</strong>care un rinnovo del magazzino poco frequente<br />

e potrebbe nascondere acquisti e ven<strong>di</strong>te “in nero”.<br />

Per quanto riguarda la per<strong>di</strong>ta dei beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque in<strong>di</strong>pendenti<br />

dalla volontà del soggetto, la stessa deve risultare da idonea documentazione fornita da un organo della<br />

Pubblica Amministrazione, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. del 10 novembre<br />

1997 n. 441, come mo<strong>di</strong>ficato dall’art.16 del D.P.R. de 7 <strong>di</strong>cembre 2001, n. 435, “Regolamento recante<br />

mo<strong>di</strong>fiche al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, nonché <strong>di</strong>sposizioni per la<br />

semplificazione e la razionalizzazione <strong>di</strong> adempimenti tributari” da una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto<br />

notorio, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha avuto conoscenza, dalle<br />

quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo <strong>di</strong> fornire, a richiesta dell’Amministrazione<br />

finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.<br />

3.3.9 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> produttività per addetto<br />

Il numero <strong>di</strong> addetti all’interno <strong>di</strong> un’attività commerciale è, evidentemente, in stretta correlazione con la<br />

<strong>di</strong>mensione dell’attività stessa.<br />

Potrebbe, dunque, essere utile calcolare l’apporto <strong>di</strong> ciascun addetto in termini <strong>di</strong> ricavi:<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 19<br />

2<br />

I = Ricavi al netto dell’I.V.A.<br />

numero addetti<br />

I = in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> produttività per addetto<br />

Si ricorda l'opportunità <strong>di</strong> ponderare il numero degli addetti all'anno, nel caso in cui dalla documentazione<br />

e dalle informazioni acquisite sia possibile in<strong>di</strong>viduare i giorni lavorati da parte <strong>di</strong> ciascun addetto. Per il<br />

calcolo si rinvia alla procedura S.A.Ve., nella sezione relativa all'in<strong>di</strong>ce della produttività per addetto che è


Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

stata pre<strong>di</strong>sposta a tal fine: > <strong>controllo</strong> sostanziale > <strong>controllo</strong> v.a. > in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> valutazione > produttività<br />

per addetto.<br />

Il risultato <strong>di</strong> detto rapporto dovrà essere coerente con l’assunto logico secondo cui ad ogni addetto<br />

devono corrispondere ricavi che consentano un margine sufficiente a coprire almeno la rispettiva<br />

remunerazione.<br />

A tal fine, sarà utile determinare l’intero costo aziendale per i <strong>di</strong>pendenti e la remunerazione corrisposta<br />

agli addetti.<br />

Ogni volta che ci si trova <strong>di</strong> fronte ad un costo per addetto sproporzionato rispetto al fatturato prodotto per<br />

l’azienda sarà necessario indagare su eventuali ven<strong>di</strong>te “in nero”.<br />

3.3.10 - Altri controlli ed analisi<br />

Anche nell’ambito del commercio al dettaglio ambulante è in via <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione l’utilizzo <strong>di</strong> carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e<br />

bancomat, pertanto, nel caso in cui l’ambulante abbia attivato questo mezzo <strong>di</strong> pagamento, il <strong>controllo</strong><br />

incrociato tra i pagamenti effettuati con carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e/o bancomat ed i documenti fiscali consente <strong>di</strong><br />

rilevare se sussiste corrispondenza tra i corrispettivi introitati e quelli registrati.<br />

Nonostante tale forma <strong>di</strong> pagamento renda più <strong>di</strong>fficoltoso l’occultamento dei ricavi, potrebbe risultare<br />

opportuno l’esame incrociato tra i documenti fiscali emessi ed i riepiloghi contabili delle società <strong>di</strong> gestione<br />

delle carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o i taglian<strong>di</strong> P.O.S..<br />

Nella maggioranza dei casi gli estratti conto delle società <strong>di</strong> gestione delle carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, aventi in<br />

genere perio<strong>di</strong>cità mensile, contengono le date e gli importi per singola transazione avvenuta, con <strong>di</strong>stinto<br />

addebito delle commissioni dovute per il servizio.<br />

Pertanto, l’acquisizione degli estratti conto delle movimentazioni <strong>di</strong> pagamenti effettuati con “moneta<br />

elettronica”, o, in mancanza, la richiesta degli stessi (me<strong>di</strong>ante questionario) alle società <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> carte<br />

<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, consente <strong>di</strong> verificare la veri<strong>di</strong>cità dei ricavi contabilizzati.<br />

Potrebbe, altresì, risultare utile <strong>di</strong>stinguere gli incassi a seconda del mezzo <strong>di</strong> pagamento nei vari mesi,<br />

per verificare se il loro ammontare è proporzionale al totale degli introiti.<br />

Un confronto semplice si può effettuare rapportando il dato mensile emergente dalle contabili delle carte<br />

<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to con il dato mensile dei corrispettivi: se tale rapporto calcolato su base mensile varia nei singoli<br />

mesi in modo consistente, è opportuno concentrare il <strong>controllo</strong> su quei mesi in cui il valore è più elevato,<br />

ossia è maggiore l’incidenza degli incassi con carta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sul totale dei corrispettivi mensili.<br />

Tale elaborazione non si presenta utile quando la percentuale <strong>di</strong> incassi con carta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to è<br />

particolarmente bassa.<br />

3.4 Ulteriori elementi <strong>di</strong> valutazione<br />

Un’ultima serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi può essere considerata al solo fine <strong>di</strong> valutare l’atten<strong>di</strong>bilità della <strong>di</strong>chiarazione<br />

ovvero la congruità minima <strong>di</strong> quanto accertato in base agli elementi in precedenza descritti.<br />

In considerazione delle strutture e delle attrezzature utilizzate, è particolarmente utile stu<strong>di</strong>are le forme <strong>di</strong><br />

finanziamento adottate.<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 20


Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

Un’evidente sproporzione tra mezzi propri dell’impresa ed affidamenti bancari, dovrebbe far sorgere<br />

l’interrogativo sulle garanzie offerte per ottenerli. Tali garanzie solitamente consistono in depositi in denaro<br />

oppure in titoli a latere <strong>di</strong> quelli ufficiali, o anche in altre attività finanziarie o reali che potrebbero aver tratto<br />

origine proprio da ricavi non contabilizzati. In questi casi, l’indagine bancaria può essere <strong>di</strong> grande ausilio.<br />

Il capitale investito nell’azienda (attrezzature, depositi, automezzi), la retribuzione figurativa del titolare e<br />

degli eventuali soci impegnati a tempo pieno nell’azienda, costituiscono altrettanti elementi aventi un<br />

carattere in<strong>di</strong>ziario.<br />

Si può, infatti, porre a confronto il red<strong>di</strong>to dell’impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo<br />

dei fattori produttivi che concorrono a realizzarlo.<br />

In altri termini il red<strong>di</strong>to <strong>di</strong>chiarato non dovrebbe collocarsi (quantomeno in modo ricorrente e tendenziale)<br />

al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> quello costituito dalla somma:<br />

♦ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell’azienda;<br />

♦ della retribuzione conseguibile, in posizione <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, nello stesso settore <strong>di</strong> attività.<br />

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati contrari ad ogni logica<br />

economica e contribuiscono a rafforzare il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> inatten<strong>di</strong>bilità sostanziale delle risultanze contabili,<br />

ovvero convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.<br />

Altri elementi in<strong>di</strong>ziari, come specificato nella parte de<strong>di</strong>cata alle attività preliminari, possono essere<br />

costituiti da manifestazioni <strong>di</strong> capacità contributiva (possesso <strong>di</strong> auto, imbarcazioni, acquisto <strong>di</strong> immobili,<br />

ecc.), riferibili al titolare dell’impresa e/o ai soci, particolarmente stridenti con l’ammontare del red<strong>di</strong>to<br />

<strong>di</strong>chiarato.<br />

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile ad<strong>di</strong>venire ad una sod<strong>di</strong>sfacente ricostruzione del<br />

volume d’affari, si potrà procedere sia pure ai soli fini dell’imposizione <strong>di</strong>retta, all’accertamento sintetico del<br />

red<strong>di</strong>to complessivo secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del<br />

titolare persona fisica ovvero dei soci.<br />

3.5 Le indagini bancarie<br />

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale<br />

del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società <strong>di</strong><br />

persone e delle società <strong>di</strong> capitale a ristretta base azionaria.<br />

Il loro impiego deve rispondere a principi <strong>di</strong> economicità e <strong>di</strong> preve<strong>di</strong>bile proficuità dell’azione <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>.<br />

L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza <strong>di</strong> gravi in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione, ovvero qualora<br />

permanga un significativo <strong>di</strong>vario tra il volume d’affari ed i red<strong>di</strong>ti determinati in base alla metodologia in<br />

precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità red<strong>di</strong>tuale, della consistenza del suo patrimonio ovvero <strong>di</strong><br />

altri elementi <strong>di</strong> valutazione.<br />

Peraltro, la Legge del 28 <strong>di</strong>cembre 1995, n. 549, consente <strong>di</strong> graduare l’indagine in relazione sia all’entità<br />

degli in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> evasione riscontrati che alle esigenze <strong>di</strong> progressivo approfon<strong>di</strong>mento del <strong>controllo</strong><br />

eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 21


Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso <strong>di</strong> calzature e pelletterie 52.62.3<br />

Sono quin<strong>di</strong> delineabili <strong>di</strong>versificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via<br />

alternativa.<br />

3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti<br />

(artt. 32, 1° comma n. 6 bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6 bis del D.P.R. n. 633/72)<br />

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle<br />

Entrate, la <strong>di</strong>chiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con<br />

aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro interme<strong>di</strong>ario<br />

finanziario.<br />

Di conseguenza, agli operatori finanziari segnalati, dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal<br />

contribuente e l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.<br />

3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e finanziari<br />

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)<br />

In<strong>di</strong>pendentemente dall’esercizio della facoltà <strong>di</strong> cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere,<br />

sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la copia dei conti<br />

<strong>di</strong>rettamente agli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ed agli interme<strong>di</strong>ari finanziari.<br />

Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli<br />

all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false in<strong>di</strong>cazioni<br />

contabili siano così gravi e i dati a <strong>di</strong>sposizione così scarsi, da rendere <strong>di</strong>fficile la ricostruzione degli<br />

imponibili fiscali.<br />

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che<br />

restringano la forbice costi-benefici dell’azione <strong>di</strong> accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove<br />

operano il contribuente ed i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo <strong>di</strong> nascita, nella<br />

località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza <strong>di</strong> conti).<br />

L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non), motivatamente sospettati <strong>di</strong> essere<br />

intestatari <strong>di</strong> comodo <strong>di</strong> conti riferibili al contribuente o <strong>di</strong> cui il medesimo abbia la <strong>di</strong>sponibilità.<br />

Aggiornamento: Novembre 2004 22


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