17.06.2013 Views

Le progressioni orizzontali - Consiglio Regionale della Toscana

Le progressioni orizzontali - Consiglio Regionale della Toscana

Le progressioni orizzontali - Consiglio Regionale della Toscana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

la Corte di Cassazione; quest'ultima, infatti, facendo propria l'opinione di gran parte <strong>della</strong><br />

giurisprudenza di merito, nel valutare il problema inerente la giurisdizione sulle procedure<br />

selettive in questione, qualificava queste ultime come atti paritetici; la Corte Costituzionale<br />

(Corte Cost., sent. n. 274 del 2003) ha costantemente affermato che le procedure selettive<br />

per la progressione sono procedure di accesso al pubblico impiego strumentali alla<br />

costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Una delle conseguenze di tale impostazione<br />

era quella di considerare la materia oggetto non di contrattazione bensì di previsione<br />

normativa (in quanto rientrante nel concetto di assunzione) e l’altra di non consentire che<br />

tutti i posti messi a concorso potessero essere riservati al personale interno da riqualificare.<br />

Questi principi giurisprudenziali sono stati recepiti dalla nuova disciplina delle<br />

<strong>progressioni</strong> di carriera che infatti è ora contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 24 del<br />

d.lgs.n.150 del 2009 e nel comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />

I commi 1 e 2 affermano i principi <strong>della</strong> selettività e <strong>della</strong> concorsualità. Anche in<br />

questo caso, come per le <strong>progressioni</strong> economiche, il comma 3 non si applica. Si applica<br />

però il comma 1-bis dell’art. 52 che per le <strong>progressioni</strong> di carriera afferma: “…. <strong>Le</strong><br />

<strong>progressioni</strong> all'interno <strong>della</strong> stessa area avvengono secondo principi di selettività, in<br />

funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti,<br />

attraverso l'attribuzione di fasce di merito. <strong>Le</strong> <strong>progressioni</strong> fra le aree avvengono tramite<br />

concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al<br />

personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una<br />

riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La<br />

valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo<br />

rilevante ai fini <strong>della</strong> progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei<br />

concorsi per l'accesso all'area superiore”.. Quindi ora le <strong>progressioni</strong> fra le aree<br />

avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione<br />

di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso<br />

dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a<br />

concorso.<br />

Quindi per entrambe le tipologie di <strong>progressioni</strong>, la non applicazione dei commi 3 degli<br />

artt. 23 e 24 alle Regioni in realtà è quindi sostanzialmente ma non completamente<br />

recuperata nel comma 1-bis dell’art. 52 (“La valutazione positiva conseguita dal<br />

dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini <strong>della</strong> progressione<br />

economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area<br />

superiore.”). Dalla lettura del comma 3 dell’art. 23 (“La collocazione nella fascia di<br />

merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero<br />

per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini<br />

dell'attribuzione delle <strong>progressioni</strong> economiche”) e del comma 3 dell’art.24 (“La<br />

collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre<br />

anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo<br />

rilevante ai fini <strong>della</strong> progressione di carriera.” Emergono alcune differenze rispetto a<br />

quanto invece disposto nel comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165. La valutazione<br />

positiva coincide con la collocazione nella fascia apicale (come è previsto per i dipendenti<br />

delle amministrazioni statale) oppure - come è più probabile – è sufficiente la collocazione<br />

nella fascia intermedia (a cui corrisponde comunque una valutazione positiva visto che alla<br />

stessa sono destinate l’altro 50% delle risorse)? Nelle <strong>progressioni</strong> dei dipendenti non<br />

statali non sono inoltre richiesti tre anni consecutivi ma almeno tre anni. Si parla infine ora<br />

di titolo prioritario ora di titolo rilevante; questa differenza pare debba considerarsi più una<br />

disattenzione che una scelta meditata.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!