18.06.2013 Views

Regio Decreto - 16 marzo 1939 - n. 621 - GU 101-1939

Regio Decreto - 16 marzo 1939 - n. 621 - GU 101-1939

Regio Decreto - 16 marzo 1939 - n. 621 - GU 101-1939

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2040 28-IV-<strong>1939</strong> - ŒVII) GAZZETTÄ UFE CIALE DEL REGNO D'ITALIA'. N. <strong>101</strong><br />

Art. 8,<br />

Per essere ammessi alla prova orale, 1 concorrenti dovranno riportare<br />

non meno di sei -decimi in ciascuna materia della prova<br />

Scritta,<br />

Ogni componente la Comm<strong>16</strong>eione disporrà di dieci punti per cia-<br />

Scuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle Otto<br />

materie della prova orale,<br />

Prima dell'assegnazione dei punti, la Commissione delibemrA<br />

per ciascuna materia, a maggioranza di voti, se 11 candidato meriti<br />

di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.<br />

Nell'affermativa, ciascun componente la commissione dichiarerà<br />

(Juanti punti, non inferiori a sei decimi intenda assegnare al candidato.<br />

La somma di tali punti, divisa per 11 numero dei componenti<br />

la commissione costituirà 11 punto definitivamente assegnato al candidato<br />

per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.<br />

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.<br />

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel-<br />

Finsieme delle prove una media non inferiore a sette decimi del<br />

punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della<br />

giova scritta e della prova orale.<br />

Per la valutazione dei titoli del candidati ogni componente la<br />

Commissione disporrà di dieci punti.<br />

La somma del punti attribuita dai componenti la commissione<br />

per i titoli, divi6a per il Ilmnero dei componenti stessi, costituirà il<br />

nio Ãefmilivälnêûte assegnato al candidato per i titoli.<br />

Sarà valutato come titolo preponderante 11 servizio lodevolmente<br />

prestato in qualità di ufficiale con funzioni di magistrato o cancelliere<br />

presso tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre<br />

1936-XV, n. 2334, convertito in legge, con la legge 19 aprile<br />

1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decretolegge<br />

27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio<br />

1938-XVI, n. 775 e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI,<br />

n. 1186, ovvero presso tribunali di guerra successivamente al 2 ottchre<br />

1935-XIII.<br />

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichia-<br />

rati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante<br />

dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova<br />

scritta e della prova orale aumentata del punto assegnato per i titoli.<br />

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dal-<br />

Part. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai<br />

Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV,<br />

n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.<br />

Art. 9.<br />

Nel conferimento dei posti messi a<br />

la disposizioni<br />

concorso, saranno osservate<br />

contenute:<br />

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge<br />

21 <strong>marzo</strong> 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre<br />

1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV,<br />

m. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi<br />

per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie<br />

dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni<br />

militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare<br />

non isolato alfestero;<br />

I<br />

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli<br />

7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo<br />

unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art, I del<br />

R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore<br />

degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abinano<br />

partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle<br />

operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientaa dal<br />

3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizia<br />

militare non isolato all'estero dopo 11 5 maggio 1936 XIV, abbiano<br />

partecipato alle relative operazioni militari;<br />

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII; n. 1397, nell'art. 1<br />

della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. de-<br />

Creto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del II. decretolegge<br />

21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani<br />

dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale,<br />

degli orfani dei caduti per la difesa delle Colome dell'Africa<br />

Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non<br />

<strong>16</strong>olato all'estero, sono cßduti in dipendenza delle relative operazioni<br />

militari;<br />

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706,<br />

a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di<br />

combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.<br />

Art. 10.<br />

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami<br />

e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative ala<br />

precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.<br />

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi<br />

con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare uffiriale.<br />

Art. 11.<br />

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio, a titolo di<br />

prova, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad<br />

un anno con la qualifica di uditore giudiziario militare (grado 100).<br />

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei saranna<br />

nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di<br />

36 classe (grado 9•).<br />

Se allo scadere del periodo di prova i vincitori del concorso foe-<br />

sero invece, a giudizio della Commissione del pemonale, ritennii<br />

non meritevoli di conseguire la nomina a Regi sostituti avvocati<br />

militari o giudici istruttori di 3• classe saranno licenziati senza di-<br />

Titto ad indennizzo alcuno.<br />

Art. 12.<br />

Al vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo<br />

precedente sarà corrisposta durante 11 periodo di prova la metà<br />

degli assegni del grado di <strong>Regio</strong> sostituto avvocato militare o giudice<br />

istruttore di 3• classe.<br />

(1933)<br />

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.<br />

Roma, addi 1• aprile <strong>1939</strong>-XVII<br />

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, QCTCitf6<br />

Iloma -<br />

Istituto<br />

Poligrafico dello Stato -<br />

G. C.<br />

p. Il DUCE<br />

31tnistro per la guerra:<br />

A- PARI^NI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!