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Circ. 26.04.04 - Fo.CAS - Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria ...

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- dovrà risultare indicato il nome del Medico specialista e la tipologia della specialità medica<br />

esercitata;<br />

- e che non rientrano, in ogni caso, nell’ambito delle Visite Specialistiche rimborsabili le prestazioni<br />

erogate da medici generici o della “medicina alternativa” od “asseriti specialisti” per branche per le<br />

quali non risultano ufficialmente previste in Italia corrispondenti specializzazioni universitarie o il<br />

rilascio di specifici titoli (ad esempio, omeopatia ed altre forme di “medicina alternativa”, quali:<br />

ayurvedica, iridologia, aromaterapia, bioenergia, takionica, mineralogramma, medicina olistica,<br />

ecc.).<br />

Quanto sopra vale unicamente per quanto erogabile direttamente dal <strong>Fo</strong>.C.A.S. sotto questo<br />

specifico titolo (e non si estende automaticamente ai rimborsi riferiti ad altro titolo, quale ad<br />

esempio quanto erogabile dalla Compagnia di assicurazione per Grandi Rischi per intervento<br />

chirurgico).<br />

05 Esami sanitari<br />

Per queste tipologie di spesa il Consiglio d’Amministrazione - rilevato che tutte le prestazioni<br />

del SSN sono sempre erogate previa prescrizione del Medico di base e che, comunque, anche la<br />

massima parte degli accertamenti sanitari erogabili in regime di libera professione (escluse le sole<br />

“prestazioni routinarie”) sono sempre, per le “linee guida deontologiche” dell’Ordine dei medici,<br />

subordinati a preventiva prescrizione medica – il Consiglio stesso ha deliberato che non verrà più<br />

richiesto che alla domanda di rimborso venga allegata anche la prescrizione del Medico di base o<br />

di altro precedente Medico specialista che abbia prescritto ulteriori accertamenti.<br />

Va da sé che è sempre, e comunque, nell’interesse dell’assistito (anche per gli accertamenti più<br />

semplici, cosiddetti “di routine”) ricorrere al parere del Medico di base che in relazione alla sua<br />

esperienza ed alle sue conoscenze sui precedenti clinici ed all’anamnesi del paziente lo può meglio<br />

indirizzare sulla scelta degli esami da effettuare e per la successiva valutazione da darne.<br />

Quanto sopra vale unicamente per quanto erogabile direttamente dal <strong>Fo</strong>.C.A.S. sotto questo<br />

specifico titolo (e non si estende automaticamente ai rimborsi riferiti ad altro titolo, quale ad<br />

esempio quanto erogabile dalla Compagnia di assicurazione per Grandi Rischi per intervento<br />

chirurgico).<br />

10 Cure Dentarie<br />

L’attuale Modulo unico previsto per la richiesta di rimborso per spese dentarie verrà sostituito<br />

(per la maggioranza dei casi) da un modello semplificato, di una sola pagina:<br />

-Mod. 02 (nuova edizione) ← composto di 1 sola facciata<br />

Prevede la sola compilazione da parte del Socio (senza controfirma del Medico Dentista) del<br />

riepilogo delle spese per tipologia di prestazioni godute, purché la fattura allegata risulti anch’essa<br />

articolata in componenti di spesa.<br />

Se però la fattura allegata fosse, invece, del tipo con sola annotazione “Costo complessivo per<br />

cure dentarie - Totale € …..…..” (senza la minima indicazione degli interventi effettuati) il Modulo<br />

di rimborso dovrà essere completato dal Medico Dentista e controfirmato, in calce.<br />

-Mod. 02 bis (vecchia edizione) ← composto di un Riepilogo e di 3 parti analitiche<br />

Se il Socio sceglie di avvalersi di Studio Dentistico accreditato con il <strong>Fo</strong>.C.A.S. e desidera (su<br />

sua precisa richiesta) che la correttezza e la conformità di tutte le componenti di spesa fatturategli<br />

dal Medico Dentista vengano verificate in fase di liquidazione da parte del <strong>Fo</strong>.C.A.S. potrà<br />

2<br />

Miglioram_Prestaz_0404[1].DOC

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