Circ. 26.04.04 - Fo.CAS - Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria ...
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- dovrà risultare indicato il nome del Medico specialista e la tipologia della specialità medica<br />
esercitata;<br />
- e che non rientrano, in ogni caso, nell’ambito delle Visite Specialistiche rimborsabili le prestazioni<br />
erogate da medici generici o della “medicina alternativa” od “asseriti specialisti” per branche per le<br />
quali non risultano ufficialmente previste in Italia corrispondenti specializzazioni universitarie o il<br />
rilascio di specifici titoli (ad esempio, omeopatia ed altre forme di “medicina alternativa”, quali:<br />
ayurvedica, iridologia, aromaterapia, bioenergia, takionica, mineralogramma, medicina olistica,<br />
ecc.).<br />
Quanto sopra vale unicamente per quanto erogabile direttamente dal <strong>Fo</strong>.C.A.S. sotto questo<br />
specifico titolo (e non si estende automaticamente ai rimborsi riferiti ad altro titolo, quale ad<br />
esempio quanto erogabile dalla Compagnia di assicurazione per Grandi Rischi per intervento<br />
chirurgico).<br />
05 Esami sanitari<br />
Per queste tipologie di spesa il Consiglio d’Amministrazione - rilevato che tutte le prestazioni<br />
del SSN sono sempre erogate previa prescrizione del Medico di base e che, comunque, anche la<br />
massima parte degli accertamenti sanitari erogabili in regime di libera professione (escluse le sole<br />
“prestazioni routinarie”) sono sempre, per le “linee guida deontologiche” dell’Ordine dei medici,<br />
subordinati a preventiva prescrizione medica – il Consiglio stesso ha deliberato che non verrà più<br />
richiesto che alla domanda di rimborso venga allegata anche la prescrizione del Medico di base o<br />
di altro precedente Medico specialista che abbia prescritto ulteriori accertamenti.<br />
Va da sé che è sempre, e comunque, nell’interesse dell’assistito (anche per gli accertamenti più<br />
semplici, cosiddetti “di routine”) ricorrere al parere del Medico di base che in relazione alla sua<br />
esperienza ed alle sue conoscenze sui precedenti clinici ed all’anamnesi del paziente lo può meglio<br />
indirizzare sulla scelta degli esami da effettuare e per la successiva valutazione da darne.<br />
Quanto sopra vale unicamente per quanto erogabile direttamente dal <strong>Fo</strong>.C.A.S. sotto questo<br />
specifico titolo (e non si estende automaticamente ai rimborsi riferiti ad altro titolo, quale ad<br />
esempio quanto erogabile dalla Compagnia di assicurazione per Grandi Rischi per intervento<br />
chirurgico).<br />
10 Cure Dentarie<br />
L’attuale Modulo unico previsto per la richiesta di rimborso per spese dentarie verrà sostituito<br />
(per la maggioranza dei casi) da un modello semplificato, di una sola pagina:<br />
-Mod. 02 (nuova edizione) ← composto di 1 sola facciata<br />
Prevede la sola compilazione da parte del Socio (senza controfirma del Medico Dentista) del<br />
riepilogo delle spese per tipologia di prestazioni godute, purché la fattura allegata risulti anch’essa<br />
articolata in componenti di spesa.<br />
Se però la fattura allegata fosse, invece, del tipo con sola annotazione “Costo complessivo per<br />
cure dentarie - Totale € …..…..” (senza la minima indicazione degli interventi effettuati) il Modulo<br />
di rimborso dovrà essere completato dal Medico Dentista e controfirmato, in calce.<br />
-Mod. 02 bis (vecchia edizione) ← composto di un Riepilogo e di 3 parti analitiche<br />
Se il Socio sceglie di avvalersi di Studio Dentistico accreditato con il <strong>Fo</strong>.C.A.S. e desidera (su<br />
sua precisa richiesta) che la correttezza e la conformità di tutte le componenti di spesa fatturategli<br />
dal Medico Dentista vengano verificate in fase di liquidazione da parte del <strong>Fo</strong>.C.A.S. potrà<br />
2<br />
Miglioram_Prestaz_0404[1].DOC