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sintesi contratto colf badanti.pdf

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SINTESI CONTRATTO LAVORO DOMESTICO - VALIDITA’ 1.3.2007 - 28.2.2011<br />

(la <strong>sintesi</strong> non esaurisce tutti i contenuti del CCNL)<br />

Anzianità di<br />

servizio<br />

Conservazione del<br />

posto per 365 giorni<br />

decorrenti dall’evento<br />

MALATTIA<br />

Periodo massimo<br />

indennizzabile per anno<br />

solare dall’evento<br />

Trattamento economico a totale<br />

carico del datore di lavoro<br />

Fino a 6 mesi 10 giorni di calendario 8 giorni di calendario > 50% fino al 3° giorno consecutivo<br />

Da 6 a 24 mesi 45 giorni di calendario 10 giorni di calendario > 100% dal 4° giorno in poi<br />

Oltre 24 mesi 180 giorni di calendario 15 giorni di calendario<br />

Della retribuzione globale di fatto,<br />

compreso vitto alloggio, se goduto<br />

La retribuzione giornaliera è di 1/30 del valore mensile. Serve il certificato medico. L’indennità sostitutiva di vitto<br />

alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia<br />

degente in ospedale o presso il datore di lavoro.<br />

Conservazione posto di lavoro per<br />

365 giorni decorrenti dall’evento<br />

> 10 giorni di calendario, fino a 6 mesi d’anzianità<br />

> 45 giorni di calendario, da 6 a 24 mesi d’anzianità<br />

> 180 giorni di calendario, oltre i 24 mesi d’anzianità<br />

INFORTUNIO SUL LAVORO<br />

Trattamento economico<br />

> 100% per il giorno dell’infortunio e i successivi 3 a totale<br />

carico datore di lavoro, della retribuzione globale di fatto<br />

compreso vitto alloggio, se goduto.<br />

> 60% per i successivi giorni fino a guarigione, carico INAIL,<br />

calcolati sulla retribuzione giornaliera convenzionale.<br />

La retribuzione giornaliera è di 1/30 del valore mensile. La denuncia d’infortunio va presentata all’INAIL dal Datore di<br />

lavoro entro 2 giorni dall’evento, col certificato medico. Per infortuni fino a 3 giorni non occorre presentarla.<br />

L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui<br />

il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il datore di lavoro.<br />

Astensione obbligatoria indennizzabile<br />

MATERNITA’<br />

Indennità di maternità Divieto di licenziamento<br />

> 2 (1) mesi prima del parto<br />

Pagata dall’INPS con 80% della Da inizio gravidanza,<br />

> 3 (4) mesi dopo il parto<br />

retribuzione convenzionale a purché intervenuta durante<br />

condizione che siano versati 52 il rapporto di lavoro, fino al<br />

L’astensione facoltativa alla lavoratrice contributi settimanali nei 2 anni termine dell’astensione<br />

NON è dovuta, ma può chiederla il padre precedenti o 26 nel precedente obbligatoria (Art. 24)<br />

La domanda va presentata direttamente all’INPS, tramite il patronato INCA-CGIL<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva<br />

CONTRIBUTI INPS 2011<br />

Retribuzione<br />

convenzionale<br />

Contributo<br />

orario con Cuaf<br />

Contributo orario senza Cuaf<br />

(tra coniugi o parenti e affini conviventi entro il terzo grado)<br />

Fino a 24 ore settimanali Euro Euro Euro<br />

Fino a 7,34 € ora 6,50 1,36 (0,33) 1,37 (0,33)<br />

Oltre 7,34 fino a 8,95 € ora 7,34 1,54 (0,37) 1,55 (0,37)<br />

Oltre 8,95 € ora 8,95 1,88 (0,45) 1,89 (0,45)<br />

Più di 24 ore settimanali 4,72 0,99 (0,24) 1,00 (0,24)<br />

Si versano con bollettino postale, dal 1 al 10 del trimestre successivo. Tra parentesi la parte a carico del<br />

lavoratore. Il contributo è sempre orario, pertanto, in caso di retribuzione mensile, occorre ricondurlo all’importo<br />

orario, dividendo la paga mensile per il numero di ore retribuite nel mese. La retribuzione oraria effettiva (da<br />

usare fino a 24 ore settimanali) si ottiene sommando le quote orarie di: paga, vitto alloggio (per conviventi) e<br />

13°. Es: 7,00 di paga oraria + 0,82 (5,02 x 26giorn i : 160 ore/mese) quota oraria di vitto e alloggio + 0,65<br />

(7,00+0,82:12 mesi) quota oraria di tredicesima = 8,47 Euro (7,00+0,82+0,65). Per calcolare i contributi<br />

trimestrali si moltiplica il n° di ore retribuite settimanali per il n° di settimane contenute nel trimestre riferite a<br />

ciascun sabato (le ore successive all’ultimo sabato del trimestre vanno considerate nel successivo) per il<br />

contributo orario. Es: 30 ore x 13 set. x 0,99 = 386,10 Euro. Il Datore trattiene la quota a carico del lavoratore:<br />

30 ore x 13 set. x 0,24 = 93,60 Euro. Per il versamento si usa un unico bollettino, diventano due in caso di<br />

modifica salariale nel trimestre che comporti variazione di fascia retributiva, oppure di orario (+/-24). Non si<br />

versano contributi per giorni di: maternità, infortunio carico Inail, malattia non retribuita, aspettativa e assenze<br />

non retribuite. Il contributo senza CUAF è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è<br />

parente o affine entro il terzo grado e convivente col datore di lavoro. (PARENTI: nonni, genitori, figli, fratelli,<br />

zii, nipoti. AFFINI: suoceri, generi, nuore, cognati e coniugi dei nipoti). I contributi versati valgono per: pensione,<br />

disoccupazione, maternità, assistenza sanitaria, assegno nucleo familiare, infortunio.<br />

Sono deducibili dai redditi, sia del datore sia del lavoratore, per le rispettive parti.<br />

Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 – Mestre<br />

1


INDENNITA’ VITTO ALLOGGIO: dal 1.1.2011<br />

Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale<br />

1,75<br />

(Cifra unica)<br />

1,75 1,52 5,02<br />

Importi rivalutati annualmente. Da corrispondere in caso di: 13°, Ferie, TFR e altri istituti.<br />

PERMESSI RETRIBUITI: solo per visite mediche documentate<br />

Tipo di prestazione Ore anno<br />

Lavoratori conviventi tempo pieno 54 ore settimanali 16 ore<br />

Lavoratori conviventi orario ridotto 30 ore settimanali 12 ore<br />

Lavoratori non conviventi con più di 30 ore settimanali 12 ore<br />

Lavoratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali 12 ore riproporzionate (12:30 =X:ore)<br />

Per lutto familiare entro ||° grado spettano 3 gior ni lavorativi retribuiti. Per la nascita del figlio 2 giorni retribuiti.<br />

SCATTI DI ANZIANITA’<br />

Quantità Valore<br />

Massimo 7 biennali 4% sul minimo contrattuale<br />

Non sono assorbibili da eventuali retribuzioni superiori ai minimi.<br />

PERIODO DI PROVA – PREAVVISO - DIMISSIONI<br />

Periodo di prova per livelli Preavviso con 25 ore o più Preavviso con 25 ore o più<br />

> 30 giorni di lavoro effettivo per i<br />

livelli D e D super<br />

fino 5 anni di servizio:<br />

15 giorni di calendario<br />

(7,5 giorni se dimissioni)<br />

oltre 5 anni di servizio:<br />

30 giorni di calendario<br />

(15 giorni se dimissioni)<br />

> 8 giorni di lavoro effettivo per i<br />

restanti livelli<br />

Preavviso con meno 25 ore<br />

fino 2 anni di servizio:<br />

8 giorni di calendario<br />

Preavviso con meno 25 ore<br />

oltre 2 anni di servizio:<br />

15 giorni di calendario<br />

Non applicabile L. 108/1990 sui licenziamenti individuali. Il preavviso è dovuto anche in caso di decesso<br />

del datore di lavoro. In caso di dimissioni per giusta causa è dovuta l’indennità di mancato preavviso.<br />

Definizione<br />

LAVORO STRAORDINARIO<br />

Tipologia Maggiorazione<br />

Ore eccedenti l’orario giornaliero o settimanale, cioè: Diurno (dalle ore 6 alle 22) 25%<br />

>10 e 54 ore per convivente totale<br />

Notturno (dalle ore 22 alle 6) 50%<br />

>30 ore per convivente ridotto<br />

Domenica e Festività 60%<br />

> 8 e 40 ore per i non conviventi Dalle 6 alle 22-da 40 a 44 ore 10%<br />

Le maggiorazioni sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto (art.16 co.3)<br />

Eventuali ore lavorate oltre l’orario stabilito per convivente ridotto, vanno retribuite con la retribuzione<br />

globale di fatto oraria, se prestate entro le fasce 6.00-14.00 e 14.00-22.00, con le maggiorazioni riportate in<br />

tabella per ciascuna tipologia se collocate fuori dalle fasce (art.15 co.2 ultimo capoverso).<br />

Le ore supplementari sono retribuite con la paga globale di fatto senza maggiorazioni.<br />

LAVORO NOTTURNO<br />

Definizione Maggiorazione<br />

Ore prestate dalle 22 alle 6 20%<br />

La maggiorazione del 20% non spetta al personale non infermieristico assunto per prestazioni discontinue<br />

d’assistenza notturna o prestazioni esclusivamente d’attesa, per i quali sono stabiliti appositi minimi<br />

contrattuali, vedi tabelle retributive D, E.<br />

LAVORO FESTIVO<br />

Definizione Maggiorazione<br />

domenica, festività nazionali e SS. Patrono 60%<br />

Calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto, compreso vitto alloggio, se goduto.<br />

ASSENZE<br />

Le assenze non giustificate entro il quinto giorno (es. mancato rientro da ferie e/o maternità nei termini<br />

previsti) sono considerate giusta causa di licenziamento, che può avvenire solo se prima è stata contesta<br />

l’assenza con lettera scritta.<br />

Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 – Mestre<br />

2


TRASFERTE<br />

Il lavoratore convivente TOTALE è tenuto, ove richiesto dal Datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero<br />

seguire il Datore o la persona da assistere, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze<br />

secondarie. Tale circostanza è prevista nella lettera di assunzione, senza alcuna maggiorazione<br />

FERIE<br />

Numero giorni Calcolo della retribuzione per ogni giorno di ferie<br />

>In caso di conviventi e retribuzione mensile: aggiungere alla paga l’indennità vitto<br />

26 giorni lavorativi<br />

alloggio e dividere per 26 {897,14+130,52(5,02x26) = 1.027,66 : 26 = 39,53}<br />

indipendentemente<br />

>In caso di retribuzione oraria: le ore retribuite nel mese precedente diviso 26,<br />

dalla durata<br />

moltiplicato per la paga oraria comprensiva di vitto alloggio (se goduto) {54 ore nel<br />

dell’orario<br />

mese precedente (12 ore sett. x 4,33 sett.) : 26 = 2 (ore per ogni giorno<br />

di lavoro<br />

di ferie) x 8,43 (retribuzione oraria comprensiva di vitto e alloggio) = 16,86}<br />

Maturano in dodicesimi in base ai mesi di effettivo servizio per frazioni pari o superiori a 15 giorni e anche<br />

durante le assenze per maternità obbligatoria, malattia, infortunio, congedo matrimoniale.<br />

13 a MENSILITA’<br />

Quando va corrisposta Retribuzione da corrispondere<br />

> In caso di paga mensile: Una mensilità della retribuzione globale di fatto,<br />

A Natale o entro dicembre compreso vitto alloggio, se goduto.<br />

> In caso di paga oraria: paga oraria x le ore settimanali x 52 : 12<br />

Matura in dodicesimi in base ai mesi del rapporto di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni, ed<br />

anche durante assenze per: malattia, infortunio, maternità, nei limiti della conservazione del posto e per la<br />

parte non liquidata dagli enti preposti. Non matura per aspettative, assenze e permessi non retribuiti.<br />

TFR - Trattamento di fine rapporto<br />

La base di calcolo<br />

Divisore<br />

fisso<br />

Rivalutazione<br />

annuale<br />

La retribuzione annuale compreso il<br />

L’1,5% + il 75%<br />

valore economico di vitto e alloggio 13,5 dell’indice ISTAT sul<br />

(escluso lo straordinario)<br />

costo della vita<br />

Matura per frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni.<br />

Tipo di<br />

prestazione<br />

CONVIVENTE<br />

TOTALE<br />

CONVIVENTE<br />

RIDOTTO<br />

Solo i livelli:<br />

B - B Super - C<br />

ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO - SETTIMANALE - RIPOSO<br />

Orario giornaliero<br />

10 ore<br />

non consecutive<br />

Interamente collocate:<br />

>dalle 6.00 alle 14.00<br />

>dalle 14.00 alle 22.00<br />

Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 – Mestre<br />

Orario<br />

settimanale<br />

54 ore<br />

>10 ore su 3 giorni sett. 30 ore<br />

Riposo giornaliero<br />

11 ore consecutive<br />

(di norma la notte)<br />

2 ore non retribuite<br />

(nel pomeriggio)<br />

Anticipazioni<br />

Il 70% del maturato, una volta<br />

l’anno, o mensilmente se<br />

concordato tra le parti<br />

Riposo<br />

settimanale<br />

36 ore divise in:<br />

> 24 la domenica<br />

> 12 altro giorno<br />

30 ore 11 ore Varia in ragione<br />

11 ore<br />

2 ore non retribuite<br />

della distribuzione<br />

settimanale<br />

Impegno<br />

settimanale<br />

su 6 giorni<br />

(la domenica,<br />

o altro giorno<br />

concordato,<br />

riposo)<br />

Da concordare<br />

NON<br />

8 ore<br />

40 ore Variabile Variabile su 5 o 6 giorni<br />

CONVIVENTI non consecutive<br />

La collocazione dell’orario di lavoro è: fissata dal Datore per il personale convivente a servizio intero entro<br />

i limiti giornalieri e settimanali; concordata fra le parti per i conviventi a servizio ridotto.<br />

In caso di prestazioni di lavoro nelle 12 ore di riposo non domenicale, saranno retribuite con la paga<br />

globale di fatto maggiorazione del 40%.<br />

CASSA COLF<br />

Dal 1° luglio 2010 è attiva la Cassa Colf, fornisce prestazioni assistenziali a Lavoratori e Datori di lavoro<br />

domestici E’ finanziata con una trattenuta di 0,03 euro per ora retribuita di cui 0,01 a carico del lavoratore,<br />

tramite il bollettino dei contributi trimestrali. Le prestazioni, che scattano tra un anno e dopo aver versato<br />

almeno 25 euro, prevedono, per il lavoratore, il rimborso dei tickets sanitari, il ricovero ospedaliero e la<br />

convalescenza. Per il datore di lavoro è prevista un’assicurazione a copertura dei rischi di rivalsa Inail in<br />

caso di decesso o invalidità permanete del proprio dipendente e il contenzioso con l’Inail.<br />

3


Livelli<br />

D<br />

super<br />

D<br />

C<br />

super<br />

Tabella (A)<br />

CONVIVENTI<br />

Tempo pieno<br />

54 ore settimanali<br />

1.108,23 +<br />

156,07 d’indennità<br />

1.055,46 +<br />

156,07 d’indennità<br />

Tabella (B)<br />

CONVIVENTI<br />

Orario ridotto<br />

30 ore settimanali<br />

Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 – Mestre<br />

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - MINIMI SALARIALI DAL 1.1.2011<br />

Tabella (C)<br />

NON CONVIVENTI<br />

Paga oraria<br />

40 ore settimanali<br />

Tabella (D)<br />

ASSISTENZA<br />

NOTURNA<br />

Fascia oraria<br />

20 - 8<br />

7,49 1.274,47<br />

7,18<br />

897,14 6,21 1.031,71<br />

Tabella (E)<br />

ATTESA<br />

NOTTURNA<br />

Fascia oraria<br />

21 - 8<br />

Profili - Mansioni<br />

Sintesi delle esemplificazioni<br />

Assistente a persone non autosufficienti (formato) comprese le esigenze di<br />

vitto e pulizia della casa, direttore di casa, in possesso di specifico diploma<br />

Collaboratori familiari in possesso dei necessari requisiti professionali, con<br />

responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento, amministratore beni di<br />

famiglia, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore<br />

Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) comprese attività<br />

connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti<br />

C 844,37 612,16 5,91 Collaboratori familiari con specifiche conoscenze teoriche e pratiche, cuoco<br />

B<br />

609,54 Assistenza a persone autosufficienti (anziani o bambini) comprese esigenze di<br />

791,59 554,11 5,60 910,33<br />

super<br />

vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti<br />

Collaboratori familiari a livello esecutivo, con necessaria esperienza, per lavori<br />

B 738,82 527,73 5,28<br />

relativi al normale andamento della vita familiare, pulizie, lavanderia, stireria<br />

A<br />

Addetti alla compagnia a persone autosufficienti, senza alcuna prestazione di<br />

686,05<br />

4,97<br />

super<br />

lavoro, baby sitter per vigilanza occasionale/saltuaria in assenza dei familiari<br />

Collaboratori familiari generici, senza esperienza, non addetti all’assistenza di<br />

A 580,50 4,22<br />

persone, con meno di 12 mesi d’esperienza, addetti alle pulizie, lavanderia,<br />

stalliere, aiuto cucina, operaio comune<br />

Note:<br />

Nei livelli (A-B-C-D) troviamo gli addetti al servizio familiare (la casa). Nei livelli (Super) gli addetti all’assistenza a persone, auto o non autosufficienti.<br />

Per un giusto inquadramento, definire: se è convivente o non, se è al servizio familiare o alla persona da assistere, se auto o non autosufficiente.<br />

La non autosufficienza è documentata: dalla legge 104/92, della commissione prima istanza e dal medico di base attestante che l’assistito non è in grado di svolgere le<br />

normali attività della vita quotidiana, es. assumere alimenti, funzioni fisiologiche, igiene personale, deambulare, indossare indumenti. Si può rinunciare a dichiarare la non<br />

autosufficienza, rinunciando ai relativi benefici fiscali e assistenziali.<br />

Il rapporto di convivenza (tab. A e B) è riferito alla persona assistita (Badato) e non al datore di lavoro qualora i due non coincidano, criterio sostanziale.<br />

I conviventi a tempo pieno, addetti all’assistenza a persone non autosufficienti, sono inquadrati nei livelli: C super e D super.<br />

I conviventi a tempo pieno, addetti all’assistenza a persone autosufficienti, sono inquadrati nei livelli: A super (compagnia) e B super.<br />

I conviventi a tempo pieno, addetti al servizio familiare (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: A, B, C, D.<br />

I conviventi ad orario ridotto, addetti all’assistenza a persone autosufficienti, sono inquadrati nel livello: B super, entro fasce orarie 6/14-14/22-3g/settimana.<br />

I conviventi ad orario ridotto, addetti al servizio familiare (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: B e C, entro fasce orarie 6/14-14/22-3g/settimana.<br />

Nei rapporti di convivenza a tempo pieno e ridotto, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione mensile intera, qualunque sia l’orario settimanale stabilito, compresa<br />

l’indennità vitto alloggio completa.<br />

Per i non conviventi (retribuzione oraria) sono possibili solo i valori della tab. C, fino a un massimo di 40 ore settimanali.<br />

Ciascuna combinazione determina: l’orario settimanale applicabile (convivente orario pieno o ridotto - non convivente ad ore); lo stipendio (mensile, orario); la possibilità di<br />

beneficiare delle deduzioni fiscali per non autosufficienti (livelli C super e D super); ottenere a certe condizioni (reddito Isee, sanitarie, orario) i benefici dell’assegno<br />

regionale di cura (Veneto) per chi assiste in casa persone non autosufficienti (livelli C super e D super).<br />

Paga giornaliera = paga mensile diviso 26 (30 se di calendario) Ore mensili = orario settimanale X 52 : 12 mesi.<br />

Retribuzione mensile = Retribuzione oraria X ore lavorate settimanali X 52 : 12 + valore vitto e alloggio se goduto.<br />

Divisori fissi: conviventi a 54 ore = 234. Non conviventi a 40 ore = 173. Aggiornato al 5 febbraio 2011<br />

4

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