Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 - FIGC Comitato ...
Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 - FIGC Comitato ...
Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 - FIGC Comitato ...
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Federazione Italiana Giuoco Calcio<br />
Lega Nazionale Dilettanti<br />
COMITATO REGIONALE UMBRIA<br />
STRADA DI PREPO N.1 = <strong>06</strong>129 PERUGIA (PG)<br />
CENTRALINO: 075 5<strong>06</strong>9611<br />
FAX: 075 5<strong>06</strong>9631<br />
mailbox: cru@figc.it<br />
Stagione Sportiva 2010/<strong>2011</strong><br />
<strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>N°</strong> <strong>134</strong> <strong>del</strong> <strong>04</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E’ INTEGRALMENTE CONSULTABILE<br />
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL’INDIRIZZO:<br />
http://www.figc-cru.it<br />
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE<br />
1.1. Attività di Rappresentativa<br />
In vista <strong>del</strong>la formazione <strong>del</strong>la Rappresentativa Regionale Allievi stagione sportiva <strong>2011</strong>/2012, il<br />
Selezionatore, Sig. Massimo Garofanini, convoca per il giorno 07/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong>, alle ore 18.00, presso il<br />
campo di gioco Comunale loc. Corvia, Via Monte Prefoglio, di Foligno, per la partecipazione alla<br />
gara FINALE <strong>del</strong> TORNEO COPPA UMBRA “V° TROFEO AVIS” - Corvia d i Foligno, i sotto<br />
elencati calciatori:<br />
A.S.D. JUNIOR ANGELANA Bal<strong>del</strong>li Pietro<br />
A.S.D. CANNARA Paci Andrea, Brunacci Valerio<br />
A.S. DERUTA Vetrano Carmine, Vitale Antonio.<br />
A.S.D. FOOTBALL CLUB AMELIA Sconosciuto Giovanni.<br />
A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO Proietti Lorenzo, Mariani Lorenzo, Mundo Raffaele.<br />
A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO Solfiti Emanuele.<br />
A.S.D. GUALDO CALCIO Santini Luca.<br />
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL Caccetta Davide Salvatore, Silvestri Giangiacomo.<br />
G.A. SGL CARBON CALCIO Venturini Giacomo.<br />
A.S.D. SAN SISTO Bagnoli Riccardo<br />
A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO SRL Serafini Nicola<br />
S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. Dodaj Emiliano.<br />
A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO Mardare Razvan.<br />
Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità e muniti di una COPIA DEL<br />
CERTIFICATO MEDICO E DOCUMENTO DI IDENTITA’
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Si precisa che in mancanza <strong>del</strong> certificato medico il calciatore interessato non potrà<br />
effettuare l’allenamento o l’eventuale gara amichevole.<br />
Dirigente Responsabile: Sig. Carlo Emili.<br />
Selezionatore: Sig. Massimo Garofanini.<br />
Medico: Dott. Marcello Salibra.<br />
Massaggiatore: Sig. Roberto Rossi.<br />
Preparatori: Sig. Andrea Luporini e Francesco Guarducci.<br />
Collaboratore: Sig. Giuliano Rapo.<br />
Il regolamento <strong>del</strong>la F.I.G.C. (art. 76 comma 2 <strong>del</strong>le N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono<br />
obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali<br />
gravi motivi, dovrà essere TASSATIVAMENTE comunicata e motivata al Selezionatore Sig.<br />
MASSIMO GAROFANINI numero di cellulare 3487316186, ENTRO LE ORE 12.00 di Martedì 07<br />
GIUGNO p.v., documentandola successivamente anche a mezzo fax al num. 075/5<strong>06</strong>9631.<br />
1.2. Attività di Base<br />
a) Festa Regionale <strong>del</strong> FAIR PLAY categoria Esordienti<br />
***<br />
Si comunica che DOMENICA 12 GIUGNO <strong>2011</strong>, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il<br />
Centro Sportivo “Flaminio” di Spoleto, si svolgerà la festa regionale <strong>del</strong> FAIR PLAY<br />
categoria ESORDIENTI 1998.<br />
Parteciperanno:<br />
- PERUGIA CALCIO SRL<br />
- GIORGIO TADDEI<br />
- VOLUNTAS CALCIO SPOLETO<br />
- C4 ASD<br />
- SGL CARBON CALCIO<br />
- SF CAST. DEL LAGO ASD<br />
- PONTEVECCHIO SRL<br />
- JUNIOR CALCIO MAGIONE<br />
******
- cu <strong>134</strong> / 3381 -<br />
2. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI<br />
2.1. Decisioni <strong>del</strong>la Commissione Disciplinare Territoriale<br />
La Commissione Disciplinare Territoriale <strong>del</strong> <strong>Comitato</strong> Regionale Umbria, costituita<br />
dall’Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Paolo<br />
Cutini, dall’Avv. Andrea Castellini, dall’Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico<br />
Oristanio, Componenti, nella sua riunione <strong>del</strong> 03 Giugno <strong>2011</strong> ha assunto le seguenti<br />
decisioni :<br />
Nel deferimento <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la F.I.G.C.<br />
Nei confronti di :<br />
1) il Sig. Ivano Massetti;<br />
2) la società sportiva A.C. Città di Castello Srl SSD,<br />
per rispondere:<br />
• il primo <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong>l’art.1 commi 1 e 3, nonché <strong>del</strong>l’art.5 comma 1 C.G.S. per avere<br />
mediante dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai<br />
principi di lealtà, probità e correttezza, avendo in particolare espresso giudizi gravemente<br />
lesivi <strong>del</strong>la reputazione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> CRA Umbria, Sig. Francesco Amelia, <strong>del</strong> direttore<br />
<strong>del</strong>l’incontro A.C. CITTA’ DI CASTELLO – BASTIA <strong>del</strong> 03/10/2010, sig. Matteo Lupi e, in più<br />
in generale, <strong>del</strong>la classe arbitrale e di non essere comparso alla formale convocazione per<br />
essere escusso, senza addurre al riguardo alcuna giustificazione;<br />
• la seconda, <strong>del</strong>la violazione degli artt.4 comma 2 e 5 comma 2 C.G.S., per responsabilità<br />
oggettiva in ordine a quanto ascritto nel capo precedente al proprio Presidente.<br />
FATTO<br />
Con provvedimento in data 26/01/<strong>2011</strong>, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale<br />
Dott. Stefano Palazzi ed il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero hanno deferito a<br />
questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Ivano Massetti e la A.C. Città di Castello SRL<br />
SSD per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.<br />
All’udienza di trattazione <strong>del</strong> 26/05/<strong>2011</strong> era presente l’Avv. Roberto Spoldi in rappresentanza<br />
<strong>del</strong>la Procura Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong>.<br />
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno svolto alcuna attività difensiva.<br />
Visto il deferimento, sentita la relazione <strong>del</strong> rappresentante <strong>del</strong>la Procura Federale ed esaminati gli<br />
atti, la Commissione osserva quanto segue.<br />
Emerge dagli atti che il Sig. Ivano Massetti, Presidente <strong>del</strong>l’A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL<br />
SSD e conduttore di trasmissioni sportive sull’emittente “RETE SOLE”, ha rilasciato a due<br />
quotidiani <strong>del</strong>la stampa locale alcune dichiarazioni, pubblicate il 28/10/2010, relative a presunti torti<br />
arbitrali subiti dalla sua squadra.
- cu <strong>134</strong> / 3382 -<br />
In particolare, nell’articolo comparso su “IL CORRIERE DELL’UMBRIA” <strong>del</strong> 28/10/2010, a firma<br />
di Elisa Duili, dal titolo “Eccellenza il Presidente si scaglia contro gli arbitri e si dimette – Massetti<br />
lascia: il Castello a Despinoiu”, vengono riportate le seguenti dichiarazioni virgolettate rilasciate dal<br />
Sig. Massetti: ”inutile rimarcare quello che la mia società ha subito in questi cinque anni, è<br />
arrivato il momento di dire basta ai soprusi ed ingiustizie”; “la goccia che ha fatto traboccare il<br />
vaso è stato il fatto che quando martedì mi sono recato in federazione, sono venuto a conoscenza<br />
<strong>del</strong> fatto che il presidente degli arbitri Amelia abbia ordinato agli arbitri di non andare alle mie<br />
trasmissioni sotto minaccia, avvisando che al Città di Castello non sarebbe più stata fatta vincere<br />
una partita, intanto il mio avvocato Paolieri presenterà querela nei confronti di Amelia,<br />
provvedimenti che non si fermano qui, domenica non so se ci presenteremo a Gualdo o troveremo<br />
un’adeguata forma di protesta”.<br />
Inoltre, nell’articolo comparso su “IL GIORNALE DELL’UMBRIA”, anch’esso <strong>del</strong> 28/10/2010, a<br />
firma Stefano Coletti, dal titolo “Città di Castello patron scatenato, Massetti si dimette e tuona<br />
stanchi dei toni arbitrali”, vengono riportate le seguenti frasi virgolettate rilasciate dal Sig. Massetti:<br />
“ho indetto questa conferenza stampa perché ormai la misura è colma, è venuto il momento di dire<br />
basta, sono anni che la mia società è nel mirino di chi comanda il calcio regionale, ma adesso mi<br />
sono stancato, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è dopo che mi sono recato in federazione e<br />
ho preso accordi con il presidente Luigi Repace, per avviare una proficua collaborazione è stata<br />
che siamo venuti a conoscenza di una riunione degli arbitri nella quale il Presidente Francesco<br />
Amelia avrebbe fatto esplicita richiesta, ai suoi affiliati, di non partecipare, né guardare le<br />
trasmissioni <strong>del</strong> sottoscritto Ivano Massetti e che gli stessi avrebbero detto di continuare con i torti<br />
verso il Città di Castello. Queste affermazioni sono di una gravità inaudita e ho già dato mandato<br />
all’avvocato Paolieri di sporgere querela nei confronti di Amelia in personaggio che non è<br />
all’altezza <strong>del</strong> suo ruolo e che dovrebbe dimettersi”.<br />
Per quanto riguarda le esternazioni <strong>del</strong> Sig. Massetti nel corso <strong>del</strong>le trasmissioni televisive da lui<br />
condotte, nei dvd acquisiti ed allegati agli atti sono documentati alcuni passaggi nei quali<br />
l’incolpato riferisce, fra l’altro, quanto segue: “questi arbitri continuano a scrivere referti falsi e<br />
non si riesce a capire perché […] perché tutti questi errori e poi quando vanno a fare il referto lo<br />
cambiano”; “un Presidente degli arbitri Amelia che io non ho capito perché non si dimette […]<br />
vicino a me avevo un bambino mongoloide […] poverino […] poi sono andato vicino ad Amelia<br />
l’ho guardato non gli ho rivolto neanche la parola [ironizza sul modo di esprimersi <strong>del</strong> Sig.<br />
Amelia], come un bambino scemo […] dovrebbe essere una persona di un certo livello avere un po’<br />
di personalità e non fare come il bambino mongoloide[…]”; “Castello è una grande squadra l’ha<br />
rovinata Amelia mandando arbitri, designazioni che ogni domenica ci hanno costretto a giocare<br />
anche contro il dodicesimo uomo in campo […] e anche la terna non ha aiutato” (da “Sua<br />
Eccellenza Più” <strong>del</strong> 26/03/2010).<br />
Ed ancora: “a dicembre il sottoscritto piazzerà tutti i giocatori e il campionato sarà a 15 squadre, il<br />
Città di Castello saluta e se ne va […] perché non posso farmi prendere per il culo da uno che si<br />
chiama Amelia”; “Amelia ha giocato a mala pena in terza categoria, può fare il presidente degli<br />
arbitri? È come se uno va a fare il Rettore <strong>del</strong>l’Università e ha la terza media”; “il campionato lo<br />
decide Amelia e chi per lui […] manda Lupi e fa danni […] ma è vero che Lupi non ha dato<br />
neanche gli esami? Che è amico di famiglia di Mosconi e gli ha detto vuoi fare l’arbitro? […]<br />
vorrei fare una scommessa vorrei chiamare Lupi se ha coraggio di venire qui e io gli faccio le<br />
domande <strong>del</strong>l’esame da arbitro sono sciuro che lo boccerei perché non conosce il regolamento […]<br />
sui referti non scrivono mai la verità […] scrivono sempre il falso”; “ma che uomini siete? Non vi<br />
vergognate? Solo perché avete quella giacchetta […] vi sentite padroni <strong>del</strong> mondo per quell’ora e<br />
½, poi dopo quell’ora e ½ siete dei cretini come tutti gli altri; […] ma se ti mollo uno schiaffo io<br />
Lupi ti risvegli dopo 6 mesi […] Lupi te lo garantisco io […] Amelia che calcio è […] dimettiti fai<br />
danno a tutte le società umbre; “ arbitri attenzione farò una rubrica nuova […] <strong>del</strong> sabato sera
- cu <strong>134</strong> / 3383 -<br />
[…] Daria verrà con una telecamera che è una penna e girerà tutte le discoteche e vi verrà a<br />
riprendere quando siete ubriachi, sbronzi e poi […] questo era l’arbitro che ha arbitrato quella<br />
partita […] così vi facciamo vedere quanto siete bravi ad arbitrare” (da “Pianeta Calcio<br />
Dilettanti” <strong>del</strong> 10/10/2010).<br />
Il contenuto <strong>del</strong>le frasi sopra riportate denota un chiaro e reiterato intento denigratorio e gravemente<br />
lesivo <strong>del</strong>la reputazione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> C.R.A. Umbria, Sig. Francesco Amelia, <strong>del</strong> Sig. Matteo<br />
Lupi e, più in generale, <strong>del</strong>l’intera classe arbitrale; va peraltro rilevato che il Sig. Ivano Massetti,<br />
senza addurre alcuna giustificazione, ha omesso di rispondere alla formale convocazione disposta<br />
dalla Procura Federale.<br />
Tali condotte violano palesemente i principi di lealtà, probità e correttezza tutelati dalle norme di<br />
cui in epigrafe e meritano pertanto di essere censurate.<br />
Ciò posto, la Commissione ritiene fondati i motivi di addebito mossi al Sig. Ivano Massetti e, per<br />
responsabilità oggettiva, alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD, avendo essi indubitabilmente<br />
posto in essere le violazioni <strong>del</strong>le norme evidenziate nel deferimento.<br />
Sotto il profilo <strong>del</strong>l’entità <strong>del</strong>le sanzioni, la Commissione ritiene congrue le richieste formulate dal<br />
rappresentante <strong>del</strong>la Procura Federale, vale a dire un anno di inibizione per il Sig. Ivano Massetti ed<br />
Euro 2.000,00 di ammenda per la Società.<br />
La Commissione Disciplinare:<br />
P.Q.M.<br />
• applica al Sig. IVANO MASSETTI la sanzione <strong>del</strong>l’inibizione di anni uno;<br />
• applica alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD la sanzione <strong>del</strong>l’ammenda di Euro<br />
2.000,00.
- cu <strong>134</strong> / 3384 -<br />
Nel deferimento n. 3712/400 pf 10-11/SS/fc <strong>del</strong> 13.12.20100 <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong><br />
nei confronti di <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la F.I.G.C.<br />
1) il Sig. Gambino Salvatore, Presidente <strong>del</strong>la SSD Sporting Terni;<br />
2) la società SSD Sporting Terni,<br />
per rispondere:<br />
• il primo <strong>del</strong>la violazione di cui all’art. 1, comma 1, <strong>del</strong> Codice di Giustizia Sportiva, in<br />
relazione a quanto previsto dall’art.38, comma 1, <strong>del</strong>le NOIF per avere contravvenuto ai<br />
principi di lealtà, correttezza probità sportiva, per avere permesso e non impedito al Sig.<br />
Babucci Andrea, tecnico abilitato, di essere inserito nelle distinta <strong>del</strong>la gara Campitello -<br />
Sporting Terni <strong>del</strong> 24/10/2010 (Campionato Giovanissimi Regionali), quale dirigente<br />
accompagnatore <strong>Ufficiale</strong> in assenza di un suo tesseramento con la SSD Sporting Terni, e<br />
comunque, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall’albo <strong>del</strong> settore tecnico,<br />
come richiesto dalla normativa di riferimento ed , infine, sempre in relazione all’art.38,<br />
comma 1, <strong>del</strong>le NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Castrica<br />
David, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore almeno sino al 08/11/2010, pur<br />
non essendo in costanza di tessere manto con la società SSD Sporting Terni;<br />
• la società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi <strong>del</strong>l’art.4 comma 1 e 2 <strong>del</strong><br />
C.G.S., per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed ai Sigg. Babucci Andrea e<br />
Castrica David.<br />
FATTO<br />
Col provvedimento sopra indicato, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha<br />
deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere<br />
degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza <strong>del</strong> 26 maggio <strong>2011</strong> era presente l’Avv. Roberto<br />
Spoldi in rappresentanza <strong>del</strong>la Procura Federale, il quale si riportava al deferimento concludendo<br />
per il riconoscimento <strong>del</strong>la responsabilità dei deferiti, e l’applicazione <strong>del</strong>la sanzione di due mesi di<br />
inibizione a carico <strong>del</strong> Presidente, Sig. Salvatore Gambino, e Euro 1.500,00 di ammenda a carico<br />
<strong>del</strong>la società. Nessuno è comparso per i deferiti.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
I fatti per cui è stato disposto il deferimento, come sopra precisati, hanno trovato documentale<br />
conferma nelle indagini espletate dalla Procura Federale, a seguito <strong>del</strong>le quali è emerso che il Sig.,<br />
Babucci Andrea non risultava tesserato per la SSD SPORTING TERNI nella stagione 2010/<strong>2011</strong>;<br />
analogamente il Sig. Castrica David risulta essere stato tesserato nella stagione 2010/<strong>2011</strong> con la<br />
SSD Sporting Terni solo a far data dal 8.11.2010.<br />
Ne consegue pertanto la fondatezza <strong>del</strong> deferimento, anche sotto il profilo <strong>del</strong>le norme violate.<br />
Ciò posto, ritiene comunque equo e rapportato ai fatti (anche in ragione <strong>del</strong> successivo tesseramento<br />
<strong>del</strong> Sig. Castrica David nel corso <strong>del</strong>la stagione 2010/<strong>2011</strong>), accogliere parzialmente le richieste<br />
sanzionatorie <strong>del</strong>la Procura Federale, irrogando al Presidente <strong>del</strong>la SSD Sporting Terni la inibizione<br />
nella misura di gg 30, e alla SSD Sporting Terni, per responsabilità oggettiva, la ammenda di Euro<br />
1.000,00.<br />
P.Q.M.<br />
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il <strong>Comitato</strong> Regione Umbria, in parziale<br />
accoglimento <strong>del</strong>le richieste <strong>del</strong>la Procura Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong>, applica:<br />
1) a carico <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la SSD Sporting Terni, Gambino Salvatore, la inibizione di gg 30;<br />
2) a carico <strong>del</strong>la SSD SPORTING TERNI l’ammenda di Euro 1.000,00.<br />
***
- cu <strong>134</strong> / 3385 -<br />
Nel deferimento <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la F.I.G.C.<br />
Nei Confronti di :<br />
1) Marco Introppico, dirigente <strong>del</strong>la società C.S.D. Giovanili Todi;<br />
2) Società C.S.D. Giovanili Todi;<br />
3) Daniele Angelelli, tesserato <strong>del</strong>la società S.S.D. Bastardo;<br />
affinchè rispondano:<br />
- il primo <strong>del</strong>la violazione degli artt. 61 nr. 1 <strong>del</strong>le NOIF e 1 <strong>del</strong> C.G.S. per aver indicato nella lista<br />
giocatori presentata all’arbitro in occasione <strong>del</strong>la gara C.S.D. GIOVANILI TODI-DUCATO<br />
CALCIO, svolta il 26/05/2010 nell’ambito <strong>del</strong> Torneo giovanile “X torneo Bastia Cup-IX termica<br />
Bastia settore giovanile”, il nominativo Valerio Gennarucci ed esibito il relativo documento,<br />
mentre in realtà tratta vasi di Daniele Angelelli, al fine di poter far disputare a quest’ultimo la<br />
predetta gara, come effettivamente avvenuto;<br />
- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art. 4 comma 2 <strong>del</strong><br />
C.G.s. in conseguenza <strong>del</strong>la condotta <strong>del</strong> proprio tesserato come sopra descritta;<br />
- il terzo, <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong>l’art. 1 C.GS., per aver concorso e comunque accettato la condotta <strong>del</strong><br />
sig.Marco Introppico, al fine di poter disputare la predetta partita, come effettivamente avvenuto;<br />
FATTO<br />
Con provvedimento nr. 5059/131 pf 10 11/MS/vdb, datato 28 gennaio <strong>2011</strong>, ritualmente<br />
comunicato alle parti dal Procuratore Federale, quest’ultimo ha deferito a questa Commissione<br />
Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.<br />
All’udienza di trattazione <strong>del</strong> 26/05/2010 era presente l’Avv. Roberto Spoldi in rappresentanza<br />
<strong>del</strong>la Procura Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong>.<br />
Era altresì presente l’incolpato Marco Introppico in proprio, e in rappresentanza <strong>del</strong>la società C.S.D.<br />
Giovanili Todi, assistita dall’avv. Enrico Marconi il quale assiste anche la sig.ra Valentini Mariella<br />
(non presente) nella qualità di genitore <strong>del</strong>l’incolpato Angelelli Daniele, come da <strong>del</strong>ega in atti.<br />
Le parti, all’esito <strong>del</strong>la discussione, come da verbale, così concludono :<br />
“Il rappresentante <strong>del</strong>la Procura Federale il quale, previa discussione, conclude affinchè venga<br />
riconosciuta la responsabilità di tutti gli incolpati con conseguente applicazione <strong>del</strong>le seguenti<br />
sanzioni:<br />
-2 anni di inibizione a carico <strong>del</strong>l’Introppico<br />
- 2.000.00 euro di ammenda nei confronti <strong>del</strong>la società<br />
- 6 mesi di squalifica nei confronti <strong>del</strong> calciatore Angelelli.<br />
L’avv. Marconi si riporta alla memoria difensiva.<br />
L’impianto accusatorio prende le mosse dalla segnalazione datata 26.6.2010 <strong>del</strong> Giudice Sportivo<br />
presso il <strong>Comitato</strong> regionale Umbria inviata alla Procura Federale, con la quale veniva rimessa<br />
documentazione relativa alla gara C.S.D. Giovanili Todi-Ducato Calcio disputata il 25.5.2010<br />
nell’ambito <strong>del</strong> Torneo giovanile “X Torneo Bastia Cup-IX Termica Bastia settore giovanile”. Detta<br />
documentazione conteneva in particolare il supplemento di referto arbitrale nel quale il direttore di<br />
gara riferiva che al termine <strong>del</strong>la gara una volta rientrato nello spogliatoio, gli veniva rappresentato<br />
dall’allenatore <strong>del</strong>la Ducato Calcio -sig. Sandro Scarponi- che l’identità <strong>del</strong> giocatore n. 8 <strong>del</strong> Todi
- cu <strong>134</strong> / 3386 -<br />
non corrispondeva al nome risultante in lista. Sulla scorta di tale segnalazione l’arbitro convocava<br />
immediatamente il predetto calciatore nello spogliatoio, riscontrando che effettivamente la foto <strong>del</strong><br />
cartellino non era conforme a quella <strong>del</strong> soggetto partecipante alla gara. Tale circostanza veniva<br />
confermata dallo stesso giocatore e, come risulta dal supplemento di referto, anche dal dirigente <strong>del</strong><br />
Todi –sig. Marco Introppico- che ammetteva la consumata irregolarità.<br />
Seguivano le indagini di rito svolte dalla Procura Federale e venivano escussi il sig. Introppico, i<br />
calciatori Angelelli e Gennarucci nonché il direttore di gara Isidori.<br />
In sintesi, in sede di audizione, il dirigente accompagnatore <strong>del</strong> Todi non contestava i fatti<br />
giustificando l’accaduto e la condotta posta in essere nella vicenda come un suo errore di<br />
trascrizione e di negligenza nella compilazione <strong>del</strong>la lista laddove aveva preso come riferimento i<br />
cartellini già inseriti nel raccoglitore ove al n. 8 era rimasto inserito il cartellino <strong>del</strong> giocatore<br />
Valerio Gennarucci anziché quello <strong>del</strong> calciatore Daniele Angelelli che effettivamente aveva<br />
disputato la gara. Il sig. Introppico giustificava inoltre l’accaduto sul presupposto di un frettoloso<br />
riconoscimento da parte <strong>del</strong>l’arbitro, sulla sua negligenza visto che l’Angelelli gli aveva consegnato<br />
il cartellino e il nulla osta <strong>del</strong>la società di appartenenza – S.S.D. Bastardo -che non inseriva nel<br />
raccoglitore ,negando in ogni caso di aver consegnato all’arbitro una foto scannerizzata e<br />
specificando che la foto presente nel cartellino <strong>del</strong> Gennarucci era inconfondibile con quella<br />
<strong>del</strong>l’Angelelli. Da ultimo per dimostrare l’assoluta buona fede l’Introppico precisava essendo<br />
l’Angelelli sostituito intorno al 20° <strong>del</strong> secondo tempo se avesse voluto nascondere l’identità <strong>del</strong><br />
calciatore lo avrebbe fatto immediatamente allontanare evitando l’eventuale riconoscimento da<br />
parte <strong>del</strong> direttore di gara.<br />
Il calciatore Angelelli in sede di audizione dichiarava che prima <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>la gara aveva<br />
consegnato al dirigente <strong>del</strong> Todi il tesserino e il nulla osta <strong>del</strong>la società di appartenenza e che<br />
nell’ambito <strong>del</strong> frettoloso riconoscimento alla chiamata <strong>del</strong> numero 8, non ricordando se l’arbitro<br />
avesse pronunciato il cognome Gennarucci, aveva comunque risposto con il suo nome di Daniele.<br />
Il calciatore Gennarucci confermava che non era stato convocato per la gara in questione e che<br />
quindi non era presente.<br />
Il direttore di gara Isidori durante la sua escussione confermava il contenuto <strong>del</strong> supplemento al<br />
referto, precisando che al momento <strong>del</strong>l’appello alla chiamata Gennarucci aveva risposto aveva<br />
risposto il giocatore n. 8 <strong>del</strong>le giovanili Todi pronunciando il nome di Valerio e che nell’occasione<br />
non si era accorto <strong>del</strong>la differente fisionomia risultante dal tesserino di riconoscimento. L’arbitro<br />
precisava di non aver iniziato in ritardo l’incontro, specificando altresì che al termine <strong>del</strong>la gara il<br />
calciatore Daniele Angelelli gli confessava di aver giocato sotto false generalità, ma che era stato<br />
rassicurato che avrebbe potuto giocare l’incontro senza problemi.<br />
Gli incolpati nelle proprie difese di cui alla memoria difensiva nel precisare che, in occasione <strong>del</strong>la<br />
gara, la C.S.D. Giovanili Calcio intendeva provare nel contesto <strong>del</strong> Torneo le qualità tecnicoatletiche<br />
<strong>del</strong> calciatore Angelelli tesserato con la S.S.D. Bastardo ottenendo quindi un regolare nulla<br />
osta in data 24 maggio 2010 (documento che veniva allegato alla memoria difensiva datata<br />
21.5.<strong>2011</strong>), confermavano l’irregolarità commessa dal dirigente Introppico, qualificandola però nei<br />
termini di una condotta colpevole, ma involontaria, di scambio di cartellini, evidenziano in ogni<br />
caso la buona fede <strong>del</strong> dirigente.<br />
Il difensore censurava sotto vari profili il supplemento <strong>del</strong> referto arbitrale contenente, a parere<br />
<strong>del</strong>la difesa, inesattezze e contraddizioni quali:<br />
-il ritardo di circa 20 minuti con cui è iniziato l’incontro;<br />
- il riconoscimento approssimativo e superficiale;<br />
-la consegna al direttore di gara <strong>del</strong>le tessere rilasciate dalla F.I.G.C. contenenti foto non<br />
scannerizzate e quindi non copia <strong>del</strong>le stesse e ciò in conformità a quanto previsto dal regolamento<br />
in materia di riconoscimento.
- cu <strong>134</strong> / 3387 -<br />
La buona fede <strong>del</strong>l’incolpato, secondo la difesa, trova conferma nel fatto che il calciatore Angelelli<br />
veniva sostituito intorno al 20° <strong>del</strong> secondo tempo e se l’Introppico avesse agito in mala fede<br />
avrebbe invitato il calciatore ad andarsene per non farsi riconoscere, ben sapendo che i dirigenti<br />
<strong>del</strong>la squadra avversaria conoscevano il ragazzo tesserato con una società con la quale hanno<br />
rapporti e con le cui squadre si scontrano in continuazione durante campionati ed eventi sportivi.<br />
La difesa pertanto concludeva chiedendo, previo riconoscimento <strong>del</strong>la buona fede <strong>del</strong> dirigente,<br />
l’applicazione a suo carico <strong>del</strong>le sanzioni minime eventualmente conseguenti all’errore commesso,<br />
mentre nei confronti <strong>del</strong> calciatore Angelelli e <strong>del</strong>la società C.S.D. giovanili Todi accertata la<br />
mancanza di responsabilità in ordine agli addebiti l’archiviazione <strong>del</strong> procedimento.<br />
DIRITTO<br />
I fatti come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non<br />
suscettibili, anche in virtù di quanto ammesso segnatamente dal dirigente Introppico, di una diversa<br />
valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi.<br />
Ciò posto, ai fini <strong>del</strong> decidere, non resta che valutare se nelle accertate circostanze la condotta <strong>del</strong><br />
dirigente sig. Introppico si possa ritenere connaturata da assoluta buona fede e quindi nei termini di<br />
un errore materiale di trascrizione e scambio di cartellini tra il giocatore tesserato <strong>del</strong>le Giovanili<br />
Todi- Gennarucci- e il giocatore tesserato con la S.S.D. Bastardo -Angelelli- che in occasione <strong>del</strong>la<br />
gara <strong>del</strong> Torneo veniva impiegato, previo accordo tra le due società, come sarebbe dimostrato dal<br />
nulla osta prodotto solo nell’allegato alla memoria difensiva in sede di udienza dinanzi a questa<br />
Commissione.<br />
Orbene, ad avviso di questa Commissione, non risulta provata la buona fede <strong>del</strong> dirigente<br />
accompagnatore <strong>del</strong>le Giovanili Todi sig. Introppico, in quanto a ben vedere le giustificazioni<br />
addotte singolarmente valutate risultano non condivisibili e non univoche, e anche in una<br />
valutazione globale si presentano di non sicuro significato probatorio anche in un Ordinamento<br />
quale quello <strong>del</strong>la Giustizia Sportiva.<br />
In particolare assume rilievo assorbente il fatto che il nulla osta datato 24 maggio 2010 (documento<br />
che consentiva al calciatore Angelelli tesserato con un’altra società di partecipare ad una gara di un<br />
Torneo come nell’occasione) non sia stato prodotto nell’immediatezza <strong>del</strong>la contestazione al<br />
direttore di gara il quale necessariamente avrebbe trascritto nel referto e/o nel supplemento la<br />
circostanza. Allo stesso modo il predetto nulla osta non risulta, dalla lettura degli atti,essere stato<br />
prodotto in occasione <strong>del</strong>l’istruttoria espletata dalla Procura Federale e in particolare in sede di<br />
escussione .<br />
E’ di tutta evidenza l’importanza che una tempestiva produzione <strong>del</strong> documento avrebbe rivestito<br />
nell’ottica di una valutazione <strong>del</strong>la condotta posta in essere dal dirigente <strong>del</strong> Todi.<br />
Alla luce di tutto quanto precede stante l’oggettivo e pacifico accertamento dei fatti, si ritiene non<br />
provata la buona fede <strong>del</strong> dirigente <strong>del</strong>le Giovanili Todi e conseguentemente le richieste <strong>del</strong>la<br />
Procura Federale meritano integrale conferma per quanto riguarda la posizione degli incolpati sig.<br />
Introppico in relazione alla violazione degli artt. 61 n. 1 <strong>del</strong>le N.O.I.F. e 1 <strong>del</strong> C.G.S., e <strong>del</strong>la società<br />
a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art. 4 comma 2 <strong>del</strong> C.G.S. in<br />
conseguenza <strong>del</strong>la condotta <strong>del</strong> proprio tesserato.<br />
Per quanto concerne la posizione <strong>del</strong> giovane calciatore Angelelli, in considerazione <strong>del</strong> fatto che lo<br />
stesso è venuto a conoscenza <strong>del</strong>la trascrizione al n. 8 <strong>del</strong>la lista <strong>del</strong> nominativo <strong>del</strong> Gennarucci in<br />
luogo <strong>del</strong> suo soltanto al termine <strong>del</strong>la gara , e nell’ottica di una ponderata valutazione globale <strong>del</strong><br />
suo comportamento, appare equo ridurre a mesi quattro la squalifica.
- cu <strong>134</strong> / 3388 -<br />
P.Q.M.<br />
La Commissione Disciplinare ritiene fondati gli addebiti e per l’effetto applica:<br />
- al sig. Introppico Marco l’inibizione di anni 2 (due);<br />
- alla società C.S.D. Giovanili Todi l’ammenda di €.2.000,00;<br />
- al calciatore Daniele Angelelli la squalifica di 4 (quattro) mesi.<br />
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE<br />
**************************<br />
Avv. Francesco Temperini Presidente<br />
Comm. Vincenzo Internò<br />
Avv. Paolo Cutini<br />
Avv. Andrea Castellini<br />
Avv. Maurizio Lorenzini<br />
Dott. Domenico Oristanio<br />
PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. UMBRIA IL<br />
<strong>04</strong> GIUGNO <strong>2011</strong>.<br />
Il Segretario Il Presidente<br />
(Valerio Branda) (Luigi Repace)