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Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 - FIGC Comitato ...

Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 - FIGC Comitato ...

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- cu <strong>134</strong> / 3379 -<br />

Federazione Italiana Giuoco Calcio<br />

Lega Nazionale Dilettanti<br />

COMITATO REGIONALE UMBRIA<br />

STRADA DI PREPO N.1 = <strong>06</strong>129 PERUGIA (PG)<br />

CENTRALINO: 075 5<strong>06</strong>9611<br />

FAX: 075 5<strong>06</strong>9631<br />

mailbox: cru@figc.it<br />

Stagione Sportiva 2010/<strong>2011</strong><br />

<strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>N°</strong> <strong>134</strong> <strong>del</strong> <strong>04</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E’ INTEGRALMENTE CONSULTABILE<br />

PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL’INDIRIZZO:<br />

http://www.figc-cru.it<br />

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE<br />

1.1. Attività di Rappresentativa<br />

In vista <strong>del</strong>la formazione <strong>del</strong>la Rappresentativa Regionale Allievi stagione sportiva <strong>2011</strong>/2012, il<br />

Selezionatore, Sig. Massimo Garofanini, convoca per il giorno 07/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong>, alle ore 18.00, presso il<br />

campo di gioco Comunale loc. Corvia, Via Monte Prefoglio, di Foligno, per la partecipazione alla<br />

gara FINALE <strong>del</strong> TORNEO COPPA UMBRA “V° TROFEO AVIS” - Corvia d i Foligno, i sotto<br />

elencati calciatori:<br />

A.S.D. JUNIOR ANGELANA Bal<strong>del</strong>li Pietro<br />

A.S.D. CANNARA Paci Andrea, Brunacci Valerio<br />

A.S. DERUTA Vetrano Carmine, Vitale Antonio.<br />

A.S.D. FOOTBALL CLUB AMELIA Sconosciuto Giovanni.<br />

A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO Proietti Lorenzo, Mariani Lorenzo, Mundo Raffaele.<br />

A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO Solfiti Emanuele.<br />

A.S.D. GUALDO CALCIO Santini Luca.<br />

A.S.D. PONTEVECCHIO SRL Caccetta Davide Salvatore, Silvestri Giangiacomo.<br />

G.A. SGL CARBON CALCIO Venturini Giacomo.<br />

A.S.D. SAN SISTO Bagnoli Riccardo<br />

A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO SRL Serafini Nicola<br />

S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. Dodaj Emiliano.<br />

A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO Mardare Razvan.<br />

Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità e muniti di una COPIA DEL<br />

CERTIFICATO MEDICO E DOCUMENTO DI IDENTITA’


- cu <strong>134</strong> / 3380 -<br />

Si precisa che in mancanza <strong>del</strong> certificato medico il calciatore interessato non potrà<br />

effettuare l’allenamento o l’eventuale gara amichevole.<br />

Dirigente Responsabile: Sig. Carlo Emili.<br />

Selezionatore: Sig. Massimo Garofanini.<br />

Medico: Dott. Marcello Salibra.<br />

Massaggiatore: Sig. Roberto Rossi.<br />

Preparatori: Sig. Andrea Luporini e Francesco Guarducci.<br />

Collaboratore: Sig. Giuliano Rapo.<br />

Il regolamento <strong>del</strong>la F.I.G.C. (art. 76 comma 2 <strong>del</strong>le N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono<br />

obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali<br />

gravi motivi, dovrà essere TASSATIVAMENTE comunicata e motivata al Selezionatore Sig.<br />

MASSIMO GAROFANINI numero di cellulare 3487316186, ENTRO LE ORE 12.00 di Martedì 07<br />

GIUGNO p.v., documentandola successivamente anche a mezzo fax al num. 075/5<strong>06</strong>9631.<br />

1.2. Attività di Base<br />

a) Festa Regionale <strong>del</strong> FAIR PLAY categoria Esordienti<br />

***<br />

Si comunica che DOMENICA 12 GIUGNO <strong>2011</strong>, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il<br />

Centro Sportivo “Flaminio” di Spoleto, si svolgerà la festa regionale <strong>del</strong> FAIR PLAY<br />

categoria ESORDIENTI 1998.<br />

Parteciperanno:<br />

- PERUGIA CALCIO SRL<br />

- GIORGIO TADDEI<br />

- VOLUNTAS CALCIO SPOLETO<br />

- C4 ASD<br />

- SGL CARBON CALCIO<br />

- SF CAST. DEL LAGO ASD<br />

- PONTEVECCHIO SRL<br />

- JUNIOR CALCIO MAGIONE<br />

******


- cu <strong>134</strong> / 3381 -<br />

2. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI<br />

2.1. Decisioni <strong>del</strong>la Commissione Disciplinare Territoriale<br />

La Commissione Disciplinare Territoriale <strong>del</strong> <strong>Comitato</strong> Regionale Umbria, costituita<br />

dall’Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Paolo<br />

Cutini, dall’Avv. Andrea Castellini, dall’Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico<br />

Oristanio, Componenti, nella sua riunione <strong>del</strong> 03 Giugno <strong>2011</strong> ha assunto le seguenti<br />

decisioni :<br />

Nel deferimento <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la F.I.G.C.<br />

Nei confronti di :<br />

1) il Sig. Ivano Massetti;<br />

2) la società sportiva A.C. Città di Castello Srl SSD,<br />

per rispondere:<br />

• il primo <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong>l’art.1 commi 1 e 3, nonché <strong>del</strong>l’art.5 comma 1 C.G.S. per avere<br />

mediante dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai<br />

principi di lealtà, probità e correttezza, avendo in particolare espresso giudizi gravemente<br />

lesivi <strong>del</strong>la reputazione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> CRA Umbria, Sig. Francesco Amelia, <strong>del</strong> direttore<br />

<strong>del</strong>l’incontro A.C. CITTA’ DI CASTELLO – BASTIA <strong>del</strong> 03/10/2010, sig. Matteo Lupi e, in più<br />

in generale, <strong>del</strong>la classe arbitrale e di non essere comparso alla formale convocazione per<br />

essere escusso, senza addurre al riguardo alcuna giustificazione;<br />

• la seconda, <strong>del</strong>la violazione degli artt.4 comma 2 e 5 comma 2 C.G.S., per responsabilità<br />

oggettiva in ordine a quanto ascritto nel capo precedente al proprio Presidente.<br />

FATTO<br />

Con provvedimento in data 26/01/<strong>2011</strong>, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale<br />

Dott. Stefano Palazzi ed il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero hanno deferito a<br />

questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Ivano Massetti e la A.C. Città di Castello SRL<br />

SSD per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.<br />

All’udienza di trattazione <strong>del</strong> 26/05/<strong>2011</strong> era presente l’Avv. Roberto Spoldi in rappresentanza<br />

<strong>del</strong>la Procura Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong>.<br />

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno svolto alcuna attività difensiva.<br />

Visto il deferimento, sentita la relazione <strong>del</strong> rappresentante <strong>del</strong>la Procura Federale ed esaminati gli<br />

atti, la Commissione osserva quanto segue.<br />

Emerge dagli atti che il Sig. Ivano Massetti, Presidente <strong>del</strong>l’A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL<br />

SSD e conduttore di trasmissioni sportive sull’emittente “RETE SOLE”, ha rilasciato a due<br />

quotidiani <strong>del</strong>la stampa locale alcune dichiarazioni, pubblicate il 28/10/2010, relative a presunti torti<br />

arbitrali subiti dalla sua squadra.


- cu <strong>134</strong> / 3382 -<br />

In particolare, nell’articolo comparso su “IL CORRIERE DELL’UMBRIA” <strong>del</strong> 28/10/2010, a firma<br />

di Elisa Duili, dal titolo “Eccellenza il Presidente si scaglia contro gli arbitri e si dimette – Massetti<br />

lascia: il Castello a Despinoiu”, vengono riportate le seguenti dichiarazioni virgolettate rilasciate dal<br />

Sig. Massetti: ”inutile rimarcare quello che la mia società ha subito in questi cinque anni, è<br />

arrivato il momento di dire basta ai soprusi ed ingiustizie”; “la goccia che ha fatto traboccare il<br />

vaso è stato il fatto che quando martedì mi sono recato in federazione, sono venuto a conoscenza<br />

<strong>del</strong> fatto che il presidente degli arbitri Amelia abbia ordinato agli arbitri di non andare alle mie<br />

trasmissioni sotto minaccia, avvisando che al Città di Castello non sarebbe più stata fatta vincere<br />

una partita, intanto il mio avvocato Paolieri presenterà querela nei confronti di Amelia,<br />

provvedimenti che non si fermano qui, domenica non so se ci presenteremo a Gualdo o troveremo<br />

un’adeguata forma di protesta”.<br />

Inoltre, nell’articolo comparso su “IL GIORNALE DELL’UMBRIA”, anch’esso <strong>del</strong> 28/10/2010, a<br />

firma Stefano Coletti, dal titolo “Città di Castello patron scatenato, Massetti si dimette e tuona<br />

stanchi dei toni arbitrali”, vengono riportate le seguenti frasi virgolettate rilasciate dal Sig. Massetti:<br />

“ho indetto questa conferenza stampa perché ormai la misura è colma, è venuto il momento di dire<br />

basta, sono anni che la mia società è nel mirino di chi comanda il calcio regionale, ma adesso mi<br />

sono stancato, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è dopo che mi sono recato in federazione e<br />

ho preso accordi con il presidente Luigi Repace, per avviare una proficua collaborazione è stata<br />

che siamo venuti a conoscenza di una riunione degli arbitri nella quale il Presidente Francesco<br />

Amelia avrebbe fatto esplicita richiesta, ai suoi affiliati, di non partecipare, né guardare le<br />

trasmissioni <strong>del</strong> sottoscritto Ivano Massetti e che gli stessi avrebbero detto di continuare con i torti<br />

verso il Città di Castello. Queste affermazioni sono di una gravità inaudita e ho già dato mandato<br />

all’avvocato Paolieri di sporgere querela nei confronti di Amelia in personaggio che non è<br />

all’altezza <strong>del</strong> suo ruolo e che dovrebbe dimettersi”.<br />

Per quanto riguarda le esternazioni <strong>del</strong> Sig. Massetti nel corso <strong>del</strong>le trasmissioni televisive da lui<br />

condotte, nei dvd acquisiti ed allegati agli atti sono documentati alcuni passaggi nei quali<br />

l’incolpato riferisce, fra l’altro, quanto segue: “questi arbitri continuano a scrivere referti falsi e<br />

non si riesce a capire perché […] perché tutti questi errori e poi quando vanno a fare il referto lo<br />

cambiano”; “un Presidente degli arbitri Amelia che io non ho capito perché non si dimette […]<br />

vicino a me avevo un bambino mongoloide […] poverino […] poi sono andato vicino ad Amelia<br />

l’ho guardato non gli ho rivolto neanche la parola [ironizza sul modo di esprimersi <strong>del</strong> Sig.<br />

Amelia], come un bambino scemo […] dovrebbe essere una persona di un certo livello avere un po’<br />

di personalità e non fare come il bambino mongoloide[…]”; “Castello è una grande squadra l’ha<br />

rovinata Amelia mandando arbitri, designazioni che ogni domenica ci hanno costretto a giocare<br />

anche contro il dodicesimo uomo in campo […] e anche la terna non ha aiutato” (da “Sua<br />

Eccellenza Più” <strong>del</strong> 26/03/2010).<br />

Ed ancora: “a dicembre il sottoscritto piazzerà tutti i giocatori e il campionato sarà a 15 squadre, il<br />

Città di Castello saluta e se ne va […] perché non posso farmi prendere per il culo da uno che si<br />

chiama Amelia”; “Amelia ha giocato a mala pena in terza categoria, può fare il presidente degli<br />

arbitri? È come se uno va a fare il Rettore <strong>del</strong>l’Università e ha la terza media”; “il campionato lo<br />

decide Amelia e chi per lui […] manda Lupi e fa danni […] ma è vero che Lupi non ha dato<br />

neanche gli esami? Che è amico di famiglia di Mosconi e gli ha detto vuoi fare l’arbitro? […]<br />

vorrei fare una scommessa vorrei chiamare Lupi se ha coraggio di venire qui e io gli faccio le<br />

domande <strong>del</strong>l’esame da arbitro sono sciuro che lo boccerei perché non conosce il regolamento […]<br />

sui referti non scrivono mai la verità […] scrivono sempre il falso”; “ma che uomini siete? Non vi<br />

vergognate? Solo perché avete quella giacchetta […] vi sentite padroni <strong>del</strong> mondo per quell’ora e<br />

½, poi dopo quell’ora e ½ siete dei cretini come tutti gli altri; […] ma se ti mollo uno schiaffo io<br />

Lupi ti risvegli dopo 6 mesi […] Lupi te lo garantisco io […] Amelia che calcio è […] dimettiti fai<br />

danno a tutte le società umbre; “ arbitri attenzione farò una rubrica nuova […] <strong>del</strong> sabato sera


- cu <strong>134</strong> / 3383 -<br />

[…] Daria verrà con una telecamera che è una penna e girerà tutte le discoteche e vi verrà a<br />

riprendere quando siete ubriachi, sbronzi e poi […] questo era l’arbitro che ha arbitrato quella<br />

partita […] così vi facciamo vedere quanto siete bravi ad arbitrare” (da “Pianeta Calcio<br />

Dilettanti” <strong>del</strong> 10/10/2010).<br />

Il contenuto <strong>del</strong>le frasi sopra riportate denota un chiaro e reiterato intento denigratorio e gravemente<br />

lesivo <strong>del</strong>la reputazione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> C.R.A. Umbria, Sig. Francesco Amelia, <strong>del</strong> Sig. Matteo<br />

Lupi e, più in generale, <strong>del</strong>l’intera classe arbitrale; va peraltro rilevato che il Sig. Ivano Massetti,<br />

senza addurre alcuna giustificazione, ha omesso di rispondere alla formale convocazione disposta<br />

dalla Procura Federale.<br />

Tali condotte violano palesemente i principi di lealtà, probità e correttezza tutelati dalle norme di<br />

cui in epigrafe e meritano pertanto di essere censurate.<br />

Ciò posto, la Commissione ritiene fondati i motivi di addebito mossi al Sig. Ivano Massetti e, per<br />

responsabilità oggettiva, alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD, avendo essi indubitabilmente<br />

posto in essere le violazioni <strong>del</strong>le norme evidenziate nel deferimento.<br />

Sotto il profilo <strong>del</strong>l’entità <strong>del</strong>le sanzioni, la Commissione ritiene congrue le richieste formulate dal<br />

rappresentante <strong>del</strong>la Procura Federale, vale a dire un anno di inibizione per il Sig. Ivano Massetti ed<br />

Euro 2.000,00 di ammenda per la Società.<br />

La Commissione Disciplinare:<br />

P.Q.M.<br />

• applica al Sig. IVANO MASSETTI la sanzione <strong>del</strong>l’inibizione di anni uno;<br />

• applica alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD la sanzione <strong>del</strong>l’ammenda di Euro<br />

2.000,00.


- cu <strong>134</strong> / 3384 -<br />

Nel deferimento n. 3712/400 pf 10-11/SS/fc <strong>del</strong> 13.12.20100 <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong><br />

nei confronti di <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la F.I.G.C.<br />

1) il Sig. Gambino Salvatore, Presidente <strong>del</strong>la SSD Sporting Terni;<br />

2) la società SSD Sporting Terni,<br />

per rispondere:<br />

• il primo <strong>del</strong>la violazione di cui all’art. 1, comma 1, <strong>del</strong> Codice di Giustizia Sportiva, in<br />

relazione a quanto previsto dall’art.38, comma 1, <strong>del</strong>le NOIF per avere contravvenuto ai<br />

principi di lealtà, correttezza probità sportiva, per avere permesso e non impedito al Sig.<br />

Babucci Andrea, tecnico abilitato, di essere inserito nelle distinta <strong>del</strong>la gara Campitello -<br />

Sporting Terni <strong>del</strong> 24/10/2010 (Campionato Giovanissimi Regionali), quale dirigente<br />

accompagnatore <strong>Ufficiale</strong> in assenza di un suo tesseramento con la SSD Sporting Terni, e<br />

comunque, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall’albo <strong>del</strong> settore tecnico,<br />

come richiesto dalla normativa di riferimento ed , infine, sempre in relazione all’art.38,<br />

comma 1, <strong>del</strong>le NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Castrica<br />

David, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore almeno sino al 08/11/2010, pur<br />

non essendo in costanza di tessere manto con la società SSD Sporting Terni;<br />

• la società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi <strong>del</strong>l’art.4 comma 1 e 2 <strong>del</strong><br />

C.G.S., per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed ai Sigg. Babucci Andrea e<br />

Castrica David.<br />

FATTO<br />

Col provvedimento sopra indicato, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha<br />

deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere<br />

degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza <strong>del</strong> 26 maggio <strong>2011</strong> era presente l’Avv. Roberto<br />

Spoldi in rappresentanza <strong>del</strong>la Procura Federale, il quale si riportava al deferimento concludendo<br />

per il riconoscimento <strong>del</strong>la responsabilità dei deferiti, e l’applicazione <strong>del</strong>la sanzione di due mesi di<br />

inibizione a carico <strong>del</strong> Presidente, Sig. Salvatore Gambino, e Euro 1.500,00 di ammenda a carico<br />

<strong>del</strong>la società. Nessuno è comparso per i deferiti.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

I fatti per cui è stato disposto il deferimento, come sopra precisati, hanno trovato documentale<br />

conferma nelle indagini espletate dalla Procura Federale, a seguito <strong>del</strong>le quali è emerso che il Sig.,<br />

Babucci Andrea non risultava tesserato per la SSD SPORTING TERNI nella stagione 2010/<strong>2011</strong>;<br />

analogamente il Sig. Castrica David risulta essere stato tesserato nella stagione 2010/<strong>2011</strong> con la<br />

SSD Sporting Terni solo a far data dal 8.11.2010.<br />

Ne consegue pertanto la fondatezza <strong>del</strong> deferimento, anche sotto il profilo <strong>del</strong>le norme violate.<br />

Ciò posto, ritiene comunque equo e rapportato ai fatti (anche in ragione <strong>del</strong> successivo tesseramento<br />

<strong>del</strong> Sig. Castrica David nel corso <strong>del</strong>la stagione 2010/<strong>2011</strong>), accogliere parzialmente le richieste<br />

sanzionatorie <strong>del</strong>la Procura Federale, irrogando al Presidente <strong>del</strong>la SSD Sporting Terni la inibizione<br />

nella misura di gg 30, e alla SSD Sporting Terni, per responsabilità oggettiva, la ammenda di Euro<br />

1.000,00.<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il <strong>Comitato</strong> Regione Umbria, in parziale<br />

accoglimento <strong>del</strong>le richieste <strong>del</strong>la Procura Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong>, applica:<br />

1) a carico <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la SSD Sporting Terni, Gambino Salvatore, la inibizione di gg 30;<br />

2) a carico <strong>del</strong>la SSD SPORTING TERNI l’ammenda di Euro 1.000,00.<br />

***


- cu <strong>134</strong> / 3385 -<br />

Nel deferimento <strong>del</strong> Procuratore Federale <strong>del</strong>la F.I.G.C.<br />

Nei Confronti di :<br />

1) Marco Introppico, dirigente <strong>del</strong>la società C.S.D. Giovanili Todi;<br />

2) Società C.S.D. Giovanili Todi;<br />

3) Daniele Angelelli, tesserato <strong>del</strong>la società S.S.D. Bastardo;<br />

affinchè rispondano:<br />

- il primo <strong>del</strong>la violazione degli artt. 61 nr. 1 <strong>del</strong>le NOIF e 1 <strong>del</strong> C.G.S. per aver indicato nella lista<br />

giocatori presentata all’arbitro in occasione <strong>del</strong>la gara C.S.D. GIOVANILI TODI-DUCATO<br />

CALCIO, svolta il 26/05/2010 nell’ambito <strong>del</strong> Torneo giovanile “X torneo Bastia Cup-IX termica<br />

Bastia settore giovanile”, il nominativo Valerio Gennarucci ed esibito il relativo documento,<br />

mentre in realtà tratta vasi di Daniele Angelelli, al fine di poter far disputare a quest’ultimo la<br />

predetta gara, come effettivamente avvenuto;<br />

- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art. 4 comma 2 <strong>del</strong><br />

C.G.s. in conseguenza <strong>del</strong>la condotta <strong>del</strong> proprio tesserato come sopra descritta;<br />

- il terzo, <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong>l’art. 1 C.GS., per aver concorso e comunque accettato la condotta <strong>del</strong><br />

sig.Marco Introppico, al fine di poter disputare la predetta partita, come effettivamente avvenuto;<br />

FATTO<br />

Con provvedimento nr. 5059/131 pf 10 11/MS/vdb, datato 28 gennaio <strong>2011</strong>, ritualmente<br />

comunicato alle parti dal Procuratore Federale, quest’ultimo ha deferito a questa Commissione<br />

Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.<br />

All’udienza di trattazione <strong>del</strong> 26/05/2010 era presente l’Avv. Roberto Spoldi in rappresentanza<br />

<strong>del</strong>la Procura Federale <strong>del</strong>la <strong>FIGC</strong>.<br />

Era altresì presente l’incolpato Marco Introppico in proprio, e in rappresentanza <strong>del</strong>la società C.S.D.<br />

Giovanili Todi, assistita dall’avv. Enrico Marconi il quale assiste anche la sig.ra Valentini Mariella<br />

(non presente) nella qualità di genitore <strong>del</strong>l’incolpato Angelelli Daniele, come da <strong>del</strong>ega in atti.<br />

Le parti, all’esito <strong>del</strong>la discussione, come da verbale, così concludono :<br />

“Il rappresentante <strong>del</strong>la Procura Federale il quale, previa discussione, conclude affinchè venga<br />

riconosciuta la responsabilità di tutti gli incolpati con conseguente applicazione <strong>del</strong>le seguenti<br />

sanzioni:<br />

-2 anni di inibizione a carico <strong>del</strong>l’Introppico<br />

- 2.000.00 euro di ammenda nei confronti <strong>del</strong>la società<br />

- 6 mesi di squalifica nei confronti <strong>del</strong> calciatore Angelelli.<br />

L’avv. Marconi si riporta alla memoria difensiva.<br />

L’impianto accusatorio prende le mosse dalla segnalazione datata 26.6.2010 <strong>del</strong> Giudice Sportivo<br />

presso il <strong>Comitato</strong> regionale Umbria inviata alla Procura Federale, con la quale veniva rimessa<br />

documentazione relativa alla gara C.S.D. Giovanili Todi-Ducato Calcio disputata il 25.5.2010<br />

nell’ambito <strong>del</strong> Torneo giovanile “X Torneo Bastia Cup-IX Termica Bastia settore giovanile”. Detta<br />

documentazione conteneva in particolare il supplemento di referto arbitrale nel quale il direttore di<br />

gara riferiva che al termine <strong>del</strong>la gara una volta rientrato nello spogliatoio, gli veniva rappresentato<br />

dall’allenatore <strong>del</strong>la Ducato Calcio -sig. Sandro Scarponi- che l’identità <strong>del</strong> giocatore n. 8 <strong>del</strong> Todi


- cu <strong>134</strong> / 3386 -<br />

non corrispondeva al nome risultante in lista. Sulla scorta di tale segnalazione l’arbitro convocava<br />

immediatamente il predetto calciatore nello spogliatoio, riscontrando che effettivamente la foto <strong>del</strong><br />

cartellino non era conforme a quella <strong>del</strong> soggetto partecipante alla gara. Tale circostanza veniva<br />

confermata dallo stesso giocatore e, come risulta dal supplemento di referto, anche dal dirigente <strong>del</strong><br />

Todi –sig. Marco Introppico- che ammetteva la consumata irregolarità.<br />

Seguivano le indagini di rito svolte dalla Procura Federale e venivano escussi il sig. Introppico, i<br />

calciatori Angelelli e Gennarucci nonché il direttore di gara Isidori.<br />

In sintesi, in sede di audizione, il dirigente accompagnatore <strong>del</strong> Todi non contestava i fatti<br />

giustificando l’accaduto e la condotta posta in essere nella vicenda come un suo errore di<br />

trascrizione e di negligenza nella compilazione <strong>del</strong>la lista laddove aveva preso come riferimento i<br />

cartellini già inseriti nel raccoglitore ove al n. 8 era rimasto inserito il cartellino <strong>del</strong> giocatore<br />

Valerio Gennarucci anziché quello <strong>del</strong> calciatore Daniele Angelelli che effettivamente aveva<br />

disputato la gara. Il sig. Introppico giustificava inoltre l’accaduto sul presupposto di un frettoloso<br />

riconoscimento da parte <strong>del</strong>l’arbitro, sulla sua negligenza visto che l’Angelelli gli aveva consegnato<br />

il cartellino e il nulla osta <strong>del</strong>la società di appartenenza – S.S.D. Bastardo -che non inseriva nel<br />

raccoglitore ,negando in ogni caso di aver consegnato all’arbitro una foto scannerizzata e<br />

specificando che la foto presente nel cartellino <strong>del</strong> Gennarucci era inconfondibile con quella<br />

<strong>del</strong>l’Angelelli. Da ultimo per dimostrare l’assoluta buona fede l’Introppico precisava essendo<br />

l’Angelelli sostituito intorno al 20° <strong>del</strong> secondo tempo se avesse voluto nascondere l’identità <strong>del</strong><br />

calciatore lo avrebbe fatto immediatamente allontanare evitando l’eventuale riconoscimento da<br />

parte <strong>del</strong> direttore di gara.<br />

Il calciatore Angelelli in sede di audizione dichiarava che prima <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>la gara aveva<br />

consegnato al dirigente <strong>del</strong> Todi il tesserino e il nulla osta <strong>del</strong>la società di appartenenza e che<br />

nell’ambito <strong>del</strong> frettoloso riconoscimento alla chiamata <strong>del</strong> numero 8, non ricordando se l’arbitro<br />

avesse pronunciato il cognome Gennarucci, aveva comunque risposto con il suo nome di Daniele.<br />

Il calciatore Gennarucci confermava che non era stato convocato per la gara in questione e che<br />

quindi non era presente.<br />

Il direttore di gara Isidori durante la sua escussione confermava il contenuto <strong>del</strong> supplemento al<br />

referto, precisando che al momento <strong>del</strong>l’appello alla chiamata Gennarucci aveva risposto aveva<br />

risposto il giocatore n. 8 <strong>del</strong>le giovanili Todi pronunciando il nome di Valerio e che nell’occasione<br />

non si era accorto <strong>del</strong>la differente fisionomia risultante dal tesserino di riconoscimento. L’arbitro<br />

precisava di non aver iniziato in ritardo l’incontro, specificando altresì che al termine <strong>del</strong>la gara il<br />

calciatore Daniele Angelelli gli confessava di aver giocato sotto false generalità, ma che era stato<br />

rassicurato che avrebbe potuto giocare l’incontro senza problemi.<br />

Gli incolpati nelle proprie difese di cui alla memoria difensiva nel precisare che, in occasione <strong>del</strong>la<br />

gara, la C.S.D. Giovanili Calcio intendeva provare nel contesto <strong>del</strong> Torneo le qualità tecnicoatletiche<br />

<strong>del</strong> calciatore Angelelli tesserato con la S.S.D. Bastardo ottenendo quindi un regolare nulla<br />

osta in data 24 maggio 2010 (documento che veniva allegato alla memoria difensiva datata<br />

21.5.<strong>2011</strong>), confermavano l’irregolarità commessa dal dirigente Introppico, qualificandola però nei<br />

termini di una condotta colpevole, ma involontaria, di scambio di cartellini, evidenziano in ogni<br />

caso la buona fede <strong>del</strong> dirigente.<br />

Il difensore censurava sotto vari profili il supplemento <strong>del</strong> referto arbitrale contenente, a parere<br />

<strong>del</strong>la difesa, inesattezze e contraddizioni quali:<br />

-il ritardo di circa 20 minuti con cui è iniziato l’incontro;<br />

- il riconoscimento approssimativo e superficiale;<br />

-la consegna al direttore di gara <strong>del</strong>le tessere rilasciate dalla F.I.G.C. contenenti foto non<br />

scannerizzate e quindi non copia <strong>del</strong>le stesse e ciò in conformità a quanto previsto dal regolamento<br />

in materia di riconoscimento.


- cu <strong>134</strong> / 3387 -<br />

La buona fede <strong>del</strong>l’incolpato, secondo la difesa, trova conferma nel fatto che il calciatore Angelelli<br />

veniva sostituito intorno al 20° <strong>del</strong> secondo tempo e se l’Introppico avesse agito in mala fede<br />

avrebbe invitato il calciatore ad andarsene per non farsi riconoscere, ben sapendo che i dirigenti<br />

<strong>del</strong>la squadra avversaria conoscevano il ragazzo tesserato con una società con la quale hanno<br />

rapporti e con le cui squadre si scontrano in continuazione durante campionati ed eventi sportivi.<br />

La difesa pertanto concludeva chiedendo, previo riconoscimento <strong>del</strong>la buona fede <strong>del</strong> dirigente,<br />

l’applicazione a suo carico <strong>del</strong>le sanzioni minime eventualmente conseguenti all’errore commesso,<br />

mentre nei confronti <strong>del</strong> calciatore Angelelli e <strong>del</strong>la società C.S.D. giovanili Todi accertata la<br />

mancanza di responsabilità in ordine agli addebiti l’archiviazione <strong>del</strong> procedimento.<br />

DIRITTO<br />

I fatti come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non<br />

suscettibili, anche in virtù di quanto ammesso segnatamente dal dirigente Introppico, di una diversa<br />

valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi.<br />

Ciò posto, ai fini <strong>del</strong> decidere, non resta che valutare se nelle accertate circostanze la condotta <strong>del</strong><br />

dirigente sig. Introppico si possa ritenere connaturata da assoluta buona fede e quindi nei termini di<br />

un errore materiale di trascrizione e scambio di cartellini tra il giocatore tesserato <strong>del</strong>le Giovanili<br />

Todi- Gennarucci- e il giocatore tesserato con la S.S.D. Bastardo -Angelelli- che in occasione <strong>del</strong>la<br />

gara <strong>del</strong> Torneo veniva impiegato, previo accordo tra le due società, come sarebbe dimostrato dal<br />

nulla osta prodotto solo nell’allegato alla memoria difensiva in sede di udienza dinanzi a questa<br />

Commissione.<br />

Orbene, ad avviso di questa Commissione, non risulta provata la buona fede <strong>del</strong> dirigente<br />

accompagnatore <strong>del</strong>le Giovanili Todi sig. Introppico, in quanto a ben vedere le giustificazioni<br />

addotte singolarmente valutate risultano non condivisibili e non univoche, e anche in una<br />

valutazione globale si presentano di non sicuro significato probatorio anche in un Ordinamento<br />

quale quello <strong>del</strong>la Giustizia Sportiva.<br />

In particolare assume rilievo assorbente il fatto che il nulla osta datato 24 maggio 2010 (documento<br />

che consentiva al calciatore Angelelli tesserato con un’altra società di partecipare ad una gara di un<br />

Torneo come nell’occasione) non sia stato prodotto nell’immediatezza <strong>del</strong>la contestazione al<br />

direttore di gara il quale necessariamente avrebbe trascritto nel referto e/o nel supplemento la<br />

circostanza. Allo stesso modo il predetto nulla osta non risulta, dalla lettura degli atti,essere stato<br />

prodotto in occasione <strong>del</strong>l’istruttoria espletata dalla Procura Federale e in particolare in sede di<br />

escussione .<br />

E’ di tutta evidenza l’importanza che una tempestiva produzione <strong>del</strong> documento avrebbe rivestito<br />

nell’ottica di una valutazione <strong>del</strong>la condotta posta in essere dal dirigente <strong>del</strong> Todi.<br />

Alla luce di tutto quanto precede stante l’oggettivo e pacifico accertamento dei fatti, si ritiene non<br />

provata la buona fede <strong>del</strong> dirigente <strong>del</strong>le Giovanili Todi e conseguentemente le richieste <strong>del</strong>la<br />

Procura Federale meritano integrale conferma per quanto riguarda la posizione degli incolpati sig.<br />

Introppico in relazione alla violazione degli artt. 61 n. 1 <strong>del</strong>le N.O.I.F. e 1 <strong>del</strong> C.G.S., e <strong>del</strong>la società<br />

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art. 4 comma 2 <strong>del</strong> C.G.S. in<br />

conseguenza <strong>del</strong>la condotta <strong>del</strong> proprio tesserato.<br />

Per quanto concerne la posizione <strong>del</strong> giovane calciatore Angelelli, in considerazione <strong>del</strong> fatto che lo<br />

stesso è venuto a conoscenza <strong>del</strong>la trascrizione al n. 8 <strong>del</strong>la lista <strong>del</strong> nominativo <strong>del</strong> Gennarucci in<br />

luogo <strong>del</strong> suo soltanto al termine <strong>del</strong>la gara , e nell’ottica di una ponderata valutazione globale <strong>del</strong><br />

suo comportamento, appare equo ridurre a mesi quattro la squalifica.


- cu <strong>134</strong> / 3388 -<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Disciplinare ritiene fondati gli addebiti e per l’effetto applica:<br />

- al sig. Introppico Marco l’inibizione di anni 2 (due);<br />

- alla società C.S.D. Giovanili Todi l’ammenda di €.2.000,00;<br />

- al calciatore Daniele Angelelli la squalifica di 4 (quattro) mesi.<br />

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE<br />

**************************<br />

Avv. Francesco Temperini Presidente<br />

Comm. Vincenzo Internò<br />

Avv. Paolo Cutini<br />

Avv. Andrea Castellini<br />

Avv. Maurizio Lorenzini<br />

Dott. Domenico Oristanio<br />

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. UMBRIA IL<br />

<strong>04</strong> GIUGNO <strong>2011</strong>.<br />

Il Segretario Il Presidente<br />

(Valerio Branda) (Luigi Repace)

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