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COMUNE DI BORGO VERCELLI

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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BORGO</strong> <strong>VERCELLI</strong><br />

(PROVINCIA <strong>DI</strong> <strong>VERCELLI</strong>)<br />

DELIBERAZIONE N. 19<br />

VERBALE <strong>DI</strong> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE<br />

del giorno 24.02.2000<br />

Adunanza di 1° convocazione - Seduta Pubblica.<br />

OGGETTO: <strong>DI</strong>CHIARAZIONI ISEE - APPROVAZIONE <strong>DI</strong> CONVENZIONE CON UN<br />

CAAF PER IL CONTROLLO DELLE <strong>DI</strong>CHIARAZIONI -<br />

L'anno duemila addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella Sala delle<br />

adunanze consiliari.<br />

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a<br />

seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.<br />

All'appello risultano:<br />

1 BALOCCO Angelo si<br />

2 SCARRONE dr. Giovanni si<br />

3 ALFIERI Isabella si<br />

4 FRA Marco si<br />

5 CLEMENTE Cinzia si<br />

6 GUADAGNIN Beniamino si<br />

7 D’ERRICO Ettore si<br />

8 DEMAGISTRI Mario si<br />

9 FERRARIS dott. Gianevasio si<br />

10 IACACCIA Mariarosa si<br />

11 FOSSALE Alberto si<br />

12 VITTONE Anselmo si<br />

13 SIVIERO Giancarlo si<br />

Totali 13<br />

Presenti Assenti<br />

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MICHELONE dott. Claudio, il quale provvede alla redazione<br />

del presente verbale.<br />

Sono inoltre presenti gli Assessori aventi diritto i Sigg. Alberto BALZARETTI, Tiziano ROSSINI e<br />

Fabrizio FINOCCHI.<br />

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALOCCO Angelo nella sua qualità di SINDACO,<br />

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.


IL PRESIDENTE sottopone agli intervenuti la proposta di deliberazione inerente all’approvazione di una<br />

Convenzione con il CAAF Confesercenti di Vercelli in merito alla ricezione e controllo delle dichiarazioni<br />

sostitutive contenenti le informazioni necessarie per l’elargizione di un assegno per il nucleo familiare e<br />

l’assegno di maternità concessi dai Comuni ai cittadini italiani.<br />

All’uopo propone di addivenire all’approvazione di una Convenzione così come allo schema proposto dal<br />

sopra menzionato CAAF e qui allegato quale parte integrante e sostanziali della presente proposta di<br />

deliberazione, contestualmente evidenziando che dall’adozione del presente atto discende un onere pari al<br />

lorde L. 20.000 per ogni pratica elaborata, da cui consegue un costo totale presunto di lorde L. 250.000.<br />

IL CONSIGLIO COMUNALE<br />

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avanzata dal Presidente;<br />

PRESO ATTO dei favorevoli pareri nonchè dell’attestazione resi dai Responsabili dei servizi interessati alla<br />

proposta di deliberazione sopra menzionata;<br />

ATTESO che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, i Comuni, i Centri Autorizzati di Assistenza<br />

Fiscale, le Amministrazioni Pubbliche alle quali è richiesta la prestazione agevolata, ricevono, dai<br />

richiedenti tali prestazioni, una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie per la<br />

determinazione dell’indicatore della situazione economica e rilasciano un’attestazione provvisoria;<br />

ASSUNTO che il Comune non intende fornire in proprio tale servizio;<br />

SOTTOLINEATO che i CAF sono dotati delle necessarie competenze tecniche e possiedono strumenti<br />

tecnologici avanzati;<br />

RITENUTO dunque opportuno avvalersi in relazione alla materiale gestione della problematica in esame<br />

dell’opera di un CAF abilitato a tale tipo di servizio;<br />

RICORDATO che l’Amministrazione Comunale giusta nota prot. n. 584 in data 03.02.2000 chiedeva ai<br />

CAF di seguito esposti:<br />

⇒ CAF PENSIONATI C.N.A.<br />

Via Caduti sul Lavoro, 12 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF-CISL<br />

Via paggi, 1 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF 50 & PIU’<br />

Via Duchessa Iolanda, 26 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF . CONFAGRICOLTURA PENSIONATI<br />

Via G.Ferrari, 11 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF - G.G.I.L.<br />

P.zza Solferino,1 - 13100 Vercelli<br />

⇒ ACAI Dipendenti e Pensionati s.r.l.<br />

C,so Manzoni, 3 - 13100 Vercelli<br />

⇒ F.A.B.I.<br />

C.so Libertà, 90 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF - ACLI<br />

Via P.Godetti, 1 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF Sicurezza Fiscale<br />

V.le Garibaldi, 15 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF - U.I.L.<br />

C.so Fiume, 85 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF COL<strong>DI</strong>RETTI<br />

c/o Patronato EPACA<br />

P.zza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli<br />

⇒ CAF-C.I.A.<br />

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli<br />

l’indicazione delle migliori condizioni per l’attività di controllo e certificazione delle istanze tese<br />

all’ottenimento di assegni per il nucleo familiare o di maternità;<br />

SOTTOLINEATO che nei termini previsti dall’Amministrazione Comunale, ovvero il giorno 19.02.2000<br />

sono pervenute alla sede Comunale le comunicazioni dei seguenti CAAF:<br />

⇒ CAAF ACLI S.r.l. - Vercelli - costo L.25.000 nette a prestazione<br />

⇒ CAAF Sicurezza Fiscale - Vercelli - costo L.20.000 nette a prestazione


⇒ CAAF Confederazione Italiana Agricoltori Interprovinciale - Novara - Vercelli e VCO - costo L.25.000<br />

nette a prestazione<br />

⇒ CAAF Federazione Coltivatori Diretti di Vercelli e Biella - costo L.25.000 nette a prestazione<br />

⇒ CAAF C.G.I.L. - Vercelli - costo L.25.000 nette a prestazione;<br />

RISCONTRATA la disponibilità in materia del CAAF Sicurezza Fiscale di Vercelli e presa visione dello<br />

schema di convenzione da questo proposta, allegato al presente verbale quale parte integrante e<br />

sostanziale del presente verbale;<br />

EVIDENZIATO che dall’adozione del presente atto discende un onere per l’Ente deliberante pari a nette<br />

L. 20.000, per ogni pratica elaborata, da cui consegue un costo totale presunto di lorde L. 250.000;<br />

U<strong>DI</strong>TA la dichiarazione di voti del consigliere Sig. Anselmo Vittone esposta a nome di tutto il Gruppo<br />

Democratico e popolare Borgovercellesi nelle seguenti risultanze: “Siamo contrari perchè occorre<br />

verificare ed utilizzare le potenzialità interne”;<br />

U<strong>DI</strong>TA altresì la replica dell’Assessore Isabella Alfieri la quale evidenzia come la materia in esame sia<br />

del tutto nuova e di difficile approccio per la specificità delle problematiche insite in essa, parimenti<br />

sottolinenando dunque la necessità di svolgersi all’esterno;<br />

PRESO ATTO dell’ulteriore intervento del Consigliere Anselmo Vittone teso a modificare a nome del<br />

Gruppo Consiliare sopra menzionato la precitata dichiarazione di voto, da voto contrario in astensione e<br />

ciò in ragione delle spiegazioni fornite dall’Assessore Isabella Alfieri;<br />

RITENUTO dunque di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Presidente;<br />

CON VOTI favorevoli n. 9 eontrari = astenuti n. 4 (Consiglieri Sigg. Iacaccia Maria Rosa, Fossale<br />

Alberto, Vittone Anselmo e Siviero Giancarlo)<br />

DELIBERA<br />

Di approvare, in ragione delle causali in normativa esposte una Convenzione con il CAAF Sicurezza<br />

Fiscale di Vercelli, in merito allo svolgimento di attvità di assistenza e certificazione in merito alla<br />

ricezione e controllo delle dichiarazioni sostitutive contenenti le informazioni necessarie per<br />

l’elargizione di un assegno per il nucleo familiare e l’assegno di maternità concessi dai Comuni ai<br />

Cittadini Italiani così come allo schema proposto dal sopra menzionato CAAF e qui allegato quale parte<br />

integrante e sostanziale della presente deliberazione.<br />

Di dare contestualmente atto che dall’adozione del presente verbale discende un onere per l’Ente<br />

deliberante pari a nette L.20.000 per ogni pratica elaborata, da cui consegue un costo totale presunto di<br />

lorde L.250.000.<br />

Di demandare al responsabile del Servizio interessato ogni adempimento conseguente avvenuta adozione<br />

del presente verbale.<br />

Quindi con successiva e separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione<br />

ai sensi dell’art. 47 III° comma della L. 142/90 e ss.mm.ii. viene dichiarata immediatamente eseguibile.


ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 19 DEL 24.02.2000<br />

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BORGO</strong> <strong>VERCELLI</strong><br />

PROVINCIA <strong>VERCELLI</strong><br />

<strong>DI</strong>SCIPLINARE DEI RAPPORTI TRA IL CENTRO AUTORIZZATO <strong>DI</strong> ASSISTENZA<br />

FISCALE SICUREZZA FISCALE ED IL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BORGO</strong> <strong>VERCELLI</strong> PER LO<br />

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI <strong>DI</strong> MATERNITA’ ED IL<br />

NUCLEO FAMILIARE <strong>DI</strong> CUI AGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 E<br />

S.M.I..<br />

Il presente disciplinare afferisce alle prestazioni per conto del Comune di Borgo Vercelli del Centro di<br />

Assistenza Fiscale CAAF SICUREZZA FISCALE s.r.l. (d’ora in poi indicato con la denominazione<br />

“Centro di Assistenza Fiscale” o C.A.F.) con sede a 00100 Roma in Via Nazionale n. 60 con<br />

Cod.Fisc./P.IVA 04651831002 per tramite della società CONFSERVIZI s.r.l., con sede a 13100 Vercelli<br />

in Via Garibaldi n. 15 con Cod.Fisc./P.IVA 01747240024 nella persona del suo presidente pro tempore e<br />

rappresentante legale Sig. Concetto Cortesi, nato a Magliano in Toscana (GR), il 08.12.1927 residente a<br />

Tricerro (VC), Via Spalti Ponente n. 1<br />

PREMESSA<br />

⇒ Con diversi atti normativi nazionali sono stati definiti due interventi di contrasto alla povertà denominati<br />

“assegno di maternità” (per madri di nati dopo il 1° luglio 1999), e “assegno per il nucleo familiare”<br />

(per famiglie con tre figli minori di età, dal 1.1.1999), regolamentati in particolare negli artt. 65 e 66<br />

della legge 23.12.1998 n. 448, come modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, nonchè nel D.M.<br />

17.05.1999 n. 306 e nel D.M. 29/07/1999.<br />

⇒ La normativa citata prevede espressamente che i Comuni possano avvalersi dei C.A.F. per le funzioni di<br />

assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione della propria situazione economica e<br />

degli adempimenti successivi necessari a presentare al Comune l’istanza di concessione degli assegni.<br />

ART. 1 - IMPEGNI DELLE PARTI<br />

Il C.A.F. si impegna a svolgere le seguenti attività per conto del Comune di Borgo Vercelli.<br />

1 Consegna ai cittadini che richiedono le prestazioni della modulistica necessaria ad ottenere gli<br />

interventi, e consistente in:<br />

1.1 Modelli per la dichiarazione ed attestazione provvisoria (quadri dal “A” a “D” inclusi, intero<br />

Allegato “A” parte prima, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29.07.1999)<br />

1.2 Modelli per la certificazione della dichiarazione ed il calcolo dell’I.S.E.E. (quadri da “E” a “H”<br />

inclusi, intero Allegato “A” parte seconda, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del<br />

29.07.1999)<br />

1.3 Modello per il calcolo del diritto o meno agli assegni(quadro contenuto nell’Allegato “A” parte<br />

seconda ultima pagina, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29.07.1999)<br />

1.4 Modello aggiuntivo predisposto dal Comune di Borgo Vercelli per presentare l’istanza e<br />

completare la documentazione ad essa connessa.<br />

2 Supporto ed assistenza al cittadino, ove richiesto, nella compilazione della modulistica di cui al<br />

punto 1. Registrazione dei dati in essa contenuti.<br />

3 Certificazione della dichiarazione del cittadino e calcolo dell’I.S.E.E. (secondo quanto previsto nei<br />

quadri da “E” a “H” sopra citati).<br />

4 Calcolo del diritto (o meno) ad ottenere gli assegni. Tale calcolo deve essere eseguito:<br />

4.1 Per gli assegni per il nucleo famigliare: secondo il procedimento indicato nell’Allegato “A” parte<br />

seconda, ultima pagina, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29.07.1999)<br />

4.2 Per gli assegni di maternità: adattando a questa prestazione il procedimento indicato al punto<br />

precedente 4.1), secondo le indicazioni di cui al punto 3.2) dell’Allegato “A” parte seconda, ultima<br />

pagina, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29.07.1999).<br />

Per entrambi gli assegni il calcolo deve inoltre includere il periodo temporale per il quale il richiedente<br />

ha diritto al beneficio, secondo i criteri contenuti nel D.M. 15.07.1999, n. 306.<br />

5 Consegna al cittadino richiedente di copia delle dichiarazioni rese, della certificazione effettuata,<br />

dell’istanza al Comune e del calcolo per determinare il diritto al beneficio.


6 Trasmissione al Comune di Borgo Vercelli delle istanze, dichiarazioni, certificazioni e del calcolo<br />

per consentire la concessione o il diniego degli assegni da parte del Comune. La trasmissione deve essere<br />

possibile per via telematica, secondo gli standards indicati nell’Allegato “B” del Decreto del Ministro per<br />

la Solidarietà Sociale del 29.07.1999 concordandone le modalità con il Comune di Borgo Vercelli.<br />

7 Gestione degli aggiornamenti derivanti da variazioni nella composizione del nucleo famigliare dei<br />

richiedenti, ovvero della loro situazione economica, tramite la modifica della dichiarazione e conseguenti<br />

certificazioni e calcoli del diritto agli assegni, con successiva trasmissione al Comune di Borgo Vercelli.<br />

8 Conservazione della documentazione e garanzia della possibilità di accesso ad essa da parte dei<br />

cittadini e del Comune di Borgo Vercelli.<br />

9 Comunicazione tempestiva al Comune degli indirizzi, numeri telefonici ed orari di apertura al<br />

pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente accordo.<br />

10 Esposizione di copia del presente disciplinare nelle proprie sedi destinate allo svolgimento delle<br />

attività da esso previsto..<br />

Il C.A.F. può svolgere le funzioni di cui al presente accordo anche tramite società all’uopo<br />

convenzionate, ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune.<br />

Le prestazioni assistenziali, oggetto delle funzioni sono misure di contrasto della povertà, e pertanto sono<br />

dirette ai cittadini presumibilmente in disagiate condizioni sociali o culturali; pertanto il C.A.F.<br />

assicurerà che le funzioni di ricevimento ed assistenza ai richiedenti siano organizzate in ambienti e con<br />

personale idoneo a fornire supporti alle persone in difficoltà, e con tempi di attesa contenuti.<br />

Il mancato adempimento di tali impegni condiziona il permanere del presente accordo, dando facoltà al<br />

Comune di procedere, a sua discrezione, alla sua risoluzione secondo le modalità previste dal successivo<br />

art. 8.<br />

il Comune si impegna a:<br />

⇒ Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto<br />

del presente accordo, e delle sedi del C.A.F. operative a tal fine, mantenendole aggiornate.<br />

⇒ Adottare i successivi provvedimenti per la concessione od il diniego degli assegni, ed i provvedimenti<br />

per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini<br />

richiedenti.<br />

⇒ Ricevere dai cittadini eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune ha respinto o<br />

revocato gli assegni.<br />

⇒ Trasmettere la necessaria documentazione all’INPS per il pagamento degli assegni.<br />

⇒ Fornire al C.A.F. le indicazioni necessarie alla corretta trasmissione dei dati al Comune.<br />

ART. 2 - STRUMENTAZIONI E SCAMBI INFORMATICI<br />

E’ a carico del C.A.F. la predisposizione di un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle<br />

funzioni descritte all’art. 1. Tale archivio dovrà essere costruito secondo gli standards previsti dal D.M.<br />

29.07.1999 (incluse le norme sulla sicurezza dei dati), e secondo le integrazioni richieste dal Comune<br />

relative ad informazioni aggiuntive necessarie a completare l’iter di cui all’articolo 1, ed ad identificare<br />

in modo univoco le richieste dei cittadini. Qualora normative nazionali o regionali disponessero<br />

successive modifiche da adottare per gli archivi in oggetto, l’adeguamento è a carico del C.A.F.<br />

La trasmissione dei dati al Comune di Borgo Vercelli avverrà secondo standards definiti dal Comune. Il<br />

Comune attiverà una procedura di verifica della correttezza dei dati trasmessi dal C.A.F., al quale<br />

verranno rinviati i dati scorrettamente compilati e ritenuti non accettabili.<br />

La stampa della modulistica cartacea potrà avvenire con qualsiasi tipo di stampante o altra modalità di<br />

riproduzione della modulistica, purchè pienamente leggibili.<br />

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE INERENTE ALL’ATTIVITA’<br />

Il C.A.F. conserva per 10 anni dalla data della richiesta del cittadino tutta la documentazione inerente la<br />

procedura oggetto dell’art. 1. Può essere conservata in forma cartacea (anche con modalità di<br />

archiviazione ottica) esclusivamente la dichiarazione del richiedente (quadri da “A” a “D” inclusi, intero<br />

Allegato “A” parte prima, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29.07.1999) purchè<br />

tutta la restante documentazione possa essere riprodotta a stampa dagli archivi qualora sia necessario.<br />

Qualora i cittadini presentino al Comune un ricorso avverso al procedimento con il quale il Comune ha<br />

respinto o revocato gli assegni, il Comune dovrà poter ricevere dal C.A.F. entro 7 giorni dalla sua<br />

richiesta copia della dichiarazione cartacea presentata da cittadino a C.A.F., per verificare la congruità di<br />

quanto riportato nel materiale cartaceo con gli esiti del calcolo per il diritto agli assegni che sono<br />

statiprodotti dalle registrazioni del C.A.F. sul sistema informatizzato. Nel caso di difformità si applica<br />

quanto previsto dall’art. 10.


Il C.A.F. invia al Comune la documentazione istruita necessaria per emettere il provvedimento di<br />

concessione o diniego degli assegni con le seguenti scadenze:<br />

trasmettendo la documentazione relativa a richieste presentate dai cittadini al C.A.F. in una settimana<br />

entro il venerdì della settimana successiva, il Comune, anche tramite strumenti telematici, rilascia al<br />

C.A.F. ricevuta del ricevimento della documentazione da questo inviata.<br />

La trasmissione al Comune della documentazione avviene per via telematica. Nel periodo di inizio delle<br />

attività il C.A.F. può archiviare e trasmettere al Comune anche materiale solo cartaceo, purchè entro il<br />

31.03.2000 provveda a registrare l’intera documentazione pregressa su rapporti informatici idonei allo<br />

scambio telematico col Comune.<br />

L’inosservanza del presente termine implica il decadere del presente disciplinare dal 31.03.2000.<br />

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL C.A.F.<br />

Il C.A.F. deve fornire al Comune - Divisione Servizi Socio Assistenziali all’atto della stipula del presente<br />

accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:<br />

⇒ Copia dell’autorizzazione al funzionamento nel territorio urbano e/o provinciale;<br />

⇒ Estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da parte del Comune;<br />

⇒ Indicazione del Responsabile organizzativo che funge da referente per i rapporti con il Comune per<br />

attività oggetto del presente accordo;<br />

⇒ Indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il C.A.F. abbia affidato lo svolgimento delle<br />

attività;<br />

⇒ Elenco della sede in Vercelli del C.A.F. che svolgerà le funzioni di cui al presente disciplinare, con<br />

indicazione di:<br />

indirizzo, numeri telefonici ed orari disponibili per i cittadini.<br />

ART. 5 - COMPENSI<br />

Per l’attività prevista nel presente disciplinare il Comune corrisponde al C.A.F. un importo forfettario di L.<br />

20.000 (più I.V.A. al 20%) per ogni operazione trasmessa al Comune e sonsistente in:<br />

a) dichiarazione del cittadino,certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,<br />

calcolo del diritto o meno ad ottenere gli assegni e del loro importo.<br />

b) Oppure: variazione di precedenti dichiarazioni (anche presentate ad altro C.A.F.) in seguito a<br />

modificazioni dichiarate dal cittadino, dalle quali scaturirà una nuova certificazione e calcolo dei diritti al<br />

beneficio.<br />

Sono a carico del C.A.F.:<br />

a) le equivalenti correzioni alla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ed al<br />

calcolo dei diritti o meno di ottenere gli assegni, che si rendano necessarie per errori del C.A.F.<br />

nell’utilizzo della dichiarazione resa dal cittadino.<br />

b) Le variazioni richieste dal cittadino che non modificano la dichiarazione, la certificazione ed il calcolo<br />

per accedere agli assegni, e cioè che riguardano:<br />

• Dati contenuti solo nella richiesta al Comune (ad esempio variazione delle coordinate bancarie ove il<br />

cittadino richiede di appoggiare gli assegni);<br />

• Formulazione solo di nuove richieste (ad esempio per accedere ad un diverso assegno), che si basino su<br />

preesistenti dichiarazioni e certificazioni da non modificare.<br />

Qualora verifiche documentassero che il cittadino richiedente ha presentato a diversi C.A.F. una identica<br />

dichiarazione e richiesta di assegni, il Comune prevede il compenso solo del C.A.F. che ha eseguito la prima<br />

raccolta di dichiarazione e certificazione.<br />

L’importo di L. 20.000 (più IVA al 20%) per ogni operazione si considera automaticamente aggiornato in<br />

misura proporzionale con il variare dell’importo corrisposto ai C.A.F. dal Ministero delle Finanze per la<br />

compilazione dei modelli 730.<br />

Qualora normative nazionali o regionali determinassero diverse modalità di convenzione con i C.A.F. per le<br />

attività oggetto del presente accordo si fa riserva di addivenire alla rinegoziazione delle condizioni del<br />

presente disciplinare.<br />

Nulla è richiesto ai cittadini che presentano le dichiarazioni e le istanze per la concessione degli assegni.<br />

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI<br />

Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto del presente accordo e l’eventualità della<br />

loro effettiva prestazione, si esonera illC.A.F. dall’obbligo di costituire deposito cauzionale.


Il Comune liquida al C.A.F. la provvista relativa alle prestazioni effettuate in conformità con gli impegni di<br />

spesa assunti mediante determinazione del competente Responsabile del Servizio, sulla base dell’emissione<br />

di fatture mensili o trimestrali posticipate e supportate dall’elenco delle dichiarazioni/certificazioni/calcoli<br />

effettuati per la concessione degli assegni, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente o dal responsabile<br />

all’uopo delegato sotto forma di atto sostitutivo di notorietà. Il pagamento avviene entro 120 giorni dal<br />

ricevimento delle fatture.<br />

ART. 7 - DURATA<br />

Il presente accordo decorre dal 24.02.2000 ed in ogni caso dal momento della sottoscrizione del presente<br />

disciplinare fino al 31.12.2000, e potrà essere prorogato soltanto previa adozione di apposito atto<br />

deliberativo da parte del Comune.<br />

ART. 8 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE<br />

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli delle attività svolte dal C.A.F. mediante<br />

propri funzionari. A tal scopo deve essere garantito l’accesso alle informazioni ed alle modalità operative<br />

del C.A.F. allorchè sia richiesto dai servizi comunali.<br />

Eventuali inadempienze riscontrate nell’attuazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con<br />

fissazione di un termine massimo di giorni 15 per la presentazione di controdeduzioni e l’adozione dei<br />

provvedimenti atti a rimuovere le cause.<br />

Decorso tale termine senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate<br />

contromisure, il Comune si riserva la facoltà di:<br />

a) applicare penalità in una misura da L. 300.000 a 2.000.000;<br />

b) risolvere il rapporto definito con il presente disciplinare ove persistano gravi irregolarità che<br />

compromettano l’esercizio delle funzioni affidate con il presente atto.<br />

ART. 9 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI<br />

Il C.A.F. si impegna all’osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti di carattere normale e/o<br />

eccezionale, vigenti o emanati in corso di servizio da Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste da tali<br />

norme saranno a carico del contravventore sollevando il Comune da ogni responsabilità.<br />

ART. 10 - RESPONSABILITA’<br />

il C.A.F. è responsabile:<br />

• Della corrispondenza tra quanto è riportato nella dichiarazione cartacea firmata dal richiedente ed i dati<br />

che vengono imputati nel sistema informatizzato.<br />

• Della correttezza formale (corrispondenza dei dati con i formati previsti) di quanto registrato nella<br />

dichiarazione, nella certificazione, nel calcolo per gli assegni.<br />

• Della correttezza nell’esecuzione dei calcoli, a partire dai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino,<br />

per determinare il diritto o meno degli assegni, il loro importo e durata per le dichiarazioni, certificazioni<br />

e calcoli trasmesse dal C.A.F. al Comune che includessero uno o più degli errori relativi a quanto sopra<br />

descritto:<br />

a) il Comune non corrisponderà al C.A.F. il compenso previsto per l’operazione.<br />

Il C.A.F. risponderà in solido direttamente al cittadino richiedente di eventuali perdite subite nel benficio<br />

degli assegni.<br />

Ai sensi dell’art. 8 della legge 675/96 e s.m.i. il C.A.F. viene designato, per le funzioni strettamente<br />

connesse allo svolgimento del servizio, responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti. Pertanto<br />

al fine di un corretto svolgimento di tali funzioni in base alla legge 675/96 e successive modificazioni:<br />

1) Ove sia necessario, a chiarimento delle informazioni che su questo tema sono già riportate nella<br />

modulistica aggiuntiva predisposta dal Comune per l’istanza, il C.A.F. si impegna a fornire ad ogni<br />

cittadino informativa:<br />

• Sui suoi diritti in base alla legge 675/96 e s.m.i.;<br />

• Per comunicare che i dati personali raccolti potranno, per i soli fini connessi allo svolgimento del<br />

servizio, essere comunicati a soggetti terzi secondo i limiti dell’autorizzazione di cui al successivo punto<br />

2.<br />

1) Il Comune di Borgo Vercelli, quale titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, autorizza il<br />

C.A.F. a comunicare dati personali da esso raccolti, limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace<br />

svolgimento del servizio:<br />

• All’INPS ove ciò sia necessario per le procedure di concessione o revoca degli assegni:<br />

• Alle strutture che il Comune di Borgo Vercelli eventualmente utilizzerà per effettuare i controlli di<br />

veridicità di quanto dichiarato dai cittadini, secondo le previsioni di legge.


Nel caso in cui il C.A.F. intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti dovrà richiedere<br />

apposita autorizzazione del titolare (il Comune di Borgo Vercelli) nonchè comunicarlo alla persona cui i dati<br />

si riferiscono.<br />

ART. 11 - CONTROVERSIE<br />

Il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Vercelli e di conseguenza in tal caso il C.A.F.<br />

dovrà eleggere domicilio legale in Vercelli.<br />

Borgo Vercelli, lì 24.02.2000<br />

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE<br />

BOTTA Stefano<br />

IL C.A.F. IL SEGRETARIO COMUNALE<br />

MICHELONE Dott. Claudio

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