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badanti e colf badanti e colf - Professione Badante Italia

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MARCHE<br />

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA<br />

E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI<br />

Sede Territoriale:<br />

60125 ANCONA<br />

Via XXV Aprile, 37/A<br />

Tel. 071.227531<br />

Fax 071.2275380<br />

61100 PESARO<br />

Via Toschi Mosca, 7<br />

Tel. 0721.31678<br />

Fax 0721.34655<br />

63100 ASCOLI PICENO<br />

Corso Mazzini, 37<br />

Tel. 0736.251156<br />

Fax 0736.253936<br />

62100 MACERATA<br />

Via Mozzi, 72<br />

Tel. 0733.231645<br />

Fax 0733.233726<br />

MARCHE<br />

REGIONE MARCHE<br />

Servizio Promozione Internalizzazione<br />

Turismo - Commercio<br />

Settore Tutela Consumatori<br />

BADANTI E COLF<br />

IL LAVORO DELLE BADANTI:<br />

VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE


Pubblicazione realizzata<br />

dall’ADOC Marche<br />

Via XXV Aprile, 37/a<br />

60125 Ancona<br />

1ª Edizione<br />

Finito di stampare<br />

nel mese di Giugno 2006<br />

Stampa Nova Azienda Grafica, Jesi (An)<br />

Hanno collaborato alla stesura:<br />

Avv. Pierelli Roberto<br />

Avv. Morena Luca<br />

Pierelli Riccardo<br />

Si ringrazia per la consulenza prestata<br />

il Sig. Morbidelli Riccardo


BADANTI & COLF<br />

(Il lavoro delle “Badanti”.<br />

Vademecum ad uso delle famiglie)


INDICE<br />

01. PREMESSA 7<br />

02. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 9<br />

03. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: 15<br />

a) L’orario di lavoro 17<br />

b) Il riposo settimanale 17<br />

c) Il vitto e l’alloggio 17<br />

04. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI: 19<br />

Gli obblighi previdenziali 21<br />

05. DEDUZIONI FISCALI 23<br />

06. MALATTIE ED INFORTUNI 27<br />

07. MATERNITA’ 31<br />

08. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 35<br />

09. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 39<br />

10. ALLEGATI 43


PRESENTAZIONE<br />

La Regione Marche da anni è impegnata in una politica mirata<br />

a proteggere gli interessi specifici dei cittadini nella loro funzione<br />

di consumatori di beni ed utenti di servizi.<br />

Gli obiettivi di base della politica regionale riguardano la riduzione<br />

delle diseguaglianze, l’accesso rapido e certo della giustizia,<br />

la protezione del consumatore, la tutela della salute e della<br />

sicurezza, il miglioramento delle condizioni generali di vita.<br />

La Regione, quindi, con la legge regionale n. 15/98 “Norme per<br />

la tutela dei Consumatori e degli Utenti” si è dotata di uno strumento<br />

legislativo capace di incidere profondamente nella realtà<br />

marchigiana promuovendo e attivando una politica di informazione-formazione<br />

del consumatore e di sviluppo dell’associazionismo.<br />

In piena sintonia con quanto previsto dalla Legge Regionale<br />

15/98, annualmente le associazioni a tutela dei consumatori predispongono<br />

programmi di iniziative volte all’informazione degli<br />

utenti nella loro più ampia autonomia di “Scienza e Coscienza”.<br />

Tra le varie attività predisposte dall’associazione dei consumatori<br />

ADOC vi è questa guida al Rapporto di Lavoro delle Colf e<br />

Badanti, strumento conoscitivo, che permette una diffusione di informazioni<br />

utili al cittadino-consumatore per meglio districarsi nelle<br />

problematiche contrattuali di diritti e doveri sottostanti.<br />

Con questa guida l’ADOC si propone di analizzare lo svolgimento<br />

del rapporto di lavoro dalla sua nascita fino alla sua conclusione<br />

fornendo al cittadino consumatore uno strumento sicuramente<br />

utile e di facile comprensione.<br />

L’ Assessore alla Tutela dei Consumatori<br />

LUCIANO AGOSTINI


1. PREMESSA<br />

In questi ultimi anni, con il progressivo invecchiamento della<br />

popolazione e il mutamento delle condizioni sociali delle famiglie,<br />

è emersa una sempre crescente necessità di ricorrere a operatori,<br />

per lo più stranieri, per l’assistenza alla persona a domicilio.<br />

Al fine di superare le inevitabili difficoltà nel rapporto tra le<br />

“<strong>badanti</strong>” e le famiglie dovute ad incomprensioni nella comunicazione,<br />

all’appartenenza a culture diverse, ad usi, costumi e credenze<br />

difformi, l’ADOC, ha deciso di pubblicare questo vademecum<br />

che vuole fornire, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori,<br />

una serie di indicazioni sugli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali<br />

di questo particolare rapporto di lavoro.<br />

Il Presidente dell’Adoc Marche<br />

GRAZIANO FIORETTI


2.<br />

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO<br />

DI LAVORO


2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Per assumere una badante il datore di lavoro (normalmente famiglie costituite anche da una<br />

sola persona) deve seguire una procedura diversa a seconda che la lavoratrice da assumere<br />

appartenga o meno all'Unione Europea.<br />

a) Lavoratrice cittadina italiana o dell’Unione Europea. Il datore di lavoro può<br />

assumere direttamente la badante, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro<br />

(orario, retribuzione, ferie ecc.).<br />

Dal 1° agosto 2006, anche i lavoratori neocomunitari (di nazionalità polacca, ceca, slovacca,<br />

ungherese, estone, lettone, lituana e slovena), per i quali erano previste delle procedure<br />

di autorizzazione, possono liberamente entrare nel territorio nazionale e qui svolgere attività<br />

di lavoro subordinato, dovendo soltanto farsi rilasciare dalla Questura del luogo del soggiorno<br />

il documento di identificazione personale previsto per i cittadini comunitari che soggiornano<br />

in <strong>Italia</strong> per un periodo superiore a 3 mesi (carta di soggiorno per attività di lavoro).<br />

b) Lavoratrice cittadina extra UE. Si presentano i seguenti casi:<br />

b1) Se la lavoratrice è in <strong>Italia</strong> con regolare documento di soggiorno che permette il lavoro<br />

(no turismo o richiesta d’asilo o culto), il datore di lavoro può assumerla direttamente, con<br />

la stessa procedura impiegata per i collaboratori domestici con cittadinanza italiana;<br />

b2) Se la lavoratrice si trova all'estero, è prevista una procedura di chiamata nominativa<br />

(Assunzione tramite Decreto Flussi);<br />

b3) Se la lavoratrice si trova in <strong>Italia</strong> senza regolare documento di soggiorno, non è assolutamente<br />

possibile assumerla. “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori<br />

stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e<br />

del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito<br />

con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore<br />

impiegato” (art. 22 D.L. 25/07/1998 n. 286, comma 12).<br />

11


BADANTI & COLF<br />

I documenti che la lavoratrice deve produrre sono:<br />

- Documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) valido;<br />

- Codice Fiscale;<br />

- Permesso di soggiorno in corso di validità (se lavoratrice straniera) o Cedolino<br />

rilasciato dalla Questura competente, in caso di permesso in fase di rinnovo.<br />

E’ innanzitutto necessario dare comunicazione all’INAIL dell’inizio del rapporto, tramite l'apposito<br />

modulo, dove alla voce "Posizione ass. ditta" va messo il codice 99999999. La denuncia<br />

può essere inviata via fax al numero verde riportato nel modulo (vedi fac simile tra gli<br />

allegati).<br />

Entro le 48 ore successive, in caso di lavoratrice straniera, bisogna darne comunicazione:<br />

- alla Questura della città in cui avviene la costituzione del rapporto di lavoro (ovvero<br />

all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza).<br />

Entro 5 giorni, poi, si deve trasmettere la comunicazione:<br />

- allo Sportello Unico dell’Immigrazione istituito presso la Prefettura della Provincia in cui si<br />

costituisce il rapporto (allegando anche il modulo “contratto di soggiorno” compilato in ogni<br />

sua parte);<br />

- al Centro per l’Impiego competente (vedi fac simile tra gli allegati).<br />

Nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione<br />

all’Anagrafe Comunale entro 20 giorni per l’iscrizione nei registri della popolazione<br />

(residenza).<br />

L'assunzione va, infine, denunciata all'INPS tramite la presentazione dell'apposito modulo<br />

LD09 (vedi fac simile tra gli allegati) entro le scadenze fissate per il pagamento dei contributi<br />

(10 gennaio; 10 aprile; 10 luglio e 10 ottobre).<br />

Infine, datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice devono sottoscrivere congiuntamente un "contratto<br />

di assunzione", in cui vengano evidenziati gli elementi principali del rapporto di<br />

lavoro. (L’obbligo della forma scritta è stato introdotto dai CCNL con esclusione per i rapporti<br />

di durata inferiore al mese o alle 8 ore settimanali, nonché per quelli stipulati con parenti o<br />

affini). La lettera d’assunzione deve indicare, fra le altre cose, l’inquadramento del lavoratore/lavoratrice<br />

domestico in una delle categorie indicate all’art. 10 del vigente CCNL, e precisamente:<br />

12


2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Prima categoria super. Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica<br />

sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma<br />

specifico o attestato professionale riconosciuto dallo stato o enti pubblici.<br />

Prima categoria. Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano<br />

all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro o, comunque,<br />

svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale<br />

(es. addetto alla compagnia, governante, maggiordomo, assistente geriatrico, infermiere<br />

diplomato, capo cuoco).<br />

Seconda categoria. Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare<br />

con la necessaria specifica capacità professionale (es. baby sitter, autista, cameriere,<br />

addetto alla stiratura o alla lavanderia, aiuto cucina, addetto alle pulizie).<br />

Terza categoria. Vi appartengono i prestatori di lavoro generico (dopo 14 mesi di anzianità<br />

di servizio passeranno automaticamente alla seconda categoria).<br />

L’individuazione della categoria di inquadramento dipende dal grado di professionalità posseduta<br />

dalla badante e dalle mansioni che le verranno assegnate (che possono andare da<br />

una semplice sorveglianza ed accudimento di persone che conservano una certa autosufficienza,<br />

all’assistenza intensiva e continuata di anziani allettati).<br />

Dalla scelta della categoria dipenderà la quantificazione retributiva (comunque mai inferiore<br />

a € 439,00) e contributiva (uguale o maggiore a 20h sett.li), ma anche la durata del periodo<br />

di prova (30 giorni per la 1^ categoria e 8 giorni per la 2^ e 3^).<br />

13


3.<br />

SVOLGIMENTO DEL<br />

RAPPORTO DI LAVORO


3. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL 8.3.2001 (vedi copia fra gli allegati).<br />

Alcuni punti più importanti sono:<br />

L’orario di lavoro può essere stabilito liberamente fra le parti, con osservanza dei<br />

seguenti limiti:<br />

• non più di 10 ore giornaliere, non consecutive, e fino ad un totale massimo di<br />

54 ore settimanali, nel caso la badante sia convivente;<br />

• non più di 8 ore giornaliere, non consecutive e fino ad un totale massimo di 45<br />

ore settimanali, nel caso la badante non sia convivente.<br />

Il riposo settimanale non può essere inferiore alle 36 ore continuative, corrispondenti<br />

all’intera giornata di domenica, oltre ad un’altra mezza giornata da stabilirsi di comune accordo.<br />

Quando per necessità inderogabili non è possibile concedere il riposo domenicale, la<br />

lavoratrice avrà diritto al recupero in altro giorno, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL,<br />

a meno che ciò non venga richiesto dalla stessa lavoratrice professante altra fede religiosa.<br />

Le ferie sono pari a 26 giorni lavorativi da usufruirsi di norma nell’arco dell’anno solare in<br />

cui sono state maturate e suddivise in non più di 2 periodi da concordarsi fra le parti. Le ferie<br />

costituiscono un diritto irrinunciabile: è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di<br />

un biennio (utilizzabili, ad esempio, per temporanei rientri al Paese d’origine).<br />

Il vitto e l’alloggio (laddove previsti) fanno parte integrante della retribuzione spettante<br />

alla lavoratrice; i relativi valori convenzionali (stabiliti dal CCNL) sono computati al fini del<br />

calcolo dei contributi previdenziali e debbono essere indennizzati nel caso non vengano usufruiti<br />

(per esempio durante le ferie).<br />

Il lavoratore/lavoratrice che effettua almeno 6 ore giornaliere (anche se non convivente) ha<br />

diritto al pasto.<br />

Il CCNL prescrive che i pasti devono essere tali da assicurare alla lavoratrice una nutrizione<br />

sana e sufficiente.<br />

La sistemazione alloggiativa fornita alla badante convivente deve essere idonea a salvaguardarne<br />

la dignità e riservatezza.<br />

17


4.<br />

ADEMPIMENTI FISCALI E<br />

PREVIDENZIALI


4. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI<br />

Gli obblighi previdenziali che spettano al datore di lavoro, oltre alle iniziali comunicazioni<br />

assicurative all’INAIL ed all’INPS (vedi allegati) consistono nel versamento dei contributi<br />

INPS. Le scadenze, per i periodi lavorati nel trimestre solare che precede, sono: 10<br />

aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.<br />

I contributi previdenziali variano all’inizio di ogni anno e vengono di norma comunicati dall’INPS<br />

ogni anno con l’invio al datore di lavoro dei 4 bollettini di conto corrente postale.<br />

Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione oraria e delle ore lavorate nel trimestre,<br />

utilizzando due diversi parametri a seconda che Il lavoratore/lavoratrice vengano o meno<br />

corrisposti gli assegni famigliari.<br />

La quota per il contributo CUAF (cioè contributo per gli assegni famigliari) non è dovuta nel<br />

caso in cui la badante sia coniuge del datore di lavoro ovvero parente o affine entro il terzo<br />

grado e con lui convivente.<br />

La retribuzione oraria da assoggettare al corrispondente contributo viene determinata sommando:<br />

a) salario settimanale, mensile o quindicinale diviso per le ore prestate nel periodo;<br />

b) quota di tredicesima mensilità, da calcolare dividendo per 12 la paga oraria;<br />

c) vitto e/o alloggio, eventualmente fruiti diviso per le ore lavorate nel periodo.<br />

I giorni di ferie pagati devono essere considerati come giorni di lavoro. A ciascuno di tali<br />

giorni va attribuito un numero di ore secondo il seguente calcolo:<br />

a) sommare le ore lavorate nelle ultime quattro settimane precedenti l’inizio del periodo feriale;<br />

b) dividere la somma ottenuta per il numero fisso 24, si ottiene così il numero di ore da attribuire<br />

a ogni giorno di ferie;<br />

c) moltiplicare le ore giornaliere ricavate per i giorni di ferie pagati per avere il totale ore del<br />

periodo feriale da aggiungere alle lavorate nel trimestre.<br />

Una parte dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro grava sul lavoratore e quindi<br />

può essere trattenuta a titolo di rivalsa sullo stipendio (si tratta di una quota minima ed in<br />

genere la trattenuta non viene effettuata).<br />

Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico non è invece tenuto a fare rite-<br />

21


BADANTI & COLF<br />

nute ai fini fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore, su sua richiesta, una dichiarazione<br />

relativa alle retribuzioni percepite durante l'anno, che evidenzi l'importo trattenuto<br />

quale contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria.<br />

Tale dichiarazione dovrà essere utilizzata dal lavoratore/lavoratrice per la denuncia fiscale<br />

dei propri redditi.<br />

22


5.<br />

DEDUZIONI FISCALI


5. DEDUZIONI FISCALI<br />

La Finanziaria 2005 ha introdotto anche una nuova deduzione di € 1.820,00 per le spese<br />

pagate dal contribuente agli addetti (<strong>badanti</strong>) alla propria assistenza personale o di quella<br />

dei familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento<br />

degli atti della vita quotidiana.<br />

La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è a<br />

carico.<br />

La deduzione per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi<br />

previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza<br />

personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di € 1.549,37.<br />

25


6.<br />

MALATTIE ED INFORTUNI


6. MALATTIE ED INFORTUNI<br />

In caso di malattia il lavoratore/lavoratrice è tenuta, qualora non convivente, a trasmettere<br />

entro 3 giorni il certificato medico al datore di lavoro.<br />

Gli è riconosciuto il seguente trattamento:<br />

a) per anzianità fino a sei mesi: 8 giorni retribuiti (10 giorni di conservazione del posto);<br />

b) per anzianità da più di 6 mesi: 10 giorni retribuiti (45 giorni di conservazione del posto);<br />

c) per anzianità oltre 2 anni: 15 giorni retribuiti (180 giorni di conservazione del posto);<br />

L'indennità di malattia è retribuita dal datore di lavoro nella seguente misura:<br />

- al 50% fino al terzo giorno di malattia;<br />

- al 100% dal quarto giorno in poi di malattia;<br />

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a fare una denuncia all'INAIL,<br />

utilizzando un apposito modulo (vedi fac simile tra gli allegati) e allegando il referto medico<br />

del pronto soccorso, entro:<br />

- 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;<br />

- 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro tre giorni;<br />

- 2 giorni a partire dal quarto per quelli pronosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti.<br />

Nessuna denuncia occorrerà nel caso di infortunio guaribile in 3 giorni.<br />

Le assenze per infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.<br />

Il dipendente/la dipendente infortunata ha diritto alla conservazione del posto:<br />

- per 10 giorni di calendario, se con anzianità fino a sei mesi;<br />

- per 45 giorni di calendario, se con anzianità di più di sei mesi e fino a due anni;<br />

- per 180 giorni di calendario, se con anzianità di oltre due anni.<br />

AI lavoratore/lavoratrice in caso di infortunio spettano, a seconda dei casi, le seguenti prestazioni<br />

erogate dall'INAIL:<br />

29


BADANTI & COLF<br />

- una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;<br />

- una rendita per l'inabilità permanente;<br />

- un assegno per l'assistenza personale continuativa;<br />

- una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte;<br />

- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;<br />

- la fornitura degli apparecchi di protesi.<br />

Per quanto riguarda la retribuzione durante l’astensione per infortunio:<br />

- i primi tre giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro;<br />

- dal quarto giorno in poi erogati dall'INAIL.<br />

L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne<br />

usufruisca normalmente, sarà riconosciuta nel caso che il lavoratore infortunato non sia<br />

degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.<br />

30


7.<br />

MATERNITA’


7. MATERNITA’<br />

In caso di maternità, nei confronti delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, all’INPS<br />

spetta l’obbligo di corrispondere, durante il periodo di astensione obbligatoria (2 mesi<br />

prima e 3 mesi dopo il parto), un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione convenzionale,<br />

quale risulta dai contributi settimanali versati nei 24 mesi antecedenti la data di<br />

inizio dell’astensione.<br />

E’ fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza, purché<br />

intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla cessazione del periodo di astensione<br />

obbligatoria dal lavoro, salvo naturalmente, che per giusta causa.<br />

33


8.<br />

ASSEGNO PER IL NUCLEO<br />

FAMILIARE


8. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE<br />

E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei<br />

pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari comprendano componenti minorenni e<br />

i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.<br />

Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo<br />

familiare.<br />

Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno,<br />

è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore<br />

fino al 30 giugno dell'anno successivo.<br />

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006, si deve considerare il reddito<br />

prodotto nel 2004.<br />

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF<br />

(imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori<br />

a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.<br />

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali in<br />

qualunque forma pagati o trattenuti.<br />

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando<br />

l'apposito modulo predisposto dall'Inps (vedi fac simile tra gli allegati) e presentarlo all’istituto<br />

che provvederà al pagamento direttamente.<br />

37


9.<br />

CESSAZIONE DEL RAPPORTO<br />

DI LAVORO


9. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Il contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti con l’osservanza di un termine<br />

di preavviso.<br />

Nel caso di contratti di lavoro con almeno 25 ore settimanali il preavviso è di<br />

- 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità;<br />

- 30 giorni di calendario oltre i 5 anni di anzianità.<br />

Nel caso di contratti di lavoro con meno 25 ore settimanali il preavviso è di<br />

- 8 giorni di calendario fino a 2 anni di anzianità;<br />

- 15 giorni di calendario oltre i 2 anni di anzianità.<br />

I suddetti termini sono dimezzati nel caso la risoluzione sia chiesta dal lavoratore/lavoratrice.<br />

Nel caso alla badante sia stato assegnato un alloggio indipendente, i termini vengono portati<br />

a 30 giorni per anzianità inferiore ad 1 anno e 60 giorni se superiore.<br />

I giorni di ferie NON vengono computati ai fini del completamento del periodo di preavviso.<br />

La risoluzione del contratto senza preavviso può essere fatta solo per giusta causa (gravi ragioni<br />

che rendono intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto).<br />

Per il licenziamento del lavoratore domestico non è prescritto l’obbligo di motivazione (ad<br />

nutum), fatta eccezione per il periodo di gravidanza (e fino al compimento del periodo di<br />

astensione obbligatoria dal lavoro), in cui la lavoratrice non può essere licenziata se non per<br />

giusta causa.<br />

In caso di dimissioni o licenziamento, il datore di lavoro deve provvedere a:<br />

1- dare comunicazione all’INAIL (come per l’assunzione) tramite Fax entro le 24 ore successive<br />

al termine del rapporto,<br />

41


BADANTI & COLF<br />

2- effettuare il versamento dei contributi previdenziali entro dieci giorni dalla fine del rapporto<br />

di lavoro,<br />

3- dare comunicazione alla Questura (in caso di lavoratrice straniera) della città in<br />

cui è avvenuta la costituzione del rapporto di lavoro (entro 48 ore dalla data di cessazione),<br />

4- dare comunicazione allo sportello Unico dell’Immigrazione (in caso di lavoratrice straniera).<br />

Istituito presso la Prefettura della provincia in cui si costituisce il rapporto, (entro 5 giorni dalla<br />

data di cessazione),<br />

5- dare comunicazione al Centro per l’Impiego, territorialmente competente (entro 5 giorni<br />

dalla cessazione),<br />

6- nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione<br />

all’Anagrafe entro 20 giorni.<br />

Oltre ai casi di risoluzione sopra descritti, il contratto di lavoro cessa per morte della badante<br />

o dell’assistito.<br />

N.B. Il lavoratore licenziato o dimessosi per giusta causa, qualora sia in possesso dei requisiti<br />

contributivi previsti per legge, ha diritto alla indennità di disoccupazione che viene erogata<br />

dall’INPS su richiesta dello stesso lavoratore presentando l’apposito modulo (vedi fac<br />

simile tra gli allegati).<br />

42


10.<br />

ALLEGATI


10. ALLEGATI<br />

FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE<br />

Gent.ma Sig.ra/Preg.mo Sig.<br />

45<br />

.........................................................<br />

Luogo e data ...................................................................................................................<br />

Con la presente Le confermo la Sua assunzione alle mie dipendenze quale collaboratore/trice<br />

familiare, addetto/a ai servizi domestici in favore del mio nucleo familiare, attualmente nel<br />

Comune di ............................................... al seguente indirizzo .......................................<br />

Le sue mansioni consisteranno ..........................................................................................<br />

Il rapporto avrà inizio il giorno ........................................................... e l’orario di lavoro<br />

da osservare quotidianamente (ovvero: nei giorni di ....................................................)<br />

sarà il seguente: ..........................................................., senza convivenza (ovvero: con<br />

l’obbligo di convivenza totale/parziale).<br />

Ella è obbligata ad indossare la tenuta da lavoro che le verrà da me fornita (si può anche<br />

non obbligare alla tenuta di lavoro) e godrà la mezza giornata di riposo settimanale, in aggiunta<br />

alla domenica, dalle ore .............................. (ovvero: fino alle ore .............................)<br />

del ....................................................; (in caso di convivenza: potrà inoltre riporre e custodire<br />

i suoi effetti personali nell’apposito spazio che le verrà indicato).<br />

Le ferie annuali saranno godute nel periodo che verrà concordato, in base alle reciproce esigenze<br />

ed alle necessità del nucleo familiare, comunque compreso, tranne eventi eccezionali<br />

o l’accoglimento di sue specifiche richieste, dal 1° giugno al 30 settembre.<br />

La retribuzione è pattuita in euro ............................................. Mensili, orarie, da corrispondersi<br />

per tredici mensilità, oltre all’indennità sostitutiva del vitto e/o alloggio.<br />

Vorrà sottoscrivere copia della presente per integrale ed incondizionata accettazione.<br />

Firma del datore di lavoro<br />

................................................................<br />

Firma del/la collaboratore/trice familiare .........................................................................


BADANTI & COLF<br />

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10. ALLEGATI<br />

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10. ALLEGATI<br />

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TIPOLOGIE<br />

DI LAVORO<br />

BADANTI & COLF<br />

TABELLA RIASSUNTIVA<br />

CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO<br />

(aggiornata al 01/01/2006)<br />

1° S 1° 2° 3° NOTE<br />

54


10. ALLEGATI<br />

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA<br />

DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - 8 MARZO 2001<br />

Roma, 8 marzo 2001<br />

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE<br />

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui aderiscono<br />

l’Assindat<strong>colf</strong>, aderente a Confedilizia, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori<br />

Domestici con sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con<br />

sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano,<br />

la Nuova Collaborazione) e Domina, da una parte. E Feder<strong>colf</strong>, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,<br />

Uiltucs-Uil, dall’altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il<br />

rapporto di lavoro domestico.<br />

Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento<br />

della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente<br />

contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali<br />

normative emanate dalle autorità competenti.<br />

Articolo 2 - INSCINDIBILITA’ DELLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE<br />

Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno<br />

dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altra trattamento.<br />

Articolo 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE<br />

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam.<br />

Articolo 4 - DOCUMENTO DI LAVORO<br />

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavoro<br />

il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera<br />

sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste<br />

dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali<br />

diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavoro<br />

sarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore<br />

55


BADANTI & COLF<br />

extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi<br />

di lavoro.<br />

Articolo 5 - ASSUNZIONE<br />

L’assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.<br />

Articolo 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO<br />

(LETTERA DI ASSUNZIONE)<br />

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale<br />

andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:<br />

a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro;<br />

b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria;<br />

c) la durata del periodo di prova;<br />

d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;<br />

e) la durata dell’orario giornaliero di lavoro;<br />

f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;<br />

g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata<br />

nel caso di cui all’art. 16, ultimo comma;<br />

h) la retribuzione pattuita;<br />

i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;<br />

l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;<br />

m) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire<br />

i propri effetti personali.<br />

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata<br />

tra le parti.<br />

Articolo 7 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO<br />

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio<br />

tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché<br />

nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio<br />

1987, n. 56:<br />

1. per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;<br />

56


10. ALLEGATI<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 12;<br />

2. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto<br />

per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente<br />

all’estero;<br />

3. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme<br />

di legge sulla tutela dei minori o dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione<br />

obbligatoria del posto;<br />

4. per sostituire lavoratori in ferie.<br />

Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro<br />

internale ai sensi della normativa di legge.<br />

Articolo 8 - ASSUNZIONE LAVORATORI STUDENTI<br />

Gli studenti di età compresa fra i sedici ed i ventinove anni, frequentanti corsi di studio al termine<br />

dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici,<br />

possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.<br />

Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6,00 e le ore 14,00, oppure tra<br />

le ore 14,00 e le ore 22,00, ai prestatori di lavoro s tudenti, di cui al precedente comma,<br />

sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto,<br />

fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura.<br />

L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto<br />

dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato,<br />

nell’ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.<br />

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istituti<br />

disciplinati dal presente contratto.<br />

Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento<br />

alla pari dall’accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio<br />

1973, n. 304.<br />

Articolo 9 - PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il lavoro di almeno<br />

18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per<br />

la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti<br />

domiciliari.<br />

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BADANTI & COLF<br />

Articolo 10 - CATEGORIE DEI LAVORATORI<br />

I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:<br />

Prima categoria super vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano<br />

pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico<br />

o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;<br />

Prima categoria vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano<br />

all'andamento o della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque<br />

svolgano mansioni per le quali occorre una specifica elevata competenza professionale<br />

(ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa,<br />

maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);<br />

Seconda categoria vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative all vita familiare<br />

con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all’infanzia o baby<br />

sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio<br />

di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al<br />

successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella<br />

terza categoria);<br />

Terza categoria vi appartengono i prestatori d lavoro generico che non abbiano compiuto il<br />

periodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono<br />

mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente<br />

alle pulizie, addetto al giardino per lavoro di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto<br />

alla lavanderia, stalliere).<br />

Articolo 11 - MANSIONI PLURIME<br />

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel<br />

livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.<br />

Articolo 12 - PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA SECONDA CATEGORIA<br />

Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con le<br />

seguenti modalità:<br />

- dopo tre anni di servizio se l’assunzione avviene prima del compimento del 16° anno di<br />

età;<br />

- dopo due anni di servizio se l’assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento<br />

del 16°;<br />

dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.<br />

58


10. ALLEGATI<br />

Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno sei<br />

mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto<br />

comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.<br />

Il lavoro d elle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 13.<br />

Articolo 13 - DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI<br />

D’ATTESA NOTTURNA<br />

Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali<br />

di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta<br />

la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata<br />

della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando<br />

quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l’obbligo di corresponsione della prima colazione,<br />

della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.<br />

L’assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle<br />

parti; in tale atto devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenza<br />

ed il suo carattere di prestazione discontinua.<br />

Articolo 14 - PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA<br />

Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la<br />

retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della<br />

presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando<br />

l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.<br />

Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non<br />

saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella<br />

B (seconda categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali<br />

e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.<br />

L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.<br />

Articolo 15 - PERIODO DI PROVA<br />

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che é di 30 giorni<br />

di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro<br />

effettivo per la seconda e la terza categoria.<br />

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende<br />

automaticamente confermato.<br />

Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.<br />

59


BADANTI & COLF<br />

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da<br />

ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della<br />

retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.<br />

Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza avere trasferito<br />

la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà<br />

essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.<br />

Articolo 16 - RIPOSO SETTIMANALE<br />

Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue<br />

12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra<br />

le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore<br />

alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.<br />

Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno<br />

retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo<br />

non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi<br />

del precedente comma.<br />

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro<br />

per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso<br />

un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente<br />

seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione<br />

globale di fatto.<br />

Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno<br />

diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali,<br />

della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione<br />

ai commi precedenti.<br />

Articolo 17 - ORARIO DI LAVORO<br />

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un<br />

massimo di:<br />

- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori<br />

conviventi. L’orario dei lavoratori conviventi sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1 gennaio<br />

2002 e di un’altra mezz’ora a decorrere dal 1 gennaio 2003. La riduzione dell’orario<br />

di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sarà settimanale;<br />

60


10. ALLEGATI<br />

- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure<br />

su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali<br />

su 5 giorni, l’orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.<br />

L’orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali,<br />

con la seguente modalità:<br />

- 47 ore a partire dal 1.4.2001;<br />

- 46 ore a partire dal 1.1.2002;<br />

- 45 ore a partire dal 1.1.2003;<br />

- 44 ore a partire dal 1.1.2004.<br />

La retribuzione oraria rimarrà inalterata.<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 14.<br />

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della<br />

stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane,<br />

non inferiore alle 2 ore. E’ consentito il recupero consensuale ed a regime normale di<br />

eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.<br />

L’orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui<br />

al primo comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o<br />

ad ore, sarà concordato fra le parti.<br />

Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 13 e 14 ed escluso il richiamo<br />

alla tabella B contenuto nell’art. 14, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le<br />

ore 22.00 e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della<br />

retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario<br />

di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.<br />

Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore<br />

fuori dell’orario di lavoro.<br />

Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non<br />

retribuito.<br />

Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero superiore alle sei ore spetta comunque,<br />

ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il pranzo o la cena ovvero,<br />

in difetto di erogazione, un’indennità pari al lavoro valore convenzionale.<br />

Articolo 18 - LAVORO STRAORDINARIO<br />

Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di<br />

giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.<br />

E’ considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima<br />

fissata nel comma 1 dell’art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente<br />

concordato per il recupero di ore non lavorate.<br />

61


BADANTI & COLF<br />

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto orario così maggiorata:<br />

- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;<br />

- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;<br />

- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19.<br />

Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso,<br />

salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.<br />

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono<br />

considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo s tesso:<br />

tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità.<br />

Articolo 19 - FESTIVITA’ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI<br />

Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente<br />

sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1°<br />

novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono.<br />

In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere<br />

la normale retribuzione.<br />

In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento<br />

delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di<br />

festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero<br />

del riposo in latra giornata, o in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale<br />

di fatto mensile.<br />

Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge<br />

5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del<br />

godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.<br />

Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26<br />

della retribuzione globale di fatto mensile.<br />

Articolo 20 - FERIE<br />

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo steso<br />

datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.<br />

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad<br />

una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.<br />

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non<br />

usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.<br />

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo;<br />

62


10. ALLEGATI<br />

nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo<br />

di ferie più lungo, a l fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su usa richiesta e<br />

accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.<br />

Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il<br />

periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.<br />

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo<br />

di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore<br />

stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo<br />

servizio prestato.<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 15.<br />

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante<br />

il periodo di malattia o infortunio.<br />

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in<br />

dodicesimi.<br />

Articolo 21 - SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI<br />

Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro<br />

extraferiali per esigenze del datore di lavoro.<br />

Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell’alloggio spetta, per il periodo della sospensione,<br />

il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo<br />

di dette corresponsioni.<br />

Articolo 22 - ASSENZE E PERMESSI<br />

Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore<br />

di lavoro.<br />

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche<br />

documentate, purchè coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.<br />

I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate;<br />

- lavoratori conviventi: 16 ore annue;<br />

- lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: 12 ore annue.<br />

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno<br />

riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.<br />

I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.<br />

Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secon-<br />

63


BADANTI & COLF<br />

do grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario.<br />

Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio,<br />

anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.<br />

Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi,<br />

permessi di breve durata non retribuiti.<br />

In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.<br />

Le assenze per malattia e infortunio, di cui i l datore di lavoro deve essere tempestivamente<br />

avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo<br />

di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni<br />

dall’evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.<br />

Per i lavoratori non conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non<br />

sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato<br />

medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi<br />

nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione.<br />

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore,<br />

sono da considerare dimissioni del lavoratore.<br />

Articolo 23 - DIRITTO ALLO STUDIO<br />

Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza<br />

del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico<br />

professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di<br />

lavoro.<br />

Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate<br />

a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno<br />

retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.<br />

Articolo 24 - MATRIMONIO<br />

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.<br />

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo del congedo, ove<br />

non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.<br />

La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante<br />

l’avvenuto matrimonio.<br />

64


10. ALLEGATI<br />

Articolo 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI<br />

Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni di esse<br />

indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.<br />

E’ vietato adibire al lavoro le donne:<br />

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti<br />

dalla normativa di legge;<br />

b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;<br />

c) durante i tre mesi dopo il parto.<br />

Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli<br />

relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.<br />

Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla<br />

cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere<br />

licenziata, salvo che per giusta causa.<br />

Articolo 26 - TUTELA DEL LAVORO MINORILE<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 16.<br />

E’ ammessa l’assunzione di fanciulli nei serv izi familiari all’età minima di 15 anni compiuti,<br />

purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti<br />

trasgressione dell’obbligo scolastico.<br />

L’ammissione al lavoro di minori è subordinata all’assolvimento dell’obbligo scolastico e alla<br />

loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa<br />

di legge. Valgono pure le altre norme richiamate nell’art. 2, lettera a), della legge 17<br />

ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile<br />

1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con<br />

la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta<br />

di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore,<br />

da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento;<br />

il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo<br />

ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.<br />

Articolo 27 - MALATTIA<br />

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del<br />

posto come segue:<br />

1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;<br />

2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;<br />

65


BADANTI & COLF<br />

3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.<br />

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.<br />

Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo<br />

di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui al punto 1, 2, 3 dei<br />

commi precedenti, nella seguente misura:<br />

- fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;<br />

- dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.<br />

Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme<br />

di legge riguardandi i lavoratori conviventi.<br />

L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne<br />

usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non<br />

sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.<br />

Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 22<br />

comma 7.<br />

La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.<br />

Articolo 28 - INFORTUNIO<br />

In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non conviente, spetterà la conservazione del<br />

posto come segue:<br />

1) per anzianità fino a sei mesi, superato il period idp rova, 10 giorni di calendario;<br />

2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;<br />

3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.<br />

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.<br />

Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni previste dall’art.<br />

36 del D.P.R. n. 1124 del 1965:<br />

- una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;<br />

- una rendita pe rl’inabilità permanente;<br />

- un assegno per l’assistenza personale continuativa;<br />

- una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;<br />

- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;<br />

- la fornitura degli apparecchi di protesi.<br />

Le predette prestazioni vengono erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni<br />

sul Lavoro (IANIL) al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei seguenti<br />

termini (artt. 53 e 54 D.P.R. n. 1124 del 1965):<br />

- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;<br />

- entro 2 giorni dall’accertamento per quelli prognosticati non guaribili entro 3 giorni;<br />

- entro 2 giorni a partire dal quarto per quelli prognosticati guaribili entro 3 giorni ma non<br />

66


10. ALLEGATI<br />

guariti.<br />

La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso l’IANIL e corredata<br />

dal certificato medico.<br />

Altra denuncia dovrà essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di Pubblica<br />

Sicurezza.<br />

Poichè le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore<br />

di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni (art.<br />

73, D.P.R. n. 1124 del 1965).<br />

L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne<br />

usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore infortunato non sia degente<br />

in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.<br />

L’infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende la decorrenza dello stesso.<br />

Articolo 29 - SERVIZIO MILITARE<br />

Il servizio militare non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del T.F.R.<br />

Entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore<br />

deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il<br />

rapporto di lavoro è risolto.<br />

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che prestano servizio<br />

civile sostitutivo.<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 17.<br />

Articolo 30 - RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA<br />

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà<br />

un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro,<br />

e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.<br />

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:<br />

a) retribuzione minima contrattuale;<br />

b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 33;<br />

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;<br />

d) eventuale superminimo.<br />

Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d)<br />

sia una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile; dovranno altresì risultare,<br />

oltre le voci di cui al secondo comma, le ore straordinarie, i compensi per festività e le<br />

trattenute per oneri previdenziali.<br />

Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla<br />

67


BADANTI & COLF<br />

quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.<br />

Articolo 31 - MINIMI RETRIBUTIVI<br />

I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sono<br />

rivalutabili annualmente ai sensi del successivo art. 34.<br />

Articolo 32 - VITTO E ALLOGGIO<br />

Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l’ambiente di<br />

lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.<br />

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne<br />

la dignità e la riservatezza.<br />

I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nell a tabella E allegata al presente<br />

contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.<br />

Articolo 33 - SCATTI DI ANZIANITA’<br />

A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo<br />

stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.<br />

A partire dal 1° agosto 1992 detti scatti non saranno assorbibili dall’eventuale superminimo.<br />

Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.<br />

Articolo 34 - VARIAZIONE PERIODICA DEI MINIMI RETRIBUTIVI E<br />

DEI VALORI CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO<br />

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati<br />

dal contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento<br />

retributivo di cui all’art. 40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT al 30<br />

novembre di ogni anno.<br />

La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza<br />

Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle<br />

eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.<br />

Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero<br />

del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione periodica<br />

della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al primo comma, in misura pari all’80%<br />

della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT<br />

68


10. ALLEGATI<br />

per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori<br />

convenzionali del vitto e dell’alloggio.<br />

Le retribuzioni minime contratuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati<br />

ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun<br />

anno.<br />

NOTA A VERBALE. Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contratto<br />

avrà decorrenza dal 1° gennaio 2002. La Commissione sarà a tal fine convocata dal<br />

Ministero del Lavoro entro e non oltre il 20 dicembre 2001.<br />

Articolo 35 - TREDICESIMA MENSILITA’<br />

Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere<br />

entro il mese di dicembre in occasione del Natale.<br />

Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti<br />

dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.<br />

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro<br />

e ma ternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata<br />

dagli enti preposti.<br />

Articolo 36 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza del preavviso<br />

nei termini seguenti:<br />

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;<br />

- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.<br />

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.<br />

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 18.<br />

- fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;<br />

- oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.<br />

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di<br />

alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo,<br />

il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni<br />

di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l’alloggio dovrà essere<br />

rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.<br />

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recentemete un’indennità pari alla retribuzione<br />

corrispndente al periodo di preavviso non concesso.<br />

69


BADANTI & COLF<br />

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire<br />

la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.<br />

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.<br />

E’ in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di chiedere l’esperimento di un tentativo<br />

di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all’art. 43, che deve decidere entro<br />

30 giorni.<br />

Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.<br />

In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i<br />

familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obligati in solido per i crediti di lavoro<br />

in essere fino al momento del decesso.<br />

Articolo 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento<br />

di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno,<br />

comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.<br />

Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della legge<br />

29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell’aumento<br />

del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno<br />

in corso.<br />

I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di ua volta all’anno,<br />

il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.<br />

L’ammontare del T.F.R. maturalto annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989<br />

va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e<br />

nella terza ca tegoria.<br />

Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono<br />

determinate in base ai seguenti criteri:<br />

A) Per il rapporto di lavoro a servizio intero convivente o non convivente<br />

1) per l’anzianità maturata aneriormente al 1° maggio 1958:<br />

a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno di anzianità;<br />

b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno di anzianità;<br />

2) per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958:<br />

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno di anzianità;<br />

b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno di anzianità;<br />

3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982<br />

per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno di anzianità.<br />

70


10. ALLEGATI<br />

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguente:<br />

1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974<br />

8 giorni per ogni anno di anzianità;<br />

2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78:<br />

10 giorni per ogni anno di anzianità;<br />

3) per l’anzianità maturata dal 31.12.78 al 31.12.79:<br />

15 giorni per ogni anno di anzianità;<br />

4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82:<br />

20 giorni per ogni anno di anzianità.<br />

Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla<br />

base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.<br />

Ai fni del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa<br />

si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo<br />

della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggiorato<br />

del rateo della gratifica natalizia.<br />

Articolo 38 - INDENNITA’ IN CASO DI MORTE<br />

In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corrispondersi<br />

al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo<br />

grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo<br />

fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.<br />

In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della<br />

successione testamentaria e legittima.<br />

Articolo 39 - PERMESSI SINDACALI<br />

I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle Associazioni Sindacali firmatarie<br />

del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell’Associazione Sindacale<br />

di appartenenza rilasciata all’atto della nomina, il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso<br />

delle famiglie 19 da presentare al da tore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la<br />

partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di sei giorni lavorativi<br />

nell’anno.<br />

I lavoratori che intendano eserticare tale diritto devono darne comunicazione al datore di<br />

lavoro di regola tre giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle organizzazioni<br />

sindacali di appartenenza.<br />

71


BADANTI & COLF<br />

Articolo 40 - CONTROVERSIE<br />

Le controversie individuali e collettive che devono insorgere in relazione al rapporto di lavoro<br />

riguardanti l’interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livello<br />

delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate<br />

alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’art. 43 del presente contratto.<br />

Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato<br />

accordo appositamente redatte dalle organizzazioni locali di cui sopra.<br />

Articolo 41 - COMMISSIONE NAZIONALE PER L’AGGIORNAMENTO RETRIBUTIVO<br />

E’ costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del Lavoro e della<br />

Previdenza Sociale, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale<br />

dei lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro.<br />

La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.<br />

Articolo 42 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE<br />

Presso l’Ente bilaterale di cui al successivo art. 44 è costituita una Commissione nazionale<br />

paritetica composta da un rappresentante di ciascuno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori<br />

che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle<br />

Organizzazioni dei datori di lavoro.<br />

Alla Commissione sono a ttribuiti i seguenti compiti:<br />

a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente<br />

contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;<br />

b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;<br />

c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali<br />

dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo<br />

alle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto;<br />

La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando<br />

ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.<br />

Le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte l’anno in concomitanza<br />

delle riunioni della Commissione di cui all’articolo precedente.<br />

72


10. ALLEGATI<br />

Articolo 43 - COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI<br />

Possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuno<br />

da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno<br />

stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazione<br />

dei datori di lavoro che hanno stipulato il presente contratto.<br />

Dette Commissioni saranno presiedute da persone di comune fiducia delle parti o, in caso di<br />

disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.<br />

Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo<br />

di conciliazione delle controversie individuali di cui all’art. 411, comma 3, cod. proc.<br />

civ.<br />

Articolo 44 - ENTE BILATERALE<br />

L’ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:<br />

1) Istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi, studi, alla fine di cogliere gli<br />

aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese; a tale fine l’osservatorio dovrà<br />

rilevare:<br />

- la situazione occupazionale della ca tegoriea;<br />

- le retribuzioni medie di fatto;<br />

- il livello di applicazione del C.C.N.L. sul territorio;<br />

- il grado di uniformità sull’applicazione del C.C.N.L. e delle normative di legge ai lavoratori<br />

stranieri;<br />

- la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria;<br />

- i fabbisogni formativi;<br />

- le analisi e le proposte in ma teria di sicurezza.<br />

2) Promuovere ai vari livelli iniziative in ma teria di formazione e qualificazione professionale,<br />

anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione<br />

in materia di sicurezza.<br />

L’Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: peri l 50% da FIDALDO e DOMI-<br />

NA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.<br />

Le parti costituiranno l’Ente bilaerale Nazionale entro il 31 dicembre 2001 e valutaeranno<br />

l’opportunità della costituzione di Enti a livello regionale.<br />

Le organizzazioni firmatarie del presente contratto procederanno altresì ad assumere le<br />

necessarie intese per la costituzione di un ente bilaterale, che abbia competenza sulla formazione<br />

professionale e su altre materie da definire.<br />

Il lavoro delle “<strong>badanti</strong>” vademecum ad uso delle famiglie 20.<br />

73


BADANTI & COLF<br />

Articolo 45 - CASSA MALATTIA COLF<br />

Le parti costitiuranno entriil 30 giugno 2001 la Cassa Malattia Colf per il rimborso della indennità<br />

di malattia, che sarà un Ente paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMI-<br />

NA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.<br />

Articolo 46 - PREVIDENZA INTEGRATIVA<br />

Le parti costituiranno una commissione paritetica che avrà il compito di approfondire la materia,<br />

al fine di rendere possibile l’istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici e<br />

i lavoratori del settore.<br />

Articolo 47 - CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE<br />

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli 41, 42, 43 e 44 del presente<br />

contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori<br />

di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossine di contributi di assistenza<br />

contratutale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge<br />

4 giugno 1973, n. 311.<br />

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori di<br />

lavoro che i rispettivi dipendenti.<br />

Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi<br />

e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al primo comma e con l’Istituto previdenziale<br />

prescelto.<br />

Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono<br />

subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.<br />

I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto<br />

del presente articolo.<br />

Le parti costituiranno entro il 30 giugno 2001 il Fondo al quale fare affluire i contributi di<br />

cui sopra. TAle Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO<br />

e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.<br />

Articolo 48 - DECORRENZA E DURATA<br />

Il presente contratto decorre dal 8 marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diverse<br />

decorrente ivi previste.<br />

In caso di mancata disdetta di una delle parti da darsi almeno tre mesi prima della da ta di<br />

scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si intenderà<br />

74


10. ALLEGATI<br />

tacitamente rinnovato per un biennio e così di seguito.<br />

Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del primo biennio di vigenza del<br />

presente contratto per verificare congiuntamente l’opportunità di apportarvi modifiche.<br />

Le parti costituiranno una apposita Commissione Tecnica che studierà la revisione del testo<br />

contrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o<br />

errori materiali.<br />

CHIARIMENTI A VERBALE<br />

1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione mensile.<br />

Esempio: paga orario per il numero di ore lavorate nella settimana per 52 : 12 : 26=<br />

1/26 della retribuzione mensile.<br />

2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i<br />

trentesimi della mensilità (esempio: malattia).<br />

3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi<br />

della mensilità (esempio: ferie).<br />

4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono<br />

o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.<br />

5) Per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva dell’indennità di vitto e<br />

alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.<br />

75


BADANTI & COLF<br />

Pagina 1 di MOD. ANF/1<br />

MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE<br />

76<br />

Al<br />

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE<br />

(compilare e barrare le caselle)<br />

______________________________________ ________________________________________<br />

cognome e nome luogo e data di nascita<br />

celibe /nubile coniugato/a vedovo/a (*) legalmente separato/a divorziato/a<br />

in servizio presso _________________________________________ tel. _________________________<br />

Titolare di pensione – iscrizione n° ___________________________<br />

Chiede<br />

" l’attribuzione<br />

" la rideterminazione<br />

dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal _____________________________ (vedi Note)<br />

(*) allegare copia della sentenza di separazione, o autocertificazione con estremi della stessa.<br />

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE<br />

(compilare e barrare le caselle)<br />

cognome e nome rapporto di parentela luogo di nascita data di nascita codice fiscale<br />

1 (richiedente)<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

1<br />

0<br />

la persona indicata al n. ___ si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e<br />

permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente<br />

a svolgere le funzioni proprie della sua età (si allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione – o<br />

copia autenticata – rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali).<br />

la persona indicata al n. ___ è orfana


10. ALLEGATI<br />

77<br />

Pagina 2 di MOD. ANF/1<br />

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE<br />

Il/la sottoscritto/a ______________________ __________________________________________<br />

cognome e nome luogo e data di nascita<br />

consapevole della sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,<br />

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:<br />

" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né<br />

richiederà altro trattamento di famiglia<br />

_______________________ ______________________________________<br />

data Firma del coniuge<br />

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL RICHIEDENTE<br />

Il/la sottoscritto/a __________________________ ___________________________________<br />

cognome e nome luogo e data di nascita<br />

consapevole della sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,<br />

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:<br />

" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né<br />

richiederà altro trattamento di famiglia<br />

" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto<br />

altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex<br />

coniuge, coniuge separato, convivente o altri);<br />

" Le notizie indicate nel presente modello di domanda sono complete e veritiere;<br />

" Si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni.<br />

_______________________ ______________________________________<br />

data Firma del richiedente<br />

N.B. resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente<br />

modello di domanda


BADANTI & COLF<br />

78<br />

Pagina 3 di MOD. ANF/1<br />

DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO<br />

(compilare)<br />

Reddi ti Dichi arante Coniuge Altri famil iari TO TALE<br />

1) da lavoro dipendente e<br />

assimilati<br />

2) altri redditi<br />

3) redditi a tassazione separata<br />

4) redditi esenti o soggetti a<br />

ritenute alla fonte a titolo<br />

d’imposta o imposta<br />

sostitutiva<br />

TOTALE<br />

REDDITO COMPLESSIVO<br />

_______________________ ______________________________________<br />

data Firma del richiedente


10. ALLEGATI<br />

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO<br />

79<br />

Pagina 4 di MOD. ANF/1<br />

FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER<br />

IL NUCLEO FAMILIARE:<br />

• IL RICHIEDENTE L’ASSEGNO;<br />

• CONIUGE DEL/DELLA RICHIEDENTE (non legalmente ed effettivamente separato o non divorziato);<br />

• FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI, NON CONIUGATI;<br />

• FIGLI ED EQUIPARATI MAGGIORENNI INABILI , NON CONIUGATI;<br />

• FRATELLI E SORELLE DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' O MAGGIORENNI INABILI NON CONIUGATI,<br />

ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI;<br />

• NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' AFFIDATI DAL TRIBUNALE O MAGGIORENNI INABILI , NON<br />

CONIUGATI, ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI.<br />

NOTA BENE<br />

GLI EQUIPARATI AI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI SONO: I FIGLI ADOTTIVI, GLI AFFILIATI, I FIGLI NATURALI<br />

LEGALMENTE RICONOSCIUTI O GIUDIZIALMENTE DICHIARATI; I FIGLI NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO<br />

DELL'ALTRO CONIUGE, GLI AFFIDATI DAI COMPETENTI ORGANI A NORMA DI LEGGE.<br />

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:<br />

• CONVIVENTI;<br />

• CONIUGE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO O DIVORZIATO;<br />

• I FIGLI AFFIDATI ALL’ALTRO CONIUGE O EX CONIUGE;<br />

• I FIGLI NATURALI DEL/DELLA RICHIEDENTE CONIUGATO/A, NON INSERITI NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA; •I FIGLI<br />

NATURALI COMPRESI NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ ALTRO GENITORE NON CONVIVENTE CON IL/LA RICHIEDENTE;<br />

• IL CONIUGE E I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO CHE NON HANNO LA RESIDENZA IN ITALIA SE LO STATO<br />

ESTERO, DI CUI IL RICHIEDENTE E’ CITTADINO NON RISERVA UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITA’ NEI CONFRONTI<br />

DEI CITTADINI ITALIANI O NON E’ STATA STIPULATA CONVENZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI<br />

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA;<br />

• IL CONIUGE E I FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO CHE NON HANNO LA RESIDENZA IN ITALIA E CHE<br />

HANNO DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA DA PARTE DELLO STESSO STATO ESTERO CON IL QUALE SIA<br />

STATA STIPULATA CONVENZIONE INTERNAZIONALE O CHE RISERVI UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITA’ NEI<br />

CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FAMIGLIA (AD ECCEZIONE DI SVIZZERA,<br />

LIECHTENSTEIN E STATI DELLA EX- JUGOSLAVIA).<br />

DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL/DALLA RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO<br />

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente<br />

(pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, ecc.).<br />

L’anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda:<br />

1 luglio/30 giugno dell'anno successivo (ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2003 e il 30<br />

giugno 2004, il reddito da dichiarare e' quello conseguito nell'anno 2002).<br />

In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati dovra' essere compilato un modello di assegno per nucleo familiare per<br />

ogni anno richiesto ( ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003 il reddito da<br />

dichiarare e' quello conseguito nell'anno 2001).<br />

REDDITI DA DICHIARARE AL LORDO DELLE DEDUZIONII DI IMPOSTA, DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE<br />

RITENUTE ERARIALI (vanno desunti dalle certificazioni fiscali: Cud, 730 e Mod. Unico):<br />

1) REDDITI Da LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da<br />

prestazioni temporanee,es DS_mobilità, cig, malattia , percepiti in italia o all’estero, compresi gli arretrati)<br />

2)ALTRI REDDITI (vanno indicati i redditi da lavoro autonomo, da fabbricati ,da terreni, etc., al lordo della eventuale<br />

deduzione relativa all'abitazione principale.<br />

3) REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:<br />

• Mod. CUD/2005 per i redditi 2004- Parte "B" Punti 60 e 61.<br />

4) REDDITI ESENTI<br />

devono essere indicati i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se<br />

superiori complessivamente a 1.032,91 quali interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni ed indennità a<br />

ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio<br />

esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli, ecc.).<br />

REDDITI DA NON DICHIARARE<br />

• TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATI, ANTICIPAZIONI SU<br />

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO;<br />

• RENDITE VITALIZIE EROGATE DALL'INAIL, PENSIONI DI GUERRA, PENSIONI TABELLARI AI<br />

MILITARI DI LEVA VITTIME DI INFORTUNIO;<br />

• INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI, AI<br />

MINORI INABILI NON DEAMBULANTI, AI PENSIONATI DI INABILITA';<br />

• ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI;<br />

• ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE;<br />

• INDENNITA' DI TRASFERTA PER LA PARTE NON ASSOGGETTABILE AED IMPOSIZIONE FISCALE;<br />

• INDENNIZZO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIE, DA TRASFUZIONI E<br />

SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI<br />

• INDENNITA’ DI FREQUENZA AI MINORI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI;<br />

• INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE PER SORDI PRE. - LINGUALI;<br />

I•INDENNITA’ PER CIECHI PARZIALI;


BADANTI & COLF<br />

IL LIMITE DI REDDITO FAMILIARE PER IL DIRITTO AGLI ASSEGNI<br />

PER IL NUCLEO FAMILIARE<br />

Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito personale<br />

indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare. Il nucleo familiare composto<br />

dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato,<br />

a carico dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente<br />

ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione<br />

annuale. (vedi tabelle).<br />

LA DOMANDA<br />

L’interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la domanda, su un apposito<br />

modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell’Inps, unendovi i documenti indicati nel<br />

modulo stesso. (vedi pagine precedenti)<br />

80

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