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Preg.mo Sig. Presidente del TRIBUNALE DI TREVISO Mi avvalgo ...

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<strong>Preg</strong>.<strong>mo</strong> <strong>Sig</strong>. <strong>Presidente</strong> <strong>del</strong><br />

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>TREVISO</strong><br />

<strong>Mi</strong> <strong>avvalgo</strong> <strong>del</strong>la posta elettronica certificata al fine che sia certa la provenienza.<br />

<strong>Mi</strong> rivolgo a Lei per segnalare alcuni episodi recenti che, sulla scia di una consolidata prassi, da<br />

circa tre lustri continuano a <strong>del</strong>egittimare, a mio avviso, la fondamentale Istituzione che Ella<br />

presiede. <strong>Mi</strong> riferisco in particolare ai più recenti, in quanto ho il dubbio che, qualora osassi<br />

continuare a cercare di difendermi, non sarebbe sufficiente la cautela che da tempo adotto<br />

facendomi accompagnare da mia <strong>mo</strong>glie ogni volta che devo venire al Tribunale, in quanto te<strong>mo</strong> di<br />

essere falsamente accusato di qualcosa allo scopo di mettermi definitivamente in condizione di non<br />

nuocere.<br />

Anticipo subito che non farò riferimento alle azioni dietro le quinte più perniciose per me, in quanto<br />

mi mancano le prove sufficienti, al <strong>mo</strong>mento.<br />

Ho esposto alla Procura fatti gravissimi (Rif 1333/10 Mod 45 e successive aggiunte), sui quali so la<br />

nostra Polizia Postale sarebbe certamente in grado di fare immediatamente chiarezza:<br />

-o si tratta di un gravissi<strong>mo</strong> reato di riciclaggio per ingenti somme<br />

- o si tratta di qualcosa di ancora più grave: il tentativo di sfruttare le difficoltà finanziarie che sono<br />

riusciti a provocare attraverso gravi reati di cui, come dicevo sopra, mi mancano ancora le prove,<br />

per cercare di “incastrarmi” con un tempis<strong>mo</strong> non certo casuale.<br />

Non ho ottenuto alcun riscontro! Ho persino tentato di presentarmi di persona al PM, accompagnato<br />

alla sua porta dal dirigente giudiziario che evidentemente non supponeva di incontrare un rifiuto,<br />

ma sono stato respinto! Non mi si dica che manca il tempo per fare una semplice segnalazione<br />

all’organo di Polizia competente, tanto più che la vicenda è zeppa di attività prive di qualsiasi<br />

interesse per la giustizia.<br />

Un altro episodio, ancora più pericoloso per me in quanto minaccia di estromettere dal fascicolo<br />

gli innumerevoli fatti anomali accaduti in passato, al prevedibile scopo (a mio parere), per la mia<br />

controparte, di crearsi una specie di “verginità” per poter meglio ricominciare nuovamente, è il<br />

seguente.<br />

Pochi istanti prima che iniziasse la udienza <strong>del</strong> 27/04/2011 la controparte consegnava il suo atto di<br />

pari data., contenente, nella penultima facciata ,la richiesta di restituzione di alcuni documenti che il<br />

sottoscritto aveva a suo tempo depositato presso la Cancelleria Mobiliare.<br />

Nel corso di quella stessa udienza, è stata messa nelle mani <strong>del</strong> sottoscritto una cartellina contenente<br />

dei documenti che, a dire <strong>del</strong>l'avv. Bonotto, contenevano unicamente gravi ingiurie da parte <strong>del</strong><br />

sottoscritto.<br />

Dato che l'udienza proseguiva, non c'è stato minimamente il tempo di leggere il contenuto <strong>del</strong>l'atto<br />

<strong>del</strong> 27/04/2011 né di sfogliare la cartellina per verificarne il contenuto..<br />

Soltanto nei giorni successivi ho letto i documenti che mi sono stati consegnati, insieme con la<br />

decisione scritta <strong>del</strong> Got che dichiarava di non poter entrare nel merito <strong>del</strong>la causa e non faceva<br />

alcun cenno circa la documentazione depositata dal sottoscritto e restituita per iniziativa <strong>del</strong>la<br />

controparte. Mentre mi è chiaro che il giudice <strong>del</strong>la esecuzione non possa entrare nel merito, meno<br />

chiaro invece mi è che sia stata ignorata la assenza di legittimazione attiva <strong>del</strong>la Andreon s.r.l., dato<br />

che il mio legale aveva fatto esplicito riferimento alla introduzione illegittima ed abusiva di tale<br />

società a r.l., in quanto mi risulta invece essere questione di legittimità!


Ma, in pratica, era stata proprio il got (Loschi) ad eseguire la richiesta ripetuta a voce dall’avv.<br />

Bonotto ed estrarre materialmente la cartellina dal fascicolo per consegnarmela (nonostante fosse<br />

stata proprio lei, nella udienza <strong>del</strong> 20/09/2010, a consigliarmi di depositarla in Cancelleria,<br />

opponendosi in quel caso alla obiezione <strong>del</strong>l’avv. Bonotto, che sosteneva che “non potevo”). Non è<br />

la prima volta, in questa mia penosa ed interminabile vicenda, che dei magistrati cambiano parere:<br />

cla<strong>mo</strong>roso che un certo PM, dopo aver esaminato per ben due volte una accusa a mio carico,<br />

concludendo che era <strong>del</strong> tutto infondata, la terza volta ha tagliato una mia frase scritta, nel punto più<br />

significativo, rendendola in tal <strong>mo</strong>do plausibile come imputazione!<br />

Abituato a tranelli di ogni genere, ebbi tuttavia <strong>mo</strong>do di constatare che i documenti non risultavano<br />

alterati e che quindi la accusa di ingiurie era puramente strumentale.<br />

Particolare alquanto significativo è che, in quel medesi<strong>mo</strong> procedimento, risulta annotato in<br />

maniera tale (ma si tratta di un artefatto di una persona evidentemente <strong>mo</strong>lto esperta in tale genere<br />

di manipolazione) da non consentire la identificazione di chi ha apposto la scritta , che ero stato<br />

avvisato <strong>del</strong>la udienza fissata al 4 ottobre 2010, cosa che invece non è avvenuta ed ha causato una<br />

decisione <strong>del</strong> giudice viziata dalla assenza di una <strong>del</strong>le parti, contrariamente alle disposizioni <strong>del</strong><br />

giudice stesso che aveva dato precise indicazioni scritte di comunicare ad entrambe le parti.<br />

Guarda caso, la annotazione che riportava le <strong>mo</strong>dalità con le quali è stata avvisata la controparte, ha<br />

caratteristiche opposte, cioè chiarissime anche nella assunzione di responsabilità di chi le aveva<br />

scritte (ma è naturale, in quanto evidentemente corrispondevano al vero)!<br />

Comunque gli atti indebitamente esclusi hanno pieno titolo di risiedere nel fascicolo n. 2930/10 in<br />

quanto attinenti alla causa. Soltanto che chiedo a Lei se li posso tornare a depositare, temendo gravi<br />

conseguenze se osassi farlo di mia iniziativa.<br />

La querela <strong>del</strong> 26/09/2010, depositata nel fascicolo il 14/10/2010, è un atto ufficiale che non può<br />

certo essere cancellato.<br />

Tanto meno può essere cancellata la dichiarazione UNEP che il sottoscritto è stato obbligato,<br />

proprio in conseguenza <strong>del</strong> pignoramento subito da questa controparte, a depositare il 3 agosto<br />

2010.<br />

A proposito di tale annotazione, la espressione che ha usato la mia controparte per certificarne la<br />

autenticità : “Di tal che l'apposizione <strong>del</strong>l'indicazione "not. deb. 29.09.10" da parte <strong>del</strong>la cancelleria<br />

è addirittura più che bastevole a chiudere ogni discorso sull'avviso all'interessato” è alquanto significativa.<br />

Secondo questo avvocato, le cui gesta sono ben documentate nello scambio di corrispondenza con l’ordine<br />

degli Avvocati (vedere directory : ordine degli Avvocati di Treviso), una scritta anonima (anzi resa<br />

anonima ad arte, utilizzando una evidente capacità manuale) basta ed avanza contro il sottoscritto!<br />

E' a mio avviso evidente l'intento intimidatorio contenuto nella frase “Chi scrive e le persone<br />

coinvolte valuteranno come affrontare questa situazione”. Conoscendo la capacita offensiva in<br />

ambito giudiziario di questa controparte ci sarebbe effettivamente da temere, se non che il<br />

sottoscritto ormai ha fatto il callo e di conseguenza si oppone allo ennesi<strong>mo</strong> esca<strong>mo</strong>tage <strong>del</strong>la<br />

controparte, ritenendolo mirato ad allontanare la verità che emerge da quei documenti ufficiali.<br />

A tal proposito, rileggendo la dichiarazione UNEP, appare evidente come le macchinazioni che<br />

hanno raggiunto l'obiettivo di distruggere la credibilità finanziaria che il sottoscritto ha conquistato<br />

in oltre 45 anni di lavoro partono da lontano e che nulla di ciò che ha compiuto questa mia<br />

controparte è lasciato al caso. <strong>Mi</strong> riferisco in particolare alla gravissima ingiuria rivolta al giudice di<br />

Appello, reo unicamente di aver fatto il suo dovere con alta professionalità, senza cedere allo<br />

strapotere che appare evidente a chi legge la intera vicenda : secondo lo zingarelli il termine


“capzioso” è una grave ingiuria (enorme, se rivolta ad un magistrato, ritengo io). Ad una lettura<br />

superficiale, potrebbe meravigliare che una controparte così capace di ottenere ciò che vuole sia<br />

incorsa in una ingiuria fine a se stessa! In realtà, a mio avviso, essa lascia trapelare intenti ben più<br />

gravi! Infatti vi sono degli aspetti rilevanti che vanno colti:<br />

1) il risultato è stato quello di ottenere che la Suprema Corte facesse riferimento a quel<br />

medesi<strong>mo</strong> magistrato con termini che, se pur non esplicitamente offensivi, sono <strong>mo</strong>lto<br />

severi;<br />

2) tale risultato è stato ottenuto con i soliti metodi, e cioè contravvenendo alla decisione <strong>del</strong>la<br />

Cassazione a sezioni unite, che impone al ricorrente di includere nel ricorso alla Corte<br />

Suprema tutti gli elementi idonei a consentire la formazione <strong>del</strong> giudizio, sono stati<br />

scientemente esclusi documenti essenziali a tal fine e cioè: le raccomandate a.r. nelle quali<br />

erano gli stessi Andreon ad affermare che era la società a r.l. la parte in causa ed anche e<br />

soprattutto un verbale autografo attestante la dichiarazione in tal senso resa dalla Braido<br />

Vanna, <strong>mo</strong>glie <strong>del</strong> titolare, che si definiva autorizzata ad intervenire in quanto vice<br />

presidente <strong>del</strong>la subentrata Andreon s.r.l.<br />

Se la documentazione di cui sopra è eventualmente sparita dal fascicolo, in <strong>mo</strong>do che il Sostituto<br />

Procuratore di cassazione dr. Aurelio Golia fosse appositamente tratto in errore oppure se sia lui<br />

stesso ad avere sorvolato sulla cosa, io non vado certo a verificare, ti<strong>mo</strong>roso come sono di essere<br />

falsamente accusato di furto, come mi risulta essere accaduto ad un avvocato di Pordenone.<br />

È ovvio che la esistenza di tali documenti escludeva che il riferimento di Andreon Francesco ad una<br />

società, nel suo atto di ricorso in appello rigettato dalla Corte Veneziana proprio in quanto la parte<br />

in causa era la sua ditta individuale e non invece la società, potesse essere interpretato come “mero<br />

refuso” e che di conseguenza l'esito <strong>del</strong>la sentenza è viziato dal comportamento a mio avviso doloso<br />

<strong>del</strong> ricorrente. Tanto più grave è la cosa in quanto il contro ricorso da me presentato sottolineava<br />

appunto la assenza di quegli elementi che invece era obbligo <strong>del</strong> ricorrente menzionare.<br />

Ma ancora più grave, a mio <strong>mo</strong>do di vedere, è il danno di immagine (e forse anche di sostanza) che<br />

ha subito il magistrato veneziano in quella occasione e l'implicito <strong>mo</strong>nito per qualsiasi magistrato<br />

che osasse in futuro non piegarsi alla abnorme capacità di persuasione di questa controparte.<br />

Questa vicenda a mio avviso rappresenta la “cartina di tornasole” di quelle anomalie e di quel<br />

disprezzo <strong>del</strong>le Istituzioni che sono una costante e che hanno anticipato quanto avviene ora a livello<br />

nazionale, agli occhi di tutti. Gli episodi sono <strong>mo</strong>lti ma quelli di maggior rilievo sono sicuramente<br />

la “sparizione” dei reperti depositati in custodia al Tribunale detenuti indebitamente per 5 anni dall'<br />

avv. Bonotto (con il conseguente riflesso sulla dignità <strong>del</strong>la Istituzione) , e tutti gli avvenimenti ad<br />

essa correlati, ed il gravissi<strong>mo</strong> danno arrecato al giudice veneziano ed alla Istituzione (Corte di<br />

Appello) che egli rappresenta.<br />

Ma la macchinazione ordita da questa controparte è ancora più evidente se si considera che, dei<br />

versamenti da essa effettuati, solo per la prima parte, fino a dicembre 2005, può essere considerata<br />

in obbedienza ad un provvedimento esecutivo; tutta la somma rimanente, fino ai 31.357 euro versati<br />

con riserva espressa di ripetizione, invece, poteva benissi<strong>mo</strong> non essere erogata (vale a dire che i<br />

versamenti sono assolutamente spontanei), in attesa <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong>la causa, in quanto il<br />

provvedimento esecutivo (pignoramento) emesso dalla essedi studio sas era stato sospeso (sia pure<br />

arbitrariamente sospeso dal got pro tempore di Palmanova). Dietro un comportamento così<br />

apparentemente illogico c’è la sicumera di riuscire a mettere in difficoltà finanziaria la parte avversa<br />

grazie a <strong>del</strong>le (a mio avviso) capacità abnormi di indirizzare a proprio favore la macchina <strong>del</strong>la<br />

giustizia (e non solo quella, purtroppo), nella consapevolezza di quella impunità che sembra<br />

emergere dal riassunto <strong>del</strong>la intera vicenda contenuto nella dichiarazione UNEP, di cui sopra.<br />

E' plausibilmente nella convinzione di non poter contare su riguardi particolari da parte dei


giudici veneziani che la mia controparte ha evitato di utilizzare i nuovi termini concessi dalla<br />

Cassazione per ricorrere in Appello, cioè di dare logico seguito alla unica richiesta, accolta,<br />

contenuta nel suo ricorso per Cassazione. Ricorso in Appello che invece il sottoscritto non aveva<br />

alcun interesse ad effettuare in quanto pienamente soddisfatto <strong>del</strong>l'esito <strong>del</strong>la sentenza di merito di<br />

pri<strong>mo</strong> grado, ora definitiva, avendo anche presentato un contro ricorso in Cassazione che si<br />

opponeva al ricorso. A tale proposito l’art 100 è <strong>mo</strong>lto chiaro nel disporre un principio basilare,<br />

cioè che nessuno può subire qualsiasi conseguenza negativa per non aver preso iniziative giudiziarie<br />

contrarie al suo interesse!<br />

La stessa controparte, a dire il vero incredibilmente “distratta” (ma le contraddizioni in cui è incorsa<br />

sono in realtà la regola, piuttosto che la eccezione, tanto sono numerose; dato che l’avv. Bonotto è<br />

sicuramente tutto altro che inetto, la causa è sicuramente da addebitare alla troppa sicumera data<br />

dalla tanto abnorme quanto illegittima considerazione di cui, a parere <strong>del</strong> sottoscritto, sembra fruire)<br />

ammette che le sentenze passate in giudicato non sono annullate dalla mancata riassunzione<br />

(vedere: Atto_Bonotto_110509.pdf). E’ di lapalissiana evidenza che la sentenza di merito <strong>del</strong> 2000 è<br />

diventata definitiva nello stesso istante in cui sono scaduti i nuovi termini per il ricorso in appello<br />

concessi dalla Cassazione.<br />

Ma l’indice più esplicito <strong>del</strong>la abnorme capacità di ottenere dei provvedimenti giudiziari a suo<br />

favore, da parte di questa controparte, è che, a partire dal decreto ingiuntivo di Conegliano,<br />

concesso fra l’altro in assenza di prova scritta ed “inaudita altera parte”, tutti i numerosi<br />

provvedimenti che hanno seguito sono illegittimi in quanto violano il secondo comma <strong>del</strong>l’articolo<br />

393 <strong>del</strong> c.p.c. (il medesi<strong>mo</strong> articolo invocato, al pri<strong>mo</strong> comma, per ottenere l’indebito<br />

provvedimento) in quanto, dato che nel ricorso per Cassazione questa controparte ha sostenuto a<br />

chiare lettere che la Andreon s.r.l. è <strong>del</strong> tutto estranea alla vicenda giudiziaria (e questo ad ulteriore<br />

conferma di quanto aveva già dichiarato più volte in passato) e la sentenza di Cassazione ha fatto<br />

proprio, in maniera esplicita, tale concetto, gli atti successivi dovevano osservare tale assunto<br />

(per legge, ai sensi <strong>del</strong> 393 come sopra detto).<br />

Dato che le ragioni che inducono la mia controparte a tenere in vita la Andreon s.r.l. sono<br />

facilmente intuibili, in quanto registra perdite, dalla sua fondazione, quindi da un ventennio, di<br />

mediamente 20.000 euro all’anno, l’azzardo di questa controparte di usare questa sua società, non<br />

solo per ottenere il decreto ingiuntivo, ma addirittura per incamerare somme che il <strong>Sig</strong>. Andreon<br />

Francesco aveva riconosciuto di dovere alla essedi studio sas, è un altro indice <strong>del</strong>la straordinaria<br />

consapevolezza di impunità.<br />

Che sia chi mi ha apostrofato come “miserabile”, ad accusarmi ora di ingiurie, apparirebbe<br />

grottesco, se non fosse tragico. Sento a maggior ragione le necessità di rendere più agevole il<br />

riscontro <strong>del</strong>le affermazioni contenute nella dichiarazione UNEP , cioè nel documento che questa<br />

controparte si è sforzata con un inedito stratagemma di escludere dal fascicolo processuale,<br />

nonostante sia addirittura un documento obbligatorio, onde sottolineare come sia la verità dei fatti<br />

in esso descritti ad intralciare i piani di questa controparte, che spera così di poter più facilmente<br />

proseguire nella sua solita strategia.<br />

Se autorizzato a depositare nuovamente in cancelleria la cartellina che mi è stata consegnata con<br />

destrezza, mi riservo di depositare anche un nuovo cdrom aggiornato, contenente le immagini dei<br />

riscontri ed il loro elenco, in <strong>mo</strong>do che possano essere facilmente raggiunte con un semplice click<br />

<strong>del</strong> <strong>mo</strong>use.<br />

<strong>Mi</strong> preme citare solamente un punto, indicativo che questa controparte non si lascia mancare alcuno<br />

stratagemma, arrivando persino a denigrare se stessa pur di perseguire i suoi obiettivi. Non vedo<br />

come potrebbe essere interpretato altrimenti che l'avv. Furlan, che ha sostituito per un certo periodo


l'avv. Bonotto, abbia attribuito a questo ulti<strong>mo</strong> la responsabilità <strong>del</strong>lo insuccesso nella causa di<br />

merito di pri<strong>mo</strong> grado (è evidente che tale giudizio non poteva essere difforme da quello degli<br />

Andreon). Vedere atto_citazione_appello_furlan.pdf.<br />

Ho udito l’avv. Bonotto vantare, nella udienza <strong>del</strong> 30/03/2011 presso il giudice <strong>del</strong> registro, di<br />

Udine, che ben 4 giudici hanno confermato la legittimità <strong>del</strong>la sua pretesa di ottenere la restituzione<br />

<strong>del</strong> 31.357 euro più spese. Ha ragione! Ben 4 giudici a quanto mi risulta hanno deciso contro le<br />

disposizioni <strong>del</strong> secondo comma <strong>del</strong>l’art 393.<br />

Tale dato mi sembra quello di più immediata evidenza! A parte ovviamente tutte le altre precise e<br />

documentate <strong>mo</strong>tivazioni che sono state totalmente ignorate, anche esse, dai medesimi giudici. Uno,<br />

addirittura (dott.ssa Sabrina Cicero) si è intromesso di sua iniziativa, dopo che era già stata fissata<br />

la data di dicembre 2011 per il normale processo. Non ha degnato di riscontro la opposizione<br />

benissi<strong>mo</strong> argomentata dal mio legale e la sua decisione in pratica ha consentito alla mia<br />

controparte di inserire (con largo anticipo rispetto alla data ordinaria) nella Conservatoria dei<br />

registri im<strong>mo</strong>biliari quella annotazione (decreto ingiuntivo) di cui ho appreso la esistenza solo dalla<br />

banca che stava esaminandola mia domanda di finanziamento per cercare di fronteggiare alla meno<br />

peggio gli immani danni che questa controparte mi sta continuando a causare. Finanziamento che<br />

mi è stato negato esclusivamente a causa di quella annotazione, come sono in grado di provare.<br />

Dato che so per certo che il sistema giustizia continua ad essere disarticolato ad arte da questo<br />

regime, principalmente attraverso la assenza di mezzi, di personale giudiziario e di magistrati, c’è<br />

da chiedersi quale fosse la “ratio” di tale intervento “ultra petitum” <strong>del</strong>la giudice Cicero!<br />

Per concludere, mi sono stati “bruciati” ben 3 avvocati. L’attuale è il quarto. Per una fortunata<br />

coincidenza ho potuto sbirciare un fax inviato dall’avv. Bonotto all’avv. Santarcangelo (il terzo),<br />

che conteneva la esplicita minaccia di denunciarlo all’Ordine, in relazione al mio processo. Ben<br />

sapendo che il mio legale non aveva fatto assolutamente nulla che potesse anche lontanamente<br />

giustificare una simile minaccia, finalmente ebbi un riscontro di quelle che erano ben più che<br />

sensazioni! A tale riguardo, basta leggere lo scambio di corrispondenza fra me e l’Ordine di Treviso,<br />

per avere la prova <strong>del</strong> 9 <strong>del</strong> suo atteggiamento nella vicenda.<br />

Tuttavia rimane un inquietante punto di domanda. Difficile pensare che un tale organo, che pure si<br />

avvale di prerogative eccezionali che la legge gli affida e che sono negate a tanti altri sindacati,<br />

accreditandolo quindi di un livello di affidabilità sotto il profilo deontologico superiore (con quale<br />

merito, ogni uno può giudicare dalla corrispondenza sopra citata), abbia comunque una tale<br />

autorevolezza da influire in qualche misura nel comportamento coordinato di magistrati!Io ho il<br />

(miserabile, per dirla alla Bonotto) sospetto che ci sia <strong>del</strong>l’altro!<br />

<strong>Mi</strong> scuso per ogni eventuale e comunque involontario errore. A disposizione per ogni<br />

approfondimento, attendo di sapere se posso ripresentare alla Cancelleria Mobiliare la<br />

documentazione che mi è stata riconsegnata con destrezza e porgo deferenti ossequi.<br />

Sandro Dallavalle<br />

Via <strong>del</strong> Solstizio, 2<br />

31044 Montebelluna (TV)<br />

Tel 0423 303623<br />

Fax 0423608266<br />

Mail sandro@essedistudio.com

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