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nuovo Catalogo Postura CON PALLINE V6.qxd - Itop

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Informazioni utili<br />

Autorizzazione:<br />

L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico dell’ortesi o dell’ausilio prescritto è rilasciata<br />

dall’ASL di residenza dell’assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza<br />

tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonchè, nel caso di forniture<br />

successive alla prima, del rispetto delle modalità dei tempi di rinnovo.<br />

L’ASL rilascia l’autorizzazione tempestivamente ed in caso di prima fornitura entro 20 giorni.<br />

L’ASL rilascia l’autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax, in caso di ricovero dell’assistito presso<br />

strutture sanitarie, pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio dell’ASL di residenza. Limitatamente<br />

ai dispositivi inclusi nell’Elenco 1 entro 5 giorni.<br />

Collaudo:<br />

Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione ed<br />

è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa.<br />

L’ASL invita, entro 15 giorni dall’avvenuta fornitura, l’assistito a presentarsi per il collaudo.<br />

Qualora l’assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo, incorre nelle<br />

sanzioni fissate dalla Regione.<br />

Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero<br />

o a domicilio.<br />

Il collaudo si intende effettuato se, trascorsi 20 giorni dalla consegna del dispositivo, il fornitore non abbia<br />

ricevuto alcuna comunicazione dall’ASL.<br />

Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso.<br />

Fornitura successiva:<br />

Una nuova autorizzazione alla fornitura di dispositivi protesici ed ausili a carico del Servizio Sanitario<br />

Nazionale (rinnovo) è subordinata alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione<br />

da parte del medico specialista prescrittore.<br />

Viene rilasciata quando sussistano le seguenti condizioni:<br />

• il presidio è ancora necessario<br />

• il presidio precedente non è più idoneo e riparabile<br />

• è trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, dalla precedente fornitura come<br />

previsto nell’all. 2 del Nomenclatore Tariffario.<br />

Per i dispositivi forniti agli assistiti minori di 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo.<br />

RINNOVO PRIMA DEI TEMPI MINIMI PREVISTI<br />

È necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore che evidenzi il motivo della sostituzione (es.<br />

particolari necessità terapeutiche o riabilitative, modifica dello stato psicofisico dell’assistito).<br />

SMARRIMENTO, ROTTURA, PARTICOLARE USURA, NON RIPARABILITÁ<br />

È necessaria una dichiarazione sottoscritta dall’invalido o di chi ne esercita la tutela in base alla quale<br />

l’ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un <strong>nuovo</strong> dispositivo prima che siano decorsi i<br />

tempi minimi previsti per il rinnovo.<br />

CASI PARTICOLARI<br />

Per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi<br />

negli elenchi del Nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministero della Sanità.<br />

(Art. 1 comma 6 del D.M. 27 Agosto 1999)

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