L'IRAP PER GLI ODONTOIATRI. CHI NON LA PAGA? - AIO
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IL PROBLEMA<br />
L’IRAP <strong>PER</strong> <strong>GLI</strong> <strong>ODONTOIATRI</strong>.<br />
<strong>CHI</strong> <strong>NON</strong> <strong>LA</strong> <strong>PAGA</strong>?<br />
La questione dell’assoggettamento o meno all’IRAP dell’attività odontoiatrica presenta le stesse<br />
problematiche di assoggettamento o meno al tributo che investono i professionisti in genere.<br />
Infatti, allo stato attuale delle cose, sia la giurisprudenza (Corte Costituzionale e Corte di<br />
Cassazione), sia l’Agenzia delle Entrate, non sostengono una tesi interpretativa netta che stabilisce<br />
l’assoggettabilità all’IRAP del reddito dei professionisti in genere e degli odontoiatri in particolare.<br />
La valutazione quindi, se ricorrano o meno i presupposti dell’applicabilità dell’IRAP, va operata<br />
caso per caso.<br />
Ma allora come può l’odontoiatra decidere se, nella sua condizione professionale, dovrà o meno<br />
assoggettare il suo reddito all’IRAP?<br />
La questione non è affatto semplice ma cercherò, in queste poche righe, di dare un orientamento di<br />
fondo a cui fare riferimento e poi, come sempre, ciascuno deciderà secondo il proprio<br />
convincimento.<br />
PRESUPPOSTO DELL’IRAP<br />
Il punto di partenza è l’attività autonomamente organizzata. Infatti l’IRAP è dovuta se l’odontoiatra<br />
si avvale, nella sua attività, di una struttura (attività) autonomamente organizzata.<br />
Questo è il presupposto per essere soggetti a tassazioni IRAP.<br />
Vediamo quindi di approfondire il concetto.<br />
L’ORGANIZZAZIONE: IL FULCRO DEL<strong>LA</strong> QUESTIONE<br />
Quand’è che esiste un’attività autonomamente organizzata?<br />
Affinchè sussista un’ attività autonomamente organizzata è necessaria l’esistenza di una struttura<br />
che sia in grado di fornire al professionista (odontoiatra) un apporto significativo. In buona sostanza<br />
la struttura non deve essere ininfluente ma deve costituire un significativo fattore di produzione.<br />
1
Nelle varie casistiche si può dire, come regola generale, che il requisito dell’autonoma<br />
organizzazione dell’attività professionale esiste tutte le volte in cui l’odontoiatra si trova nelle<br />
seguenti condizioni:<br />
a) sia IL RESPONSABILE dell’organizzazione (e quindi titolare dello studio professionale) e non sia<br />
quindi inserito (come ad esempio gli odontoiatri collaboratori professionali) in strutture<br />
organizzative (studi) la cui responsabilità e titolarità sia in capo ad altri soggetti interessati;<br />
b) si avvalga in modo <strong>NON</strong> occasionale del lavoro di terzi (dipendenti o collaboratori);<br />
c) si avvalga di beni strumentali SIGNIFICATIVI (cioè di una certa rilevanza economica).<br />
A questo proposito direi che quasi sempre, per non dire sempre, un moderno studio dentistico<br />
utilizza beni strumentali significativi (impianti, riuniti, mobili etc)<br />
<strong>GLI</strong> ISCRITTI IN UN ALBO PROFESSIONALE<br />
(come avviene per gli odontoiatri).<br />
I vari principi (o criteri) individuabili nelle varie sentenze della Corte di Cassazione (argomento di<br />
questo articolo) al fine di mettere a fuoco quando esiste una autonoma organizzazione (presupposto<br />
per il pagamento dell’IRAP), valgono sia per i professionisti non iscritti in apposito albo<br />
professionale (es. consulenti vari) che (allo stesso modo) per i professionisti iscritti in apposito albo<br />
professionale (vedi odontoiatri). Quindi nessuna differenza tra le due categorie: le regole di<br />
applicabilità dell’IRAP sono le stesse.<br />
QUINDI <strong>CHI</strong> <strong>PAGA</strong> L’IRAP E <strong>CHI</strong> NO.<br />
Pur con le dovute riserve sul fatto che non è possibile generalizzare, per i motivi esposti, e che<br />
pertanto ciascun contribuente deve farsi assistere, per le proprie decisioni, dal proprio<br />
commercialista di fiducia, possiamo dividere l’universo degli odontoiatri in due grandi categorie:<br />
a) odontoiatri titolari di studio o partecipanti a studi associati;<br />
b) odontoiatri collaboratori che prestano la propria attività in strutture sanitarie gestite da terzi.<br />
Personalmente ritengo che tutti coloro che rientrano nella categoria sub a) <strong>NON</strong> abbiano possibilità<br />
di evitare il pagamento dell’IRAP.<br />
Ritengo invece che, per i soggetti rientranti nella categoria sub b), ci siano ottime possibilità di<br />
evitare il pagamento dell’IRAP.<br />
2
COSA PUO’ FARE L’ODONTOIATRA CHE RITIENE LEGITTIMAMENTE DI <strong>NON</strong> ESSERE<br />
ASSOGGETTABILE ALL’IRAP.<br />
Può scegliere tra una di queste tre strade:<br />
1) - Omessa presentazione del quadro IQ e mancato versamento dell’IRAP.-<br />
Non compilare, nella dichiarazione dei redditi, il quadro apposito dell’IRAP (IQ), e non pagare<br />
l’IRAP, poiché si ritiene ragionevolmente sicuro della mancanza del presupposto impositivo.<br />
Questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi.<br />
Tra i vantaggi vale il fatto che così facendo l’onere della prova (cioè provare che l’IRAP è dovuta)<br />
ricade sull’Agenzia delle Entrate che dovrà quindi agire, attivandosi, e dimostrare che<br />
quell’odontoiatra si avvale di autonoma organizzazione.<br />
Tra gli svantaggi il principale consiste nelle sanzioni (che possono essere anche molto pesanti)<br />
qualora la Commissione Tributaria accogliesse le ragioni dell’Agenzia delle Entrate e negasse<br />
quelle del contribuente.<br />
2) -Presentazione del quadro IQ, pagare l’IRAP e proporre successivamente istanza di rimborso.-<br />
Si compila il quadro IRAP (IQ), si paga il tributo e successivamente l’odontoiatra si attiverà<br />
presentando istanza di rimborso.<br />
Anche questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi.<br />
Tra i vantaggi il fatto che nessun tipo di sanzione può essere irrogata dall’Amministrazione<br />
Finanziaria.<br />
Tra gli svantaggi il fatto che spetterà al contribuente l’onere della prova di non essere assoggettabile<br />
al tributo e i tempi lunghi della giustizia tributaria (anche anni).<br />
3) -Presentazione della dichiarazioni IRAP (quadro IQ) ed omettere il versamento del tributo.-<br />
Anche questa soluzione, come le precedenti, presenta vantaggi e svantaggi.<br />
Tra i vantaggi il fatto che si corrono meno rischi in quanto le sanzioni applicabili sono ridotte<br />
rispetto al caso sub 1).<br />
Tra gli svantaggi il fatto che, anche in questo caso, l’onere della prova della non debenza<br />
dell’imposta spetta al contribuente.<br />
COSA CONSI<strong>GLI</strong>ARE<br />
Come già detto non è mai opportuno generalizzare; quindi ciascun odontoiatra, facendosi<br />
consigliare dal proprio commercialista di fiducia, sceglierà la strada per lui più opportuna.<br />
3
<strong>PER</strong> CONCLUDERE<br />
Una battuta umoristica. Talvolta mi piace ricordare quanto mi ripeteva spesso uno dei miei maestri:<br />
><br />
4<br />
Dott. Marcello Terzuolo<br />
Commercialista in Torino<br />
TB&A<br />
www.studioterzuolobrunero.it