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L'IRAP PER GLI ODONTOIATRI. CHI NON LA PAGA? - AIO

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IL PROBLEMA<br />

L’IRAP <strong>PER</strong> <strong>GLI</strong> <strong>ODONTOIATRI</strong>.<br />

<strong>CHI</strong> <strong>NON</strong> <strong>LA</strong> <strong>PAGA</strong>?<br />

La questione dell’assoggettamento o meno all’IRAP dell’attività odontoiatrica presenta le stesse<br />

problematiche di assoggettamento o meno al tributo che investono i professionisti in genere.<br />

Infatti, allo stato attuale delle cose, sia la giurisprudenza (Corte Costituzionale e Corte di<br />

Cassazione), sia l’Agenzia delle Entrate, non sostengono una tesi interpretativa netta che stabilisce<br />

l’assoggettabilità all’IRAP del reddito dei professionisti in genere e degli odontoiatri in particolare.<br />

La valutazione quindi, se ricorrano o meno i presupposti dell’applicabilità dell’IRAP, va operata<br />

caso per caso.<br />

Ma allora come può l’odontoiatra decidere se, nella sua condizione professionale, dovrà o meno<br />

assoggettare il suo reddito all’IRAP?<br />

La questione non è affatto semplice ma cercherò, in queste poche righe, di dare un orientamento di<br />

fondo a cui fare riferimento e poi, come sempre, ciascuno deciderà secondo il proprio<br />

convincimento.<br />

PRESUPPOSTO DELL’IRAP<br />

Il punto di partenza è l’attività autonomamente organizzata. Infatti l’IRAP è dovuta se l’odontoiatra<br />

si avvale, nella sua attività, di una struttura (attività) autonomamente organizzata.<br />

Questo è il presupposto per essere soggetti a tassazioni IRAP.<br />

Vediamo quindi di approfondire il concetto.<br />

L’ORGANIZZAZIONE: IL FULCRO DEL<strong>LA</strong> QUESTIONE<br />

Quand’è che esiste un’attività autonomamente organizzata?<br />

Affinchè sussista un’ attività autonomamente organizzata è necessaria l’esistenza di una struttura<br />

che sia in grado di fornire al professionista (odontoiatra) un apporto significativo. In buona sostanza<br />

la struttura non deve essere ininfluente ma deve costituire un significativo fattore di produzione.<br />

1


Nelle varie casistiche si può dire, come regola generale, che il requisito dell’autonoma<br />

organizzazione dell’attività professionale esiste tutte le volte in cui l’odontoiatra si trova nelle<br />

seguenti condizioni:<br />

a) sia IL RESPONSABILE dell’organizzazione (e quindi titolare dello studio professionale) e non sia<br />

quindi inserito (come ad esempio gli odontoiatri collaboratori professionali) in strutture<br />

organizzative (studi) la cui responsabilità e titolarità sia in capo ad altri soggetti interessati;<br />

b) si avvalga in modo <strong>NON</strong> occasionale del lavoro di terzi (dipendenti o collaboratori);<br />

c) si avvalga di beni strumentali SIGNIFICATIVI (cioè di una certa rilevanza economica).<br />

A questo proposito direi che quasi sempre, per non dire sempre, un moderno studio dentistico<br />

utilizza beni strumentali significativi (impianti, riuniti, mobili etc)<br />

<strong>GLI</strong> ISCRITTI IN UN ALBO PROFESSIONALE<br />

(come avviene per gli odontoiatri).<br />

I vari principi (o criteri) individuabili nelle varie sentenze della Corte di Cassazione (argomento di<br />

questo articolo) al fine di mettere a fuoco quando esiste una autonoma organizzazione (presupposto<br />

per il pagamento dell’IRAP), valgono sia per i professionisti non iscritti in apposito albo<br />

professionale (es. consulenti vari) che (allo stesso modo) per i professionisti iscritti in apposito albo<br />

professionale (vedi odontoiatri). Quindi nessuna differenza tra le due categorie: le regole di<br />

applicabilità dell’IRAP sono le stesse.<br />

QUINDI <strong>CHI</strong> <strong>PAGA</strong> L’IRAP E <strong>CHI</strong> NO.<br />

Pur con le dovute riserve sul fatto che non è possibile generalizzare, per i motivi esposti, e che<br />

pertanto ciascun contribuente deve farsi assistere, per le proprie decisioni, dal proprio<br />

commercialista di fiducia, possiamo dividere l’universo degli odontoiatri in due grandi categorie:<br />

a) odontoiatri titolari di studio o partecipanti a studi associati;<br />

b) odontoiatri collaboratori che prestano la propria attività in strutture sanitarie gestite da terzi.<br />

Personalmente ritengo che tutti coloro che rientrano nella categoria sub a) <strong>NON</strong> abbiano possibilità<br />

di evitare il pagamento dell’IRAP.<br />

Ritengo invece che, per i soggetti rientranti nella categoria sub b), ci siano ottime possibilità di<br />

evitare il pagamento dell’IRAP.<br />

2


COSA PUO’ FARE L’ODONTOIATRA CHE RITIENE LEGITTIMAMENTE DI <strong>NON</strong> ESSERE<br />

ASSOGGETTABILE ALL’IRAP.<br />

Può scegliere tra una di queste tre strade:<br />

1) - Omessa presentazione del quadro IQ e mancato versamento dell’IRAP.-<br />

Non compilare, nella dichiarazione dei redditi, il quadro apposito dell’IRAP (IQ), e non pagare<br />

l’IRAP, poiché si ritiene ragionevolmente sicuro della mancanza del presupposto impositivo.<br />

Questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi.<br />

Tra i vantaggi vale il fatto che così facendo l’onere della prova (cioè provare che l’IRAP è dovuta)<br />

ricade sull’Agenzia delle Entrate che dovrà quindi agire, attivandosi, e dimostrare che<br />

quell’odontoiatra si avvale di autonoma organizzazione.<br />

Tra gli svantaggi il principale consiste nelle sanzioni (che possono essere anche molto pesanti)<br />

qualora la Commissione Tributaria accogliesse le ragioni dell’Agenzia delle Entrate e negasse<br />

quelle del contribuente.<br />

2) -Presentazione del quadro IQ, pagare l’IRAP e proporre successivamente istanza di rimborso.-<br />

Si compila il quadro IRAP (IQ), si paga il tributo e successivamente l’odontoiatra si attiverà<br />

presentando istanza di rimborso.<br />

Anche questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi.<br />

Tra i vantaggi il fatto che nessun tipo di sanzione può essere irrogata dall’Amministrazione<br />

Finanziaria.<br />

Tra gli svantaggi il fatto che spetterà al contribuente l’onere della prova di non essere assoggettabile<br />

al tributo e i tempi lunghi della giustizia tributaria (anche anni).<br />

3) -Presentazione della dichiarazioni IRAP (quadro IQ) ed omettere il versamento del tributo.-<br />

Anche questa soluzione, come le precedenti, presenta vantaggi e svantaggi.<br />

Tra i vantaggi il fatto che si corrono meno rischi in quanto le sanzioni applicabili sono ridotte<br />

rispetto al caso sub 1).<br />

Tra gli svantaggi il fatto che, anche in questo caso, l’onere della prova della non debenza<br />

dell’imposta spetta al contribuente.<br />

COSA CONSI<strong>GLI</strong>ARE<br />

Come già detto non è mai opportuno generalizzare; quindi ciascun odontoiatra, facendosi<br />

consigliare dal proprio commercialista di fiducia, sceglierà la strada per lui più opportuna.<br />

3


<strong>PER</strong> CONCLUDERE<br />

Una battuta umoristica. Talvolta mi piace ricordare quanto mi ripeteva spesso uno dei miei maestri:<br />

><br />

4<br />

Dott. Marcello Terzuolo<br />

Commercialista in Torino<br />

TB&A<br />

www.studioterzuolobrunero.it

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