14.04.2013 Lecce,Carabinieri - La Bacheca Di Effettotre
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>Lecce</strong> - Sezione Terza<br />
SENTENZA<br />
N. 00810/2013 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01695/2011 REG.RIC.<br />
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2011, proposto da:<br />
Giuseppe Mario Zappala', rappresentato e difeso dagli avv.ti Serena De<br />
Vergori e Fabio Valenti, elettivamente domiciliato presso lo studio di<br />
quest’ultimo, in <strong>Lecce</strong>, via 95 Reggimento Fanteria, 1;<br />
contro<br />
Ministero della <strong>Di</strong>fesa, Legione <strong>Carabinieri</strong> Puglia, Comando Provinciale di<br />
<strong>Lecce</strong> e Compagnia di Gallipoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura<br />
distrettuale dello Stato, domiciliataria in <strong>Lecce</strong>, via F. Rubichi;<br />
per l’annullamento<br />
- del provvedimento n. 384/8-2011 - SP di prot. emesso dalla Legione<br />
<strong>Carabinieri</strong> Puglia - Comando Provinciale di <strong>Lecce</strong>, notificato in data 3<br />
settembre 2011;<br />
- del provvedimento n. 446/6-2011 - SP di prot. emesso dalla Legione<br />
<strong>Carabinieri</strong> Puglia - Comando Provinciale di <strong>Lecce</strong>, notificato in data 16<br />
settembre 2011;<br />
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della <strong>Di</strong>fesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa<br />
Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv.to De Vergori, per il ricorrente, e<br />
l’avv.to dello Stato Roberti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
I. Il ricorrente, all’epoca dei fatti Mar. A.s. UPS, Comandante della<br />
Stazione dei <strong>Carabinieri</strong> di Gallipoli (LE), impugna, congiuntamente, in<br />
quanto palesemente legati da un rapporto di connessione procedimentale e<br />
di presupposizione logica:<br />
1. la determina con cui è stato rigettato il ricorso avvero il provvedimento<br />
che ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame della sanzione della<br />
consegna, inflittagli per avere affisso in luogo accessibile al pubblico un<br />
documento a lui indirizzato contenente notizie relative al servizio, nella<br />
specie, relative all’attività operativa espletata dalla Compagnia diretta,<br />
giudicata, nel periodo di riferimento, inadeguata (n. 384/8-2011- SP di<br />
prot., notificato il 3 settembre 2011);<br />
2. il provvedimento di rigetto del ricorso presentato avverso la sanzione<br />
disciplinare del rimprovero, successivamente irrogata per avere estratto e<br />
allegato alla suddetta istanza di riesame della sanzione documenti ed<br />
appunti attinenti al servizio (circolari sul benessere organizzativo,<br />
comunicazioni sulle disfunzioni del sistema informativo SDI, avvisi di<br />
ricerca) senza avere ottenuto l’autorizzazione da parte del superiore<br />
gerarchico (n. 446/6-2011- SP di prot., notificato il 16 settembre 2011).<br />
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di norme di<br />
legge;<br />
b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, petizione di principio e<br />
disparità di trattamento.<br />
III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto<br />
del ricorso.<br />
IV. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2013, fissata per la discussione, la<br />
causa è stata trattenuta in decisione.<br />
V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.<br />
A) provvedimento n. 384/8-2011-SP di prot..<br />
Con riferimento al primo provvedimento gravato, di rigetto del ricorso<br />
gerarchico avverso la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di riesame<br />
della prima sanzione, il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per difetto<br />
di motivazione.<br />
V.1. In primo luogo, il diniego di riesame sarebbe motivato, tra gli altri,<br />
sull’erroneo presupposto che gli elementi addotti non sarebbero ascrivibili<br />
a nuove prove in quanto formati in epoca anteriore alla irrogazione della<br />
sanzione disciplinare e, come tali, inidonei a legittimare una nuova<br />
valutazione degli stessi fatti.<br />
V.1.1. Il motivo è fondato.<br />
V.1.2. In proposito, il Collegio ritiene opportuno specificare che, secondo<br />
giurisprudenza condivisa:<br />
a) il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in sede di<br />
appello (dunque, in via analogica, anche di riesame), sussiste quando venga<br />
dedotto un mezzo diverso da quello espletato in prime cure, ovvero<br />
allorché, pur trattandosi dello stesso strumento probatorio già assunto in<br />
primo grado, esso verta, su fatti diversi, essendo necessario che la prova<br />
abbia a oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già<br />
dedotte (Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8607);
) i nuovi elementi di prova devono non solo risultare estranei al contenuto<br />
della precedente pronuncia ma anche dimostrarsi idonei a incidere su<br />
circostanze rilevanti e non marginali;<br />
c) la novità deve intendersi in chiave soggettiva: il documento, seppure<br />
formato in epoca anteriore, deve essere, comunque, inteso come nuova<br />
prova se conosciuto da chi intenda valersene in epoca successiva<br />
all’inflizione della sanzione. Del resto, l’istituto del riesame si fonda, per<br />
legge, non tanto sulla produzione di documenti nuovi ma sulla<br />
sopravvenienza di prove, ovvero di elementi di valutazione non noti all’epoca<br />
del vaglio che ha dato luogo alla sanzione (art. 1365 del d.lgs. 15 marzo<br />
2010, n. 66).<br />
V.1.3. Invero, il ricorrente, Comandante di Stazione, ha potuto logicamente<br />
sostenere che la sanzione irrogata il 16 marzo 2011 fosse illegittima per<br />
iniquità e disparità di trattamento solo dopo essersi reso conto che in<br />
alcune aree del Comando di Compagnia erano affissi documenti di natura<br />
riservata, parimenti visibili al pubblico, senza che tale analoga circostanza<br />
avesse dato luogo a procedimenti disciplinari a carico di alcuno.<br />
Ciò posto, l’attuale ricorrente ne ha valutato la pertinenza e l’utilità ai fini<br />
del riesame in termini presuntivamente congrui, atteso che la relativa<br />
istanza, che può essere avanzata “in qualunque tempo” (art. 1365, d.lgs. n.<br />
66/2010), è stata avviata alla notifica all’Amministrazione resistente in<br />
data 6 maggio 2011; né l’Amministrazione, a fronte della logica<br />
prospettazione del ricorrente, ha dato prova dell’intervenuta decorrenza di<br />
un termine decadenziale.<br />
V.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la compromissione del proprio<br />
diritto alla difesa, sostenendo, da un lato, che al militare non sia affatto<br />
preclusa, atteso il relativo tecnicismo, l’assistenza di un legale di fiducia in<br />
sede di ricorso gerarchico finalizzato al riesame della sanzione già inflitta
e, dall’altro, che tale ausilio non possa essere ritenuto in violazione del<br />
rispetto della via gerarchica.<br />
V.2.1. <strong>La</strong> censura è parimenti fondata.<br />
V.2.2. Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo il<br />
quale, una volta assicurato all’incolpato nel procedimento disciplinare il<br />
grado di tutela essenziale e connaturale al nostro ordinamento democratico<br />
(sarebbe sufficiente il rispetto della regola del contraddittorio<br />
amministrativo nella sua accezione di previa audizione diretta del soggetto<br />
interessato), le garanzie costituzionali previste dall’art. 24 Cost. per il<br />
diritto di difesa processuale - tra cui la necessità della difesa tecnica<br />
dell’indagato - non sarebbero automaticamente operanti, trattandosi, nella<br />
specie, di procedimenti amministrativi (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento,<br />
sez. I, 9 gennaio 2013, n. 1; T.A.R. <strong>La</strong>zio, Roma, sez. II, 8 marzo 2010, n.<br />
3519).<br />
V.2.3. Tuttavia non può non ignorarsi che il difensore è parte puramente<br />
formale - nel senso che l’interesse sostanziale appartiene all’assistito-, e<br />
interviene esclusivamente in funzione di assistenza, ovvero di<br />
collaborazione di natura tecnica, e di rappresentanza, ovvero di<br />
sostituzione dello stesso interessato nell’esercizio di propri diritti e<br />
facoltà (cd. difesa tecnica): non vi è, dunque, alcuna terzietà di interessi.<br />
<strong>La</strong> Costituzione riconosce a ciascun soggetto la facoltà di agire in giudizio e<br />
di difendersi servendosi degli strumenti predisposti dall’ordinamento al<br />
fine di proteggere i propri diritti e interessi, configurando così un diritto<br />
di azione direttamente collegato al diritto alla difesa.<br />
Il diritto alla difesa s’inserisce, poi, nel più ampio disegno costituzionale<br />
che prevede, secondo una lettura congiunta degli artt. 24 e 111 Cost., il<br />
diritto a un giusto processo da svolgersi, cioè, in pieno contraddittorio tra<br />
le parti.
V.2.4. Trattasi di principi generali che hanno sicura e diretta rilevanza<br />
anche sui quei procedimenti amministrativi che, per la compressione della<br />
sfera della libertà personale, presentano un evidente carattere afflittivo<br />
essendo volti all’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo<br />
(consistente, ex art. 1358, del d.lgs. n.66/2010, nel richiamo, nel<br />
rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore) e, soprattutto, ne<br />
forniscono una lettura costituzionalmente orientata.<br />
A essi, come, peraltro, ai procedimenti volti all’inflizione delle sanzioni di<br />
stato disciplinate dall’art. 1357 del medesimo decreto legislativo, devono,<br />
invero, ritenersi applicabili, in via analogica, tutti i principi fondamentali<br />
espressi in materia penale dalla Costituzione agli artt. 25 e 27 (giudice<br />
naturale, principio di legalità, principio d’irretroattività, principio di tipicità<br />
e tassatività, principio della riserva di legge, principio di personalità,<br />
principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e principio di<br />
umanità della pena).<br />
V.2.5. Peraltro, l’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010, disciplinante la<br />
“Contestazione degli addebiti e diritto di difesa”, sovente richiamato per<br />
escludere la facoltà, per il militare, di avvalersi in sede disciplinare della<br />
difesa tecnica di un libero professionista (laddove prevede che “Il militare<br />
inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio,<br />
anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli<br />
presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio”), si riferisce<br />
esclusivamente alle fasi del procedimento volto all’irrogazione della<br />
sanzione e non alla predisposizione di ricorsi gerarchici avverso il rigetto di<br />
riesame la cui istanza è proponibile in qualunque tempo.<br />
Non può cioè sottovalutarsi la circostanza che, se interpretata nel senso di<br />
incidere riduttivamente sul diritto di difesa, tale norma, deve essere,<br />
comunque, considerata di stretta applicazione.
Per considerazioni sopra svolte, non può allora essere negata al sanzionato<br />
la difesa tecnica, svolta, cioè, da un difensore in nome e per conto<br />
dell’assistito, ai fini della redazione di un atto “latu sensu” difensivo, quale<br />
il ricorso gerarchico volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti sulla<br />
base di prove sopravvenute (ex art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010), atteso che<br />
una eventuale preclusione, oltre ad essere contraria ai principi<br />
costituzionali, non è prevista da alcuna norma.<br />
V.2.6. Invero, va, altresì, precisato che le modalità difensive, a parere del<br />
Collegio, non interferiscono in alcun modo sull’osservanza della linea<br />
gerarchia. Nel caso di specie, il ricorrente - secondo le disposizioni di cui<br />
all’art. 715 (“Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica”) del d.P.R. 15<br />
marzo 2010, n. 90, nonché di cui all’art. 1363 (“organo sovraordinato”) e<br />
all’art. 1365 (“Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di Corpo”) del<br />
d.lgs. n. 66/2010 -, ha, prima, avanzato istanza di riesame alla stessa<br />
autorità che ha emesso il provvedimento, poi, presentato ricorso<br />
gerarchico avverso il provvedimento d’inammissibilità all’organo<br />
sovraordinato, e, infine, proposto ricorso giurisdizionale avverso il relativo<br />
rigetto innanzi a questa autorità giudiziaria.<br />
B) provvedimento n. 446/6 – 2011 – SP di prot.. V.3. Con riferimento al<br />
secondo provvedimento gravato, relativo al rigetto del ricorso gerarchico<br />
avverso la sanzione del rimprovero, perché “estraeva copia ed allegava<br />
all’istanza di riesame della sanzione precedentemente irrogatagli<br />
documenti e appunti attinenti al servizio, senza la preventiva<br />
autorizzazione”, il ricorrente si duole della mancata ricorrenza dei<br />
presupposti sottesi alla fattispecie contestata relativa alla violazione di cui<br />
all’art. 725 (“Doveri propri dei superiori”) del d.P.R. n. 90/2010, in relazione<br />
all’art. 21 dell’“Istruzione sul carteggio per l’Arma dei <strong>Carabinieri</strong>”.<br />
<strong>Di</strong>spone la disposizione da ultimo richiamata: che “Nessuno può estrarre<br />
per uso personale copia di lettere o documenti d’ufficio, né dare di essi
visione a persone estranee, se non per motivi di servizio e previa<br />
autorizzazione del comandante di gruppo o dell’ufficiale capo ufficio..”.<br />
Ora, la parte ritiene che, nel caso di specie, l’utilizzo del carteggio non sia<br />
avvenuto per motivi personali ma attenga al servizio e ai principi<br />
fondamentali che lo regolano. V.3.1. Il motivo è fondato.<br />
L’utilizzo della documentazione ha riguardato, per motivi di giustizia,<br />
esigenze di servizio, ricollegabili, più in generale, al rigoroso rispetto della<br />
disciplina, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, richiesto per<br />
l’appunto, dall’art. 725, rubricato “doveri propri dei superiori”, del d.P.R. n.<br />
90/2010. Invero, la tesi difensiva della disparità di trattamento ha<br />
postulato la necessaria comparazione tra il documento di cui si è<br />
contestata l’affissione e gli altri documenti, parimenti affissi, per i quali il<br />
ricorrente ha sottolineato che non è stata esercitata alcuna potestà<br />
punitiva. Conseguentemente, trattandosi, di documentazione (circolari sul<br />
benessere organizzativo, note sulle disfunzioni del sistema informativo<br />
SDI, avvisi di ricerca) utilizzata per uso di difesa tecnica peraltro, affissa<br />
presso la locale bacheca, non era necessaria alcuna autorizzazione per<br />
l’estrazione.<br />
Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto<br />
annullando gli atti gravati, con ogni conseguenza in ordine ai sottesi<br />
provvedimenti disciplinari (ammissibilità dell’istanza di riesame della<br />
sanzione della consegna, con valutazione delle prove addotte e possibilità di<br />
usufruire della difesa tecnica; annullamento della sanzione disciplinare del<br />
rimprovero per assenza della violazione del combinato disposto di cui<br />
all’art. 725 del d.P.R. n. 90/2010 e all’art. 21 dell’ “Istruzione sul carteggio<br />
per l’Arma dei <strong>Carabinieri</strong>”).<br />
VII. Ragioni di equità inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese<br />
e competenze di giudizio.
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia <strong>Lecce</strong> - Sezione Terza<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo<br />
accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto annulla i<br />
provvedimenti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in <strong>Lecce</strong> nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013<br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />
Enrico d'Arpe, Consigliere<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore<br />
L'ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/04/2013<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)