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14.04.2013 Lecce,Carabinieri - La Bacheca Di Effettotre

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />

ha pronunciato la presente<br />

<strong>Lecce</strong> - Sezione Terza<br />

SENTENZA<br />

N. 00810/2013 REG.PROV.COLL.<br />

N. 01695/2011 REG.RIC.<br />

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2011, proposto da:<br />

Giuseppe Mario Zappala', rappresentato e difeso dagli avv.ti Serena De<br />

Vergori e Fabio Valenti, elettivamente domiciliato presso lo studio di<br />

quest’ultimo, in <strong>Lecce</strong>, via 95 Reggimento Fanteria, 1;<br />

contro<br />

Ministero della <strong>Di</strong>fesa, Legione <strong>Carabinieri</strong> Puglia, Comando Provinciale di<br />

<strong>Lecce</strong> e Compagnia di Gallipoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato, domiciliataria in <strong>Lecce</strong>, via F. Rubichi;<br />

per l’annullamento<br />

- del provvedimento n. 384/8-2011 - SP di prot. emesso dalla Legione<br />

<strong>Carabinieri</strong> Puglia - Comando Provinciale di <strong>Lecce</strong>, notificato in data 3<br />

settembre 2011;<br />

- del provvedimento n. 446/6-2011 - SP di prot. emesso dalla Legione<br />

<strong>Carabinieri</strong> Puglia - Comando Provinciale di <strong>Lecce</strong>, notificato in data 16<br />

settembre 2011;<br />

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della <strong>Di</strong>fesa;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa<br />

Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv.to De Vergori, per il ricorrente, e<br />

l’avv.to dello Stato Roberti;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO e DIRITTO<br />

I. Il ricorrente, all’epoca dei fatti Mar. A.s. UPS, Comandante della<br />

Stazione dei <strong>Carabinieri</strong> di Gallipoli (LE), impugna, congiuntamente, in<br />

quanto palesemente legati da un rapporto di connessione procedimentale e<br />

di presupposizione logica:<br />

1. la determina con cui è stato rigettato il ricorso avvero il provvedimento<br />

che ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame della sanzione della<br />

consegna, inflittagli per avere affisso in luogo accessibile al pubblico un<br />

documento a lui indirizzato contenente notizie relative al servizio, nella<br />

specie, relative all’attività operativa espletata dalla Compagnia diretta,<br />

giudicata, nel periodo di riferimento, inadeguata (n. 384/8-2011- SP di<br />

prot., notificato il 3 settembre 2011);<br />

2. il provvedimento di rigetto del ricorso presentato avverso la sanzione<br />

disciplinare del rimprovero, successivamente irrogata per avere estratto e<br />

allegato alla suddetta istanza di riesame della sanzione documenti ed<br />

appunti attinenti al servizio (circolari sul benessere organizzativo,<br />

comunicazioni sulle disfunzioni del sistema informativo SDI, avvisi di<br />

ricerca) senza avere ottenuto l’autorizzazione da parte del superiore<br />

gerarchico (n. 446/6-2011- SP di prot., notificato il 16 settembre 2011).<br />

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:


a) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di norme di<br />

legge;<br />

b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, petizione di principio e<br />

disparità di trattamento.<br />

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto<br />

del ricorso.<br />

IV. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2013, fissata per la discussione, la<br />

causa è stata trattenuta in decisione.<br />

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.<br />

A) provvedimento n. 384/8-2011-SP di prot..<br />

Con riferimento al primo provvedimento gravato, di rigetto del ricorso<br />

gerarchico avverso la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di riesame<br />

della prima sanzione, il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per difetto<br />

di motivazione.<br />

V.1. In primo luogo, il diniego di riesame sarebbe motivato, tra gli altri,<br />

sull’erroneo presupposto che gli elementi addotti non sarebbero ascrivibili<br />

a nuove prove in quanto formati in epoca anteriore alla irrogazione della<br />

sanzione disciplinare e, come tali, inidonei a legittimare una nuova<br />

valutazione degli stessi fatti.<br />

V.1.1. Il motivo è fondato.<br />

V.1.2. In proposito, il Collegio ritiene opportuno specificare che, secondo<br />

giurisprudenza condivisa:<br />

a) il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in sede di<br />

appello (dunque, in via analogica, anche di riesame), sussiste quando venga<br />

dedotto un mezzo diverso da quello espletato in prime cure, ovvero<br />

allorché, pur trattandosi dello stesso strumento probatorio già assunto in<br />

primo grado, esso verta, su fatti diversi, essendo necessario che la prova<br />

abbia a oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già<br />

dedotte (Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8607);


) i nuovi elementi di prova devono non solo risultare estranei al contenuto<br />

della precedente pronuncia ma anche dimostrarsi idonei a incidere su<br />

circostanze rilevanti e non marginali;<br />

c) la novità deve intendersi in chiave soggettiva: il documento, seppure<br />

formato in epoca anteriore, deve essere, comunque, inteso come nuova<br />

prova se conosciuto da chi intenda valersene in epoca successiva<br />

all’inflizione della sanzione. Del resto, l’istituto del riesame si fonda, per<br />

legge, non tanto sulla produzione di documenti nuovi ma sulla<br />

sopravvenienza di prove, ovvero di elementi di valutazione non noti all’epoca<br />

del vaglio che ha dato luogo alla sanzione (art. 1365 del d.lgs. 15 marzo<br />

2010, n. 66).<br />

V.1.3. Invero, il ricorrente, Comandante di Stazione, ha potuto logicamente<br />

sostenere che la sanzione irrogata il 16 marzo 2011 fosse illegittima per<br />

iniquità e disparità di trattamento solo dopo essersi reso conto che in<br />

alcune aree del Comando di Compagnia erano affissi documenti di natura<br />

riservata, parimenti visibili al pubblico, senza che tale analoga circostanza<br />

avesse dato luogo a procedimenti disciplinari a carico di alcuno.<br />

Ciò posto, l’attuale ricorrente ne ha valutato la pertinenza e l’utilità ai fini<br />

del riesame in termini presuntivamente congrui, atteso che la relativa<br />

istanza, che può essere avanzata “in qualunque tempo” (art. 1365, d.lgs. n.<br />

66/2010), è stata avviata alla notifica all’Amministrazione resistente in<br />

data 6 maggio 2011; né l’Amministrazione, a fronte della logica<br />

prospettazione del ricorrente, ha dato prova dell’intervenuta decorrenza di<br />

un termine decadenziale.<br />

V.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la compromissione del proprio<br />

diritto alla difesa, sostenendo, da un lato, che al militare non sia affatto<br />

preclusa, atteso il relativo tecnicismo, l’assistenza di un legale di fiducia in<br />

sede di ricorso gerarchico finalizzato al riesame della sanzione già inflitta


e, dall’altro, che tale ausilio non possa essere ritenuto in violazione del<br />

rispetto della via gerarchica.<br />

V.2.1. <strong>La</strong> censura è parimenti fondata.<br />

V.2.2. Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo il<br />

quale, una volta assicurato all’incolpato nel procedimento disciplinare il<br />

grado di tutela essenziale e connaturale al nostro ordinamento democratico<br />

(sarebbe sufficiente il rispetto della regola del contraddittorio<br />

amministrativo nella sua accezione di previa audizione diretta del soggetto<br />

interessato), le garanzie costituzionali previste dall’art. 24 Cost. per il<br />

diritto di difesa processuale - tra cui la necessità della difesa tecnica<br />

dell’indagato - non sarebbero automaticamente operanti, trattandosi, nella<br />

specie, di procedimenti amministrativi (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento,<br />

sez. I, 9 gennaio 2013, n. 1; T.A.R. <strong>La</strong>zio, Roma, sez. II, 8 marzo 2010, n.<br />

3519).<br />

V.2.3. Tuttavia non può non ignorarsi che il difensore è parte puramente<br />

formale - nel senso che l’interesse sostanziale appartiene all’assistito-, e<br />

interviene esclusivamente in funzione di assistenza, ovvero di<br />

collaborazione di natura tecnica, e di rappresentanza, ovvero di<br />

sostituzione dello stesso interessato nell’esercizio di propri diritti e<br />

facoltà (cd. difesa tecnica): non vi è, dunque, alcuna terzietà di interessi.<br />

<strong>La</strong> Costituzione riconosce a ciascun soggetto la facoltà di agire in giudizio e<br />

di difendersi servendosi degli strumenti predisposti dall’ordinamento al<br />

fine di proteggere i propri diritti e interessi, configurando così un diritto<br />

di azione direttamente collegato al diritto alla difesa.<br />

Il diritto alla difesa s’inserisce, poi, nel più ampio disegno costituzionale<br />

che prevede, secondo una lettura congiunta degli artt. 24 e 111 Cost., il<br />

diritto a un giusto processo da svolgersi, cioè, in pieno contraddittorio tra<br />

le parti.


V.2.4. Trattasi di principi generali che hanno sicura e diretta rilevanza<br />

anche sui quei procedimenti amministrativi che, per la compressione della<br />

sfera della libertà personale, presentano un evidente carattere afflittivo<br />

essendo volti all’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo<br />

(consistente, ex art. 1358, del d.lgs. n.66/2010, nel richiamo, nel<br />

rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore) e, soprattutto, ne<br />

forniscono una lettura costituzionalmente orientata.<br />

A essi, come, peraltro, ai procedimenti volti all’inflizione delle sanzioni di<br />

stato disciplinate dall’art. 1357 del medesimo decreto legislativo, devono,<br />

invero, ritenersi applicabili, in via analogica, tutti i principi fondamentali<br />

espressi in materia penale dalla Costituzione agli artt. 25 e 27 (giudice<br />

naturale, principio di legalità, principio d’irretroattività, principio di tipicità<br />

e tassatività, principio della riserva di legge, principio di personalità,<br />

principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e principio di<br />

umanità della pena).<br />

V.2.5. Peraltro, l’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010, disciplinante la<br />

“Contestazione degli addebiti e diritto di difesa”, sovente richiamato per<br />

escludere la facoltà, per il militare, di avvalersi in sede disciplinare della<br />

difesa tecnica di un libero professionista (laddove prevede che “Il militare<br />

inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio,<br />

anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli<br />

presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio”), si riferisce<br />

esclusivamente alle fasi del procedimento volto all’irrogazione della<br />

sanzione e non alla predisposizione di ricorsi gerarchici avverso il rigetto di<br />

riesame la cui istanza è proponibile in qualunque tempo.<br />

Non può cioè sottovalutarsi la circostanza che, se interpretata nel senso di<br />

incidere riduttivamente sul diritto di difesa, tale norma, deve essere,<br />

comunque, considerata di stretta applicazione.


Per considerazioni sopra svolte, non può allora essere negata al sanzionato<br />

la difesa tecnica, svolta, cioè, da un difensore in nome e per conto<br />

dell’assistito, ai fini della redazione di un atto “latu sensu” difensivo, quale<br />

il ricorso gerarchico volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti sulla<br />

base di prove sopravvenute (ex art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010), atteso che<br />

una eventuale preclusione, oltre ad essere contraria ai principi<br />

costituzionali, non è prevista da alcuna norma.<br />

V.2.6. Invero, va, altresì, precisato che le modalità difensive, a parere del<br />

Collegio, non interferiscono in alcun modo sull’osservanza della linea<br />

gerarchia. Nel caso di specie, il ricorrente - secondo le disposizioni di cui<br />

all’art. 715 (“Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica”) del d.P.R. 15<br />

marzo 2010, n. 90, nonché di cui all’art. 1363 (“organo sovraordinato”) e<br />

all’art. 1365 (“Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di Corpo”) del<br />

d.lgs. n. 66/2010 -, ha, prima, avanzato istanza di riesame alla stessa<br />

autorità che ha emesso il provvedimento, poi, presentato ricorso<br />

gerarchico avverso il provvedimento d’inammissibilità all’organo<br />

sovraordinato, e, infine, proposto ricorso giurisdizionale avverso il relativo<br />

rigetto innanzi a questa autorità giudiziaria.<br />

B) provvedimento n. 446/6 – 2011 – SP di prot.. V.3. Con riferimento al<br />

secondo provvedimento gravato, relativo al rigetto del ricorso gerarchico<br />

avverso la sanzione del rimprovero, perché “estraeva copia ed allegava<br />

all’istanza di riesame della sanzione precedentemente irrogatagli<br />

documenti e appunti attinenti al servizio, senza la preventiva<br />

autorizzazione”, il ricorrente si duole della mancata ricorrenza dei<br />

presupposti sottesi alla fattispecie contestata relativa alla violazione di cui<br />

all’art. 725 (“Doveri propri dei superiori”) del d.P.R. n. 90/2010, in relazione<br />

all’art. 21 dell’“Istruzione sul carteggio per l’Arma dei <strong>Carabinieri</strong>”.<br />

<strong>Di</strong>spone la disposizione da ultimo richiamata: che “Nessuno può estrarre<br />

per uso personale copia di lettere o documenti d’ufficio, né dare di essi


visione a persone estranee, se non per motivi di servizio e previa<br />

autorizzazione del comandante di gruppo o dell’ufficiale capo ufficio..”.<br />

Ora, la parte ritiene che, nel caso di specie, l’utilizzo del carteggio non sia<br />

avvenuto per motivi personali ma attenga al servizio e ai principi<br />

fondamentali che lo regolano. V.3.1. Il motivo è fondato.<br />

L’utilizzo della documentazione ha riguardato, per motivi di giustizia,<br />

esigenze di servizio, ricollegabili, più in generale, al rigoroso rispetto della<br />

disciplina, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, richiesto per<br />

l’appunto, dall’art. 725, rubricato “doveri propri dei superiori”, del d.P.R. n.<br />

90/2010. Invero, la tesi difensiva della disparità di trattamento ha<br />

postulato la necessaria comparazione tra il documento di cui si è<br />

contestata l’affissione e gli altri documenti, parimenti affissi, per i quali il<br />

ricorrente ha sottolineato che non è stata esercitata alcuna potestà<br />

punitiva. Conseguentemente, trattandosi, di documentazione (circolari sul<br />

benessere organizzativo, note sulle disfunzioni del sistema informativo<br />

SDI, avvisi di ricerca) utilizzata per uso di difesa tecnica peraltro, affissa<br />

presso la locale bacheca, non era necessaria alcuna autorizzazione per<br />

l’estrazione.<br />

Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto<br />

annullando gli atti gravati, con ogni conseguenza in ordine ai sottesi<br />

provvedimenti disciplinari (ammissibilità dell’istanza di riesame della<br />

sanzione della consegna, con valutazione delle prove addotte e possibilità di<br />

usufruire della difesa tecnica; annullamento della sanzione disciplinare del<br />

rimprovero per assenza della violazione del combinato disposto di cui<br />

all’art. 725 del d.P.R. n. 90/2010 e all’art. 21 dell’ “Istruzione sul carteggio<br />

per l’Arma dei <strong>Carabinieri</strong>”).<br />

VII. Ragioni di equità inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese<br />

e competenze di giudizio.


P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia <strong>Lecce</strong> - Sezione Terza<br />

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo<br />

accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto annulla i<br />

provvedimenti impugnati.<br />

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />

Così deciso in <strong>Lecce</strong> nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013<br />

con l’intervento dei magistrati:<br />

Luigi Costantini, Presidente<br />

Enrico d'Arpe, Consigliere<br />

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore<br />

L'ESTENSORE<br />

IL PRESIDENTE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 08/04/2013<br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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