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Come applicare la Nuova Direttiva Macchine (Direttiva ... - Acimac

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<strong>Come</strong> <strong>applicare</strong> <strong>la</strong> <strong>Nuova</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (<strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE)<br />

1) Premessa<br />

agli stampi per ceramica<br />

Lo stampo impiegato per <strong>la</strong> pressatura di piastrelle ceramiche, secondo <strong>la</strong> definizione di macchina<br />

fornita dal<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> 98/37/CE, è sempre stato considerato un semplice “componente”<br />

di macchina e paragonato di fatto ad un utensile; quindi esso non rientrava di per sé nel campo di<br />

applicazione del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>.<br />

Con l’emanazione del<strong>la</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (<strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE) cambiano le definizioni di<br />

macchina (art. 2 lett. a) e viene introdotto il concetto di quasi-macchina, intesa come<br />

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire<br />

un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine<br />

sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemb<strong>la</strong>te ad altre macchine o ad altre quasi-macchine<br />

o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal<strong>la</strong> presente direttiva (art. 2 lett. g).<br />

Si tratta di vedere se e come al<strong>la</strong> luce del nuovo dettato legis<strong>la</strong>tivo gli stampi per ceramica siano<br />

da c<strong>la</strong>ssificarsi in modo diverso rispetto al passato, e quindi da assoggettarsi ad obblighi e<br />

prescrizioni partico<strong>la</strong>ri.<br />

2) Lo stampo per ceramica come quasi-macchina<br />

L’evoluzione degli stampi, che è avvenuta nel tempo, ha reso questi dispositivi sempre più<br />

complessi con l’obiettivo di realizzare prodotti nuovi ed in linea con le richieste del mercato. La<br />

necessità di effettuare movimenti aggiuntivi, non comandabili dalle presse esistenti, ha imposto<br />

agli stampi una certa indipendenza funzionale. Il risultato è <strong>la</strong> presenza sul mercato di una elevata<br />

variabilità di stampi con un diverso grado di complessità.<br />

Nonostante queste diversità, risulta comunque possibile arrivare a valutazioni unitarie circa<br />

l’applicazione del<strong>la</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> agli stampi per ceramica.<br />

Anche al<strong>la</strong> luce delle modifiche introdotte al<strong>la</strong> definizione di macchina, volte di fatto ad al<strong>la</strong>rgarne<br />

l’ambito di applicazione, gli stampi per ceramica, anche nei casi in cui siano corredati di dispositivi<br />

di azionamento autonomi, continuano a non rientrare a nostro avviso nel<strong>la</strong> definizione di macchina<br />

in quanto comunque privi di un’applicazione ben determinata.<br />

Nè essi rientrano nel<strong>la</strong> definizione di “attrezzatura intercambiale” (art. 2 lett. b), in quanto essi non<br />

modificano <strong>la</strong> funzione (del<strong>la</strong> pressa) o apportano una nuova funzione (al<strong>la</strong> pressa), ma<br />

costituiscono a tutti gli effetti un elemento indispensabile da integrare nel<strong>la</strong> pressa per eseguire il<br />

ciclo di pressatura.<br />

Conseguentemente gli stampi per ceramica a nostro avviso non possono e non devono<br />

essere marcati CE ai sensi del<strong>la</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>.


Circa invece l’applicabilità agli stampi del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa Tensione (<strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE), va<br />

evidenziato in premessa come soltanto una piccolissima parte delle esecuzioni oggi realizzate<br />

rientrerebbe nel campo di applicazione del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong>, vale a dire gli stampi costituiti da<br />

componenti elettrici utilizzati o alimentati con tensioni comprese tra 50-1000 Vac o 75-1500 Vdc<br />

(fuori da questi valori <strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> BT non si applica).<br />

Tuttavia anche per quei pochi casi in cui gli stampi sono alimentati con una tensione rientrante nei<br />

limiti del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa Tensione, e che essi possano essere considerati autonomamente<br />

immessi sul mercato comunitario in quanto forniti direttamente ad un utilizzatore finale e non al<br />

fornitore del<strong>la</strong> pressa, resta il fatto che le macchine (ma anche le quasi-macchine) che presentano<br />

rischi elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza di entrambe le Direttive (<strong>Macchine</strong> e Bassa<br />

Tensione), ma a differenza del passato dal punto di vista procedurale e dell’immissione sul<br />

mercato si possono <strong>applicare</strong> esclusivamente le disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE (vedi<br />

Allegato I punto 1.5.1 del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE).<br />

Pertanto gli stampi per ceramica, al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong> nuova disposizione introdotta con <strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong><br />

2006/42/CE, possono a nostro avviso non essere marcati CE ai sensi del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa<br />

Tensione anche quando rientranti nel campo di applicazione di quest’ultima.<br />

Al<strong>la</strong> luce di tale considerazione, al fine di evitare inutili confusioni sul mercato circa <strong>la</strong> presenza e il<br />

significato del<strong>la</strong> marcatura CE eventualmente presente sugli stampi, si consiglia alle aziende<br />

anche in quei pochi casi di stampi rientranti nel campo di applicazione del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa<br />

Tensione, di usufruire del<strong>la</strong> deroga oggi consentita dal<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE per non marcare CE<br />

gli stampi ai sensi del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa Tensione.<br />

Questo ribadendo che comunque dovranno essere rispettati i principi progettuali e i requisiti tecnici<br />

di entrambe le direttive.<br />

Ciò premesso, gli stampi per piastrelle, indipendentemente dalle loro caratteristiche e anche<br />

nel caso in cui siano di più semplice realizzazione ed esecuzione (es. stampi a punzoni<br />

entranti) si devono fare rientrare nelle “quasi macchine”, anche se sono dotati di propri<br />

apparati.<br />

Infatti essi comunque non hanno un impiego (formatura di pezzi ceramici) che possa essere<br />

completamente indipendente da altre macchine (per es. pressa).<br />

Conseguentemente tutti gli stampi immessi sul mercato a partire dal 29 dicembre 2009 dovranno<br />

essere:<br />

1) accompagnati da apposita dichiarazione di incorporazione redatta ai sensi dell’Allegato<br />

II, parte 1, sezione B);<br />

2) accompagnati dalle istruzioni per l'assemb<strong>la</strong>ggio (di cui all' allegato VI)<br />

Inoltre il costruttore dello stampo dovrà preventivamente predisporre <strong>la</strong> documentazione tecnica<br />

pertinente (di cui all'allegato VII, parte B), comprensiva del<strong>la</strong> valutazione dei rischi in merito ai<br />

Requisiti Essenziali di Sicurezza valutati e risolti in sede di progettazione e fabbricazione dello<br />

stampo.<br />

Poichè gli stampi non hanno un impiego che possa essere completamente indipendente dal<strong>la</strong><br />

pressa, l’analisi dei pericoli e <strong>la</strong> conseguente valutazione dei rischi, che il costruttore dello stampo<br />

può fare, non può tenere conto di tutte le situazioni che si vengono a creare quando lo stampo<br />

verrà usato.<br />

Ne segue <strong>la</strong> necessità di un completamento del<strong>la</strong> valutazione dei rischi da parte di chi inserisce lo<br />

stampo nell’unità produttiva.


3) Le Linee Guida ACIMAC circa gli stampi<br />

Al punto precedente è stato fornito un primo fondamentale contributo di chiarezza circa<br />

l’applicazione del<strong>la</strong> nuova normativa agli stampi.<br />

Proprio però le caratteristiche simi<strong>la</strong>ri (dal punto di vista dei rischi presenti) che presentano gli<br />

stampi per piastrelle presenti sul mercato rende possibile a livello associativo predisporre ulteriori<br />

documenti di valutazione congiunta:<br />

3.a) Valutare i RES riportati all’Allegato I del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> e provarli ad esplicitare e tradurre in<br />

esempi applicativi con riferimento espresso agli stampi per ceramica;<br />

3.b) Definire dei contenuti minimali “indicativi” che le istruzioni per l’assemb<strong>la</strong>ggio devono riportare,<br />

in modo da garantire un flusso informativo corretto ed esaustivo verso l’acquirente dello stampo<br />

3.c) Definire dei contenuti standard per <strong>la</strong> dichiarazione di incorporazione degli stampi<br />

3.d) Definire i conseguenti comportamenti, azioni e valutazioni che il costruttore del<strong>la</strong> pressa e<br />

l’utilizzatore dello stampo devono porre in essere, in modo da arrivare ad una valutazione<br />

complessiva degli aspetti di sicurezza inerenti tali attrezzature.

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