Come applicare la Nuova Direttiva Macchine (Direttiva ... - Acimac
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<strong>Come</strong> <strong>applicare</strong> <strong>la</strong> <strong>Nuova</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (<strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE)<br />
1) Premessa<br />
agli stampi per ceramica<br />
Lo stampo impiegato per <strong>la</strong> pressatura di piastrelle ceramiche, secondo <strong>la</strong> definizione di macchina<br />
fornita dal<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> 98/37/CE, è sempre stato considerato un semplice “componente”<br />
di macchina e paragonato di fatto ad un utensile; quindi esso non rientrava di per sé nel campo di<br />
applicazione del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>.<br />
Con l’emanazione del<strong>la</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (<strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE) cambiano le definizioni di<br />
macchina (art. 2 lett. a) e viene introdotto il concetto di quasi-macchina, intesa come<br />
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire<br />
un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine<br />
sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemb<strong>la</strong>te ad altre macchine o ad altre quasi-macchine<br />
o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal<strong>la</strong> presente direttiva (art. 2 lett. g).<br />
Si tratta di vedere se e come al<strong>la</strong> luce del nuovo dettato legis<strong>la</strong>tivo gli stampi per ceramica siano<br />
da c<strong>la</strong>ssificarsi in modo diverso rispetto al passato, e quindi da assoggettarsi ad obblighi e<br />
prescrizioni partico<strong>la</strong>ri.<br />
2) Lo stampo per ceramica come quasi-macchina<br />
L’evoluzione degli stampi, che è avvenuta nel tempo, ha reso questi dispositivi sempre più<br />
complessi con l’obiettivo di realizzare prodotti nuovi ed in linea con le richieste del mercato. La<br />
necessità di effettuare movimenti aggiuntivi, non comandabili dalle presse esistenti, ha imposto<br />
agli stampi una certa indipendenza funzionale. Il risultato è <strong>la</strong> presenza sul mercato di una elevata<br />
variabilità di stampi con un diverso grado di complessità.<br />
Nonostante queste diversità, risulta comunque possibile arrivare a valutazioni unitarie circa<br />
l’applicazione del<strong>la</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> agli stampi per ceramica.<br />
Anche al<strong>la</strong> luce delle modifiche introdotte al<strong>la</strong> definizione di macchina, volte di fatto ad al<strong>la</strong>rgarne<br />
l’ambito di applicazione, gli stampi per ceramica, anche nei casi in cui siano corredati di dispositivi<br />
di azionamento autonomi, continuano a non rientrare a nostro avviso nel<strong>la</strong> definizione di macchina<br />
in quanto comunque privi di un’applicazione ben determinata.<br />
Nè essi rientrano nel<strong>la</strong> definizione di “attrezzatura intercambiale” (art. 2 lett. b), in quanto essi non<br />
modificano <strong>la</strong> funzione (del<strong>la</strong> pressa) o apportano una nuova funzione (al<strong>la</strong> pressa), ma<br />
costituiscono a tutti gli effetti un elemento indispensabile da integrare nel<strong>la</strong> pressa per eseguire il<br />
ciclo di pressatura.<br />
Conseguentemente gli stampi per ceramica a nostro avviso non possono e non devono<br />
essere marcati CE ai sensi del<strong>la</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>.
Circa invece l’applicabilità agli stampi del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa Tensione (<strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE), va<br />
evidenziato in premessa come soltanto una piccolissima parte delle esecuzioni oggi realizzate<br />
rientrerebbe nel campo di applicazione del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong>, vale a dire gli stampi costituiti da<br />
componenti elettrici utilizzati o alimentati con tensioni comprese tra 50-1000 Vac o 75-1500 Vdc<br />
(fuori da questi valori <strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> BT non si applica).<br />
Tuttavia anche per quei pochi casi in cui gli stampi sono alimentati con una tensione rientrante nei<br />
limiti del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa Tensione, e che essi possano essere considerati autonomamente<br />
immessi sul mercato comunitario in quanto forniti direttamente ad un utilizzatore finale e non al<br />
fornitore del<strong>la</strong> pressa, resta il fatto che le macchine (ma anche le quasi-macchine) che presentano<br />
rischi elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza di entrambe le Direttive (<strong>Macchine</strong> e Bassa<br />
Tensione), ma a differenza del passato dal punto di vista procedurale e dell’immissione sul<br />
mercato si possono <strong>applicare</strong> esclusivamente le disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE (vedi<br />
Allegato I punto 1.5.1 del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE).<br />
Pertanto gli stampi per ceramica, al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong> nuova disposizione introdotta con <strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong><br />
2006/42/CE, possono a nostro avviso non essere marcati CE ai sensi del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa<br />
Tensione anche quando rientranti nel campo di applicazione di quest’ultima.<br />
Al<strong>la</strong> luce di tale considerazione, al fine di evitare inutili confusioni sul mercato circa <strong>la</strong> presenza e il<br />
significato del<strong>la</strong> marcatura CE eventualmente presente sugli stampi, si consiglia alle aziende<br />
anche in quei pochi casi di stampi rientranti nel campo di applicazione del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa<br />
Tensione, di usufruire del<strong>la</strong> deroga oggi consentita dal<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> 2006/42/CE per non marcare CE<br />
gli stampi ai sensi del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> Bassa Tensione.<br />
Questo ribadendo che comunque dovranno essere rispettati i principi progettuali e i requisiti tecnici<br />
di entrambe le direttive.<br />
Ciò premesso, gli stampi per piastrelle, indipendentemente dalle loro caratteristiche e anche<br />
nel caso in cui siano di più semplice realizzazione ed esecuzione (es. stampi a punzoni<br />
entranti) si devono fare rientrare nelle “quasi macchine”, anche se sono dotati di propri<br />
apparati.<br />
Infatti essi comunque non hanno un impiego (formatura di pezzi ceramici) che possa essere<br />
completamente indipendente da altre macchine (per es. pressa).<br />
Conseguentemente tutti gli stampi immessi sul mercato a partire dal 29 dicembre 2009 dovranno<br />
essere:<br />
1) accompagnati da apposita dichiarazione di incorporazione redatta ai sensi dell’Allegato<br />
II, parte 1, sezione B);<br />
2) accompagnati dalle istruzioni per l'assemb<strong>la</strong>ggio (di cui all' allegato VI)<br />
Inoltre il costruttore dello stampo dovrà preventivamente predisporre <strong>la</strong> documentazione tecnica<br />
pertinente (di cui all'allegato VII, parte B), comprensiva del<strong>la</strong> valutazione dei rischi in merito ai<br />
Requisiti Essenziali di Sicurezza valutati e risolti in sede di progettazione e fabbricazione dello<br />
stampo.<br />
Poichè gli stampi non hanno un impiego che possa essere completamente indipendente dal<strong>la</strong><br />
pressa, l’analisi dei pericoli e <strong>la</strong> conseguente valutazione dei rischi, che il costruttore dello stampo<br />
può fare, non può tenere conto di tutte le situazioni che si vengono a creare quando lo stampo<br />
verrà usato.<br />
Ne segue <strong>la</strong> necessità di un completamento del<strong>la</strong> valutazione dei rischi da parte di chi inserisce lo<br />
stampo nell’unità produttiva.
3) Le Linee Guida ACIMAC circa gli stampi<br />
Al punto precedente è stato fornito un primo fondamentale contributo di chiarezza circa<br />
l’applicazione del<strong>la</strong> nuova normativa agli stampi.<br />
Proprio però le caratteristiche simi<strong>la</strong>ri (dal punto di vista dei rischi presenti) che presentano gli<br />
stampi per piastrelle presenti sul mercato rende possibile a livello associativo predisporre ulteriori<br />
documenti di valutazione congiunta:<br />
3.a) Valutare i RES riportati all’Allegato I del<strong>la</strong> <strong>Direttiva</strong> e provarli ad esplicitare e tradurre in<br />
esempi applicativi con riferimento espresso agli stampi per ceramica;<br />
3.b) Definire dei contenuti minimali “indicativi” che le istruzioni per l’assemb<strong>la</strong>ggio devono riportare,<br />
in modo da garantire un flusso informativo corretto ed esaustivo verso l’acquirente dello stampo<br />
3.c) Definire dei contenuti standard per <strong>la</strong> dichiarazione di incorporazione degli stampi<br />
3.d) Definire i conseguenti comportamenti, azioni e valutazioni che il costruttore del<strong>la</strong> pressa e<br />
l’utilizzatore dello stampo devono porre in essere, in modo da arrivare ad una valutazione<br />
complessiva degli aspetti di sicurezza inerenti tali attrezzature.