regolamento pronta disponibilità area comparto - Asl Nuoro
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REGOLAMENTO PRONTA DISPONIBILITÀ AREA COMPARTO<br />
Premessa<br />
Al fine di assicurare il Servizio di Pronta Disponibilità presso i servizi sanitari interessati, a<br />
garanzia delle emergenze/urgenze, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e<br />
legislativa vigente in materia, si rende indispensabile attuare il seguente <strong>regolamento</strong>.<br />
Art. 1 Caratteristiche<br />
L’azienda è tenuta a predisporre annualmente il piano delle pronte <strong>disponibilità</strong> per affrontare le<br />
situazioni di emergenza-urgenza al di fuori delle fasce orarie di ordinaria attività, da attivare nel<br />
caso di interventi urgenti e non programmabili; ciò in rapporto ad una rilevazione statistica di un<br />
numero di interventi (nel tempo e nella durata) tale da rendere inopportuna o dispendiosa la<br />
presenza in servizio attivo del personale durante le ore notturne, festive e prefestive; e per assicurare<br />
la funzionalità organizzativa o tecnica delle strutture.<br />
Il servizio, di norma, è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per<br />
lo stesso di raggiungere la struttura nel più breve tempo possibile dalla chiamata (massimo 30<br />
minuti), salvo periodi più brevi previsti da accordi specifici.<br />
Lo schema organizzativo (distribuzione e durata dei turni) è indicato nel piano di riferimento<br />
annuale. Il piano, quale strumento operativo ha carattere programmatico, viene presentato alle<br />
OO.SS. e alle RSU entro il primo mese di ogni anno.<br />
Art. 2 Responsabilità<br />
La responsabilità della gestione dell’istituto della Pronta Disponibilità, per il ruolo sanitario, è della<br />
Direzione del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie e delle sue articolazioni, per il<br />
ruolo tecnico fa capo al servizio tecnico logistico, per il Servizio della Prevenzione al Responsabile<br />
Servizio Prevenzione.<br />
I responsabili dovranno effettuare il costante monitoraggio nonché una verifica periodica (almeno<br />
semestrale)<br />
Art. 3 Articolazone e modalità di applicazione<br />
Il servizio di <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong> è, di norma, limitato ai periodi notturni e festivi, viene attivato nei<br />
giorni prefestivi in particolari esigenze legate all’organizzazione del lavoro; ha durata di 12 ore.<br />
L’utilizzo di frazioni di turno deve essere limitato e comunque preventivamente autorizzato dalle<br />
strutture responsabili.<br />
Art. 3.1<br />
L’articolo 7 CCNL integrativo 7 aprile 1999, al comma 10, stabilisce, di regola, in numero<br />
di sei le pronte <strong>disponibilità</strong>/mese per ciascun dipendente, le quali verranno garantite dai<br />
dipendenti secondo le modalità stabilite dal CCNL stesso .
Art.3.2<br />
In caso di chiamata in servizio per l’attività resa, oltre la sesta <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong>, è<br />
corrisposto un compenso pari a:<br />
28,00 € lorde per gli infermieri/tecnici di radiologia (cat. D)<br />
18,00 € lorde per gli infermieri generici (cat. C).<br />
Tale compenso è maggiorato del 15% se reso in orario notturno o festivo.<br />
Art. 3.3<br />
I coordinatori/Responsabili dovranno garantire una equa distribuzione dei turni di <strong>pronta</strong><br />
<strong>disponibilità</strong> a tutto il personale coinvolto, affinché il dipendente non superi le 6 (sei)<br />
pronte <strong>disponibilità</strong> mensili. Sarà altresì responsabilità del Coordinatore/Responsabile<br />
vigilare affinché il personale non ceda le reperibilità determinando in questo modo il<br />
superamento del predetto limite.<br />
Art. 3.4<br />
Nel caso in cui non vengano garantite le condizioni di cui al punto 3.3 non verranno<br />
applicati i criteri stabiliti dall’ articolo 3.2 del presente <strong>regolamento</strong>, previa informativa alle<br />
OO/SS e RSU.<br />
Art. 3.5<br />
La prestazione resa in <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong> verrà remunerata con un compenso minimo pari<br />
ad almeno 1 (una) ora di lavoro.<br />
Art. 4 Liquidazione<br />
L’attività resa in regime di <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong> verrà, di norma, liquidata nella mensilità successiva<br />
alla prestazione e non oltre 60 giorni dalla stessa.<br />
Art. 4.1<br />
Ai compensi economici previsti nell’art. 3.1 si provvede con le risorse del fondo di cui all’ articolo<br />
30 CCNL 19 aprile 2004, i compensi previsti dall’ articolo 3.2 verranno garantiti con i fondi di<br />
bilancio aziendale.<br />
Art. 5 Norme finali<br />
Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto previsto nei CCNL e CCDA. Ogni<br />
provvedimento in contrasto con il presente <strong>regolamento</strong> è revocato a far data dall’approvazione<br />
dello stesso.<br />
Il Presente accordo entra in vigore dalla data odierna e potrà essere modificato previa consultazione<br />
delle R.S.U e OO/SS.<br />
<strong>Nuoro</strong>, 01/03/ 2011