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regolamento pronta disponibilità area comparto - Asl Nuoro

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REGOLAMENTO PRONTA DISPONIBILITÀ AREA COMPARTO<br />

Premessa<br />

Al fine di assicurare il Servizio di Pronta Disponibilità presso i servizi sanitari interessati, a<br />

garanzia delle emergenze/urgenze, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e<br />

legislativa vigente in materia, si rende indispensabile attuare il seguente <strong>regolamento</strong>.<br />

Art. 1 Caratteristiche<br />

L’azienda è tenuta a predisporre annualmente il piano delle pronte <strong>disponibilità</strong> per affrontare le<br />

situazioni di emergenza-urgenza al di fuori delle fasce orarie di ordinaria attività, da attivare nel<br />

caso di interventi urgenti e non programmabili; ciò in rapporto ad una rilevazione statistica di un<br />

numero di interventi (nel tempo e nella durata) tale da rendere inopportuna o dispendiosa la<br />

presenza in servizio attivo del personale durante le ore notturne, festive e prefestive; e per assicurare<br />

la funzionalità organizzativa o tecnica delle strutture.<br />

Il servizio, di norma, è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per<br />

lo stesso di raggiungere la struttura nel più breve tempo possibile dalla chiamata (massimo 30<br />

minuti), salvo periodi più brevi previsti da accordi specifici.<br />

Lo schema organizzativo (distribuzione e durata dei turni) è indicato nel piano di riferimento<br />

annuale. Il piano, quale strumento operativo ha carattere programmatico, viene presentato alle<br />

OO.SS. e alle RSU entro il primo mese di ogni anno.<br />

Art. 2 Responsabilità<br />

La responsabilità della gestione dell’istituto della Pronta Disponibilità, per il ruolo sanitario, è della<br />

Direzione del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie e delle sue articolazioni, per il<br />

ruolo tecnico fa capo al servizio tecnico logistico, per il Servizio della Prevenzione al Responsabile<br />

Servizio Prevenzione.<br />

I responsabili dovranno effettuare il costante monitoraggio nonché una verifica periodica (almeno<br />

semestrale)<br />

Art. 3 Articolazone e modalità di applicazione<br />

Il servizio di <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong> è, di norma, limitato ai periodi notturni e festivi, viene attivato nei<br />

giorni prefestivi in particolari esigenze legate all’organizzazione del lavoro; ha durata di 12 ore.<br />

L’utilizzo di frazioni di turno deve essere limitato e comunque preventivamente autorizzato dalle<br />

strutture responsabili.<br />

Art. 3.1<br />

L’articolo 7 CCNL integrativo 7 aprile 1999, al comma 10, stabilisce, di regola, in numero<br />

di sei le pronte <strong>disponibilità</strong>/mese per ciascun dipendente, le quali verranno garantite dai<br />

dipendenti secondo le modalità stabilite dal CCNL stesso .


Art.3.2<br />

In caso di chiamata in servizio per l’attività resa, oltre la sesta <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong>, è<br />

corrisposto un compenso pari a:<br />

28,00 € lorde per gli infermieri/tecnici di radiologia (cat. D)<br />

18,00 € lorde per gli infermieri generici (cat. C).<br />

Tale compenso è maggiorato del 15% se reso in orario notturno o festivo.<br />

Art. 3.3<br />

I coordinatori/Responsabili dovranno garantire una equa distribuzione dei turni di <strong>pronta</strong><br />

<strong>disponibilità</strong> a tutto il personale coinvolto, affinché il dipendente non superi le 6 (sei)<br />

pronte <strong>disponibilità</strong> mensili. Sarà altresì responsabilità del Coordinatore/Responsabile<br />

vigilare affinché il personale non ceda le reperibilità determinando in questo modo il<br />

superamento del predetto limite.<br />

Art. 3.4<br />

Nel caso in cui non vengano garantite le condizioni di cui al punto 3.3 non verranno<br />

applicati i criteri stabiliti dall’ articolo 3.2 del presente <strong>regolamento</strong>, previa informativa alle<br />

OO/SS e RSU.<br />

Art. 3.5<br />

La prestazione resa in <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong> verrà remunerata con un compenso minimo pari<br />

ad almeno 1 (una) ora di lavoro.<br />

Art. 4 Liquidazione<br />

L’attività resa in regime di <strong>pronta</strong> <strong>disponibilità</strong> verrà, di norma, liquidata nella mensilità successiva<br />

alla prestazione e non oltre 60 giorni dalla stessa.<br />

Art. 4.1<br />

Ai compensi economici previsti nell’art. 3.1 si provvede con le risorse del fondo di cui all’ articolo<br />

30 CCNL 19 aprile 2004, i compensi previsti dall’ articolo 3.2 verranno garantiti con i fondi di<br />

bilancio aziendale.<br />

Art. 5 Norme finali<br />

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto previsto nei CCNL e CCDA. Ogni<br />

provvedimento in contrasto con il presente <strong>regolamento</strong> è revocato a far data dall’approvazione<br />

dello stesso.<br />

Il Presente accordo entra in vigore dalla data odierna e potrà essere modificato previa consultazione<br />

delle R.S.U e OO/SS.<br />

<strong>Nuoro</strong>, 01/03/ 2011

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