1 IL GIUDICE SPORTIVO SENTENZA N.19/12 Il Collegio del ... - Csai
1 IL GIUDICE SPORTIVO SENTENZA N.19/12 Il Collegio del ... - Csai
1 IL GIUDICE SPORTIVO SENTENZA N.19/12 Il Collegio del ... - Csai
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>IL</strong> <strong>GIUDICE</strong> <strong>SPORTIVO</strong><br />
<strong>SENTENZA</strong> <strong>N.19</strong>/<strong>12</strong><br />
<strong>Il</strong> <strong>Collegio</strong> <strong>del</strong> Giudice Sportivo, composto dai sigg. Dr. Salvatore Giacchetti<br />
(Presidente), Dr. Roberto Bucchi (Componente), Avv. Salomone Bevilacqua<br />
(Componente), riunitosi in Roma il 18 Aprile 20<strong>12</strong>, ha emesso la seguente sentenza nei<br />
confronti dei licenziati Acconcia Camillo, Barile Saverio, Barile Giuseppe, Catapano<br />
Angelo, Catapano Salvatore, Giordanella Alfredo, Giordanella Antonio, Frieri Leone,<br />
Fusco Giuseppe, Fusco Vincenzo, Luongo Antonio, Luongo Gennaro, Soriano<br />
Vincenzo, Soriano Gaetano<br />
Fatto<br />
Con atto <strong>del</strong> 30 novembre 2011 all'esito <strong>del</strong> procedimento di indagine n. 100/11, il<br />
Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i sigg. Acconcia Camillo, Barile<br />
Saverio, Barile Giuseppe, Catapano Angelo, Catapano Salvatore, Giordanella Alfredo,<br />
Giordanella Antonio, Frieri Leone, Fusco Giuseppe, Fusco Vincenzo, Luongo Antonio,<br />
Luongo Gennaro, Soriano Vincenzo, Soriano Gaetano, addebitando loro di aver<br />
partecipato nelle rispettive qualità di concorrenti e conduttori a "gare di kart non<br />
autorizzate dalla <strong>Csai</strong> e non rientranti nel relativo campionato sportivo arrivando<br />
addirittura a risultare vincitori dei rispettivi campionati di categoria", violando, con<br />
tale condotta, l'art. 7 bis RNS, l'art. 7 ter lett. A) RNS e l'art. <strong>12</strong>5 lett. c) RNS.<br />
Per tale violazione la Procura chiedeva che i licenziati deferiti fossero sanzionati con<br />
l'ammenda di € 500,00 ciascuno ai sensi <strong>del</strong>l'art. 170 bis lett. c) RNS.<br />
Intimati per l’udienza <strong>del</strong> 18 aprile 20<strong>12</strong>, gli incolpati non sono comparsi, né si sono<br />
fatti rappresentare.<br />
All’esito <strong>del</strong> dibattimento il Procuratore Federale ha concluso per l’applicazione <strong>del</strong>le<br />
sanzioni di cui all’atto di deferimento.<br />
Motivi <strong>del</strong>la decisione<br />
Preliminarmente va osservato che gli odierni incolpati, titolari di licenza sportiva di<br />
concorrente/conduttore, sono tutti soggetti all’ordinamento C.S.A.I. avendo status di<br />
licenziati C.S.A.I. ai sensi <strong>del</strong>l’art. 47 R.N.S.<br />
1
Infatti, lo status di licenziato sportivo permane fino alla rinuncia espressa<br />
<strong>del</strong>l’interessato od alla sua eventuale squalifica o radiazione, anche se egli ometta di<br />
rinnovare la licenza alla scadenza <strong>del</strong>l’annualità.<br />
<strong>Il</strong> dovere dei licenziati C.S.A.I. di astenersi dal partecipare a competizioni agonistiche<br />
non autorizzate dalla stessa C.S.A.I. e, quindi, non iscritte a calendario, è sancito dal<br />
R.N.S. che prevede altresì la punizione per coloro che non si astengano dal parteciparvi.<br />
Nella fattispecie è fuor di dubbio che gli tutti gli incolpati così come individuati dalla<br />
procura quali conduttori o concorrenti dei rispettivi figli abbiano partecipato a<br />
manifestazioni non autorizzate e gestite da un organizzatore non licenziato e non<br />
convenzionato con la C.S.A.I.<br />
Ciò è emerso dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale all'esito <strong>del</strong><br />
procedimento di indagine.<br />
Neppure gli incolpati hanno fornito prove contrarie o giustificato la propria condotta.<br />
I deferiti vanno quindi riconosciuti colpevoli dei fatti contestati con l’atto di<br />
deferimento. I licenziati Acconcia Camillo, Barile Saverio, Barile Giuseppe, Catapano<br />
Angelo, Catapano Salvatore Fusco Giuseppe, Fusco Vincenzo, Luongo Antonio,<br />
Luongo Gennaro, Soriano Vincenzo, Soriano Gaetano, sebbene già condannati in altro<br />
procedimento con sentenza n. 13/<strong>12</strong> per fatti analoghi, non possono ritenersi recidivi<br />
poiché la nuova violazione è anteriore alla pronunzia di colpevolezza.<br />
PQM<br />
<strong>Il</strong> <strong>Collegio</strong> <strong>del</strong> Giudice Sportivo dichiara Acconcia Camillo (lic. 296701), Barile<br />
Saverio (lic. 297282), Barile Giuseppe (lic. 297281), Catapano Angelo (lic. 296681),<br />
Catapano Salvatore (lic. 296680), Giordanella Alfredo (lic. 339718), Giordanella<br />
Antonio (lic. 339717), Frieri Leone (lic. 267251), Fusco Giuseppe (lic. 339410), Fusco<br />
Vincenzo (lic. 299432), Luongo Antonio (lic. 297401), Luongo Gennaro (lic. 297304),<br />
Soriano Vincenzo (lic. 299095), Soriano Gaetano (lic. 299094) responsabili <strong>del</strong>la<br />
violazione loro ascritta ed applica agli stessi la sanzione <strong>del</strong>l’ammonizione con diffida.<br />
Roma , 18 aprile 20<strong>12</strong><br />
<strong>IL</strong> PRESIDENTE <strong>IL</strong> COMPONENTE ESTENSORE<br />
(dott. Salvatore Giacchetti) (Avv. Salomone Bevilacqua)<br />
Depositata in Segreteria il……………………….…………AFN<br />
2