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Circolare n. 12-2013 Tassa annuale vidimazione libri sociali- RIVISTA

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f e r d i n a n d o b o c c i a<br />

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d o t t o r e c o m m e r c i a l i s t a - r e v i s o r e c o n t a b i l e - c o n s u l e n t e t e c n i c o d e l g i u d i c e<br />

rag. cristina carnimeo<br />

dr. angela de benedittis<br />

dr. teresa cellamare<br />

dr. fabio diomede<br />

dr. Fabrizio bevilacqua<br />

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<strong>Circolare</strong> n.<strong>12</strong> del 6 marzo <strong>2013</strong> A TUTTI<br />

I CLIENTI<br />

L O R O S E D I<br />

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />

veritate<br />

____________________________________________________________________________________________<br />

7 0 1 2 3 b a r i - v i a p . r a v a n a s , 1 6 2 – t e l e f a x + 3 9 . 0 8 0 5 2 4 2 5 1 2<br />

s t u d i o @ f e r d i n a n d o b o c c i a . i t w w w . f e r d i n a n d o b o c c i a . i t<br />

c . f . : B C C F D N 6 5 R 1 1 A 6 6 2 J – p . i v a : 0 4 4 2 5 1 0 0 7 2 6<br />

NET WORK T RA LIBERI PROFESSIONISTI<br />

Oggetto: TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 18 MARZO<br />

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della<br />

tassa di concessione governativa relativa alla <strong>vidimazione</strong> dei <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong> entro il termine del 18<br />

marzo <strong>2013</strong>.<br />

Tale tassa, sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre<br />

che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto 1 .<br />

Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono<br />

detti registri e, in alcuni casi, l’apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura<br />

prima della loro messa in uso.<br />

Il versamento forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali<br />

sarà di importo pari a:<br />

€ 309,87 per la generalità delle società;<br />

€ 516,46 per le società con capitale al 1 gennaio <strong>2013</strong> sia superiore a €516.456,90.<br />

Nel caso in cui, successivamente alla data del 01.01.<strong>2013</strong>, intervengano variazioni del capitale<br />

sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel <strong>2013</strong>; avranno, tuttavia, effetto su<br />

quanto dovuto per il 2014.<br />

1<br />

La <strong>vidimazione</strong> iniziale, attualmente, è prevista solo per i <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong> obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile.<br />

In particolare, si tratta dei seguenti <strong>libri</strong> e registri:<br />

libro dei soci;<br />

libro delle obbligazioni;<br />

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;<br />

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;<br />

libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;<br />

libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;<br />

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;<br />

ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.<br />

Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio.<br />

Gli altri <strong>libri</strong> contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro<br />

beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l’unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione<br />

progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.


f e r d i n a n d o b o c c i a<br />

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rag. cristina carnimeo<br />

dr. angela de benedittis<br />

dr. teresa cellamare<br />

dr. fabio diomede<br />

dr. Fabrizio bevilacqua<br />

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Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />

veritate<br />

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7 0 1 2 3 b a r i - v i a p . r a v a n a s , 1 6 2 – t e l e f a x + 3 9 . 0 8 0 5 2 4 2 5 1 2<br />

s t u d i o @ f e r d i n a n d o b o c c i a . i t w w w . f e r d i n a n d o b o c c i a . i t<br />

c . f . : B C C F D N 6 5 R 1 1 A 6 6 2 J – p . i v a : 0 4 4 2 5 1 0 0 7 2 6<br />

NET WORK T RA LIBERI PROFESSIONISTI<br />

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio ovvero al notaio in occasione<br />

di ogni richiesta di <strong>vidimazione</strong> dei <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong> successiva al termine di versamento del 18 marzo<br />

<strong>2013</strong>.<br />

Soggetti esclusi<br />

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le<br />

società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali<br />

fallite.<br />

Le società escluse dal versamento della tassa <strong>annuale</strong> sono comunque soggette ad imposta di<br />

bollo in misura doppia (€29,24 anziché €14,62) da applicare sulle pagine dei registri.<br />

Caratteristiche della tassa <strong>annuale</strong><br />

La tassa <strong>annuale</strong> di concessione governativa, per la numerazione e bollatura dei <strong>libri</strong> e registri<br />

<strong>sociali</strong>:<br />

sostituisce tutte le tasse di concessione governative che altrimenti sarebbero dovute per<br />

ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento,<br />

anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel<br />

periodo dal 1° gennaio alla data di versamento dell a tassa);<br />

è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei <strong>libri</strong> o registri <strong>sociali</strong> e dal numero<br />

delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale<br />

o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio d ell’anno di riferimento;<br />

è deducibile ai fini IRES e IRAP.<br />

Termini e modalità di versamento<br />

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda<br />

che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.<br />

In particolare:<br />

il versamento relativo all’anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale<br />

n. 6007 intestato all’ Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse CC.GG.<br />

<strong>vidimazione</strong> <strong>libri</strong>, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui<br />

vanno riportati anche gli estremi di versamento;<br />

il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 18 marzo dell’anno di<br />

riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice<br />

tributo “7085 - <strong>Tassa</strong> <strong>annuale</strong> <strong>vidimazione</strong> <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong>”, e indicando, oltre all’importo, l’anno<br />

per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.


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rag. cristina carnimeo<br />

dr. angela de benedittis<br />

dr. teresa cellamare<br />

dr. fabio diomede<br />

dr. Fabrizio bevilacqua<br />

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Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />

veritate<br />

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7 0 1 2 3 b a r i - v i a p . r a v a n a s , 1 6 2 – t e l e f a x + 3 9 . 0 8 0 5 2 4 2 5 1 2<br />

s t u d i o @ f e r d i n a n d o b o c c i a . i t w w w . f e r d i n a n d o b o c c i a . i t<br />

c . f . : B C C F D N 6 5 R 1 1 A 6 6 2 J – p . i v a : 0 4 4 2 5 1 0 0 7 2 6<br />

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La compilazione riguarda la sezione “erario”. Si riporta di seguito un esempio di compilazione.<br />

Esempio di<br />

compilazione di un F24<br />

IMPOSTE DIRETTE - IVA<br />

RITENUTE ALLA FONTE<br />

ALTRI TRIBUTI E<br />

INTERESSI<br />

codice tributo<br />

SEZIONE ERARIO<br />

rateazione/regione/<br />

prov./mese rif.<br />

anno di<br />

riferimento<br />

importi a debito<br />

versati<br />

7085 <strong>2013</strong> 309,87<br />

importi a credito<br />

compensati<br />

codice ufficio codice atto +/- SALDO (A-B)<br />

Sanzioni e ravvedimento<br />

TOTALE A 309,87 B 309,87<br />

Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa <strong>annuale</strong> di <strong>vidimazione</strong> dei <strong>libri</strong><br />

<strong>sociali</strong> nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare.<br />

Il novellato art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, come riformulato dall’art. 8, D. Lgs. n. 471/1997,<br />

prevede ora, al comma 1, solo una sanzione applicabile genericamente all’omesso versamento<br />

delle tasse di Concessione governativa, che va dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni<br />

caso, non inferiore a € 103,29.<br />

La mancanza ora di una sanzione specifica per la tassa <strong>annuale</strong> ha indotto una parte della<br />

dottrina a ritenere applicabile, nel caso di mancato versamento di tale tassa nei termini ordinari, non<br />

la sanzione dal 100% al 200% prevista dal suddetto comma 1 dell’art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, bensì<br />

la sanzione del 30% prevista dall’art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997 per l’omesso o tardivo<br />

versamento di un tributo.<br />

In mancanza di una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in tale direzione, si<br />

consiglia di adottare la soluzione più prudenziale, che è quella di considerare come sanzione<br />

minima il 100% dell’importo della tassa, ovvero quella prevista dall’art. 9, comma 1, D.P.R. n.<br />

641/1972 in caso di omesso versamento delle tasse di concessione governativa.


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rag. cristina carnimeo<br />

dr. angela de benedittis<br />

dr. teresa cellamare<br />

dr. fabio diomede<br />

dr. Fabrizio bevilacqua<br />

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Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />

veritate<br />

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7 0 1 2 3 b a r i - v i a p . r a v a n a s , 1 6 2 – t e l e f a x + 3 9 . 0 8 0 5 2 4 2 5 1 2<br />

s t u d i o @ f e r d i n a n d o b o c c i a . i t w w w . f e r d i n a n d o b o c c i a . i t<br />

c . f . : B C C F D N 6 5 R 1 1 A 6 6 2 J – p . i v a : 0 4 4 2 5 1 0 0 7 2 6<br />

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Il contribuente che intende regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere<br />

all’istituto del ravvedimento operoso.<br />

Se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa prevista dall’art. 9, comma 1, D.P.R.<br />

n. 41/1972, in caso di ravvedimento operoso questa si riduce a:<br />

1/10 del minimo (= 1/10 del 100% = 10%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30<br />

giorni dalla scadenza;<br />

1/8 del minimo (= 1/8 del 100% = <strong>12</strong>,5%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30<br />

giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno dalla scadenza stessa.<br />

Se fosse valido, invece, l’orientamento della dottrina che ritiene applicabile la sanzione del 30%,<br />

in caso di ravvedimento operoso la sanzione ridotta applicabile sarebbe pari a:<br />

3% (1/10 del 30%), se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;<br />

3,75% (1/8 del 30%), se il versamento è eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro<br />

1 anno dalla scadenza stessa.<br />

Si precisa che, se si adotta l’orientamento della dottrina e si provvede al pagamento entro 15<br />

giorni dalla scadenza (quindi, entro lunedì 2 aprile <strong>2013</strong>), è possibile ricorrere anche al c.d.<br />

“ravvedimento sprint o brevissimo” previsto dall’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011 (Manovra<br />

Correttiva 2011), il quale prevede l’applicazione, in luogo della sanzione ordinaria del 30%, di una<br />

sanzione pari a 1/15 del 30% (= 2%), per ogni giorno di ritardo. La misura della sanzione è, quindi,<br />

differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento (2% il 1° giorno, 4% il 2° giorno e<br />

così via), fino ad essere pari al 30% il 15° giorno .<br />

Di conseguenza, nel caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso entro il 15° giorno dal<br />

termine ordinario di scadenza, si applicherà la sanzione ridotta pari a 1/10 della sanzione<br />

applicabile per il giorno di versamento (es.: 1/10 del 2% = 0,2%, se si versa il 1° giorno successivo<br />

alla scadenza; 1/10 del 4% = 0,4%, se si versa il 2° giorno successivo alla scadenza; e così via).<br />

A prescindere dal tipo di ravvedimento, il versamento della sanzione ridotta deve essere<br />

eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi<br />

moratori calcolati al tasso legale annuo (pari al 2,5% dal 1° gennaio 20<strong>12</strong>), con maturazione giorno<br />

per giorno, quindi per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso.<br />

In questo caso:


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rag. cristina carnimeo<br />

dr. angela de benedittis<br />

dr. teresa cellamare<br />

dr. fabio diomede<br />

dr. Fabrizio bevilacqua<br />

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Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />

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7 0 1 2 3 b a r i - v i a p . r a v a n a s , 1 6 2 – t e l e f a x + 3 9 . 0 8 0 5 2 4 2 5 1 2<br />

s t u d i o @ f e r d i n a n d o b o c c i a . i t w w w . f e r d i n a n d o b o c c i a . i t<br />

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la tassa <strong>annuale</strong> maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello F24,<br />

indicando il codice tributo "7085" e l’anno di riferimento (<strong>2013</strong>, nel nostro caso) come da<br />

esempio seguente:<br />

La sanzione deve essere versata mediante Modello F23, riportando:<br />

nel campo 6: il codice ufficio “RCC”;<br />

nel campo 9: la causale “SZ”;<br />

nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni<br />

governative”.<br />

Si riporta di seguito un esempio di compilazione.<br />

Si segnala, da ultimo, che sempre entro il 18.03.<strong>2013</strong> può anche essere regolarizzato, mediante<br />

ravvedimento operoso “lungo”, l’omesso versamento della tassa <strong>annuale</strong> relativa al 20<strong>12</strong>, il cui<br />

versamento è scaduto il 16.03.20<strong>12</strong>.<br />

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.<br />

Cordiali saluti.<br />

……………………………………………<br />

( Ferdinando Boccia )

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