Circolare n. 12-2013 Tassa annuale vidimazione libri sociali- RIVISTA
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f e r d i n a n d o b o c c i a<br />
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d o t t o r e c o m m e r c i a l i s t a - r e v i s o r e c o n t a b i l e - c o n s u l e n t e t e c n i c o d e l g i u d i c e<br />
rag. cristina carnimeo<br />
dr. angela de benedittis<br />
dr. teresa cellamare<br />
dr. fabio diomede<br />
dr. Fabrizio bevilacqua<br />
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<strong>Circolare</strong> n.<strong>12</strong> del 6 marzo <strong>2013</strong> A TUTTI<br />
I CLIENTI<br />
L O R O S E D I<br />
Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />
veritate<br />
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7 0 1 2 3 b a r i - v i a p . r a v a n a s , 1 6 2 – t e l e f a x + 3 9 . 0 8 0 5 2 4 2 5 1 2<br />
s t u d i o @ f e r d i n a n d o b o c c i a . i t w w w . f e r d i n a n d o b o c c i a . i t<br />
c . f . : B C C F D N 6 5 R 1 1 A 6 6 2 J – p . i v a : 0 4 4 2 5 1 0 0 7 2 6<br />
NET WORK T RA LIBERI PROFESSIONISTI<br />
Oggetto: TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 18 MARZO<br />
Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della<br />
tassa di concessione governativa relativa alla <strong>vidimazione</strong> dei <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong> entro il termine del 18<br />
marzo <strong>2013</strong>.<br />
Tale tassa, sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre<br />
che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto 1 .<br />
Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono<br />
detti registri e, in alcuni casi, l’apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura<br />
prima della loro messa in uso.<br />
Il versamento forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali<br />
sarà di importo pari a:<br />
€ 309,87 per la generalità delle società;<br />
€ 516,46 per le società con capitale al 1 gennaio <strong>2013</strong> sia superiore a €516.456,90.<br />
Nel caso in cui, successivamente alla data del 01.01.<strong>2013</strong>, intervengano variazioni del capitale<br />
sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel <strong>2013</strong>; avranno, tuttavia, effetto su<br />
quanto dovuto per il 2014.<br />
1<br />
La <strong>vidimazione</strong> iniziale, attualmente, è prevista solo per i <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong> obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile.<br />
In particolare, si tratta dei seguenti <strong>libri</strong> e registri:<br />
libro dei soci;<br />
libro delle obbligazioni;<br />
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;<br />
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;<br />
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;<br />
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;<br />
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;<br />
ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.<br />
Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio.<br />
Gli altri <strong>libri</strong> contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro<br />
beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l’unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione<br />
progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
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rag. cristina carnimeo<br />
dr. angela de benedittis<br />
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Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE e IlSole24Ore, non costituisce “parere pro<br />
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Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio ovvero al notaio in occasione<br />
di ogni richiesta di <strong>vidimazione</strong> dei <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong> successiva al termine di versamento del 18 marzo<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Soggetti esclusi<br />
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le<br />
società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali<br />
fallite.<br />
Le società escluse dal versamento della tassa <strong>annuale</strong> sono comunque soggette ad imposta di<br />
bollo in misura doppia (€29,24 anziché €14,62) da applicare sulle pagine dei registri.<br />
Caratteristiche della tassa <strong>annuale</strong><br />
La tassa <strong>annuale</strong> di concessione governativa, per la numerazione e bollatura dei <strong>libri</strong> e registri<br />
<strong>sociali</strong>:<br />
sostituisce tutte le tasse di concessione governative che altrimenti sarebbero dovute per<br />
ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento,<br />
anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel<br />
periodo dal 1° gennaio alla data di versamento dell a tassa);<br />
è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei <strong>libri</strong> o registri <strong>sociali</strong> e dal numero<br />
delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale<br />
o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio d ell’anno di riferimento;<br />
è deducibile ai fini IRES e IRAP.<br />
Termini e modalità di versamento<br />
Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda<br />
che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.<br />
In particolare:<br />
il versamento relativo all’anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale<br />
n. 6007 intestato all’ Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse CC.GG.<br />
<strong>vidimazione</strong> <strong>libri</strong>, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui<br />
vanno riportati anche gli estremi di versamento;<br />
il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 18 marzo dell’anno di<br />
riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice<br />
tributo “7085 - <strong>Tassa</strong> <strong>annuale</strong> <strong>vidimazione</strong> <strong>libri</strong> <strong>sociali</strong>”, e indicando, oltre all’importo, l’anno<br />
per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
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La compilazione riguarda la sezione “erario”. Si riporta di seguito un esempio di compilazione.<br />
Esempio di<br />
compilazione di un F24<br />
IMPOSTE DIRETTE - IVA<br />
RITENUTE ALLA FONTE<br />
ALTRI TRIBUTI E<br />
INTERESSI<br />
codice tributo<br />
SEZIONE ERARIO<br />
rateazione/regione/<br />
prov./mese rif.<br />
anno di<br />
riferimento<br />
importi a debito<br />
versati<br />
7085 <strong>2013</strong> 309,87<br />
importi a credito<br />
compensati<br />
codice ufficio codice atto +/- SALDO (A-B)<br />
Sanzioni e ravvedimento<br />
TOTALE A 309,87 B 309,87<br />
Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa <strong>annuale</strong> di <strong>vidimazione</strong> dei <strong>libri</strong><br />
<strong>sociali</strong> nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare.<br />
Il novellato art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, come riformulato dall’art. 8, D. Lgs. n. 471/1997,<br />
prevede ora, al comma 1, solo una sanzione applicabile genericamente all’omesso versamento<br />
delle tasse di Concessione governativa, che va dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni<br />
caso, non inferiore a € 103,29.<br />
La mancanza ora di una sanzione specifica per la tassa <strong>annuale</strong> ha indotto una parte della<br />
dottrina a ritenere applicabile, nel caso di mancato versamento di tale tassa nei termini ordinari, non<br />
la sanzione dal 100% al 200% prevista dal suddetto comma 1 dell’art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, bensì<br />
la sanzione del 30% prevista dall’art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997 per l’omesso o tardivo<br />
versamento di un tributo.<br />
In mancanza di una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in tale direzione, si<br />
consiglia di adottare la soluzione più prudenziale, che è quella di considerare come sanzione<br />
minima il 100% dell’importo della tassa, ovvero quella prevista dall’art. 9, comma 1, D.P.R. n.<br />
641/1972 in caso di omesso versamento delle tasse di concessione governativa.
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Il contribuente che intende regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere<br />
all’istituto del ravvedimento operoso.<br />
Se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa prevista dall’art. 9, comma 1, D.P.R.<br />
n. 41/1972, in caso di ravvedimento operoso questa si riduce a:<br />
1/10 del minimo (= 1/10 del 100% = 10%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30<br />
giorni dalla scadenza;<br />
1/8 del minimo (= 1/8 del 100% = <strong>12</strong>,5%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30<br />
giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno dalla scadenza stessa.<br />
Se fosse valido, invece, l’orientamento della dottrina che ritiene applicabile la sanzione del 30%,<br />
in caso di ravvedimento operoso la sanzione ridotta applicabile sarebbe pari a:<br />
3% (1/10 del 30%), se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;<br />
3,75% (1/8 del 30%), se il versamento è eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro<br />
1 anno dalla scadenza stessa.<br />
Si precisa che, se si adotta l’orientamento della dottrina e si provvede al pagamento entro 15<br />
giorni dalla scadenza (quindi, entro lunedì 2 aprile <strong>2013</strong>), è possibile ricorrere anche al c.d.<br />
“ravvedimento sprint o brevissimo” previsto dall’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011 (Manovra<br />
Correttiva 2011), il quale prevede l’applicazione, in luogo della sanzione ordinaria del 30%, di una<br />
sanzione pari a 1/15 del 30% (= 2%), per ogni giorno di ritardo. La misura della sanzione è, quindi,<br />
differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento (2% il 1° giorno, 4% il 2° giorno e<br />
così via), fino ad essere pari al 30% il 15° giorno .<br />
Di conseguenza, nel caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso entro il 15° giorno dal<br />
termine ordinario di scadenza, si applicherà la sanzione ridotta pari a 1/10 della sanzione<br />
applicabile per il giorno di versamento (es.: 1/10 del 2% = 0,2%, se si versa il 1° giorno successivo<br />
alla scadenza; 1/10 del 4% = 0,4%, se si versa il 2° giorno successivo alla scadenza; e così via).<br />
A prescindere dal tipo di ravvedimento, il versamento della sanzione ridotta deve essere<br />
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi<br />
moratori calcolati al tasso legale annuo (pari al 2,5% dal 1° gennaio 20<strong>12</strong>), con maturazione giorno<br />
per giorno, quindi per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso.<br />
In questo caso:
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la tassa <strong>annuale</strong> maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello F24,<br />
indicando il codice tributo "7085" e l’anno di riferimento (<strong>2013</strong>, nel nostro caso) come da<br />
esempio seguente:<br />
La sanzione deve essere versata mediante Modello F23, riportando:<br />
nel campo 6: il codice ufficio “RCC”;<br />
nel campo 9: la causale “SZ”;<br />
nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni<br />
governative”.<br />
Si riporta di seguito un esempio di compilazione.<br />
Si segnala, da ultimo, che sempre entro il 18.03.<strong>2013</strong> può anche essere regolarizzato, mediante<br />
ravvedimento operoso “lungo”, l’omesso versamento della tassa <strong>annuale</strong> relativa al 20<strong>12</strong>, il cui<br />
versamento è scaduto il 16.03.20<strong>12</strong>.<br />
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.<br />
Cordiali saluti.<br />
……………………………………………<br />
( Ferdinando Boccia )