07.07.2013 Views

Tribunale di Milano, Sez. II, 10 maggio 2012 Il Tribunale di Milano ...

Tribunale di Milano, Sez. II, 10 maggio 2012 Il Tribunale di Milano ...

Tribunale di Milano, Sez. II, 10 maggio 2012 Il Tribunale di Milano ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, <strong>Sez</strong>. <strong>II</strong>, <strong>10</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>Il</strong> <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />

Seconda <strong>Sez</strong>ione Civile<br />

composta dai Sigg.ri Magistrati:<br />

1) Dott. Filippo Lamanna ….Presidente rel. est.<br />

2) Dott. Caterina Macchi ………………Giu<strong>di</strong>ce<br />

3) Dott. Roberto Fontana ………………Giu<strong>di</strong>ce<br />

ha pronunciato la seguente<br />

S E N T E N Z A<br />

nei giu<strong>di</strong>zi riuniti <strong>di</strong> primo grado promossi con ricorsi per tar<strong>di</strong>va insinuazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />

al passivo dell’amministrazione straor<strong>di</strong>naria, rubricati ai numeri <strong>di</strong> ruolo sopra in<strong>di</strong>cati e<br />

vertenti<br />

J-INVEST S.p.A.,<br />

tra<br />

in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa in causa dall’avv. M. G. ed elettivamente domiciliata presso lo<br />

stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> quest’ultimo, in <strong>Milano</strong>, via (omissis), in forza <strong>di</strong> procura rilasciata a margine dei<br />

ricorsi<br />

e<br />

RICORRENTE


E. M. & C. S.p.A. in Amministrazione Straor<strong>di</strong>naria,<br />

in persona dei commissari avv. Beniamino Caravita <strong>di</strong> Toritto, dott. Saverio Signori e dott.<br />

Francesco Ruscigno,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa in causa dagli avvocati V. Di G. e U. M. ed elettivamente domiciliata<br />

presso lo stu<strong>di</strong>o del primo, in <strong>Milano</strong>, via (omissis), in forza <strong>di</strong> procura rilasciata a margine<br />

delle comparse <strong>di</strong> risposta<br />

FIAT PARTECIPAZIONI S.p.A.,<br />

e<br />

RESISTENTE<br />

in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, dott. Mario<br />

Lombar<strong>di</strong>,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa in causa dall’avv. E. A. R. ed elettivamente domiciliata presso lo<br />

stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> quest’ultimo, in <strong>Milano</strong>, via (omissis), in forza <strong>di</strong> procura rilasciata a margine<br />

delle comparse d’intervento<br />

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: insinuazione tar<strong>di</strong>va al passivo<br />

TERZA INTERVENUTA<br />

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI: come da fogli qui <strong>di</strong> seguito allegati e<br />

separatamente prodotti<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Con un primo ricorso per tar<strong>di</strong>va insinuazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to al passivo dell’amministrazione<br />

straor<strong>di</strong>naria della società E.C. & C. S.p.A. depositato in data 28 settembre 20<strong>10</strong>, la società<br />

J-INVEST S.p.A. ha chiesto l'ammissione in via chirografaria per il cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Euro<br />

25.586.471,69 vantato a titolo <strong>di</strong> interessi maturati nel corso della procedura sui cre<strong>di</strong>ti<br />

chirografari <strong>di</strong> Euro 5.738.986,57 e <strong>di</strong> Euro 17.279.061,90 già anteriormente ammessi al<br />

passivo in suo favore. A <strong>maggio</strong>r fondamento della domanda, la ricorrente ha affermato<br />

che, all'esito del riparto finale in corso <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione e <strong>di</strong> successiva autorizzazione da


parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sarebbe stato preve<strong>di</strong>bile un consistente<br />

residuo attivo (per un importo pari a circa 36 milioni <strong>di</strong> Euro), che, a suo parere, avrebbe<br />

dovuto non già restituirsi alla società E.C. & C. S.p.A. nella prospettiva <strong>di</strong> un suo ritorno in<br />

bonis, ma destinarsi ai cre<strong>di</strong>tori chirografari – e in particolare ad essa quale insinuante -<br />

per la sod<strong>di</strong>sfazione degli interessi maturati, dalla data della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> insolvenza<br />

in poi, sui cre<strong>di</strong>ti chirografari già ammessi al passivo, non avendo più ragione <strong>di</strong> applicarsi<br />

– in presenza <strong>di</strong> un tale esito liquidativo - il principio <strong>di</strong> sospensione del corso degli<br />

interessi <strong>di</strong> cui all'art. 55 l.fall., essendo stato ormai realizzato lo scopo della procedura. Per<br />

tale ragione i Commissari straor<strong>di</strong>nari avrebbero dovuto soprassedere dall'effettuare il<br />

riparto finale in attesa dell'esito della domanda <strong>di</strong> insinuazione in oggetto.<br />

Si è costituita in causa la procedura <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria chiedendo il rigetto<br />

della domanda tar<strong>di</strong>va <strong>di</strong> J-INVEST in quanto comunque prescritta, oltre che<br />

inammissibile e comunque infondata.<br />

Nel giu<strong>di</strong>zio è anche intervenuta la società FIAT PARTECIPAZIONI S.p.A., adducendo – a<br />

sostegno del suo interesse ad agire - il pregiu<strong>di</strong>zio che avrebbe potuto subire, quale socia<br />

della E.C. & C. S.p.A., in caso <strong>di</strong> eventuale ammissione al passivo del cre<strong>di</strong>to insinuato da<br />

J-INVEST a titolo <strong>di</strong> interessi endo-concorsuali su cre<strong>di</strong>ti chirografari. Per tale ragione ha<br />

chiesto a sua volta il rigetto della domanda attorea, in adesione alle conclusioni della<br />

procedura convenuta.<br />

La società J-INVEST S.p.A., peraltro, in data <strong>10</strong>.2.2011 ha depositato una seconda domanda<br />

d’insinuazione tar<strong>di</strong>va chiedendo l'ammissione al passivo in via chirografaria, al<br />

medesimo titolo, anche dell’ulteriore cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Euro 2.722.741,07 riguardante gli interessi<br />

maturati nel corso della procedura su un altro cre<strong>di</strong>to chirografario già ammesso per<br />

l’importo complessivo <strong>di</strong> Euro 2.449.222,02, quale risultante dei cre<strong>di</strong>ti insinuati dai<br />

cre<strong>di</strong>tori ASPRA FINANCE (per Euro 771.434,00), BNL (per Euro 1.135.005,61) e INTESA<br />

SANPAOLO (per Euro 542.782,41), e da essa recentemente acquistati.<br />

Anche nel secondo proce<strong>di</strong>mento così ra<strong>di</strong>cato si è costituita la procedura <strong>di</strong><br />

amministrazione straor<strong>di</strong>naria analogamente concludendo per il rigetto della tar<strong>di</strong>va<br />

domanda.


È parimenti intervenuta anche FIAT PARTECIPAZIONI assumendo conclusioni analoghe<br />

a quelle rassegnate nel primo proce<strong>di</strong>mento.<br />

Su richiesta concorde delle parti i due proce<strong>di</strong>menti sono stati poi riuniti.<br />

Precisate quin<strong>di</strong> le conclusioni all’u<strong>di</strong>enza del 29.11.2011 (e ritrascritte come in epigrafe nei<br />

fogli allegati), il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione<br />

dei termini or<strong>di</strong>nari (rispettivamente <strong>di</strong> sessanta e <strong>di</strong> venti giorni) previsti dagli artt. 190 e<br />

275 cod. proc. civ. per il deposito <strong>di</strong> comparse conclusionali e memorie <strong>di</strong> replica.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

1. Deve preliminarmente darsi atto, sotto il profilo formale, e per quanto <strong>di</strong> ragione, che,<br />

nel caso <strong>di</strong> specie, per la soluzione del problema giuri<strong>di</strong>co oggetto del decidere deve farsi<br />

applicazione, ratione temporis (in relazione alla data <strong>di</strong> inizio della procedura <strong>di</strong><br />

amministrazione straor<strong>di</strong>naria cui è stata assoggettata la E. M. & C. S.p.A.), delle norme<br />

della legge fallimentare nel testo ante-vigente alla riforma posta in essere con il D.Lgs. n.<br />

5/2006, nonché delle norme del D.L. n. 26/1979 come convertito con L. n. 95/1979 (cd.<br />

legge Pro<strong>di</strong>) che hanno <strong>di</strong>sciplinato (e in parte ancora <strong>di</strong>sciplinano) le procedure <strong>di</strong><br />

amministrazione straor<strong>di</strong>naria iniziate prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 270/1999 (cd.<br />

legge Pro<strong>di</strong> bis), e ciò anche in virtù dell’espressa previsione eccettuativa <strong>di</strong> cui all’art. <strong>10</strong>6<br />

<strong>di</strong> tale ultimo decreto legislativo.<br />

2. Alla luce <strong>di</strong> tale complesso normativo, e con specifico riferimento alle norme che<br />

verranno <strong>di</strong> seguito esaminate (peraltro non sostanzialmente <strong>di</strong>fformi in parte de qua da<br />

quelle entrate in vigore successivamente, sì che la soluzione, in realtà, non cambierebbe<br />

nemmeno alla stregua <strong>di</strong> queste ultime), il tribunale ritiene che le domande <strong>di</strong><br />

insinuazione tar<strong>di</strong>va proposte da J-INVEST vadano senz’altro <strong>di</strong>sattese, stante la<br />

fondatezza delle eccezioni <strong>di</strong> rito e <strong>di</strong> merito sollevate dalla procedura resistente e dalla<br />

terza intervenuta.<br />

2.1. Sul piano interpretativo la norma d’imme<strong>di</strong>ata applicazione è, all’evidenza, l'art. 55<br />

l.fall. (applicabile al caso <strong>di</strong> specie in virtù del richiamo operato dall'art. 1, ultimo comma,<br />

del D.L n. 26/1979 agli articoli 195 e seguenti l.fall., e quin<strong>di</strong> anche all'art. 201 l.fall., che a<br />

sua volta prevede l’applicabilità, appunto, dell’art. 55).


A tenore <strong>di</strong> tale norma la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, ovvero, come nel caso <strong>di</strong> specie, la<br />

<strong>di</strong>chiarazione d’insolvenza in caso <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria (in ragione dei già<br />

detti rinvii normativi), sospende – agli effetti del concorso - il corso degli interessi sui<br />

cre<strong>di</strong>ti concorsuali pecuniari chirografari, siano essi convenzionali o legali, fino alla<br />

chiusura del fallimento (ovvero della amministrazione straor<strong>di</strong>naria) [enfasi aggiunta].<br />

Come deve ritenersi pacifico in ragione del chiaro dettato normativo e <strong>di</strong> una<br />

giurisprudenza ormai ricevuta, la sospensione opera solo agli effetti del concorso, ossia in<br />

funzione e nei limiti <strong>di</strong> durata della procedura. Da ciò deriva che tale sospensione non si<br />

produce nel rapporto giuri<strong>di</strong>co soggiacente (nella sfera extra-concorsuale) tra il singolo<br />

cre<strong>di</strong>tore e il debitore.<br />

Per tale ragione, in modo coerente, l'art. 120, secondo comma, l.fall. nel testo qui<br />

temporalmente applicabile, stabiliva e stabilisce che dopo la chiusura del fallimento “i<br />

cre<strong>di</strong>tori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non<br />

sod<strong>di</strong>sfatta dei loro cre<strong>di</strong>ti per capitale e interessi” [enfasi aggiunta].<br />

È evidente che, quanto agli interessi, tale <strong>di</strong>sposizione si riferisce a tutti quelli scaturenti<br />

dal cre<strong>di</strong>to che è oggetto del rapporto giuri<strong>di</strong>co soggiacente intercorrente tra il singolo<br />

cre<strong>di</strong>tore e il debitore, e non invece solo alla minor somma che a titolo <strong>di</strong> interessi (ante-<br />

concorsuali) potrebbe essere stata riconosciuta e sod<strong>di</strong>sfatta nel fallimento.<br />

Infatti la sospensione <strong>di</strong> cui all’art. 55 opera, appunto, solo agli effetti e nei limiti del<br />

concorso, e non si proietta, invece, fuori e dopo <strong>di</strong> esso, il che significa, in ultima analisi,<br />

che possono essere ammessi al passivo solo gli interessi ante-concorsuali relativi ai cre<strong>di</strong>ti<br />

chirografari, ma che possono essere fatti valere dopo la chiusura del fallimento sia questi,<br />

per la parte rimasta insod<strong>di</strong>sfatta (insieme alla sorte capitale impagata), che gli interessi<br />

endo- concorsuali rimasti interinalmente sospesi e non ammessi al concorso (in quanto<br />

inammissibili).<br />

Ne consegue che il cre<strong>di</strong>tore chirografario potrà – inter alia - far valere dopo il fallimento,<br />

in forza dell'art. 120, secondo comma, l.fall., il cre<strong>di</strong>to relativo agli interessi rimasti sospesi<br />

durante tutto il corso della procedura concorsuale (fatta salva, naturalmente, l’incidenza<br />

riduttiva che, sul loro corso, possano avere i riparti nel frattempo via via intervenuti a


sod<strong>di</strong>sfazione del capitale e/o degli interessi ante-fallimentari), anche laddove il<br />

fallimento si chiuda per integrale pagamento del passivo ammesso, visto che in tale<br />

passivo non sono mai ricompresi i detti interessi, che, per ciò stesso, nel fallimento non<br />

possono trovare sod<strong>di</strong>sfazione neppure in tal caso.<br />

Solo per completezza giova segnalare che gli interessi, benché dopo la chiusura del<br />

fallimento tornino a riguardare nella loro completezza (vale a <strong>di</strong>re sia per la componente<br />

ante- che per quella endo-concorsuale) il cre<strong>di</strong>to oggetto del rapporto giuri<strong>di</strong>co<br />

soggiacente tra cre<strong>di</strong>tore e debitore, non necessariamente vanno rapportati ad un cre<strong>di</strong>to<br />

per sorte capitale <strong>di</strong>verso da quello accertato nel corso della verifica concorsuale del<br />

passivo.<br />

Infatti, alla stregua della tra<strong>di</strong>zionale giurisprudenza formatasi riguardo all’efficacia <strong>di</strong><br />

tale accertamento prima dell’intervento riformatore del 2006, una separazione logica ed<br />

effettuale tra una <strong>di</strong>mensione concorsuale ed extra-concorsuale del cre<strong>di</strong>to per sorte<br />

capitale (e per l’eventuale quota <strong>di</strong> interessi ante-fallimentari) può sussistere solo quando<br />

l’accertamento sul cre<strong>di</strong>to abbia luogo nel fallimento in sede <strong>di</strong> verifica sommaria (e<br />

quin<strong>di</strong> laddove si esaurisca con il decreto <strong>di</strong> esecutività dello stato passivo tempestivo o<br />

con il decreto emesso a seguito della fase preliminare-sommaria nella verifica tar<strong>di</strong>va),<br />

pervenendosi allora ad un accertamento da parte del Giu<strong>di</strong>ce Delegato a cui si è sempre in<br />

prevalenza riconosciuta un’efficacia meramente endo-concorsuale; mentre tale<br />

separazione non si ha più laddove l’accertamento derivi da sentenze passate in giu<strong>di</strong>cato<br />

emesse da <strong>Tribunale</strong>, Corte d’appello o Corte <strong>di</strong> cassazione a seguito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi a<br />

contrad<strong>di</strong>ttorio pieno (siano essi <strong>di</strong> opposizione, impugnazione o revocazione o giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong><br />

insinuazione tar<strong>di</strong>va sfociati in fase contenziosa), pervenendosi in tale <strong>di</strong>versa ipotesi ad<br />

un accertamento che ha efficacia <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato esterno, con il corollario che, allora, tale<br />

giu<strong>di</strong>cato fa stato non solo agli effetti del concorso, ma anche tra le parti, nel soggiacente<br />

rapporto, e quin<strong>di</strong> anche per l’eventuale frazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to rimasta inadempiuta per<br />

capitale (ed interessi ante-fallimentari) che può tra esse residuare anche dopo la chiusura<br />

del fallimento.<br />

In entrambi i casi, però, siccome gli interessi maturati durante il fallimento e rimasti<br />

interinalmente sospesi non possono essere mai ammessi al passivo, né in sede sommaria,


che contenzioso- impugnatoria, ne consegue che invariabilmente perdurerà il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

azionarli dopo la chiusura del fallimento in misura da rapportarsi e ragguagliarsi in<br />

proporzione all’entità del cre<strong>di</strong>to per sorte capitale (rimasto insod<strong>di</strong>sfatto) accertata o<br />

accertanda alla stregua delle regole processuali appena riferite.<br />

È pertanto del tutto coerente sul piano logico inferirne che durante il fallimento i cre<strong>di</strong>tori<br />

chirografari non possano mai agire per ottenere il pagamento degli interessi sospesi nel<br />

corso della procedura, ancorchè (e proprio perché) azionabili (solo) dopo la relativa<br />

chiusura.<br />

2.2. In<strong>di</strong>cativa a questo riguardo è anche la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 121 l.fall. in materia <strong>di</strong><br />

riapertura del fallimento, laddove viene ammessa tale possibilità, ma solo nei casi in cui il<br />

fallimento sia stato chiuso per compiuto riparto finale o per insussistenza <strong>di</strong> attivo. Resta<br />

dunque fuori – tra l’altro - il caso in cui il fallimento sia stato chiuso per integrale<br />

pagamento del passivo ammesso (ex art. 118 n. 2 l.fall.), ipotesi <strong>di</strong> chiusura che, a sua<br />

volta, opera, per l’appunto, in presenza del semplice pagamento dei cre<strong>di</strong>ti nella misura<br />

accertata con i provve<strong>di</strong>menti emessi in sede <strong>di</strong> verifica del passivo, che, è appena il caso<br />

<strong>di</strong> rimarcarlo, sono sempre pronunciati senza il riconoscimento <strong>di</strong> interessi endo-<br />

concorsuali sui cre<strong>di</strong>ti chirografari. In ultima analisi, l’impossibilità <strong>di</strong> riaprire un<br />

fallimento che sia stato chiuso per integrale pagamento del passivo ammesso, laddove per<br />

passivo ammesso deve intendersi quello <strong>di</strong> cui non sono parte gli interessi endo-<br />

concorsuali sui cre<strong>di</strong>ti chirografari, rende evidente come, nel quadro della concorsualità<br />

sistematizzata, non trova né può mai trovare tutela specifica dentro il fallimento il <strong>di</strong>ritto<br />

dei cre<strong>di</strong>tori chirografari a percepire i suddetti interessi, nemmeno quando dopo la<br />

chiusura sopravvenga nuovo attivo con cui tali interessi potrebbero essere pagati, in tutto<br />

o in parte, nel rispetto della par con<strong>di</strong>cio.<br />

Tale <strong>di</strong>ritto, quin<strong>di</strong>, non estinguendosi, può essere azionato e trovare attuazione solo fuori<br />

del fallimento e solo dopo la sua chiusura, secondo forme e modalità processuali<br />

or<strong>di</strong>narie, come tali <strong>di</strong>verse dal concorso (a partire dalla regola prior in tempore, potior in<br />

concorsuale, secondo una libera scelta del legislatore (non manifestamente lesiva <strong>di</strong><br />

principi costituzionali), senza nemmeno la necessità <strong>di</strong> ripercorrerne le ragioni, del resto<br />

ormai da gran tempo esaustivamente investigate ed in<strong>di</strong>viduate dagli interpreti in


apporto alla ratio pluriforme tra<strong>di</strong>zionalmente accre<strong>di</strong>tata alla regola <strong>di</strong> inesigibilità dei<br />

predetti interessi temporalmente limitata al concorso [in relazione alla cristallizzazione e<br />

stabilizzazione del passivo; alla necessità <strong>di</strong> non consentire variazioni o lievitazioni<br />

incrementative sperequate delle pretese concorsuali; all’eccezionalità del <strong>di</strong>ritto a far<br />

valere nel segno della concorsualità – al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> prededuzioni e privilegi - cre<strong>di</strong>ti che<br />

maturino nel periodo successivo alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento (Cass. n. 2912/2000); e ciò<br />

anche alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale – cfr. la sentenza n. 242/1994 -<br />

, secondo la quale la sospensione del corso degli interessi in pendenza <strong>di</strong> una procedura<br />

concorsuale trova fondamento nella finalità <strong>di</strong> realizzare la par con<strong>di</strong>cio ed impe<strong>di</strong>re un<br />

ulteriore deterioramento della con<strong>di</strong>zione patrimoniale del debitore, oltre che nella<br />

considerazione che, nel tempo successivo a<strong>Il</strong>’apertura, non è configurabile un<br />

inadempimento a carico del debitore, né tanto meno a carico degli organi della procedura;<br />

et similia).<br />

La conseguenza è che, nei rari casi, come si assume che accada in quello <strong>di</strong> specie (ma<br />

senza, in verità, neppure <strong>di</strong>mostrarlo, ulteriore elemento questo che dunque cospira, per<br />

<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prova, nel senso dell’infondatezza delle proposte domande), in cui si ottenga<br />

dalla liquidazione del patrimonio fallimentare un ricavo <strong>di</strong> entità superiore al passivo<br />

ammesso, il residuo attivo, depurato dalle relative passività fiscali, va restituito al debitore<br />

fallito nel momento stesso in cui ritorna in bonis.<br />

I cre<strong>di</strong>tori chirografari che intendano azionare i propri cre<strong>di</strong>ti insod<strong>di</strong>sfatti anche in punto<br />

<strong>di</strong> interessi sospesi potranno dunque rivolgersi solo al debitore, a questo fine utilizzando i<br />

mezzi cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong> un titolo esecutivo, del pignoramento <strong>di</strong>retto delle somme<br />

costituenti il residuo attivo oggetto <strong>di</strong> restituzione, oppure, in <strong>di</strong>fetto, quello costituito da<br />

una richiesta cautelare <strong>di</strong> sequestro; e così via).<br />

2.3. Né vi è ragione per ritenere che tale conclusione cambi per il fatto che, generandosi il<br />

surplus <strong>di</strong> attivo <strong>di</strong>rettamente dalla liquidazione concorsuale, non vi sarebbe più la<br />

necessità <strong>di</strong> applicare l'art. 55 l.fall. in parte de qua quando tale evento si verifichi: infatti<br />

non è vero, al contrario <strong>di</strong> ciò che assume la ricorrente, che allora non varrebbero più le<br />

ragioni per cui tale norma è stata posta, visto che esse valgono, proprio in virtù del suo<br />

espresso dettato, fino alla chiusura del fallimento, solo a tale evento finale ricollegandosi la


cessazione dell’effetto <strong>di</strong> inesigibilità temporanea dei predetti interessi, e non ad eventi<br />

anteriori.<br />

Tra l’altro non si vede in che modo il principio car<strong>di</strong>ne della concorsualità, la par con<strong>di</strong>cio,<br />

potrebbe essere applicato in presenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto al concorso che si generasse solo in<br />

presenza <strong>di</strong> un evento (il verificarsi del surplus <strong>di</strong> attivo dalla liquidazione) sopravvenuto,<br />

e quin<strong>di</strong> non solo del tutto eventuale (quanto raro), ma anche insuscettibile in via<br />

automatica <strong>di</strong> una tutela paritaria, non essendo prevista una procedura <strong>di</strong> accertamento<br />

postumo che debba svolgersi ex officio in favore <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori ammessi ai fini del<br />

calcolo e dell’ammissione al passivo <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>ti per interessi endo-concorsuali rimasti<br />

sospesi; laddove, in mancanza <strong>di</strong> una regola processuale siffatta (certo nemmeno<br />

evincibile in via meramente interpretativa), solo qualche cre<strong>di</strong>tore dotato <strong>di</strong> un più<br />

creativo spirito d’iniziativa finirebbe per profittare del surplus azionando insinuazioni<br />

tar<strong>di</strong>ve, e ciò in evidente contrad<strong>di</strong>zione proprio con quella tutela della par con<strong>di</strong>cio che,<br />

quanto meno in astratto, dovrebbe giustificare, secondo la tesi della ricorrente, il <strong>di</strong>ritto ad<br />

una sod<strong>di</strong>sfazione endo-concorsuale degli interessi maturati quanto evento raro, non è<br />

affatto impreve<strong>di</strong>bile, ed ha quin<strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>mostrativo, sul piano processuale, anche un<br />

argomento per assurdo: se fosse vero, cioè, l’assunto della ricorrente circa l’ammissibilità<br />

<strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> insinuazione finalizzata all’ammissione degli interessi endo-<br />

concorsuali maturati sui cre<strong>di</strong>ti chirografari interinalmente sospesi, dovrebbe <strong>di</strong>scenderne<br />

– in rito - l’inammissibilità della domanda stessa se non già proposta, magari soltanto in<br />

via con<strong>di</strong>zionata, con l’originaria domanda <strong>di</strong> ammissione al passivo del capitale (e degli<br />

eventuali interessi ante-concorsuali), stante la concomitante applicabilità dei principi, <strong>di</strong><br />

carattere generale, del dedotto e deducibile e del ne bis in idem sì come accepiti nella loro<br />

specifica colorazione – propria del <strong>di</strong>ritto processuale concorsuale - <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> insinuare<br />

cre<strong>di</strong>ti che non siano nuovi e <strong>di</strong>versi rispetto a quelli già prima insinuati (per cre<strong>di</strong>ti nuovi<br />

dovendosi intendere cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>versi essenzialmente quanto a causa peten<strong>di</strong>, prima ancora<br />

che per petitum), formandosi in ogni caso quanto meno una preclusione interna pro<br />

ju<strong>di</strong>cato sull’oggetto accertato con riferimento alla prima domanda (ex plurimis Cass. n.<br />

2476/2003; n. 21241/20<strong>10</strong>). Ed è solo ultroneo precisare che gli interessi decorrenti su<br />

cre<strong>di</strong>ti pecuniari attengono proprio allo stesso rapporto giuri<strong>di</strong>co oggetto della domanda<br />

<strong>di</strong> insinuazione del capitale, <strong>di</strong>fferenziandosene insensibilmente solo per l’estensione del


petitum. Ragione che ha dunque portato la giurisprudenza prevalente ad escludere la<br />

possibilità <strong>di</strong> insinuare ex novo con autonoma domanda in via tar<strong>di</strong>va interessi relativi a<br />

cre<strong>di</strong>ti già oggetto <strong>di</strong> una prima domanda <strong>di</strong> insinuazione al passivo per il capitale a cui<br />

essi si riferiscano (oltre che per gli interessi maturati sino alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento),<br />

afferendo essi allo stesso rapporto causale, e non potendo il <strong>di</strong>verso momento <strong>di</strong><br />

maturazione determinare ex se una variazione della causa peten<strong>di</strong>.<br />

2.5. Vale peraltro nel caso <strong>di</strong> specie anche un secondo al passivo gli interessi endo-<br />

concorsuali oggetto <strong>di</strong> interinale sospensione, il <strong>di</strong>ritto al loro riconoscimento risulterebbe<br />

nel caso <strong>di</strong> specie anche prescritto – come pure eccepito dalla convenuta e dalla terza<br />

intervenuta - ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., atteso che l'interruzione del decorso dei termini<br />

<strong>di</strong> prescrizione si verifica con il deposito della domanda <strong>di</strong> insinuazione ex art. 93 o ex art.<br />

<strong>10</strong>1 l.fall., laddove invece, come già detto, la ricorrente J-INVEST non ha richiesto con le<br />

prime domande da essa proposte (relative al capitale e agli interessi decorsi sino alla<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> insolvenza) l'ammissione degli interessi endo-concorsuali oggetto <strong>di</strong><br />

sospensione, ma ha insinuato questi ultimi solo con le domande oggetto dei presenti<br />

proce<strong>di</strong>menti riuniti, una volta ampiamente decorso il termine quinquennale <strong>di</strong><br />

prescrizione previsto per gli interessi dalla norma sopra citata, senza aver neppure mai<br />

compiuto me<strong>di</strong>o tempore altri atti interruttivi (ammesso e non concesso che potesse farlo –<br />

ciò che qui comunque si nega - in modo <strong>di</strong>verso dal presentare una domanda <strong>di</strong><br />

insinuazione). E d’altra parte non si può certo neppure immaginare che, alla luce del<br />

<strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione incomincia a decorrere dal<br />

giorno in cui il <strong>di</strong>ritto può essere fatto valere, tale <strong>di</strong>es a quo possa farsi coincidere con il<br />

momento in cui il cre<strong>di</strong>tore si renda edotto dell’esistenza <strong>di</strong> un surplus <strong>di</strong> attivo. Si è infatti<br />

detto poc’anzi che la stessa ipotetica ammissibilità <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> insinuazione per i<br />

detti interessi presuppone la necessità <strong>di</strong> insinuarli subito insieme al capitale, anche solo in<br />

via con<strong>di</strong>zionata, l’evento che si verifichi un surplus <strong>di</strong> attivo essendo preve<strong>di</strong>bile ex ante,<br />

per quanto raro. Di conseguenza il <strong>di</strong>ritto può essere fatto valere sin da subito, e non solo<br />

dopo che l’evento si verifichi.<br />

2.6. La soluzione non cambia poi neppure nel caso in cui si tratti <strong>di</strong> una società sottoposta<br />

non a fallimento, ma ad amministrazione straor<strong>di</strong>naria.


A tale riguardo non ha alcun concreto rilievo nemmeno l’argomento per inconveniens<br />

speso dalla ricorrente, secondo cui il cre<strong>di</strong>tore incontrerebbe serie <strong>di</strong>fficoltà nel recuperare<br />

gli interessi dal debitore tornato in bonis quando esso sia una società sottoposta ad<br />

amministrazione straor<strong>di</strong>naria, e ciò perché, ipotizzato un perfetto parallelismo anche ai<br />

fini dell’applicazione della normativa concorsuale con le società sottoposte a liquidazione<br />

coatta amministrativa, la chiusura <strong>di</strong> una procedura <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria<br />

inesorabilmente determinerebbe l’estinzione della società stessa e la sua cancellazione dal<br />

Registro delle Imprese, alla luce <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 213, ultimo comma, l.fall..<br />

A prescindere, infatti, dai limiti in cui tale norma può o meno essere applicata in caso <strong>di</strong><br />

amministrazione straor<strong>di</strong>naria, non si vede per quale motivo l’estinzione e la cancellazione<br />

dovrebbero essere inesorabili in ogni caso <strong>di</strong> chiusura della procedura.<br />

La norma sembra infatti, anche alla luce del suo tenore letterale chiaramente finalizzato a<br />

prevedere le conseguenze <strong>di</strong> una semplice eventualità (“Si applicano le norme dell'articolo<br />

117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del co<strong>di</strong>ce civile”) [enfasi aggiunta], può in via<br />

<strong>di</strong> fatto considerarsi <strong>di</strong> applicazione necessaria solo in caso <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong> liquidazione<br />

coatta amministrativa <strong>di</strong>sposte proprio con lo scopo <strong>di</strong> eliminare dal mercato imprese<br />

responsabili <strong>di</strong> attività contrarie all’interesse pubblico o alle norme che regolano una<br />

specifica attività <strong>di</strong> settore, mentre è all’evidenza <strong>di</strong> applicazione meramente eventuale<br />

quando la liquidazione coatta amministrativa sia stata <strong>di</strong>sposta a causa dell’insolvenza. In<br />

tal caso non vi è infatti alcuna ragione per affermare che la società debba sempre e<br />

comunque estinguersi ed essere cancellata; non ve ne sarebbe motivo, <strong>di</strong> certo, quando<br />

essa avesse l’interesse e la concreta possibilità <strong>di</strong> riprendere la propria attività d’impresa<br />

ritornando in bonis, e ciò anzi proprio quando potesse <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un residuo attivo dopo<br />

una chiusura <strong>di</strong>sposta per avvenuto integrale pagamento delle passività accertate, ipotesi<br />

poi certamente ancor più ammissibile, se si vuole, in caso <strong>di</strong> amministrazione<br />

straor<strong>di</strong>naria, tale procedura essendo almeno teoricamente destinata a conservare<br />

l’impresa e, se possibile, anche a risanarla (resta da precisare soltanto a questo proposito<br />

che per l’art. 6 D.L. n. 26/1979 “alla chiusura della procedura <strong>di</strong> amministrazione<br />

straor<strong>di</strong>naria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'art. 118 del regio<br />

decreto 16 marzo 1942, n. 267”, e dunque anche nel caso, appunto, <strong>di</strong> integrale pagamento<br />

del passivo).


In presenza del consistente attivo che, proprio nel caso <strong>di</strong> specie, dovrebbe residuare<br />

secondo le assunzioni della ricorrente, non si vede dunque per quale ragione la E.C. & C.<br />

S.p.A . dovrebbe inesorabilmente estinguersi ed essere cancellata dal registro delle<br />

imprese.<br />

Deve semmai reputarsi che quanto verificatosi in una vicenda collaterale sembra<br />

<strong>di</strong>mostrare esattamente il contrario. Le <strong>di</strong>fese della resistente e della terza intervenuta<br />

hanno infatti posto in evidenza che una delle società controllate dalla E.C. & C. S.p.A., la<br />

Adda Officine Elettrotecniche e Meccaniche S.p.A., posta anch’essa a suo tempo in<br />

amministrazione straor<strong>di</strong>naria, è tornata in bonis con autorizzazione dell' Autorità <strong>di</strong><br />

Vigilanza in data 24 agosto 20<strong>10</strong>. Pertanto non è affatto escluso che, sulla base dei<br />

medesimi presupposti, anche la società E.C. & C. possa o voglia riprendere la propria<br />

attività ed eventualmente <strong>di</strong>sporsi a sod<strong>di</strong>sfare con il proprio patrimonio anche gli<br />

eventuali cre<strong>di</strong>tori che dovessero agire ex art. 120 l.f. per la parte non sod<strong>di</strong>sfatta dei<br />

propri cre<strong>di</strong>ti per interessi.<br />

Può allora concludersi, in forza <strong>di</strong> tutte le precedenti considerazioni, che le domande<br />

proposte dalla ricorrente meritino <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sattese, in quanto inammissibili o comunque<br />

infondate.<br />

3. Quanto alle spese del proce<strong>di</strong>mento, la ricorrente, quale parte soccombente, dovrà<br />

rifondere in via meramente consequenziale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. le spese<br />

processuali sostenute in questa fase dalle sue controparti.<br />

La relativa misura, per brevità, viene <strong>di</strong>rettamente liquidata in <strong>di</strong>spositivo, tenuto conto<br />

della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate<br />

e dell'attività complessivamente svolta dai <strong>di</strong>fensori.<br />

In conclusione, il giu<strong>di</strong>zio va definito in base al seguente<br />

DISPOSITIVO<br />

P (er) Q (uesti) M (otivi)<br />

<strong>Il</strong> <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>


- Seconda <strong>Sez</strong>ione Civile –<br />

definitivamente pronunciando, <strong>di</strong>sattesa ogni <strong>di</strong>versa domanda, eccezione, questione e<br />

deduzione :<br />

1) <strong>di</strong>chiara inammissibili e comunque rigetta le domande <strong>di</strong> insinuazione tar<strong>di</strong>va al<br />

passivo proposte da J-INVEST S.p.A.;<br />

2) condanna la ricorrente all’integrale rifusione delle spese <strong>di</strong> lite sostenute dalla<br />

procedura <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria convenuta e dalla terza intervenuta e<br />

liquidate in favore della prima in € 1<strong>10</strong>.239,00 (<strong>di</strong> cui € 239,00 per esborsi ed € 1<strong>10</strong>.000,00<br />

per compensi), e in favore della seconda in € <strong>10</strong>5.372,00 (<strong>di</strong> cui € 372,00 per esborsi ed €<br />

<strong>10</strong>5.000,00 per compensi), oltre alle spese generali <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o al 12,5% ed ai competenti oneri<br />

fiscali e previdenziali.<br />

Così deciso in <strong>Milano</strong>, in data <strong>10</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!