Conferenza di Servizi - Regione Veneto
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Permesso <strong>di</strong> Costruire per la REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO<br />
DELL’ESISTENTE SUPERMERCATO KANGURO CON PARZIALE COPERTURA DI<br />
TIPO AMOVIBILE DEL TORRENTE BIGONTINA, su immobili identificati con la p.ed.<br />
2309 e la p.f. 8709, ubicati in via Barone Franchetti;<br />
• in data 24.12.2009 è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 159 del<br />
D.Lgs. 42/2004;<br />
• nei termini previsti dall’art. 159, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 la Soprintendenza non ha<br />
annullato il provve<strong>di</strong>mento;<br />
• in data 15.06.2010 è stato rilasciato il Permesso <strong>di</strong> Costruire n. 22/2010;<br />
• con Sentenza n. 82/2011 in data 24.08.2011, pronunciata su ricorso del Dott. Alfonso Mele,<br />
il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha annullato gli atti regionali e comunali a<br />
mezzo dei quali la Società Acil S.r.l. era stata autorizzata a realizzare il parcheggio, e<br />
precisamente: il decreto regionale n. 6/2009 (concessione idraulica), il <strong>di</strong>sciplinare del<br />
21.01.2009, l’atto unilaterale d’obbligo del 19.05.2010, i pareri della competente CTR<br />
LL.PP. del 26.09.2008 e del 29.10.2008; il Permesso <strong>di</strong> Costruire n. 22/2010;<br />
l’Autorizzazione Paesaggistica del 24.12.2009;<br />
• la sentenza in parola ha specificamente annullato la concessione idraulica regionale <strong>di</strong> cui al<br />
citato decreto n. 6 del 21.12.2009 per un supposto <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione, affermando<br />
espressamente la salvezza degli ulteriori atti che la P.A. avrebbe successivamente adottato<br />
nel rispetto dei principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto enunciati dal Tribunale;<br />
• nessun ulteriore rilievo è stato mosso dal Tribunale nei confronti dei provve<strong>di</strong>menti<br />
autorizzatori rilasciati dal Comune <strong>di</strong> Cortina d’Ampezzo, se non che gli stessi sarebbero<br />
stati affetti da illegittimità derivata, siccome conseguenti alla citata concessione regionale;<br />
• con <strong>di</strong>ffida a provvedere notificata in data 29.09.2011, il Dott. Alfonso Mele ha intimato al<br />
Comune <strong>di</strong> Cortina d’Ampezzo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare nel termine <strong>di</strong> 30 giorni la rimozione della<br />
copertura realizzata dalla Società Acil S.r.l. sul torrente Bigontina, stante l’avvenuto<br />
annullamento del Permesso <strong>di</strong> Costruire n. 22/2010, a quest’ultima rilasciato per la<br />
costruzione del parcheggio;<br />
• in data 26.10.2011, con nota prot. n. 22227, è stato avviato il proce<strong>di</strong>mento previsto dall’art.<br />
38 del D.P.R. 380/2001 per il caso <strong>di</strong> opera realizzata sulla base <strong>di</strong> un permesso annullato e<br />
volto a dare esecuzione alla citata sentenza, verificando innanzi tutto la possibilità <strong>di</strong> sanare i<br />
vizi <strong>di</strong> carattere procedurale rilevati dal T.S.A.P., nel rilievo che la citata sentenza <strong>di</strong><br />
annullamento, basata su un presunto <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione della concessione idraulica<br />
regionale, ha comunque fatte salve le successive determinazioni delle amministrazioni<br />
intimate;<br />
• in data 28.10.2011 al prot. n. 22568 e 02.11.2011 al prot. n. 22762 la Società Acil S.r.l. ha<br />
presentato ulteriori istanze <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire e <strong>di</strong> Autorizzazione Paesaggistica per la<br />
realizzazione <strong>di</strong> OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN<br />
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE<br />
ACQUE PUBBLICHE N. 82/2011;<br />
• in data 10.02.2012 sono state trasmesse alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e<br />
Paesaggistici per le Province <strong>di</strong> Venezia Belluno Padova e Treviso le istanze <strong>di</strong><br />
Autorizzazione Paesaggistica rispettivamente presentate dalla Società Acil S.r.l. in data<br />
12.11.2009 e 02.11.2011, in una con la relazione istruttoria favorevole dell’Ufficio<br />
comunale competente;<br />
• la Soprintendenza, con propria nota prot. n. 6760 del 13.03.2012, ha espresso parere<br />
contrario alla realizzazione dell’intervento, ritenendo il progetto in contrasto con i valori<br />
paesaggistici tutelati. Nella stessa nota, peraltro, la Soprintendenza citava un’inesistente<br />
proposta <strong>di</strong> non accoglimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione Comunale e<br />
mostrava <strong>di</strong> non avere chiaramente inteso che le istanze sottoposte al suo esame erano due:<br />
una per opere già autorizzate e realizzate e una per opere ancora da autorizzare e realizzare;