30.09.2013 Views

L'attività  economica.pdf

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2012<br />

LA COMPRAVENDITA<br />

Corso Operatore Servizi<br />

Amministrativi di Impresa<br />

12/09/2012


L’ATTIVITÀ ECONOMICA .................................................................................................................................................... 2<br />

I BISOGNI DELL’UOMO .................................................................................................................................................................. 2<br />

Classificazione dei bisogni .................................................................................................................................................. 2<br />

I BENI E I SERVIZI ......................................................................................................................................................................... 2<br />

Classificazioni dei beni economici ...................................................................................................................................... 2<br />

I servizi ............................................................................................................................................................................... 2<br />

LA COMPRAVENDITA ......................................................................................................................................................... 3<br />

OBBLIGHI DEL VENDITORE ............................................................................................................................................................. 3<br />

OBBLIGHI DEL COMPRATORE .......................................................................................................................................................... 3<br />

LE FASI DELLA COMPRAVENDITA ..................................................................................................................................................... 4<br />

Trattative ........................................................................................................................................................................... 4<br />

La stipulazione del contratto ............................................................................................................................................. 4<br />

L’esecuzione del contratto ................................................................................................................................................. 4<br />

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMPRAVENDITA .................................................................................................................................. 4<br />

ELEMENTI, ACCESSORI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ................................................................................................................ 5<br />

Tempo di consegna della merce ........................................................................................................................................ 5<br />

Il luogo di consegna della merce ........................................................................................................................................ 5<br />

Le clausole relative all’imballaggio .................................................................................................................................... 5<br />

Clausole relative al pagamento ......................................................................................................................................... 5<br />

Luogo di pagamento .......................................................................................................................................................... 6<br />

Moneta di pagamento ....................................................................................................................................................... 6<br />

Tempo di pagamento ......................................................................................................................................................... 6<br />

Mezzi di pagamento .......................................................................................................................................................... 6<br />

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO.................................................................................................................... 7<br />

MONETA BANCARIA ........................................................................................................................................................... 7<br />

L’assegno bancario ............................................................................................................................................................ 7<br />

La girata ............................................................................................................................................................................. 9<br />

L’assegno sbarrato ........................................................................................................................................................... 10<br />

Assegno circolare ............................................................................................................................................................. 11<br />

Le carte di debito e le carte di credito .............................................................................................................................. 12<br />

Il bonifico ......................................................................................................................................................................... 12<br />

Gli strumenti postali ......................................................................................................................................................... 13<br />

Le Cambiali ....................................................................................................................................................................... 13<br />

La ricevuta bancaria (Ri.ba) ............................................................................................................................................. 15


L’ATTIVITÀ ECONOMICA<br />

I BISOGNI DELL’UOMO<br />

I bisogni sono stati di insoddisfazione derivanti dalla mancanza di qualcosa che è necessario o che si desidera; essi creano<br />

sensazioni spiacevoli che l’uomo cerca di eliminare.<br />

CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI<br />

Bisogni primari, legati ad esigenze fondamentali della vita dell’uomo, come bisogno di mangiare, di bere, di dormire<br />

Bisogni secondari, che nascono dal desiderio di migliorare la qualità della vita e sono, solitamente avvertiti dopo che sono<br />

soddisfatte le necessità primarie; il bisogno di possedere un motorino, di viaggiare, di praticare sport<br />

Bisogni individuali, che riguardano l’uomo come singola persona; ad esempio iscriversi ad un corso di ballo, mangiare una<br />

pizza, imparare una lingua straniera…<br />

Bisogni collettivi, che sono avvertiti dall’uomo in quanto membro di una comunità, come il bisogno di giustizia, di<br />

protezione dalla criminalità, di assistenza sanitaria e di istruzione<br />

I BENI E I SERVIZI<br />

I beni sono cose materiali: hanno quindi una consistenza fisica.<br />

I BENI si definiscono LIBERI se esistono in natura in quantità illimitata e sono utilizzabili gratuitamente; vengono invece<br />

detti BENI ECONOMICI quando sono disponibili in quantità limitata (prodotti dall’uomo) e bisogna pagare un prezzo per<br />

ottenerli.<br />

CLASSIFICAZIONI DEI BENI ECONOMICI<br />

Beni mobili che sono beni facilmente reperibili e trasportabili come ad esempio la pizza, i libri, il cellulare.<br />

I beni immobili che non possono essere spostati da un posto a un altro esempio gli edifici, come la csa, la scuola, il<br />

supermercato…….<br />

Beni strumentali che sono utilizzati ripetutamente come strumento del proprio lavoro, esempio il computer,<br />

l’automobile.<br />

Beni di consumo, che soddisfano direttamente i bisogni delle persone ad esempio le medicine.<br />

Beni di consumo immediato.<br />

Beni durevoli che possono essere utilizzati più volte per soddisfare il bisogno a cui sono destinati esempio: la<br />

lavatrice, una tazza .<br />

Beni complementari che devono essere utilizzati insieme per soddisfare un determinato bisogno, esempio il<br />

motorino e la benzina.<br />

Beni succedanei che sono sostituibili tra loro e quindi possono essere utilizzati alternativamente per soddisfare lo<br />

stesso bisogno, ad esempio lo zucchero e il dolcificante possono essere utilizzati o uno o l’altro con lo stesso<br />

scopo.<br />

I SERVIZI<br />

I servizi sono prestazioni immateriali, non hanno quindi una consistenza fisica, non si possono ne vedere ne toccare,<br />

esempio il trasporto di persone, l’illuminazione delle strade.<br />

UTILITÀ DI BENI E SERVIZI<br />

La capacità di un bene o di un servizio di soddisfare un bisogno è detta UTILITÁ.


LA COMPRAVENDITA<br />

è il contratto in cui un soggetto detto venditore trasferisce la proprietà di una cosa (bene) o di un diritto a un altro<br />

soggetto detto compratore, dietro il corrispettivo di un prezzo.<br />

Dal punto di vista giuridico la compravendita è:<br />

Bilaterale perché richiede la presenza di due soggetti ognuno dei assume obblighi nei confronti dell’altro<br />

Consensuale in quanto è valido nel momento in cui venditore e compratore raggiungono l’accordo su tutti gli<br />

elementi del contratto<br />

A titolo oneroso, perché ciascun contraente sopporta un ”sacrificio” in cambio di un “vantaggio” economico.<br />

OBBLIGHI DEL VENDITORE<br />

Con la stipula del contratto di compravendita, i principali OBBLIGHI DEL VENDITORE sono:<br />

consegnare la merce nel luogo concordato, secondo i termini di consegna, alla data di consegna pattuita<br />

nel contratto e/o determinabile in base al contratto oppure entro un periodo di tempo ragionevole o<br />

determinato; secondo le modalità di trasporto definite nel contratto (via mare, via aerea, via terra), con<br />

mezzi di trasporto adeguati stipulando, se tenuto, un'assicurazione sulla merce trasportata, fornendo tutte<br />

le informazioni necessarie al cliente per il ritiro della merce;<br />

consegnare la merce conforme alle caratteristiche (quantità, qualità, tipo) previste del contratto, conforme<br />

al campione, modello e/o prototipo da visionare, senza difetti, idonea all'uso cui è destinata e imballata<br />

e/o confezionata adeguatamente;<br />

consegnare la merce libera da diritti e/o pretese di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito<br />

a ricevere la merce gravata da tali diritti o pretese altrui;<br />

OBBLIGHI DEL COMPRATORE<br />

I principali OBBLIGHI DEL COMPRATORE sono invece, quelli di:<br />

pagare il prezzo fissato nel contratto nella moneta contrattuale pattuita, secondo le modalità concordate e, cioè,<br />

a mezzo bonifico bancario, assegno, incasso documentario o semplice o a mezzo credito documentario nel luogo<br />

e nei tempi previsti (in via posticipata e/o anticipata), rispetto alla spedizione della merce e/o contestualmente al<br />

ricevimento della stessa; nel luogo definito che può essere, a seconda dei casi, presso una banca<br />

prendere in consegna la merce mettendo il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna e adempiere alle<br />

formalità necessarie per il ritiro della merce.


LE FASI DELLA COMPRAVENDITA<br />

L’operazione di compravendita si svolge in tre fasi principali<br />

La trattativa<br />

La stipulazione del contratto<br />

L’esecuzione del contratto<br />

TRATTATIVE<br />

Nella fase delle trattative i potenziali contraenti entrano in contatto e si scambiano reciproche proposte.<br />

Compratore e venditore possono incontrarsi di persona se risiedono nella stessa località, altrimenti le trattative sono<br />

svolte per telefono, fax, posta, posta elettronica.<br />

La proposta iniziale può partire dal venditore mediante l’invio di lettere o cataloghi comprensivi di listino prezzi oppure dal<br />

compratore che richiede un preventivo per informarsi sulle condizioni praticate dal venditore.<br />

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO<br />

La stipulazione del contratto si ha nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza della sua accettazione.<br />

A secondo del valore delle merci, della modalità di contrattazione e dei rapporti tra i contraenti il contratto di<br />

compravendita può essere stipulato con forme diverse:<br />

Verbale, se il contratto è concluso a voce senza la compilazione di documenti scritti; il compratore e il venditore sono<br />

presenti di persona oppure si accordano per telefono perché hanno reciproca fiducia e il valore delle merci è modesto.<br />

Contratto scritto, stipulato in presenza delle parti redatto e firmato in duplice copia,una copia la tiene il compratore e una<br />

copia la tiene il venditore.<br />

Talvolta viene usato uno schema di contratto già predisposto dall’impresa venditrice che contiene tutte le condizioni di<br />

vendita<br />

L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Nella fase di esecuzione i contraenti adempiono gli obblighi presi.<br />

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMPRAVENDITA<br />

Gli elementi essenziali sono:<br />

La quantità della merce, che può essere espressa numerando i pezzi con misure di lunghezza,di peso,di capacità.<br />

La qualità della merce può essere specificata con riferimento ai cataloghi del venditore,con gli usi commerciali al luogo<br />

d’origine con mediante descrizione.<br />

Il prezzo che è il corrispettivo in denaro dovuto dal compratore.


ELEMENTI, ACCESSORI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA<br />

Gli elementi accessori sono costituiti da clausole o condizioni contrattuali che hanno lo scopo di “modellare” gli accordi<br />

alle specifiche esigenze dei contraenti.<br />

il tempo e il luogo di consegna della merce;<br />

I costi e i rischi del trasporto;<br />

La fornitura degli imballaggi;<br />

Il tempo, il luogo e la modalità di pagamento del prezzo.<br />

TEMPO DI CONSEGNA DELLA MERCE<br />

Il contratto di compravendita stabilisce le clausole relative alla consegna della merce:<br />

IMMEDIATA: la merce deve essere consegnata al momento della stipulazione del contratto o deve essere subito<br />

spedita.<br />

PRONTA: la merce deve essere consegnata entro un breve periodo di tempo (10,15 giorni) dalla stipulazione del<br />

contratto.<br />

DIFFERITA: se la merce deve essere consegnata dopo un certo periodo di tempo dalla stipulazione del contratto<br />

(ad esempio ad un mese da …, consegna entro un mese di …, consegna entro il giorno …)<br />

IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE<br />

Il luogo di consegna è particolarmente importante perché è il momento in cui cessano i costi e i rischi per il venditore e<br />

iniziano quelli del compratore. Le clausole più diffuse per il luogo di consegna della merce sono:<br />

Franco magazzino venditore(FMV)o Franco partenza, quando la consegna della merce deve avvenire presso i locali indicati<br />

dal venditore (il suo magazzino, la sua fabbrica, il suo deposito); i costi e i rischi del trasporto sono a carico del compratore<br />

e pertanto sono a suo carico i costi e rischi del trasporto.<br />

TRASPORTO TRAMITE VETTORE<br />

Il trasporto viene talvolta effettuato con autocarri o altri mezzi del venditore o del compratore altre volte le parti<br />

incaricano un’azienda specializzata denominata vettore 1 , di eseguire il trasporto in tal caso ricorrono le seguenti clausole:<br />

PORTO FRANCO, quando il prezzo del trasporto dovuto al vettore deve essere pagato dal venditore prima della spedizione<br />

della merce.<br />

Se le condizioni del contratto prevedono la consegna ”franco destino”, il costo del trasposto rimane a carico del venditore,<br />

se invece la consegna è “franco partenza” il costo del trasposto è a carico del compratore.<br />

PORTO ASSEGNATO quando il prezzo del trasporto dovuto al vettore deve essere pagato dal compratore all’arrivo della<br />

merce.<br />

LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’IMBALLAGGIO<br />

L’imballaggio è costituito dai contenitori e dagli involuti di vario materiale (scatole, casse, damigiane, bottiglie, bombole,<br />

sacchi, cartoni) impiegati per contenere e proteggere la merce durante il trasporto, in modo che possa essere trasportata<br />

senza subire danni.<br />

Imballaggio gratuito<br />

Imballaggio a rendere<br />

Imballaggio fatturato a parte<br />

CLAUSOLE RELATIVE AL PAGAMENTO<br />

Il compratore ha l’obbligo di ritirare e pagare il prezzo della merce acquistata nel tempo, nel luogo e con le modalità<br />

decise nel contratto.<br />

1 vettore: azienda specializzata nel trasporto di beni o persone da un luogo a un altro. Il vettore può essere un<br />

auto-trasportatore, l’armatore di una nave, un’azienda ferroviaria.


Luogo di pagamento<br />

Secondo il codice civile il compratore deve pagare il prezzo nel luogo indicato nel contratto. In mancanza di indicazioni il<br />

pagamento deve avvenire nel luogo di consegna delle merci. La scelta del luogo (piazza) è importante nel commercio<br />

internazionale quando compratore e venditore risiedono in paesi molto distanti tra loro.<br />

Moneta di pagamento<br />

Quando si acquistano beni da aziende di paesi non aderenti all’unione europea (che utilizzano l’euro) il contratto deve<br />

indicare la moneta con cui va effettuato il pagamento della merce.<br />

ANNO CIVILE E ANNO COMMERCIALE<br />

Con il procedimento dell’anno civile si conteggiano i giorni effettivi di ogni mese quali risultano dal calendario cioè 28 o 30<br />

o 31 e si considera l’anno pari a 365 giorni. Con il procedimento dell’anno commerciale si considerano convenzionalmente<br />

tutti i mesi di 30 giorni e l’anno formato complessivamente da 360 giorni.<br />

Tempo di pagamento<br />

Con riferimento al tempo il pagamento può essere:<br />

ANTICIPATO: se è effettuato prima della consegna della merce;<br />

IMMEDIATO O PER PRONTA CASSA: se è effettuato al momento stesso della consegna della merce;<br />

PER CONTANTI: se è effettuato entro 10 – 20 giorni dalla consegna della merce;<br />

DIFFERITO O DILAZIONATO: se è effettuato a una scadenza successiva alla consegna della merce. Può eseguirsi in<br />

una unica soluzione o in più rate aventi scadenze differenti (1/3 a 30 giorni, 1/3 a 90 giorni e il restante a 120<br />

giorni)<br />

Il pagamento differito rappresenta un finanziamento concesso dal venditore al compratore. Per questo motivo<br />

quando il contratto prevede questo tipo di regolamento il venditore può chiedere al compratore il versamento di<br />

interessi di dilazione.<br />

<br />

Mezzi di pagamento<br />

Il contratto di compravendita prevede con quali mezzi il compratore debba pagare il prezzo delle merci acquistate:<br />

Con denaro contante (banconote e monete) se l’importo non supera i mille euro<br />

Con strumenti bancari, con assegni bancari e circolari, Ri.ba. Bonifici (moneta bancaria)<br />

Con strumenti postali, assegni postali, vaglia postali;<br />

Con cambiali: che svolgono una funzione creditizia, in quanto<br />

sostituiscono provvisoriamente il denaro.


TITOLI DI CREDITO<br />

Provano l’esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente che di trasferirlo ad altri.<br />

Caratteristiche dei titoli di credito<br />

I titoli di credito hanno le seguenti caratteristiche fondamentali:<br />

INCORPORAZIONE: secondo cui il titolo di credito oltre a provare l’esistenza del diritto, lo contiene dal punto di<br />

vista giuridico.<br />

LETTERALITÀ: secondo cui il contenuto del diritto è esattamente quello scritto sul documento.<br />

AUTONOMIA: secondo cui il soggetto che ottiene un titolo di credito acquista un diritto autonomo, cioè<br />

indipendente da motivazioni sull’emissione del titolo da parte di coloro che magari l’hanno avuto in precedenza.<br />

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO<br />

Le banche sono imprese di servizi che svolgono le seguenti funzioni:<br />

FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONI CREDITIZIA:<br />

le banche operano come intermediari finanziari tra coloro che offrono capitali e coloro che li richiedono in<br />

prestito.<br />

LA FUNZIONE DI SERVIZI:<br />

le banche offrono numerosi servizi alla clientela tra cui servizio incassi e pagamento, servizio cambi.<br />

LA FUNZIONE MONETARIA:<br />

le banche rappresentano il cardine del sistema dei pagamenti. La maggior parte degli scambi economici viene<br />

regolata attraverso strumenti di pagamento creati dalle banche cioè con la moneta bancaria.<br />

MONETA BANCARIA<br />

La moneta bancaria è costituita da un sistema di strumenti messi a punto dalle banche che sostituiscono la moneta legale<br />

in quanto permettono di effettuare pagamenti senza utilizzare banconote o monete metalliche.<br />

La moneta bancaria comprende:<br />

strumenti cartacei tradizionali costituiti da assegni bancari e assegni circolari, strumenti elettronici, che permettono di<br />

effettuare il trasferimento di fondi ( bonifici o giroconti) o l’incasso di crediti (ri.ba) mediante tecnologie informatiche.<br />

L’ASSEGNO BANCARIO<br />

L’assegno bancario è un titolo di credito a vista con<br />

cui un soggetto, che ha fondi disponibili su un conto<br />

corrente bancario ordina alla banca di pagare una<br />

data somma di denaro a favore di un altro soggetto o<br />

a se stesso.<br />

Soggetti:<br />

Nell’assegno bancario si possono individuare tre<br />

soggetti:<br />

1. il traente, che è colui che emette l’assegno e<br />

ordina alla banca presso la quale è titolare<br />

di un conto corrente bancario di pagare<br />

2. il trattario, che è la banca alla quale viene<br />

rivolto l’ordine di pagamento<br />

3. Il beneficiario, che è il soggetto a favore del quale viene emesso l’assegno.<br />

Il traente può emettere un assegno quando deve estinguere un debito nei confronti di un altro soggetto oppure per<br />

prelevare soldi dal proprio conto corrente scrivendo nello spazio destinato all’indicazione del beneficiario “a me<br />

medesimo”, ”a me stesso”, ”all’ordine mio proprio”.


Caratteristiche dell’assegno bancario:<br />

L’assegno bancario è un titolo di credito:<br />

formale, perché deve avere requisiti stabiliti dalla legge<br />

astratto perché sul titolo non viene indicato il motivo<br />

letterale poiché il contenuto del diritto è esattamente quello scritto sul titolo stesso<br />

Esecutivo perché in caso di mancato pagamento, il legittimo proprietario può esercitare una rapida azione legale<br />

Autonomo perché attribuisce al legittimo possessore un diritto indipendente sia dalle vicende che hanno portato<br />

all’emissione del titolo sia dai diritti vantati dai precedenti possessori.<br />

Contenuto dell’assegno bancario<br />

Per legge l’assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti essenziali<br />

la denominazione di assegno bancario<br />

l’ordine incondizionato di pagare a vista<br />

la cifra espressa in cifre e<br />

in lettere<br />

Gli importi vanno sempre indicati con due cifre decimali ad esempio 846,00 anche quando le cifre sono 00. Nello<br />

spazio dedicato alla cifre si scriverà la virgola (846,00) e nello spazio dedicato alle lettere si scriverà la barra<br />

(ottocentoquarantasei/00)<br />

il nome della banca trattaria<br />

L’indicazione del luogo di pagamento, rappresentato dalla dipendenza (agenzia) dove l’emittente è il titolare di<br />

un conto corrente<br />

L’indicazione del luogo di emissione<br />

L’indicazione della data di emissione,<br />

La firma autografa<br />

Il numero di conto del traente<br />

Il numero progressivo dell’assegno<br />

Una riga di cifre stampata con inchiostro magnetico che serve per il trattamento contabile dell’assegno da parte<br />

della banca, tali cifre indicano il numero dell’assegno, il codice della banca (ABI) il codice dello sportello bancario<br />

sul quale l’assegno è stato tratto<br />

Il nome del beneficiario<br />

Clausola di non trasferibilità che vuol dire che l’assegno non può essere trasferito ad altri. Recenti norme di legge<br />

obbligano le banche a rilasciare moduli di assegno bancario muniti della clausola di non trasferibilità.<br />

L’assegno bancario deve indicare come data quella del giorno in cui è stato emesso. Quando viene scritta una data<br />

successiva a quella di effettiva emissione l’assegno si definisce postdatato.<br />

Secondo la legge gli assegni bancari postdatati sono irregolari e la loro emissione è punita.<br />

Gli assegni postdatati sono rilasciati:<br />

Quando il traente non ha fondi disponibili sul conto corrente bancario ma prevede di averli in breve tempo. Per evitare di<br />

emettere una cambiale.<br />

Il libretto d’assegno che la banca consegna al correntista è composto da dieci o venti moduli di assegno bancario, su<br />

ciascuno dei quali di norma l’istituto bancario imprime la dicitura non trasferibile ed è formato da due parti:<br />

La madre è un talloncino che, dopo l’emissione dell’assegno rimane attaccato al libretto. La sua compilazione è<br />

opportuna in quanto consente al traente di annotare come promemoria a chi, quando e quale importo aveva<br />

l’assegno.<br />

La figlia, il vero e proprio assegno che viene compilato e staccato dal libretto.<br />

IL TRASFERIMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO<br />

Abbiamo detto che la banca pone sugli assegni bancari, la clausola di non trasferibilità quindi l’assegno non trasferibile<br />

viene pagato dalla banca trattaria solo al beneficiario.


Il correntista può chiedere per iscritto alla banca il rilascio di un libretto di moduli per assegni liberi cioè senza la<br />

stampigliatura della clausola di non trasferibilità in tal caso deve pagare € 1,50 a titolo di imposta di bollo.<br />

Dal 6 dicembre 2011 2 , sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di trasferimento<br />

di denaro contante, di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore:<br />

Trasferimento di denaro, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore<br />

È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di<br />

titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 € tra soggetti diversi (anche attraverso più<br />

operazioni singolarmente inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate). L’operazi one<br />

può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA.<br />

Assegni bancari e circolari<br />

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già<br />

muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”;<br />

Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o<br />

l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che<br />

vengano emessi per importi inferiori a 1.000 €. Pertanto:<br />

la banca non rilascerà assegni circolari in forma libera di importo superiore a 999,99 €;<br />

i moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata<br />

possono essere emessi in forma libera fino all’importo massimo di 999,99 €. Qualora emessi<br />

per importi superiori (a partire da 1.000 €) devono riportare la dicitura “NON TRASFERIBILE”<br />

e l’indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario.<br />

Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera<br />

è dovuta dal Cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 €.<br />

Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero<br />

mediante le formule “me medesimo”, “mio proprio”, “m.m.” o similari), possono essere girati per<br />

l’incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere<br />

girati a soggetti terzi.<br />

I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in<br />

forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche<br />

competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra<br />

riportate di cui hanno notizia.<br />

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e<br />

cambiari.<br />

LA GIRATA<br />

Con la girata l’assegno bancario libero e tutti i relativi<br />

diritti sono trasferiti da un soggetto all’altro. Il<br />

soggetto che effettua la girata si chiama girante. Il<br />

primo girante di un assegno bancario è il<br />

2 per effetto dell’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Riduzione del limite per la<br />

tracciabilità dei pagamenti a 1.000 € e contrasto all’uso del contante», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22<br />

dicembre 2011, n. 214


eneficiario. Colui che riceve l’assegno per effetto della girata si chiama giratario. Il giratario può a sua volta trasferire il<br />

titolo e i relativi diritti al altri con una ulteriore girata e così via.<br />

E’ possibile distinguere tra girata propria e girata impropria.<br />

Girata propria<br />

Il girante trasferisce al giratario la proprietà dell’assegno. Esistono due tipi di girata propria:<br />

Girata piena, effettuata dal girante a ponendo sul retro dell’assegno la dichiarazione “per me pagate a…”<br />

completata con il nome e cognome o ragione sociale del giratario seguita dalla data e dal luogo della<br />

girata non che dalla firma del girante.<br />

Girata in bianco, effettuata dal girante apponendo sul retro dell’assegno solo la firma.<br />

Girata impropria<br />

Con la girata impropria il girante trasferisce al giratario solo il possesso dell’assegno conservandone la proprietà.<br />

La girata impropria più comune è la girata per l’incasso con cui il girante incarica una banca di riscuotere l’assegno<br />

per suo conto.<br />

L’ASSEGNO SBARRATO<br />

Dato che l’assegno bancario può essere smarrito, rubato, falsificato, per evitare che l’assegno sia riscosso da una persona<br />

diversa dal legittimo proprietario la legge prevede la possibilità di limitare il pagamento dell’assegno mediante<br />

apposizione di una sbarratura. La sbarratura si effettua tracciando due righe trasversali e parallele sulla faccia anteriore<br />

dell’assegno e può essere di due tipi:<br />

Generale se fra le due linee trasversali non appare alcuna indicazione. In tal caso il pagamento dell’assegno viene<br />

effettuato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o ad un’altra banca<br />

Speciale se fra le due linee trasversali è indicato il nome della banca tramite la quale deve essere incassato il titolo. In tal<br />

caso la banca trattaria può pagare l’assegno solo alla banca scritta tra le due linee. L’assegno bancario sbarrato può essere<br />

trasferito mediante girata, naturalmente se libero<br />

Il pagamento dell’assegno bancario<br />

L’assegno bancario è un titolo di credito a vista per cui pagabile nel momento in cui viene presentato all’incasso da parte<br />

del legittimo possessore (beneficiario).<br />

Termini di presentazione<br />

La presentazione per l’incasso deve essere effettuata:<br />

Entro 8 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile su piazza<br />

Entro 15 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile fuori piazza.<br />

Incasso dell’assegno bancario<br />

Per riscuotere l’assegno bancario bisogna:<br />

Andare presso la banca trattaria, questa dopo aver verificato la autenticità della firma posta sull’assegno e la disponibilità<br />

dei fondi, paga l’assegno.<br />

Andare presso la propria banca, dove si è titolari di un conto corrente, alla quale l’assegno viene girato per l’incasso e<br />

quindi accreditato sul conto corrente bancario del beneficiario. In questo modo non c’è un reale passaggio di denaro tutto<br />

avviene per corrispondenza.<br />

Mancato pagamento dell’assegno bancario<br />

L’assegno privo di copertura, cioè emesso senza una parte o tutti i fondi disponibili sul conto corrente del traente si dice a<br />

vuoto o scoperto. Quando l’assegno è a vuoto la banca trattaria rifiuta il pagamento al possessore il quale per avere i soldi<br />

che gli spettano deve fare un’azione esecutiva sui beni del debitore. L’assegno bancario infatti un titolo di credito<br />

esecutivo che ha lo stesso valore di una sentenza inappellabile.<br />

Azione di regresso<br />

Il possessore di un assegno a vuoto può esercitare azione di regresso verso il traente oppure verso gli eventuali giranti.<br />

La procedura esecutiva prevista dalla legge si svolge in tre fasi:<br />

Il precetto con cui viene intimato al debitore tramite ufficiale giudiziario,di pagare quanto dovuto entro un limite<br />

di tempo che non può essere inferiore ai 10 giorni.


Il pignoramento dei beni che è l’atto con il quale decorso il termine del precetto, l’ufficiale giudiziario procede<br />

all’espropriazione dei beni del debitore,i beni pignorati restano a garanzia del debito,non vengono pignorati per<br />

un certo periodo di tempo.<br />

La vendita forzata dei beni pignorati,che viene disposta dal giudice quando trascorsi i 10 giorni dal pignoramento<br />

il debitore non ha ancora pagato. Il ricavato della vendita serve per pagare il creditore mentre l’eventuale residuo<br />

viene restituito al debitore.<br />

Protesto<br />

Il protesto è l’atto solenne con il quale un pubblico ufficiale (notaio,ufficiale giudiziario,segretario comunale) constata il<br />

mancato pagamento di un titolo di credito. Sull’atto di protesto, che viene allegato all’assegno, un pubblico ufficiale<br />

annota i dati identificativi del debitore e i motivi del mancato pagamento oppure le circostanze che non hanno consentito<br />

di ascoltarlo.<br />

I nomi delle persone o delle società che non hanno rispettato i proprio impegni sono resi pubblici tramite il registro dei<br />

protesti tenuto presto la camera di commercio. I nomi di coloro che hanno emesso assegni a vuoto sono inseriti nella<br />

centrale dall’allarme interbancari (CAI). Si tratte di un archivio elettronico gestito dalla banca d’Italia e consultabile dalle<br />

banche e dall’autorità giudiziaria e permette di identificare le persone inaffidabili.<br />

ASSEGNO CIRCOLARE<br />

L’assegno circolare è un titolo di credito con cui una banca promette di pagare a vista una somma di denaro all’ordine<br />

dell’azienda o della persona indicata sul titolo.<br />

Soggetti:<br />

Nell’assegno circolare figurano due soggetti:<br />

1. La banca emittente, che rilascia l’assegno e assume l’impegno di pagare a vista la somma indicata nel titolo.<br />

Possono emettere l’assegno solo le banche che hanno ottenuto un’apposita autorizzazione dalla banca d’Italia.<br />

2. Il beneficiario che è il soggetto a favore del quale viene emesso l’assegno.<br />

Per ottenere l’assegno circolare è necessario:<br />

Rivolgersi ad una banca autorizzata e compilare un apposito modulo<br />

Depositare presso la banca la somma di denaro corrispondente all’ammontare dell’assegno oppure farsi<br />

addebitare l’importo sul proprio conto corrente. L’assegno circolare deve essere incassato entro 30 giorni dalla<br />

data di emissione.<br />

Il contenuto dell’assegno circolare<br />

L’assegno circolare è un titolo di credito formale che deve contenere i seguenti requisiti essenziali stabiliti dalla legge:<br />

La denominazione dell’assegno circolare.<br />

La promessa incondizionata di pagare a vista una somma di denaro<br />

Espressa in cifre<br />

E in lettere


L’indicazione del beneficiario<br />

L’indicazione del luogo<br />

La data di emissione<br />

La firma di un funzionario della banca emittente<br />

Il nome della banca emittente<br />

Il numero progressivo dell’assegno<br />

L’importo massimo dell’assegno (precisato con l’espressione “ vale fino a …”)<br />

Un quadro di controllo le cui cifre vengono perforate o annullate al momento dell’emissione per impedire la<br />

contraffazione del titolo di credito<br />

Una riga di cifre stampata con inchiostro magnetico che serve per il trattamento contabile dell’assegno con<br />

strumenti ottici.<br />

Secondo le norme anti riciclaggio le banche devono emettere assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità.<br />

Differenze tra assegno bancario e assegno circolare<br />

L’assegno bancario è un ordine l’assegno circolare contiene una promessa.<br />

Nell’assegno bancario c’è il nome della banca che deve pagare. Nell’assegno circolare c’è il nome della banca<br />

emittente.<br />

La firma non è uguale per tutti e due i casi perché nell’assegno bancario la forma è di chi è il titolare del conto<br />

corrente mentre nell’assegno circolare la firma è del funzionario di banca.<br />

Nell’assegno bancario c’è il numero di conto corrente mentre nell’assegno circolare c’è il numero in cifre<br />

stampato su inchiostro magnetico.<br />

Nell’assegno bancario compaiono normalmente tre soggetti: il traente, la banca trattaria e il beneficiario.<br />

Nell’assegno circolare compaiono due soggetti: la banca emittente e il beneficiario.<br />

L’assegno bancario può risultare scoperto (a vuoto) l’assegno circolare è di sicuro a buon fine.<br />

L’assegno bancario deve essere presentato per l’incasso presso lo sportello bancario dove è aperto il conto<br />

corrente del traente. L’assegno circolare può essere presentato per l’incasso presso qualsiasi sportello della<br />

banca emittente.<br />

LE CARTE DI DEBITO E LE CARTE DI CREDITO<br />

Le carte di debito sono tesserine magnetiche plastificate rilasciate dalle<br />

banche ai propri clienti titolari di un conto corrente che permettono di<br />

usufruire i numerosi servizi bancari:<br />

prelevare banconote con addebito dal proprio conto corrente<br />

ottenete dallo sportello bancomat la stampa delle operazioni e<br />

il saldo del conto corrente la stampa delle operazioni non che il<br />

saldo del proprio conto corrente<br />

Pagare acquisti e servizi<br />

Pagare i pedaggi autostradali<br />

Ricaricare le schede dei telefoni cellulari le utenze<br />

Le carte di credito sono tessere magnetiche plastificate che sono sia un<br />

mezzo di pagamento che uno strumento di credito.<br />

IL BONIFICO<br />

Il bonifico bancario è l’operazione con la quale il soggetto (ordinante),<br />

titolare di un conto corrente presso una banca ordina a questa di<br />

trasferire un determinato importo dal proprio conto corrente a quello di<br />

un altro soggetto (beneficiario). Il trasferimento dei fondi attraverso il<br />

bonifico bancario presuppone che:<br />

Entrambi i soggetti abbiamo un conto corrente bancario<br />

L’ordinante conosca le coordinate bancarie del conto corrente del beneficiario.<br />

Dal 1 Giugno 2008 è diventato obbligatorio per i bonifici nazionali (in sostituzione delle coordinate bancarie ABI e CAB e di<br />

numero di conto) l’uso dell’IBAN.


Il codice dell’IBAN 3 (International Banc Account Number) consiste in 27 caratteri alfanumerici:<br />

Due lettere rappresentanti la nazione<br />

Due cifre di controllo<br />

Un codice DVAN nazionale che è formato dal CIN, ABI, CAB, numero di conto corrente<br />

Molti bonifici bancari oggi vengono eseguiti attraverso internet.<br />

GLI STRUMENTI POSTALI<br />

Gli strumenti di pagamento emessi dalle poste si possono considerare competitivi a quelli del sistema bancario:<br />

Il conto BancoPosta, un conto corrente che offre servizi analoghi a quelli del conto corrente bancario<br />

Il vaglia postale che consente di trasferire denaro a un beneficiario indicato sul<br />

titolo presso un qualsiasi sportello postale.<br />

L’Assegno postale paragonabile all’assegno bancario la cui emissione presuppone<br />

l’apertura e il deposito di somme su un conto corrente postale<br />

Le carte BancoPosta carte di credito realizzate da Poste Italiane utilizzati negli<br />

esercizi commerciali che espongono il marchio MasterCard.<br />

LE CAMBIALI<br />

La cambiale è un titolo di credito che, a differenza dell’assegno non estingue definitivamente un’obbligazione ma ne<br />

differisce nel tempo il pagamento, facilitando così chi vuole acquistare beni o servizi e non ha la disponibilità monetaria.<br />

Esistono due tipi di cambiali:<br />

1. Il pagherò emesso dal debitore che si<br />

impegna a pagare una certa somma di<br />

denaro, a una determinata scadenza a un<br />

soggetto denominato beneficiario.<br />

2. La cambiale tratta emessa dal creditore<br />

che ordina al debitore (trattario) di<br />

pagare una certa somma, a una scadenza<br />

stabilita, a favore di un soggetto<br />

(beneficiario) che può essere lo stesso<br />

creditore- traente o un terzo soggetto.<br />

Gli elementi della cambiale sono:<br />

La denominazione di cambiale scritta sul titolo<br />

La promessa oppure l’ordine di pagare una determinata somma<br />

L’importo della cambiale espresso in cifre e in lettere in caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello<br />

scritto in lettere prevale quello scritto in lettere.<br />

Le generalità del debitore che deve effettuare il pagamento<br />

L’indicazione della scadenza della cambiale.<br />

3 http://www.codiceiban.it


o A data fissa (per esempio 12 Giugno, 28 Settembre …)<br />

o A certo tempo data 4 , cioè al giorno ottenuto aggiungendo un certo numero di giorno oppure di mesi alla<br />

data di emissione della cambiale. Per esempio una cambiale emessa il 15 Luglio pagabile a “ 60 giorni<br />

data” scade il 13 Settembre, mentre se è pagabile a “ 2 mesi data”.<br />

o A vista, in questo caso la cambiale deve essere pagata al momento della presentazione al debitore e la<br />

presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione. La cambiale senza data di scadenza<br />

si considera a vista.<br />

L’indicazione del luogo di pagamento che normalmente viene riportato accanto al nome del debitore la cambiale<br />

può essere pagata presso un sportello bancario in cui nome e indirizzo vengono indicati sulla cambiale affianco<br />

del debitore. In tal caso la cambiale si dice domiciliata.<br />

Il nominativo del beneficiario che deve ricevere il pagamento.<br />

L’indicazione del luogo e della data di emissione della cambiale.<br />

La firma di colui che emette la cambiale, a questo proposito bisogna distinguere:<br />

o Nel pagherò la firma viene posta dal debitore che promette di pagare<br />

o Nella cambiale tratta la firma viene posta dal creditore che ordina di pagare.<br />

L’imposta di bollo sulle cambiali<br />

Le cambiali sono sottoposte all’imposta di bollo in misura proporzionale all’importo scritto sul titolo.<br />

L’aliquota per le cambiali commerciali pagabili nello stato è pari al 12‰.<br />

Per eseguire il calcolo occorre procedere come segue:<br />

Si calcola il 12‰ sull’importo della cambiale, Si arrotonda al centesimo superiore<br />

Il pagamento del bollo sulle cambiali<br />

Può essere eseguito:<br />

Compilando la cambiale sugli appositi moduli bollati già predisposti in taglio fisso e poi annullati con bollo a calendario sia<br />

dall’agenzia delle entrate o all’ufficio postale<br />

Mediante la posizione di marche da bollo, oppure sugli stessi moduli già bollati ma con bollo insufficiente.<br />

Una cambiale che non è in regola con l’imposta di bollo perde la caratteristica di titolo esecutivo e quindi non è possibile<br />

esercitare subito le azioni cambiarie in caso di mancato pagamento.<br />

Il trasferimento delle cambiali<br />

Le cambiali essendo titoli all’ordine si trasferiscono mediante girata:<br />

Propria, che può essere in pieno o in banco, in questo caso il girante trasferisce tutti i diritto derivanti dal titolo.<br />

Impropria, se il girante cede solo il possesso del titolo per permettere l’incasso.<br />

La riscossione<br />

La cambiale deve essere pagata nel giorno della scadenza o al massimo il primo giorno feriale successivo.<br />

Le cambiali con scadenza a vista devono essere riscosse entro 1 anno dalla data di emissione.<br />

Il rinnovo<br />

Può accadere che alla scadenza il debitore si trovi nell’impossibilità di pagare. In questo caso il debitore e il creditore si<br />

accorgano per rinnovare la cambiale cioè per riavviare il pagamento stabilendo una nuova scadenza e rimettendo una<br />

nuova cambiale. Si evita così di far scattare l’azione cambiaria esecutiva per il recupero del credito.<br />

Il mancato pagamento<br />

Nel caso in cui alla scadenza il debitore non paghi la cambiale e non ne chieda il rinnovo, diventa una cambiale insoluta e il<br />

legittimo possessore per recuperare il suo credito può sfruttare la caratteristica delle esecutività se in regola con l’imposta<br />

di bollo esercitando una delle azioni cambiarie previste dalla legge:<br />

Diretta che si esercita nei confronti degli obbligati principali (l’emittente del pagherò colui che accetta la tratta<br />

nonché gli avallanti). L’azione diretta deve essere esercitata entro 3 anni dalla scadenza.<br />

4 http://www.rivaluta.it/calcolo/calcolo-date.asp - http://www.rivaluta.it/calcolo/aggiungi-giorni-a-data.asp


Di regresso si esercita verso gli obbligati di regresso (il traente della tratta e tutti i giranti nonché i loro avallanti)<br />

per esercitare l’azione di regresso bisogna redigere l’atto di protesto da un pubblico ufficiale entro i 2 giorni non<br />

festivi successivi alla scadenza della cambiale. L’azione di regresso deve essere esercitata entro 1 anno dal<br />

protesto da parte dell’ultimo possessore.<br />

L’azione cambiaria, sia diretta sia di regresso, se svolta in via giudiziale prevede l’emissione dell’atto di precetto, del<br />

pignoramento dei beni e della loro successiva vendita per recuperare i mezzi necessari a soddisfare il creditore.<br />

LA RICEVUTA BANCARIA (RI.BA)<br />

La ricevuta bancaria è un documento nato dalla pratica bancaria per facilitare la riscossione dei crediti commerciali a<br />

mezzo banca ed è molto usata soprattutto dalle aziende più grandi.<br />

Non è un titolo di credito ma un semplice documento di quietanza anche se con il tempo a finito per assolvere una<br />

funzione della cambiale tratta.<br />

Le ricevute bancarie hanno una procedura di emissione più semplice e meno costosa (non è soggetta all’imposta di bollo)<br />

possono essere utilizzate come le cambiali per chiedere alla banca un finanziamento sottonforma di anticipo del credito.<br />

La RI.BA deve contenere:<br />

Le generalità e l’indirizzo del creditore (venditore)<br />

Le generalità e l’indirizzo del debitore (compratore)<br />

Il giorno e la scadenza del pagamento<br />

Il numero e la data dell’emissione della fattura di vendita a cui si riferisce la ricevuta la fattura<br />

Importo della ricevuta in cifre e in lettere, che può essere pari all’importo della fattura oppure riferirsi a una parte<br />

di esso<br />

La banca incaricata della riscossione<br />

La firma dell’emittente (venditore)<br />

L’eventuale domiciliazione della ricevuta presso una banca<br />

La procedura è semplice:<br />

Il venditore compila le ricevute bancarie contemporaneamente alle fatture di vendita e le consegna alla banca perché<br />

provveda a incassarle e ad accreditare l’importo, al netto delle commissioni.<br />

La banca incaricata della riscossione invia al creditore qualche giorno prima della scadenza l’avviso di pagamento<br />

(fotocopia della ricevuta bancaria).<br />

Alla scadenza il debitore effettua il pagamento o ordina alla propria banca di addebitare l’importo sul suo conto corrente e<br />

ritira la ricevuta da conservare come documento attestante l’avvenuto pagamento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!