2009_475 medicinali stupefacenti ricette a ricalco - Federfarmams.it
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Roma, 29 ottobre <strong>2009</strong><br />
Uff.-Prot.n° UL/AC/19284/<strong>475</strong>/F7/PE<br />
Oggetto: Medicinali <strong>stupefacenti</strong>. Ricettario a <strong>ricalco</strong>.<br />
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI<br />
ALLE UNIONI REGIONALI<br />
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine alla spedizione delle <strong>ricette</strong> a<br />
<strong>ricalco</strong> contenenti prescrizioni di <strong>medicinali</strong> <strong>stupefacenti</strong> erogabili in regime di SSN.<br />
In particolare, è stato chiesto quale debba essere il comportamento del farmacista al quale<br />
venga presentata in farmacia una sola copia della ricetta.<br />
A riguardo si precisa quanto segue.<br />
Il modello di ricetta a <strong>ricalco</strong> attualmente in uso è stato approvato con DM 10 marzo 2006,<br />
è di norma previsto per la prescrizione dei <strong>medicinali</strong> <strong>stupefacenti</strong> compresi nella tabella II sezione<br />
A e consta di un originale e di due copie:<br />
1. l’originale è per il farmacista (da conservare per due anni dall’ultima registrazione<br />
esegu<strong>it</strong>a nel registro);<br />
2. una copia è per il SSN (per le prescrizioni in regime di SSN).<br />
3. una copia è per l’assist<strong>it</strong>o (o per il medico nelle autoprescrizioni).<br />
Per r<strong>it</strong>irare un medicinale in regime di SSN l’assist<strong>it</strong>o deve presentare in farmacia<br />
l’originale della ricetta (da conservare in farmacia per due anni dall’ultima registrazione) e la copia<br />
per il SSN (da inviare alla ASL per il pagamento).<br />
Se l’assist<strong>it</strong>o presenta il solo originale il farmacista può procedere alla spedizione<br />
unicamente in regime privatistico, vale a dire chiedendo il pagamento del medicinale e conservando<br />
la ricetta stessa per due anni dall’ultima registrazione.<br />
Se l’assist<strong>it</strong>o presenta la sola copia per il SSN senza l’originale della ricetta, il farmacista<br />
non può consegnare alcun medicinale, neanche in regime privatistico.<br />
Un discorso a parte va fatto per le <strong>ricette</strong> a <strong>ricalco</strong> contenenti prescrizioni di analgesici<br />
della sezione D (es., Coefferalgan), in quanto non soggetti a carico e scarico.<br />
A riguardo, si ricorda anz<strong>it</strong>utto che, secondo un chiarimento ministeriale (in circ.<br />
Federfarma n. 267 del 15/5/2007), la circostanza che gli analgesici della sezione D possano essere<br />
prescr<strong>it</strong>ti con ricetta non ripetibile o con ricetta SSN non esclude la possibil<strong>it</strong>à di prescrivere i<br />
medesimi anche con la ricetta ministeriale a <strong>ricalco</strong>.<br />
Pertanto può ancora essere presentata in farmacia una ricetta a <strong>ricalco</strong> con la prescrizione<br />
di un analgesico della sezione D: in tal caso, si r<strong>it</strong>iene che la presentazione del solo originale della<br />
ricetta non ne pregiudichi la spedizione anche in regime di SSN, ferma restando l’impossibil<strong>it</strong>à di<br />
consegnare il medicinale a fronte della presentazione della sola copia per il SSN.<br />
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Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.<br />
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE<br />
Dott. Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA<br />
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul s<strong>it</strong>o internet www.federfarma.<strong>it</strong><br />
contemporaneamente all’inoltro tram<strong>it</strong>e e-mail alle organizzazioni terr<strong>it</strong>oriali.