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Valutazione dell'esposizione all'amianto ai fini dei benefici ...

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L’amianto: dall’ambiente di lavoro all’ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti<br />

a cura di C. MINOIA, G. SCANSETTI, G. PIOLATTO, A. MASSOLA<br />

Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Pavia 1997 - I Documenti • 12<br />

<strong>Valutazione</strong> dell’esposizione all’amianto <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>dei</strong> <strong>benefici</strong> previdenziali<br />

U. VERDEL, G. RIPANUCCI<br />

INAIL - Consulenza Tecnica Rischi Professionali<br />

Riassunto. In una breve introduzione vengono ricordati i presupposti legislativi (Legge 257/1992 e 271/1993) che<br />

consentono a determinate categorie di lavoratori di ottenere i <strong>benefici</strong> previdenziali rappresentati da un incremento a <strong>fini</strong><br />

pensionistici del 50% degli anni di attività trascorsi con esposizione all’amianto; viene anche sinteticamente considerato<br />

l’impatto socio-economico del dispositivo di legge. Segue l’illustrazione delle procedure utilizzate dall’organo tecnico<br />

dell’INAIL per attuare gli indirizzi valutativi dell’esposizione, così come fissati dal Ministero del Lavoro, e sono forniti dati<br />

relativi alla presenza dell’amianto aerodisperso in vari comparti produttivi nel corso degli ultimi decenni.<br />

Summary. A short introduction concerns the laws (1992/257, 1993/271) which allow fixed working classes to obt<strong>ai</strong>n social<br />

welfare benefits. These benefits allow a 50% increment of the working years involving asbestos exposure in order to obt<strong>ai</strong>n the<br />

pension; furthermore the social and economic consequences of the laws are briefly considered. Moreover we show the procedures<br />

that we use to evaluate the exposure, according to the rules fixed by the Ministry of Labour. Finally we supply environmental data<br />

concerning asbestos fibres, in the <strong>ai</strong>r of different industrial fields during the last ten-year period.<br />

Introduzione<br />

Una volta constatati in modo conclusivo l’elevata pericolosità dell’impiego dell’amianto ed il potere<br />

cancerogeno diversamente evidente delle varie specie mineralogiche ad esso riferibili, erano percorribili<br />

due strade: 1) introdurre obblighi prevenzionali rigorosi che riducessero il rischio su livelli ritenuti<br />

accettabili; 2) vietare integralmente l’uso dell’amianto.<br />

La legge 27 marzo 1992, n. 257 (3) ha scelto la seconda strada, malgrado negli ultimi anni le aziende<br />

che estraevano e utilizzavano l’amianto avessero, di norma, raggiunto condizioni ambientali non<br />

disprezzabili e talora soddisfacenti.<br />

Una volta stabilito di cessare l’estrazione dell’amianto e la produzione e la commercializzazione<br />

dell’amianto e <strong>dei</strong> manufatti che lo contengono, si pose il problema di predisporre misure a sostegno<br />

per i lavoratori <strong>ai</strong> quali questo provvedimento metteva in discussione le fonti di guadagno. Una delle<br />

misure individuate fu quella del pensionamento anticipato, concesso a coloro che fossero dipendenti<br />

da aziende del settore dell’amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione (art. 13<br />

della legge 257). Ai <strong>fini</strong> del prepensionamento i periodi di lavoro con esposizione all’amianto, se<br />

superiori <strong>ai</strong> 10 anni, erano moltiplicati per 1,5.<br />

L’area di applicazione di questa provvidenza è stata sensibilmente ampliata dalla legge 4 agosto 1993,<br />

n. 271 (4), con la quale fu eliminata ogni condizione di dipendenza da imprese con precise<br />

caratteristiche, per introdurre il principio che qualsiasi lavoratore, assicurato presso l’INAIL, che fosse


U. Verdel, G. Ripanucci<br />

stato comunque esposto all’amianto, potesse usufruirne.<br />

Nasceva così la necessità di valutare le esposizioni mentre si palesava da subito evidente non essere<br />

possibile legare questo riconoscimento all’avvenuto pagamento del premio supplementare per<br />

l’assicurazione contro l’asbestosi da parte <strong>dei</strong> datori di lavoro che svolgevano lavorazioni comportanti<br />

il rischio di contrarre questa malattia (DPR 30 giugno 1965, n. 1124, art. 153) (1). Ciò per numerose<br />

ragioni, tra cui la principale quella che in passato i criteri di valutazione meno rigorosi potevano aver<br />

escluso quest’obbligo per lavoratori oggi considerati esposti. Ad essa andavano aggiunte la possibilità di<br />

imbattersi in casi di evasione, elusione o imposizione non dovuta e le difficoltà che potevano<br />

manifestarsi a livello organizzativo per discriminare il premio supplementare per asbestosi da quello per<br />

silicosi, che la norma surrichiamata analogamente prevede.<br />

Il Ministero del lavoro ha, per conseguenza, riconosciuto all’INAIL la capacità tecnica di decidere nel<br />

merito e, a seguito di ciò, fu predisposta una procedura che aveva lo scopo di pervenire all’emissione di<br />

certificazioni da parte delle Sedi territoriali dell’INAIL, che dovevano agire sulla base degli elaborati<br />

tecnici preparati azienda per azienda, con la de<strong>fini</strong>zione delle esposizioni reparto per reparto, mansione<br />

per mansione, periodo per periodo.<br />

Allo stato attuale, (30 settembre 1996) sono state presentate 34.292 domande, interessanti dipendenti<br />

ed ex dipendenti di 1147 aziende. Si vedano sul punto la Figura 1 e la Tabella 1.<br />

Il fenomeno va dunque assumendo dimensioni di tutto rilievo, anche per le sue pesanti conseguenze<br />

economiche.<br />

L’INPS stima che il costo medio di un pensionamento anticipato sia di circa 400 milioni. Ad esso<br />

vanno aggiunti costi ulteriori rappresentati dalla messa in circolazione di mano d’opera qualificata a<br />

spese <strong>dei</strong> disoccupati, specie giovani, ed il danno che le aziende ricevono nel momento in cui non<br />

possono più contare sui<br />

dipendenti meglio addestrati,<br />

con possibili cadute del livello<br />

tecnologico della produzione.<br />

<strong>Valutazione</strong> dell’esposizione<br />

Il Ministero del Lavoro ha<br />

validato una nota tecnica del<br />

seguente tenore:<br />

“Le linee di condotta delle<br />

Consulenze Tecniche dell’INAIL<br />

in merito al problema della<br />

valutazione delle condizioni<br />

lavorative per l’applicazione a<br />

favore <strong>dei</strong> lavoratori delle<br />

Figura 1. Andamento delle richieste di riconoscimento dell’esposizione disposizioni della Legge 271/93<br />

all’amianto al 30/9/1996.<br />

sono riassumibili nel modo che<br />

segue.<br />

Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi<br />

di controllo, dell’INAIL stesso, e così via.<br />

Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si approfondisce nei casi necessari il<br />

livello di conoscenze e si determina un quadro il più possibile preciso della situazione dell’inquinamento da<br />

fibre, mansione per mansione, e tenendo conto dell’evoluzione della situazione ambientale e lavorativa nel<br />

corso del tempo.<br />

Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate all’esecuzione di indagini mirate di<br />

320


igiene industriale), si procede al giudizio di<br />

valutazione tecnica, riconoscendo<br />

l’esposizione all’amianto per tutti i<br />

lavoratori che si vengono a trovare in una<br />

delle condizioni che seguono:<br />

a) abbiano svolto attività che comportano<br />

l’impiego di amianto come materia<br />

prima (estrazione dell’amianto;<br />

produzione di: manufatti in cementoamianto;<br />

di freni e frizioni, di<br />

guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in<br />

opera di coibentazioni per l’edilizia, per<br />

carrozze ferroviarie, per condotte di<br />

fluidi caldi, per cald<strong>ai</strong>e; lavori di<br />

demolizione di coibentazioni nei settori<br />

edili ed industriali);<br />

b) abbiano svolto attività diverse da quanto<br />

sopra riportato, con esposizioni, anche<br />

saltuarie, all’amianto; sempre che si<br />

possa orientativamente ritenere che la<br />

concentrazione media annuale sia stata<br />

superiore a 0,1 fibre /cm 3 come valore<br />

medio su otto ore al giorno.<br />

Questi criteri di giudizio sono<br />

sostanzialmente mutuati d<strong>ai</strong> precetti<br />

contenuti nell’art. 24, comma 3 del D.<br />

Leg.vo 277/1991 (2).<br />

Questo modo di operare è svincolato,<br />

<strong>Valutazione</strong> dell’esposizione all’amianto <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>dei</strong> <strong>benefici</strong> previdenziali<br />

Tabella 1. Distribuzione per Regioni delle domande<br />

di <strong>benefici</strong> previdenziali presentate d<strong>ai</strong> lavoratori e delle aziende<br />

coinvolte (situazione al 30/9/96).<br />

Regione Domande N. Aziende N.<br />

Piemonte 2340 103<br />

Valle d’Aosta 0 0<br />

Lombardia 1111 48<br />

Trentino Alto Adige 0 0<br />

Veneto 2908 130<br />

Friuli Venezia Giulia 382 11<br />

Liguria 2470 79<br />

Emilia Romagna 1215 58<br />

Toscana 7950 306<br />

Marche 386 28<br />

Umbria 176 6<br />

Lazio 406 27<br />

Abruzzo 3 1<br />

Molise 0 0<br />

Campania 7968 75<br />

Puglia 3783 144<br />

Basilicata 733 6<br />

Calabria 685 3<br />

Sicilia 1283 103<br />

Sardegna 493 19<br />

TOTALE 34.292 1.147<br />

come già detto, dalla mera constatazione, di tipo amministrativo, dell’avvenuto o non avvenuto<br />

pagamento del premio supplementare ad opera del datore di lavoro.<br />

Esso porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali mansioni possa essere<br />

riconosciuto il diritto al <strong>benefici</strong>o previdenziale e per quali no. Consente anche di delimitare nel tempo i<br />

periodi che comportano il <strong>benefici</strong>o da quelli che lo negano “.<br />

Il nostro Istituto è dunque vincolato nel proprio operato a precise linee di indirizzo. Nel loro ambito,<br />

comunque, cogliendone lo spirito, si è ritenuto di meglio de<strong>fini</strong>re, ampliandone l’elenco, le lavorazioni<br />

comprese sub condizione a) della Nota tecnica.<br />

Per far ciò si è fatto riferimento sia alla tabella allegata alla legge 257, sia alla Tabella 1 del D.M. 6<br />

settembre 1994 del Ministro della Sanità (5). Consideriamo, pertanto, “attività che comportano<br />

impiego di amianto come materia prima”, oltre a quelle esplicitamente indicate su a) nella Nota tecnica<br />

di ispirazione ministeriale, anche le seguenti:<br />

– produzione di filtri e diaframmi contenenti amianto;<br />

– produzione di cartone e carte contenenti amianto;<br />

– produzione di prodotti bituminosi, vinilici, in PVC e plastiche rinforzate, vernici, mastici, stucchi<br />

contenenti amianto.<br />

Il calcolo della concentrazione media annuale delle fibre di amianto, come valore medio di 8 h al<br />

giorno, necessario per l’identificazione dell’esposizione nel caso di attività previste, invece, alla lettera<br />

b) della Nota tecnica, viene da noi effettuato mutuando un criterio messo a punto in Germania<br />

dall’Hauptferband der Berufgenossenschaften nel 1993, con proprie istruzioni ad uso interno degli Istituti


U. Verdel, G. Ripanucci<br />

assicuratori tedeschi (documento non pubblicato), concernenti indirizzi relativi alla determinazione<br />

della dose cumulativa di fibre d’amianto nei luoghi di lavoro. È da precisare che questo documento<br />

riguarda le procedure da seguire nella trattazione <strong>dei</strong> carcinomi polmonari provocati dalla inalazione di<br />

fibre d’amianto in assenza di asbestosi o di malattie della pleura e si basa sul principio che i carcinomi<br />

possono essere considerati di origine professionale, “se può essere dimostrata l’azione di una dose<br />

cumulativa di polvere di fibra di amianto sul posto di lavoro di almeno 25 anni di esposizione alle<br />

fibre”, con un valore medio della concentrazione predeterminato.<br />

Si tratta di una questione diversa dalla nostra, ma tuttavia con caratteristiche tali da essere utilizzabile<br />

per la parte riguardante il calcolo dell’esposizione.<br />

I presupposti di questo sono i seguenti:<br />

– la durata di un turno giornaliero è posta pari a 8 h;<br />

– in un anno si hanno 240 giornate lavorative.<br />

La concentrazione media giornaliera di fibre di amianto alla quale il lavoratore è stato esposto<br />

durante l’anno è data allora dalla:<br />

F x t x 5,21 x 10 -4 fibre cm -3<br />

dove:<br />

F = concentrazione delle fibre<br />

t = tempo di esposizione in ore (per esposizioni giornaliere di pochi minuti va posta la durata<br />

dell’esposizione pari a 1/8 di giornata; per esposizioni settimanali più occasionali - per pochi minuti<br />

non tutti i giorni - va posta pari a 1/16 di ogni giornata lavorativa)<br />

5,21 x 10-4 = 1 h lavorativa/1 anno lavorativo = 1/(8 x 240) = 1/1920<br />

Se si ottiene un valore superiore a 0,1 fibre cm-3 , il lavoratore viene considerato “esposto all’amianto”<br />

<strong>ai</strong> sensi delle leggi citate.<br />

Il punto più critico di tutto il procedimento è rappresentato dalla conoscenza del valore di F. ciò<br />

tanto più in quanto l’esame affidato all’INAIL deve ass<strong>ai</strong> spesso risalire indietro nel tempo, anche di<br />

decenni.<br />

È a tutti noto che non sono disponibili, nel nostro Paese, dati ambientali o personali riguardanti<br />

l’inquinamento da amianto sufficientemente numerosi e sufficientemente continui. La più gran parte<br />

di essi è, oltre tutto, successiva all’entrata in vigore del DLvo 15 agosto 1991, n. 277 e riguarda<br />

situazioni di lavoro quasi sempre bonificate dall’amianto o in corso di avanzata bonifica.<br />

Risultò pertanto necessario fornirsi di una banca dati adeguata, ricorrendo, sia alla vasta casistica<br />

tedesca, sia alla pubblicistica internazionale e nazionale, sia alla sperimentazione nostra ed altrui che,<br />

pur non pubblicata, ci è stato possibile reperire.<br />

Le Tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono solo alcuni esempi (tratti, quando non altrimenti specificato, d<strong>ai</strong><br />

dati <strong>dei</strong> Berufgenossenschaften) atti a fornire indicazioni orientative per determinati settori produttivi e<br />

mansioni.<br />

Si precisa che i valori tedeschi non sono riferiti a valori medi, bensì a valori che comprendono il 90%<br />

<strong>dei</strong> dati, rilevati nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, nell’ipotesi del worst case.<br />

Si desume dal confronto della letteratura estera e di quella italiana che non bisogna credere che la<br />

situazione ambientale presente negli anni da noi fosse significativamente peggiore di quella esistente negli<br />

altri paesi industriali. Alle volte può essere stato vero il contrario. Si confrontino, a titolo esemplificativo,<br />

i dati di Tabella 8 con quelli corrispondenti rilevati in Germania (Tabelle 9, 10, 11 e 12).<br />

Per quanto riguarda il fattore temporale t, anch’esso non facile da acquisire, le indagini sono<br />

condotte e le conclusioni tratte sulla base delle notizie di fonte aziendale e sindacale, delle deduzioni<br />

tr<strong>ai</strong>bili dalle caratteristiche <strong>dei</strong> cicli di produzione e <strong>dei</strong> prodotti, delle conoscenze relative all’entità del<br />

322


<strong>Valutazione</strong> dell’esposizione all’amianto <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>dei</strong> <strong>benefici</strong> previdenziali<br />

Tabella 2. Concentrazione di fibre d’amianto in attività edili (ad es: copertura di tetti, rivestimenti delle<br />

facciate, costruzione di impianti di aerazione, protezione antincendio) con utilizzo di materiali con amianto.<br />

Attività/mansioni<br />

Lavorazioni di lastre ondulate:<br />

fibre cm<br />

– con flex 27 6% durata del taglio<br />

– Bystander (persona vicina all’operatore o<br />

alla fonte d’inquinamento)<br />

0,56 94% durata della lavorazione<br />

– solo con autotagliante 2 6% nel taglio e 94% Bystander<br />

– Bystander che non effettua operazioni di taglio,<br />

con lavori di perforazione sul tetto<br />

0,6<br />

Costruzioni di facciate, tavole piane. Lavorazione<br />

con sega e impianto di taglio<br />

Costruzione di impianti di aerazione:<br />

3,2<br />

– taglio senza flex 3<br />

– taglio con flex 50 11 min. = durata del taglio<br />

– esposizione continuativa in ambienti chiusi per<br />

personale addetto e non addetto al taglio<br />

6<br />

Lastre di protezione antincendio, taglio con sega 3,3<br />

-3 Note<br />

Tabella 3. Concentrazione espositiva media nelle 8 h giornaliere di fibre d’amianto per i meccanici<br />

automobilistici occupati in servizi di manutenzione di freni (valori rilevati a partire dal 1981, in presenza di<br />

accorgimenti di prevenzione tecnica contro la dispersione delle fibre nell’aria).<br />

Attività fibre cm -3<br />

Meccanici addetti alle attività su freni e frizioni 0,05<br />

Bystander 0,02<br />

Tabella 4. Concentrazione di fibre d’amianto in attività diverse comportanti<br />

la manipolazione di materiali con amianto.<br />

Attività fibre cm<br />

Lavorazioni (taglio, punzonatura, cucitura, piegatura) di tessuti in amianto 2<br />

Taglio con sega a mano di lastre di cemento amianto 2<br />

Perforazione di lastre di cemento amianto<br />

In edilizia, lavori di demolizione, asportazione con pala, trasporto, montaggio,<br />

perforazione e, in generale, manipolazione di materiali da costruzione e di<br />

0,9<br />

elementi strutturali contenenti amianto 2,2<br />

Idem, con mansioni di assistente, capo mastro o impiegato tecnico<br />

Manipolazioni di: coperture per punti di saldatura, avvolgimento di tubazioni<br />

0,6<br />

e di linee elettriche, posa di materiali come guarnizioni per porte di forni, etc. 1,5<br />

Operazioni portuali di carico e scarico di amianto sciolto o imballato in sacchi di iuta 10<br />

Idem, in sacchi di plastica 2<br />

Pulizia sacchi nei quali era stato imballato l’amianto sciolto<br />

In vetrerie (Balducci et al., 1995) (6)<br />

15<br />

– Sfasciatura e fasciatura spingitori con nastro in tessuto di amianto 0,31<br />

– Sfasciatura e fasciatura pinze con filotto monotrefolo 2,71<br />

– Idem, con aspirazione localizzata 0,09<br />

Costruzione di camere di combustione con coibentazioni in amianto 4,0<br />

Operazioni manuali di carico e scarico da autocarri di manufatti in cemento amianto<br />

Cantieristica: posa tubi privi di amianto, ma in concomitanza di lavori (fatti da altri)<br />

1,0<br />

con perforazione e taglio di lastre in cemento amianto<br />

Costruzione impianti di riscaldamento con operazioni di taglio, montaggio<br />

0,5<br />

e smontaggio di coibentazioni a base di amianto 3,2<br />

-3


U. Verdel, G. Ripanucci<br />

324<br />

Tabella 5. Concentrazione di fibre d’amianto misurate sul banco di prova di apparecchi<br />

di uso comune nella lavorazione di manufatti in cemento amianto. Dati ottenuti in assenza di aspirazioni<br />

o di altri sistemi di prevenzione contro le polveri.<br />

Attività/mansioni fibre cm<br />

Mola a tubo manuale ad asportazione di trucioli 0,48-1,7 per differenti diametri<br />

Apparecchi di rotazione ad asportazione di trucioli 1,10<br />

Apparecchi di perforazione a taglio 0,10<br />

Apparecchio di perforazione a fresatura 0,80<br />

Sega a nastro manuale ad asportazione di trucioli 0,38<br />

Sega per lastre profilata ad asportazione di trucioli 1,12<br />

Tagliatubi ad asportazione di trucioli 0,20<br />

Avvitatore di perforazione elettrico, ad asportazione di trucioli 0,38<br />

Macchina tagliatrice ad asportazione di trucioli 0,15<br />

Sega ad archetto manuale 0,26<br />

Tenaglia perforatrice, ad asportazione di trucioli 0,10<br />

Cesoie manuali, a taglio 0,11<br />

Apparecchio a strappo 0,28<br />

-3 Note<br />

Tabella 6. Concentrazione di fibre d’amianto nella cantieristica navale<br />

(dati INAIL non pubblicati, 1971).<br />

Attività/mansioni fibre cm -3 Note<br />

In falegnameria durante la segagione di marinite 52 media di 17 misure<br />

Nel locale cald<strong>ai</strong>e di una nave in riparazione durante 73 media di 4 misure<br />

la coibentazione di una condotta con silasbesto<br />

Idem, durante la demolizione del rivestimento in magnesite 13 media di 3 misure<br />

di un gruppo di valvole eseguita subito dopo l’operazione di cui<br />

al punto precedente<br />

In piazzale all’aperto durante la demolizione del rivestimento 2,9 media di 11 misure<br />

in amianto di paratie del locale cald<strong>ai</strong>e di una nave mercantile<br />

In piazzale all’aperto durante la demolizione del rivestimento 0,4 valore massimo di 4<br />

di una condotta di grande diametro preventivamente bagnata misure<br />

mediante immersione in mare<br />

Idem senza bagnatura 2,4 media di 3 misure<br />

In piazzale all’aperto durante la demolizione del rivestimento 0,8 valore massimo di 10<br />

di tubi di piccolo diametro misure<br />

Tabella 7. Concentrazione di fibre d’amianto in operazioni pre-post decoibentazione<br />

di carrozze ferroviarie coibentate con amianto (Gori et al., 1991) (7).<br />

Attività/mansioni fibre cm -3 Note<br />

Sfasciatura (smontaggio degli arredamenti, pannelli e 0,15 con crocidolite, media<br />

plafoniere, inizio dello smontaggio <strong>dei</strong> pavimenti) di 2 misure<br />

Idem 0,03 con amosite e con crisotilo,<br />

media di 18 misure<br />

Scoibentazione non indagata<br />

Carpenteria (taglio e sostituzione di parti metalliche 0,19 con crocidolite,<br />

deteriorate, sabbiatura, applicazione di vernice antiruggine) media di 5 misure<br />

Idem 0,10 con amosite e con crisotilo,<br />

media di 16 misure<br />

Allestimento 0,11 media di 3 misure<br />

Idem 0,12 con amosite e con crisotilo,<br />

media di 16 misure


consumo e della manipolazione <strong>dei</strong> materiali<br />

contenenti amianto, e così via.<br />

Alcuni esempi di calcolo sono forniti in<br />

Appendice.<br />

Bibliografia<br />

1. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle<br />

disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro<br />

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.<br />

Suppl. Ord. G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965.<br />

2. D. Leg.vo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle<br />

direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.<br />

83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in<br />

materia di protezione <strong>dei</strong> lavoratori contro i rischi<br />

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e<br />

biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della<br />

legge 30 luglio 1990, n. 212. Suppl. Ord. G.U. n.<br />

290, del 27 agosto 1991.<br />

3. Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla<br />

cessazione dell’impiego dell’amianto. Suppl. Ord.<br />

G.U. n. 87 del 13 aprile 1992.<br />

4. Legge 4 agosto 1993, n. 271 - Conversione in legge,<br />

con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993,<br />

n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori<br />

del settore dell’amianto. G.U. n. 181 del 4 agosto 1993.<br />

<strong>Valutazione</strong> dell’esposizione all’amianto <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>dei</strong> <strong>benefici</strong> previdenziali<br />

Tabella 8. Concentrazione di fibre d’amianto<br />

in stabilimenti italiani (Visetti, 1980) (8).<br />

Attività fibre/cm 3 deviazione<br />

standard<br />

Per tessuti e cordami<br />

preparazione 1,2 0,2<br />

cardatura 1,2 0,8<br />

filatura- tessitura 1,4 0,7<br />

cartiera 1,3 0,8<br />

magazzino 1,7 1,7<br />

Per freni e frizioni<br />

preparazione 0,8 0,5<br />

mescole 1,4 0,8<br />

stampaggio 1,9 1,7<br />

rettifica 3,4 4,5<br />

magazzino 1,3 0,6<br />

Per cemento amianto<br />

preparazione 0,9 0,4<br />

fabbricazione tubi e lastre 0,5 0,3<br />

rettifica 0,8 0,3<br />

5. D.M. 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma<br />

2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Suppl. Ord. G.U. n. 220 del 20<br />

settembre 1994.<br />

6. BALDUCCI M., BARTOLI A., BARTOLI D., BROGELLI C., GIUSTI A., SABATINI M., SILVESTRI S. Vetrerie. In: Regione<br />

Tabella 9. Concentrazione di fibre d’amianto in reparti dell’industria di produzione di tessuti di amianto.<br />

Periodo Cardatura Filatura Tessitura Cucitura<br />

fibre cm -3 fibre cm -3 fibre cm -3 fibre cm -3<br />

1975-1979 5,8 4,0 3,0 3,9<br />

1980 3,6 4,0 3,1 2,7<br />

1981 3,6 4,0 3,1 2,7<br />

1982 3,6 4,0 3,1 2,7<br />

1983 3,6 4,0 3,1 2,7<br />

1984 3,0 4,0 4,5 1,3<br />

1985 3,0 4,0 4,5 1,3<br />

1986 3,0 4,0 4,5 1,3<br />

1987 3,0 4,0 4,5 1,3<br />

Tabella 10. Concentrazioni delle fibre di amianto nella produzione industriale di freni e frizioni in amianto.<br />

Periodo fibre cm -3 Periodo fibre cm -3<br />

1970-1974 9,1<br />

1975-1979 5,2 1985 1,8<br />

1980 1,4 1986 1,1<br />

1981 1,4 1987 1,1<br />

1982 2,1 1988 0,7<br />

1983 2,1 1989 0,7<br />

1984 1,8 1990 0,7


U. Verdel, G. Ripanucci<br />

Toscana Ed. C’era una volta l’amianto. Firenze. 1995, pp. 95-106.<br />

7. GORI G., PONTI M., MASSOLA A., GOTTARDO O., CALZAVARA V., PINTON P. Rischio da amianto in operazioni di<br />

sfasciatura e restauro delle carrozze ferroviarie. G. Ig. Ind., 1991; 16: 125-131.<br />

8. VISETTI A. Considerazioni statistiche sulla concentrazione di fibre d’amianto nelle diverse fasi e tipi di lavorazione.<br />

Preprints Fourth International Conference on Asbestos. Torino, 23-30 maggio 1980, pp. 713-734.<br />

Appendice<br />

Esempi di calcolo<br />

1) Autista di autocarro in operazioni di carico e scarico di manufatti a base di amianto; operazioni settimanali occasionali<br />

- non giornaliere - effettuate tutto l’anno ogni volta per pochi minuti (meno di 1 ora alla volta):<br />

F = 1 fibra/cm 3 (vedi tabella IV)<br />

t = 1/16 x 1920 = 120<br />

1 x 120 x 5,21 x 10 -4 = 0,06 fibre/cm 3 (limite non superato)<br />

2) Muratore addetto occasionalmente, per 20 giorni l’anno, al taglio con flex di manufatti in amianto cemento;<br />

F = 27 fibre/cm 3 (vedi tabella II)<br />

t = 1/16 x 20 x 8 = 10<br />

27 x 10 x 5,21 x 10 -4 = 0,14 fibre/cm 3 (limite superato)<br />

3) Muratore addetto ogni giorno, per pochi minuti, al taglio con sega a mano ed alla perforazione di lastre di amianto<br />

cemento per 40 giorni/anno in lavori di montaggio coperture di edifici:<br />

F = 1,45 (media tra 2,0 e 0,9) fibre/cm 3 (vedi tabella IV)<br />

t = 1/8 x 40 x 8 = 40<br />

1,45 x 40 x 5,21 x 10 -4 = 0,04 fibre/cm 3 (limite non superato)<br />

326<br />

Tabella 11. Concentrazioni delle fibre di amianto nella lavorazione<br />

(perforazione, taglio con sega) di tubi in cemento amianto.<br />

Periodo fibre cm -3 Periodo fibre cm -3<br />

1975-1979 3,0 1985 0,5<br />

1980 1,7 1986 0,3<br />

1981 1,7 1987 0,3<br />

1982 1,7 1988 0,3<br />

1983 1,7 1989 0,3<br />

1984 0,5 1990 0,3<br />

Tabella 12. Concentrazione di fibre d’amianto in reparti dell’industria<br />

di produzione di manufatti in cemento amianto.<br />

Periodo Segagione Molatura Perforazione, fresatura<br />

fibre cm -3 fibre cm -3 fibre cm -3<br />

1975-1979 15,5 8,5 3,5<br />

1980 1,2 1,9 0,9<br />

1981 1,2 1,9 0,9<br />

1982 2,0 1,9 0,9<br />

1983 2,0 1,9 0,9<br />

1984 1,2 2,0 0,7<br />

1985 1,2 2,0 0,7<br />

1986 0,6 2,8 0,4<br />

1987 0,6 2,8 0,4<br />

1988 0,3 2,8 0,3<br />

1989 0,3 2,8 0,3<br />

1990 0,3 2,8 0,3


<strong>Valutazione</strong> dell’esposizione all’amianto <strong>ai</strong> <strong>fini</strong> <strong>dei</strong> <strong>benefici</strong> previdenziali<br />

4) Magazziniere/commesso in un negozio di materiali per l’edilizia (compresi anche, al 2% circa, cartoni, nastri e corde di<br />

amianto), addetto occasionalmente, per tutto l’anno, ad operazioni di sistemazione del materiale ed alla vendita,<br />

comprendente il taglio a misura con tronchesi del materiale d’amianto:<br />

F = 1,275 (valore medio tra 1- operazione di scarico e sistemazione in magazzino - e 0,2- taglio con tronchesi) fibre/cm 3<br />

(vedi tabella IV)<br />

t = 1/16 x 1920 = 120<br />

1,275 x 120 x 5,21 x 10 -4 = 0,08 fibre/cm 3 (limite non superato)<br />

5) Nella costruzione di impianti di riscaldamento, addetto per 60 giorni l’anno, per 2 ore al giorno, al taglio e smontaggio<br />

di elementi strutturali coibentati con amianto:<br />

F = 3,2 fibre/cm3 (vedi tabella IV)<br />

t = 2/8 x 60 x 8 = 120<br />

3,2 x 120 x 5,21 x 10-4 = 0,2 fibre/cm3 (limite superato)<br />

6) In falegnameria addetto al banco ad operazioni di foratura di pannelli di cemento amianto, per 10 minuti alla settimana,<br />

per tutto l’anno:<br />

F = 0,8 fibre/cm 3 (vedi tabella V)<br />

t = 1/16 x 1920 = 120<br />

0,8 x 120 x 5,21 x 10 -4 = 0,05 fibre/cm 3 (limite non superato)

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