N. 46-Venerdì 04 Novembre 2011 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...
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48 4-11-<strong>2011</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>46</strong><br />
Visto il decreto n. 1308 del 14 luglio <strong>2011</strong>, con il quale al<br />
legale rappresentante dell’Associazione fra Professionisti<br />
S.R. BIOS, Studi riuniti per la riproduzione è stata rilasciata<br />
autorizzazione all’esercizio dell’attività di P.M.A. di I livello,<br />
ed è stato individuato nella figura <strong>della</strong> dott.ssa Marina<br />
Milazzo il responsabile delle attività cliniche riconducibili<br />
alle metodiche di P.M.A. di I livello <strong>della</strong> predetta struttura;<br />
Vista la nota del 9 agosto <strong>2011</strong> con la quale il dr. Pietro<br />
Russo, in qualità di socio e legale rappresentante<br />
dell’Associazione fra professionisti S.R. BIOS, Studi riuniti<br />
per la riproduzione, chiede che la suddetta Associazione<br />
venga riconosciuta quale centro per la prescrizione, con diagnosi<br />
e piano terapeutico, dei farmaci soggetti a nota AIFA 74;<br />
Ritenuto di dover autorizzare l’Associazione fra professionisti<br />
S.R. BIOS, Studi riuniti per la riproduzione alla<br />
prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci<br />
soggetti a nota AIFA 74;<br />
Visti gli atti d’ufficio;<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
Per le motivazioni di cui in premessa, l’associazione fra<br />
professionisti S.R. BIOS Studi riuniti per la riproduzione,<br />
sita in Catania, via Guglielmo Oberdan, 150, è riconosciuta<br />
quale centro cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e<br />
piaco terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74.<br />
Art. 2<br />
Il medico responsabile del centro è il dott. Pietro<br />
Russo e il medico responsabile del trattamento è la<br />
dott.ssa Marina Milazzo.<br />
Art. 3<br />
Il responsabile del centro è tenuto a comunicare al<br />
dipartimento per la pianificazione strategica ogni tipo di<br />
variazione relativamente ai dati in precedenza trasmessi.<br />
Art. 4<br />
La presente autorizzazione non costituisce titolo circa<br />
l’eventuale accreditamento.<br />
Art. 5<br />
I direttori generali sono tenuti a vigilare sulla puntuale<br />
applicazione <strong>della</strong> normativa di riferimento e a disporre<br />
i controlli sulla correttezza delle prescrizioni a carico<br />
del S.S.N., nonché sulle strutture erogatrici, anche ai fini<br />
del controllo <strong>della</strong> spesa farmaceutica.<br />
Il presente decreto sarà trasmesso alla <strong>Gazzetta</strong><br />
<strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana per la pubblicazione e al<br />
Ministero <strong>della</strong> salute.<br />
Palermo, 10 ottobre <strong>2011</strong>.<br />
GUIZZARDI<br />
(<strong>2011</strong>.41.3021)028<br />
DECRETO 21 ottobre <strong>2011</strong>.<br />
Rettifica parziale del decreto 7 maggio 2002, concernente<br />
modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti<br />
le attività sanitarie delle aziende sanitarie <strong>della</strong><br />
Regione siciliana.<br />
L’ASSESSORE PER LA SALUTE<br />
Visto lo Statuto <strong>della</strong> Regione;<br />
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e<br />
successive modifiche ed integrazioni;<br />
Vista la delibera n. 497 del 30 dicembre 2010 <strong>della</strong><br />
Giunta regionale che ha approvato il programma operativo<br />
2010/2012 per la prosecuzione del piano dei contenimento<br />
e riqualificazione del sistema sanitario regionale<br />
2007/2009, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio<br />
2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;<br />
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante<br />
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;<br />
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-<br />
2012, giusta Intesa <strong>della</strong> Conferenza Stato-Regioni rep. n.<br />
243/CSR del 3 dicembre 2009;<br />
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato<br />
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione<br />
del piano di riqualificazione del sistema sanitario<br />
regionale 2007/2009 ai sensi dell’art. 11 del decreto<br />
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio<br />
2010, n. 122”;<br />
Visto il decreto 7 maggio 2002 “Modalità di trattamento<br />
e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie<br />
delle aziende sanitarie <strong>della</strong> Regione siciliana”, pubblicato<br />
nella <strong>Gazzetta</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana del 9<br />
agosto 2002, con il quale, tra l’altro, è stato istituito il flusso<br />
“Z” - Flusso relativo alle attività sanitarie erogate da<br />
strutture sanitarie del servizio sanitario regionale in favore<br />
di pazienti ricoverati in altre strutture del servizio sanitario<br />
regionale”;<br />
Visto il decreto n. 1174/2008 del 30 maggio 2008, con<br />
il quale si sono individuate le tempistiche da rispettare per<br />
l’invio dei flussi informativi alla Regione siciliana;<br />
Visto il decreto del Ministero <strong>della</strong> salute e dell’economia<br />
del 31 dicembre 2007 che introduce i nuovi modelli di<br />
rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale<br />
a far data dall’1 gennaio 2008;<br />
Preso atto che a seguito dell’introduzione del nuovo<br />
modello CE (conto economico), la voce in cui appostare la<br />
valorizzazione del flusso “Z” non è prevista;<br />
Ritenuto di importanza determinante per la gestione<br />
del sistema sanitario, sia in termini di costo che di ricavo<br />
le eventuali attività erogate e indicate nel flusso “Z”, da<br />
parte delle aziende sanitarie;<br />
Ravvisato, pertanto, che le aziende sanitarie non<br />
dovranno procedere ad inviare il flusso “Z” ma potranno<br />
fatturare la relativa prestazione, sulla base di specifiche<br />
convenzioni da stipularsi tra le aziende interessate, parzialmente<br />
derogando al divieto di fatturazione di ordine<br />
generale imposto dalla circolare n. 7/2005 o in mancanza<br />
di appositi accordi vanno valorizzate in base al tariffario<br />
regionale vigente;<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
A parziale modifica del decreto 7 maggio 2002, è abolito,<br />
a far data dall’1 gennaio <strong>2011</strong>, l’invio del flusso “Z”.<br />
Art. 2<br />
La direttiva di cui al superiore articolo si applica alle<br />
aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere, agli<br />
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, e<br />
alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio<br />
sanitario nazionale.<br />
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE