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N. 46-Venerdì 04 Novembre 2011 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...

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48 4-11-<strong>2011</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>46</strong><br />

Visto il decreto n. 1308 del 14 luglio <strong>2011</strong>, con il quale al<br />

legale rappresentante dell’Associazione fra Professionisti<br />

S.R. BIOS, Studi riuniti per la riproduzione è stata rilasciata<br />

autorizzazione all’esercizio dell’attività di P.M.A. di I livello,<br />

ed è stato individuato nella figura <strong>della</strong> dott.ssa Marina<br />

Milazzo il responsabile delle attività cliniche riconducibili<br />

alle metodiche di P.M.A. di I livello <strong>della</strong> predetta struttura;<br />

Vista la nota del 9 agosto <strong>2011</strong> con la quale il dr. Pietro<br />

Russo, in qualità di socio e legale rappresentante<br />

dell’Associazione fra professionisti S.R. BIOS, Studi riuniti<br />

per la riproduzione, chiede che la suddetta Associazione<br />

venga riconosciuta quale centro per la prescrizione, con diagnosi<br />

e piano terapeutico, dei farmaci soggetti a nota AIFA 74;<br />

Ritenuto di dover autorizzare l’Associazione fra professionisti<br />

S.R. BIOS, Studi riuniti per la riproduzione alla<br />

prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci<br />

soggetti a nota AIFA 74;<br />

Visti gli atti d’ufficio;<br />

Decreta:<br />

Art. 1<br />

Per le motivazioni di cui in premessa, l’associazione fra<br />

professionisti S.R. BIOS Studi riuniti per la riproduzione,<br />

sita in Catania, via Guglielmo Oberdan, 150, è riconosciuta<br />

quale centro cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e<br />

piaco terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74.<br />

Art. 2<br />

Il medico responsabile del centro è il dott. Pietro<br />

Russo e il medico responsabile del trattamento è la<br />

dott.ssa Marina Milazzo.<br />

Art. 3<br />

Il responsabile del centro è tenuto a comunicare al<br />

dipartimento per la pianificazione strategica ogni tipo di<br />

variazione relativamente ai dati in precedenza trasmessi.<br />

Art. 4<br />

La presente autorizzazione non costituisce titolo circa<br />

l’eventuale accreditamento.<br />

Art. 5<br />

I direttori generali sono tenuti a vigilare sulla puntuale<br />

applicazione <strong>della</strong> normativa di riferimento e a disporre<br />

i controlli sulla correttezza delle prescrizioni a carico<br />

del S.S.N., nonché sulle strutture erogatrici, anche ai fini<br />

del controllo <strong>della</strong> spesa farmaceutica.<br />

Il presente decreto sarà trasmesso alla <strong>Gazzetta</strong><br />

<strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana per la pubblicazione e al<br />

Ministero <strong>della</strong> salute.<br />

Palermo, 10 ottobre <strong>2011</strong>.<br />

GUIZZARDI<br />

(<strong>2011</strong>.41.3021)028<br />

DECRETO 21 ottobre <strong>2011</strong>.<br />

Rettifica parziale del decreto 7 maggio 2002, concernente<br />

modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti<br />

le attività sanitarie delle aziende sanitarie <strong>della</strong><br />

Regione siciliana.<br />

L’ASSESSORE PER LA SALUTE<br />

Visto lo Statuto <strong>della</strong> Regione;<br />

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e<br />

successive modifiche ed integrazioni;<br />

Vista la delibera n. 497 del 30 dicembre 2010 <strong>della</strong><br />

Giunta regionale che ha approvato il programma operativo<br />

2010/2012 per la prosecuzione del piano dei contenimento<br />

e riqualificazione del sistema sanitario regionale<br />

2007/2009, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio<br />

2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;<br />

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante<br />

“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;<br />

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-<br />

2012, giusta Intesa <strong>della</strong> Conferenza Stato-Regioni rep. n.<br />

243/CSR del 3 dicembre 2009;<br />

Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato<br />

approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione<br />

del piano di riqualificazione del sistema sanitario<br />

regionale 2007/2009 ai sensi dell’art. 11 del decreto<br />

legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio<br />

2010, n. 122”;<br />

Visto il decreto 7 maggio 2002 “Modalità di trattamento<br />

e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie<br />

delle aziende sanitarie <strong>della</strong> Regione siciliana”, pubblicato<br />

nella <strong>Gazzetta</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana del 9<br />

agosto 2002, con il quale, tra l’altro, è stato istituito il flusso<br />

“Z” - Flusso relativo alle attività sanitarie erogate da<br />

strutture sanitarie del servizio sanitario regionale in favore<br />

di pazienti ricoverati in altre strutture del servizio sanitario<br />

regionale”;<br />

Visto il decreto n. 1174/2008 del 30 maggio 2008, con<br />

il quale si sono individuate le tempistiche da rispettare per<br />

l’invio dei flussi informativi alla Regione siciliana;<br />

Visto il decreto del Ministero <strong>della</strong> salute e dell’economia<br />

del 31 dicembre 2007 che introduce i nuovi modelli di<br />

rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale<br />

a far data dall’1 gennaio 2008;<br />

Preso atto che a seguito dell’introduzione del nuovo<br />

modello CE (conto economico), la voce in cui appostare la<br />

valorizzazione del flusso “Z” non è prevista;<br />

Ritenuto di importanza determinante per la gestione<br />

del sistema sanitario, sia in termini di costo che di ricavo<br />

le eventuali attività erogate e indicate nel flusso “Z”, da<br />

parte delle aziende sanitarie;<br />

Ravvisato, pertanto, che le aziende sanitarie non<br />

dovranno procedere ad inviare il flusso “Z” ma potranno<br />

fatturare la relativa prestazione, sulla base di specifiche<br />

convenzioni da stipularsi tra le aziende interessate, parzialmente<br />

derogando al divieto di fatturazione di ordine<br />

generale imposto dalla circolare n. 7/2005 o in mancanza<br />

di appositi accordi vanno valorizzate in base al tariffario<br />

regionale vigente;<br />

Decreta:<br />

Art. 1<br />

A parziale modifica del decreto 7 maggio 2002, è abolito,<br />

a far data dall’1 gennaio <strong>2011</strong>, l’invio del flusso “Z”.<br />

Art. 2<br />

La direttiva di cui al superiore articolo si applica alle<br />

aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere, agli<br />

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, e<br />

alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio<br />

sanitario nazionale.<br />

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

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