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N. 27-Venerdì 06 Luglio 2012 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...

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64 6-7-<strong>2012</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>27</strong><br />

zioni che il personale successivamente stabilizzato sarà<br />

chiamato a svolgere.<br />

Art. 11, comma 105 – La disposizione si pone in evidente<br />

contrasto con il principio di legalità sostanziale di<br />

cui all’art. 97 Cost.<br />

Essa infatti demanda ad un decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Regione l’emanazione di disposizioni attuative per la<br />

legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni<br />

di demanio senza contenere l’indicazione di alcun criterio<br />

per l’esercizio di tale potere.<br />

Art. 11, comma 109 – La prevista riduzione del 30%<br />

<strong>della</strong> tariffa per l’istruttoria AIA a favore dei gestori di<br />

impianti “cittadini residenti nel territori regionali o società<br />

con sede legale in Sicilia” è discriminatoria in relazione<br />

alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del trattato<br />

europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117, comma 1 e 120<br />

<strong>della</strong> Costituzione.<br />

Art. 11, comma 112 – Si ritiene che la norma sia in<br />

contrasto con gli articoli 3 e 97 <strong>della</strong> Costituzione in quanto,<br />

nel modificare l’art. 45 <strong>della</strong> legge regionale n. 9/2009,<br />

consente di evitare la revoca del contributo relativo al<br />

finanziamento di progetti nell’ambito delle misure del<br />

POR Sicilia 2000-20<strong>06</strong> o addirittura la restituzione dello<br />

stesso da parte dei beneficiari.<br />

La disposizione assume i connotati di una sanatoria<br />

che, in assenza di una dimostrazione dell’esistenza di un<br />

preminente e rilevante interesse pubblico, rende arbitraria<br />

la scelta operata dal legislatore di derogare alla disciplina<br />

generale per settore.<br />

Art. 11, comma 113 – Al fine dell’esame <strong>della</strong> sopratrascritta<br />

norma è necessario rilevare che il decreto legislativo<br />

n. 205 del 3 dicembre 2010, che ha recepito la nuova<br />

normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98 CE) ha<br />

modificato le precedenti norme contenute nella parte IV<br />

del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/20<strong>06</strong>),<br />

cambiando la modalità con cui vengono considerati i residui<br />

delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione<br />

<strong>della</strong> norma sui rifiuti stessi. L’articolo 13 <strong>della</strong><br />

nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo l’art.<br />

185 del codice dell’ambiente, indica tra le categorie escluse<br />

dal campo di applicazione del decreto “paglia, sfalci e<br />

potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale<br />

non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura<br />

o per la produzione di energia da tale biomassa<br />

mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente<br />

nè mettono in pericolo la salute umana”.<br />

Risulta di conseguenza esclusa la possibilità <strong>della</strong> combustione<br />

dei residui colturali senza relativa produzione di<br />

energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti, attività<br />

che si configura quindi come smaltimento di rifiuti agricoli<br />

sottoposti alla parte IV del codice dell’ambiente e pertanto<br />

sanzionabile ai sensi dell’articolo 256 dello stesso codice.<br />

Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è<br />

necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell’ambito<br />

regionale siciliano.<br />

Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza<br />

antecedente e successiva alla riforma del Titolo V<br />

<strong>della</strong> Costituzione (ex plurimis sent. 222/2003), ha chiarito<br />

che la tutela dell’ambiente è un valore trasversale che<br />

interseca materie diverse quali, principalmente, l’urbanistica,<br />

i beni ambientali e la sanità.<br />

L’articolo 117, comma 2 lett. s) <strong>della</strong> Costituzione<br />

riserva la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni<br />

culturali” alla competenza esclusiva dello Stato.<br />

L’art. 10 <strong>della</strong> legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito<br />

che “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni<br />

<strong>della</strong> presente legge costituzionale si applicano<br />

anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome<br />

di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono<br />

forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attibuite”.<br />

Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente<br />

la materia “ambiente” e pertanto necessita verificare,<br />

di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale<br />

venga considerata, poiché la Regione siciliana gode di<br />

competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e <strong>della</strong><br />

tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa<br />

concorrente sotto il profilo dell’igiene e <strong>della</strong> sanità.<br />

Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente<br />

riconducibile ad alcuna delle materie di competenza<br />

regionale, compresa quella dell’agricoltura e foreste,<br />

deve concludersi che nel caso in ispecie sia attribuito allo<br />

Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di<br />

attuazione <strong>della</strong> cennata direttiva europea 2008/98/CE.<br />

E deve conseguentemente ritenersi applicabile in<br />

Sicilia l’impianto normativo statale sopra riassunto con<br />

conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma<br />

regionale che abbia in qualunque modo l’effetto di attenuare,<br />

o come nel caso in ispecie, escludere l’applicazione<br />

delle determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere<br />

ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme<br />

sull’intero territorio nazionale (sentenza C.C. n.<br />

407/2002).<br />

Con la disposizione in questione il legislatore regionale<br />

esorbita dalle competenze attribuitegli dallo Statuto<br />

speciale ed introducendo una deroga a quanto prescritto<br />

dall’articolo 185 del decreto legislativo n. 152/20<strong>06</strong> rende<br />

lecita una condotta sanzionata dall’art. 256 del codice dell’ambiente<br />

con la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o<br />

con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo<br />

così nella materia penale di esclusiva spettanza dello<br />

Stato. La norma viola pertanto l’articolo 117, 1° e 2°<br />

comma lett. s) Cost., nonché l’art. 14 dello Statuto<br />

Speciale per interferenza in materia penale.<br />

Art. 11, comma 116 – In merito alla norma in esame si<br />

rileva che l’articolo 4 <strong>della</strong> legge n. 362/1991 stabilisce che<br />

il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di<br />

nuova istituzione, che risultino disponibili per l’esercizio<br />

da parte dei privati, abbia luogo mediante concorso.<br />

Il comma 2 del predetto articolo dispone che “Sono<br />

ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno<br />

Stato membro <strong>della</strong> Comunità economica europea maggiori<br />

di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti<br />

all’albo professionale dei farmacisti che non abbiano compiuto<br />

i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine<br />

di presentazione delle domande”.<br />

La disposizione censurata prevede una deroga ai limiti<br />

di età indicati nel sopra citato comma 2 “nel caso in cui<br />

l’assegnazione <strong>della</strong> gestione provvisoria <strong>della</strong> sede farmaceutica<br />

sia avvenuta non oltre il 31 dicembre 2009”.<br />

In proposito, occorre osservare che la Corte<br />

Costituzionale ha più volte avuto occasione di sottolineare<br />

che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto<br />

dall’art. 117 <strong>della</strong> Costituzione, la materia dell’organizzazione<br />

del servizio farmaceutico deve essere ricondotta<br />

“al titolo di competenza concorrente <strong>della</strong> tutela <strong>della</strong><br />

salute”, in quanto “la complessa regolamentazione pubblicistica<br />

<strong>della</strong> attività economica di rivendita dei farmaci è<br />

infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso<br />

dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a<br />

garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute<br />

(...)”.<br />

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

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