N. 27-Venerdì 06 Luglio 2012 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...
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64 6-7-<strong>2012</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>27</strong><br />
zioni che il personale successivamente stabilizzato sarà<br />
chiamato a svolgere.<br />
Art. 11, comma 105 – La disposizione si pone in evidente<br />
contrasto con il principio di legalità sostanziale di<br />
cui all’art. 97 Cost.<br />
Essa infatti demanda ad un decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Regione l’emanazione di disposizioni attuative per la<br />
legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni<br />
di demanio senza contenere l’indicazione di alcun criterio<br />
per l’esercizio di tale potere.<br />
Art. 11, comma 109 – La prevista riduzione del 30%<br />
<strong>della</strong> tariffa per l’istruttoria AIA a favore dei gestori di<br />
impianti “cittadini residenti nel territori regionali o società<br />
con sede legale in Sicilia” è discriminatoria in relazione<br />
alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del trattato<br />
europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117, comma 1 e 120<br />
<strong>della</strong> Costituzione.<br />
Art. 11, comma 112 – Si ritiene che la norma sia in<br />
contrasto con gli articoli 3 e 97 <strong>della</strong> Costituzione in quanto,<br />
nel modificare l’art. 45 <strong>della</strong> legge regionale n. 9/2009,<br />
consente di evitare la revoca del contributo relativo al<br />
finanziamento di progetti nell’ambito delle misure del<br />
POR Sicilia 2000-20<strong>06</strong> o addirittura la restituzione dello<br />
stesso da parte dei beneficiari.<br />
La disposizione assume i connotati di una sanatoria<br />
che, in assenza di una dimostrazione dell’esistenza di un<br />
preminente e rilevante interesse pubblico, rende arbitraria<br />
la scelta operata dal legislatore di derogare alla disciplina<br />
generale per settore.<br />
Art. 11, comma 113 – Al fine dell’esame <strong>della</strong> sopratrascritta<br />
norma è necessario rilevare che il decreto legislativo<br />
n. 205 del 3 dicembre 2010, che ha recepito la nuova<br />
normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98 CE) ha<br />
modificato le precedenti norme contenute nella parte IV<br />
del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/20<strong>06</strong>),<br />
cambiando la modalità con cui vengono considerati i residui<br />
delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione<br />
<strong>della</strong> norma sui rifiuti stessi. L’articolo 13 <strong>della</strong><br />
nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo l’art.<br />
185 del codice dell’ambiente, indica tra le categorie escluse<br />
dal campo di applicazione del decreto “paglia, sfalci e<br />
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale<br />
non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura<br />
o per la produzione di energia da tale biomassa<br />
mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente<br />
nè mettono in pericolo la salute umana”.<br />
Risulta di conseguenza esclusa la possibilità <strong>della</strong> combustione<br />
dei residui colturali senza relativa produzione di<br />
energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti, attività<br />
che si configura quindi come smaltimento di rifiuti agricoli<br />
sottoposti alla parte IV del codice dell’ambiente e pertanto<br />
sanzionabile ai sensi dell’articolo 256 dello stesso codice.<br />
Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è<br />
necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell’ambito<br />
regionale siciliano.<br />
Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza<br />
antecedente e successiva alla riforma del Titolo V<br />
<strong>della</strong> Costituzione (ex plurimis sent. 222/2003), ha chiarito<br />
che la tutela dell’ambiente è un valore trasversale che<br />
interseca materie diverse quali, principalmente, l’urbanistica,<br />
i beni ambientali e la sanità.<br />
L’articolo 117, comma 2 lett. s) <strong>della</strong> Costituzione<br />
riserva la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni<br />
culturali” alla competenza esclusiva dello Stato.<br />
L’art. 10 <strong>della</strong> legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito<br />
che “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni<br />
<strong>della</strong> presente legge costituzionale si applicano<br />
anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome<br />
di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono<br />
forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attibuite”.<br />
Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente<br />
la materia “ambiente” e pertanto necessita verificare,<br />
di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale<br />
venga considerata, poiché la Regione siciliana gode di<br />
competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e <strong>della</strong><br />
tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa<br />
concorrente sotto il profilo dell’igiene e <strong>della</strong> sanità.<br />
Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente<br />
riconducibile ad alcuna delle materie di competenza<br />
regionale, compresa quella dell’agricoltura e foreste,<br />
deve concludersi che nel caso in ispecie sia attribuito allo<br />
Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di<br />
attuazione <strong>della</strong> cennata direttiva europea 2008/98/CE.<br />
E deve conseguentemente ritenersi applicabile in<br />
Sicilia l’impianto normativo statale sopra riassunto con<br />
conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma<br />
regionale che abbia in qualunque modo l’effetto di attenuare,<br />
o come nel caso in ispecie, escludere l’applicazione<br />
delle determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere<br />
ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme<br />
sull’intero territorio nazionale (sentenza C.C. n.<br />
407/2002).<br />
Con la disposizione in questione il legislatore regionale<br />
esorbita dalle competenze attribuitegli dallo Statuto<br />
speciale ed introducendo una deroga a quanto prescritto<br />
dall’articolo 185 del decreto legislativo n. 152/20<strong>06</strong> rende<br />
lecita una condotta sanzionata dall’art. 256 del codice dell’ambiente<br />
con la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o<br />
con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo<br />
così nella materia penale di esclusiva spettanza dello<br />
Stato. La norma viola pertanto l’articolo 117, 1° e 2°<br />
comma lett. s) Cost., nonché l’art. 14 dello Statuto<br />
Speciale per interferenza in materia penale.<br />
Art. 11, comma 116 – In merito alla norma in esame si<br />
rileva che l’articolo 4 <strong>della</strong> legge n. 362/1991 stabilisce che<br />
il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di<br />
nuova istituzione, che risultino disponibili per l’esercizio<br />
da parte dei privati, abbia luogo mediante concorso.<br />
Il comma 2 del predetto articolo dispone che “Sono<br />
ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno<br />
Stato membro <strong>della</strong> Comunità economica europea maggiori<br />
di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti<br />
all’albo professionale dei farmacisti che non abbiano compiuto<br />
i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine<br />
di presentazione delle domande”.<br />
La disposizione censurata prevede una deroga ai limiti<br />
di età indicati nel sopra citato comma 2 “nel caso in cui<br />
l’assegnazione <strong>della</strong> gestione provvisoria <strong>della</strong> sede farmaceutica<br />
sia avvenuta non oltre il 31 dicembre 2009”.<br />
In proposito, occorre osservare che la Corte<br />
Costituzionale ha più volte avuto occasione di sottolineare<br />
che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto<br />
dall’art. 117 <strong>della</strong> Costituzione, la materia dell’organizzazione<br />
del servizio farmaceutico deve essere ricondotta<br />
“al titolo di competenza concorrente <strong>della</strong> tutela <strong>della</strong><br />
salute”, in quanto “la complessa regolamentazione pubblicistica<br />
<strong>della</strong> attività economica di rivendita dei farmaci è<br />
infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso<br />
dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a<br />
garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute<br />
(...)”.<br />
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE