N. 27-Venerdì 06 Luglio 2012 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...
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8 6-7-<strong>2012</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>27</strong><br />
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle<br />
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal<br />
PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. <strong>27</strong>63 del 16<br />
dicembre 2008 e s. m. e i., alle circolari AGEA, al manuale<br />
del controllo in loco sulle misure a investimento approvato<br />
con D.D.G. n. 1036 del 2 maggio 2011, al manuale<br />
delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA, al<br />
PSR Sicilia nonché alle norme comunitarie, nazionali e<br />
regionali vigenti.<br />
Art. 3<br />
In assenza di diversa disposizione contenuta nell’allegato<br />
approvato con il presente decreto, restano confermate<br />
le ipotesi di violazione contenute nelle disposizioni<br />
dell’Unione, nel PSR o nei documenti attuativi che diano<br />
luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti<br />
erogati.<br />
Art. 4<br />
Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono<br />
integrazione di quanto già previsto nei documenti<br />
attuativi ad oggi adottati.<br />
Art. 5<br />
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella<br />
<strong>Gazzetta</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana.<br />
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte<br />
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.<br />
Palermo, 4 maggio <strong>2012</strong>.<br />
BARRESI<br />
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,<br />
addì 1 giugno <strong>2012</strong>, reg. n. 5, Assessorato delle risorse agricole e alimentari,<br />
fg. n. 313.<br />
Allegato A<br />
ASSESSORATO REGIONALE<br />
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI<br />
Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura<br />
Regolamento (CE) n. 1698/2005<br />
Procedura e criteri di selezione del campione<br />
per l’esecuzione dei controlli “Ex Post”<br />
Art. 30 del reg. CE n. 1975/20<strong>06</strong> e art. 29 del reg. UE n. 65/2011<br />
CONTROLLI “EX – POST”<br />
I controlli ex post hanno come finalità la verifica del mantenimento<br />
degli obblighi ed impegni post-investimento e di destinazione<br />
dell’investimento.<br />
L’art. 72, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1698/2005 prevede<br />
che il contributo del FEASR resti acquisito ad un’operazione d’investimento<br />
se quest’ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla<br />
decisione di finanziamento dell’autorità di gestione, modifiche<br />
sostanziali che:<br />
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano<br />
un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico;<br />
b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario<br />
di un’infrastruttura ovvero <strong>della</strong> cessazione o <strong>della</strong> rilocalizzazione<br />
di un’attività produttiva.<br />
L’art. 29 del regolamento UE n. 65/2011 prevede che per verificare<br />
il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 72, paragrafo 1,<br />
del regolamento CE n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo<br />
rurale sono realizzati controlli ex post che coprono, per ogni anno<br />
civile, almeno l’1 % <strong>della</strong> spesa FEASR per le operazioni di investimento<br />
ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le<br />
quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.<br />
L’universo di riferimento da cui estrarre il campione è rappresentato<br />
dai pagamenti di saldo effettuati come spesa FEASR per le<br />
domande <strong>della</strong> nuova programmazione dal 1° gennaio 2007 al 31<br />
dicembre di ciascun anno civile di riferimento (Anno N), con impegni<br />
in essere fino al 31 dicembre dello stesso anno civile. L’estrazione<br />
del campione ed i controlli avvengono nell’anno civile N+1.<br />
Ai fini del calcolo del raggiungimento dell’1% <strong>della</strong> spesa i controlli<br />
devono essere svolti entro la fine dell’anno in questione.<br />
Il rispetto <strong>della</strong> percentuale di estrazione prevista dall’art. 30 del<br />
regolamento CE n. 1975/20<strong>06</strong> e dall’art. 29 del regolamento UE<br />
n. 65/2011 è garantito per ogni Misura per la quale sia stato erogato<br />
un saldo, ad eccezione di quelle misure per le quali il saldo sia stato<br />
erogato a fronte di un investimento immateriale.<br />
Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:<br />
a) verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento<br />
CE n. 1698/2005;<br />
b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,<br />
tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;<br />
c) verificare altre eventuali irregolarità, quali ad es. il doppio<br />
finanziamento, la non sussistenza dei requisiti di ammissibilità o di<br />
priorità, la mancata manutenzione, la non conformità del procedimento<br />
di concessione e di pagamento, il rispetto delle norme sulla<br />
pubblicità, ecc.<br />
Il sopracitato articolo 72 del regolamento CE n. 1698/05 prescrive<br />
un vincolo di cinque anni a partire dall’atto di concessione, durante<br />
i quali il beneficiario non può:<br />
a) utilizzare l’oggetto dell’investimento per scopi diversi da quelli<br />
per i quali era stata approvata la domanda di aiuto;<br />
b) cedere a terzi il bene o comunque modificare l’assetto proprietario<br />
aziendale in modo da trarne indebito vantaggio;<br />
c) cessare o rilocalizzare l’attività produttiva su cui era basata la<br />
realizzazione dell’investimento.<br />
I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori<br />
impegni ex post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la<br />
non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall’art.<br />
72 del regolamento CE n. 1698/2005.<br />
La realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,<br />
intesa come verifica di quanto già accertato in sede di liquidazione<br />
del pagamento, sia nei confronti di fatti che possono essere intervenuti<br />
successivamente, sia nei confronti <strong>della</strong> qualità dell’accertamento<br />
svolto dai precedenti funzionari.<br />
Eventuali irregolarità riscontrate nell’ambito dei controlli expost,<br />
anche se non rilevate inizialmente dai funzionari che avevano<br />
condotto i controlli relativi alle fasi precedenti (amministrativi ed in<br />
loco), non possono essere sanate come “errori dell’amministrazione”<br />
ma vanno comunque contestate al beneficiario, considerando, inoltre,<br />
gli eventuali comportamenti intenzionali che quest’ultimo possa<br />
aver messo in atto per non far emergere le irregolarità commesse.<br />
Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell’articolo<br />
33 del regolamento CE n. 1290/2005 e successive modifiche<br />
e integrazioni.<br />
Il principio di “separazione delle funzioni” nel caso di tali controlli<br />
riguarda tutta la precedente gestione <strong>della</strong> domanda, per cui i<br />
controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso<br />
parte a controlli precedenti relativi alla stessa operazione di investimento<br />
(né nella fase di concessione né nella fase di pagamento).<br />
Il beneficiario, o un suo delegato munito di delega, è tenuto a<br />
essere presente il giorno del sopralluogo e deve consentire l’accesso<br />
alla propria azienda o al luogo dove è stato realizzato l’intervento/operazione.<br />
Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente<br />
richiesti, pena la la revoca dei contributi erogati ed il recupero<br />
degli stessi.<br />
Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli ex post si<br />
basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni,<br />
gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene<br />
selezionato a caso.<br />
La selezione dovrà avvenire in modo casuale per lo 0,25% <strong>della</strong><br />
spesa da controllare e con criteri di rischio per lo 0,75% <strong>della</strong> restante<br />
spesa.<br />
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE