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N. 27-Venerdì 06 Luglio 2012 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...

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8 6-7-<strong>2012</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>27</strong><br />

procedure per la determinazione delle riduzioni, delle<br />

esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal<br />

PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. <strong>27</strong>63 del 16<br />

dicembre 2008 e s. m. e i., alle circolari AGEA, al manuale<br />

del controllo in loco sulle misure a investimento approvato<br />

con D.D.G. n. 1036 del 2 maggio 2011, al manuale<br />

delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA, al<br />

PSR Sicilia nonché alle norme comunitarie, nazionali e<br />

regionali vigenti.<br />

Art. 3<br />

In assenza di diversa disposizione contenuta nell’allegato<br />

approvato con il presente decreto, restano confermate<br />

le ipotesi di violazione contenute nelle disposizioni<br />

dell’Unione, nel PSR o nei documenti attuativi che diano<br />

luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti<br />

erogati.<br />

Art. 4<br />

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono<br />

integrazione di quanto già previsto nei documenti<br />

attuativi ad oggi adottati.<br />

Art. 5<br />

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella<br />

<strong>Gazzetta</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana.<br />

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte<br />

dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.<br />

Palermo, 4 maggio <strong>2012</strong>.<br />

BARRESI<br />

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,<br />

addì 1 giugno <strong>2012</strong>, reg. n. 5, Assessorato delle risorse agricole e alimentari,<br />

fg. n. 313.<br />

Allegato A<br />

ASSESSORATO REGIONALE<br />

DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI<br />

Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura<br />

Regolamento (CE) n. 1698/2005<br />

Procedura e criteri di selezione del campione<br />

per l’esecuzione dei controlli “Ex Post”<br />

Art. 30 del reg. CE n. 1975/20<strong>06</strong> e art. 29 del reg. UE n. 65/2011<br />

CONTROLLI “EX – POST”<br />

I controlli ex post hanno come finalità la verifica del mantenimento<br />

degli obblighi ed impegni post-investimento e di destinazione<br />

dell’investimento.<br />

L’art. 72, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1698/2005 prevede<br />

che il contributo del FEASR resti acquisito ad un’operazione d’investimento<br />

se quest’ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla<br />

decisione di finanziamento dell’autorità di gestione, modifiche<br />

sostanziali che:<br />

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano<br />

un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico;<br />

b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario<br />

di un’infrastruttura ovvero <strong>della</strong> cessazione o <strong>della</strong> rilocalizzazione<br />

di un’attività produttiva.<br />

L’art. 29 del regolamento UE n. 65/2011 prevede che per verificare<br />

il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 72, paragrafo 1,<br />

del regolamento CE n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo<br />

rurale sono realizzati controlli ex post che coprono, per ogni anno<br />

civile, almeno l’1 % <strong>della</strong> spesa FEASR per le operazioni di investimento<br />

ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le<br />

quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.<br />

L’universo di riferimento da cui estrarre il campione è rappresentato<br />

dai pagamenti di saldo effettuati come spesa FEASR per le<br />

domande <strong>della</strong> nuova programmazione dal 1° gennaio 2007 al 31<br />

dicembre di ciascun anno civile di riferimento (Anno N), con impegni<br />

in essere fino al 31 dicembre dello stesso anno civile. L’estrazione<br />

del campione ed i controlli avvengono nell’anno civile N+1.<br />

Ai fini del calcolo del raggiungimento dell’1% <strong>della</strong> spesa i controlli<br />

devono essere svolti entro la fine dell’anno in questione.<br />

Il rispetto <strong>della</strong> percentuale di estrazione prevista dall’art. 30 del<br />

regolamento CE n. 1975/20<strong>06</strong> e dall’art. 29 del regolamento UE<br />

n. 65/2011 è garantito per ogni Misura per la quale sia stato erogato<br />

un saldo, ad eccezione di quelle misure per le quali il saldo sia stato<br />

erogato a fronte di un investimento immateriale.<br />

Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:<br />

a) verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento<br />

CE n. 1698/2005;<br />

b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,<br />

tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;<br />

c) verificare altre eventuali irregolarità, quali ad es. il doppio<br />

finanziamento, la non sussistenza dei requisiti di ammissibilità o di<br />

priorità, la mancata manutenzione, la non conformità del procedimento<br />

di concessione e di pagamento, il rispetto delle norme sulla<br />

pubblicità, ecc.<br />

Il sopracitato articolo 72 del regolamento CE n. 1698/05 prescrive<br />

un vincolo di cinque anni a partire dall’atto di concessione, durante<br />

i quali il beneficiario non può:<br />

a) utilizzare l’oggetto dell’investimento per scopi diversi da quelli<br />

per i quali era stata approvata la domanda di aiuto;<br />

b) cedere a terzi il bene o comunque modificare l’assetto proprietario<br />

aziendale in modo da trarne indebito vantaggio;<br />

c) cessare o rilocalizzare l’attività produttiva su cui era basata la<br />

realizzazione dell’investimento.<br />

I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori<br />

impegni ex post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la<br />

non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall’art.<br />

72 del regolamento CE n. 1698/2005.<br />

La realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,<br />

intesa come verifica di quanto già accertato in sede di liquidazione<br />

del pagamento, sia nei confronti di fatti che possono essere intervenuti<br />

successivamente, sia nei confronti <strong>della</strong> qualità dell’accertamento<br />

svolto dai precedenti funzionari.<br />

Eventuali irregolarità riscontrate nell’ambito dei controlli expost,<br />

anche se non rilevate inizialmente dai funzionari che avevano<br />

condotto i controlli relativi alle fasi precedenti (amministrativi ed in<br />

loco), non possono essere sanate come “errori dell’amministrazione”<br />

ma vanno comunque contestate al beneficiario, considerando, inoltre,<br />

gli eventuali comportamenti intenzionali che quest’ultimo possa<br />

aver messo in atto per non far emergere le irregolarità commesse.<br />

Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell’articolo<br />

33 del regolamento CE n. 1290/2005 e successive modifiche<br />

e integrazioni.<br />

Il principio di “separazione delle funzioni” nel caso di tali controlli<br />

riguarda tutta la precedente gestione <strong>della</strong> domanda, per cui i<br />

controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso<br />

parte a controlli precedenti relativi alla stessa operazione di investimento<br />

(né nella fase di concessione né nella fase di pagamento).<br />

Il beneficiario, o un suo delegato munito di delega, è tenuto a<br />

essere presente il giorno del sopralluogo e deve consentire l’accesso<br />

alla propria azienda o al luogo dove è stato realizzato l’intervento/operazione.<br />

Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente<br />

richiesti, pena la la revoca dei contributi erogati ed il recupero<br />

degli stessi.<br />

Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli ex post si<br />

basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni,<br />

gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene<br />

selezionato a caso.<br />

La selezione dovrà avvenire in modo casuale per lo 0,25% <strong>della</strong><br />

spesa da controllare e con criteri di rischio per lo 0,75% <strong>della</strong> restante<br />

spesa.<br />

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

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