08.06.2014 Views

Regolamento - Regione Siciliana

Regolamento - Regione Siciliana

Regolamento - Regione Siciliana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 9 - Consiglio di Indirizzo e Vigilanza<br />

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nominato con decreto del Presidente della<br />

<strong>Regione</strong> su proposta dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione<br />

Pubblica, è composto da 8 membri, di cui 4 designati dalle confederazioni<br />

sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in ambito<br />

regionale, due dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, due<br />

dal Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro. Ai componenti del<br />

Consiglio non è dovuto alcun tipo di compenso se non il mero rimborso delle<br />

spese per la partecipazione alle sedute.<br />

2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma<br />

4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive<br />

modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:<br />

a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo del<br />

“Fondo”;<br />

b) emana le direttive di carattere generale relative all’attività<br />

dell’ente;<br />

c) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto<br />

consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei<br />

piani di investimento e disinvestimento.<br />

3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza elegge, tra i membri di designazione<br />

regionale , nella prima seduta, il proprio Presidente e, su proposta di<br />

quest’ultimo, quello delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o<br />

impedimento che deve essere scelto tra i consiglieri designati dalle<br />

confederazioni sindacali.<br />

4. Il funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ivi compresa l'adozione<br />

delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le<br />

adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del<br />

Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le<br />

deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei<br />

presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza<br />

il voto del vice Presidente.<br />

5. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie<br />

funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della<br />

struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.<br />

Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei conti<br />

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile del Fondo è demandato<br />

al Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della<br />

<strong>Regione</strong> e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti<br />

rispettivamente:<br />

2.<br />

a) dal Presidente della <strong>Regione</strong> uno effettivo e uno supplente;<br />

b) dall' Assessore dell’Economia uno effettivo e uno supplente;<br />

c) dall’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica uno<br />

effettivo;<br />

I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori<br />

Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi degli articoli

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!