Regolamento - Regione Siciliana
Regolamento - Regione Siciliana
Regolamento - Regione Siciliana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Articolo 9 - Consiglio di Indirizzo e Vigilanza<br />
1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nominato con decreto del Presidente della<br />
<strong>Regione</strong> su proposta dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione<br />
Pubblica, è composto da 8 membri, di cui 4 designati dalle confederazioni<br />
sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in ambito<br />
regionale, due dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, due<br />
dal Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro. Ai componenti del<br />
Consiglio non è dovuto alcun tipo di compenso se non il mero rimborso delle<br />
spese per la partecipazione alle sedute.<br />
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma<br />
4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive<br />
modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:<br />
a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo del<br />
“Fondo”;<br />
b) emana le direttive di carattere generale relative all’attività<br />
dell’ente;<br />
c) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto<br />
consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei<br />
piani di investimento e disinvestimento.<br />
3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza elegge, tra i membri di designazione<br />
regionale , nella prima seduta, il proprio Presidente e, su proposta di<br />
quest’ultimo, quello delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o<br />
impedimento che deve essere scelto tra i consiglieri designati dalle<br />
confederazioni sindacali.<br />
4. Il funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ivi compresa l'adozione<br />
delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le<br />
adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del<br />
Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le<br />
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei<br />
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza<br />
il voto del vice Presidente.<br />
5. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie<br />
funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della<br />
struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.<br />
Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei conti<br />
1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile del Fondo è demandato<br />
al Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della<br />
<strong>Regione</strong> e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti<br />
rispettivamente:<br />
2.<br />
a) dal Presidente della <strong>Regione</strong> uno effettivo e uno supplente;<br />
b) dall' Assessore dell’Economia uno effettivo e uno supplente;<br />
c) dall’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica uno<br />
effettivo;<br />
I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori<br />
Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi degli articoli