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C.S.A. - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia

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correnti, a danno del fornitore inadempiente.<br />

Il mancato rispetto ingiustificato e non documentato delle condizioni contrattuali<br />

e l’eventuale ripetersi del ritardo e/o mancanza della consegne<br />

nei termini previsti potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto<br />

esclusivamente con la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di<br />

ritorno.<br />

ART. 10 –CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO<br />

Qualora vengano immessi sul mercato, durante il periodo contrattuale, prodotti<br />

confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche<br />

di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l’utilizzo di<br />

quelli precedentemente in commercio ed oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria<br />

sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente all’U.O.C. di Nefrologia e<br />

Dialisi e/o al Servizio di Farmacia dell’<strong>Azienda</strong> <strong><strong>Ospedali</strong>era</strong>, al fine di concordare<br />

con gli utilizzatori l’eventuale sostituzione e/o affiancamento del<br />

nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede<br />

di offerta.<br />

ART. 11 – CONTROLLI SULLE FORNITURE<br />

La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza<br />

del numero dei colli inviati.<br />

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali in cui avviene<br />

la consegna, entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni<br />

effetto dal fornitore che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.<br />

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti<br />

nel capitolato potranno essere rifiutati dal Servizio di Farmacia e/o<br />

dall’U.O.C di Nefrologia e Dialisi non solo all’atto della consegna ma anche<br />

successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti<br />

non rilevati all’atto della consegna.<br />

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE<br />

Entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, ai sensi<br />

dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, la ditta è tenuta a costituire il<br />

deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale fino ad<br />

un ribasso d’asta del 10%,..<br />

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia<br />

viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il<br />

10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,l’aumento è di due punti percentuali<br />

per ogni punto di ribasso superiore al 20%.<br />

Il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti (D.Lgs. 152/2008), prevede<br />

l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 75 concernenti<br />

la possibilità della riduzione della garanzia definitiva del 50% qualora<br />

l’impresa documentasse il possesso della certificazione ai sensi delle norme<br />

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,<br />

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie<br />

UNI CEI EN ISO 9000.<br />

ART. 13 – CESSIONE DEI CREDITI<br />

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto,<br />

non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione<br />

da parte dell’<strong>Azienda</strong> <strong><strong>Ospedali</strong>era</strong>, entro 30 giorni dal ricevimento della<br />

relativa richiesta.<br />

La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego<br />

di autorizzazione alla cessione del credito.<br />

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