C.S.A. - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
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correnti, a danno del fornitore inadempiente.<br />
Il mancato rispetto ingiustificato e non documentato delle condizioni contrattuali<br />
e l’eventuale ripetersi del ritardo e/o mancanza della consegne<br />
nei termini previsti potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto<br />
esclusivamente con la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di<br />
ritorno.<br />
ART. 10 –CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO<br />
Qualora vengano immessi sul mercato, durante il periodo contrattuale, prodotti<br />
confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche<br />
di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l’utilizzo di<br />
quelli precedentemente in commercio ed oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria<br />
sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente all’U.O.C. di Nefrologia e<br />
Dialisi e/o al Servizio di Farmacia dell’<strong>Azienda</strong> <strong><strong>Ospedali</strong>era</strong>, al fine di concordare<br />
con gli utilizzatori l’eventuale sostituzione e/o affiancamento del<br />
nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede<br />
di offerta.<br />
ART. 11 – CONTROLLI SULLE FORNITURE<br />
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza<br />
del numero dei colli inviati.<br />
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali in cui avviene<br />
la consegna, entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni<br />
effetto dal fornitore che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.<br />
I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti<br />
nel capitolato potranno essere rifiutati dal Servizio di Farmacia e/o<br />
dall’U.O.C di Nefrologia e Dialisi non solo all’atto della consegna ma anche<br />
successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti<br />
non rilevati all’atto della consegna.<br />
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE<br />
Entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, ai sensi<br />
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, la ditta è tenuta a costituire il<br />
deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale fino ad<br />
un ribasso d’asta del 10%,..<br />
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia<br />
viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il<br />
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,l’aumento è di due punti percentuali<br />
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.<br />
Il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti (D.Lgs. 152/2008), prevede<br />
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 75 concernenti<br />
la possibilità della riduzione della garanzia definitiva del 50% qualora<br />
l’impresa documentasse il possesso della certificazione ai sensi delle norme<br />
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,<br />
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie<br />
UNI CEI EN ISO 9000.<br />
ART. 13 – CESSIONE DEI CREDITI<br />
Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto,<br />
non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione<br />
da parte dell’<strong>Azienda</strong> <strong><strong>Ospedali</strong>era</strong>, entro 30 giorni dal ricevimento della<br />
relativa richiesta.<br />
La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego<br />
di autorizzazione alla cessione del credito.<br />
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