DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 15/07/2010 n. 141
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<strong>DETERMINAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>DIRIGENTE</strong><br />
<strong>Del</strong> <strong>15</strong>/<strong>07</strong>/<strong>2010</strong> n. <strong>141</strong><br />
DIPARTIMENTO III – GOVERNO <strong>DEL</strong> TERRITORIO<br />
S ERVIZIO I - U RBANISTICA<br />
U.O. Bellezze Naturali e Vigilanza<br />
Oggetto: Comune di Ancona. Realizzazione di un manufatto ad uso ricovero barca -<br />
Località Mezzavalle – Ditta Spegni Michela - Parere contrario.<br />
Destinatari<br />
Dipartimento III – Servizio I - Urbanistica<br />
Ancona<br />
<strong>15</strong>/<strong>07</strong>/10<br />
Il Dirigente del Servizio<br />
(Dott. Arch. Sergio Bugatti)
IL <strong>DIRIGENTE</strong> <strong>DEL</strong> SERVIZIO<br />
PREMESSO che il Comune di Ancona con nota prot. n. 10939 del 04/02/<strong>2010</strong>,<br />
pervenuta il <strong>15</strong>/02/<strong>2010</strong>, (ns. prot. n. 13370 del 16/02/<strong>2010</strong>) ha trasmesso la documentazione<br />
inerente le opere abusive eseguite in Località Mezzavalle dalla Ditta Spegni Michela, per il<br />
previsto nulla osta di cui all’art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed<br />
integrazioni;<br />
RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 28<strong>07</strong>4 del 30/03/<strong>2010</strong>, redatta dal<br />
responsabile del procedimento, Dirigente del Servizio I – Urbanistica, ai sensi dell’Art. 146<br />
del D.Lgs. n. 42/2004:<br />
“Premesso che:<br />
− la domanda di condono è stata presentata al Comune di Ancona in data 04/04/1995 (con prot. n. 22406),<br />
entro il termine ultimo previsto dalla Legge n° 724 del 23/12/1994;<br />
− le opere abusive sono state eseguite, come risulta dai modelli di condono, nel 1974;<br />
− l’abuso è stato realizzato su un’area che attualmente nel P.R.G. vigente del Comune di Ancona ricade in<br />
“zona della falesia” - Art. 84.4 NTA;<br />
−<br />
−<br />
l’area su cui insiste l’opera abusiva si trova all’interno del Parco del Conero;<br />
l’area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dal vincolo della Legge 1497/39 nonché<br />
dalla Legge n° 431/85 (ora D.Lgs n° 42/2004), imposto con D.M. del 23/05/1953 “Località Portonovo”;<br />
Considerato che la documentazione presentata è composta da:<br />
1) Domanda di sanatoria prot. n° 10939 del 04/02/<strong>2010</strong> (ns. prot. n° 13370 del 16/02/<strong>2010</strong>);<br />
2) Referto urbanistico rilasciato dal Comune di Ancona in data 03/02/<strong>2010</strong>;<br />
3) Elaborato grafico di rappresentazione delle opere abusive e calcolo superfici;<br />
4) Documentazione fotografica;<br />
5) Modello di condono, con attestazione dei versamenti effettuati;<br />
Le opere oggetto di condono consistono nella realizzazione di un manufatto seminterrato, delle<br />
dimensioni di mq. 4,00 x 6,00 ed un’altezza interna che varia da ml. 2,30 a ml. 1,85. La struttura portante è in<br />
legno e le tamponature e la copertura sono in lamiera ondulata. Il manufatto risulta fatiscente e costruito con<br />
materiale non consono con il paesaggio e con le tutele che su di esso insistono, in zona di falesia, con grande<br />
visibilità da gran parte dei punti panoramici sulla zona ed in particolare dal mare. Lo scavo realizzato e le<br />
strutture in legno per consentire l’approdo al mare, per la discesa delle barche, costituiscono scempio allo stato<br />
dei luoghi.<br />
Il regime normativo urbanistico della zona non consente nessuna edificazione e l’abuso è stato<br />
realizzato dopo l’imposizione del vincolo.<br />
Si ritiene, pertanto, constatato lo stato dei luoghi e il rilevante impatto visivo e paesaggistico delle<br />
opere, di dover condividere il parere espresso dal Comune di Ancona (referto urbanistico del 03/02/<strong>2010</strong>) e di<br />
proporre l’espressione del parere contrario al condono in oggetto e la remissione in pristino dello stato dei<br />
luoghi”;<br />
DATO ATTO che con nota prot. n. 28113 del 30/03/<strong>2010</strong> la scrivente Unità Operativa<br />
ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa di<br />
cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di<br />
Ancona, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;<br />
PRESO ATTO del parere espresso dalla Soprintendenza (prot. n. 4381 del<br />
19/05/<strong>2010</strong>), pervenuto in data 26/05/<strong>2010</strong> e registrato al ns. prot. n. 47664 del 31/05/<strong>2010</strong>,<br />
che in parte si riporta: “ (omissis) ... verificata la dichiarazione dell’Amministrazione<br />
competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica circa la conformità dell’intervento<br />
con le prescrizioni dei provvedimenti di tutela e dei contenuti dei piani paesistici (art. 146<br />
comma 7) e la completezza della documentazione trasmessa (art. 146 comma 3) si comunica,<br />
2 www.provincia.ancona.it
limitatamente alla compatibilità paesaggistica, e a seguito dell’esame istruttorio del<br />
Responsabile del Procedimento il parere CONTRARIO, come proposto dal Comune e da<br />
codesta Provincia. Considerate le finalità specifiche del dispositivo di Legge in materia di<br />
sanzioni ai sensi dell’art. 167, commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., si resta in<br />
attesa di ricevere dall’Amministrazione competente la stima completa dell’ammontare<br />
dell’indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e<br />
ss.mm.ii. ...”;<br />
RICHIAMATA la comunicazione relativa a possibile rigetto ns. prot. n. 48259 del<br />
03/06/<strong>2010</strong>, con la quale si invitava la Ditta Spegni Michela, ai sensi dell’art. 10/bis della L.<br />
n. 241/90, a voler fornire, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, specifiche<br />
osservazioni e/o documenti che avrebbero potuto consentire di rivalutare gli elementi e le<br />
informazioni inizialmente prodotti che hanno portato all’espressione del parere contrario;<br />
VISTA la nota del 14/06/<strong>2010</strong>, pervenuta in data <strong>15</strong>/06/<strong>2010</strong> (ns. prot. n. 52531 del<br />
<strong>15</strong>/06/<strong>2010</strong>), con la quale la Sig.ra Spegni Michela ha espresso le proprie osservazioni tese ad<br />
ottenere una positiva valutazione della domanda di condono di cui all’oggetto;<br />
RITENUTO che le osservazioni pervenute non aggiungono ulteriori elementi utili al<br />
fine di una diversa riconsiderazione dell’istanza;<br />
TENUTO CONTO che le osservazioni prodotte in sede di sub-procedimento di cui<br />
all’art. 10-bis debbono essere valutate anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e<br />
Paesaggistici delle Marche, che in fase istruttoria si è pronunciata negativamente sull’istanza;<br />
VISTA la nota prot. n. 54749 del 22/06/<strong>2010</strong> con la quale la scrivente U.O. ha<br />
provveduto a trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle<br />
Marche copia della nota della Sig.ra Spegni Michela, recante le suddette osservazioni, per la<br />
valutazione conclusiva da parte della stessa;<br />
PRESO ATTO del parere espresso dalla Soprintendenza (prot. n. 9704 del<br />
22/06/<strong>2010</strong>), pervenuto in data 06/<strong>07</strong>/<strong>2010</strong> e registrato al ns. prot. n. 61171 del 12/<strong>07</strong>/<strong>2010</strong>,<br />
con il quale si “rappresenta che le osservazioni pervenute non aggiungono ulteriori elementi<br />
utili alla valutazione paesaggistica che possano indurre ad una diversa riconsiderazione<br />
dell’istanza”;<br />
CONSIDERATO che:<br />
- come evidenziato in sede istruttoria e nel preavviso di provvedimento negativo, “ ...<br />
Il manufatto risulta fatiscente e costruito con materiale non consono con il paesaggio e con le<br />
tutele che su di esso insistono, in zona di falesia, con grande visibilità da gran parte dei punti<br />
panoramici sulla zona ed in particolare dal mare. Lo scavo realizzato e le strutture in legno<br />
per consentire l’approdo al mare, per la discesa delle barche, costituiscono scempio allo<br />
stato dei luoghi. Il regime normativo urbanistico della zona non consente nessuna<br />
edificazione e l’abuso è stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo.”;<br />
- la Soprintendenza, cui compete l’espressione di un parere vincolante circa la<br />
possibilità di condonare le opere, ha reso, nel caso di specie, parere contrario, come sopra<br />
riportato;<br />
RITENUTO, pertanto, permanendo le motivazioni che inducono al non accoglimento<br />
dell’istanza, come sopra evidenziate, di esprimere parere contrario al condono edilizio ai sensi<br />
dell’art. 32 della L. 47/1985;<br />
RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e<br />
paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del<br />
3 www.provincia.ancona.it
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del <strong>07</strong>.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che: “L’obbligo<br />
di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla<br />
esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a<br />
prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo”;<br />
VISTI:<br />
- l’art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività<br />
urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";<br />
- l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”<br />
- l’art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della<br />
finanza pubblica”;<br />
- l’art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 “Disciplina generale e delega per<br />
l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;<br />
- il D.M. Beni Culturali e Ambientali 26.09.1997 “Determinazione dei parametri e<br />
delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate<br />
nelle aree sottoposte a vincolo”;<br />
DETERMINA<br />
I. Di esprimere, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 e dell’art. 146 del D.Lgs. n.<br />
42/2004, parere contrario al condono delle opere edilizie abusivamente realizzate nel<br />
Comune di Ancona in Località Mezzavalle dalla Ditta Spegni Michela.<br />
II. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza per i Beni<br />
Architettonici e Paesaggistici delle Marche di Ancona, Piazza Senato n. <strong>15</strong> – 60121<br />
Ancona, alla Regione Marche, all’Ente Parco del Conero, al Comune di Ancona e alla<br />
Ditta interessata.<br />
III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell’Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente<br />
provvedimento “... è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o<br />
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici<br />
di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di<br />
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne<br />
abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale<br />
possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto<br />
ricorso di primo grado.”.<br />
IV.<br />
Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente<br />
atto nell’elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito<br />
www.provincia.ancona.it.<br />
V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di<br />
spesa.<br />
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI <strong>DEL</strong>L’UFFICIO:<br />
Pratica 11.04.02.400<br />
4 www.provincia.ancona.it
Ancona, <strong>15</strong>/<strong>07</strong>/<strong>2010</strong><br />
Visto: IL DIRETTORE <strong>DEL</strong> DIPARTIMENTO<br />
(Dott. Ing. Roberto Renzi)<br />
IL <strong>DIRIGENTE</strong> <strong>DEL</strong> SERVIZIO<br />
(Dott. Arch. Sergio Bugatti)<br />
SG-MB/mb<br />
11.04.02.400<br />
5 www.provincia.ancona.it