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aspettando godot - Tribunale di Varese

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questioni<br />

DANNO NON PATRIMONIALE | 24<br />

Va rielaborata una <strong>di</strong>fferente costruzione del danno tanatologico come danno conseguente<br />

alla per<strong>di</strong>ta della vita della persona cara, risarcibile « iure proprio » in capo<br />

ai superstiti (parenti, conviventi o soggetti legati da stretti legami affettivi con la vittima)<br />

che subiscono <strong>di</strong>rettamente il danno da tale per<strong>di</strong>ta.<br />

Il valore dell’uomo è unitario e la sua per<strong>di</strong>ta a seguito <strong>di</strong> fatto illecito <strong>di</strong> terzi non<br />

può non avere le stesse conseguenze sia che la morte si verifichi istantaneamente, sia<br />

a<strong>di</strong>stanza<strong>di</strong>tempo,inquantoèla stessa essenza della persona a venire meno in entrambi<br />

i casi, in<strong>di</strong>pendentemente dal periodo <strong>di</strong> sopravvivenza.<br />

Trattasi <strong>di</strong> un danno personalissimo che, come tale non appare trasmissibili agli<br />

ere<strong>di</strong> che, invece, vanno risarciti « iure proprio » per la per<strong>di</strong>ta della vita del proprio<br />

congiunto, tenendo conto <strong>di</strong> tutte le conseguenze, sotto il profilo affettivo, familiare ed<br />

esistenziale, derivanti dalla morte del proprio caro, con una liquidazione personalizzata<br />

per ciascun erede che potrebbe anche essere tabellarmente predeterminata, così<br />

come avviene, con ampi gap risarcitori, per il <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> Milano, purché si lasci<br />

sempre un margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità al giu<strong>di</strong>ce, in vista <strong>di</strong> situazioni peculiari.<br />

In tal caso è possibile ed, anzi, auspicabile un’unica voce liquidatoria che tenga<br />

conto delle ripercussioni più frequenti sotto l’aspetto morale ed esistenziale ed, in<br />

qualche caso anche della compromissione biologica, ove accertabile con criterio me<strong>di</strong>co-legale.<br />

In caso <strong>di</strong> uccisione <strong>di</strong> uno stretto congiunto a seguito <strong>di</strong> fatto illecito si altera « profondamente<br />

il complessivo assetto familiare, provocando una rimarchevole <strong>di</strong>latazione<br />

dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività<br />

che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 20 ottobre<br />

2005, n. 20324) e, viene a determinarsi quello ‘‘sconvolgimento delle abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />

vita’’ che, pur potendo avere <strong>di</strong>versa ampiezza e consistenza in termini <strong>di</strong> intensità e<br />

protrazione nel tempo in relazione alle <strong>di</strong>verse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione<br />

nell’alterazione del modo <strong>di</strong> relazionarsi del soggetto sia all’interno del nucleo familiare<br />

che all’esterno <strong>di</strong> esso nell’ambito dei comuni rapporti della vita <strong>di</strong> relazione » (23) .<br />

Anche la S.C. ha specificato che il danno da uccisione consiste « non già nella violazionedelrapportofamiliarequantopiuttostonelleconseguenzechedall’irreversibilevenir<br />

meno del go<strong>di</strong>mento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni<br />

interpersonali <strong>di</strong>scendono » (24) .<br />

Vanno ricompresi tra i <strong>di</strong>ritti costituzionalmente garantiti che trovano tutela risarcitoria<br />

anche nel danno esistenziale, i « <strong>di</strong>ritti della famiglia » (art. 29 Cost.) con l’importante<br />

precisazione che non vanno limitati alla tutela della persona « nell’ambito esclusivo<br />

<strong>di</strong> quel nucleo, bensì nel più ampio senso <strong>di</strong> modalità <strong>di</strong> realizzazione della vita<br />

stessa dell’in<strong>di</strong>viduo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale<br />

ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni<br />

e significati » (25) .<br />

Anche alla luce dei principi già espressi dalla stessa Cassazione appare auspicabile<br />

un revirement delle Sezioni Unite rispetto all’attuale criterio risarcitorio, anacronistico,<br />

morale catastrofico, in questa Rivista, 2007,<br />

1850.<br />

(23)<br />

Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, in questa<br />

Rivista, 2006, 1439, con nota <strong>di</strong> Ziviz, La fine dei<br />

dubbi in materia <strong>di</strong> danno esistenziale.<br />

(24)<br />

Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, cit.<br />

(25)<br />

Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, cit.<br />

responsabilità c iv i l e e p re v i d e nz a – n. 5 – 20 08<br />

P.1213 |

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