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cartella pretura civile urbana - Istituto Centrale per gli Archivi

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LA PRETURA CIVILE URBANA E LE SUE FUNZIONI<br />

Durante la reggenza di Maria Teresa d’Austria il territorio mantovano fu diviso in<br />

ventiquattro circoscrizioni con a capo di ciascuna un pretore.<br />

I pretori restavano in carica <strong>per</strong> tre anni ed erano nominati dal Supremo Consi<strong>gli</strong>o di<br />

Giustizia (istituito con decreto dell’ l aprile 1750).<br />

Quattordici di queste preture (Borgoforte, Bigarello, Casti<strong>gli</strong>one Mantovano, Ceresara, Curtatone,<br />

Montanara, Goito, Gonzaga, Governolo, Guidizzolo, Marmirolo, Quistello, Suzzara, Volta<br />

Mantovana), erano a giurisdizione limitata, <strong>per</strong> cui i pretori potevano giudicare solo le cause civili<br />

<strong>per</strong> un valore massimo di cento scudi. Le cause civili di valore su<strong>per</strong>iore a quelle criminali erano di<br />

competenza del podestà e del capitano di Giustizia di Mantova.<br />

Nel 1771 Maria Teresa ridusse il numero delle preture, nelle quali era diviso il Ducato di Mantova<br />

da ventiquattro a undici (Viadana, Bozzolo, Revere, Suzzara, Sabbioneta, Borgoforte, Canneto,<br />

Castelgoffredo, Osti<strong>gli</strong>a, Due Castelli). Inoltre fu eliminata la distinzione tra preture a giurisdizione<br />

limitata e preture a giurisdizione mista.<br />

A ciascuno di questi undici pretori spettavano le facoltà e le prerogative concesse al capitano di<br />

Giustizia, <strong>per</strong> le cause criminali e al podestà <strong>per</strong> le cause civili.<br />

Successivamente, Giuseppe II, fi<strong>gli</strong>o di Maria Teresa, abolì il Consi<strong>gli</strong>o supremo di Giustizia e<br />

istituì nel 1786 un Tribunale di prima istanza e un Tribunale d'appello.<br />

Il Tribunale di prima istanza giudicava le cause matrimoniali, <strong>gli</strong> affari contenziosi e quelli di<br />

volontaria giurisdizione, mentre il Tribunale d'appello giudicava in seconda istanza le cause civili e<br />

mercantili, oltre a svolgere una funzione di controllo sulle preture e sui tribunali di primo grado.<br />

Quando i Francesi si insediarono a Mantova nel febbraio del 1797, confermarono i due tribunali<br />

fino alla costituzione, nel 1798, del Tribunale Civile dipartimentale che comprendeva prima istanza<br />

e sezione d'appello.<br />

Durante la Repubblica Italiana entrò in vigore la legge n. 52 del 22 lu<strong>gli</strong>o 1802, relativa<br />

all'organizzazione, giurisdizione, competenze e funzioni dei tribunali.<br />

Essa prevedeva l'ufficio di almeno un pretore, due luogotenenti e un conciliatore o più secondo il<br />

numero de<strong>gli</strong> abitanti, in ogni capoluogo di dipartimento.<br />

Al pretore erano riservate le cause matrimoniali, beneficiarie, le cause di stato delle <strong>per</strong>sone, quelle<br />

dei comuni ed altre amministrazioni soggette all'autorità tutoria del Governo, le cause della Nazione<br />

a esclusione delle questioni di pubblica amministrazione, a tenore dell'articolo 100 della<br />

Costituzione, e generalmente di tutte le cause il cui importo eccedeva il valore di 2000 scudi<br />

milanesi.<br />

Il pretore poteva <strong>per</strong>ò emanare uno speciale decreto, supportato da validi motivi, con cui delegava a<br />

suo luogotenente, residente nello stesso capoluogo, alcune cause di. sua competenza.<br />

Erano inoltre riservate al pretore, nel circondario della sua residenza, le provvidenze necessarie,<br />

prima di introdurre la causa e l’esercizio della giurisdizione volontaria e onoraria. Anche in questo<br />

caso il pretore poteva delegare questi compiti ai luogotenenti.<br />

Nelle cause il cui valore non eccedeva le 100 lire di Milano, l’attore ricorreva al Conciliatore, il<br />

quale o conciliava le parti o decideva inappellabilmente. Per le cause il cui valore su<strong>per</strong>ava la<br />

suddetta somma ma non le 300 lire, se le parti non davano luogo alla conciliazione, si rimetteva la<br />

petizione del Giudice ordinario del circondario.<br />

Nel capoluogo del dipartimento risiedeva anche un Tribunale d’appello, che annullava, confermava<br />

o riformava le sentenze o i decreti del giudice di prima istanza. Esso inoltre riceveva alla fine di<br />

ogni anno dai tribunali di prima istanza di sua competenza, l’elenco delle cause giudicate.<br />

Nel 1802, il territorio della Repubblica comprendeva anche due Tribunali di revisione, uno a<br />

Milano e uno a Bologna, e un Tribunale di cassazione con sede a Milano. Quest'ultimo interveniva<br />

quando emergevano dei conflitti giurisdizionali tra i diversi giudici di prima istanza.<br />

Il 31 marzo 1804 il Tribunale di prima istanza cessò di esistere e fu sostituito dalla Pretura Civile<br />

Urbana. Nell'aprile 1804 fu adottato il Nuovo Metodo Giudiziario Civile.<br />

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