03.01.2015 Views

Esame comparativo della legge 286/98 "Testo Unico", e della ... - Anolf

Esame comparativo della legge 286/98 "Testo Unico", e della ... - Anolf

Esame comparativo della legge 286/98 "Testo Unico", e della ... - Anolf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE<br />

Art. 10<br />

(Respingimento)<br />

(Legge 6 marzo 19<strong>98</strong>, n. 40, art. 8)<br />

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si<br />

presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti<br />

richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio<br />

dello Stato.<br />

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è<br />

altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:<br />

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai<br />

controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;<br />

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati<br />

temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di<br />

pubblico soccorso.<br />

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo<br />

dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque<br />

respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo<br />

immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di<br />

provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di<br />

viaggio eventualmente in possesso dello straniero.<br />

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,<br />

commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle<br />

disposizioni vigenti che dis ciplinano l'asilo politico, il<br />

riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di<br />

misure di protezione temporanea per motivi umanitari.<br />

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria<br />

presso i valichi di frontiera.<br />

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati<br />

dall'autorità di pubblica sicurezza.<br />

Art. 11<br />

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)<br />

Art. 10.<br />

(Coordinamento dei controlli di frontiera)<br />

(Legge 6 marzo 19<strong>98</strong>, n. 40, art. 9)<br />

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri<br />

adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento<br />

e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle<br />

procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,<br />

nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di<br />

livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni<br />

internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia<br />

di protezione dei dati personali.<br />

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi<br />

automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione<br />

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. <strong>286</strong> del 19<strong>98</strong>,<br />

all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:<br />

«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il<br />

Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana<br />

le misure necessarie per il coordinamento unificato dei<br />

controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il<br />

Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di<br />

coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di<br />

controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in<br />

materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di<br />

Schengen, ratificato ai sensi <strong>della</strong> <strong>legge</strong> 30 settembre 1993,<br />

n. 388».<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!