Esame comparativo della legge 286/98 "Testo Unico", e della ... - Anolf
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RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE<br />
Art. 10<br />
(Respingimento)<br />
(Legge 6 marzo 19<strong>98</strong>, n. 40, art. 8)<br />
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si<br />
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti<br />
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio<br />
dello Stato.<br />
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è<br />
altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:<br />
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai<br />
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;<br />
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati<br />
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di<br />
pubblico soccorso.<br />
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo<br />
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque<br />
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo<br />
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di<br />
provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di<br />
viaggio eventualmente in possesso dello straniero.<br />
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,<br />
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle<br />
disposizioni vigenti che dis ciplinano l'asilo politico, il<br />
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di<br />
misure di protezione temporanea per motivi umanitari.<br />
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria<br />
presso i valichi di frontiera.<br />
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati<br />
dall'autorità di pubblica sicurezza.<br />
Art. 11<br />
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)<br />
Art. 10.<br />
(Coordinamento dei controlli di frontiera)<br />
(Legge 6 marzo 19<strong>98</strong>, n. 40, art. 9)<br />
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri<br />
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento<br />
e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle<br />
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,<br />
nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di<br />
livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni<br />
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia<br />
di protezione dei dati personali.<br />
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi<br />
automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione<br />
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. <strong>286</strong> del 19<strong>98</strong>,<br />
all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:<br />
«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il<br />
Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana<br />
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei<br />
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il<br />
Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di<br />
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di<br />
controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in<br />
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di<br />
Schengen, ratificato ai sensi <strong>della</strong> <strong>legge</strong> 30 settembre 1993,<br />
n. 388».<br />
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