LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - Studio Tributario Leo
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - Studio Tributario Leo
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - Studio Tributario Leo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
OPERAZIONI A PREMIO<br />
Dall’esame di una fattispecie alla ricostruzione della disciplina normativa.<br />
Il presente scritto muove dalla descrizione di una fattispecie al fine di<br />
conferire maggiore chiarezza all’esame di una disciplina giuridica, che se<br />
non legata ad un caso concreto, risulta di non agevole lettura.<br />
La fattispecie che si esaminerà vede tre distinti soggetti.<br />
La “società”: soggetto autore della iniziativa commerciale<br />
I titolari degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa in qualità di<br />
affiliati.<br />
I clienti degli esercizi commerciali, destinatari della iniziativa e fruitori del<br />
vantaggio.<br />
Vediamo la fase, nelle sua possibile articolazione, che viene a<br />
concretizzarsi affinché un soggetto, divenuto titolare di una tessera “x”,<br />
possa beneficiare dei vantaggi che da essa conseguono.<br />
La “società” stipula, attraverso preposti, contratti di adesione, secondo<br />
moduli prestampati, con i titolari di esercizi commerciali.<br />
A seguito di detta conclusione la “società” fornisce:<br />
a) un certo numero di “chip card”, con pari numero di catalogo<br />
prodotti-premio;<br />
b) un terminale elettronico, in comodato d’uso gratuito per la durata del<br />
contratto, per il caricamento dei punti su una tessera (tessera “x”);<br />
c) materiale promozionale: vetrofanie, espositori da esporre nei propri<br />
locali e opuscoli informativi;<br />
d) inserzione pubblicitaria sul suo sito internet;<br />
e) impegno a riconoscere determinati benefici, in ragione dei punti<br />
accumulati, ai possessori della tessera “x”.<br />
Il titolare dell’ esercizio si impegna:<br />
1
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
a) a corrispondere, contestualmente alla firma del contratto di adesione,<br />
una determinata somma di denaro (che possiamo quantificare in euro<br />
5,00 per ogni tessera “x”);<br />
b) ad applicare una determinata percentuale di sconto a coloro che<br />
all’atto dell’acquisto di un bene esibiranno la tessera “x”;<br />
c) a procedere al caricamento dei punti-premio, in funzione dello<br />
sconto stabilito, sulla tessera “x”.<br />
La descritta articolazione induce a ritenere che lo scopo della “società” è la<br />
fidelizzazione dei consumatori.<br />
Il consumatore è reso fedele all’acquisto dei prodotti presso l’esercizio<br />
convenzionato con la tessera “x” attraverso il riconoscimento di benefici,<br />
senza un limite massimo, scaturenti da ogni acquisto (sconto applicato dal<br />
venditore e beneficio riconosciuto dalla “società”).<br />
Il programma di fidelizzazione è reso più efficace attraverso iniziative della<br />
“società” tese a dare visibilità alla tessera “x” e agli esercizi con essa<br />
convenzionati, attraverso:<br />
a) inserzione pubblicitaria sul sito Internet di tutti gli esercizi<br />
convenzionati;<br />
b) materiale pubblicitario nei punti commerciali aderenti;<br />
c) “promoter” presso i punti vendita che supportano il titolare<br />
dell’esercizio e i suoi dipendenti nei rapporti con la clientela al fine<br />
di pubblicizzare le iniziative promozionali;<br />
d) numero telefonico gratuito (numero verde) che fornisce<br />
informazioni e assistenza sul progetto promosso dalla “società”;<br />
e) visibilità del marchio “x” attraverso campagne pubblicitarie sui<br />
principali quotidiani e settimanali;<br />
f) ricorso a celebri personaggi dello spettacolo quali<br />
2
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
“testimonial”della campagna pubblicitaria;<br />
Il meccanismo di funzionamento al fine di ricevere il beneficio è il<br />
seguente:<br />
1) per ogni acquisto effettuato in un esercizio commerciale associato si<br />
ha diritto alla percentuale di sconto stabilita nel contratto di adesione<br />
sopra riportato;<br />
2) all’atto dell’acquisto il consumatore esibirà la tessera “x” vedendosi<br />
accreditare un numero di punti, c.d. “punti sconto”, in funzione<br />
della su detta percentuale di sconto;<br />
3) il titolare della tessera “x” può convertire i punti sconto così<br />
cumulati attraverso quattro possibilità:<br />
a) in denaro, convertendo 1 punto sconto con euro 0,030 , la<br />
“società” provvederà a bonificare l’importo al richiedente;<br />
b) acquistando un qualsiasi prodotto in vendita presso esercizi<br />
associati per un importo massimo di euro 50,00;<br />
c) scegliendo uno o più articoli dai cataloghi predisposti;<br />
d) scegliendo un prodotto presso un esercizio commerciale,<br />
anche non convenzionato, sul territorio italiano (controllando<br />
che i punti sconto accumulati siano di pari valore al prodotto<br />
prescelto, secondo il rapporto 1 punto sconto/euro 0,030), la<br />
“società” provvederà all’acquisto per conto del cliente. Il<br />
cliente riconoscerà alla “società” l’importo corrispondente al<br />
5% del costo del prodotto a titolo di intermediazione.<br />
Fatto un breve cenno alla operazione nei suoi elementi fattuali, si passa ora<br />
ad esaminarne la qualificazione giuridica alla luce della disciplina vigente<br />
al momento dell’inizio dell’operazione.<br />
Preliminarmente, si deve osservare quanto riportato nella Risoluzione del<br />
3
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
4/7/96 n. 107 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in<br />
risposta ad un interpello, con la quale si esclude che l’iniziativa in parola<br />
possa configurarsi operazione a premio e pertanto non necessiti della<br />
autorizzazione prevista.<br />
La risoluzione esclude che l’iniziativa possa configurarsi operazione a<br />
premio perché si basa sul seguente dato di fatto.<br />
Il dato fattuale, sul quale si basa l’orientamento ministeriale, risiede nella<br />
constatazione che la tessera darebbe titolo al consumatore-titolare di<br />
ottenere, esclusivamente, uno sconto sul prezzo della merce o del servizio<br />
acquistati presso esercizi convenzionati.<br />
La risoluzione afferma: “il consumatore, dunque, fruendo di un semplice<br />
sconto sul prezzo della merce acquistata, non riceve alcun premio o<br />
regalo e, pertanto, venendo a mancare lo stesso elemento premiale,<br />
essenziale ai fini della configurabilità dell’iniziativa come operazione a<br />
premi, questa potrebbe essere svolta senza alcuna autorizzazione da parte<br />
dell’Amministrazione finanziaria”.<br />
Orbene, il Ministero esclude la natura di operazione a premio perché non<br />
ravvisa una finalità commerciale, atteso il solo riconoscimento di<br />
sconto, e, ai sensi degli artt. 43 e 44 del R.D.L. 19/10/1938 (disciplina<br />
vigente al momento della risoluzione), afferma che la stessa possa<br />
esercitarsi senza autorizzazione.<br />
Proseguendo, detto sconto potrebbe essere immediatamente fruito dal<br />
consumatore, o, alternativamente, essere accreditato in una sorta di conto<br />
privato dello stesso.<br />
Il consumatore, in qualsiasi momento, potrebbe ottenere dalla interpellante<br />
la corresponsione della somma di denaro fino a quel momento “raccolta”,<br />
in funzione dello sconto accreditato ma non fruito nei vari acquisti presso<br />
4
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
gli esercizi affiliati.<br />
La fattispecie da noi esaminata, invece, consente al titolare della tessera “x”<br />
di ottenere:<br />
a) uno sconto, al momento dell’acquisto, nella misura che il venditore<br />
si è impegnato ad applicare col contratto di adesione con la<br />
“società”;<br />
b) l’accredito, in misura corrispondente allo sconto applicato, dei<br />
“punti sconto”sulla tessera “x”;<br />
c) la corresponsione dei benefici, sopra visti, secondo proporzioni<br />
prestabilite.<br />
Il Ministero ha escluso la natura di operazione a premio sulla base di<br />
una rappresentazione dei fatti diversa da quella considerata nel<br />
presente scritto.<br />
Infatti, dalla risoluzione citata emerge chiaramente che l’unico beneficio in<br />
capo al consumatore sarebbe il solo sconto riconosciuto al possessore della<br />
tessera.<br />
Di contro, nella fattispecie da noi presa a base dell’articolo, risulta evidente<br />
che ci si trovi in presenza di una operazione maggiormente articolata.<br />
Nella fattispecie da noi esaminata lo sconto sul bene o sul servizio non è la<br />
sola conseguenza che discende dal possesso della tessera “x”.<br />
La tessera “x” dà sempre diritto allo sconto dei prodotti acquistati e ad altri<br />
benefici.<br />
L’ acquisto di un bene o servizio dietro presentazione della tessera “x”<br />
dà diritto ad un beneficio e a nulla rileva che la misura di detto<br />
beneficio sia commisurata alla entità dello sconto applicato.<br />
Il concedere un beneficio, a seguito di una determinata spesa, ha “ictu<br />
oculi” finalità commerciale.<br />
5
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
Promuovere le vendite dei prodotti presso gli esercizi affiliati, attraverso un<br />
beneficio ultroneo alla vendita medesima, ha “in re ipsa” finalità<br />
commerciale.<br />
In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle<br />
Entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi- (prot. N.<br />
MP/61007/00, datato 17/03/2000), a seguito di un parere richiesto su una<br />
manifestazione a premi dal Centro Repressioni Frodi della G.di F. -I°<br />
Ufficio-Roma.<br />
In detto parere, si è evidenziato che la risoluzione ministeriale n. 107/E del<br />
4/7/1996, che l’interpellante invoca al fine di escludere la premialità della<br />
operazione, è stata pronunciata sul presupposto che l’unico beneficio fosse<br />
un mero sconto sul bene o servizio acquistato.<br />
Nella fattispecie da noi analizzata si giunge ad affermarne,<br />
inequivocabilmente, la natura di operazione a premio.<br />
Alla luce della normativa in vigore al momento dell’inizio dell’operazione,<br />
non v’è dubbio sulla qualificazione giuridica di operazione a premio della<br />
questione analizzata.<br />
Detta qualificazione giuridica non muta anche se si passa a considerare la<br />
disciplina vigente, con la quale, il legislatore, ha sentito l’esigenza di dare<br />
compiuta e organica sistemazione, tra l’altro, alle operazioni a premio.<br />
In effetti, con Legge 19/12/1997, n. 449, ed in particolare con l’art. 19,<br />
comma 4, si è stabilito che con regolamento, concertato tra diverse Autorità<br />
ministeriali, si debba procedere, tra l'altro, alla revisione delle operazioni a<br />
premio.<br />
A tal uopo, il D.P.R. 26/10/2001, n. 430 “Regolamento concernente la<br />
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a<br />
premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo<br />
6
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, ha dato attuazione al<br />
comando legislativo disponendo l’ambito applicativo, la procedura e le<br />
sanzioni, tra l’altro, delle operazioni a premio.<br />
L’art.1 del suddetto D.P.R. definisce l’ambito applicativo e stabilisce che le<br />
operazioni e i concorsi a premio, consistenti in promesse di premi al<br />
pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di<br />
prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati<br />
prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in<br />
parte commerciali, si effettuano alle condizioni e alle modalità di cui al<br />
presente titolo.<br />
Il successivo art. 3 definisce le operazioni a premio come: “le offerte di<br />
premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo<br />
di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e<br />
consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su<br />
supporto magnetico”.<br />
Inoltre, come chiarito dalla Circ. n.1/AMTC del 28 03 2002 - Ministero<br />
Attività Produttive - Dir. Gen., per l’armonizzazione del mercato e la tutela<br />
dei consumatori- in tema di “Manifestazioni a premio- Nuova disciplina<br />
ex D.P.R. 26/10/2001, n. 430,- Prime indicazioni esplicative ed<br />
operative”:“rientrano nella suddetta fattispecie le iniziative promozionali<br />
tese alla fidelizzazione della clientela e che subordinano il conferimento del<br />
premio alla dimostrazione di aver acquistato un certo quantitativo di<br />
prodotti. Vanno in esse ricomprese quelle operazioni di utilizzo in<br />
accumulo di prove d’acquisto, i c.d. punti maturati, nel corso di<br />
operazioni svolte da diverse ditte che consentono, poi, all’utilizzatore di<br />
potere, indifferentemente, accedere ai premi di ognuna di esse per tutta la<br />
durata coincidente della manifestazione”.<br />
7
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
Sembra fuor di ogni possibile dubbio che, l’operazione descritta in apertura<br />
del presente scritto, sia da configurare come operazione a premio e ad<br />
essa sia pertanto applicabile la relativa disciplina.<br />
La “ratio” dell’applicazione della disciplina normativa delle operazioni a<br />
premio si rinviene nella necessità di tutelare e garantire i consumatori,<br />
(incentivati all’acquisto di prodotti proprio dalla possibilità di aggiudicarsi<br />
un allettante premio), da manovre speculative da parte dei promotori della<br />
manifestazione.<br />
La “società” ha posto in essere l’operazione commerciale su esposta<br />
attraverso la creazione di un marchio riportato nella tessera “x”, con finalità<br />
certamente commerciale, atteso che la diffusione dello stesso, con le<br />
diverse modalità sopra viste, attraverso la conclusione dei contratti di<br />
adesione dei singoli esercenti, aveva il precipuo scopo di fidelizzazione<br />
della clientela.<br />
La gratuità della tessera “x”, unitamente allo sconto che il possessore della<br />
medesima riceveva presso gli esercenti affiliati e la percezione dei benefici<br />
che derivavano dall’avere acquistato presso l’esercizio convenzionato,<br />
sortiva ragionevolmente l’effetto sperato: “fidelizzazione della clientela ”.<br />
Per dovere di completezza è bene ricordare anche l’art. 6 del D.P.R.<br />
430/2001, con il quale, il legislatore, con norma di esclusione, si è<br />
preoccupato di definire compiutamente l’ambito della operazione a premio.<br />
Così, per quanto di interesse, alla lettera “c” del predetto articolo vengono<br />
indicate una serie di ipotesi escluse dal novero delle operazioni a premio.<br />
Si tratta di operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul<br />
prezzo qualora essi siano conferiti per:<br />
a) l’acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati;<br />
b) di genere diverso, ma a condizione che essi non siano offerti per<br />
8
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
promuovere la vendita del prodotto acquistato;<br />
c) quando il premio sia costituito da una quantità aggiuntiva del<br />
prodotto oggetto della promozione (formula “compri 3 paghi 2”).<br />
Non desta particolari problemi l’ipotesi sub a) e c) considerato che i<br />
benefici erogati dalla “società” non sono necessariamente dello stesso<br />
genere o quantità aggiuntive di quelli acquistati.<br />
L’ipotesi sub b) risulta di notevole interesse per i problemi interpretativi<br />
che ne possono discendere.<br />
La stessa esclude dal novero delle operazioni a premio, le offerte di premi o<br />
le offerte costituite da sconti sul prezzo, qualora dette offerte di premi non<br />
siano finalizzate alla promozione della vendita del prodotto acquistato.<br />
Argomentando a contrario, si deve ritenere che è operazione a premio<br />
l’offerta di premi finalizzata alla promozione dell’acquisto del primo<br />
prodotto.<br />
E’ evidente che nella operazione realizzata dalla “società” l’offerta di<br />
premi, unitamente allo sconto applicato sul bene promozionato, è tesa<br />
esclusivamente alla promozione della vendita dei prodotti presso gli<br />
esercizi affiliati.<br />
Il premio è solo il beneficio che deriva dall’avere acquistato un prodotto<br />
presso l’esercizio affiliato.<br />
Infatti, scopo della “società” è quello di creare un marchio, che,<br />
attraverso l’erogazione di benefici induca i consumatori ad acquistare i<br />
prodotti presso gli esercizi affiliati, indipendentemente dalla tipologia<br />
di bene o servizio prodotto.<br />
Pertanto, sgomberato ogni dubbio sulla qualificazione dell’iniziativa come<br />
operazione a premio si passa ora ad analizzare la disciplina che ne<br />
consegue.<br />
9
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
Sotto il profilo soggettivo, l’art. 5 del D.P.R. 430/2001, prevede che i<br />
soggetti promotori possano essere solo i soggetti imprenditoriali titolari<br />
dell’attività di produzione, di commercializzazione o di distribuzione dei<br />
beni o servizi oggetto della promozione.<br />
Si può fare ricorso alle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo<br />
economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche<br />
cooperative.<br />
Detti soggetti sono gli unici legittimati ad effettuare la manifestazione a<br />
premi (salva la possibilità di delegare le fasi dell’organizzazione ed<br />
espletamento della manifestazione ad altri soggetti dotandoli degli<br />
opportuni poteri rappresentativi).<br />
Il presupposto soggettivo è un chiaro limite derivante dalla legge 449/97,<br />
ed in particolare dall’art. 19, comma 6, secondo il quale i beni o i servizi<br />
che costituiscono il “premio” devono essere ceduti dall’organizzatore della<br />
manifestazione nell’ambito di un’attività d’impresa, arte o professione.<br />
E’ evidente che la “società” ha illegittimamente posto in essere detta<br />
operazione in quanto è soggetto diverso da colui (singoli esercenti) che ha<br />
ceduto i beni o prestato i servizi promozionali.<br />
Riguardo alla natura dei premi l’art. 4 del D.P.R. 430/2001 stabilisce che i<br />
premi non possono consistere in denaro.<br />
Come visto sopra uno dei benefici consisteva nella possibilità di ottenere<br />
denaro dai punti fedeltà accumulati.<br />
Riguardo alla durata le operazioni a premio “ex” art. 1, comma 3, del<br />
D.P.R. 430/2001, non può superare gli anni 5 e la consegna dei premi deve<br />
avvenire entro 6 mesi dalla richiesta degli stessi.<br />
I soggetti promotori sono obbligati a versare, ex art. 7, del D.P.R.<br />
430/2001, una cauzione, al fine di garantire l’adempimento delle<br />
10
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
obbligazioni assunte, pari al 20% del valore complessivo dei premi o, nei<br />
casi in cui non sia possibile stabilire sin dall’origine il valore complessivo<br />
dei premi da assegnare, lo stesso è determinato sulla base di previsioni<br />
qualificate.<br />
ASPETTO SANZIONATORIO<br />
Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, l’art. 8 del D.P.R. 430/2001,<br />
stabilisce che in caso di effettuazione di manifestazioni vietate (la<br />
manifestazione è vietata quando vengono violate le disposizioni che<br />
disciplinano le operazioni a premio, come nei casi sopra visti), si applica la<br />
sanzione da una a tre volte l’ammontare dell’I.V.A. dovuta per un<br />
importo comunque non inferiore a euro 2.582,22.<br />
La sanzione è raddoppiata quando la manifestazione è continuata<br />
nonostante ne è vietato lo svolgimento.<br />
E’ inoltre prevista , quale sanzione accessoria, la pubblicazione a spese dei<br />
promotori del provvedimento ministeriale interdittivo e/o sanzionatorio.<br />
EVENTUALE CONCORSO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ESERCENTI<br />
Solo incidentalmente, si analizza il possibile concorso di responsabilità<br />
degli esercenti/affiliati con la “società” nella violazione della disciplina<br />
delle operazioni a premio.<br />
11
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
Non vi è dubbio che nessuna responsabilità può essere imputata ai singoli<br />
esercenti ritenendosi, questi, parti lese dalla operazione commerciale posta<br />
in essere dalla “società”, considerato che non ha pagato i premi ai clienti.<br />
Infatti, il contratto di adesione che gli esercenti concludevano coi preposti<br />
dalla società comportava, a carico dei primi, l’esborso di una somma di<br />
denaro a fronte del beneficio che ricevevano dalla pubblicizzazione della<br />
tessera “x”; inoltre, accettavano minori introiti, atteso, che si impegnavano<br />
a praticare una percentuale di sconto ai titolari di detta tessera.<br />
La somma versata alla “società” ed il minore ricavo, conseguente allo<br />
sconto praticato ai possessori della tessera “x”, costituivano il rapporto<br />
sinallagmatico con le maggiori vendite che sarebbero derivate<br />
dall’inserimento della propria attività nel circuito cos’ creato.<br />
Il premio veniva erogato dalla “società” e non già dagli esercenti, che<br />
rimanevano, pertanto, estranei al rapporto tra il possessore della tessera<br />
“x” e la “società”.<br />
Il mancato pagamento dei premi da parte della “società” ai soggetti che ne<br />
avevano maturato il diritto, ha fatto si che l’immagine commerciale delle<br />
aziende inserite nel circuito, ne venisse fortemente danneggiata.<br />
Non è certamente esigibile che i singoli esercenti si documentassero e<br />
analizzassero se, nel suo complesso, l’operazione commerciale, alla quale<br />
partecipavano solo parzialmente, poteva considerarsi come operazione a<br />
premio.<br />
Inoltre, è bene tener presente, che gli stessi sono stati fortemente tratti in<br />
inganno dal fatto che altra operazione venisse, seppur fraudolentemente,<br />
qualificata dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 107/E del<br />
04/07/1996, come iniziativa non costituente operazione a premio.<br />
12
<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />
P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />
Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />
Sito: www.studiotributarioleo.it<br />
e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />
Lecce, dicembre 2004<br />
13