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LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - Studio Tributario Leo

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<strong>Studio</strong> Legale <strong>Tributario</strong> <strong>Leo</strong><br />

P.zza L. Ariosto, 30 – 73100 Leccce<br />

Tel. e Fax 0832 – 455433 – 349 6481920<br />

Sito: www.studiotributarioleo.it<br />

e-mail: info@studiotributarioleo.it<br />

OPERAZIONI A PREMIO<br />

Dall’esame di una fattispecie alla ricostruzione della disciplina normativa.<br />

Il presente scritto muove dalla descrizione di una fattispecie al fine di<br />

conferire maggiore chiarezza all’esame di una disciplina giuridica, che se<br />

non legata ad un caso concreto, risulta di non agevole lettura.<br />

La fattispecie che si esaminerà vede tre distinti soggetti.<br />

La “società”: soggetto autore della iniziativa commerciale<br />

I titolari degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa in qualità di<br />

affiliati.<br />

I clienti degli esercizi commerciali, destinatari della iniziativa e fruitori del<br />

vantaggio.<br />

Vediamo la fase, nelle sua possibile articolazione, che viene a<br />

concretizzarsi affinché un soggetto, divenuto titolare di una tessera “x”,<br />

possa beneficiare dei vantaggi che da essa conseguono.<br />

La “società” stipula, attraverso preposti, contratti di adesione, secondo<br />

moduli prestampati, con i titolari di esercizi commerciali.<br />

A seguito di detta conclusione la “società” fornisce:<br />

a) un certo numero di “chip card”, con pari numero di catalogo<br />

prodotti-premio;<br />

b) un terminale elettronico, in comodato d’uso gratuito per la durata del<br />

contratto, per il caricamento dei punti su una tessera (tessera “x”);<br />

c) materiale promozionale: vetrofanie, espositori da esporre nei propri<br />

locali e opuscoli informativi;<br />

d) inserzione pubblicitaria sul suo sito internet;<br />

e) impegno a riconoscere determinati benefici, in ragione dei punti<br />

accumulati, ai possessori della tessera “x”.<br />

Il titolare dell’ esercizio si impegna:<br />

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a) a corrispondere, contestualmente alla firma del contratto di adesione,<br />

una determinata somma di denaro (che possiamo quantificare in euro<br />

5,00 per ogni tessera “x”);<br />

b) ad applicare una determinata percentuale di sconto a coloro che<br />

all’atto dell’acquisto di un bene esibiranno la tessera “x”;<br />

c) a procedere al caricamento dei punti-premio, in funzione dello<br />

sconto stabilito, sulla tessera “x”.<br />

La descritta articolazione induce a ritenere che lo scopo della “società” è la<br />

fidelizzazione dei consumatori.<br />

Il consumatore è reso fedele all’acquisto dei prodotti presso l’esercizio<br />

convenzionato con la tessera “x” attraverso il riconoscimento di benefici,<br />

senza un limite massimo, scaturenti da ogni acquisto (sconto applicato dal<br />

venditore e beneficio riconosciuto dalla “società”).<br />

Il programma di fidelizzazione è reso più efficace attraverso iniziative della<br />

“società” tese a dare visibilità alla tessera “x” e agli esercizi con essa<br />

convenzionati, attraverso:<br />

a) inserzione pubblicitaria sul sito Internet di tutti gli esercizi<br />

convenzionati;<br />

b) materiale pubblicitario nei punti commerciali aderenti;<br />

c) “promoter” presso i punti vendita che supportano il titolare<br />

dell’esercizio e i suoi dipendenti nei rapporti con la clientela al fine<br />

di pubblicizzare le iniziative promozionali;<br />

d) numero telefonico gratuito (numero verde) che fornisce<br />

informazioni e assistenza sul progetto promosso dalla “società”;<br />

e) visibilità del marchio “x” attraverso campagne pubblicitarie sui<br />

principali quotidiani e settimanali;<br />

f) ricorso a celebri personaggi dello spettacolo quali<br />

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“testimonial”della campagna pubblicitaria;<br />

Il meccanismo di funzionamento al fine di ricevere il beneficio è il<br />

seguente:<br />

1) per ogni acquisto effettuato in un esercizio commerciale associato si<br />

ha diritto alla percentuale di sconto stabilita nel contratto di adesione<br />

sopra riportato;<br />

2) all’atto dell’acquisto il consumatore esibirà la tessera “x” vedendosi<br />

accreditare un numero di punti, c.d. “punti sconto”, in funzione<br />

della su detta percentuale di sconto;<br />

3) il titolare della tessera “x” può convertire i punti sconto così<br />

cumulati attraverso quattro possibilità:<br />

a) in denaro, convertendo 1 punto sconto con euro 0,030 , la<br />

“società” provvederà a bonificare l’importo al richiedente;<br />

b) acquistando un qualsiasi prodotto in vendita presso esercizi<br />

associati per un importo massimo di euro 50,00;<br />

c) scegliendo uno o più articoli dai cataloghi predisposti;<br />

d) scegliendo un prodotto presso un esercizio commerciale,<br />

anche non convenzionato, sul territorio italiano (controllando<br />

che i punti sconto accumulati siano di pari valore al prodotto<br />

prescelto, secondo il rapporto 1 punto sconto/euro 0,030), la<br />

“società” provvederà all’acquisto per conto del cliente. Il<br />

cliente riconoscerà alla “società” l’importo corrispondente al<br />

5% del costo del prodotto a titolo di intermediazione.<br />

Fatto un breve cenno alla operazione nei suoi elementi fattuali, si passa ora<br />

ad esaminarne la qualificazione giuridica alla luce della disciplina vigente<br />

al momento dell’inizio dell’operazione.<br />

Preliminarmente, si deve osservare quanto riportato nella Risoluzione del<br />

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4/7/96 n. 107 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in<br />

risposta ad un interpello, con la quale si esclude che l’iniziativa in parola<br />

possa configurarsi operazione a premio e pertanto non necessiti della<br />

autorizzazione prevista.<br />

La risoluzione esclude che l’iniziativa possa configurarsi operazione a<br />

premio perché si basa sul seguente dato di fatto.<br />

Il dato fattuale, sul quale si basa l’orientamento ministeriale, risiede nella<br />

constatazione che la tessera darebbe titolo al consumatore-titolare di<br />

ottenere, esclusivamente, uno sconto sul prezzo della merce o del servizio<br />

acquistati presso esercizi convenzionati.<br />

La risoluzione afferma: “il consumatore, dunque, fruendo di un semplice<br />

sconto sul prezzo della merce acquistata, non riceve alcun premio o<br />

regalo e, pertanto, venendo a mancare lo stesso elemento premiale,<br />

essenziale ai fini della configurabilità dell’iniziativa come operazione a<br />

premi, questa potrebbe essere svolta senza alcuna autorizzazione da parte<br />

dell’Amministrazione finanziaria”.<br />

Orbene, il Ministero esclude la natura di operazione a premio perché non<br />

ravvisa una finalità commerciale, atteso il solo riconoscimento di<br />

sconto, e, ai sensi degli artt. 43 e 44 del R.D.L. 19/10/1938 (disciplina<br />

vigente al momento della risoluzione), afferma che la stessa possa<br />

esercitarsi senza autorizzazione.<br />

Proseguendo, detto sconto potrebbe essere immediatamente fruito dal<br />

consumatore, o, alternativamente, essere accreditato in una sorta di conto<br />

privato dello stesso.<br />

Il consumatore, in qualsiasi momento, potrebbe ottenere dalla interpellante<br />

la corresponsione della somma di denaro fino a quel momento “raccolta”,<br />

in funzione dello sconto accreditato ma non fruito nei vari acquisti presso<br />

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gli esercizi affiliati.<br />

La fattispecie da noi esaminata, invece, consente al titolare della tessera “x”<br />

di ottenere:<br />

a) uno sconto, al momento dell’acquisto, nella misura che il venditore<br />

si è impegnato ad applicare col contratto di adesione con la<br />

“società”;<br />

b) l’accredito, in misura corrispondente allo sconto applicato, dei<br />

“punti sconto”sulla tessera “x”;<br />

c) la corresponsione dei benefici, sopra visti, secondo proporzioni<br />

prestabilite.<br />

Il Ministero ha escluso la natura di operazione a premio sulla base di<br />

una rappresentazione dei fatti diversa da quella considerata nel<br />

presente scritto.<br />

Infatti, dalla risoluzione citata emerge chiaramente che l’unico beneficio in<br />

capo al consumatore sarebbe il solo sconto riconosciuto al possessore della<br />

tessera.<br />

Di contro, nella fattispecie da noi presa a base dell’articolo, risulta evidente<br />

che ci si trovi in presenza di una operazione maggiormente articolata.<br />

Nella fattispecie da noi esaminata lo sconto sul bene o sul servizio non è la<br />

sola conseguenza che discende dal possesso della tessera “x”.<br />

La tessera “x” dà sempre diritto allo sconto dei prodotti acquistati e ad altri<br />

benefici.<br />

L’ acquisto di un bene o servizio dietro presentazione della tessera “x”<br />

dà diritto ad un beneficio e a nulla rileva che la misura di detto<br />

beneficio sia commisurata alla entità dello sconto applicato.<br />

Il concedere un beneficio, a seguito di una determinata spesa, ha “ictu<br />

oculi” finalità commerciale.<br />

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Promuovere le vendite dei prodotti presso gli esercizi affiliati, attraverso un<br />

beneficio ultroneo alla vendita medesima, ha “in re ipsa” finalità<br />

commerciale.<br />

In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle<br />

Entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi- (prot. N.<br />

MP/61007/00, datato 17/03/2000), a seguito di un parere richiesto su una<br />

manifestazione a premi dal Centro Repressioni Frodi della G.di F. -I°<br />

Ufficio-Roma.<br />

In detto parere, si è evidenziato che la risoluzione ministeriale n. 107/E del<br />

4/7/1996, che l’interpellante invoca al fine di escludere la premialità della<br />

operazione, è stata pronunciata sul presupposto che l’unico beneficio fosse<br />

un mero sconto sul bene o servizio acquistato.<br />

Nella fattispecie da noi analizzata si giunge ad affermarne,<br />

inequivocabilmente, la natura di operazione a premio.<br />

Alla luce della normativa in vigore al momento dell’inizio dell’operazione,<br />

non v’è dubbio sulla qualificazione giuridica di operazione a premio della<br />

questione analizzata.<br />

Detta qualificazione giuridica non muta anche se si passa a considerare la<br />

disciplina vigente, con la quale, il legislatore, ha sentito l’esigenza di dare<br />

compiuta e organica sistemazione, tra l’altro, alle operazioni a premio.<br />

In effetti, con Legge 19/12/1997, n. 449, ed in particolare con l’art. 19,<br />

comma 4, si è stabilito che con regolamento, concertato tra diverse Autorità<br />

ministeriali, si debba procedere, tra l'altro, alla revisione delle operazioni a<br />

premio.<br />

A tal uopo, il D.P.R. 26/10/2001, n. 430 “Regolamento concernente la<br />

revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a<br />

premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo<br />

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19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, ha dato attuazione al<br />

comando legislativo disponendo l’ambito applicativo, la procedura e le<br />

sanzioni, tra l’altro, delle operazioni a premio.<br />

L’art.1 del suddetto D.P.R. definisce l’ambito applicativo e stabilisce che le<br />

operazioni e i concorsi a premio, consistenti in promesse di premi al<br />

pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di<br />

prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati<br />

prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in<br />

parte commerciali, si effettuano alle condizioni e alle modalità di cui al<br />

presente titolo.<br />

Il successivo art. 3 definisce le operazioni a premio come: “le offerte di<br />

premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo<br />

di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e<br />

consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su<br />

supporto magnetico”.<br />

Inoltre, come chiarito dalla Circ. n.1/AMTC del 28 03 2002 - Ministero<br />

Attività Produttive - Dir. Gen., per l’armonizzazione del mercato e la tutela<br />

dei consumatori- in tema di “Manifestazioni a premio- Nuova disciplina<br />

ex D.P.R. 26/10/2001, n. 430,- Prime indicazioni esplicative ed<br />

operative”:“rientrano nella suddetta fattispecie le iniziative promozionali<br />

tese alla fidelizzazione della clientela e che subordinano il conferimento del<br />

premio alla dimostrazione di aver acquistato un certo quantitativo di<br />

prodotti. Vanno in esse ricomprese quelle operazioni di utilizzo in<br />

accumulo di prove d’acquisto, i c.d. punti maturati, nel corso di<br />

operazioni svolte da diverse ditte che consentono, poi, all’utilizzatore di<br />

potere, indifferentemente, accedere ai premi di ognuna di esse per tutta la<br />

durata coincidente della manifestazione”.<br />

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Sembra fuor di ogni possibile dubbio che, l’operazione descritta in apertura<br />

del presente scritto, sia da configurare come operazione a premio e ad<br />

essa sia pertanto applicabile la relativa disciplina.<br />

La “ratio” dell’applicazione della disciplina normativa delle operazioni a<br />

premio si rinviene nella necessità di tutelare e garantire i consumatori,<br />

(incentivati all’acquisto di prodotti proprio dalla possibilità di aggiudicarsi<br />

un allettante premio), da manovre speculative da parte dei promotori della<br />

manifestazione.<br />

La “società” ha posto in essere l’operazione commerciale su esposta<br />

attraverso la creazione di un marchio riportato nella tessera “x”, con finalità<br />

certamente commerciale, atteso che la diffusione dello stesso, con le<br />

diverse modalità sopra viste, attraverso la conclusione dei contratti di<br />

adesione dei singoli esercenti, aveva il precipuo scopo di fidelizzazione<br />

della clientela.<br />

La gratuità della tessera “x”, unitamente allo sconto che il possessore della<br />

medesima riceveva presso gli esercenti affiliati e la percezione dei benefici<br />

che derivavano dall’avere acquistato presso l’esercizio convenzionato,<br />

sortiva ragionevolmente l’effetto sperato: “fidelizzazione della clientela ”.<br />

Per dovere di completezza è bene ricordare anche l’art. 6 del D.P.R.<br />

430/2001, con il quale, il legislatore, con norma di esclusione, si è<br />

preoccupato di definire compiutamente l’ambito della operazione a premio.<br />

Così, per quanto di interesse, alla lettera “c” del predetto articolo vengono<br />

indicate una serie di ipotesi escluse dal novero delle operazioni a premio.<br />

Si tratta di operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul<br />

prezzo qualora essi siano conferiti per:<br />

a) l’acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati;<br />

b) di genere diverso, ma a condizione che essi non siano offerti per<br />

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promuovere la vendita del prodotto acquistato;<br />

c) quando il premio sia costituito da una quantità aggiuntiva del<br />

prodotto oggetto della promozione (formula “compri 3 paghi 2”).<br />

Non desta particolari problemi l’ipotesi sub a) e c) considerato che i<br />

benefici erogati dalla “società” non sono necessariamente dello stesso<br />

genere o quantità aggiuntive di quelli acquistati.<br />

L’ipotesi sub b) risulta di notevole interesse per i problemi interpretativi<br />

che ne possono discendere.<br />

La stessa esclude dal novero delle operazioni a premio, le offerte di premi o<br />

le offerte costituite da sconti sul prezzo, qualora dette offerte di premi non<br />

siano finalizzate alla promozione della vendita del prodotto acquistato.<br />

Argomentando a contrario, si deve ritenere che è operazione a premio<br />

l’offerta di premi finalizzata alla promozione dell’acquisto del primo<br />

prodotto.<br />

E’ evidente che nella operazione realizzata dalla “società” l’offerta di<br />

premi, unitamente allo sconto applicato sul bene promozionato, è tesa<br />

esclusivamente alla promozione della vendita dei prodotti presso gli<br />

esercizi affiliati.<br />

Il premio è solo il beneficio che deriva dall’avere acquistato un prodotto<br />

presso l’esercizio affiliato.<br />

Infatti, scopo della “società” è quello di creare un marchio, che,<br />

attraverso l’erogazione di benefici induca i consumatori ad acquistare i<br />

prodotti presso gli esercizi affiliati, indipendentemente dalla tipologia<br />

di bene o servizio prodotto.<br />

Pertanto, sgomberato ogni dubbio sulla qualificazione dell’iniziativa come<br />

operazione a premio si passa ora ad analizzare la disciplina che ne<br />

consegue.<br />

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Sotto il profilo soggettivo, l’art. 5 del D.P.R. 430/2001, prevede che i<br />

soggetti promotori possano essere solo i soggetti imprenditoriali titolari<br />

dell’attività di produzione, di commercializzazione o di distribuzione dei<br />

beni o servizi oggetto della promozione.<br />

Si può fare ricorso alle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo<br />

economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche<br />

cooperative.<br />

Detti soggetti sono gli unici legittimati ad effettuare la manifestazione a<br />

premi (salva la possibilità di delegare le fasi dell’organizzazione ed<br />

espletamento della manifestazione ad altri soggetti dotandoli degli<br />

opportuni poteri rappresentativi).<br />

Il presupposto soggettivo è un chiaro limite derivante dalla legge 449/97,<br />

ed in particolare dall’art. 19, comma 6, secondo il quale i beni o i servizi<br />

che costituiscono il “premio” devono essere ceduti dall’organizzatore della<br />

manifestazione nell’ambito di un’attività d’impresa, arte o professione.<br />

E’ evidente che la “società” ha illegittimamente posto in essere detta<br />

operazione in quanto è soggetto diverso da colui (singoli esercenti) che ha<br />

ceduto i beni o prestato i servizi promozionali.<br />

Riguardo alla natura dei premi l’art. 4 del D.P.R. 430/2001 stabilisce che i<br />

premi non possono consistere in denaro.<br />

Come visto sopra uno dei benefici consisteva nella possibilità di ottenere<br />

denaro dai punti fedeltà accumulati.<br />

Riguardo alla durata le operazioni a premio “ex” art. 1, comma 3, del<br />

D.P.R. 430/2001, non può superare gli anni 5 e la consegna dei premi deve<br />

avvenire entro 6 mesi dalla richiesta degli stessi.<br />

I soggetti promotori sono obbligati a versare, ex art. 7, del D.P.R.<br />

430/2001, una cauzione, al fine di garantire l’adempimento delle<br />

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obbligazioni assunte, pari al 20% del valore complessivo dei premi o, nei<br />

casi in cui non sia possibile stabilire sin dall’origine il valore complessivo<br />

dei premi da assegnare, lo stesso è determinato sulla base di previsioni<br />

qualificate.<br />

ASPETTO SANZIONATORIO<br />

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, l’art. 8 del D.P.R. 430/2001,<br />

stabilisce che in caso di effettuazione di manifestazioni vietate (la<br />

manifestazione è vietata quando vengono violate le disposizioni che<br />

disciplinano le operazioni a premio, come nei casi sopra visti), si applica la<br />

sanzione da una a tre volte l’ammontare dell’I.V.A. dovuta per un<br />

importo comunque non inferiore a euro 2.582,22.<br />

La sanzione è raddoppiata quando la manifestazione è continuata<br />

nonostante ne è vietato lo svolgimento.<br />

E’ inoltre prevista , quale sanzione accessoria, la pubblicazione a spese dei<br />

promotori del provvedimento ministeriale interdittivo e/o sanzionatorio.<br />

EVENTUALE CONCORSO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ESERCENTI<br />

Solo incidentalmente, si analizza il possibile concorso di responsabilità<br />

degli esercenti/affiliati con la “società” nella violazione della disciplina<br />

delle operazioni a premio.<br />

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Non vi è dubbio che nessuna responsabilità può essere imputata ai singoli<br />

esercenti ritenendosi, questi, parti lese dalla operazione commerciale posta<br />

in essere dalla “società”, considerato che non ha pagato i premi ai clienti.<br />

Infatti, il contratto di adesione che gli esercenti concludevano coi preposti<br />

dalla società comportava, a carico dei primi, l’esborso di una somma di<br />

denaro a fronte del beneficio che ricevevano dalla pubblicizzazione della<br />

tessera “x”; inoltre, accettavano minori introiti, atteso, che si impegnavano<br />

a praticare una percentuale di sconto ai titolari di detta tessera.<br />

La somma versata alla “società” ed il minore ricavo, conseguente allo<br />

sconto praticato ai possessori della tessera “x”, costituivano il rapporto<br />

sinallagmatico con le maggiori vendite che sarebbero derivate<br />

dall’inserimento della propria attività nel circuito cos’ creato.<br />

Il premio veniva erogato dalla “società” e non già dagli esercenti, che<br />

rimanevano, pertanto, estranei al rapporto tra il possessore della tessera<br />

“x” e la “società”.<br />

Il mancato pagamento dei premi da parte della “società” ai soggetti che ne<br />

avevano maturato il diritto, ha fatto si che l’immagine commerciale delle<br />

aziende inserite nel circuito, ne venisse fortemente danneggiata.<br />

Non è certamente esigibile che i singoli esercenti si documentassero e<br />

analizzassero se, nel suo complesso, l’operazione commerciale, alla quale<br />

partecipavano solo parzialmente, poteva considerarsi come operazione a<br />

premio.<br />

Inoltre, è bene tener presente, che gli stessi sono stati fortemente tratti in<br />

inganno dal fatto che altra operazione venisse, seppur fraudolentemente,<br />

qualificata dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 107/E del<br />

04/07/1996, come iniziativa non costituente operazione a premio.<br />

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Lecce, dicembre 2004<br />

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