Credito privilegiato ( modificato e terminato
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CREDITO PRIVILEGIATO<br />
Il legislatore ritiene che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela; il privilegio costituisce una<br />
causa legittima di prelazione che viene accordata dalla legge in considerazione della natura del credito cui<br />
inerisce.<br />
Fondamento giuridico<br />
Quando il debitore non adempie alla propria obbligazione. Il creditore può far espropriare i suoi beni<br />
mediante il processo esecutivo, nel caso in cui non riesca, nemmeno, a far fronte alla generalità delle<br />
obbligazioni con i mezzi di pagamento normalmente utilizzati, il creditore può richiedere l’apertura di<br />
procedure concorsuali.<br />
In entrambi i casi, i creditori sono titolari di una cd. garanzia generica sul patrimonio del debitore: “il<br />
debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi debiti presenti e futuri”.<br />
Invero, la legge, esclude che tale principio debba essere applicato quando il credito sia assistito da una<br />
causa legittima di prelazione, con ciò ponendo tali crediti in una posizione di preferenza rispetto agli altri.<br />
L’art. 2745 cod. civ. spiega specificamente che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della<br />
causa del credito, il quale può essere accordato solo dal legislatore.<br />
Il codice dunque non offre una specifica definizione di privilegio, ma fornisce tutti gli strumenti necessari<br />
all’individuazione degli elementi che lo costituiscono, ossia:<br />
• la funzione (attribuzione della prelazione);<br />
• la fonte (che di regola è la legge, salvi casi in cui è subordinata alla convenzione fra le parti);<br />
• l’elemento giustificativo (rappresentato, appunto, dalla causa del credito).<br />
Le norme sul privilegio sono di natura eccezionale, possono cioè realizzare la tutela solo nei casi previsti<br />
dalla legge.<br />
Tipologie e ordine dei privilegi<br />
La legge distingue fra due tipologie di privilegio:<br />
• il privilegio generale può essere esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del<br />
debitore;<br />
• il privilegio speciale, invece, è riferito ad uno o più beni determinati ed è giustificato dalla peculiare<br />
relazione sussistente fra il bene stesso ed il credito cui accede.<br />
I privilegi - che, come detto, possono essere stabiliti solo dal legislatore - sono altresì ordinati in base a<br />
criteri di preferenza previsti dal legislatore.<br />
E, infatti, tali norme dispongono che, subito dopo le spese di giustizie, debbano essere posti i crediti aventi<br />
il privilegio generale, fra cui sono compresi anche i crediti di lavoro.
Il privilegio sui crediti di lavoro<br />
Nel diritto del lavoro il privilegio assume grande importanza, il legislatore ritiene che alcuni crediti derivanti<br />
dall’attività lavorativa, posseggano particolare meritevolezza, e che pertanto debbano essere assistite da<br />
privilegio su beni mobili.<br />
Tra questi troviamo:<br />
• Le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto<br />
della cessazione del rapporto, il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata<br />
corresponsione, i contributi previdenziali ed assicurativi, ed il credito per il risarcimento del danno<br />
subito per effetto di licenziamento inefficacie, nullo o annullabile;<br />
• Le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione;<br />
• Le provvigioni da rapporto di agenzia, per l’ultimo anno di prestazioe e le indennità dovute per la<br />
cessazione del rapporto;<br />
• I crediti del coltivatore diretto o compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti<br />
nonché i crediti indicati dalla legge;<br />
• I crediti dell’impresa artigiana e delle società di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi<br />
prestati e della vendita dei manufatti;<br />
• I crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei<br />
prodotti.<br />
In particolare per ciò che qui interessa, godono di privilegio generale sui beni mobili i crediti derivanti da un<br />
rapporto di lavoro subordinato e nella specie:<br />
• Le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato, il legislatore accorda la causa di<br />
prelazione a tutti i compensi corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa,<br />
caratterizzati da elementi quali: obbligatorietà, continuità, e predeterminatezza;<br />
• Indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, come quella sostitutiva del<br />
mancato preavviso, o il TFR;<br />
• I crediti del lavoratore derivanti da mancata corresponsione dei contributi previdenziali e<br />
assicurativi;<br />
• I crediti per risarcimento danni a seguito di licenziamento illegittimo.<br />
Questo privilegio spetta anche ai dirigenti illegittimamente licenziati, in riferimento all’indennità<br />
supplementare prevista dalla contrattazione collettiva.