REGOLAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI - Comune di Bussolengo
REGOLAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI - Comune di Bussolengo
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Bussolengo</strong><br />
Provincia <strong>di</strong> Verona<br />
<strong>REGOLAMENTO</strong><br />
PER L’INSEDIAMENTO DELLE<br />
ATTIVITA’ <strong>COMMERCIALI</strong><br />
Approvato con delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2001<br />
successivamente mo<strong>di</strong>ficato con deliberazioni <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 25<br />
del 29.04.2004 (art. 14), n. 25 del 31.03.2005 e n. 63 del 29.09.2005<br />
• Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali<br />
• Norme proce<strong>di</strong>mentali concernenti le domande<br />
relative alle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
• Norme speciali e semplificazioni per l’esercizio delle<br />
attivita’ commerciali<br />
1
CAPO I – Oggetto e definizioni<br />
Art. 1 - Oggetto e finalità<br />
Art. 2 - Definizioni<br />
Art. 3 - Zone comunali<br />
CAPO II – Programmazione e caratteristiche degli inse<strong>di</strong>amenti<br />
Art. 4 - Durata della programmazione<br />
Art. 5 - Me<strong>di</strong>e strutture fino a 1000 mq.<br />
Art. 6 - Me<strong>di</strong>e strutture da 1001 mq. a 2500 mq.<br />
Art. 7 - Caratteristiche degli esercizi<br />
Art. 8 - Parcheggi<br />
CAPO III – Proce<strong>di</strong>mento per le me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
Art. 9 - Domanda <strong>di</strong> autorizzazione<br />
Art. 10 - Adempimenti del responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />
Art. 11 - Centri commerciali<br />
CAPO IV – Tutela dei centri storici e dei centri minori<br />
Art. 12 - Centri storici<br />
Art. 13 - Botteghe storiche<br />
Art. 14 - Contributi e agevolazioni<br />
Art. 15 - Centri minori<br />
CAPO V – Norme speciali e semplificazioni<br />
Art. 16 - Tabelle speciali <strong>di</strong> cui all’art. 56 del D.M. 375/88<br />
Art. 16/bis - Esercizi commerciali effettuanti la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti per sex-shop<br />
Art. 17 - Ven<strong>di</strong>te temporanee<br />
Art. 18 - Ven<strong>di</strong>ta prodotti in confezione unica<br />
Art. 19 - Esposizioni <strong>di</strong> merci<br />
Art. 20 - Distributori automatici<br />
Art. 21 - Subingresso<br />
Art. 22 - Attivazione e chiusura degli esercizi<br />
Art. 22/bis - Disciplina degli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura dei phones centers (o call centers)<br />
CAPO VI – Sanzioni e norme finali<br />
Art. 23 - Sanzioni<br />
Art. 24 - Entrata in vigore<br />
2
CAPO I<br />
Oggetto e definizioni<br />
Art. 1<br />
Oggetto e finalità<br />
1. Il presente regolamento <strong>di</strong>sciplina l’inse<strong>di</strong>amento delle attività commerciali, in attuazione del decreto<br />
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, <strong>di</strong> seguito definito “decreto legislativo”, e della legge regionale 9<br />
agosto 1999, n. 37, <strong>di</strong> seguito definita “legge regionale”.<br />
2. E intenzione dell’amministrazione comunale privilegiare l’inse<strong>di</strong>amento degli esercizi <strong>di</strong> vicinato e <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>o-piccole strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
3. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali vengono in<strong>di</strong>viduati sulla base dei seguenti principi:<br />
a) modernizzazione del sistema <strong>di</strong>stributivo<br />
b) garanzia <strong>di</strong> concorrenzialità del sistema <strong>di</strong>stributivo<br />
c) salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente e della viabilità dei centri urbani<br />
d) mantenimento <strong>di</strong> una presenza <strong>di</strong>ffusa e qualificata del servizio <strong>di</strong> prossimità<br />
e) equilibrio delle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong>stributive<br />
f) tutela delle piccole e me<strong>di</strong>e imprese commerciali<br />
g) identificazione <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti<br />
pubblici.<br />
Art. 2<br />
Definizioni<br />
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:<br />
a) Per struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-piccola: una me<strong>di</strong>a struttura con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta da 251 mq. a<br />
1.000 mq. <strong>di</strong> cui all'art. 14, comma 1, lett. a) della L.R. 09.08.1999, n. 37.<br />
b) Per struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-grande: una me<strong>di</strong>a struttura con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta da 1.001 mq. a<br />
2.500 mq. <strong>di</strong> cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 09.08.1999, n. 37.<br />
c) Per centro commerciale: un insieme <strong>di</strong> esercizi commerciali, inseriti in una struttura a destinazione<br />
specifica commerciale e/o <strong>di</strong>rezionale e che usufruiscono <strong>di</strong> infrastrutture comuni e spazi <strong>di</strong><br />
servizio gestiti unitariamente, formanti una struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-grande o grande. La<br />
superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Non si considerano centri commerciali le<br />
strutture con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fino a 1.000 mq.<br />
d) Per superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta: l’area destinata alla ven<strong>di</strong>ta, coperta o scoperta, al netto della muratura,<br />
compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta quella destinata a magazzini, depositi, locali <strong>di</strong> lavorazione, uffici amministrativi<br />
dell’azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi <strong>di</strong> collegamento fra più locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ove<br />
non vi sia esposizione <strong>di</strong> merce. Inoltre non costituisce superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta nei supermercati la<br />
zona <strong>di</strong> passaggio tra la linea casse e l’ingresso dove non è esposta la merce, <strong>di</strong> deposito dei<br />
carrelli e quella ove accede esclusivamente il personale <strong>di</strong> servizio.<br />
Gli esercizi che effettuano ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
- mobili<br />
- fiori, piante e articoli da giar<strong>di</strong>naggio<br />
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti <strong>di</strong> ricambio<br />
- materiali per l’e<strong>di</strong>lizia e/o idro-termo-sanitari<br />
- legnami<br />
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato<br />
- combustibili<br />
possono utilizzare una superficie espositiva aperta al pubblico, non considerata superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta,<br />
<strong>di</strong> ampiezza non superiore a 2000 mq. per i negozi <strong>di</strong> vicinato e non superiore a 4000 mq. per le<br />
me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
Art. 3<br />
Zone comunali<br />
1. Agli effetti del presente regolamento, fino all’approvazione della nuova variante al Piano Regolatore<br />
Generale, le zone omogenee comunali sono definite in base al P.R.G. vigente, con il seguente criterio:<br />
• Per zone <strong>di</strong> tipo “A” :centro storico e corti rurali<br />
3
• Per zone <strong>di</strong> tipo “B” :completamento e<strong>di</strong>lizio (zona residenziale a ridosso del centro storico e già<br />
e<strong>di</strong>ficata)<br />
• Per zone <strong>di</strong> tipo “C” :espansione residenziale.<br />
• Per zone <strong>di</strong> tipo “D” :produttive-commerciali.<br />
4
CAPO II<br />
Programmazione e caratteristiche degli inse<strong>di</strong>amenti<br />
Art. 4<br />
Durata della programmazione<br />
1. La programmazione dell’inse<strong>di</strong>amento delle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ha la medesima durata <strong>di</strong> quella<br />
prevista dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 37/99. Alla scadenza <strong>di</strong> tali perio<strong>di</strong> la<br />
programmazione è automaticamente rinnovata fino all’adozione <strong>di</strong> un nuovo provve<strong>di</strong>mento.<br />
Art. 5<br />
Me<strong>di</strong>e strutture fino a 1.000 mq.<br />
1. Sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dal settore commercio, il trasferimento, l’ampliamento,<br />
la variazione del settore merceologico e la nuova apertura delle strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-piccole su<br />
tutto il territorio comunale, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili<br />
con la struttura residenziale (art. 14 comma 2 della legge regionale).<br />
2. Per i nuovi inse<strong>di</strong>amenti al <strong>di</strong> fuori delle zone <strong>di</strong> tipo A, così come definite nel P.R.G. vigente, deve<br />
essere garantita una <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall’art. 13,<br />
comma 1, lettera a), della legge regionale.<br />
Art. 6<br />
Me<strong>di</strong>e strutture da 1001 mq. a 2.500 mq.<br />
Sono autorizzabili il trasferimento, l’ampliamento, la variazione del settore merceologico e l’apertura delle<br />
strutture me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> nelle zone <strong>di</strong> tipo A, nonche’ nelle zone <strong>di</strong> tipo B-C e D a specifica destinazione<br />
commerciale purche’ sia espressamente prevista per le singole zone la loro localizzazione dagli strumenti<br />
urbanistici.<br />
1. Al <strong>di</strong> fuori delle zone <strong>di</strong> tipo A, per le strutture me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> sono autorizzabili, purché sia garantita una<br />
<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall'art. 13, comma 2, lettera b),<br />
della legge regionale : l'apertura <strong>di</strong> nuove strutture, l'ampliamento <strong>di</strong> strutture esistenti, la variazione del<br />
settore merceologico e il trasferimento <strong>di</strong> sede dell'esercizio su tutto il territorio comunale .<br />
2. Sono comunque consentiti la concentrazione <strong>di</strong> almeno 4 esercizi o l’accorpamento <strong>di</strong> più esercizi<br />
autorizzati ai sensi della L. 426/71 per tabelle per generi <strong>di</strong> largo e generale consumo, ai sensi dell’art.<br />
11, comma 7 della legge regionale, purché sia garantita una <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree da destinare a<br />
parcheggio nella misura determinata dall’art. 13, comma 2, lettera b, della legge regionale ed a<br />
con<strong>di</strong>zione che in ciascuna zona d’origine rimanga almeno un esercizio del settore alimentare.<br />
3. In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo è subor<strong>di</strong>nato all’accertamento<br />
dell’impatto sulla viabilità della struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale.<br />
4. In caso <strong>di</strong> centri commerciali polifunzionali l’autorizzazione è subor<strong>di</strong>nata anche alla valutazione<br />
d’impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 447/95.<br />
Art. 7<br />
Caratteristiche degli esercizi<br />
1. I locali destinati alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio devono avere accesso <strong>di</strong>retto da pubblica via ovvero, qualora<br />
trattasi <strong>di</strong> area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest’ultimo caso devono<br />
avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica e non possono essere collocati a piani<br />
superiori al primo .<br />
2. Nel caso in cui la <strong>di</strong>tta svolga anche l’attività <strong>di</strong> commercio all’ingrosso, la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio può essere<br />
effettuata in locali <strong>di</strong>stinti e separati da pareti stabili, anche se dotati <strong>di</strong> porte <strong>di</strong> comunicazione interna<br />
non accessibili al pubblico, e ingressi <strong>di</strong>stinti.<br />
3. La prevalenza delle attività entro un esercizio commerciale è definita in base al volume d’affari<br />
autocertificato dalla Ditta interessata.<br />
5
Art. 8<br />
Parcheggi<br />
1. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria <strong>di</strong> apertura degli esercizi<br />
commerciali a cui sono legati da vincolo <strong>di</strong> destinazione ad uso pubblico così come previsto dall'art. 25,<br />
commi 12 e 13 della L.R. 61/1985 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />
2. L'agibilità dei locali a<strong>di</strong>biti ad attività commerciali è subor<strong>di</strong>nata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella<br />
misura prescritta ed alla loro conformità alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> eliminazione delle barriere<br />
architettoniche ( legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989 ).<br />
6
CAPO III<br />
Proce<strong>di</strong>mento per le me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
Art. 9<br />
Domanda <strong>di</strong> autorizzazione<br />
1. La nuova apertura, il trasferimento <strong>di</strong> sede, l’ampliamento della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e la variazione del<br />
settore merceologico delle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sono soggetti ad autorizzazione su istanza degli<br />
interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale <strong>di</strong> cui al Capo II del<br />
presente regolamento.<br />
2. Nell’istanza devono essere <strong>di</strong>chiarati, a pena d’inammissibilità:<br />
- il possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 5 del decreto legislativo;<br />
- il settore o i settori merceologici;<br />
- l’ubicazione dell’esercizio;<br />
- la superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell’esercizio ed eventuale superficie espositiva <strong>di</strong> cui al precedente art.2;<br />
- le eventuali con<strong>di</strong>zioni necessarie ai fini dell’accorpamento o della concentrazione <strong>di</strong> esercizi, ai<br />
sensi dell’art. 11, comma 7, della legge regionale.<br />
3. Nell’istanza può essere altresì richiesto il rilascio contestuale della eventuale concessione e<strong>di</strong>lizia<br />
necessaria per l’intervento e<strong>di</strong>lizio relativo ai locali dell’esercizio.<br />
4. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:<br />
- una pianta in scala 1:100 dell’immobile, con evidenziata l’area dei locali destinata alla ven<strong>di</strong>ta, in<br />
duplice copia redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo/collegio riportante in calce:<br />
a) In<strong>di</strong>cazione circa la proprietà dell'immobile<br />
b) Estremi della concessione e<strong>di</strong>lizia, dell'agibilità, ( se già possedute ) e <strong>di</strong> eventuali altri<br />
provve<strong>di</strong>menti collegati ;<br />
c) Via e numero civico<br />
d) Denominazione della <strong>di</strong>tta che eserciterà l'attività ;<br />
e) In<strong>di</strong>cazione della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e della superficie totale dell'esercizio;<br />
f) Firma del richiedente l'autorizzazione<br />
in alternativa alla documentazione da a) a f) così come sopradescritta può essere resa<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia redatta secondo il fac-simile allegato in calce al presente<br />
provve<strong>di</strong>mento ( Allegato "A" ).<br />
- in caso <strong>di</strong> richiesta anche <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia, la documentazione prevista dal Regolamento<br />
e<strong>di</strong>lizio.<br />
5. In caso <strong>di</strong> strutture me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> deve essere altresì allegata la seguente documentazione:<br />
- una planimetria in scala 1:1000 o 1:500 della zona, con evidenziati gli spazi destinati a parcheggio<br />
<strong>di</strong>stinguendo fra parcheggi effettivi per i clienti e parcheggi per i <strong>di</strong>pendenti e per gli<br />
approvvigionamenti, gli ingressi e le uscite dei veicoli, le strade a<strong>di</strong>acenti all’esercizio con le<br />
<strong>di</strong>mensioni ed il senso <strong>di</strong> percorrenza delle corsie veicolari;<br />
- uno stu<strong>di</strong>o della viabilità dell’area, con in<strong>di</strong>cata la quantità me<strong>di</strong>a dei veicoli che entrano e che<br />
escono dalla struttura commerciale in una giornata e la quantità dei veicoli che transitano sulle<br />
strade a<strong>di</strong>acenti secondo le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui all'art. 16 della legge regionale. Dovrà essere altresì<br />
prodotta tutta la documentazione <strong>di</strong> cui all'allegato "A" - lettera B) della deliberazione della Giunta<br />
Regionale del Veneto n. 4664 del 28.12.1999 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.;<br />
- in caso <strong>di</strong> centri commerciali con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta superiore a mq. 8.000 : una valutazione <strong>di</strong><br />
impatto ambientale redatta secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6 della L.R. 37/99.<br />
6. All’istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma <strong>di</strong> autocertificazione, copia <strong>di</strong> ogni atto<br />
d’assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e similari) già<br />
acquisito dal richiedente e riferito all’iniziativa commerciale in questione.<br />
Art. 10<br />
Adempimenti del responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />
1. Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite posta ovvero presentate all'Ufficio<br />
Protocollo del <strong>Comune</strong>, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio <strong>di</strong> apposita ricevuta attestante<br />
l'avvenuta presentazione della domanda o della comunicazione.<br />
2. La domanda <strong>di</strong> autorizzazione , completa delle informazioni <strong>di</strong> cui alla modulistica approvata dalla Giunta<br />
Regione Veneto, e della documentazione prevista dal presente Regolamento, per la quale non sia stato<br />
comunicato il <strong>di</strong>niego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.<br />
7
3. Qualora venga richiesto il rilascio contestuale dell’autorizzazione e della concessione e<strong>di</strong>lizia, il<br />
proce<strong>di</strong>mento unico deve concludersi entro 90 giorni, il rilascio della autorizzazione commerciale e della<br />
concessione e<strong>di</strong>lizia deve essere contestuale. L’esito negativo <strong>di</strong> uno dei due proce<strong>di</strong>menti inficia anche<br />
l’altro, per contro, l’eventuale buon fine <strong>di</strong> uno dei due non costituisce presupposto per la positiva<br />
conclusione dell’altro. Nel caso <strong>di</strong> concessioni già rilasciate deve, comunque, essere verificata la<br />
correlazione e la corrispondenza tra autorizzazione commerciale e concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />
4. Il termine del proce<strong>di</strong>mento può essere sospeso dal responsabile del proce<strong>di</strong>mento una sola volta per la<br />
richiesta d’integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della<br />
domanda. In caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> particolare complessità o ogniqualvolta risulti necessario, il<br />
responsabile del proce<strong>di</strong>mento può convocare una conferenza <strong>di</strong> servizi tra tutti gli uffici interni e gli enti<br />
esterni interessati, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90.<br />
5. La comunicazione produce gli effetti relativi dalla data <strong>di</strong> ricevimento solo quando è completa delle<br />
informazioni <strong>di</strong> cui alla modulistica approvata dalla Giunta Regione Veneto,<br />
6. Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo<br />
del responsabile del proce<strong>di</strong>mento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell'istruttoria.<br />
7. La richiesta <strong>di</strong> integrazione della domanda non interrompe il termine per il perfezionamento del silenzioassenso;<br />
tuttavia la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'emissione del<br />
provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego.<br />
8. Il termine <strong>di</strong> cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del d.lgs 114/98 per l’inizio dell’attività decorre dalla data in<br />
cui il richiedente ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, con<strong>di</strong>zionato in ogni<br />
caso al rilascio dell’agibilità, dalla data della quale decorre il termine <strong>di</strong> un anno previsto dal succitato art.<br />
22.<br />
9. Le domande <strong>di</strong> autorizzazione al trasferimento <strong>di</strong> sede dell’esercizio, all’ampliamento dello stesso o alla<br />
concentrazione o accorpamento <strong>di</strong> piu’ esercizi, debbono essere istruite con priorita’ rispetto alle<br />
domande <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> nuovi esercizi commerciali.<br />
Art. 11<br />
Centri commerciali<br />
1. Ai fini della determinazione delle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli<br />
esercizi aventi una superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta pari alla somma delle superfici <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta degli esercizi al<br />
dettaglio in essi presenti.<br />
2. I singoli esercizi operanti all’interno dei centri commerciali devono essere autorizzati, su richiesta degli<br />
interessati, in conformità all’art. 9 della legge regionale.<br />
8
CAPO IV<br />
Tutela dei centri storici e dei centri minori<br />
Art. 12<br />
Centri storici<br />
1. Ai sensi dell’art. 23 della legge regionale è in<strong>di</strong>viduata come centro storico la zona comunale <strong>di</strong> tipo A<br />
nonché gli e<strong>di</strong>fici singoli schedati aventi caratteristiche <strong>di</strong> valore ambientale-architettonico.<br />
2. E’ vietata nei centri storici la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti per sex-shop.<br />
3. Ai sensi dell’art. 24 della legge regionale, per gli interventi <strong>di</strong> recupero e<strong>di</strong>lizio nelle aree del centro<br />
storico, finalizzati al miglioramento e all’inserimento <strong>di</strong> attività commerciali, sia gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
sia la quota del contributo del costo <strong>di</strong> costruzione sono ridotti del 50%. Nel caso in cui i locali non<br />
vengano utilizzati per attività commerciale, si perde il beneficio e si provvederà a chiedere il recupero del<br />
50% <strong>di</strong> sconto.<br />
Art. 13<br />
Botteghe storiche<br />
1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, situati nel centro storico, che hanno svolto<br />
sempre la loro attività all’interno del centro storico.<br />
2. L'attività deve essere stata ininterrotta per almeno:<br />
- 35 anni, anche con subentro purché all'interno del nucleo familiare<br />
- 45 anni, anche con subentro a qualsiasi titolo e con qualsiasi soggetto, purché siano passati almeno 30<br />
anni dall'ultima cessione <strong>di</strong> azienda o affidamento in gestione.<br />
3. Lo stato <strong>di</strong> "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco del <strong>Comune</strong>, su<br />
specifica domanda del titolare dell'esercizio cui compete l'onere della documentazione per il<br />
riconoscimento della qualifica. Lo stato <strong>di</strong> bottega storica dà <strong>di</strong>ritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo<br />
delle Botteghe Storiche del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Bussolengo</strong>, istituito e aggiornato dall'Ufficio Commercio, e ad<br />
usufruire dei contributi così come previsto dal successivo art. 14 .<br />
Art. 14<br />
Contributi e agevolazioni<br />
1. Per la rivitalizzazione del Centro Storico, nel suo tessuto economico, sociale e culturale, in linea con gli<br />
obiettivi <strong>di</strong> cui all'art. 1 della L.R. 37/99, è previsto un incentivo sotto forma <strong>di</strong> contributo per le botteghe<br />
storiche così come definite dall'art. 13 del presente regolamento.<br />
2. Il contributo <strong>di</strong> cui al precedente comma decorre dall’anno solare successivo all’istituzione dell’albo e<br />
gode delle seguenti speciali agevolazioni:<br />
- rimborso dell’imposta comunale sulla pubblicità del 80%, limitatamente all’insegna del negozio;<br />
- rimborso del 50% della tariffa rifiuti<br />
- rimborso dell’80% del pagamento del canone per l’eventuale occupazione del suolo pubblico (quando<br />
consentito) - pagamento dell’ I.C.I. nell’aliquota minima prevista ( solo nel caso <strong>di</strong> corrispondenza tra<br />
esercente e proprietario dei locali ) .<br />
3. Per essere ammessi al rimborso del contributo i richiedenti devono presentare apposita istanza, in carta<br />
libera, entro il 30 ottobre <strong>di</strong> ogni anno, allegando la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti<br />
(eliminato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2004 e sostituito con il seguente testo)<br />
4. Il rimborso del contributo verrà erogato d’ufficio annualmente, previo accertamento <strong>di</strong> avvenuto<br />
pagamento dei tributi ammessi al contributo.<br />
Art. 15<br />
Centri minori<br />
1. Nel centro abitato <strong>di</strong> San Vito al Mantico (avente meno <strong>di</strong> 3.000 abitanti) sono autorizzabili esercizi<br />
polifunzionali (commercio al dettaglio <strong>di</strong> prodotti del settore merceologico alimentare unitamente ad<br />
almeno 3 <strong>di</strong>verse attività commerciali, economiche, amministrative o <strong>di</strong> servizi complementari organizzati<br />
secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) aventi una superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta non superiore<br />
a 250 mq.<br />
9
2. Gli esercizi polifunzionali godono degli stessi contributi e agevolazioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 14 riferiti<br />
alle botteghe storiche.<br />
3. Ai sensi dell’art. 21 della legge regionale, per gli interventi <strong>di</strong> recupero e<strong>di</strong>lizio nei centri minori, sia gli<br />
oneri <strong>di</strong> urbanizzazione sia la quota del contributo del costo <strong>di</strong> costruzione sono ridotti del 50% per le<br />
istanze presentate a far tempo dal 01.01.2001. Nel caso in cui i locali non vengano utilizzati per attività<br />
commerciale, si perde il beneficio e si provvederà a chiedere il recupero del 50% <strong>di</strong> sconto.<br />
10
CAPO V<br />
Norme speciali e semplificazioni<br />
Art. 16<br />
Tabelle speciali <strong>di</strong> cui all’art. 56 del D.M. 375/88<br />
1. La ven<strong>di</strong>ta dei prodotti <strong>di</strong> cui alle tabelle speciali per i titolari <strong>di</strong> negozi già autorizzati <strong>di</strong> farmacie,<br />
riven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> generi <strong>di</strong> monopolio e <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, <strong>di</strong> cui all’art. 56 del decreto<br />
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è subor<strong>di</strong>nata al possesso dei soli requisiti morali <strong>di</strong> cui all’art. 5,<br />
commi 2 e 4 del decreto legislativo.<br />
2. La ven<strong>di</strong>ta può iniziare previa denuncia inizio attività al <strong>Comune</strong>, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90.<br />
Nella denuncia la <strong>di</strong>tta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali <strong>di</strong> cui all’art. 5 del decreto<br />
legislativo.<br />
Art. 16/bis<br />
Esercizi commerciali effettuanti la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti per sex-shop<br />
1. Fatto salvo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 12 co. 2 del presente regolamento per l’inse<strong>di</strong>amento delle<br />
attività commerciali è vietata l’apertura <strong>di</strong> esercizi commerciali destinati alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti per<br />
sex-shop nel centro abitato e ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a metri 1200 dalle scuole.<br />
Art. 17<br />
Ven<strong>di</strong>te temporanee<br />
1. In occasione <strong>di</strong> eventi o manifestazioni straor<strong>di</strong>narie, feste o riunioni <strong>di</strong> persone il commercio al dettaglio<br />
su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività al <strong>Comune</strong>, ai sensi dell’art. 19 della<br />
L. 241/90.<br />
2. Nella denuncia il soggetto interessato deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi <strong>di</strong> cui all’art.<br />
5 del decreto legislativo 114/98.<br />
3. Tali autorizzazioni mantengono la loro vali<strong>di</strong>tà solo per il periodo <strong>di</strong> svolgimento della manifestazione cui<br />
fanno riferimento, e non possono comunque avere durata superiore a gg. 15 consecutivi.<br />
Art. 18<br />
Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti in "confezione unica"<br />
1. La ven<strong>di</strong>ta al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, <strong>di</strong> prodotti appartenenti a settori<br />
merceologici <strong>di</strong>versi è consentita purché l'esercizio sia abilitato alla ven<strong>di</strong>ta del settore merceologico in<br />
cui rientra il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulta avere un valore <strong>di</strong> mercato<br />
superiore tra quelli contenuti nella confezione.<br />
2. Se trattasi <strong>di</strong> prodotti "marginali" del settore alimentare, la ven<strong>di</strong>ta promiscua è subor<strong>di</strong>nata<br />
all'osservanza delle norme <strong>di</strong> carattere igienico-sanitario.<br />
3. Insieme ai prodotti compresi in un settore merceologico, si intende autorizzata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> articoli che ne<br />
costituiscono il contenitore <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso settore merceologico, purché sia <strong>di</strong> modesto valore e la ven<strong>di</strong>ta sia<br />
effettuata secondo gli usi commerciali locali.<br />
Art. 19<br />
Esposizioni <strong>di</strong> merci<br />
1. L'esposizione, o mostra, <strong>di</strong> merci varie ai fini promozionali effettuata in appositi spazi <strong>di</strong>versi dai locali <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta o <strong>di</strong> produzione è consentita previa comunicazione, redatta secondo il fac-simile allegato al<br />
presente provve<strong>di</strong>mento, ( Allegato "B" ), da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'attivazione<br />
dell'esposizione.<br />
2. La data <strong>di</strong> attivazione dell'esposizione va comunicata all'Ufficio Commercio .<br />
3. L'esposizione non attivata entro 180 gg. dalla comunicazione si intende rinunciata .<br />
4. L'esposizione è subor<strong>di</strong>nata ai seguenti vincoli:<br />
a) è fatto assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> contrattazione all'interno dei locali ;<br />
b) deve essere esposto un cartello in<strong>di</strong>cante l'in<strong>di</strong>rizzo del negozio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o dell'azienda produttrice.<br />
11
Art. 20<br />
Distributori automatici<br />
1. Al titolare <strong>di</strong> un esercizio commerciale è consentita l’installazione, all’interno dello stesso, o nelle<br />
imme<strong>di</strong>ate vicinanze, <strong>di</strong> apparecchi automatici per la ven<strong>di</strong>ta al pubblico <strong>di</strong> prodotti compresi nel settore<br />
merceologico alimentare, subor<strong>di</strong>nata soltanto all’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni igienico-sanitarie e, ove<br />
occorra, nel rispetto del co<strong>di</strong>ce della strada.<br />
2. Al titolare <strong>di</strong> un pubblico esercizio è consentita l’installazione, all’interno dello stesso, o nelle imme<strong>di</strong>ate<br />
vicinanze, <strong>di</strong> apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico <strong>di</strong> alimenti e bevande,<br />
subor<strong>di</strong>nata soltanto all’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra,nel rispetto del<br />
co<strong>di</strong>ce della strada.<br />
3. L’installazione, negli spacci interni o in altri spazi non aperti al pubblico, <strong>di</strong> apparecchi automatici per la<br />
<strong>di</strong>stribuzione o la somministrazione <strong>di</strong> prodotti, è soggetta a comunicazione semplice al comune, ai fini<br />
del controllo dell’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni igienico-sanitarie.<br />
ART. 21<br />
Subingresso<br />
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, per atto tra vivi o a causa <strong>di</strong> morte,<br />
comporta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività,<br />
sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante abbia i requisiti<br />
professionali e morali per l’esercizio dell’attività. Non può essere oggetto <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> trasferimento l’attività<br />
corrispondente ad un solo settore merceologico <strong>di</strong> un esercizio.<br />
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell’atto <strong>di</strong> trasferimento dell’esercizio o, nel caso <strong>di</strong><br />
subingresso per causa <strong>di</strong> morte, alla data <strong>di</strong> acquisto del titolo, può iniziare l’attività, solo dopo aver<br />
presentato apposita comunicazione al <strong>Comune</strong>. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi<br />
l’attività entro il termine previsto dall’art. 22, comma quarto, lettera a) del D.lgs. n. 114/98, decade dal<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare l’attività del dante causa.<br />
3. Il subentrante per causa <strong>di</strong> morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data <strong>di</strong> acquisto del<br />
titolo, può iniziare l’attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita<br />
comunicazione <strong>di</strong> subingresso al <strong>Comune</strong>. Qualora non inizi l’attività entro un anno dalla data predetta,<br />
decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare l’attività del dante causa.<br />
4. Fermo restando il <strong>di</strong>sposto dei commi precedenti, il subentrante per causa <strong>di</strong> morte, anche se non in<br />
possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà <strong>di</strong> continuare a titolo provvisorio l’attività del<br />
dante causa, per non più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> acquisto del titolo, dandone imme<strong>di</strong>ata<br />
comunicazione al <strong>Comune</strong>.<br />
5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell’atto <strong>di</strong><br />
trasferimento dell’esercizio, può iniziare l’attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e<br />
presentato apposita comunicazione <strong>di</strong> subingresso al <strong>Comune</strong>. Decade da tale <strong>di</strong>ritto nel caso in cui non<br />
inizi l’attività entro il termine previsto dall’art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98.<br />
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione <strong>di</strong> un esercizio, l’autorizzazione rilasciata al<br />
subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il<br />
subingresso e non inizi l’attività entro il termine <strong>di</strong> cui all’art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98,<br />
decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare tale attività.<br />
7. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un’azienda commerciale, può continuare<br />
per sei mesi l’attività del dante causa, dandone imme<strong>di</strong>ata comunicazione al <strong>Comune</strong>. Qualora non<br />
acquisisca i requisiti professionali entro un anno dalla data del conferimento, decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
esercitare l’attività conferita.<br />
8. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell’impresa commerciale da parte <strong>di</strong> un incapace,<br />
chi tutela ai sensi <strong>di</strong> legge gli interessi dell’incapace deve darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al <strong>Comune</strong>,<br />
incaricando per la conduzione dell’esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e<br />
professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato <strong>di</strong> incapacità, accertata ai<br />
sensi <strong>di</strong> legge, l’interessato deve darne comunicazione al <strong>Comune</strong>, autocertificando il possesso dei<br />
requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti<br />
entro il termine <strong>di</strong> un anno, dalla detta cessazione <strong>di</strong> incapacità, decade dal titolo o dal <strong>di</strong>ritto per<br />
l’esercizio dell’attività, salvo che il ritardo <strong>di</strong>penda da causa a lui non imputabile.<br />
9. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo valgono anche per gli esercizi <strong>di</strong> somministrazione al pubblico <strong>di</strong><br />
alimenti e bevande <strong>di</strong> cui alla legge n. 287/91, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento. Per tale<br />
attività rimane l’obbligo dell’iscrizione al REC ed i termini <strong>di</strong> un anno in<strong>di</strong>cati ai commi precedenti vanno<br />
intesi in 180 giorni, a norma dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge 287/91.<br />
12
10. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio,<br />
su motivata istanza della <strong>di</strong>tta qualora il ritardo <strong>di</strong>penda da causa non imputabile all’interessato.<br />
Art. 22<br />
Attivazione e chiusura degli esercizi<br />
1. Entro trenta giorni dall'effettiva attivazione o cessazione <strong>di</strong> un esercizio va fatta apposita <strong>di</strong>chiarazione<br />
all'Ufficio Commercio con l'in<strong>di</strong>cazione della data nella quale l'esercizio è stato attivato o ha cessato<br />
l'attività.<br />
Art. 22/bis<br />
Disciplina degli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura dei phones centers (o call centers)<br />
1. Si stabilisce il seguente orario da scegliere in modo <strong>di</strong>screzuionale e articolato nel rispetto dei<br />
seguenti limiti massimi <strong>di</strong> apertura:<br />
- periodo estivo: dal 01.06 al 30.09<br />
giorni feriali apertura ore 8.00 e chiusura ore 22.00<br />
sabato e giorni festivi pertura ore 9.00 e chiusura ore 22.00<br />
- periodo invernale: dal 01.10 al 31.05<br />
giorni feriali apertura ore 8.00 e chiusura ore 21.00<br />
sabato e giorni festivi apertura ore 9.00 e chiusura ore 21.00<br />
La giornata <strong>di</strong> chiusura settimanale, sia alla domenica che in giornata feriale, è facoltativa.<br />
13
CAPO VI<br />
Sanzioni e norme finali<br />
Art. 23<br />
Sanzioni<br />
1. Nei casi <strong>di</strong> infrazione alle norme del presente regolamento, al <strong>di</strong> fuori dei casi non già sanzionati da leggi,<br />
è prevista per i trasgressori la facoltà <strong>di</strong> estinguere l’illecito effettuando il pagamento in misura ridotta tra<br />
un minimo <strong>di</strong> L. 250.000 (EURO 129,11) ed un massimo <strong>di</strong> L. 1.500.000 (EURO 774,68), ai sensi e con le<br />
modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.<br />
Art. 24<br />
Entrata in vigore<br />
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore a<br />
seguito dell’esecutività della deliberazione che lo approva.<br />
14
Allegato "A"<br />
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA DEI LOCALI<br />
Il<br />
sottoscritto<br />
_______________________________________________________________nato a<br />
_________________________________________________<br />
il<br />
____________________________ e residente in<br />
________________________________________________________________ , con<br />
riferimento alla richiesta/comunicazione <strong>di</strong> (1)_________________________ per me<strong>di</strong>a<br />
struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta relativa alla <strong>di</strong>tta<br />
___________________________________________________________, ai sensi della<br />
legge 15/1968 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, con la presente<br />
D I C H I A R A<br />
1. Che l'attività viene esercitata in Via/Piazza etc.<br />
__________________________________ n° _________ ( Dati catastali :<br />
Sz._________ Fg. __________ m.n. _________ ) .<br />
2. Che i locali sede dell'attività sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n.<br />
_________________________________________________.<br />
3. Che la costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita<br />
con licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia n. ______________ del _____________________ e<br />
che sono stati <strong>di</strong>chiarati agibili con provve<strong>di</strong>mento n. ________________ del<br />
____________________/ opp.: per decorrenza termini in data :_______________.<br />
4. Dalla predetta licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia risulta che i locali in questione hanno<br />
destinazione d'uso : _________________________________________________.<br />
5. Che i locali non hanno subìto mo<strong>di</strong>fiche rispetto all'agibilità posseduta .<br />
6. In alternativa al punto 2) in<strong>di</strong>care la partita catastale.:<br />
____________________________.<br />
7. Che la superficie complessiva dei locali è <strong>di</strong> mq. ____________ ( <strong>di</strong> cui mq.<br />
___________ per la ven<strong>di</strong>ta , mq. __________ per servizi, mq. _________ per<br />
depositi/magazzini, mq. ___________ per altra superficie ) .<br />
8. Che i locali sono <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> ____________________________________________<br />
e che il sottoscritto ne ha la <strong>di</strong>ponibilità a titolo <strong>di</strong><br />
_______________________________________.<br />
Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività commerciale venisse svolta in e<strong>di</strong>fici o<br />
locali la cui destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia a suo<br />
tempo rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo e<strong>di</strong>lizio-urbanistico,<br />
verrà dato corso ai conseguenti provve<strong>di</strong>menti sanzionatori, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione commerciale richiesta.<br />
Letto, confermato e sottoscritto.<br />
IL DICHIARANTE<br />
____________________________<br />
(1) In<strong>di</strong>care se : apertura, ampliamento, trasferimento, variazione, .......<br />
15
Allegato "B"<br />
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE APERTURA ESPOSIZIONE/MOSTRA DI MERCI VARIE<br />
AI SOLI FINI PROMOZIONALI<br />
( art. 19 Regolamento per il Commercio del comune <strong>di</strong> <strong>Bussolengo</strong>. )<br />
AL COMUNE DI<br />
<strong>Bussolengo</strong>. (VR )<br />
Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per il Commercio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Bussolengo</strong>. (VR) il sottoscritto :<br />
Cognome _________________________________ Nome<br />
________________________________ Sesso : |__| M |__| F - Cod. Fisc.:<br />
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - data <strong>di</strong> nascita _______________ -<br />
luogo <strong>di</strong> nascita ____________________________- Stato ___________ - Provincia -<br />
__________ - citta<strong>di</strong>nanza ___________________________________ Residenza : Stato<br />
_____________________ Provincia ___________________________________ <strong>Comune</strong><br />
________________________________________________ C.A.P. __________________<br />
Via / Piazza / etc. _________________________________________________ n°<br />
____________<br />
In qualità <strong>di</strong> :<br />
|__| titolare omonima impresa in<strong>di</strong>viduale - p. iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|<br />
con sede nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> _______________________________ c.a.p. ____________<br />
Prov. ____________ Via / Piazza / etc.<br />
_____________________________________________ n° ____________ - telefono<br />
_________________________ - fax _________________________ e-mail<br />
_____________________________________________ n° iscrizione al Registro Imprese<br />
( se già iscritto ) _________________________ C.C.I.A.A. <strong>di</strong><br />
_______________________________<br />
|__| Legale Rappresentante della Società :<br />
____________________________________________<br />
- Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -<br />
- P. iva ( se <strong>di</strong>versa da C.F. ) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|<br />
con sede nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> _______________________________________ c.a.p.<br />
__________ Provincia _________ Via / Piazza / etc.<br />
___________________________________________ n° _________ - tel. :<br />
______________________________ fax. : _______________________ e-mail :<br />
______________________________ - n° iscrizione Registro Imprese ____________<br />
presso la C.C.I.A.A. <strong>di</strong> ______________________________<br />
C O M U N I C A<br />
l'apertura <strong>di</strong> una ESPOSIZIONE/MOSTRA ai soli fini promozionali <strong>di</strong> merci appartenenti al<br />
|__| settore ALIMENTARE<br />
|__| settore NON ALIMENTARE<br />
effettuata in appositi locali <strong>di</strong>versi dai locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/o produzione.<br />
Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le <strong>di</strong>chiarazioni<br />
false, la falsità negli atti e l'uso <strong>di</strong> atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali<br />
previste dall'art. 26 della legge 15/1968,<br />
16
D I C H I A R A<br />
1. Che l'esposizione/mostra è situata in Via/Piazza etc.<br />
__________________________________ n° _________ ( Dati catastali :<br />
Sz._________ Fg. __________ m.n. _________ ) .<br />
2. Che i locali sede dell'attività sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n.<br />
__________.<br />
3. La costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita con<br />
licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia n. ________ del ___________ e che sono stati <strong>di</strong>chiarati<br />
agibili con provve<strong>di</strong>mento n. ________ del _________/ opp.: per decorrenza termini in<br />
data :________.<br />
4. Dalla predetta licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia risulta che i locali in questione hanno<br />
destinazione ______________________________.<br />
5. In alternativa al punto 2) in<strong>di</strong>care la partita<br />
catastale.:____________________________.<br />
6. Che i locali non hanno subìto mo<strong>di</strong>fiche rispetto all'agibilità posseduta .<br />
7. Che la superficie complessiva dei locali è <strong>di</strong> mq. ________ ( <strong>di</strong> cui mq. _______ per<br />
l'esposizione , mq. ______ per servizi, mq. _____ per depositi/magazzini, mq.<br />
________ per altra superficie .<br />
8. Che i locali sono <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> __________________________________ e che il<br />
sottoscritto ne ha la <strong>di</strong>ponibilità a titolo <strong>di</strong><br />
_______________________________________.<br />
Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività venisse svolta in e<strong>di</strong>fici o locali la cui<br />
destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia a suo tempo<br />
rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo e<strong>di</strong>lizio-urbanistico, verrà<br />
dato corso ai conseguenti provve<strong>di</strong>menti sanzionatori, in<strong>di</strong>pendentemente dall'avvenuto<br />
rilascio dell'autorizzazione richiesta.<br />
Letto, confermato e sottoscritto.<br />
IL DICHIARANTE<br />
____________________________<br />
17