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REGOLAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI - Comune di Bussolengo

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Bussolengo</strong><br />

Provincia <strong>di</strong> Verona<br />

<strong>REGOLAMENTO</strong><br />

PER L’INSEDIAMENTO DELLE<br />

ATTIVITA’ <strong>COMMERCIALI</strong><br />

Approvato con delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2001<br />

successivamente mo<strong>di</strong>ficato con deliberazioni <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 25<br />

del 29.04.2004 (art. 14), n. 25 del 31.03.2005 e n. 63 del 29.09.2005<br />

• Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali<br />

• Norme proce<strong>di</strong>mentali concernenti le domande<br />

relative alle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

• Norme speciali e semplificazioni per l’esercizio delle<br />

attivita’ commerciali<br />

1


CAPO I – Oggetto e definizioni<br />

Art. 1 - Oggetto e finalità<br />

Art. 2 - Definizioni<br />

Art. 3 - Zone comunali<br />

CAPO II – Programmazione e caratteristiche degli inse<strong>di</strong>amenti<br />

Art. 4 - Durata della programmazione<br />

Art. 5 - Me<strong>di</strong>e strutture fino a 1000 mq.<br />

Art. 6 - Me<strong>di</strong>e strutture da 1001 mq. a 2500 mq.<br />

Art. 7 - Caratteristiche degli esercizi<br />

Art. 8 - Parcheggi<br />

CAPO III – Proce<strong>di</strong>mento per le me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />

Art. 9 - Domanda <strong>di</strong> autorizzazione<br />

Art. 10 - Adempimenti del responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />

Art. 11 - Centri commerciali<br />

CAPO IV – Tutela dei centri storici e dei centri minori<br />

Art. 12 - Centri storici<br />

Art. 13 - Botteghe storiche<br />

Art. 14 - Contributi e agevolazioni<br />

Art. 15 - Centri minori<br />

CAPO V – Norme speciali e semplificazioni<br />

Art. 16 - Tabelle speciali <strong>di</strong> cui all’art. 56 del D.M. 375/88<br />

Art. 16/bis - Esercizi commerciali effettuanti la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti per sex-shop<br />

Art. 17 - Ven<strong>di</strong>te temporanee<br />

Art. 18 - Ven<strong>di</strong>ta prodotti in confezione unica<br />

Art. 19 - Esposizioni <strong>di</strong> merci<br />

Art. 20 - Distributori automatici<br />

Art. 21 - Subingresso<br />

Art. 22 - Attivazione e chiusura degli esercizi<br />

Art. 22/bis - Disciplina degli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura dei phones centers (o call centers)<br />

CAPO VI – Sanzioni e norme finali<br />

Art. 23 - Sanzioni<br />

Art. 24 - Entrata in vigore<br />

2


CAPO I<br />

Oggetto e definizioni<br />

Art. 1<br />

Oggetto e finalità<br />

1. Il presente regolamento <strong>di</strong>sciplina l’inse<strong>di</strong>amento delle attività commerciali, in attuazione del decreto<br />

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, <strong>di</strong> seguito definito “decreto legislativo”, e della legge regionale 9<br />

agosto 1999, n. 37, <strong>di</strong> seguito definita “legge regionale”.<br />

2. E intenzione dell’amministrazione comunale privilegiare l’inse<strong>di</strong>amento degli esercizi <strong>di</strong> vicinato e <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>o-piccole strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

3. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali vengono in<strong>di</strong>viduati sulla base dei seguenti principi:<br />

a) modernizzazione del sistema <strong>di</strong>stributivo<br />

b) garanzia <strong>di</strong> concorrenzialità del sistema <strong>di</strong>stributivo<br />

c) salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente e della viabilità dei centri urbani<br />

d) mantenimento <strong>di</strong> una presenza <strong>di</strong>ffusa e qualificata del servizio <strong>di</strong> prossimità<br />

e) equilibrio delle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong>stributive<br />

f) tutela delle piccole e me<strong>di</strong>e imprese commerciali<br />

g) identificazione <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti<br />

pubblici.<br />

Art. 2<br />

Definizioni<br />

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:<br />

a) Per struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-piccola: una me<strong>di</strong>a struttura con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta da 251 mq. a<br />

1.000 mq. <strong>di</strong> cui all'art. 14, comma 1, lett. a) della L.R. 09.08.1999, n. 37.<br />

b) Per struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-grande: una me<strong>di</strong>a struttura con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta da 1.001 mq. a<br />

2.500 mq. <strong>di</strong> cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 09.08.1999, n. 37.<br />

c) Per centro commerciale: un insieme <strong>di</strong> esercizi commerciali, inseriti in una struttura a destinazione<br />

specifica commerciale e/o <strong>di</strong>rezionale e che usufruiscono <strong>di</strong> infrastrutture comuni e spazi <strong>di</strong><br />

servizio gestiti unitariamente, formanti una struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-grande o grande. La<br />

superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Non si considerano centri commerciali le<br />

strutture con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fino a 1.000 mq.<br />

d) Per superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta: l’area destinata alla ven<strong>di</strong>ta, coperta o scoperta, al netto della muratura,<br />

compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta quella destinata a magazzini, depositi, locali <strong>di</strong> lavorazione, uffici amministrativi<br />

dell’azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi <strong>di</strong> collegamento fra più locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ove<br />

non vi sia esposizione <strong>di</strong> merce. Inoltre non costituisce superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta nei supermercati la<br />

zona <strong>di</strong> passaggio tra la linea casse e l’ingresso dove non è esposta la merce, <strong>di</strong> deposito dei<br />

carrelli e quella ove accede esclusivamente il personale <strong>di</strong> servizio.<br />

Gli esercizi che effettuano ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

- mobili<br />

- fiori, piante e articoli da giar<strong>di</strong>naggio<br />

- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti <strong>di</strong> ricambio<br />

- materiali per l’e<strong>di</strong>lizia e/o idro-termo-sanitari<br />

- legnami<br />

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato<br />

- combustibili<br />

possono utilizzare una superficie espositiva aperta al pubblico, non considerata superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta,<br />

<strong>di</strong> ampiezza non superiore a 2000 mq. per i negozi <strong>di</strong> vicinato e non superiore a 4000 mq. per le<br />

me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

Art. 3<br />

Zone comunali<br />

1. Agli effetti del presente regolamento, fino all’approvazione della nuova variante al Piano Regolatore<br />

Generale, le zone omogenee comunali sono definite in base al P.R.G. vigente, con il seguente criterio:<br />

• Per zone <strong>di</strong> tipo “A” :centro storico e corti rurali<br />

3


• Per zone <strong>di</strong> tipo “B” :completamento e<strong>di</strong>lizio (zona residenziale a ridosso del centro storico e già<br />

e<strong>di</strong>ficata)<br />

• Per zone <strong>di</strong> tipo “C” :espansione residenziale.<br />

• Per zone <strong>di</strong> tipo “D” :produttive-commerciali.<br />

4


CAPO II<br />

Programmazione e caratteristiche degli inse<strong>di</strong>amenti<br />

Art. 4<br />

Durata della programmazione<br />

1. La programmazione dell’inse<strong>di</strong>amento delle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ha la medesima durata <strong>di</strong> quella<br />

prevista dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 37/99. Alla scadenza <strong>di</strong> tali perio<strong>di</strong> la<br />

programmazione è automaticamente rinnovata fino all’adozione <strong>di</strong> un nuovo provve<strong>di</strong>mento.<br />

Art. 5<br />

Me<strong>di</strong>e strutture fino a 1.000 mq.<br />

1. Sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dal settore commercio, il trasferimento, l’ampliamento,<br />

la variazione del settore merceologico e la nuova apertura delle strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>o-piccole su<br />

tutto il territorio comunale, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili<br />

con la struttura residenziale (art. 14 comma 2 della legge regionale).<br />

2. Per i nuovi inse<strong>di</strong>amenti al <strong>di</strong> fuori delle zone <strong>di</strong> tipo A, così come definite nel P.R.G. vigente, deve<br />

essere garantita una <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall’art. 13,<br />

comma 1, lettera a), della legge regionale.<br />

Art. 6<br />

Me<strong>di</strong>e strutture da 1001 mq. a 2.500 mq.<br />

Sono autorizzabili il trasferimento, l’ampliamento, la variazione del settore merceologico e l’apertura delle<br />

strutture me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> nelle zone <strong>di</strong> tipo A, nonche’ nelle zone <strong>di</strong> tipo B-C e D a specifica destinazione<br />

commerciale purche’ sia espressamente prevista per le singole zone la loro localizzazione dagli strumenti<br />

urbanistici.<br />

1. Al <strong>di</strong> fuori delle zone <strong>di</strong> tipo A, per le strutture me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> sono autorizzabili, purché sia garantita una<br />

<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall'art. 13, comma 2, lettera b),<br />

della legge regionale : l'apertura <strong>di</strong> nuove strutture, l'ampliamento <strong>di</strong> strutture esistenti, la variazione del<br />

settore merceologico e il trasferimento <strong>di</strong> sede dell'esercizio su tutto il territorio comunale .<br />

2. Sono comunque consentiti la concentrazione <strong>di</strong> almeno 4 esercizi o l’accorpamento <strong>di</strong> più esercizi<br />

autorizzati ai sensi della L. 426/71 per tabelle per generi <strong>di</strong> largo e generale consumo, ai sensi dell’art.<br />

11, comma 7 della legge regionale, purché sia garantita una <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree da destinare a<br />

parcheggio nella misura determinata dall’art. 13, comma 2, lettera b, della legge regionale ed a<br />

con<strong>di</strong>zione che in ciascuna zona d’origine rimanga almeno un esercizio del settore alimentare.<br />

3. In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo è subor<strong>di</strong>nato all’accertamento<br />

dell’impatto sulla viabilità della struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale.<br />

4. In caso <strong>di</strong> centri commerciali polifunzionali l’autorizzazione è subor<strong>di</strong>nata anche alla valutazione<br />

d’impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 447/95.<br />

Art. 7<br />

Caratteristiche degli esercizi<br />

1. I locali destinati alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio devono avere accesso <strong>di</strong>retto da pubblica via ovvero, qualora<br />

trattasi <strong>di</strong> area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest’ultimo caso devono<br />

avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica e non possono essere collocati a piani<br />

superiori al primo .<br />

2. Nel caso in cui la <strong>di</strong>tta svolga anche l’attività <strong>di</strong> commercio all’ingrosso, la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio può essere<br />

effettuata in locali <strong>di</strong>stinti e separati da pareti stabili, anche se dotati <strong>di</strong> porte <strong>di</strong> comunicazione interna<br />

non accessibili al pubblico, e ingressi <strong>di</strong>stinti.<br />

3. La prevalenza delle attività entro un esercizio commerciale è definita in base al volume d’affari<br />

autocertificato dalla Ditta interessata.<br />

5


Art. 8<br />

Parcheggi<br />

1. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria <strong>di</strong> apertura degli esercizi<br />

commerciali a cui sono legati da vincolo <strong>di</strong> destinazione ad uso pubblico così come previsto dall'art. 25,<br />

commi 12 e 13 della L.R. 61/1985 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

2. L'agibilità dei locali a<strong>di</strong>biti ad attività commerciali è subor<strong>di</strong>nata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella<br />

misura prescritta ed alla loro conformità alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> eliminazione delle barriere<br />

architettoniche ( legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989 ).<br />

6


CAPO III<br />

Proce<strong>di</strong>mento per le me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />

Art. 9<br />

Domanda <strong>di</strong> autorizzazione<br />

1. La nuova apertura, il trasferimento <strong>di</strong> sede, l’ampliamento della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e la variazione del<br />

settore merceologico delle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sono soggetti ad autorizzazione su istanza degli<br />

interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale <strong>di</strong> cui al Capo II del<br />

presente regolamento.<br />

2. Nell’istanza devono essere <strong>di</strong>chiarati, a pena d’inammissibilità:<br />

- il possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 5 del decreto legislativo;<br />

- il settore o i settori merceologici;<br />

- l’ubicazione dell’esercizio;<br />

- la superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell’esercizio ed eventuale superficie espositiva <strong>di</strong> cui al precedente art.2;<br />

- le eventuali con<strong>di</strong>zioni necessarie ai fini dell’accorpamento o della concentrazione <strong>di</strong> esercizi, ai<br />

sensi dell’art. 11, comma 7, della legge regionale.<br />

3. Nell’istanza può essere altresì richiesto il rilascio contestuale della eventuale concessione e<strong>di</strong>lizia<br />

necessaria per l’intervento e<strong>di</strong>lizio relativo ai locali dell’esercizio.<br />

4. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:<br />

- una pianta in scala 1:100 dell’immobile, con evidenziata l’area dei locali destinata alla ven<strong>di</strong>ta, in<br />

duplice copia redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo/collegio riportante in calce:<br />

a) In<strong>di</strong>cazione circa la proprietà dell'immobile<br />

b) Estremi della concessione e<strong>di</strong>lizia, dell'agibilità, ( se già possedute ) e <strong>di</strong> eventuali altri<br />

provve<strong>di</strong>menti collegati ;<br />

c) Via e numero civico<br />

d) Denominazione della <strong>di</strong>tta che eserciterà l'attività ;<br />

e) In<strong>di</strong>cazione della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e della superficie totale dell'esercizio;<br />

f) Firma del richiedente l'autorizzazione<br />

in alternativa alla documentazione da a) a f) così come sopradescritta può essere resa<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia redatta secondo il fac-simile allegato in calce al presente<br />

provve<strong>di</strong>mento ( Allegato "A" ).<br />

- in caso <strong>di</strong> richiesta anche <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia, la documentazione prevista dal Regolamento<br />

e<strong>di</strong>lizio.<br />

5. In caso <strong>di</strong> strutture me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> deve essere altresì allegata la seguente documentazione:<br />

- una planimetria in scala 1:1000 o 1:500 della zona, con evidenziati gli spazi destinati a parcheggio<br />

<strong>di</strong>stinguendo fra parcheggi effettivi per i clienti e parcheggi per i <strong>di</strong>pendenti e per gli<br />

approvvigionamenti, gli ingressi e le uscite dei veicoli, le strade a<strong>di</strong>acenti all’esercizio con le<br />

<strong>di</strong>mensioni ed il senso <strong>di</strong> percorrenza delle corsie veicolari;<br />

- uno stu<strong>di</strong>o della viabilità dell’area, con in<strong>di</strong>cata la quantità me<strong>di</strong>a dei veicoli che entrano e che<br />

escono dalla struttura commerciale in una giornata e la quantità dei veicoli che transitano sulle<br />

strade a<strong>di</strong>acenti secondo le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui all'art. 16 della legge regionale. Dovrà essere altresì<br />

prodotta tutta la documentazione <strong>di</strong> cui all'allegato "A" - lettera B) della deliberazione della Giunta<br />

Regionale del Veneto n. 4664 del 28.12.1999 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.;<br />

- in caso <strong>di</strong> centri commerciali con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta superiore a mq. 8.000 : una valutazione <strong>di</strong><br />

impatto ambientale redatta secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6 della L.R. 37/99.<br />

6. All’istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma <strong>di</strong> autocertificazione, copia <strong>di</strong> ogni atto<br />

d’assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e similari) già<br />

acquisito dal richiedente e riferito all’iniziativa commerciale in questione.<br />

Art. 10<br />

Adempimenti del responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />

1. Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite posta ovvero presentate all'Ufficio<br />

Protocollo del <strong>Comune</strong>, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio <strong>di</strong> apposita ricevuta attestante<br />

l'avvenuta presentazione della domanda o della comunicazione.<br />

2. La domanda <strong>di</strong> autorizzazione , completa delle informazioni <strong>di</strong> cui alla modulistica approvata dalla Giunta<br />

Regione Veneto, e della documentazione prevista dal presente Regolamento, per la quale non sia stato<br />

comunicato il <strong>di</strong>niego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.<br />

7


3. Qualora venga richiesto il rilascio contestuale dell’autorizzazione e della concessione e<strong>di</strong>lizia, il<br />

proce<strong>di</strong>mento unico deve concludersi entro 90 giorni, il rilascio della autorizzazione commerciale e della<br />

concessione e<strong>di</strong>lizia deve essere contestuale. L’esito negativo <strong>di</strong> uno dei due proce<strong>di</strong>menti inficia anche<br />

l’altro, per contro, l’eventuale buon fine <strong>di</strong> uno dei due non costituisce presupposto per la positiva<br />

conclusione dell’altro. Nel caso <strong>di</strong> concessioni già rilasciate deve, comunque, essere verificata la<br />

correlazione e la corrispondenza tra autorizzazione commerciale e concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />

4. Il termine del proce<strong>di</strong>mento può essere sospeso dal responsabile del proce<strong>di</strong>mento una sola volta per la<br />

richiesta d’integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della<br />

domanda. In caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> particolare complessità o ogniqualvolta risulti necessario, il<br />

responsabile del proce<strong>di</strong>mento può convocare una conferenza <strong>di</strong> servizi tra tutti gli uffici interni e gli enti<br />

esterni interessati, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90.<br />

5. La comunicazione produce gli effetti relativi dalla data <strong>di</strong> ricevimento solo quando è completa delle<br />

informazioni <strong>di</strong> cui alla modulistica approvata dalla Giunta Regione Veneto,<br />

6. Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo<br />

del responsabile del proce<strong>di</strong>mento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell'istruttoria.<br />

7. La richiesta <strong>di</strong> integrazione della domanda non interrompe il termine per il perfezionamento del silenzioassenso;<br />

tuttavia la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'emissione del<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego.<br />

8. Il termine <strong>di</strong> cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del d.lgs 114/98 per l’inizio dell’attività decorre dalla data in<br />

cui il richiedente ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, con<strong>di</strong>zionato in ogni<br />

caso al rilascio dell’agibilità, dalla data della quale decorre il termine <strong>di</strong> un anno previsto dal succitato art.<br />

22.<br />

9. Le domande <strong>di</strong> autorizzazione al trasferimento <strong>di</strong> sede dell’esercizio, all’ampliamento dello stesso o alla<br />

concentrazione o accorpamento <strong>di</strong> piu’ esercizi, debbono essere istruite con priorita’ rispetto alle<br />

domande <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> nuovi esercizi commerciali.<br />

Art. 11<br />

Centri commerciali<br />

1. Ai fini della determinazione delle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli<br />

esercizi aventi una superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta pari alla somma delle superfici <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta degli esercizi al<br />

dettaglio in essi presenti.<br />

2. I singoli esercizi operanti all’interno dei centri commerciali devono essere autorizzati, su richiesta degli<br />

interessati, in conformità all’art. 9 della legge regionale.<br />

8


CAPO IV<br />

Tutela dei centri storici e dei centri minori<br />

Art. 12<br />

Centri storici<br />

1. Ai sensi dell’art. 23 della legge regionale è in<strong>di</strong>viduata come centro storico la zona comunale <strong>di</strong> tipo A<br />

nonché gli e<strong>di</strong>fici singoli schedati aventi caratteristiche <strong>di</strong> valore ambientale-architettonico.<br />

2. E’ vietata nei centri storici la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti per sex-shop.<br />

3. Ai sensi dell’art. 24 della legge regionale, per gli interventi <strong>di</strong> recupero e<strong>di</strong>lizio nelle aree del centro<br />

storico, finalizzati al miglioramento e all’inserimento <strong>di</strong> attività commerciali, sia gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

sia la quota del contributo del costo <strong>di</strong> costruzione sono ridotti del 50%. Nel caso in cui i locali non<br />

vengano utilizzati per attività commerciale, si perde il beneficio e si provvederà a chiedere il recupero del<br />

50% <strong>di</strong> sconto.<br />

Art. 13<br />

Botteghe storiche<br />

1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, situati nel centro storico, che hanno svolto<br />

sempre la loro attività all’interno del centro storico.<br />

2. L'attività deve essere stata ininterrotta per almeno:<br />

- 35 anni, anche con subentro purché all'interno del nucleo familiare<br />

- 45 anni, anche con subentro a qualsiasi titolo e con qualsiasi soggetto, purché siano passati almeno 30<br />

anni dall'ultima cessione <strong>di</strong> azienda o affidamento in gestione.<br />

3. Lo stato <strong>di</strong> "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco del <strong>Comune</strong>, su<br />

specifica domanda del titolare dell'esercizio cui compete l'onere della documentazione per il<br />

riconoscimento della qualifica. Lo stato <strong>di</strong> bottega storica dà <strong>di</strong>ritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo<br />

delle Botteghe Storiche del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Bussolengo</strong>, istituito e aggiornato dall'Ufficio Commercio, e ad<br />

usufruire dei contributi così come previsto dal successivo art. 14 .<br />

Art. 14<br />

Contributi e agevolazioni<br />

1. Per la rivitalizzazione del Centro Storico, nel suo tessuto economico, sociale e culturale, in linea con gli<br />

obiettivi <strong>di</strong> cui all'art. 1 della L.R. 37/99, è previsto un incentivo sotto forma <strong>di</strong> contributo per le botteghe<br />

storiche così come definite dall'art. 13 del presente regolamento.<br />

2. Il contributo <strong>di</strong> cui al precedente comma decorre dall’anno solare successivo all’istituzione dell’albo e<br />

gode delle seguenti speciali agevolazioni:<br />

- rimborso dell’imposta comunale sulla pubblicità del 80%, limitatamente all’insegna del negozio;<br />

- rimborso del 50% della tariffa rifiuti<br />

- rimborso dell’80% del pagamento del canone per l’eventuale occupazione del suolo pubblico (quando<br />

consentito) - pagamento dell’ I.C.I. nell’aliquota minima prevista ( solo nel caso <strong>di</strong> corrispondenza tra<br />

esercente e proprietario dei locali ) .<br />

3. Per essere ammessi al rimborso del contributo i richiedenti devono presentare apposita istanza, in carta<br />

libera, entro il 30 ottobre <strong>di</strong> ogni anno, allegando la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti<br />

(eliminato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2004 e sostituito con il seguente testo)<br />

4. Il rimborso del contributo verrà erogato d’ufficio annualmente, previo accertamento <strong>di</strong> avvenuto<br />

pagamento dei tributi ammessi al contributo.<br />

Art. 15<br />

Centri minori<br />

1. Nel centro abitato <strong>di</strong> San Vito al Mantico (avente meno <strong>di</strong> 3.000 abitanti) sono autorizzabili esercizi<br />

polifunzionali (commercio al dettaglio <strong>di</strong> prodotti del settore merceologico alimentare unitamente ad<br />

almeno 3 <strong>di</strong>verse attività commerciali, economiche, amministrative o <strong>di</strong> servizi complementari organizzati<br />

secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) aventi una superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta non superiore<br />

a 250 mq.<br />

9


2. Gli esercizi polifunzionali godono degli stessi contributi e agevolazioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 14 riferiti<br />

alle botteghe storiche.<br />

3. Ai sensi dell’art. 21 della legge regionale, per gli interventi <strong>di</strong> recupero e<strong>di</strong>lizio nei centri minori, sia gli<br />

oneri <strong>di</strong> urbanizzazione sia la quota del contributo del costo <strong>di</strong> costruzione sono ridotti del 50% per le<br />

istanze presentate a far tempo dal 01.01.2001. Nel caso in cui i locali non vengano utilizzati per attività<br />

commerciale, si perde il beneficio e si provvederà a chiedere il recupero del 50% <strong>di</strong> sconto.<br />

10


CAPO V<br />

Norme speciali e semplificazioni<br />

Art. 16<br />

Tabelle speciali <strong>di</strong> cui all’art. 56 del D.M. 375/88<br />

1. La ven<strong>di</strong>ta dei prodotti <strong>di</strong> cui alle tabelle speciali per i titolari <strong>di</strong> negozi già autorizzati <strong>di</strong> farmacie,<br />

riven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> generi <strong>di</strong> monopolio e <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, <strong>di</strong> cui all’art. 56 del decreto<br />

ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è subor<strong>di</strong>nata al possesso dei soli requisiti morali <strong>di</strong> cui all’art. 5,<br />

commi 2 e 4 del decreto legislativo.<br />

2. La ven<strong>di</strong>ta può iniziare previa denuncia inizio attività al <strong>Comune</strong>, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90.<br />

Nella denuncia la <strong>di</strong>tta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali <strong>di</strong> cui all’art. 5 del decreto<br />

legislativo.<br />

Art. 16/bis<br />

Esercizi commerciali effettuanti la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti per sex-shop<br />

1. Fatto salvo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 12 co. 2 del presente regolamento per l’inse<strong>di</strong>amento delle<br />

attività commerciali è vietata l’apertura <strong>di</strong> esercizi commerciali destinati alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti per<br />

sex-shop nel centro abitato e ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a metri 1200 dalle scuole.<br />

Art. 17<br />

Ven<strong>di</strong>te temporanee<br />

1. In occasione <strong>di</strong> eventi o manifestazioni straor<strong>di</strong>narie, feste o riunioni <strong>di</strong> persone il commercio al dettaglio<br />

su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività al <strong>Comune</strong>, ai sensi dell’art. 19 della<br />

L. 241/90.<br />

2. Nella denuncia il soggetto interessato deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi <strong>di</strong> cui all’art.<br />

5 del decreto legislativo 114/98.<br />

3. Tali autorizzazioni mantengono la loro vali<strong>di</strong>tà solo per il periodo <strong>di</strong> svolgimento della manifestazione cui<br />

fanno riferimento, e non possono comunque avere durata superiore a gg. 15 consecutivi.<br />

Art. 18<br />

Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti in "confezione unica"<br />

1. La ven<strong>di</strong>ta al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, <strong>di</strong> prodotti appartenenti a settori<br />

merceologici <strong>di</strong>versi è consentita purché l'esercizio sia abilitato alla ven<strong>di</strong>ta del settore merceologico in<br />

cui rientra il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulta avere un valore <strong>di</strong> mercato<br />

superiore tra quelli contenuti nella confezione.<br />

2. Se trattasi <strong>di</strong> prodotti "marginali" del settore alimentare, la ven<strong>di</strong>ta promiscua è subor<strong>di</strong>nata<br />

all'osservanza delle norme <strong>di</strong> carattere igienico-sanitario.<br />

3. Insieme ai prodotti compresi in un settore merceologico, si intende autorizzata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> articoli che ne<br />

costituiscono il contenitore <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso settore merceologico, purché sia <strong>di</strong> modesto valore e la ven<strong>di</strong>ta sia<br />

effettuata secondo gli usi commerciali locali.<br />

Art. 19<br />

Esposizioni <strong>di</strong> merci<br />

1. L'esposizione, o mostra, <strong>di</strong> merci varie ai fini promozionali effettuata in appositi spazi <strong>di</strong>versi dai locali <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta o <strong>di</strong> produzione è consentita previa comunicazione, redatta secondo il fac-simile allegato al<br />

presente provve<strong>di</strong>mento, ( Allegato "B" ), da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'attivazione<br />

dell'esposizione.<br />

2. La data <strong>di</strong> attivazione dell'esposizione va comunicata all'Ufficio Commercio .<br />

3. L'esposizione non attivata entro 180 gg. dalla comunicazione si intende rinunciata .<br />

4. L'esposizione è subor<strong>di</strong>nata ai seguenti vincoli:<br />

a) è fatto assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> contrattazione all'interno dei locali ;<br />

b) deve essere esposto un cartello in<strong>di</strong>cante l'in<strong>di</strong>rizzo del negozio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o dell'azienda produttrice.<br />

11


Art. 20<br />

Distributori automatici<br />

1. Al titolare <strong>di</strong> un esercizio commerciale è consentita l’installazione, all’interno dello stesso, o nelle<br />

imme<strong>di</strong>ate vicinanze, <strong>di</strong> apparecchi automatici per la ven<strong>di</strong>ta al pubblico <strong>di</strong> prodotti compresi nel settore<br />

merceologico alimentare, subor<strong>di</strong>nata soltanto all’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni igienico-sanitarie e, ove<br />

occorra, nel rispetto del co<strong>di</strong>ce della strada.<br />

2. Al titolare <strong>di</strong> un pubblico esercizio è consentita l’installazione, all’interno dello stesso, o nelle imme<strong>di</strong>ate<br />

vicinanze, <strong>di</strong> apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico <strong>di</strong> alimenti e bevande,<br />

subor<strong>di</strong>nata soltanto all’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra,nel rispetto del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada.<br />

3. L’installazione, negli spacci interni o in altri spazi non aperti al pubblico, <strong>di</strong> apparecchi automatici per la<br />

<strong>di</strong>stribuzione o la somministrazione <strong>di</strong> prodotti, è soggetta a comunicazione semplice al comune, ai fini<br />

del controllo dell’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni igienico-sanitarie.<br />

ART. 21<br />

Subingresso<br />

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, per atto tra vivi o a causa <strong>di</strong> morte,<br />

comporta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività,<br />

sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante abbia i requisiti<br />

professionali e morali per l’esercizio dell’attività. Non può essere oggetto <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> trasferimento l’attività<br />

corrispondente ad un solo settore merceologico <strong>di</strong> un esercizio.<br />

2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell’atto <strong>di</strong> trasferimento dell’esercizio o, nel caso <strong>di</strong><br />

subingresso per causa <strong>di</strong> morte, alla data <strong>di</strong> acquisto del titolo, può iniziare l’attività, solo dopo aver<br />

presentato apposita comunicazione al <strong>Comune</strong>. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi<br />

l’attività entro il termine previsto dall’art. 22, comma quarto, lettera a) del D.lgs. n. 114/98, decade dal<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare l’attività del dante causa.<br />

3. Il subentrante per causa <strong>di</strong> morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data <strong>di</strong> acquisto del<br />

titolo, può iniziare l’attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita<br />

comunicazione <strong>di</strong> subingresso al <strong>Comune</strong>. Qualora non inizi l’attività entro un anno dalla data predetta,<br />

decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare l’attività del dante causa.<br />

4. Fermo restando il <strong>di</strong>sposto dei commi precedenti, il subentrante per causa <strong>di</strong> morte, anche se non in<br />

possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà <strong>di</strong> continuare a titolo provvisorio l’attività del<br />

dante causa, per non più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> acquisto del titolo, dandone imme<strong>di</strong>ata<br />

comunicazione al <strong>Comune</strong>.<br />

5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell’atto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell’esercizio, può iniziare l’attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e<br />

presentato apposita comunicazione <strong>di</strong> subingresso al <strong>Comune</strong>. Decade da tale <strong>di</strong>ritto nel caso in cui non<br />

inizi l’attività entro il termine previsto dall’art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98.<br />

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione <strong>di</strong> un esercizio, l’autorizzazione rilasciata al<br />

subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il<br />

subingresso e non inizi l’attività entro il termine <strong>di</strong> cui all’art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98,<br />

decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare tale attività.<br />

7. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un’azienda commerciale, può continuare<br />

per sei mesi l’attività del dante causa, dandone imme<strong>di</strong>ata comunicazione al <strong>Comune</strong>. Qualora non<br />

acquisisca i requisiti professionali entro un anno dalla data del conferimento, decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

esercitare l’attività conferita.<br />

8. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell’impresa commerciale da parte <strong>di</strong> un incapace,<br />

chi tutela ai sensi <strong>di</strong> legge gli interessi dell’incapace deve darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al <strong>Comune</strong>,<br />

incaricando per la conduzione dell’esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e<br />

professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato <strong>di</strong> incapacità, accertata ai<br />

sensi <strong>di</strong> legge, l’interessato deve darne comunicazione al <strong>Comune</strong>, autocertificando il possesso dei<br />

requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti<br />

entro il termine <strong>di</strong> un anno, dalla detta cessazione <strong>di</strong> incapacità, decade dal titolo o dal <strong>di</strong>ritto per<br />

l’esercizio dell’attività, salvo che il ritardo <strong>di</strong>penda da causa a lui non imputabile.<br />

9. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo valgono anche per gli esercizi <strong>di</strong> somministrazione al pubblico <strong>di</strong><br />

alimenti e bevande <strong>di</strong> cui alla legge n. 287/91, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento. Per tale<br />

attività rimane l’obbligo dell’iscrizione al REC ed i termini <strong>di</strong> un anno in<strong>di</strong>cati ai commi precedenti vanno<br />

intesi in 180 giorni, a norma dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge 287/91.<br />

12


10. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio,<br />

su motivata istanza della <strong>di</strong>tta qualora il ritardo <strong>di</strong>penda da causa non imputabile all’interessato.<br />

Art. 22<br />

Attivazione e chiusura degli esercizi<br />

1. Entro trenta giorni dall'effettiva attivazione o cessazione <strong>di</strong> un esercizio va fatta apposita <strong>di</strong>chiarazione<br />

all'Ufficio Commercio con l'in<strong>di</strong>cazione della data nella quale l'esercizio è stato attivato o ha cessato<br />

l'attività.<br />

Art. 22/bis<br />

Disciplina degli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura dei phones centers (o call centers)<br />

1. Si stabilisce il seguente orario da scegliere in modo <strong>di</strong>screzuionale e articolato nel rispetto dei<br />

seguenti limiti massimi <strong>di</strong> apertura:<br />

- periodo estivo: dal 01.06 al 30.09<br />

giorni feriali apertura ore 8.00 e chiusura ore 22.00<br />

sabato e giorni festivi pertura ore 9.00 e chiusura ore 22.00<br />

- periodo invernale: dal 01.10 al 31.05<br />

giorni feriali apertura ore 8.00 e chiusura ore 21.00<br />

sabato e giorni festivi apertura ore 9.00 e chiusura ore 21.00<br />

La giornata <strong>di</strong> chiusura settimanale, sia alla domenica che in giornata feriale, è facoltativa.<br />

13


CAPO VI<br />

Sanzioni e norme finali<br />

Art. 23<br />

Sanzioni<br />

1. Nei casi <strong>di</strong> infrazione alle norme del presente regolamento, al <strong>di</strong> fuori dei casi non già sanzionati da leggi,<br />

è prevista per i trasgressori la facoltà <strong>di</strong> estinguere l’illecito effettuando il pagamento in misura ridotta tra<br />

un minimo <strong>di</strong> L. 250.000 (EURO 129,11) ed un massimo <strong>di</strong> L. 1.500.000 (EURO 774,68), ai sensi e con le<br />

modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.<br />

Art. 24<br />

Entrata in vigore<br />

Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore a<br />

seguito dell’esecutività della deliberazione che lo approva.<br />

14


Allegato "A"<br />

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA DEI LOCALI<br />

Il<br />

sottoscritto<br />

_______________________________________________________________nato a<br />

_________________________________________________<br />

il<br />

____________________________ e residente in<br />

________________________________________________________________ , con<br />

riferimento alla richiesta/comunicazione <strong>di</strong> (1)_________________________ per me<strong>di</strong>a<br />

struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta relativa alla <strong>di</strong>tta<br />

___________________________________________________________, ai sensi della<br />

legge 15/1968 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, con la presente<br />

D I C H I A R A<br />

1. Che l'attività viene esercitata in Via/Piazza etc.<br />

__________________________________ n° _________ ( Dati catastali :<br />

Sz._________ Fg. __________ m.n. _________ ) .<br />

2. Che i locali sede dell'attività sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n.<br />

_________________________________________________.<br />

3. Che la costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita<br />

con licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia n. ______________ del _____________________ e<br />

che sono stati <strong>di</strong>chiarati agibili con provve<strong>di</strong>mento n. ________________ del<br />

____________________/ opp.: per decorrenza termini in data :_______________.<br />

4. Dalla predetta licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia risulta che i locali in questione hanno<br />

destinazione d'uso : _________________________________________________.<br />

5. Che i locali non hanno subìto mo<strong>di</strong>fiche rispetto all'agibilità posseduta .<br />

6. In alternativa al punto 2) in<strong>di</strong>care la partita catastale.:<br />

____________________________.<br />

7. Che la superficie complessiva dei locali è <strong>di</strong> mq. ____________ ( <strong>di</strong> cui mq.<br />

___________ per la ven<strong>di</strong>ta , mq. __________ per servizi, mq. _________ per<br />

depositi/magazzini, mq. ___________ per altra superficie ) .<br />

8. Che i locali sono <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> ____________________________________________<br />

e che il sottoscritto ne ha la <strong>di</strong>ponibilità a titolo <strong>di</strong><br />

_______________________________________.<br />

Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività commerciale venisse svolta in e<strong>di</strong>fici o<br />

locali la cui destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia a suo<br />

tempo rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo e<strong>di</strong>lizio-urbanistico,<br />

verrà dato corso ai conseguenti provve<strong>di</strong>menti sanzionatori, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione commerciale richiesta.<br />

Letto, confermato e sottoscritto.<br />

IL DICHIARANTE<br />

____________________________<br />

(1) In<strong>di</strong>care se : apertura, ampliamento, trasferimento, variazione, .......<br />

15


Allegato "B"<br />

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE APERTURA ESPOSIZIONE/MOSTRA DI MERCI VARIE<br />

AI SOLI FINI PROMOZIONALI<br />

( art. 19 Regolamento per il Commercio del comune <strong>di</strong> <strong>Bussolengo</strong>. )<br />

AL COMUNE DI<br />

<strong>Bussolengo</strong>. (VR )<br />

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per il Commercio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Bussolengo</strong>. (VR) il sottoscritto :<br />

Cognome _________________________________ Nome<br />

________________________________ Sesso : |__| M |__| F - Cod. Fisc.:<br />

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - data <strong>di</strong> nascita _______________ -<br />

luogo <strong>di</strong> nascita ____________________________- Stato ___________ - Provincia -<br />

__________ - citta<strong>di</strong>nanza ___________________________________ Residenza : Stato<br />

_____________________ Provincia ___________________________________ <strong>Comune</strong><br />

________________________________________________ C.A.P. __________________<br />

Via / Piazza / etc. _________________________________________________ n°<br />

____________<br />

In qualità <strong>di</strong> :<br />

|__| titolare omonima impresa in<strong>di</strong>viduale - p. iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|<br />

con sede nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> _______________________________ c.a.p. ____________<br />

Prov. ____________ Via / Piazza / etc.<br />

_____________________________________________ n° ____________ - telefono<br />

_________________________ - fax _________________________ e-mail<br />

_____________________________________________ n° iscrizione al Registro Imprese<br />

( se già iscritto ) _________________________ C.C.I.A.A. <strong>di</strong><br />

_______________________________<br />

|__| Legale Rappresentante della Società :<br />

____________________________________________<br />

- Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -<br />

- P. iva ( se <strong>di</strong>versa da C.F. ) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|<br />

con sede nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> _______________________________________ c.a.p.<br />

__________ Provincia _________ Via / Piazza / etc.<br />

___________________________________________ n° _________ - tel. :<br />

______________________________ fax. : _______________________ e-mail :<br />

______________________________ - n° iscrizione Registro Imprese ____________<br />

presso la C.C.I.A.A. <strong>di</strong> ______________________________<br />

C O M U N I C A<br />

l'apertura <strong>di</strong> una ESPOSIZIONE/MOSTRA ai soli fini promozionali <strong>di</strong> merci appartenenti al<br />

|__| settore ALIMENTARE<br />

|__| settore NON ALIMENTARE<br />

effettuata in appositi locali <strong>di</strong>versi dai locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/o produzione.<br />

Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le <strong>di</strong>chiarazioni<br />

false, la falsità negli atti e l'uso <strong>di</strong> atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali<br />

previste dall'art. 26 della legge 15/1968,<br />

16


D I C H I A R A<br />

1. Che l'esposizione/mostra è situata in Via/Piazza etc.<br />

__________________________________ n° _________ ( Dati catastali :<br />

Sz._________ Fg. __________ m.n. _________ ) .<br />

2. Che i locali sede dell'attività sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n.<br />

__________.<br />

3. La costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita con<br />

licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia n. ________ del ___________ e che sono stati <strong>di</strong>chiarati<br />

agibili con provve<strong>di</strong>mento n. ________ del _________/ opp.: per decorrenza termini in<br />

data :________.<br />

4. Dalla predetta licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia risulta che i locali in questione hanno<br />

destinazione ______________________________.<br />

5. In alternativa al punto 2) in<strong>di</strong>care la partita<br />

catastale.:____________________________.<br />

6. Che i locali non hanno subìto mo<strong>di</strong>fiche rispetto all'agibilità posseduta .<br />

7. Che la superficie complessiva dei locali è <strong>di</strong> mq. ________ ( <strong>di</strong> cui mq. _______ per<br />

l'esposizione , mq. ______ per servizi, mq. _____ per depositi/magazzini, mq.<br />

________ per altra superficie .<br />

8. Che i locali sono <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> __________________________________ e che il<br />

sottoscritto ne ha la <strong>di</strong>ponibilità a titolo <strong>di</strong><br />

_______________________________________.<br />

Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività venisse svolta in e<strong>di</strong>fici o locali la cui<br />

destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia a suo tempo<br />

rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo e<strong>di</strong>lizio-urbanistico, verrà<br />

dato corso ai conseguenti provve<strong>di</strong>menti sanzionatori, in<strong>di</strong>pendentemente dall'avvenuto<br />

rilascio dell'autorizzazione richiesta.<br />

Letto, confermato e sottoscritto.<br />

IL DICHIARANTE<br />

____________________________<br />

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