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Bur n.42 - Consiglio regionale della Calabria

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Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c<br />

legge 662/96 - Filiale di Catanzaro<br />

Edizione straordinaria<br />

REPUBBLICA<br />

ITALIANA<br />

Parti I e II ● Anno XXXII ● N. 42<br />

BOLLETTINO UFFICIALE<br />

DELLA REGIONE CALABRIA<br />

Catanzaro, giovedì 10 maggio 2001<br />

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29<br />

Il 1 o e il 16 di ogni mese:<br />

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong><br />

sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:<br />

PARTE PRIMA ●<br />

ATTI DELLA REGIONE<br />

◆ Leggi<br />

◆ Regolamenti<br />

◆ Statuti<br />

SEZIONE I<br />

SEZIONE II<br />

◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong><br />

◆ Deliberazioni del <strong>Consiglio</strong> <strong>regionale</strong><br />

◆ Deliberazioni <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong><br />

◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio<br />

di Presidenza del <strong>Consiglio</strong> <strong>regionale</strong><br />

◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali<br />

PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO<br />

E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI<br />

SEZIONE I<br />

◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali<br />

che interessano la Regione<br />

SEZIONE II<br />

◆ Atti di organi statali che interessano la Regione<br />

◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle<br />

leggi e dai regolamenti <strong>della</strong> Regione<br />

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana<br />

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI<br />

◆ Annunzi legali<br />

◆ Avvisi di concorso


5398<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

PARTE PRIMA<br />

SEZIONE I<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 9<br />

Studio diagnosi e cura <strong>della</strong> Celiachia in <strong>Calabria</strong> ........................ Pag. 5399<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 10<br />

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive ........... Pag. 5399<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 11<br />

Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme<br />

<strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000 ......................................... Pag. 5405<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 12<br />

Collaborazione tra Regione <strong>Calabria</strong> e Cittadinanzattiva − Tribunale per i diritti del<br />

malato finalizzata all’istituzione del servizio PIT-<strong>Calabria</strong> ...................... Pag. 5406<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 13<br />

Modifica alla legge <strong>regionale</strong> 29 marzo 1999, n. 8 recante: «Provvidenze in favore di<br />

soggetti affetti da particolari patologie» Pag. 5408<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 14<br />

Riconoscimento <strong>della</strong> Fondazione Rubbettino − Cosenza ................... Pag. 5408<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 15<br />

Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 − Anagrafe <strong>regionale</strong> delle aziende<br />

agricole ...................................................... Pag. 5409<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 16<br />

Riconoscimento e valorizzazione <strong>della</strong> funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e<br />

dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo <strong>della</strong> persona ......... Pag. 5411<br />

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 17<br />

Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo<br />

<strong>della</strong> New Economy in <strong>Calabria</strong> ...................................... Pag. 5412


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5399<br />

PARTE PRIMA<br />

SEZIONE I<br />

operative delle Pediatrie delle Aziende sopracitate, nonché del<br />

Centro di Riferimento di Tipizzazione Tissutale e dei Laboratori<br />

Specialistici.<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 9<br />

Studio diagnosi e cura <strong>della</strong> Celiachia in <strong>Calabria</strong>.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTOILVISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Finalità<br />

1. Al fine di estendere la diffusione dello studio e <strong>della</strong> prevenzione<br />

<strong>della</strong> celiachia a tutto il territorio <strong>della</strong> regione, secondo<br />

i criteri di cui all’art. 2 del D.M. 1 luglio 1982 n. 581600,<br />

gli interventi diagnostici, connessi a tale patologia, saranno effettuati<br />

attraverso la collaborazione dell’Unità Operativa di Pediatria<br />

dell’Azienda Ospedaliera «Annunziata» di Cosenza,<br />

<strong>della</strong> Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Catanzaro<br />

e dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera<br />

«Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio <strong>Calabria</strong>.<br />

2. Rientrano tra i compiti di tali unità operative anche gli<br />

Screening <strong>della</strong> popolazione scolastica di età compresa tra gli 11<br />

e i 14 anni, mediante determinazione <strong>della</strong> transglutaminasi tissutale,<br />

con coinvolgimento <strong>della</strong> Medicina Scolastica e <strong>della</strong><br />

medicina di base anche attraverso l’utilizzo di modulistiche.<br />

Art. 2<br />

Strutture<br />

1. Fermo restando che i centri di riferimento per la diagnosi<br />

e cura <strong>della</strong> celiachia sono individuati presso l’Azienda Ospedaliera<br />

Annunziata di Cosenza (Unità Operativa di Pediatria), la<br />

Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Catanzaro e<br />

l’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio <strong>Calabria</strong><br />

(Unità Operativa di Pediatria), il Centro Regionale di Tipizzazione<br />

Tissutale collabora con tali centri, con il compito di<br />

coordinare ed eseguire l’attività di laboratorio specialistico di<br />

supporto ed in particolare lo studio dell’HLA genomico.<br />

2. Tale laboratorio specialistico svolge indagini di tipi anticorporale<br />

come gli Ac antitransglutaminasi ed Ac antiendomisio<br />

(EMA). Tali indagini sono eseguite da personale esperto nella<br />

tecnica dell’immunofluoroscenza indiretta.<br />

3. L’attività è svolta in day hospital (senza aumento dei posti<br />

letto) presso i tre centri di cui all’art. 1.<br />

Art. 3<br />

Personale<br />

1. Per lo svolgimento delle attività <strong>della</strong> presente legge si fa<br />

riferimento al personale sanitario già presente presso le unità<br />

2. Al fine di rispondere alle maggiori esigenze scaturenti<br />

dall’applicazione <strong>della</strong> presente legge, si prevede di integrare il<br />

personale esistente con le seguenti figure professionali reclutato<br />

secondo le norme di legge vigenti in materia di mobilità ed<br />

esperta in gastroenterologia pediatrica − per quanto attiene alle<br />

figure mediche:<br />

1) per ogni Centro Diagnosi: 2 Medici pediatri, 1 Psicologo,<br />

1 infermiere, 1 amministrativo;<br />

2) per il Centro di Tipizzazione Tissutale dell’Azienda<br />

Ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio <strong>Calabria</strong>: 1<br />

Biologo e 2 Tecnici di Laboratorio Medico, 1 amministrativo.<br />

Art. 4<br />

Norma finanziaria<br />

1. All’onere derivante dalla presente legge si fa fronte per<br />

l’esercizio 2001 e per quelli successivi con lo stanziamento previsto<br />

al capitolo 4211103 dello stato di previsione <strong>della</strong> spesa del<br />

bilancio 2001 e successivi.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 10<br />

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie<br />

e sportive.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTO IL VISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Finalità e oggetto <strong>della</strong> legge<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong>, nell’ambito <strong>della</strong> programmazione<br />

sanitaria, provvede alla promozione dell’educazione e tutela sanitaria<br />

di coloro che praticano le attività motorie e sportive, quali<br />

validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero<br />

<strong>della</strong> salute.<br />

2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività<br />

sportive agonistiche e non agonostiche e di quelle ludicomotorie<br />

e ricreative.


5400<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

3. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva,<br />

anche in base ai limiti di età, è demandata ad ogni singola Federazione<br />

Sportiva e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti<br />

dal C.O.N.I. e, per quanto riguarda la fase nazionale dei Giochi<br />

sportivi studenteschi al Ministero <strong>della</strong> Pubblica Istruzione, ai<br />

sensi del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e <strong>della</strong> Circolare n. 7 del<br />

Ministero <strong>della</strong> Sanità 31 gennaio 1983 e del D.M. Sanità 4<br />

marzo 1993.<br />

4. Per attività sportiva non agonistica si intende quella definita<br />

dall’articolo 1 del D.M. Sanità 28 febbraio 1983 e l’attività<br />

sportiva scolastica fino alle fasi regionali.<br />

5. Per attività ludico-motoria e ricreativa si intende quella<br />

svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi,<br />

praticata occasionalmente e in forma non continuativa.<br />

Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da<br />

enti o associazioni anche affiliati al C.O.N.I., senza comunque<br />

mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva.<br />

6. La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:<br />

a) la promozione <strong>della</strong> educazione sanitaria relativa alla pratica<br />

delle attività motorie e sportive;<br />

b) l’accertamento e la certificazione dello stato di salute per<br />

le attività sportive che si svolgono nell’ambito scolastico;<br />

c) l’accertamento e la certificazione dello stato di salute per<br />

coloro che partecipano alle fasi locali dei giochi sportivi studenteschi<br />

ed all’attività motoria delle scuole materne ed elementari;<br />

d) l’accertamento e la certificazione dello stato di salute per<br />

coloro che intendono praticare attività ludico-motoria o attività<br />

sportiva non agonistica;<br />

e) le funzioni inerenti le attività di indirizzo e di corretto avviamento<br />

alle varie discipline sportive in relazione alle personali<br />

inclinazioni psico-fisiche di coloro che intendono praticare attività<br />

sportive;<br />

f) gli accertamenti diagnostici e psico-terapeutici relativi ai<br />

problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;<br />

g) l’accertamento di idoneità per il personale tecnico-sportivo<br />

e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste<br />

dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del<br />

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);<br />

h) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le<br />

relative certificazioni ai fini dell’accertamento <strong>della</strong> idoneità e<br />

delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono<br />

praticare attività sportive agonistiche, ivi compresi i partecipanti<br />

alle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi;<br />

i) l’accertamento di idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />

per i soggetti portatori di handicap, individualizzandone il giudizio<br />

attraverso l’analisi e l’apprezzamento delle condizioni di<br />

invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di<br />

impegno funzionale dell’attività sportiva che si intende svolgere;<br />

l) l’attività inerente la valutazione funzionale cardio-circolatoria<br />

respiratoria, metabolica e biomeccanica dell’atleta;<br />

m) la valutazione e l’individuazione dell’adeguatezza ergometrica<br />

<strong>della</strong> macchina o dell’attrezzo ginnico-sportivo in relazione<br />

alle capacità psico-fisiche di coloro che praticano attività<br />

sportive;<br />

n) l’individuazione dei piani e dei sistemi di allenamento in<br />

relazione alle capacità psico-fisiche di coloro che praticano attività<br />

sportive, al fine sia di un corretto miglioramento delle prestazioni<br />

atletiche che di un valido supporto alla lotta al doping;<br />

o) l’attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti<br />

dalla pratica sportiva;<br />

p) l’attività didattica, di formazione, di aggiornamento, di<br />

studio e ricerca scientifica in materia di Medicina dello Sport;<br />

q) l’effettuazione di screening scolastici di valutazione motoria<br />

degli studenti;<br />

r) l’assistenza medica alle gare secondo quanto previsto dall’articolo<br />

7 comma 3.<br />

Art. 2<br />

Destinatari<br />

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:<br />

a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell’educazione<br />

sanitaria relativa all’attività motoria e sportiva ed<br />

alla cultura del primo soccorso;<br />

b) gli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva<br />

nell’ambito scolastico ed universitario;<br />

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma<br />

organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e<br />

ricreative;<br />

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive<br />

agonistiche in forma dilettantistica, scolastica e promozionale,<br />

semi professionistica o professionistica;<br />

e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara;<br />

f) al personale sanitario per quanto attiene all’aggiornamento<br />

professionale, allo studio ed alla ricerca scientifica in materia di<br />

Medicina dello Sport.<br />

Art. 3<br />

Funzioni <strong>della</strong> Regione<br />

1. La Regione, nella materia oggetto <strong>della</strong> presente legge,<br />

esercita le seguenti funzioni:<br />

a) programmazione, coordinamento e controllo;<br />

b) supporto e indirizzo tecnico-scientifico avvalendosi <strong>della</strong><br />

commissione di cui all’articolo 9;<br />

c) assistenza medica sul campo per tutte le attività promozionali<br />

organizzate dagli Organi Territoriali del CONI e nelle fasi<br />

comunali, provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi;<br />

d) nomina <strong>della</strong> commissione <strong>regionale</strong> d’appello, prevista<br />

all’art. 6 del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 per l’esame dei ricorsi<br />

avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di<br />

attività sportiva agonistica, secondo la composizione e le modalità<br />

di funzionamento previste dall’articolo 8;<br />

e) nomina <strong>della</strong> commissione tecnico-scientifica con funzione<br />

consultiva per l’esame delle problematiche e delle tematiche<br />

di carattere scientifico, tecnico, educativo ed organizzativo


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5401<br />

connesse alla pratica ed alla tutela sanitaria delle attività motorie<br />

e sportive, secondo la composizione e le modalità di funzionamento<br />

previste dall’articolo 9;<br />

f) promozione dell’aggiornamento professionale e di ricerca<br />

del personale dei Servizi di Medicina dello Sport delle Aziende<br />

Sanitarie Locali anche in collaborazione con enti ed istituti a<br />

carattere scientifico (Università, Istituto di Scienza dello Sport<br />

del C.O.N.I., C.N.R.), con la Federazione dell’Ordine dei Medici,<br />

con la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) e<br />

con il C.O.N.I.;<br />

g) istituzione di un libretto sanitario dell’atleta, in cui registrare<br />

i giudizi di idoneità o di non idoneità, alla pratica sportiva<br />

agonistica, nonché le notizie sanitarie utili ad illustrare il quadro<br />

clinico anamnestico delle condizioni dell’atleta, secondo quanto<br />

previsto dall’articolo 6;<br />

h) programmazione delle specifiche attività di prevenzione,<br />

di tutela <strong>della</strong> salute nelle attività sportive e di controlli antidoping<br />

e coordinamento delle attività dei laboratori possedenti<br />

requisiti organizzativi e di funzionamento come previsto dalla<br />

normativa nazionale vigente (Legge 14 dicembre 2000, n. 376);<br />

i) accreditamento delle strutture di cui all’articolo 12.<br />

Art. 4<br />

Compiti e funzioni delle Aziende<br />

Sanitarie Locali<br />

1. Le Aziende Sanitarie Locali, nella materia oggetto <strong>della</strong><br />

presente legge, attraverso il Servizio di Medicina dello Sport del<br />

Dipartimento di Prevenzione, assicurano quanto previsto dall’articolo<br />

1, comma 6. I criteri in base ai quali devono essere<br />

effettuati i controlli sanitari di idoneità all’attività sportiva agonistica<br />

sono quelli stabiliti con D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e<br />

successive modificazioni ed integrazioni.<br />

2. Le Aziende Sanitarie attribuiscono l’incarico di Dirigenza<br />

del Servizio di Medicina dello Sport a medico, a rapporto<br />

di dipendenza con l’Azienda Sanitaria Locale, in possesso del<br />

Diploma Universitario di Specialista in Medicina dello Sport e<br />

anzianità di servizio nella disciplina di almeno cinque anni in<br />

qualità di dipendente.<br />

3. Il giudizio circa la idoneità o la non idoneità, all’attività<br />

sportiva agonistica, viene espresso e redatto in conformità a<br />

quanto previsto dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e successive<br />

modificazioni ed integrazioni solo ed esclusivamente dai medici<br />

del Servizio di Medicina dello Sport e dai medici specialisti di<br />

cui all’articolo 12 e dai medici specialisti dei Centri di Medicina<br />

dello Sport <strong>della</strong> Federazione Medico Sportiva Italiana se ed in<br />

quanto accreditati.<br />

4. Le visite mediche e le conseguenti certificazioni di «stato<br />

di buona salute», per l’attività ludico-motoria e sportiva non<br />

agonistica, possono essere effettuate anche dai medici di medicina<br />

generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati<br />

con le Aziende Sanitarie Locali. In caso di dubbio sull’idoneità<br />

del soggetto, su motivato sospetto clinico, i medici<br />

hanno facoltà di richiedere interventi di consulenza al Servizio<br />

di Medicina dello Sport.<br />

5. Le Aziende Sanitarie Locali assicurano ai soggetti portatori<br />

di handicap quanto previsto dal presente articolo, comma 1,<br />

riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di rieducazione<br />

funzionale e di integrazione sociale.<br />

6. LeAziende Sanitarie Locali assicurano ai soggetti anziani<br />

quanto previsto dal presente articolo, comma 1, riconoscendo lo<br />

sport come mezzo efficace per il mantenimento delle condizioni<br />

psico-fisiche di salute.<br />

7. Le Aziende Sanitarie Locali possono conferire a medici<br />

specialisti in Medicina dello Sport l’incarico per il rilascio <strong>della</strong><br />

certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo<br />

quanto previsto dall’articolo 12.<br />

Art. 5<br />

Criteri generali per la qualificazione<br />

dell’attività agonistica e per il rilascio degli attestati<br />

di idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />

1. I criteri per la qualificazione agonistica dell’attività sportiva<br />

ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere<br />

effettuate le visite mediche di idoneità specifica alla pratica delle<br />

singole attività sportive agonistiche sono quelli stabiliti con<br />

D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni,<br />

per i soggetti portatori di handicap, quelli stabiliti<br />

con D.M. Sanità 4 marzo 1993 e, per gli sportivi professionisti,<br />

quelli stabiliti con D.M. Sanità 13 marzo 1995.<br />

2. Le certificazioni di idoneità sono rilasciate dai medici di<br />

cui all’articolo 4 comma 3.<br />

3. Il certificato di idoneità, redatto secondo i modelli definiti<br />

dal Ministero <strong>della</strong> Sanità, deve essere compilato in duplice<br />

copia, se la relativa visita medica dell’atleta è stata effettuata<br />

presso il Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria<br />

Locale e, in triplice copia, se effettuata dai Medici specialisti<br />

incaricati di cui all’articolo 12.<br />

4. Nel caso in cui la visita medica sia stata effettuata presso<br />

il Servizio di Medicina dello sport, una copia del relativo certificato<br />

di idoneità deve essere rilasciata all’interessato ed una<br />

deve essere conservata agli atti, per cinque anni, assieme alla<br />

documentazione inerente agli accertamenti sanitari effettuati.<br />

5. Nel caso in cui la visita medica sia stata effettuata dai<br />

medici specialisti incaricati di cui all’articolo 12, una copia del<br />

relativo certificato di idoneità deve essere rilasciata all’interessato,<br />

una deve essere conservata agli atti per cinque anni, assieme<br />

alla documentazione inerente agli accertamenti sanitari<br />

effettuati ed una deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine<br />

di trenta giorni dalla data di rilascio del certificato, al servizio<br />

di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria Locale che<br />

ha instaurato l’apposito protocollo di cui all’articolo 12.<br />

6. Nella certificazione di cui al presente articolo, commi 4,<br />

5 e 7, devono essere evidenti il timbro e la firma del medico; nel<br />

caso di medici incaricati, di cui all’articolo 12, devono inoltre,<br />

essere chiaramente indicati gli estremi del provvedimento di<br />

conferimento dell’incarico.<br />

7. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari risultasse la<br />

non idoneità alla pratica agonistica di uno sport, i medici di cui<br />

all’articolo 4, comma 3 devono compilare la relativa certificazione,<br />

attenendosi, a seconda dei casi, a quanto previsto dai<br />

commi 4 e 5 del presente articolo, comunicando, entro 5 giorni,<br />

all’interessato ed alla Commissione <strong>regionale</strong> d’appello, di cui<br />

all’articolo 8, l’esito negativo con l’indicazione <strong>della</strong> diagnosi<br />

posta a base del giudizio di non idoneità. Alla società o organizzazione<br />

sportiva nonché al CONI di appartenenza deve essere<br />

trasmesso il solo esito negativo, entro il medesimo termine. Nel


5402<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

caso in cui la certificazione di non idoneità ed i relativi accertamenti<br />

sanitari siano stati eseguiti da medico specialista incaricato<br />

di cui all’articolo 12, questi provvederà a trasmettere l’esito<br />

negativo, con l’indicazione <strong>della</strong> diagnosi posta alla base del<br />

giudizio di non idoneità, anche al servizio di Medicina dello<br />

Sport dell’Azienda Sanitaria Locale che ha instaurato l’apposito<br />

protocollo di intesa di cui all’articolo 12.<br />

8. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva<br />

agonistica, l’interessato può proporre ricorso alla Commissione<br />

<strong>regionale</strong> d’appello di cui all’articolo 8, entro 30 giorni dal ricevimento<br />

del certificato di non idoneità, trasmettendone contestuale<br />

comunicazione al medico avverso il cui giudizio è stato<br />

proposto il ricorso stesso.<br />

Art. 6<br />

Libretto sanitario<br />

1. L’Assessorato Regionale alla Sanità, avvalendosi del supporto<br />

<strong>della</strong> Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 9,<br />

di intesa e con la collaborazione del C.O.N.I. <strong>regionale</strong>, predispone<br />

un modello di «libretto sanitario» personale ad uso medico-sportivo<br />

privo di scadenza.<br />

2. I libretti sanitari, opportunamente numerati in serie progressiva,<br />

prevedono necessariamente le seguenti annotazioni:<br />

a) generalità dell’atleta;<br />

b) sport praticato;<br />

c) data <strong>della</strong> visita medico-sportiva;<br />

d) esito <strong>della</strong> visita (giudizio di idoneità o di non idoneità);<br />

e) gruppo sanguigno (previo assenso dell’atleta);<br />

f) la data di effettuazione dell’ultimo richiamo <strong>della</strong> vaccinazione<br />

antitetanica;<br />

g) visite di controllo.<br />

3. Al rilascio ed alla distribuzione dei libretti sanitari, provvedono<br />

i servizi di medicina dello sport delle Aziende Sanitarie<br />

Locali in cui ricade per competenza territoriale la residenza degli<br />

atleti o la sede <strong>della</strong> società sportiva di appartenenza, nonché i<br />

Centri di Medicina dello Sport FMSI-CONI se ed in quanto accreditati.<br />

4. Il libretto sanitario è strettamente personale dell’atleta ed<br />

è ritirato, all’atto <strong>della</strong> visita, dal medico specialista in Medicina<br />

dello Sport che esprime il giudizio di idoneità o di non idoneità,<br />

alla pratica sportiva agonistica e restituito, all’atleta al termine<br />

<strong>della</strong> visita, completato dai dati previsti.<br />

5. Il numero progressivo che individua ogni determinato libretto<br />

sanitario deve essere annotato, all’atto <strong>della</strong> visita, sulla<br />

scheda di valutazione medico-sportiva di cui all’articolo 4 del<br />

D.M. Sanità 18 febbraio 1982.<br />

Art. 7<br />

Popolazione sportiva e adempimenti<br />

degli enti organizzatori<br />

1. Coloro che intendono praticare o che praticano, attività<br />

sportive devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo<br />

dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o<br />

che svolgono.<br />

2. Le società, le assicurazioni e gli enti o organizzazioni<br />

sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, al rispetto di<br />

quanto segue:<br />

a) subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione<br />

degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche<br />

agli accertamenti ed a valida certificazione di idoneità sportiva<br />

prevista dalla presente legge;<br />

b) custodire e conservare per cinque anni i certificati di idoneità<br />

dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validità<br />

giuridica;<br />

c) verificare la regolarità <strong>della</strong> posizione sanitaria degli atleti<br />

che prendono parte alle gare agonistiche, dalle stesse organizzate,<br />

mediante esame del libretto sanitario di cui all’articolo<br />

6;<br />

d) ai fini <strong>della</strong> pratica sportiva agonistica, non accettare, in<br />

quanto privi di ogni validità, i certificati rilasciati da specialisti<br />

diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 3;<br />

e) avviare gli atleti a visita medico-sportiva per il riconoscimento<br />

dell’idoneità agonistica, attraverso apposito modulo conforme<br />

all’allegato 2 <strong>della</strong> circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del<br />

Ministero <strong>della</strong> Sanità;<br />

f) sospendere temporaneamente dall’attività sportiva gli atleti<br />

le cui condizioni psico-fisiche si ritengono inficiate da sopraggiunti<br />

eventi di qualsiasi natura ed eventualmente avviarli a<br />

nuova visita di idoneità attraverso dettagliata e riservata motivazione<br />

scritta;<br />

g) vigilare sull’osservanza delle norme vigenti in materia di<br />

doping.<br />

3. Chiunque organizzi manifestazioni ludico-motorie o<br />

sportive è tenuto ad assicurare, a proprie spese, per i partecipanti<br />

attivi alle competizioni, adeguati servizi di assistenza, di<br />

controllo medico e di pronto soccorso, prevedendo lo stanziamento,<br />

nelle immediate vicinanze del campo di gara e per l’intero<br />

periodo di svolgimento delle attività ludico-motorie o sportive,<br />

di un ambulanza medicalizzata con unità mobile di rianimazione<br />

o postazione mobile di emergenza, costituita da sistema<br />

di defibrillazione e Kit per la ventilazione polmonare sotto il<br />

controllo e ad uso di personale medico adeguatamente addestrato.<br />

Per le attività sportive scolastiche e promozionali organizzate<br />

dal CONI, l’assistenza sanitaria sul campo sarà assicurata<br />

gratuitamente, su richiesta <strong>della</strong> Commissione organizzatrice<br />

provinciale e <strong>della</strong> Commissione organizzatrice <strong>regionale</strong>,<br />

dal servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria Locale<br />

competente per territorio e dalla Federazione Medico Sportiva<br />

Italiana.<br />

4. Nelle manifestazioni sportive a carattere agonistico, il<br />

medico di gara viene designato, su richiesta e con oneri a carico<br />

delle società, associazioni o enti di cui ai commi 2 e 3 del presente<br />

articolo, dal Servizio di Medicina dello Sport <strong>della</strong> ASL<br />

competente per territorio o dalla Federazione Medico Sportiva<br />

Italiana, attingendo prioritariamente a medici specialisti in Medicina<br />

dello sport.<br />

5. I costi per gli accertamenti sanitari, comprensivi del rilascio<br />

delle relative certificazioni, sono a carico dell’atleta o <strong>della</strong><br />

Società sportiva o dell’Ente o Istituzione richiedente, con esclusione<br />

degli studenti partecipanti alle manifestazioni promozio-


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5403<br />

nali successive a quelle regionali dei giochi sportivi studenteschi.<br />

Le tariffe sono quelle stabilite dalle vigenti normative in<br />

materia.<br />

Art. 8<br />

Commissione <strong>regionale</strong> d’appello<br />

1. La Commissione <strong>regionale</strong> d’appello, di cui all’articolo 6<br />

del D.M. Sanità 18 febbraio 1982, è nominata con decreto<br />

del Presidente <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>, su proposta dell’Assessore<br />

<strong>regionale</strong> alla Sanità, dura in carica cinque anni ed è composta<br />

da:<br />

a) un medico specialista o docente in Medicina dello Sport<br />

con funzioni di Presidente;<br />

b) un medico specialista o docente in Medicina Interna o in<br />

materie equivalenti;<br />

c) un medico specialista o docente in Cardiologia;<br />

d) un medico specialista o docente in Ortopedia;<br />

e) un medico specialista o docente in Medicina Legale e delle<br />

Assicurazioni;<br />

f) un medico specialista o docente in Medicina dello Sport<br />

<strong>della</strong> FMSI-CONI.<br />

2. La Commissione ha sede presso l’Assessorato <strong>regionale</strong><br />

alla Sanità, che ne assicura il funzionamento curandone anche<br />

l’organizzazione e la segreteria.<br />

3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente<br />

che partecipa alla seduta in caso di assenza o impedimento<br />

del componente effettivo.<br />

4. È causa di impedimento alla partecipazione ai lavori <strong>della</strong><br />

Commissione l’aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto<br />

del ricorso.<br />

5. Il ricorrente può allegare all’istanza di ricorso certificati<br />

ed accertamenti sanitari di parte e richiedere di essere assistito, a<br />

proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di sua<br />

fiducia.<br />

6. Le decisioni <strong>della</strong> Commissione sono adottate collegialmente<br />

con la presenza di almeno quattro membri effettivi o supplenti,<br />

con la partecipazione comunque dello specialista del caso<br />

da esaminare o sono definitive. A parità di voti, prevale il voto<br />

del Presidente.<br />

7. La Commissione, in relazione ai ricorsi eventualmente<br />

pervenuti, si riunisce almeno una volta al mese.<br />

8. L’assenza non giustificata protratta per tre sedute, anche<br />

non successive, comporta la decadenza dalla nomina di componente<br />

la Commissione.<br />

9. La Commissione provvede alla istruttoria, richiedendo al<br />

ricorrente ed allo specialista che lo ha giudicato in prima istanza<br />

eventuali elementi di informazione e la documentazione ritenuta<br />

necessaria.<br />

10. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare,<br />

avvalersi <strong>della</strong> consulenza di medici in possesso <strong>della</strong><br />

specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso strutture<br />

pubbliche e, ove ritenuto necessario, può disporre che il<br />

ricorrente si sottoponga ad accertamenti sanitati presso centri<br />

specializzati pubblici e privati accreditati.<br />

11. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio circa<br />

i casi esaminati ed alla comunicazione delle decisioni adottate<br />

all’interessato, alla Federazione sportiva di appartenenza, alla<br />

società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto<br />

ed allo specialista in Medicina dello Sport avverso il cui giudizio<br />

è stato proposto ricorso. La Commissione provvede altresì alla<br />

registrazione <strong>della</strong> decisione nel libretto sanitario, di cui all’articolo<br />

6 dell’atleta ricorrente.<br />

Art. 9<br />

Commissione tecnico-scientifica<br />

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo<br />

permanente consultivo del <strong>Consiglio</strong> e <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong><br />

nella materia oggetto <strong>della</strong> presente legge. La Commissione<br />

è nominata con decreto del Presidente <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>, su<br />

proposta dell’Assessore <strong>regionale</strong> alla Sanità.<br />

2. La Commissione, di cui al comma 1 del presente articolo,<br />

ha sede presso l’Assessorato <strong>regionale</strong> alla Sanità ed è così composta:<br />

a) un dirigente medico in servizio presso l’Assessorato <strong>regionale</strong><br />

alla Sanità, con funzioni di Presidente;<br />

b) il Direttore <strong>della</strong> Scuola di specializzazione in Medicina<br />

dello Sport <strong>della</strong> Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università<br />

di Catanzaro o un suo delegato;<br />

c) i cinque dirigenti-medici, ai quali è stato attribuito l’incarico<br />

di cui all’articolo 4, comma 2, dei Servizi di Medicina<br />

dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali site nella Regione <strong>Calabria</strong>;<br />

d) un rappresentante <strong>della</strong> Federazione Medico Sportiva;<br />

e) un rappresentante del CONI <strong>regionale</strong>.<br />

3. Il Presidente <strong>della</strong> Commissione ha facoltà di invitare a<br />

partecipare ai lavori <strong>della</strong> stessa, senza diritto di voto, esperti e<br />

funzionari in relazione agli specifici argomenti iscritti all’ordine<br />

del giorno.<br />

4. Le funzioni di segreteria <strong>della</strong> Commissione sono svolte<br />

da un dipendente del ruolo unico <strong>regionale</strong>, di qualifica non inferiore<br />

alla sesta, in servizio presso l’Assessorato <strong>regionale</strong> alla<br />

sanità.<br />

5. La Commissione è convocata dal Presidente o su richiesta<br />

di almeno un terzo dei suoi componenti.<br />

6. La Commissione è validamente riunita con la presenza<br />

<strong>della</strong> maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza<br />

dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.


5404<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

Art. 10<br />

Disciplina relativa al rimborso spese ed indennità<br />

1. Ai componenti le commissioni di cui agli articoli 8 e 9 è<br />

corrisposta, per effettiva presenza, una indennità da determinarsi<br />

con deliberazione <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>.<br />

2. Ai componenti la commissione di cui all’articolo 8 è altresì<br />

corrisposto un compenso aggiuntivo da determinarsi con<br />

deliberazione <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>.<br />

3. Ai componenti che risiedono in comune diverso da quello<br />

ove ha luogo la seduta delle commissioni di cui agli articoli 8 e 9<br />

è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente<br />

sostenute risultanti da apposita dichiarazione e/o documentazione,<br />

secondo le norme vigenti.<br />

4. Agli esperti ed ai funzionari che partecipano alle riunioni<br />

ai sensi dell’articolo 9 comma 3, è corrisposto il rimborso delle<br />

spese di viaggio, effettivamente sostenute e risultanti da apposita<br />

dichiarazione e/o documentazione, secondo le norme vigenti.<br />

5. Per i dipendenti <strong>della</strong> Regione e delle Aziende Sanitarie<br />

Locali che intervengono alle sedute la indennità di missione ed il<br />

rimborso spese sono corrisposti secondo i rispettivi ordinamenti<br />

vigenti.<br />

6. Alla liquidazione delle indennità ed al rimborso delle<br />

spese sostenute si provvede con provvedimento del Dirigente<br />

generale del Dipartimento Sanità.<br />

Art. 11<br />

Censimento dei praticanti<br />

l’attività sportiva agonistica<br />

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Servizi di Medicina<br />

dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali comunicano all’Assessorato<br />

<strong>regionale</strong> alla Sanità il numero degli attestati di<br />

idoneità e di non idoneità rilasciati nell’anno precedente. Tale<br />

comunicazione sarà trasmessa esclusivamente dai Servizi di medicina<br />

dello Sport, in maniera analitica, rispetto al numero degli<br />

atleti visitati per mese e per esito <strong>della</strong> visita, con contestuale<br />

specificazione degli atleti visitati dai medici specialisti incaricati<br />

di cui all’articolo 12, in riferimento a quanto previsto dall’articolo<br />

5, comma 5.<br />

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Comitati Provinciali<br />

delle singole federazioni sportive del C.O.N.I. comunicano<br />

all’Assessorato <strong>regionale</strong> alla sanità, divisi per comune e per<br />

attività sportiva, il numero presumibile dei propri tesserati agonisti<br />

che necessitano, nell’anno in corso, di certificazione di idoneità<br />

sportiva.<br />

3. L’Assessorato <strong>regionale</strong> alla sanità, avvalendosi del supporto<br />

<strong>della</strong> Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 9,<br />

cura, anche in forma elaborata, la pubblicazione e la divulgazione<br />

dei dati ad esso pervenuti, anche ai fini statistici, epidemiologici<br />

e socio-culturali.<br />

Art. 12<br />

Conferimento di incarico a medici specialisti<br />

in Medicina dello Sport<br />

operanti in strutture sanitarie accreditate<br />

1. Le Aziende Sanitarie Locali, sentito il parere del Dirigente<br />

il Servizio di Medicina dello Sport, conferiscono l’incarico<br />

del rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva<br />

agonistica anche a medici specialisti in Medicina dello Sport<br />

operanti in ambulatori di strutture sanitarie accreditate secondo<br />

quanto previsto dalla deliberazione <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong> 15<br />

febbraio 1999, n. 133.<br />

2. Eventuali modificazioni ed integrazioni <strong>della</strong> vigente<br />

normativa, sia circa l’accreditamento delle strutture sanitarie che<br />

circa le indagini clinico-strumentali relative metodiche necessarie<br />

in Medicina dello Sport comporteranno parallelo e automatico<br />

adeguamento ai nuovi requisiti. Tale adeguamento dovrà<br />

avvenire entro il termine di sessanta giorni dell’entrata in vigore<br />

delle modificazioni e/o integrazioni in parola.<br />

3. Lo specialista che assume l’incarico deve effettuare personalmente<br />

la valutazione dell’idoneità dei singoli atleti alla pratica<br />

sportiva agonistica, garantendo nell’ambulatorio <strong>della</strong> struttura<br />

accreditata di cui sopra, tutti gli accertamenti clinici e di<br />

diagnostica strumentale previsti, secondo il D.M. Sanità 18 febbraio<br />

1982 e successive integrazioni, rettifiche e modificazioni<br />

per le discipline sportive per cui si rilascia il relativo certificato<br />

di idoneità agonistica.<br />

4. Allo specialista che assume l’incarico è fatto divieto di<br />

rilasciare certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />

riferiti ad accertamenti clinici e strumentali effettuati presso altre<br />

strutture, pubbliche o private, diverse dall’ambulatorio di cui al<br />

precedente comma.<br />

5. Lo specialista che assume l’incarico è tenuto nell’ambulatorio,<br />

a portare ben visibile una idonea targhetta di identificazione<br />

personale, con foto, nome cognome ed estremi riferiti al<br />

conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda Sanitaria Locale.<br />

6. È motivo di revoca o di sospensione dell’incarico il<br />

non rispetto ancorché parziale dei contenuti <strong>della</strong> presente<br />

legge.<br />

Art. 13<br />

Norma finanziaria<br />

1. All’onere derivante dal funzionamento degli organismi di<br />

cui agli articoli 8 e 9, valutato in lire 25.000.000 per l’esercizio<br />

finanziario 2001, si fa fronte con lo stanziamento previsto al<br />

capitolo 1013101 dello stato di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio<br />

2001.<br />

Art. 14<br />

Norma finale<br />

1. Sono abrogate le norme <strong>della</strong> legge 1° dicembre 1998 se e<br />

quanto in contrasto con la presente legge.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5405<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 11<br />

Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali<br />

in conformità alle norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTOILVISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Principi generali<br />

1. Le norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000 rappresentano<br />

un’opportunità e uno «strumento guida» finalizzato alla revisione<br />

dell’organizzazione aziendale e forniscono un indirizzo<br />

alle organizzazioni che vogliono sviluppare e attuare un Sistema<br />

Qualità improntato all’efficacia e all’efficienza attraverso la formalizzazione<br />

delle proprie procedure operative e alla definizione<br />

di programmi finalizzati al miglioramento continuo <strong>della</strong><br />

qualità.<br />

2. La Regione individua negli standards introdotti dalle<br />

norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000 la forma di gestione ritenuta<br />

idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività di<br />

gestione delle aziende sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali<br />

pubbliche e private.<br />

3. La Regione, a fronte delle considerazioni di cui ai precedenti<br />

commi 1 e 2, ritiene di dover incentivare, attraverso un<br />

piano triennale di interventi, le strutture di cui al successivo art.<br />

2, all’adozione di sistemi di qualità aziendali.<br />

Art. 2<br />

Soggetti beneficiari<br />

1. Le attività configurabili quali beneficiarie sono le istituzioni<br />

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e<br />

private operanti nel territorio calabrese.<br />

Art. 3<br />

Soggetto attuatore<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong> individua quale soggetto attuatore<br />

per gli adempimenti di cui alla presente legge il BIC <strong>Calabria</strong><br />

quale società specializzata e partecipata dalla Regione <strong>Calabria</strong><br />

(L.R. 23/12/1996, n. 39, art. 2).<br />

Art. 4<br />

Iniziative ammissibili<br />

1. Sono da ritenersi ammissibili i progetti connessi alla implementazione<br />

dei sistemi di qualità e alla loro certificazione<br />

secondo le norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000, in particolare<br />

sono ammessi:<br />

a) il progetto per l’implementazione del sistema di qualità<br />

aziendale-manuale di qualità, procedure ed istruzioni operative;<br />

b) la certificazione del sistema di qualità dei servizi aziendali;<br />

c) la formazione per «Internal Auditor»;<br />

d) servizi di taratura ed acquisto di campioni primari;<br />

e) informatizzazione del sistema informativo;<br />

f) adeguamento del sistema di controllo di gestione.<br />

Art. 5<br />

Vigilanza e controllo sull’attività delle aziende beneficiarie<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong>, avvalendosi dei propri uffici, controlla<br />

il processo di implementazione dei sistemi di qualità e<br />

verifica l’effettiva introduzione e utilizzazione del sistema di gestione<br />

<strong>della</strong> qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO<br />

9000 presso ciascun soggetto beneficiario di cui all’art. 2 <strong>della</strong><br />

presente legge. La verifica ha lo scopo di accertare il corretto<br />

rapporto tra le risorse impiegate e la qualità-quantità dei servizi<br />

erogati.<br />

2. La Regione <strong>Calabria</strong> svolge le funzioni previste dal presente<br />

articolo ricorrendo, anche, al soggetto attuatore.<br />

Art. 6<br />

Manifestazione d’interesse<br />

1. Le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali<br />

pubbliche e private interessate devono assicurare lo svolgimento<br />

di tutte le attività necessarie per realizzare la produzione,<br />

l’erogazione ed il controllo di prestazioni e di servizi secondo le<br />

norme ISO 9000, così come previsto nei successivi articoli 7 e<br />

seguenti.<br />

2. I servizi delle istituzioni pubbliche e private che risponderanno<br />

a quanto previsto dalla presente normativa saranno classificate<br />

come «Centro di Eccellenza».<br />

Art. 7<br />

Comitato di controllo <strong>della</strong> qualità<br />

1. È istituito presso l’Assessorato <strong>regionale</strong> alla Sanità un<br />

Comitato di controllo <strong>della</strong> qualità.<br />

2. Il Comitato svolge funzioni di predisposizione, controllo<br />

e verifica dei criteri per l’esecuzione dell’intera iniziativa oggetto<br />

<strong>della</strong> presente legge e fornisce pareri obbligatori e vincolanti<br />

su tutta l’attività connessa alla realizzazione <strong>della</strong> presente<br />

iniziativa.<br />

3. Il Comitato è così composto:<br />

— Direttore Generale del Dipartimento Sanità <strong>della</strong> Giunta<br />

<strong>regionale</strong> − Presidente;<br />

— un rappresentante del soggetto attuatore;<br />

— tre esperti del settore qualità del comparto sanità;<br />

— il Presidente <strong>della</strong> società scientifica calabrese competente<br />

per lo specifico provvedimento;


5406<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

— svolge le funzioni di segretario un dipendente <strong>regionale</strong> in<br />

servizio presso l’Assessorato alla Sanità non inferiore alla categoria<br />

D.<br />

4. Il Comitato di controllo è nominato con Decreto dell’Assessore<br />

<strong>regionale</strong> alla Sanità.<br />

5. Ai componenti esterni, spetta, secondo le norme vigenti,<br />

un gettone di presenza, per ogni seduta del Comitato ed il rimborso<br />

delle spese di viaggio ove spettanti.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

Art. 8<br />

Modalità di selezione dei soggetti beneficiari<br />

1. La realizzazione dell’intervento avverrà per il tramite del<br />

soggetto attuatore il quale, previa stipula di apposita convenzione<br />

con la Regione <strong>Calabria</strong>, provvederà a:<br />

a) generare, mediante una mirata attività promozionale, lo<br />

stimolo per l’affermazione <strong>della</strong> cultura <strong>della</strong> qualità nelle<br />

aziende sanitarie;<br />

b) definire le opportune convenzioni operative con gli Istituti<br />

di Certificazione nazionali per l’ottimizzazione dei relativi costi<br />

di certificazione e con gli organismi accreditati per il rilascio<br />

degli attestati di Internal Auditor;<br />

c) identificare attraverso pubblicazione di un apposito bando<br />

pubblico, soggetti beneficiari interessati alle agevolazioni di cui<br />

alla presente legge e la conseguente valutazione delle richieste<br />

pervenute;<br />

d) redigere una graduatoria, nel rispetto dei criteri predisposti<br />

dal Comitato di controllo <strong>della</strong> qualità di cui all’art. 7 <strong>della</strong> presente<br />

legge, da sottoporre alla Giunta <strong>regionale</strong> per la conseguente<br />

approvazione;<br />

e) istruire le pratiche di finanziamento relativamente alle richieste<br />

ritenute ammissibili;<br />

g) monitorare i risultati degli interventi.<br />

2. Per gli interventi di cui alla presente legge l’investimento<br />

complessivo sarà così ripartito: il 90 per cento per gli interventi<br />

di cui all’art. 4 <strong>della</strong> presente legge mentre il 10 per cento a<br />

copertura dei costi per la realizzazione delle attività indicate ai<br />

precedenti commi del presente articolo.<br />

3. L’investimento complessivo per gli interventi sarà sostenuto<br />

dai soggetti ammessi, pubblici e privati, per una quota pari<br />

al 50 per cento e per il restante 50 per cento tramite il contributo<br />

<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Art. 9<br />

Norma finanziaria<br />

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione <strong>della</strong> presente<br />

legge, si provvede per il primo anno del piano triennale di interventi<br />

(anno 2001) mediante il prelevamento dello 0,2 per cento<br />

del Fondo Sanitario Regionale.<br />

2. Per gli anni successivi al primo, del piano triennale di<br />

interventi, le somme necessarie vengono determinate in ciascun<br />

esercizio finanziario con la legge di bilancio <strong>della</strong> Regione e con<br />

la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.<br />

Il Commissario del Governo nella Regione <strong>Calabria</strong><br />

TELEFAX<br />

Prot. n. 750/2.28.03<br />

Catanzaro, 26 aprile 2001<br />

AT SIG. PRESIDENTE<br />

GIUNTA REGIONALE<br />

88100 CATANZARO<br />

Riferimento deliberazione n. 65 del 26/3/2001 recante legge<br />

<strong>regionale</strong>: «Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed<br />

assistenziali in conformità alle norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO<br />

9000» comunicasi che Governo nella seduta del <strong>Consiglio</strong> dei<br />

Ministri del 24/4/2001 habet deliberato non opporsi ulteriore<br />

corso legge <strong>regionale</strong> medesima punto (.) con l’occasione si è<br />

osservato, in relazione all’articolo 9, che la prevista modalità di<br />

copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento<br />

per il primo anno appare impropria: A) in quanto detto<br />

impegno finanziario non sembra destinato a finanziare la spesa<br />

sanitaria; B) in quanto anche sotto il profilo quantitativo, considerata<br />

l’assenza di specifici elementi di valutazione, non risulta<br />

in linea con quanto previsto dall’articolo 83, primo comma, <strong>della</strong><br />

legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), secondo il<br />

quale «ciascuna Regione è tenuta, per il triennio 2001-2003, a<br />

destinare al finanziamento <strong>della</strong> spesa sanitaria <strong>regionale</strong> risorse<br />

non inferiori alla quote che risultano dal riparto dei fondi destinati<br />

per ciascun anno al finanziamento del Servizio Sanitario<br />

Nazionale» punto (.)<br />

Catenacci<br />

Commissario Governo Regione <strong>Calabria</strong><br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 12<br />

Collaborazione tra Regione <strong>Calabria</strong> e Cittadinanzattiva<br />

− Tribunale per i diritti del malato finalizzata all’istituzione<br />

del servizio PIT-<strong>Calabria</strong>.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTO IL VISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5407<br />

Art. 1<br />

Finalità<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong> promuove il diritto alla salute e ne<br />

garantisce la tutela ai sensi dell’art. 32 <strong>della</strong> Costituzione e, in<br />

tale ambito, riconosce il valore dell’impegno più che decennale<br />

in <strong>Calabria</strong> del Tribunale per i diritti del malato per un servizio<br />

sanitario più vicino alle aspettative dei cittadini nel quale sia<br />

valorizzata la partecipazione degli stessi alle politiche sanitarie,<br />

secondo i principi previsti dall’art. 14 del Dlgs. 502/92 e dall’art.<br />

12 del Dlgs. 229/99.<br />

2. A tal fine, la Regione <strong>Calabria</strong>, nel quadro delle iniziative<br />

volte alla valorizzazione delle realtà regionali e ai fini dell’ampliamento,<br />

potenziamento e miglioramento dei servizi socio-sanitari<br />

erogati sul territorio <strong>regionale</strong> e <strong>della</strong> tutela dei diritti dei<br />

cittadini, considerata la validità <strong>della</strong> sperimentazione realizzata<br />

negli anni 1998/2000, promuove una specifica collaborazione<br />

con Cittadinanzattiva − Tribunale per i diritti del malato, per<br />

l’istituzione del servizio PIT-<strong>Calabria</strong> (Progetto integrato di tutela<br />

dei diritti dei cittadini) volto ad assicurare una migliore difesa<br />

dei diritti dei cittadini e a promuovere la qualità dei servizi<br />

in ambito socio-sanitario.<br />

Art. 2<br />

Compiti (servizio gratuito)<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong> sostiene Cittadinanzattiva − Tribunale<br />

per i diritti del malato, servizio PIT-<strong>Calabria</strong>, in particolare<br />

per:<br />

a) garantire a tutti coloro che vivono in <strong>Calabria</strong>, anche temporaneamente,<br />

un servizio gratuito di informazione, orientamento,<br />

consulenza sull’accesso e il funzionamento dei servizi<br />

socio-sanitari, con orario di apertura al pubblico di almeno 30<br />

ore settimanali;<br />

b) aggiornare costantemente la banca dati, già attivata, delle<br />

segnalazioni ricevute da cittadini, singoli o associati, da operatori<br />

e realtà professionali e da soggetti istituzionali e curarne una<br />

sulle questioni emergenti che richiedano interventi prioritari e<br />

tempestivi;<br />

c) raccogliere e diffondere buone pratiche che consentano<br />

una più ampia e agevole fruibilità dei servizi socio-sanitari e una<br />

migliore tutelabilità dei diritti;<br />

d) curare una permanente attività di comunicazione, anche<br />

attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, con specifiche<br />

iniziative su tematiche di particolare rilevanza per la popolazione;<br />

e) realizzare programmi e momenti di aggiornamento e formazione<br />

per cittadini, gruppi locali, associazioni e operatori al<br />

fine di rafforzare e qualificare la rete di difesa civica;<br />

f) organizzare un incontro annuale <strong>regionale</strong>, da tenersi entro<br />

il mese di aprile, nel quale presentare un rapporto sullo stato dei<br />

servizi sanitari in <strong>Calabria</strong> dal punto di vista dei cittadini;<br />

g) svolgere attività di raccordo, interlocuzione e supporto nei<br />

confronti delle istituzioni, dei soggetti e delle realtà sociali operanti<br />

in campo socio-sanitario, di tutela dei diritti dei cittadini e<br />

di promozione <strong>della</strong> qualità dei servizi;<br />

h) raccogliere supporto economico pubblico e privato per rafforzare<br />

l’azione di tutela del diritto alla salute.<br />

Art. 3<br />

Rendicontazione<br />

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno Cittadinanzattiva <strong>Calabria</strong><br />

onlus è tenuta a presentare alla Giunta <strong>regionale</strong> un dettagliato<br />

rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente, la relativa<br />

rendicontazione finanziaria con specifico riferimento alla<br />

utilizzazione del contributo <strong>regionale</strong> ed una dichiarazione resa<br />

nei termini di legge dal legale rappresentante di non aver chiesto<br />

e/o ottenuto beneficio da altri soggetti pubblici o privati per la<br />

realizzazione delle attività per le quali si chiede il contributo.<br />

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno Cittadinanzattiva<br />

<strong>Calabria</strong> onlus presenta alla Giunta <strong>regionale</strong>, che esprime eventuali<br />

osservazioni entro trenta giorni, il programma delle attività<br />

da svolgere nell’anno successivo ed il relativo bilancio di previsione.<br />

3. La mancata presentazione di quanto previsto ai commi 1<br />

e 2 del presente articolo comporterà la perdita del diritto ad ottenere<br />

il contributo stesso.<br />

4. Il mancato invio <strong>della</strong> documentazione chiesta potrà comportare<br />

la perdita del contributo per l’esercizio finanziario relativo,<br />

qualora il Coordinamento <strong>regionale</strong> <strong>della</strong> Lega, di concerto<br />

con il Comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei<br />

progetti preferibilmente per la stessa sezione provinciale.<br />

Art. 4<br />

Erogazioni liberali<br />

1. Cittadinanzattiva <strong>Calabria</strong> onlus, per lo svolgimento delle<br />

attività statutarie non finanziate dalla presente legge, può usufruire:<br />

a) di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali da parte di privati;<br />

b) di contributi, finanziamenti ed incentivi da parte di<br />

Aziende pubbliche e private, Fondazioni, Enti locali, Regioni,<br />

Organi dello Stato, Unione Europea e Organismi internazionali.<br />

Art. 5<br />

Norma finanziaria<br />

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />

l’anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità<br />

esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />

agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />

dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />

corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />

di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene<br />

ridotto del medesimo importo.<br />

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />

in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />

capitolo 4131101 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />

spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spese per il<br />

finanziamento delle attività di cittadinanzattiva − Tribunale per i<br />

diritti del malato, servizio PIT-<strong>Calabria</strong>» e lo stanziamento, in<br />

termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.<br />

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />

fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in


5408<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />

bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />

allo stesso esercizio.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 13<br />

Modifica alla legge <strong>regionale</strong> 29 marzo 1999, n. 8 recante:<br />

«Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie».<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTOILVISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Alla fine del 2° comma dell’art. 5 dopo le parole «fuori regione»<br />

aggiungere le parole: «Non occorre corredare la domanda<br />

con certificazione del medico specialista dell’A.S.L. per i<br />

trapiantati e i portatori di gravi patologie già acclarate con documentazione<br />

certa e probatoria».<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 14<br />

Riconoscimento <strong>della</strong> Fondazione Rubbettino − Cosenza.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTOILVISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong>, al fine di favorire la diffusione <strong>della</strong><br />

cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la <strong>Calabria</strong> nei circuiti<br />

nazionale ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale<br />

delle iniziative promosse dalla Fondazione Rubbettino di<br />

Cosenza, ente morale, sostenendone finanziariamente l’attività<br />

culturale.<br />

Art. 2<br />

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge<br />

è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le<br />

iniziative <strong>della</strong> Fondazione, che persegue statutariamente le finalità<br />

<strong>della</strong> promozione <strong>della</strong> cultura, nella forma più ampia e<br />

con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale<br />

<strong>regionale</strong>, la diffusione del libro, l’educazione alla lettura<br />

e a diffondere la cultura e il libro anche attraverso la stipulazione<br />

di accordi e commesse di ricerca per temi con specialisti, singoli<br />

o di gruppo, Istituti Universitari, Enti nazionali ed esperti; la<br />

partecipazione ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni<br />

ed Istituzioni italiane od estere; l’organizzazione e presentazione<br />

di seminari e convegni di studio, nazionali ed internazionali,<br />

cicli e corsi di insegnamento, nonché partecipare ad iniziative<br />

dello stesso tipo con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane<br />

ed estere; a dar vita ad un proprio Centro di studi e presentazione<br />

con biblioteca, ed archivio storico annessi, per effettuare direttamente<br />

studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori<br />

interni. A dar vita ad un periodico per informare sulla sua attività<br />

e per pubblicare contributi a questa relativi; a dar vita ad una o<br />

più collane di pubblicazione accoglienti opere coerenti con gli<br />

scopi <strong>della</strong> Fondazione.<br />

Art. 3<br />

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta<br />

a presentare alla Giunta <strong>regionale</strong>, una dettagliata relazione sull’impiego<br />

del contributo, sull’attività svolta o in corso di svolgimento<br />

e sui programmi di attività da svolgere nell’anno successivo,<br />

nonché il conto consuntivo e quello preventivo.<br />

2. La mancata presentazione <strong>della</strong> relazione di cui al precedente<br />

comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo<br />

previsto dalla presente legge.<br />

Art. 4<br />

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />

l’anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità<br />

esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />

agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />

dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />

corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />

di previsione <strong>della</strong> spesa per l’anno 2001, che viene ridotto del<br />

medesimo importo.<br />

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />

in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />

capitolo 3132170 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />

spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Contributo<br />

alla Fondazione Rubbettino con sede in Cosenza» e lo stanziamento,<br />

in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.<br />

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />

fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5409<br />

ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />

bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />

allo stesso esercizio.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 15<br />

Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 −<br />

Anagrafe <strong>regionale</strong> delle aziende agricole.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTOILVISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Norma Generale<br />

1. Tutti i soggetti pubblici e privati, (di seguito chiamati<br />

«aziende»), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale<br />

e <strong>della</strong> pesca che intrattengono o intendono intrattenere rapporti<br />

con la pubblica amministrazione centrale o locale, con l’esclusiva<br />

utilizzazione delle procedure informatiche e delle applicazioni<br />

software messe a disposizione dalla amministrazione <strong>regionale</strong>,<br />

devono, a partire dall’anno 2001, manifestarsi al sistema<br />

informativo agricolo dell’Assessorato Regionale<br />

Agricoltura <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>, (di seguito chiamato «SIA.<br />

Cal») effettuando una autodenuncia anagrafica tecnico-amministrativa<br />

ai sensi e per gli effetti e con le modalità prescritte dall’art.<br />

14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173<br />

Art. 2<br />

Integrazione<br />

1. Le notizie di cui al precedente art. 1 raccolte dal SIA.Cal,<br />

(di seguito chiamate «anagrafe»), saranno rese disponibili al Sistema<br />

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il quale il<br />

SIA.Cal sarà completamente integrato ai sensi dell’art. 14,<br />

comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.<br />

Art. 3<br />

Obbligatorietà<br />

1. L’iscrizione all’anagrafe, qualora non effettuata, o effettuata<br />

in modo e/o con mezzi diversi da quelli indicati dal SIA.<br />

Cal, sarà effettuata d’ufficio dallo stesso, previa acquisizione e<br />

verifica dei dati identificativi, anche attraverso l’utilizzazione di<br />

informazioni e notizie rinvenenti da precedenti rapporti con la<br />

pubblica amministrazione ed attraverso accessi a sistemi informativi<br />

esterni, con particolare riferimento al sistema informativo<br />

del Ministero delle Finanze.<br />

Art. 4<br />

Conseguenze e Penalità<br />

1. L’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 1, azionerà<br />

l’iscrizione d’ufficio a cura del SIA.Cal. Tale verifica comporterà<br />

ritardi nell’ammissione ai benefici recati dalle normative<br />

nazionali, regionali e comunitarie.<br />

Art. 5<br />

Verifiche<br />

1. Qualora i dati denunciati, a seguito di controllo a cura del<br />

SIA.Cal, dovessero risultare totalmente e/o parzialmente inesatti,<br />

l’amministrazione provvederà alla sospensione delle<br />

istanze e dei relativi atti istruttori fino all’avvenuta correzione<br />

e/o integrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta<br />

giorni dalla comunicazione di discordanza. Trascorso inutilmente<br />

tale termine senza aver provveduto alla integrazione e/o<br />

correzione dei dati, l’iscrizione all’anagrafe sarà definitivamente<br />

sospesa e dovrà essere riproposta integralmente ove ne ricorrano<br />

i presupposti, salvo eventuale iscrizione ai sensi dell’art. 3.<br />

Art. 6<br />

Linguaggio comune e contenuti<br />

1. Tutti i soggetti saranno identificati dal codice fiscale.<br />

a) Il codice fiscale, (di seguito «CUAA») costituisce il codice<br />

unico di identificazione aziendale, e dovrà essere utilizzato<br />

in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Attraverso<br />

l’assemblamento del codice fiscale con i codici ISTAT <strong>della</strong> provincia<br />

e del comune dove ricade l’azienda, saranno identificate<br />

una o più Unità Tecnico Economiche (UTE), (di seguito denominate<br />

«unità»).<br />

b) Per unità si intende l’insieme dei mezzi di produzione,<br />

degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole, condotte<br />

a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica<br />

attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata<br />

dal codice ISTAT di cui al punto precedente, ove ricade in<br />

misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva.<br />

c) Ogni informazione inserita nella base dati anagrafica del<br />

SIA.Cal, sarà automaticamente correlata al CUAA.<br />

d) Le informazioni contenute nella base dati anagrafica, dovranno<br />

riguardare:<br />

2. Legale rappresentante e sede legale se persona giuridica;<br />

1. Dati anagrafici se persona fisica;<br />

3. Ubicazione dell’azienda e delle unità tramite il codice<br />

ISTAT;<br />

4. Dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;<br />

5. Consistenza zootecnica complessiva dell’azienda e<br />

delle singole unità;


5410<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

6. Consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione<br />

catastale, compresa quella dei fabbricati, ove esistente,<br />

comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e<br />

del telerilevamento in possesso dell’amministrazione;<br />

7. Domande di ammissione a programmi di intervento<br />

concernenti l’applicazione di regolamenti comunitari e nazionali<br />

in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;<br />

8. Quantitativi di riferimento individuali assegnati per<br />

ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie<br />

e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di<br />

quote;<br />

9. Risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi<br />

i controlli preventivi integrati basati sull’impiego del telerilevamento<br />

(da aereo o satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende,<br />

previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall’amministrazione;<br />

10. Erogazioni eseguite dall’amministrazione e stato dei<br />

relativi procedimenti di incasso;<br />

11. Eventuale ente associativo delegato dall’azienda;<br />

12. Dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi<br />

all’azienda, quali contratti e successioni, risultanti all’amministrazione;<br />

13. Dati relativi all’iscrizione al naviglio peschereccio;<br />

14. Impianti acquicoli per la produzione ittica;<br />

15. Dati relativi all’accesso a fondi strutturali;<br />

16. Ogni altra informazione risultante e/o utile alla pubblica<br />

amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti<br />

a qualsiasi titolo abilitati all’accesso all’anagrafe, attinente all’attività<br />

economica svolta;<br />

17. L’azienda, attraverso le procedure di variazione, è tenuta<br />

a comunicare ogni fatto o atto giuridico avente effetto sulla<br />

titolarità dell’impresa e dei beni che la costituiscono, sulla quantificazione<br />

e/o trasferimento anche temporaneo di diritti, quote<br />

ecc. rispettando i termini previsti per ciascun specifico fatto o<br />

atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, al fine <strong>della</strong> verifica<br />

<strong>della</strong> loro legittimità.<br />

Art. 7<br />

Attività connesse e servizi<br />

1. L’amministrazione <strong>regionale</strong>, attraverso il SIA.Cal, renderà<br />

disponibili ai soggetti autorizzati i seguenti servizi:<br />

1. Consultazione locale ed integrata su base nazionale<br />

mediante accesso a banche dati esterne;<br />

2. Predisposizione di documenti informatici;<br />

3. Identificazione anagrafica dei dati aziendali anche utilizzando<br />

le informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso<br />

la interconnessione con il sistema informativo delle Camere<br />

di Commercio;<br />

4. Verifica catastale dei dati aziendali attraverso il controllo<br />

con il sistema informativo del Ministero delle Finanze;<br />

5. Servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e<br />

locale;<br />

6. Cooperazione applicativa, centroperiferia, controllo e<br />

certificazione delle operazioni per via telematica;<br />

7. Consultazione del vocabolario dati e delle informazioni<br />

dell’anagrafe;<br />

8. Servizi di accredito o di addebito e di documentazione,<br />

controllo e certificazione nei confronti di parti terze;<br />

9. Servizi connessi alla gestione di qualsiasi informazione<br />

inerente i contenuti dell’anagrafe stessa.<br />

Art. 8<br />

Accesso ed utenti<br />

1. L’accesso all’anagrafe può essere autorizzato, nel rispetto<br />

di quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali,<br />

di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,<br />

ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli<br />

articoli 12 e 20 <strong>della</strong> legge predetta in materia di segreto aziendale<br />

e industriale, e dall’articolo 22, in materia di dati sensibili,<br />

ai seguenti soggetti:<br />

1. Tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati<br />

dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile<br />

1998, n. 173 previa definizione di opportuni protocolli di intesa;<br />

2. Tutte le aziende ed i soggetti dalle stesse delegati, limitatamente<br />

ai propri dati o ai dati di interesse generale e statistico,<br />

anche attraverso la «carta dell’agricoltore e del pescatore» istituita<br />

ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

n. 503 dell’1 dicembre 1999.<br />

Art. 9<br />

Validazione<br />

1. La base dati anagrafica, per come sopra costituita, sarà<br />

assoggettata alla validazione preventiva ed all’aggiornamento<br />

costante a cura del SIA.Cal, anche avvalendosi di collegamenti a<br />

banche dati terze ed a sistemi informativi di altre amministrazioni<br />

locali e nazionali, nonché di specifiche e qualificate collaborazioni<br />

esterne previa sottoscrizione di apposite convenzioni e<br />

protocolli d’intesa.<br />

Art. 10<br />

Risorse finanziarie e norma finale<br />

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />

l’anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità<br />

esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />

agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />

dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />

corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />

di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene<br />

ridotto del medesimo importo.<br />

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />

in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />

capitolo 5111101 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />

spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spese per<br />

l’anagrafe <strong>regionale</strong> delle aziende agricole − Recepimento<br />

D.P.R. n. 503/1999» e lo stanziamento, in termini di competenza<br />

e di cassa, di lire 100.000.000.


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5411<br />

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />

fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in<br />

ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />

bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />

allo stesso esercizio.<br />

4. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

5. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 16<br />

Riconoscimento e valorizzazione <strong>della</strong> funzione sociale<br />

svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali<br />

nell’ambito del percorso formativo <strong>della</strong> persona.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTOILVISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Obiettivi<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong> in attuazione dell’art. 56, lett. o) q),<br />

t), dello Statuto riconosce e valorizza la funzione sociale svolta<br />

dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell’ambito<br />

del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani,<br />

attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori<br />

culturale e del tempo libero:<br />

a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo<br />

dello spettacolo, <strong>della</strong> musica e dell’attività sportiva;<br />

b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione<br />

con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del<br />

privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento<br />

dello stato di isolamento psichico e fisico e per l’inserimento<br />

scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap<br />

e/o con difficoltà psico-sociali.<br />

2. La Regione, favorisce altresì, la formazione sociale in<br />

ambito ecclesiale valorizzando tutte le risorse e le competenze<br />

presenti sul territorio.<br />

Art. 2<br />

Comitato <strong>regionale</strong> e Comitati provinciali<br />

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’art. 1, la Regione<br />

istituisce un Comitato <strong>regionale</strong> e dei Comitati provinciali.<br />

Questi ultimi hanno come compito la programmazione<br />

degli itinerari formativi in ambito provinciale, per la realizzazione<br />

degli interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane,<br />

con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell’art.<br />

1; svolgono altresì funzione consultiva e di assistenza.<br />

2. Il Comitato <strong>regionale</strong> valuta le proposte di programmazione<br />

trasmesse dai Comitati provinciali entro il 31 marzo di<br />

ogni anno e formula un piano di finanziamento che viene trasmesso<br />

alla Giunta <strong>regionale</strong> per l’emissione dei decreti, nei settori<br />

preventivamente individuati dallo stesso Comitato <strong>regionale</strong><br />

entro il 31 aprile di ogni anno e trasmessi entro il 31 maggio ai<br />

Comitati provinciali.<br />

3. Il Comitato <strong>regionale</strong> è composto da:<br />

a) Assessore <strong>regionale</strong> allo sport e tempo libero o da un suo<br />

delegato;<br />

b) Assessore <strong>regionale</strong> ai servizi sociali o da un suo delegato;<br />

c) Assessore <strong>regionale</strong> alla cultura o da un suo delegato;<br />

d) Assessore <strong>regionale</strong> alla formazione professionale o da un<br />

suo delegato;<br />

e) N. 2 rappresentanti per ogni Comitato provinciale;<br />

f) N. 3 esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale,<br />

nominati all’inizio di ogni legislatura dal <strong>Consiglio</strong><br />

<strong>regionale</strong>;<br />

g) N. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati di cui alle lettere<br />

a) b), c) e d) comma 3 del presente articolo.<br />

4. I Comitati provinciali sono composti da:<br />

a) Assessori provinciali allo sport e tempo libero, servizi sociali,<br />

cultura e formazione professionale;<br />

b) N. 3 rappresentanti per ogni diocesi designati dal Vescovo;<br />

c) N. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati provinciali di<br />

cui alla lettera a), comma 4 del presente articolo.<br />

5. Il Comitato <strong>regionale</strong> ha sede presso la Giunta <strong>regionale</strong>,<br />

i Comitati provinciali presso la Provincia.<br />

6. Il Comitato <strong>regionale</strong> e i Comitati provinciali vengono<br />

costituiti entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore <strong>della</strong><br />

presente legge.<br />

Art. 3<br />

Finanziamenti<br />

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1<br />

comma 1 lettera a), verranno concessi finanziamenti per la costruzione<br />

di nuove strutture, riadattamento e riqualificazione di<br />

strutture già esistenti, arredamento, attrezzature e strumenti didattici.


5412<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

2. Il finanziamento per le nuove costruzioni, riadattamento<br />

e riqualificazione di strutture già esistenti non potrà superare i<br />

200 milioni e sarà così concepito:<br />

a) 20 per cento in conto capitale;<br />

b) 50 per cento a mutuo agevolato decennale con preammortamento<br />

per i primi tre anni.<br />

3. Per l’arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici<br />

viene concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per<br />

cento dell’investimento complessivo che non può superare i 20<br />

milioni.<br />

4. I finanziamenti vengono concessi alle comunità cristiane<br />

che presentano richieste dal 10 luglio al 31 dicembre di ogni<br />

anno ai Comitati provinciali di cui all’art. 2 <strong>della</strong> presente legge.<br />

5. Ai fini dell’attuazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) <strong>della</strong><br />

presente legge, vengono finanziati percorsi di recupero in stretto<br />

rapporto con strutture socio-assistenziali pubbliche e private<br />

delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane,<br />

inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale<br />

finalizzati al coinvolgimento dei soggetti che si trovano nelle<br />

situazioni di disagio di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) <strong>della</strong> presente<br />

legge, riconoscendo alle comunità cristiane la titolarità ad<br />

essere soggetto promotore di programmi, azioni ed investimenti.<br />

Art. 4<br />

Norma finanziaria<br />

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />

l’anno 2001 in lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità<br />

esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />

agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />

dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />

corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />

di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene<br />

ridotto del medesimo importo.<br />

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />

in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />

capitolo 3132171 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />

spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spese per la<br />

valorizzazione <strong>della</strong> funzione sociale svolta dalla comunità cristiana<br />

e dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo<br />

<strong>della</strong> persona» e lo stanziamento, in termini di competenza<br />

e di cassa, di lire 500.000.000.<br />

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />

fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in<br />

ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />

bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />

allo stesso esercizio.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

Catanzaro, 2 maggio 2001<br />

Chiaravalloti<br />

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 17<br />

Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali<br />

per lo sviluppo <strong>della</strong> New Economy in <strong>Calabria</strong>.<br />

IL CONSIGLIO REGIONALE<br />

HA APPROVATO<br />

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />

HA APPOSTO IL VISTO<br />

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />

la seguente legge:<br />

PROMULGA<br />

Art. 1<br />

Oggetto e Finalità<br />

1. La legge ha per oggetto la realizzazione d’interventi finalizzati<br />

alla creazione ed alla promozione di iniziative infrastrutturali<br />

ed imprenditoriali per lo sviluppo <strong>della</strong> Nuova Economia<br />

(New Economy).<br />

2. A tal fine la Regione <strong>Calabria</strong> promuove e favorisce la<br />

creazione di infrastrutture immateriali per agevolare lo sviluppo<br />

di nuova imprenditorialità e l’ampliamento <strong>della</strong> base produttiva<br />

ed occupazionale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 117<br />

<strong>della</strong> Costituzione ed in armonia con la normativa comunitaria e<br />

statale, ed utilizzando fondi comunitari, statali e regionali.<br />

CAPO I<br />

Costituzione del Portale Integrato Territoriale<br />

Economico <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong><br />

Art. 2<br />

Oggetto del Portale<br />

1. È istituito il Portale Integrato Territoriale Economico<br />

<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>, che si configura come portale verticale<br />

tematico di secondo grado.<br />

2. Per produrre i servizi erogabili attraverso il Portale di cui<br />

al precedente comma, la Regione <strong>Calabria</strong> provvederà a registrare<br />

un apposito dominio ed a gestirne l’uso con i modi e nelle<br />

forme previste dalla presente legge.<br />

Art. 3<br />

Finalità del portale<br />

1. Il portale si configura come infrastruttura immateriale da<br />

dedicare ai processi di creazione d’impresa, di consolidamento<br />

dell’imprenditorialità esistente e di rafforzamento delle strategie<br />

di internazionalizzazione <strong>della</strong> base produttiva calabrese.<br />

2. Il presente portale ha l’obiettivo di aggregare al proprio<br />

interno i diversi siti o portali già presenti «on line» o di nuova<br />

istituzione, promossi da soggetti pubblici e privati, ed aventi ad<br />

oggetto la realtà economico-produttiva, complessivamente intesa,<br />

<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

3. Il Portale è uno strumento che la Regione <strong>Calabria</strong> utilizza<br />

per promuovere, selezionare ed integrare iniziative volte a


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5413<br />

promuovere il commercio elettronico ed il governo elettronico<br />

ed in particolare quelle che mirano a valorizzare prodotti e servizi<br />

delle imprese calabresi.<br />

Art. 4<br />

Soggetti destinatari<br />

1. Potranno accedere ai benefici previsti dal presente capo<br />

le piccole e medie imprese già operanti con un loro sito internet,<br />

aventi almeno un’unità operativa nella Regione <strong>Calabria</strong>, che<br />

abbiano chiuso almeno un esercizio contabile alla data <strong>della</strong> richiesta<br />

di accesso ai servizi del portale e che siano costituite<br />

sotto forma di ONLUS, di società di persone, di capitali, di piccola<br />

cooperativa, ovvero consortili.<br />

2. Al portale accedono, anche, inoltre, le imprese beneficiarie<br />

degli interventi agevolativi di cui ai capi II e III <strong>della</strong> presente<br />

legge.<br />

3. È fatto obbligo alle Unità Organizzative <strong>della</strong> Regione<br />

<strong>Calabria</strong> e dei suoi Enti Strumentali, che intendano realizzare un<br />

proprio sito internet, di avvalersi dei servizi del Portale di cui<br />

alla presente legge, con i modi e nelle forme da essa previsti.<br />

Art. 5<br />

Incentivi finanziari<br />

1. A favore di ciascuna impresa selezionata attraverso apposito<br />

bando pubblicato dal Soggetto Attuatore del portale può essere<br />

concesso un contributo massimo del 50 per cento dell’investimento<br />

dichiarato ammissibile, che, comunque, non potrà superare<br />

la soglia prevista dal de minimis, anche in rapporto ad<br />

altre agevolazioni percepite ai sensi <strong>della</strong> presente legge.<br />

2. Le azioni di agevolazione finanziaria hanno per oggetto:<br />

a) l’ammodernamento ed il potenziamento del sito/portale da<br />

aggregare, ivi inclusa la realizzazione del sito in lingua straniera<br />

e lo sviluppo di sezioni interattive per il commercio elettronico;<br />

b) l’adeguamento del sito/portale alla piattaforma tecnologica<br />

del portale di secondo grado;<br />

c) l’adozione di strumenti di sicurezza per le transazioni online<br />

(firma digitale, sistemi di pagamento elettronico);<br />

d) piano ed attività di marketing telematico (web-marketing).<br />

3. I soggetti beneficiari si obbligano, per l’intero periodo di<br />

permanenza all’interno del portale <strong>regionale</strong>, a concedere in via<br />

esclusiva alla Regione <strong>Calabria</strong> i diritti derivanti dalla possibilità<br />

di accesso al proprio dominio ed a non pubblicare le stesse<br />

pagine web sotto altro dominio.<br />

Art. 6<br />

Soggetto Attuatore del portale<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong> è proprietaria del portale.<br />

2. Alla sua costituzione e gestione provvederà la Giunta <strong>regionale</strong><br />

attraverso apposito Soggetto Attuatore, selezionato con<br />

bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall’entrata<br />

in vigore <strong>della</strong> presente legge, su proposta dell’Assessorato<br />

<strong>regionale</strong> competente in materia di programmazione economica.<br />

All’Assessore <strong>regionale</strong> compete anche la costituzione<br />

di un’unità operativa per il coordinamento delle attività svolte<br />

dal soggetto attuatore.<br />

3. Il Soggetto Attuatore assolve ai suoi compiti attraverso<br />

apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione<br />

finanziaria <strong>della</strong> presente legge.<br />

Art. 7<br />

Selezione dell’intermediario commerciale<br />

1. Il Soggetto Attuatore individua e seleziona uno o più soggetti<br />

specializzati nell’area dell’intermediazione commerciale<br />

«on-line», cui demanda la promozione e la distribuzione, sui<br />

mercati nazionali ed internazionali, delle produzioni delle imprese<br />

calabresi presenti sul portale.<br />

Art. 8<br />

Compiti del Soggetto Attuatore del portale<br />

1. Il Soggetto Attuatore del portale, di concerto con l’unità<br />

di coordinamento istituita presso l’Assessorato alla programmazione<br />

economica, svolge compiti di coordinamento organizzativo<br />

e operativo delle diverse esperienze istituzionali ed imprenditoriali,<br />

pubbliche e private, già realizzate o da realizzare in<br />

rete, attraverso siti e/o portali.<br />

2. I compiti del Soggetto Attuatore sono:<br />

a) la progettazione e la realizzazione del portale;<br />

b) la definizione dei contenuti da veicolare attraverso il portale;<br />

c) la selezione dei soggetti beneficiari delle incentivazioni finanziarie<br />

attraverso apposito bando;<br />

d) lo sviluppo delle politiche di markerting telematico (web<br />

marketing) del portale;<br />

e) i servizi di aggiornamento del portale;<br />

f) la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo del commercio<br />

elettronico;<br />

g) la promozione di strutture reticolari tra imprese e fornitori,<br />

volte allo sviluppo delle loro relazioni produttive (business-to<br />

business).<br />

3. In particolare, tra l’altro, il Soggetto Attuatore:<br />

a) effettua il censimento dei siti di imprese calabresi già esistenti<br />

e dei portali operativi, aventi ad oggetto le realtà economico-produttive<br />

<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>;<br />

b) definisce gli standard qualitativi e quantitativi minimi<br />

delle imprese, quali la propensione all’esportazione, la capacità<br />

produttiva, l’organizzazione aziendale, l’equilibrio finanziario,<br />

il fatturato, le attitudini ed esperienze ad operare in rete, la certificazione<br />

del sistema di qualità aziendale, la certificazione del<br />

sistema di gestione ambientale, la certificazione del prodotto;<br />

c) definisce i criteri di coerenza e di omogeneità dei contenuti<br />

informativi, promozionali e commerciali veicolati attraverso il<br />

portale;


5414<br />

10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />

d) definisce i requisiti tecnici e le metriche dei portali già<br />

operativi da aggregare;<br />

e) progetta e realizza le aree riservate di informazione diretta,<br />

quali i servizi a pagamento (pay-to-connect);<br />

f) progetta e realizza le azioni di marketing territoriale da<br />

adottare «on line» per lo sviluppo e la promozione dell’economia<br />

<strong>regionale</strong>;<br />

g) progetta ed eroga servizi «on-line» per l’internazionalizzazione<br />

<strong>della</strong> base economico-produttiva <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>:<br />

commercio elettronico (e-commerce), economia delle reti<br />

(e-business), posizionamento internazionale dei siti Internet (international<br />

web positioning).<br />

CAPO II<br />

Istituzione dell’incubatore virtuale per la creazione<br />

di nuove imprese nel settore <strong>della</strong> New Economy<br />

Art. 9<br />

Oggetto<br />

1. È istituito l’incubatore virtuale, infrastruttura logistica su<br />

piattaforma telematica, finalizzato alla creazione ed all’avvio di<br />

nuove imprese operanti nel settore <strong>della</strong> New Economy.<br />

Art. 10<br />

Funzioni dell’incubatore virtuale<br />

1. Le funzioni dell’incubatore sono:<br />

a) selezione delle idee d’impresa sulla base delle analisi di<br />

prefattibilità presentate;<br />

b) assistenza nella fase di costituzione e di avvio delle imprese;<br />

c) coordinamento dell’attività di assistenza specialistica alle<br />

imprese incubate;<br />

d) elaborazione dell’albo dei fornitori qualificati per l’erogazione<br />

dei servizi di assistenza specialistica;<br />

e) monitoraggio sullo stato di attuazione dell’iniziativa d’impresa<br />

dei soggetti beneficiari, anche oltre il periodo di incubazione<br />

e per un periodo massimo di 3 anni dalla loro costituzione.<br />

2. I servizi di assistenza vengono erogati ai soggetti beneficiari<br />

con il supporto delle metodologie multimediali a distanza,<br />

e riguardano, tra l’altro:<br />

a) l’assistenza allo sviluppo <strong>della</strong> progettazione esecutiva<br />

dell’idea imprenditoriale;<br />

b) la formazione imprenditoriale;<br />

c) il tutoraggio nella fase di realizzazione dell’investimento e<br />

di avvio delle iniziative;<br />

d) l’analisi di posizionamento competitivo e l’elaborazione<br />

dei piani di marketing;<br />

e) la scelta delle tecnologie.<br />

Art. 11<br />

Soggetti beneficiari<br />

1. Possono accedere alle iniziative ad ai fondi di cui al presente<br />

capo, le piccole e medie imprese da costituire sotto forma<br />

di società di persone, di capitali, di cooperativa, o consortili, o<br />

società senza fini di lucro, che intendano operare nei diversi segmenti<br />

di utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e che<br />

intendano prevedere nell’oggetto sociale statutario l’erogazione<br />

di servizi «on-line», la progettazione di siti Internet (web design),<br />

lo sviluppo di siti Internet (web devolopment), il marketinginrete(web<br />

marketing) e la realizzazione di portali, a favore<br />

di piccole e medie imprese orientate al mercato telematico.<br />

2. Le imprese costituite dai soggetti destinatari dovranno<br />

avere la sede legale ed operativa nel territorio <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>,<br />

e saranno ospitate nell’incubatore virtuale per un periodo<br />

di 2 anni.<br />

Art. 12<br />

Agevolazioni<br />

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente capo è<br />

prevista a vantaggio dei soggetti beneficiari l’erogazione gratuita<br />

dei servizi e delle consulenze di cui all’art. 10.<br />

2. A vantaggio dei soggetti beneficiari, e solo per progetti di<br />

investimenti pari o inferiori a 130.000 Euro, può essere previsto,<br />

anche e inoltre, un contributo in conto capitale pari al 70 per<br />

cento dell’investimento da realizzare e non cumulabile con altre<br />

agevolazioni utilizzabili dagli stessi destinatari dell’incubatore e<br />

previste dalle normative comunitarie, statali e regionali.<br />

Art. 13<br />

Spese ammissibili<br />

1. Sono spese ammissibili a contributo l’acquisto di:<br />

a) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, relativi<br />

alla produzione;<br />

b) marchi e brevetti;<br />

c) servizi di progettazione <strong>della</strong> piattaforma tecnologica;<br />

d) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web<br />

design);<br />

e) servizi di progettazione di marketing a mezzo Internet (Internet<br />

Marketing);<br />

f) servizi di installazione e certificazione di qualità, secondo<br />

lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;<br />

g) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici<br />

finalizzati all’interazione tra Internet e televisioni, c.d.:<br />

TV interattiva;<br />

h) posizioni di lavoro (work stations) multimediali;<br />

i) decodificatori satellitari nell’ipotesi d’adozione, da parte<br />

dell’impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata<br />

sulla concessione satellitare ad Internet.


10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5415<br />

Art. 14<br />

Soggetto Attuatore dell’incubatore virtuale<br />

1. La Regione <strong>Calabria</strong> è proprietaria dell’incubatore virtuale.<br />

2. Alla sua costituzione e gestione provvederà la Giunta <strong>regionale</strong><br />

attraverso apposito Soggetto Attuatore, selezionato con<br />

bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall’entrata<br />

in vigore <strong>della</strong> presente legge, su proposta dell’Assessore<br />

<strong>regionale</strong> competente in materia di industria e commercio.<br />

3. Il Soggetto Attuatore assolve ai suoi compiti attraverso<br />

apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione<br />

finanziaria <strong>della</strong> presente legge.<br />

CAPO III<br />

Erogazione di incentivi a piccole e medie imprese,<br />

per il sostegno delle proprie strategie di diversificazione<br />

verso la New Economy<br />

Art. 15<br />

Oggetto<br />

1. Il presente capo ha per oggetto la realizzazione di interventi<br />

agevolati che favoriscano l’adozione di strategie e modalità<br />

operative connesse alla New Economy da parte di imprese<br />

piccole e medie, operanti in settori diversi da quello delle tecnologie<br />

dell’informazione.<br />

Art. 16<br />

Destinatari<br />

1. Possono accedere ai fondi ed alle iniziative <strong>della</strong> presente<br />

azione piccole e medie imprese, aventi sede legale ed operativa<br />

in <strong>Calabria</strong> e già operanti nei settori dei servizi sociali e del volontariato<br />

(c.d.: Terzo Settore), del turismo, dell’agroalimentare<br />

e dell’artigianato produttivo.<br />

Art. 17<br />

Tipologia degli interventi<br />

1. Ad ogni singola impresa ammessa ai benefici <strong>della</strong> presente<br />

legge, saranno concesse agevolazioni, pari al 50 per cento<br />

dell’investimento ammissibile, e comunque nella misura massima<br />

prevista dal de minimis, riferibile a spese da sostenere.<br />

2. In particolare potranno essere ammesse a finanziamento<br />

le seguenti spese:<br />

a) servizi di progettazione <strong>della</strong> piattaforma tecnologica;<br />

b) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web<br />

design);<br />

c) servizi di marketing telematico (Internet marketing);<br />

d) servizi di installazione e certificazione di qualità secondo<br />

lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;<br />

f) acquisto delle postazioni di lavoro multimediali (work stations<br />

multimediali);<br />

g) acquisto dei decodificatori satellitari per l’adozione, da<br />

parte dell’impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata<br />

sulla connessione satellitare ad Internet.<br />

Art. 18<br />

Soggetto Attuatore<br />

1. Alla definizione delle modalità attuative a mezzo di pubblici<br />

bandi, ed alla gestione delle attività del presente capo, la<br />

Giunta <strong>regionale</strong> provvede attraverso apposito Soggetto Attuatore,<br />

selezionato con bando di gara da bandire la prima volta<br />

entro trenta giorni dall’entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, su<br />

proposta dell’Assessore <strong>regionale</strong> competente in materia di industria,<br />

commercio ed artigianato.<br />

Art. 19<br />

Norma finanziaria<br />

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />

l’anno 2001 in lire 1.300.000.000, si provvede con la disponibilità<br />

esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far<br />

fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si<br />

perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese<br />

di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)»<br />

dello stato di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001,<br />

che viene ridotta del medesimo importo.<br />

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />

in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />

capitolo 6122225 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />

spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Interventi a<br />

sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo<br />

sviluppo <strong>della</strong> New Economy in <strong>Calabria</strong>» e lo stanziamento, in<br />

termini di competenza e di cassa, di lire 1.300.000.000.<br />

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />

fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione e/o con i fondi derivanti<br />

da programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari,<br />

sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di<br />

approvazione del bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge<br />

finanziaria inerente allo stesso esercizio.<br />

Art. 20<br />

Disposizioni finali<br />

1. La presente legge <strong>regionale</strong> è pubblicata nel Bollettino<br />

Ufficiale <strong>della</strong> Regione.<br />

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Regione.<br />

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />

come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />

e) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici<br />

finalizzati all’interazione tra Internet e televisione, c.d.:<br />

TV interattiva;<br />

Catanzaro, 3 maggio 2001<br />

Chiaravalloti


Vendita:<br />

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500; arretrato: L. 3.000;<br />

un fascicolo di supplemento o edizione straordinaria:<br />

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 ogni 32 pagine.<br />

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000; arretrato: L. 2.000.<br />

Prezzi e condizioni di abbonamento:<br />

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L. 70.000.<br />

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000.<br />

Condizioni di pagamento:<br />

l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato<br />

al «Bollettino Ufficiale <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>» – 88100 Catanzaro, entrotrenta giorni<br />

precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i<br />

dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo<br />

di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia <strong>della</strong><br />

ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere<br />

inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per<br />

gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli<br />

arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale<br />

entro trenta giorni dalla data <strong>della</strong> loro pubblicazione.<br />

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli<br />

fascicoli.<br />

Il Bollettino Ufficiale non si pubblica ordinariamente nel mese di agosto.<br />

Editore:<br />

REGIONE CALABRIA<br />

AUT. TRIBUNALE CATANZARO<br />

N. 31/1994<br />

Direttore responsabile:<br />

OLDANI MESORACA<br />

Redattore:<br />

FRANCESCO LE PERA<br />

Stampa:<br />

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.<br />

CATANZARO

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