Bur n.42 - Consiglio regionale della Calabria
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Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c<br />
legge 662/96 - Filiale di Catanzaro<br />
Edizione straordinaria<br />
REPUBBLICA<br />
ITALIANA<br />
Parti I e II ● Anno XXXII ● N. 42<br />
BOLLETTINO UFFICIALE<br />
DELLA REGIONE CALABRIA<br />
Catanzaro, giovedì 10 maggio 2001<br />
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29<br />
Il 1 o e il 16 di ogni mese:<br />
Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong><br />
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:<br />
PARTE PRIMA ●<br />
ATTI DELLA REGIONE<br />
◆ Leggi<br />
◆ Regolamenti<br />
◆ Statuti<br />
SEZIONE I<br />
SEZIONE II<br />
◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong><br />
◆ Deliberazioni del <strong>Consiglio</strong> <strong>regionale</strong><br />
◆ Deliberazioni <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong><br />
◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio<br />
di Presidenza del <strong>Consiglio</strong> <strong>regionale</strong><br />
◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali<br />
PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO<br />
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI<br />
SEZIONE I<br />
◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali<br />
che interessano la Regione<br />
SEZIONE II<br />
◆ Atti di organi statali che interessano la Regione<br />
◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle<br />
leggi e dai regolamenti <strong>della</strong> Regione<br />
Ordinariamente il venerdì di ogni settimana<br />
PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI<br />
◆ Annunzi legali<br />
◆ Avvisi di concorso
5398<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
PARTE PRIMA<br />
SEZIONE I<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 9<br />
Studio diagnosi e cura <strong>della</strong> Celiachia in <strong>Calabria</strong> ........................ Pag. 5399<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 10<br />
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive ........... Pag. 5399<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 11<br />
Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme<br />
<strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000 ......................................... Pag. 5405<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 12<br />
Collaborazione tra Regione <strong>Calabria</strong> e Cittadinanzattiva − Tribunale per i diritti del<br />
malato finalizzata all’istituzione del servizio PIT-<strong>Calabria</strong> ...................... Pag. 5406<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 13<br />
Modifica alla legge <strong>regionale</strong> 29 marzo 1999, n. 8 recante: «Provvidenze in favore di<br />
soggetti affetti da particolari patologie» Pag. 5408<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 14<br />
Riconoscimento <strong>della</strong> Fondazione Rubbettino − Cosenza ................... Pag. 5408<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 15<br />
Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 − Anagrafe <strong>regionale</strong> delle aziende<br />
agricole ...................................................... Pag. 5409<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 16<br />
Riconoscimento e valorizzazione <strong>della</strong> funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e<br />
dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo <strong>della</strong> persona ......... Pag. 5411<br />
LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 17<br />
Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo<br />
<strong>della</strong> New Economy in <strong>Calabria</strong> ...................................... Pag. 5412
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5399<br />
PARTE PRIMA<br />
SEZIONE I<br />
operative delle Pediatrie delle Aziende sopracitate, nonché del<br />
Centro di Riferimento di Tipizzazione Tissutale e dei Laboratori<br />
Specialistici.<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 9<br />
Studio diagnosi e cura <strong>della</strong> Celiachia in <strong>Calabria</strong>.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTOILVISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Finalità<br />
1. Al fine di estendere la diffusione dello studio e <strong>della</strong> prevenzione<br />
<strong>della</strong> celiachia a tutto il territorio <strong>della</strong> regione, secondo<br />
i criteri di cui all’art. 2 del D.M. 1 luglio 1982 n. 581600,<br />
gli interventi diagnostici, connessi a tale patologia, saranno effettuati<br />
attraverso la collaborazione dell’Unità Operativa di Pediatria<br />
dell’Azienda Ospedaliera «Annunziata» di Cosenza,<br />
<strong>della</strong> Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Catanzaro<br />
e dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera<br />
«Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio <strong>Calabria</strong>.<br />
2. Rientrano tra i compiti di tali unità operative anche gli<br />
Screening <strong>della</strong> popolazione scolastica di età compresa tra gli 11<br />
e i 14 anni, mediante determinazione <strong>della</strong> transglutaminasi tissutale,<br />
con coinvolgimento <strong>della</strong> Medicina Scolastica e <strong>della</strong><br />
medicina di base anche attraverso l’utilizzo di modulistiche.<br />
Art. 2<br />
Strutture<br />
1. Fermo restando che i centri di riferimento per la diagnosi<br />
e cura <strong>della</strong> celiachia sono individuati presso l’Azienda Ospedaliera<br />
Annunziata di Cosenza (Unità Operativa di Pediatria), la<br />
Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Catanzaro e<br />
l’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio <strong>Calabria</strong><br />
(Unità Operativa di Pediatria), il Centro Regionale di Tipizzazione<br />
Tissutale collabora con tali centri, con il compito di<br />
coordinare ed eseguire l’attività di laboratorio specialistico di<br />
supporto ed in particolare lo studio dell’HLA genomico.<br />
2. Tale laboratorio specialistico svolge indagini di tipi anticorporale<br />
come gli Ac antitransglutaminasi ed Ac antiendomisio<br />
(EMA). Tali indagini sono eseguite da personale esperto nella<br />
tecnica dell’immunofluoroscenza indiretta.<br />
3. L’attività è svolta in day hospital (senza aumento dei posti<br />
letto) presso i tre centri di cui all’art. 1.<br />
Art. 3<br />
Personale<br />
1. Per lo svolgimento delle attività <strong>della</strong> presente legge si fa<br />
riferimento al personale sanitario già presente presso le unità<br />
2. Al fine di rispondere alle maggiori esigenze scaturenti<br />
dall’applicazione <strong>della</strong> presente legge, si prevede di integrare il<br />
personale esistente con le seguenti figure professionali reclutato<br />
secondo le norme di legge vigenti in materia di mobilità ed<br />
esperta in gastroenterologia pediatrica − per quanto attiene alle<br />
figure mediche:<br />
1) per ogni Centro Diagnosi: 2 Medici pediatri, 1 Psicologo,<br />
1 infermiere, 1 amministrativo;<br />
2) per il Centro di Tipizzazione Tissutale dell’Azienda<br />
Ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio <strong>Calabria</strong>: 1<br />
Biologo e 2 Tecnici di Laboratorio Medico, 1 amministrativo.<br />
Art. 4<br />
Norma finanziaria<br />
1. All’onere derivante dalla presente legge si fa fronte per<br />
l’esercizio 2001 e per quelli successivi con lo stanziamento previsto<br />
al capitolo 4211103 dello stato di previsione <strong>della</strong> spesa del<br />
bilancio 2001 e successivi.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 10<br />
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie<br />
e sportive.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTO IL VISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Finalità e oggetto <strong>della</strong> legge<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong>, nell’ambito <strong>della</strong> programmazione<br />
sanitaria, provvede alla promozione dell’educazione e tutela sanitaria<br />
di coloro che praticano le attività motorie e sportive, quali<br />
validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero<br />
<strong>della</strong> salute.<br />
2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività<br />
sportive agonistiche e non agonostiche e di quelle ludicomotorie<br />
e ricreative.
5400<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
3. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva,<br />
anche in base ai limiti di età, è demandata ad ogni singola Federazione<br />
Sportiva e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti<br />
dal C.O.N.I. e, per quanto riguarda la fase nazionale dei Giochi<br />
sportivi studenteschi al Ministero <strong>della</strong> Pubblica Istruzione, ai<br />
sensi del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e <strong>della</strong> Circolare n. 7 del<br />
Ministero <strong>della</strong> Sanità 31 gennaio 1983 e del D.M. Sanità 4<br />
marzo 1993.<br />
4. Per attività sportiva non agonistica si intende quella definita<br />
dall’articolo 1 del D.M. Sanità 28 febbraio 1983 e l’attività<br />
sportiva scolastica fino alle fasi regionali.<br />
5. Per attività ludico-motoria e ricreativa si intende quella<br />
svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi,<br />
praticata occasionalmente e in forma non continuativa.<br />
Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da<br />
enti o associazioni anche affiliati al C.O.N.I., senza comunque<br />
mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva.<br />
6. La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:<br />
a) la promozione <strong>della</strong> educazione sanitaria relativa alla pratica<br />
delle attività motorie e sportive;<br />
b) l’accertamento e la certificazione dello stato di salute per<br />
le attività sportive che si svolgono nell’ambito scolastico;<br />
c) l’accertamento e la certificazione dello stato di salute per<br />
coloro che partecipano alle fasi locali dei giochi sportivi studenteschi<br />
ed all’attività motoria delle scuole materne ed elementari;<br />
d) l’accertamento e la certificazione dello stato di salute per<br />
coloro che intendono praticare attività ludico-motoria o attività<br />
sportiva non agonistica;<br />
e) le funzioni inerenti le attività di indirizzo e di corretto avviamento<br />
alle varie discipline sportive in relazione alle personali<br />
inclinazioni psico-fisiche di coloro che intendono praticare attività<br />
sportive;<br />
f) gli accertamenti diagnostici e psico-terapeutici relativi ai<br />
problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;<br />
g) l’accertamento di idoneità per il personale tecnico-sportivo<br />
e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste<br />
dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del<br />
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);<br />
h) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le<br />
relative certificazioni ai fini dell’accertamento <strong>della</strong> idoneità e<br />
delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono<br />
praticare attività sportive agonistiche, ivi compresi i partecipanti<br />
alle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi;<br />
i) l’accertamento di idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />
per i soggetti portatori di handicap, individualizzandone il giudizio<br />
attraverso l’analisi e l’apprezzamento delle condizioni di<br />
invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di<br />
impegno funzionale dell’attività sportiva che si intende svolgere;<br />
l) l’attività inerente la valutazione funzionale cardio-circolatoria<br />
respiratoria, metabolica e biomeccanica dell’atleta;<br />
m) la valutazione e l’individuazione dell’adeguatezza ergometrica<br />
<strong>della</strong> macchina o dell’attrezzo ginnico-sportivo in relazione<br />
alle capacità psico-fisiche di coloro che praticano attività<br />
sportive;<br />
n) l’individuazione dei piani e dei sistemi di allenamento in<br />
relazione alle capacità psico-fisiche di coloro che praticano attività<br />
sportive, al fine sia di un corretto miglioramento delle prestazioni<br />
atletiche che di un valido supporto alla lotta al doping;<br />
o) l’attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti<br />
dalla pratica sportiva;<br />
p) l’attività didattica, di formazione, di aggiornamento, di<br />
studio e ricerca scientifica in materia di Medicina dello Sport;<br />
q) l’effettuazione di screening scolastici di valutazione motoria<br />
degli studenti;<br />
r) l’assistenza medica alle gare secondo quanto previsto dall’articolo<br />
7 comma 3.<br />
Art. 2<br />
Destinatari<br />
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:<br />
a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell’educazione<br />
sanitaria relativa all’attività motoria e sportiva ed<br />
alla cultura del primo soccorso;<br />
b) gli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva<br />
nell’ambito scolastico ed universitario;<br />
c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma<br />
organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e<br />
ricreative;<br />
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive<br />
agonistiche in forma dilettantistica, scolastica e promozionale,<br />
semi professionistica o professionistica;<br />
e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara;<br />
f) al personale sanitario per quanto attiene all’aggiornamento<br />
professionale, allo studio ed alla ricerca scientifica in materia di<br />
Medicina dello Sport.<br />
Art. 3<br />
Funzioni <strong>della</strong> Regione<br />
1. La Regione, nella materia oggetto <strong>della</strong> presente legge,<br />
esercita le seguenti funzioni:<br />
a) programmazione, coordinamento e controllo;<br />
b) supporto e indirizzo tecnico-scientifico avvalendosi <strong>della</strong><br />
commissione di cui all’articolo 9;<br />
c) assistenza medica sul campo per tutte le attività promozionali<br />
organizzate dagli Organi Territoriali del CONI e nelle fasi<br />
comunali, provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi;<br />
d) nomina <strong>della</strong> commissione <strong>regionale</strong> d’appello, prevista<br />
all’art. 6 del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 per l’esame dei ricorsi<br />
avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di<br />
attività sportiva agonistica, secondo la composizione e le modalità<br />
di funzionamento previste dall’articolo 8;<br />
e) nomina <strong>della</strong> commissione tecnico-scientifica con funzione<br />
consultiva per l’esame delle problematiche e delle tematiche<br />
di carattere scientifico, tecnico, educativo ed organizzativo
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connesse alla pratica ed alla tutela sanitaria delle attività motorie<br />
e sportive, secondo la composizione e le modalità di funzionamento<br />
previste dall’articolo 9;<br />
f) promozione dell’aggiornamento professionale e di ricerca<br />
del personale dei Servizi di Medicina dello Sport delle Aziende<br />
Sanitarie Locali anche in collaborazione con enti ed istituti a<br />
carattere scientifico (Università, Istituto di Scienza dello Sport<br />
del C.O.N.I., C.N.R.), con la Federazione dell’Ordine dei Medici,<br />
con la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) e<br />
con il C.O.N.I.;<br />
g) istituzione di un libretto sanitario dell’atleta, in cui registrare<br />
i giudizi di idoneità o di non idoneità, alla pratica sportiva<br />
agonistica, nonché le notizie sanitarie utili ad illustrare il quadro<br />
clinico anamnestico delle condizioni dell’atleta, secondo quanto<br />
previsto dall’articolo 6;<br />
h) programmazione delle specifiche attività di prevenzione,<br />
di tutela <strong>della</strong> salute nelle attività sportive e di controlli antidoping<br />
e coordinamento delle attività dei laboratori possedenti<br />
requisiti organizzativi e di funzionamento come previsto dalla<br />
normativa nazionale vigente (Legge 14 dicembre 2000, n. 376);<br />
i) accreditamento delle strutture di cui all’articolo 12.<br />
Art. 4<br />
Compiti e funzioni delle Aziende<br />
Sanitarie Locali<br />
1. Le Aziende Sanitarie Locali, nella materia oggetto <strong>della</strong><br />
presente legge, attraverso il Servizio di Medicina dello Sport del<br />
Dipartimento di Prevenzione, assicurano quanto previsto dall’articolo<br />
1, comma 6. I criteri in base ai quali devono essere<br />
effettuati i controlli sanitari di idoneità all’attività sportiva agonistica<br />
sono quelli stabiliti con D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e<br />
successive modificazioni ed integrazioni.<br />
2. Le Aziende Sanitarie attribuiscono l’incarico di Dirigenza<br />
del Servizio di Medicina dello Sport a medico, a rapporto<br />
di dipendenza con l’Azienda Sanitaria Locale, in possesso del<br />
Diploma Universitario di Specialista in Medicina dello Sport e<br />
anzianità di servizio nella disciplina di almeno cinque anni in<br />
qualità di dipendente.<br />
3. Il giudizio circa la idoneità o la non idoneità, all’attività<br />
sportiva agonistica, viene espresso e redatto in conformità a<br />
quanto previsto dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e successive<br />
modificazioni ed integrazioni solo ed esclusivamente dai medici<br />
del Servizio di Medicina dello Sport e dai medici specialisti di<br />
cui all’articolo 12 e dai medici specialisti dei Centri di Medicina<br />
dello Sport <strong>della</strong> Federazione Medico Sportiva Italiana se ed in<br />
quanto accreditati.<br />
4. Le visite mediche e le conseguenti certificazioni di «stato<br />
di buona salute», per l’attività ludico-motoria e sportiva non<br />
agonistica, possono essere effettuate anche dai medici di medicina<br />
generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati<br />
con le Aziende Sanitarie Locali. In caso di dubbio sull’idoneità<br />
del soggetto, su motivato sospetto clinico, i medici<br />
hanno facoltà di richiedere interventi di consulenza al Servizio<br />
di Medicina dello Sport.<br />
5. Le Aziende Sanitarie Locali assicurano ai soggetti portatori<br />
di handicap quanto previsto dal presente articolo, comma 1,<br />
riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di rieducazione<br />
funzionale e di integrazione sociale.<br />
6. LeAziende Sanitarie Locali assicurano ai soggetti anziani<br />
quanto previsto dal presente articolo, comma 1, riconoscendo lo<br />
sport come mezzo efficace per il mantenimento delle condizioni<br />
psico-fisiche di salute.<br />
7. Le Aziende Sanitarie Locali possono conferire a medici<br />
specialisti in Medicina dello Sport l’incarico per il rilascio <strong>della</strong><br />
certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo<br />
quanto previsto dall’articolo 12.<br />
Art. 5<br />
Criteri generali per la qualificazione<br />
dell’attività agonistica e per il rilascio degli attestati<br />
di idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />
1. I criteri per la qualificazione agonistica dell’attività sportiva<br />
ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere<br />
effettuate le visite mediche di idoneità specifica alla pratica delle<br />
singole attività sportive agonistiche sono quelli stabiliti con<br />
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni,<br />
per i soggetti portatori di handicap, quelli stabiliti<br />
con D.M. Sanità 4 marzo 1993 e, per gli sportivi professionisti,<br />
quelli stabiliti con D.M. Sanità 13 marzo 1995.<br />
2. Le certificazioni di idoneità sono rilasciate dai medici di<br />
cui all’articolo 4 comma 3.<br />
3. Il certificato di idoneità, redatto secondo i modelli definiti<br />
dal Ministero <strong>della</strong> Sanità, deve essere compilato in duplice<br />
copia, se la relativa visita medica dell’atleta è stata effettuata<br />
presso il Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria<br />
Locale e, in triplice copia, se effettuata dai Medici specialisti<br />
incaricati di cui all’articolo 12.<br />
4. Nel caso in cui la visita medica sia stata effettuata presso<br />
il Servizio di Medicina dello sport, una copia del relativo certificato<br />
di idoneità deve essere rilasciata all’interessato ed una<br />
deve essere conservata agli atti, per cinque anni, assieme alla<br />
documentazione inerente agli accertamenti sanitari effettuati.<br />
5. Nel caso in cui la visita medica sia stata effettuata dai<br />
medici specialisti incaricati di cui all’articolo 12, una copia del<br />
relativo certificato di idoneità deve essere rilasciata all’interessato,<br />
una deve essere conservata agli atti per cinque anni, assieme<br />
alla documentazione inerente agli accertamenti sanitari<br />
effettuati ed una deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine<br />
di trenta giorni dalla data di rilascio del certificato, al servizio<br />
di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria Locale che<br />
ha instaurato l’apposito protocollo di cui all’articolo 12.<br />
6. Nella certificazione di cui al presente articolo, commi 4,<br />
5 e 7, devono essere evidenti il timbro e la firma del medico; nel<br />
caso di medici incaricati, di cui all’articolo 12, devono inoltre,<br />
essere chiaramente indicati gli estremi del provvedimento di<br />
conferimento dell’incarico.<br />
7. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari risultasse la<br />
non idoneità alla pratica agonistica di uno sport, i medici di cui<br />
all’articolo 4, comma 3 devono compilare la relativa certificazione,<br />
attenendosi, a seconda dei casi, a quanto previsto dai<br />
commi 4 e 5 del presente articolo, comunicando, entro 5 giorni,<br />
all’interessato ed alla Commissione <strong>regionale</strong> d’appello, di cui<br />
all’articolo 8, l’esito negativo con l’indicazione <strong>della</strong> diagnosi<br />
posta a base del giudizio di non idoneità. Alla società o organizzazione<br />
sportiva nonché al CONI di appartenenza deve essere<br />
trasmesso il solo esito negativo, entro il medesimo termine. Nel
5402<br />
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caso in cui la certificazione di non idoneità ed i relativi accertamenti<br />
sanitari siano stati eseguiti da medico specialista incaricato<br />
di cui all’articolo 12, questi provvederà a trasmettere l’esito<br />
negativo, con l’indicazione <strong>della</strong> diagnosi posta alla base del<br />
giudizio di non idoneità, anche al servizio di Medicina dello<br />
Sport dell’Azienda Sanitaria Locale che ha instaurato l’apposito<br />
protocollo di intesa di cui all’articolo 12.<br />
8. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva<br />
agonistica, l’interessato può proporre ricorso alla Commissione<br />
<strong>regionale</strong> d’appello di cui all’articolo 8, entro 30 giorni dal ricevimento<br />
del certificato di non idoneità, trasmettendone contestuale<br />
comunicazione al medico avverso il cui giudizio è stato<br />
proposto il ricorso stesso.<br />
Art. 6<br />
Libretto sanitario<br />
1. L’Assessorato Regionale alla Sanità, avvalendosi del supporto<br />
<strong>della</strong> Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 9,<br />
di intesa e con la collaborazione del C.O.N.I. <strong>regionale</strong>, predispone<br />
un modello di «libretto sanitario» personale ad uso medico-sportivo<br />
privo di scadenza.<br />
2. I libretti sanitari, opportunamente numerati in serie progressiva,<br />
prevedono necessariamente le seguenti annotazioni:<br />
a) generalità dell’atleta;<br />
b) sport praticato;<br />
c) data <strong>della</strong> visita medico-sportiva;<br />
d) esito <strong>della</strong> visita (giudizio di idoneità o di non idoneità);<br />
e) gruppo sanguigno (previo assenso dell’atleta);<br />
f) la data di effettuazione dell’ultimo richiamo <strong>della</strong> vaccinazione<br />
antitetanica;<br />
g) visite di controllo.<br />
3. Al rilascio ed alla distribuzione dei libretti sanitari, provvedono<br />
i servizi di medicina dello sport delle Aziende Sanitarie<br />
Locali in cui ricade per competenza territoriale la residenza degli<br />
atleti o la sede <strong>della</strong> società sportiva di appartenenza, nonché i<br />
Centri di Medicina dello Sport FMSI-CONI se ed in quanto accreditati.<br />
4. Il libretto sanitario è strettamente personale dell’atleta ed<br />
è ritirato, all’atto <strong>della</strong> visita, dal medico specialista in Medicina<br />
dello Sport che esprime il giudizio di idoneità o di non idoneità,<br />
alla pratica sportiva agonistica e restituito, all’atleta al termine<br />
<strong>della</strong> visita, completato dai dati previsti.<br />
5. Il numero progressivo che individua ogni determinato libretto<br />
sanitario deve essere annotato, all’atto <strong>della</strong> visita, sulla<br />
scheda di valutazione medico-sportiva di cui all’articolo 4 del<br />
D.M. Sanità 18 febbraio 1982.<br />
Art. 7<br />
Popolazione sportiva e adempimenti<br />
degli enti organizzatori<br />
1. Coloro che intendono praticare o che praticano, attività<br />
sportive devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo<br />
dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o<br />
che svolgono.<br />
2. Le società, le assicurazioni e gli enti o organizzazioni<br />
sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, al rispetto di<br />
quanto segue:<br />
a) subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione<br />
degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche<br />
agli accertamenti ed a valida certificazione di idoneità sportiva<br />
prevista dalla presente legge;<br />
b) custodire e conservare per cinque anni i certificati di idoneità<br />
dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validità<br />
giuridica;<br />
c) verificare la regolarità <strong>della</strong> posizione sanitaria degli atleti<br />
che prendono parte alle gare agonistiche, dalle stesse organizzate,<br />
mediante esame del libretto sanitario di cui all’articolo<br />
6;<br />
d) ai fini <strong>della</strong> pratica sportiva agonistica, non accettare, in<br />
quanto privi di ogni validità, i certificati rilasciati da specialisti<br />
diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 3;<br />
e) avviare gli atleti a visita medico-sportiva per il riconoscimento<br />
dell’idoneità agonistica, attraverso apposito modulo conforme<br />
all’allegato 2 <strong>della</strong> circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del<br />
Ministero <strong>della</strong> Sanità;<br />
f) sospendere temporaneamente dall’attività sportiva gli atleti<br />
le cui condizioni psico-fisiche si ritengono inficiate da sopraggiunti<br />
eventi di qualsiasi natura ed eventualmente avviarli a<br />
nuova visita di idoneità attraverso dettagliata e riservata motivazione<br />
scritta;<br />
g) vigilare sull’osservanza delle norme vigenti in materia di<br />
doping.<br />
3. Chiunque organizzi manifestazioni ludico-motorie o<br />
sportive è tenuto ad assicurare, a proprie spese, per i partecipanti<br />
attivi alle competizioni, adeguati servizi di assistenza, di<br />
controllo medico e di pronto soccorso, prevedendo lo stanziamento,<br />
nelle immediate vicinanze del campo di gara e per l’intero<br />
periodo di svolgimento delle attività ludico-motorie o sportive,<br />
di un ambulanza medicalizzata con unità mobile di rianimazione<br />
o postazione mobile di emergenza, costituita da sistema<br />
di defibrillazione e Kit per la ventilazione polmonare sotto il<br />
controllo e ad uso di personale medico adeguatamente addestrato.<br />
Per le attività sportive scolastiche e promozionali organizzate<br />
dal CONI, l’assistenza sanitaria sul campo sarà assicurata<br />
gratuitamente, su richiesta <strong>della</strong> Commissione organizzatrice<br />
provinciale e <strong>della</strong> Commissione organizzatrice <strong>regionale</strong>,<br />
dal servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria Locale<br />
competente per territorio e dalla Federazione Medico Sportiva<br />
Italiana.<br />
4. Nelle manifestazioni sportive a carattere agonistico, il<br />
medico di gara viene designato, su richiesta e con oneri a carico<br />
delle società, associazioni o enti di cui ai commi 2 e 3 del presente<br />
articolo, dal Servizio di Medicina dello Sport <strong>della</strong> ASL<br />
competente per territorio o dalla Federazione Medico Sportiva<br />
Italiana, attingendo prioritariamente a medici specialisti in Medicina<br />
dello sport.<br />
5. I costi per gli accertamenti sanitari, comprensivi del rilascio<br />
delle relative certificazioni, sono a carico dell’atleta o <strong>della</strong><br />
Società sportiva o dell’Ente o Istituzione richiedente, con esclusione<br />
degli studenti partecipanti alle manifestazioni promozio-
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5403<br />
nali successive a quelle regionali dei giochi sportivi studenteschi.<br />
Le tariffe sono quelle stabilite dalle vigenti normative in<br />
materia.<br />
Art. 8<br />
Commissione <strong>regionale</strong> d’appello<br />
1. La Commissione <strong>regionale</strong> d’appello, di cui all’articolo 6<br />
del D.M. Sanità 18 febbraio 1982, è nominata con decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>, su proposta dell’Assessore<br />
<strong>regionale</strong> alla Sanità, dura in carica cinque anni ed è composta<br />
da:<br />
a) un medico specialista o docente in Medicina dello Sport<br />
con funzioni di Presidente;<br />
b) un medico specialista o docente in Medicina Interna o in<br />
materie equivalenti;<br />
c) un medico specialista o docente in Cardiologia;<br />
d) un medico specialista o docente in Ortopedia;<br />
e) un medico specialista o docente in Medicina Legale e delle<br />
Assicurazioni;<br />
f) un medico specialista o docente in Medicina dello Sport<br />
<strong>della</strong> FMSI-CONI.<br />
2. La Commissione ha sede presso l’Assessorato <strong>regionale</strong><br />
alla Sanità, che ne assicura il funzionamento curandone anche<br />
l’organizzazione e la segreteria.<br />
3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente<br />
che partecipa alla seduta in caso di assenza o impedimento<br />
del componente effettivo.<br />
4. È causa di impedimento alla partecipazione ai lavori <strong>della</strong><br />
Commissione l’aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto<br />
del ricorso.<br />
5. Il ricorrente può allegare all’istanza di ricorso certificati<br />
ed accertamenti sanitari di parte e richiedere di essere assistito, a<br />
proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di sua<br />
fiducia.<br />
6. Le decisioni <strong>della</strong> Commissione sono adottate collegialmente<br />
con la presenza di almeno quattro membri effettivi o supplenti,<br />
con la partecipazione comunque dello specialista del caso<br />
da esaminare o sono definitive. A parità di voti, prevale il voto<br />
del Presidente.<br />
7. La Commissione, in relazione ai ricorsi eventualmente<br />
pervenuti, si riunisce almeno una volta al mese.<br />
8. L’assenza non giustificata protratta per tre sedute, anche<br />
non successive, comporta la decadenza dalla nomina di componente<br />
la Commissione.<br />
9. La Commissione provvede alla istruttoria, richiedendo al<br />
ricorrente ed allo specialista che lo ha giudicato in prima istanza<br />
eventuali elementi di informazione e la documentazione ritenuta<br />
necessaria.<br />
10. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare,<br />
avvalersi <strong>della</strong> consulenza di medici in possesso <strong>della</strong><br />
specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso strutture<br />
pubbliche e, ove ritenuto necessario, può disporre che il<br />
ricorrente si sottoponga ad accertamenti sanitati presso centri<br />
specializzati pubblici e privati accreditati.<br />
11. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio circa<br />
i casi esaminati ed alla comunicazione delle decisioni adottate<br />
all’interessato, alla Federazione sportiva di appartenenza, alla<br />
società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto<br />
ed allo specialista in Medicina dello Sport avverso il cui giudizio<br />
è stato proposto ricorso. La Commissione provvede altresì alla<br />
registrazione <strong>della</strong> decisione nel libretto sanitario, di cui all’articolo<br />
6 dell’atleta ricorrente.<br />
Art. 9<br />
Commissione tecnico-scientifica<br />
1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo<br />
permanente consultivo del <strong>Consiglio</strong> e <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong><br />
nella materia oggetto <strong>della</strong> presente legge. La Commissione<br />
è nominata con decreto del Presidente <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>, su<br />
proposta dell’Assessore <strong>regionale</strong> alla Sanità.<br />
2. La Commissione, di cui al comma 1 del presente articolo,<br />
ha sede presso l’Assessorato <strong>regionale</strong> alla Sanità ed è così composta:<br />
a) un dirigente medico in servizio presso l’Assessorato <strong>regionale</strong><br />
alla Sanità, con funzioni di Presidente;<br />
b) il Direttore <strong>della</strong> Scuola di specializzazione in Medicina<br />
dello Sport <strong>della</strong> Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università<br />
di Catanzaro o un suo delegato;<br />
c) i cinque dirigenti-medici, ai quali è stato attribuito l’incarico<br />
di cui all’articolo 4, comma 2, dei Servizi di Medicina<br />
dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali site nella Regione <strong>Calabria</strong>;<br />
d) un rappresentante <strong>della</strong> Federazione Medico Sportiva;<br />
e) un rappresentante del CONI <strong>regionale</strong>.<br />
3. Il Presidente <strong>della</strong> Commissione ha facoltà di invitare a<br />
partecipare ai lavori <strong>della</strong> stessa, senza diritto di voto, esperti e<br />
funzionari in relazione agli specifici argomenti iscritti all’ordine<br />
del giorno.<br />
4. Le funzioni di segreteria <strong>della</strong> Commissione sono svolte<br />
da un dipendente del ruolo unico <strong>regionale</strong>, di qualifica non inferiore<br />
alla sesta, in servizio presso l’Assessorato <strong>regionale</strong> alla<br />
sanità.<br />
5. La Commissione è convocata dal Presidente o su richiesta<br />
di almeno un terzo dei suoi componenti.<br />
6. La Commissione è validamente riunita con la presenza<br />
<strong>della</strong> maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza<br />
dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5404<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
Art. 10<br />
Disciplina relativa al rimborso spese ed indennità<br />
1. Ai componenti le commissioni di cui agli articoli 8 e 9 è<br />
corrisposta, per effettiva presenza, una indennità da determinarsi<br />
con deliberazione <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>.<br />
2. Ai componenti la commissione di cui all’articolo 8 è altresì<br />
corrisposto un compenso aggiuntivo da determinarsi con<br />
deliberazione <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong>.<br />
3. Ai componenti che risiedono in comune diverso da quello<br />
ove ha luogo la seduta delle commissioni di cui agli articoli 8 e 9<br />
è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente<br />
sostenute risultanti da apposita dichiarazione e/o documentazione,<br />
secondo le norme vigenti.<br />
4. Agli esperti ed ai funzionari che partecipano alle riunioni<br />
ai sensi dell’articolo 9 comma 3, è corrisposto il rimborso delle<br />
spese di viaggio, effettivamente sostenute e risultanti da apposita<br />
dichiarazione e/o documentazione, secondo le norme vigenti.<br />
5. Per i dipendenti <strong>della</strong> Regione e delle Aziende Sanitarie<br />
Locali che intervengono alle sedute la indennità di missione ed il<br />
rimborso spese sono corrisposti secondo i rispettivi ordinamenti<br />
vigenti.<br />
6. Alla liquidazione delle indennità ed al rimborso delle<br />
spese sostenute si provvede con provvedimento del Dirigente<br />
generale del Dipartimento Sanità.<br />
Art. 11<br />
Censimento dei praticanti<br />
l’attività sportiva agonistica<br />
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Servizi di Medicina<br />
dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali comunicano all’Assessorato<br />
<strong>regionale</strong> alla Sanità il numero degli attestati di<br />
idoneità e di non idoneità rilasciati nell’anno precedente. Tale<br />
comunicazione sarà trasmessa esclusivamente dai Servizi di medicina<br />
dello Sport, in maniera analitica, rispetto al numero degli<br />
atleti visitati per mese e per esito <strong>della</strong> visita, con contestuale<br />
specificazione degli atleti visitati dai medici specialisti incaricati<br />
di cui all’articolo 12, in riferimento a quanto previsto dall’articolo<br />
5, comma 5.<br />
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Comitati Provinciali<br />
delle singole federazioni sportive del C.O.N.I. comunicano<br />
all’Assessorato <strong>regionale</strong> alla sanità, divisi per comune e per<br />
attività sportiva, il numero presumibile dei propri tesserati agonisti<br />
che necessitano, nell’anno in corso, di certificazione di idoneità<br />
sportiva.<br />
3. L’Assessorato <strong>regionale</strong> alla sanità, avvalendosi del supporto<br />
<strong>della</strong> Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 9,<br />
cura, anche in forma elaborata, la pubblicazione e la divulgazione<br />
dei dati ad esso pervenuti, anche ai fini statistici, epidemiologici<br />
e socio-culturali.<br />
Art. 12<br />
Conferimento di incarico a medici specialisti<br />
in Medicina dello Sport<br />
operanti in strutture sanitarie accreditate<br />
1. Le Aziende Sanitarie Locali, sentito il parere del Dirigente<br />
il Servizio di Medicina dello Sport, conferiscono l’incarico<br />
del rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva<br />
agonistica anche a medici specialisti in Medicina dello Sport<br />
operanti in ambulatori di strutture sanitarie accreditate secondo<br />
quanto previsto dalla deliberazione <strong>della</strong> Giunta <strong>regionale</strong> 15<br />
febbraio 1999, n. 133.<br />
2. Eventuali modificazioni ed integrazioni <strong>della</strong> vigente<br />
normativa, sia circa l’accreditamento delle strutture sanitarie che<br />
circa le indagini clinico-strumentali relative metodiche necessarie<br />
in Medicina dello Sport comporteranno parallelo e automatico<br />
adeguamento ai nuovi requisiti. Tale adeguamento dovrà<br />
avvenire entro il termine di sessanta giorni dell’entrata in vigore<br />
delle modificazioni e/o integrazioni in parola.<br />
3. Lo specialista che assume l’incarico deve effettuare personalmente<br />
la valutazione dell’idoneità dei singoli atleti alla pratica<br />
sportiva agonistica, garantendo nell’ambulatorio <strong>della</strong> struttura<br />
accreditata di cui sopra, tutti gli accertamenti clinici e di<br />
diagnostica strumentale previsti, secondo il D.M. Sanità 18 febbraio<br />
1982 e successive integrazioni, rettifiche e modificazioni<br />
per le discipline sportive per cui si rilascia il relativo certificato<br />
di idoneità agonistica.<br />
4. Allo specialista che assume l’incarico è fatto divieto di<br />
rilasciare certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />
riferiti ad accertamenti clinici e strumentali effettuati presso altre<br />
strutture, pubbliche o private, diverse dall’ambulatorio di cui al<br />
precedente comma.<br />
5. Lo specialista che assume l’incarico è tenuto nell’ambulatorio,<br />
a portare ben visibile una idonea targhetta di identificazione<br />
personale, con foto, nome cognome ed estremi riferiti al<br />
conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda Sanitaria Locale.<br />
6. È motivo di revoca o di sospensione dell’incarico il<br />
non rispetto ancorché parziale dei contenuti <strong>della</strong> presente<br />
legge.<br />
Art. 13<br />
Norma finanziaria<br />
1. All’onere derivante dal funzionamento degli organismi di<br />
cui agli articoli 8 e 9, valutato in lire 25.000.000 per l’esercizio<br />
finanziario 2001, si fa fronte con lo stanziamento previsto al<br />
capitolo 1013101 dello stato di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio<br />
2001.<br />
Art. 14<br />
Norma finale<br />
1. Sono abrogate le norme <strong>della</strong> legge 1° dicembre 1998 se e<br />
quanto in contrasto con la presente legge.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5405<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 11<br />
Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali<br />
in conformità alle norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTOILVISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Principi generali<br />
1. Le norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000 rappresentano<br />
un’opportunità e uno «strumento guida» finalizzato alla revisione<br />
dell’organizzazione aziendale e forniscono un indirizzo<br />
alle organizzazioni che vogliono sviluppare e attuare un Sistema<br />
Qualità improntato all’efficacia e all’efficienza attraverso la formalizzazione<br />
delle proprie procedure operative e alla definizione<br />
di programmi finalizzati al miglioramento continuo <strong>della</strong><br />
qualità.<br />
2. La Regione individua negli standards introdotti dalle<br />
norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000 la forma di gestione ritenuta<br />
idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività di<br />
gestione delle aziende sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali<br />
pubbliche e private.<br />
3. La Regione, a fronte delle considerazioni di cui ai precedenti<br />
commi 1 e 2, ritiene di dover incentivare, attraverso un<br />
piano triennale di interventi, le strutture di cui al successivo art.<br />
2, all’adozione di sistemi di qualità aziendali.<br />
Art. 2<br />
Soggetti beneficiari<br />
1. Le attività configurabili quali beneficiarie sono le istituzioni<br />
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e<br />
private operanti nel territorio calabrese.<br />
Art. 3<br />
Soggetto attuatore<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong> individua quale soggetto attuatore<br />
per gli adempimenti di cui alla presente legge il BIC <strong>Calabria</strong><br />
quale società specializzata e partecipata dalla Regione <strong>Calabria</strong><br />
(L.R. 23/12/1996, n. 39, art. 2).<br />
Art. 4<br />
Iniziative ammissibili<br />
1. Sono da ritenersi ammissibili i progetti connessi alla implementazione<br />
dei sistemi di qualità e alla loro certificazione<br />
secondo le norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO 9000, in particolare<br />
sono ammessi:<br />
a) il progetto per l’implementazione del sistema di qualità<br />
aziendale-manuale di qualità, procedure ed istruzioni operative;<br />
b) la certificazione del sistema di qualità dei servizi aziendali;<br />
c) la formazione per «Internal Auditor»;<br />
d) servizi di taratura ed acquisto di campioni primari;<br />
e) informatizzazione del sistema informativo;<br />
f) adeguamento del sistema di controllo di gestione.<br />
Art. 5<br />
Vigilanza e controllo sull’attività delle aziende beneficiarie<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong>, avvalendosi dei propri uffici, controlla<br />
il processo di implementazione dei sistemi di qualità e<br />
verifica l’effettiva introduzione e utilizzazione del sistema di gestione<br />
<strong>della</strong> qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO<br />
9000 presso ciascun soggetto beneficiario di cui all’art. 2 <strong>della</strong><br />
presente legge. La verifica ha lo scopo di accertare il corretto<br />
rapporto tra le risorse impiegate e la qualità-quantità dei servizi<br />
erogati.<br />
2. La Regione <strong>Calabria</strong> svolge le funzioni previste dal presente<br />
articolo ricorrendo, anche, al soggetto attuatore.<br />
Art. 6<br />
Manifestazione d’interesse<br />
1. Le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali<br />
pubbliche e private interessate devono assicurare lo svolgimento<br />
di tutte le attività necessarie per realizzare la produzione,<br />
l’erogazione ed il controllo di prestazioni e di servizi secondo le<br />
norme ISO 9000, così come previsto nei successivi articoli 7 e<br />
seguenti.<br />
2. I servizi delle istituzioni pubbliche e private che risponderanno<br />
a quanto previsto dalla presente normativa saranno classificate<br />
come «Centro di Eccellenza».<br />
Art. 7<br />
Comitato di controllo <strong>della</strong> qualità<br />
1. È istituito presso l’Assessorato <strong>regionale</strong> alla Sanità un<br />
Comitato di controllo <strong>della</strong> qualità.<br />
2. Il Comitato svolge funzioni di predisposizione, controllo<br />
e verifica dei criteri per l’esecuzione dell’intera iniziativa oggetto<br />
<strong>della</strong> presente legge e fornisce pareri obbligatori e vincolanti<br />
su tutta l’attività connessa alla realizzazione <strong>della</strong> presente<br />
iniziativa.<br />
3. Il Comitato è così composto:<br />
— Direttore Generale del Dipartimento Sanità <strong>della</strong> Giunta<br />
<strong>regionale</strong> − Presidente;<br />
— un rappresentante del soggetto attuatore;<br />
— tre esperti del settore qualità del comparto sanità;<br />
— il Presidente <strong>della</strong> società scientifica calabrese competente<br />
per lo specifico provvedimento;
5406<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
— svolge le funzioni di segretario un dipendente <strong>regionale</strong> in<br />
servizio presso l’Assessorato alla Sanità non inferiore alla categoria<br />
D.<br />
4. Il Comitato di controllo è nominato con Decreto dell’Assessore<br />
<strong>regionale</strong> alla Sanità.<br />
5. Ai componenti esterni, spetta, secondo le norme vigenti,<br />
un gettone di presenza, per ogni seduta del Comitato ed il rimborso<br />
delle spese di viaggio ove spettanti.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
Art. 8<br />
Modalità di selezione dei soggetti beneficiari<br />
1. La realizzazione dell’intervento avverrà per il tramite del<br />
soggetto attuatore il quale, previa stipula di apposita convenzione<br />
con la Regione <strong>Calabria</strong>, provvederà a:<br />
a) generare, mediante una mirata attività promozionale, lo<br />
stimolo per l’affermazione <strong>della</strong> cultura <strong>della</strong> qualità nelle<br />
aziende sanitarie;<br />
b) definire le opportune convenzioni operative con gli Istituti<br />
di Certificazione nazionali per l’ottimizzazione dei relativi costi<br />
di certificazione e con gli organismi accreditati per il rilascio<br />
degli attestati di Internal Auditor;<br />
c) identificare attraverso pubblicazione di un apposito bando<br />
pubblico, soggetti beneficiari interessati alle agevolazioni di cui<br />
alla presente legge e la conseguente valutazione delle richieste<br />
pervenute;<br />
d) redigere una graduatoria, nel rispetto dei criteri predisposti<br />
dal Comitato di controllo <strong>della</strong> qualità di cui all’art. 7 <strong>della</strong> presente<br />
legge, da sottoporre alla Giunta <strong>regionale</strong> per la conseguente<br />
approvazione;<br />
e) istruire le pratiche di finanziamento relativamente alle richieste<br />
ritenute ammissibili;<br />
g) monitorare i risultati degli interventi.<br />
2. Per gli interventi di cui alla presente legge l’investimento<br />
complessivo sarà così ripartito: il 90 per cento per gli interventi<br />
di cui all’art. 4 <strong>della</strong> presente legge mentre il 10 per cento a<br />
copertura dei costi per la realizzazione delle attività indicate ai<br />
precedenti commi del presente articolo.<br />
3. L’investimento complessivo per gli interventi sarà sostenuto<br />
dai soggetti ammessi, pubblici e privati, per una quota pari<br />
al 50 per cento e per il restante 50 per cento tramite il contributo<br />
<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Art. 9<br />
Norma finanziaria<br />
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione <strong>della</strong> presente<br />
legge, si provvede per il primo anno del piano triennale di interventi<br />
(anno 2001) mediante il prelevamento dello 0,2 per cento<br />
del Fondo Sanitario Regionale.<br />
2. Per gli anni successivi al primo, del piano triennale di<br />
interventi, le somme necessarie vengono determinate in ciascun<br />
esercizio finanziario con la legge di bilancio <strong>della</strong> Regione e con<br />
la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.<br />
Il Commissario del Governo nella Regione <strong>Calabria</strong><br />
TELEFAX<br />
Prot. n. 750/2.28.03<br />
Catanzaro, 26 aprile 2001<br />
AT SIG. PRESIDENTE<br />
GIUNTA REGIONALE<br />
88100 CATANZARO<br />
Riferimento deliberazione n. 65 del 26/3/2001 recante legge<br />
<strong>regionale</strong>: «Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed<br />
assistenziali in conformità alle norme <strong>della</strong> serie UNI EN ISO<br />
9000» comunicasi che Governo nella seduta del <strong>Consiglio</strong> dei<br />
Ministri del 24/4/2001 habet deliberato non opporsi ulteriore<br />
corso legge <strong>regionale</strong> medesima punto (.) con l’occasione si è<br />
osservato, in relazione all’articolo 9, che la prevista modalità di<br />
copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento<br />
per il primo anno appare impropria: A) in quanto detto<br />
impegno finanziario non sembra destinato a finanziare la spesa<br />
sanitaria; B) in quanto anche sotto il profilo quantitativo, considerata<br />
l’assenza di specifici elementi di valutazione, non risulta<br />
in linea con quanto previsto dall’articolo 83, primo comma, <strong>della</strong><br />
legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), secondo il<br />
quale «ciascuna Regione è tenuta, per il triennio 2001-2003, a<br />
destinare al finanziamento <strong>della</strong> spesa sanitaria <strong>regionale</strong> risorse<br />
non inferiori alla quote che risultano dal riparto dei fondi destinati<br />
per ciascun anno al finanziamento del Servizio Sanitario<br />
Nazionale» punto (.)<br />
Catenacci<br />
Commissario Governo Regione <strong>Calabria</strong><br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 12<br />
Collaborazione tra Regione <strong>Calabria</strong> e Cittadinanzattiva<br />
− Tribunale per i diritti del malato finalizzata all’istituzione<br />
del servizio PIT-<strong>Calabria</strong>.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTO IL VISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5407<br />
Art. 1<br />
Finalità<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong> promuove il diritto alla salute e ne<br />
garantisce la tutela ai sensi dell’art. 32 <strong>della</strong> Costituzione e, in<br />
tale ambito, riconosce il valore dell’impegno più che decennale<br />
in <strong>Calabria</strong> del Tribunale per i diritti del malato per un servizio<br />
sanitario più vicino alle aspettative dei cittadini nel quale sia<br />
valorizzata la partecipazione degli stessi alle politiche sanitarie,<br />
secondo i principi previsti dall’art. 14 del Dlgs. 502/92 e dall’art.<br />
12 del Dlgs. 229/99.<br />
2. A tal fine, la Regione <strong>Calabria</strong>, nel quadro delle iniziative<br />
volte alla valorizzazione delle realtà regionali e ai fini dell’ampliamento,<br />
potenziamento e miglioramento dei servizi socio-sanitari<br />
erogati sul territorio <strong>regionale</strong> e <strong>della</strong> tutela dei diritti dei<br />
cittadini, considerata la validità <strong>della</strong> sperimentazione realizzata<br />
negli anni 1998/2000, promuove una specifica collaborazione<br />
con Cittadinanzattiva − Tribunale per i diritti del malato, per<br />
l’istituzione del servizio PIT-<strong>Calabria</strong> (Progetto integrato di tutela<br />
dei diritti dei cittadini) volto ad assicurare una migliore difesa<br />
dei diritti dei cittadini e a promuovere la qualità dei servizi<br />
in ambito socio-sanitario.<br />
Art. 2<br />
Compiti (servizio gratuito)<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong> sostiene Cittadinanzattiva − Tribunale<br />
per i diritti del malato, servizio PIT-<strong>Calabria</strong>, in particolare<br />
per:<br />
a) garantire a tutti coloro che vivono in <strong>Calabria</strong>, anche temporaneamente,<br />
un servizio gratuito di informazione, orientamento,<br />
consulenza sull’accesso e il funzionamento dei servizi<br />
socio-sanitari, con orario di apertura al pubblico di almeno 30<br />
ore settimanali;<br />
b) aggiornare costantemente la banca dati, già attivata, delle<br />
segnalazioni ricevute da cittadini, singoli o associati, da operatori<br />
e realtà professionali e da soggetti istituzionali e curarne una<br />
sulle questioni emergenti che richiedano interventi prioritari e<br />
tempestivi;<br />
c) raccogliere e diffondere buone pratiche che consentano<br />
una più ampia e agevole fruibilità dei servizi socio-sanitari e una<br />
migliore tutelabilità dei diritti;<br />
d) curare una permanente attività di comunicazione, anche<br />
attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, con specifiche<br />
iniziative su tematiche di particolare rilevanza per la popolazione;<br />
e) realizzare programmi e momenti di aggiornamento e formazione<br />
per cittadini, gruppi locali, associazioni e operatori al<br />
fine di rafforzare e qualificare la rete di difesa civica;<br />
f) organizzare un incontro annuale <strong>regionale</strong>, da tenersi entro<br />
il mese di aprile, nel quale presentare un rapporto sullo stato dei<br />
servizi sanitari in <strong>Calabria</strong> dal punto di vista dei cittadini;<br />
g) svolgere attività di raccordo, interlocuzione e supporto nei<br />
confronti delle istituzioni, dei soggetti e delle realtà sociali operanti<br />
in campo socio-sanitario, di tutela dei diritti dei cittadini e<br />
di promozione <strong>della</strong> qualità dei servizi;<br />
h) raccogliere supporto economico pubblico e privato per rafforzare<br />
l’azione di tutela del diritto alla salute.<br />
Art. 3<br />
Rendicontazione<br />
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno Cittadinanzattiva <strong>Calabria</strong><br />
onlus è tenuta a presentare alla Giunta <strong>regionale</strong> un dettagliato<br />
rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente, la relativa<br />
rendicontazione finanziaria con specifico riferimento alla<br />
utilizzazione del contributo <strong>regionale</strong> ed una dichiarazione resa<br />
nei termini di legge dal legale rappresentante di non aver chiesto<br />
e/o ottenuto beneficio da altri soggetti pubblici o privati per la<br />
realizzazione delle attività per le quali si chiede il contributo.<br />
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno Cittadinanzattiva<br />
<strong>Calabria</strong> onlus presenta alla Giunta <strong>regionale</strong>, che esprime eventuali<br />
osservazioni entro trenta giorni, il programma delle attività<br />
da svolgere nell’anno successivo ed il relativo bilancio di previsione.<br />
3. La mancata presentazione di quanto previsto ai commi 1<br />
e 2 del presente articolo comporterà la perdita del diritto ad ottenere<br />
il contributo stesso.<br />
4. Il mancato invio <strong>della</strong> documentazione chiesta potrà comportare<br />
la perdita del contributo per l’esercizio finanziario relativo,<br />
qualora il Coordinamento <strong>regionale</strong> <strong>della</strong> Lega, di concerto<br />
con il Comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei<br />
progetti preferibilmente per la stessa sezione provinciale.<br />
Art. 4<br />
Erogazioni liberali<br />
1. Cittadinanzattiva <strong>Calabria</strong> onlus, per lo svolgimento delle<br />
attività statutarie non finanziate dalla presente legge, può usufruire:<br />
a) di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali da parte di privati;<br />
b) di contributi, finanziamenti ed incentivi da parte di<br />
Aziende pubbliche e private, Fondazioni, Enti locali, Regioni,<br />
Organi dello Stato, Unione Europea e Organismi internazionali.<br />
Art. 5<br />
Norma finanziaria<br />
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />
l’anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità<br />
esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />
dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />
corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />
di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene<br />
ridotto del medesimo importo.<br />
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />
in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />
capitolo 4131101 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />
spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spese per il<br />
finanziamento delle attività di cittadinanzattiva − Tribunale per i<br />
diritti del malato, servizio PIT-<strong>Calabria</strong>» e lo stanziamento, in<br />
termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.<br />
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />
fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in
5408<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />
bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />
allo stesso esercizio.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 13<br />
Modifica alla legge <strong>regionale</strong> 29 marzo 1999, n. 8 recante:<br />
«Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie».<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTOILVISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Alla fine del 2° comma dell’art. 5 dopo le parole «fuori regione»<br />
aggiungere le parole: «Non occorre corredare la domanda<br />
con certificazione del medico specialista dell’A.S.L. per i<br />
trapiantati e i portatori di gravi patologie già acclarate con documentazione<br />
certa e probatoria».<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 14<br />
Riconoscimento <strong>della</strong> Fondazione Rubbettino − Cosenza.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTOILVISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong>, al fine di favorire la diffusione <strong>della</strong><br />
cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la <strong>Calabria</strong> nei circuiti<br />
nazionale ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale<br />
delle iniziative promosse dalla Fondazione Rubbettino di<br />
Cosenza, ente morale, sostenendone finanziariamente l’attività<br />
culturale.<br />
Art. 2<br />
1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge<br />
è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le<br />
iniziative <strong>della</strong> Fondazione, che persegue statutariamente le finalità<br />
<strong>della</strong> promozione <strong>della</strong> cultura, nella forma più ampia e<br />
con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale<br />
<strong>regionale</strong>, la diffusione del libro, l’educazione alla lettura<br />
e a diffondere la cultura e il libro anche attraverso la stipulazione<br />
di accordi e commesse di ricerca per temi con specialisti, singoli<br />
o di gruppo, Istituti Universitari, Enti nazionali ed esperti; la<br />
partecipazione ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni<br />
ed Istituzioni italiane od estere; l’organizzazione e presentazione<br />
di seminari e convegni di studio, nazionali ed internazionali,<br />
cicli e corsi di insegnamento, nonché partecipare ad iniziative<br />
dello stesso tipo con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane<br />
ed estere; a dar vita ad un proprio Centro di studi e presentazione<br />
con biblioteca, ed archivio storico annessi, per effettuare direttamente<br />
studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori<br />
interni. A dar vita ad un periodico per informare sulla sua attività<br />
e per pubblicare contributi a questa relativi; a dar vita ad una o<br />
più collane di pubblicazione accoglienti opere coerenti con gli<br />
scopi <strong>della</strong> Fondazione.<br />
Art. 3<br />
1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta<br />
a presentare alla Giunta <strong>regionale</strong>, una dettagliata relazione sull’impiego<br />
del contributo, sull’attività svolta o in corso di svolgimento<br />
e sui programmi di attività da svolgere nell’anno successivo,<br />
nonché il conto consuntivo e quello preventivo.<br />
2. La mancata presentazione <strong>della</strong> relazione di cui al precedente<br />
comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo<br />
previsto dalla presente legge.<br />
Art. 4<br />
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />
l’anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità<br />
esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />
dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />
corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />
di previsione <strong>della</strong> spesa per l’anno 2001, che viene ridotto del<br />
medesimo importo.<br />
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />
in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />
capitolo 3132170 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />
spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Contributo<br />
alla Fondazione Rubbettino con sede in Cosenza» e lo stanziamento,<br />
in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.<br />
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />
fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5409<br />
ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />
bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />
allo stesso esercizio.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 15<br />
Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 −<br />
Anagrafe <strong>regionale</strong> delle aziende agricole.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTOILVISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Norma Generale<br />
1. Tutti i soggetti pubblici e privati, (di seguito chiamati<br />
«aziende»), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale<br />
e <strong>della</strong> pesca che intrattengono o intendono intrattenere rapporti<br />
con la pubblica amministrazione centrale o locale, con l’esclusiva<br />
utilizzazione delle procedure informatiche e delle applicazioni<br />
software messe a disposizione dalla amministrazione <strong>regionale</strong>,<br />
devono, a partire dall’anno 2001, manifestarsi al sistema<br />
informativo agricolo dell’Assessorato Regionale<br />
Agricoltura <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>, (di seguito chiamato «SIA.<br />
Cal») effettuando una autodenuncia anagrafica tecnico-amministrativa<br />
ai sensi e per gli effetti e con le modalità prescritte dall’art.<br />
14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173<br />
Art. 2<br />
Integrazione<br />
1. Le notizie di cui al precedente art. 1 raccolte dal SIA.Cal,<br />
(di seguito chiamate «anagrafe»), saranno rese disponibili al Sistema<br />
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il quale il<br />
SIA.Cal sarà completamente integrato ai sensi dell’art. 14,<br />
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.<br />
Art. 3<br />
Obbligatorietà<br />
1. L’iscrizione all’anagrafe, qualora non effettuata, o effettuata<br />
in modo e/o con mezzi diversi da quelli indicati dal SIA.<br />
Cal, sarà effettuata d’ufficio dallo stesso, previa acquisizione e<br />
verifica dei dati identificativi, anche attraverso l’utilizzazione di<br />
informazioni e notizie rinvenenti da precedenti rapporti con la<br />
pubblica amministrazione ed attraverso accessi a sistemi informativi<br />
esterni, con particolare riferimento al sistema informativo<br />
del Ministero delle Finanze.<br />
Art. 4<br />
Conseguenze e Penalità<br />
1. L’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 1, azionerà<br />
l’iscrizione d’ufficio a cura del SIA.Cal. Tale verifica comporterà<br />
ritardi nell’ammissione ai benefici recati dalle normative<br />
nazionali, regionali e comunitarie.<br />
Art. 5<br />
Verifiche<br />
1. Qualora i dati denunciati, a seguito di controllo a cura del<br />
SIA.Cal, dovessero risultare totalmente e/o parzialmente inesatti,<br />
l’amministrazione provvederà alla sospensione delle<br />
istanze e dei relativi atti istruttori fino all’avvenuta correzione<br />
e/o integrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta<br />
giorni dalla comunicazione di discordanza. Trascorso inutilmente<br />
tale termine senza aver provveduto alla integrazione e/o<br />
correzione dei dati, l’iscrizione all’anagrafe sarà definitivamente<br />
sospesa e dovrà essere riproposta integralmente ove ne ricorrano<br />
i presupposti, salvo eventuale iscrizione ai sensi dell’art. 3.<br />
Art. 6<br />
Linguaggio comune e contenuti<br />
1. Tutti i soggetti saranno identificati dal codice fiscale.<br />
a) Il codice fiscale, (di seguito «CUAA») costituisce il codice<br />
unico di identificazione aziendale, e dovrà essere utilizzato<br />
in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Attraverso<br />
l’assemblamento del codice fiscale con i codici ISTAT <strong>della</strong> provincia<br />
e del comune dove ricade l’azienda, saranno identificate<br />
una o più Unità Tecnico Economiche (UTE), (di seguito denominate<br />
«unità»).<br />
b) Per unità si intende l’insieme dei mezzi di produzione,<br />
degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole, condotte<br />
a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica<br />
attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata<br />
dal codice ISTAT di cui al punto precedente, ove ricade in<br />
misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva.<br />
c) Ogni informazione inserita nella base dati anagrafica del<br />
SIA.Cal, sarà automaticamente correlata al CUAA.<br />
d) Le informazioni contenute nella base dati anagrafica, dovranno<br />
riguardare:<br />
2. Legale rappresentante e sede legale se persona giuridica;<br />
1. Dati anagrafici se persona fisica;<br />
3. Ubicazione dell’azienda e delle unità tramite il codice<br />
ISTAT;<br />
4. Dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;<br />
5. Consistenza zootecnica complessiva dell’azienda e<br />
delle singole unità;
5410<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
6. Consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione<br />
catastale, compresa quella dei fabbricati, ove esistente,<br />
comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e<br />
del telerilevamento in possesso dell’amministrazione;<br />
7. Domande di ammissione a programmi di intervento<br />
concernenti l’applicazione di regolamenti comunitari e nazionali<br />
in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;<br />
8. Quantitativi di riferimento individuali assegnati per<br />
ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie<br />
e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di<br />
quote;<br />
9. Risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi<br />
i controlli preventivi integrati basati sull’impiego del telerilevamento<br />
(da aereo o satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende,<br />
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall’amministrazione;<br />
10. Erogazioni eseguite dall’amministrazione e stato dei<br />
relativi procedimenti di incasso;<br />
11. Eventuale ente associativo delegato dall’azienda;<br />
12. Dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi<br />
all’azienda, quali contratti e successioni, risultanti all’amministrazione;<br />
13. Dati relativi all’iscrizione al naviglio peschereccio;<br />
14. Impianti acquicoli per la produzione ittica;<br />
15. Dati relativi all’accesso a fondi strutturali;<br />
16. Ogni altra informazione risultante e/o utile alla pubblica<br />
amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti<br />
a qualsiasi titolo abilitati all’accesso all’anagrafe, attinente all’attività<br />
economica svolta;<br />
17. L’azienda, attraverso le procedure di variazione, è tenuta<br />
a comunicare ogni fatto o atto giuridico avente effetto sulla<br />
titolarità dell’impresa e dei beni che la costituiscono, sulla quantificazione<br />
e/o trasferimento anche temporaneo di diritti, quote<br />
ecc. rispettando i termini previsti per ciascun specifico fatto o<br />
atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, al fine <strong>della</strong> verifica<br />
<strong>della</strong> loro legittimità.<br />
Art. 7<br />
Attività connesse e servizi<br />
1. L’amministrazione <strong>regionale</strong>, attraverso il SIA.Cal, renderà<br />
disponibili ai soggetti autorizzati i seguenti servizi:<br />
1. Consultazione locale ed integrata su base nazionale<br />
mediante accesso a banche dati esterne;<br />
2. Predisposizione di documenti informatici;<br />
3. Identificazione anagrafica dei dati aziendali anche utilizzando<br />
le informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso<br />
la interconnessione con il sistema informativo delle Camere<br />
di Commercio;<br />
4. Verifica catastale dei dati aziendali attraverso il controllo<br />
con il sistema informativo del Ministero delle Finanze;<br />
5. Servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e<br />
locale;<br />
6. Cooperazione applicativa, centroperiferia, controllo e<br />
certificazione delle operazioni per via telematica;<br />
7. Consultazione del vocabolario dati e delle informazioni<br />
dell’anagrafe;<br />
8. Servizi di accredito o di addebito e di documentazione,<br />
controllo e certificazione nei confronti di parti terze;<br />
9. Servizi connessi alla gestione di qualsiasi informazione<br />
inerente i contenuti dell’anagrafe stessa.<br />
Art. 8<br />
Accesso ed utenti<br />
1. L’accesso all’anagrafe può essere autorizzato, nel rispetto<br />
di quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali,<br />
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,<br />
ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli<br />
articoli 12 e 20 <strong>della</strong> legge predetta in materia di segreto aziendale<br />
e industriale, e dall’articolo 22, in materia di dati sensibili,<br />
ai seguenti soggetti:<br />
1. Tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati<br />
dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile<br />
1998, n. 173 previa definizione di opportuni protocolli di intesa;<br />
2. Tutte le aziende ed i soggetti dalle stesse delegati, limitatamente<br />
ai propri dati o ai dati di interesse generale e statistico,<br />
anche attraverso la «carta dell’agricoltore e del pescatore» istituita<br />
ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
n. 503 dell’1 dicembre 1999.<br />
Art. 9<br />
Validazione<br />
1. La base dati anagrafica, per come sopra costituita, sarà<br />
assoggettata alla validazione preventiva ed all’aggiornamento<br />
costante a cura del SIA.Cal, anche avvalendosi di collegamenti a<br />
banche dati terze ed a sistemi informativi di altre amministrazioni<br />
locali e nazionali, nonché di specifiche e qualificate collaborazioni<br />
esterne previa sottoscrizione di apposite convenzioni e<br />
protocolli d’intesa.<br />
Art. 10<br />
Risorse finanziarie e norma finale<br />
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />
l’anno 2001 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità<br />
esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />
dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />
corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />
di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene<br />
ridotto del medesimo importo.<br />
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />
in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />
capitolo 5111101 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />
spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spese per<br />
l’anagrafe <strong>regionale</strong> delle aziende agricole − Recepimento<br />
D.P.R. n. 503/1999» e lo stanziamento, in termini di competenza<br />
e di cassa, di lire 100.000.000.
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5411<br />
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />
fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in<br />
ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />
bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />
allo stesso esercizio.<br />
4. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
5. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 16<br />
Riconoscimento e valorizzazione <strong>della</strong> funzione sociale<br />
svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali<br />
nell’ambito del percorso formativo <strong>della</strong> persona.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTOILVISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Obiettivi<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong> in attuazione dell’art. 56, lett. o) q),<br />
t), dello Statuto riconosce e valorizza la funzione sociale svolta<br />
dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell’ambito<br />
del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani,<br />
attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori<br />
culturale e del tempo libero:<br />
a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo<br />
dello spettacolo, <strong>della</strong> musica e dell’attività sportiva;<br />
b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione<br />
con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del<br />
privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento<br />
dello stato di isolamento psichico e fisico e per l’inserimento<br />
scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap<br />
e/o con difficoltà psico-sociali.<br />
2. La Regione, favorisce altresì, la formazione sociale in<br />
ambito ecclesiale valorizzando tutte le risorse e le competenze<br />
presenti sul territorio.<br />
Art. 2<br />
Comitato <strong>regionale</strong> e Comitati provinciali<br />
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’art. 1, la Regione<br />
istituisce un Comitato <strong>regionale</strong> e dei Comitati provinciali.<br />
Questi ultimi hanno come compito la programmazione<br />
degli itinerari formativi in ambito provinciale, per la realizzazione<br />
degli interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane,<br />
con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell’art.<br />
1; svolgono altresì funzione consultiva e di assistenza.<br />
2. Il Comitato <strong>regionale</strong> valuta le proposte di programmazione<br />
trasmesse dai Comitati provinciali entro il 31 marzo di<br />
ogni anno e formula un piano di finanziamento che viene trasmesso<br />
alla Giunta <strong>regionale</strong> per l’emissione dei decreti, nei settori<br />
preventivamente individuati dallo stesso Comitato <strong>regionale</strong><br />
entro il 31 aprile di ogni anno e trasmessi entro il 31 maggio ai<br />
Comitati provinciali.<br />
3. Il Comitato <strong>regionale</strong> è composto da:<br />
a) Assessore <strong>regionale</strong> allo sport e tempo libero o da un suo<br />
delegato;<br />
b) Assessore <strong>regionale</strong> ai servizi sociali o da un suo delegato;<br />
c) Assessore <strong>regionale</strong> alla cultura o da un suo delegato;<br />
d) Assessore <strong>regionale</strong> alla formazione professionale o da un<br />
suo delegato;<br />
e) N. 2 rappresentanti per ogni Comitato provinciale;<br />
f) N. 3 esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale,<br />
nominati all’inizio di ogni legislatura dal <strong>Consiglio</strong><br />
<strong>regionale</strong>;<br />
g) N. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati di cui alle lettere<br />
a) b), c) e d) comma 3 del presente articolo.<br />
4. I Comitati provinciali sono composti da:<br />
a) Assessori provinciali allo sport e tempo libero, servizi sociali,<br />
cultura e formazione professionale;<br />
b) N. 3 rappresentanti per ogni diocesi designati dal Vescovo;<br />
c) N. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati provinciali di<br />
cui alla lettera a), comma 4 del presente articolo.<br />
5. Il Comitato <strong>regionale</strong> ha sede presso la Giunta <strong>regionale</strong>,<br />
i Comitati provinciali presso la Provincia.<br />
6. Il Comitato <strong>regionale</strong> e i Comitati provinciali vengono<br />
costituiti entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore <strong>della</strong><br />
presente legge.<br />
Art. 3<br />
Finanziamenti<br />
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1<br />
comma 1 lettera a), verranno concessi finanziamenti per la costruzione<br />
di nuove strutture, riadattamento e riqualificazione di<br />
strutture già esistenti, arredamento, attrezzature e strumenti didattici.
5412<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
2. Il finanziamento per le nuove costruzioni, riadattamento<br />
e riqualificazione di strutture già esistenti non potrà superare i<br />
200 milioni e sarà così concepito:<br />
a) 20 per cento in conto capitale;<br />
b) 50 per cento a mutuo agevolato decennale con preammortamento<br />
per i primi tre anni.<br />
3. Per l’arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici<br />
viene concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per<br />
cento dell’investimento complessivo che non può superare i 20<br />
milioni.<br />
4. I finanziamenti vengono concessi alle comunità cristiane<br />
che presentano richieste dal 10 luglio al 31 dicembre di ogni<br />
anno ai Comitati provinciali di cui all’art. 2 <strong>della</strong> presente legge.<br />
5. Ai fini dell’attuazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) <strong>della</strong><br />
presente legge, vengono finanziati percorsi di recupero in stretto<br />
rapporto con strutture socio-assistenziali pubbliche e private<br />
delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane,<br />
inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale<br />
finalizzati al coinvolgimento dei soggetti che si trovano nelle<br />
situazioni di disagio di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) <strong>della</strong> presente<br />
legge, riconoscendo alle comunità cristiane la titolarità ad<br />
essere soggetto promotore di programmi, azioni ed investimenti.<br />
Art. 4<br />
Norma finanziaria<br />
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />
l’anno 2001 in lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità<br />
esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte<br />
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno<br />
dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte<br />
corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato<br />
di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene<br />
ridotto del medesimo importo.<br />
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />
in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />
capitolo 3132171 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />
spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spese per la<br />
valorizzazione <strong>della</strong> funzione sociale svolta dalla comunità cristiana<br />
e dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo<br />
<strong>della</strong> persona» e lo stanziamento, in termini di competenza<br />
e di cassa, di lire 500.000.000.<br />
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />
fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione, sarà determinata in<br />
ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del<br />
bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge finanziaria inerente<br />
allo stesso esercizio.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
Catanzaro, 2 maggio 2001<br />
Chiaravalloti<br />
LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 17<br />
Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali<br />
per lo sviluppo <strong>della</strong> New Economy in <strong>Calabria</strong>.<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
HA APPROVATO<br />
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO<br />
HA APPOSTO IL VISTO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
la seguente legge:<br />
PROMULGA<br />
Art. 1<br />
Oggetto e Finalità<br />
1. La legge ha per oggetto la realizzazione d’interventi finalizzati<br />
alla creazione ed alla promozione di iniziative infrastrutturali<br />
ed imprenditoriali per lo sviluppo <strong>della</strong> Nuova Economia<br />
(New Economy).<br />
2. A tal fine la Regione <strong>Calabria</strong> promuove e favorisce la<br />
creazione di infrastrutture immateriali per agevolare lo sviluppo<br />
di nuova imprenditorialità e l’ampliamento <strong>della</strong> base produttiva<br />
ed occupazionale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 117<br />
<strong>della</strong> Costituzione ed in armonia con la normativa comunitaria e<br />
statale, ed utilizzando fondi comunitari, statali e regionali.<br />
CAPO I<br />
Costituzione del Portale Integrato Territoriale<br />
Economico <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong><br />
Art. 2<br />
Oggetto del Portale<br />
1. È istituito il Portale Integrato Territoriale Economico<br />
<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>, che si configura come portale verticale<br />
tematico di secondo grado.<br />
2. Per produrre i servizi erogabili attraverso il Portale di cui<br />
al precedente comma, la Regione <strong>Calabria</strong> provvederà a registrare<br />
un apposito dominio ed a gestirne l’uso con i modi e nelle<br />
forme previste dalla presente legge.<br />
Art. 3<br />
Finalità del portale<br />
1. Il portale si configura come infrastruttura immateriale da<br />
dedicare ai processi di creazione d’impresa, di consolidamento<br />
dell’imprenditorialità esistente e di rafforzamento delle strategie<br />
di internazionalizzazione <strong>della</strong> base produttiva calabrese.<br />
2. Il presente portale ha l’obiettivo di aggregare al proprio<br />
interno i diversi siti o portali già presenti «on line» o di nuova<br />
istituzione, promossi da soggetti pubblici e privati, ed aventi ad<br />
oggetto la realtà economico-produttiva, complessivamente intesa,<br />
<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
3. Il Portale è uno strumento che la Regione <strong>Calabria</strong> utilizza<br />
per promuovere, selezionare ed integrare iniziative volte a
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5413<br />
promuovere il commercio elettronico ed il governo elettronico<br />
ed in particolare quelle che mirano a valorizzare prodotti e servizi<br />
delle imprese calabresi.<br />
Art. 4<br />
Soggetti destinatari<br />
1. Potranno accedere ai benefici previsti dal presente capo<br />
le piccole e medie imprese già operanti con un loro sito internet,<br />
aventi almeno un’unità operativa nella Regione <strong>Calabria</strong>, che<br />
abbiano chiuso almeno un esercizio contabile alla data <strong>della</strong> richiesta<br />
di accesso ai servizi del portale e che siano costituite<br />
sotto forma di ONLUS, di società di persone, di capitali, di piccola<br />
cooperativa, ovvero consortili.<br />
2. Al portale accedono, anche, inoltre, le imprese beneficiarie<br />
degli interventi agevolativi di cui ai capi II e III <strong>della</strong> presente<br />
legge.<br />
3. È fatto obbligo alle Unità Organizzative <strong>della</strong> Regione<br />
<strong>Calabria</strong> e dei suoi Enti Strumentali, che intendano realizzare un<br />
proprio sito internet, di avvalersi dei servizi del Portale di cui<br />
alla presente legge, con i modi e nelle forme da essa previsti.<br />
Art. 5<br />
Incentivi finanziari<br />
1. A favore di ciascuna impresa selezionata attraverso apposito<br />
bando pubblicato dal Soggetto Attuatore del portale può essere<br />
concesso un contributo massimo del 50 per cento dell’investimento<br />
dichiarato ammissibile, che, comunque, non potrà superare<br />
la soglia prevista dal de minimis, anche in rapporto ad<br />
altre agevolazioni percepite ai sensi <strong>della</strong> presente legge.<br />
2. Le azioni di agevolazione finanziaria hanno per oggetto:<br />
a) l’ammodernamento ed il potenziamento del sito/portale da<br />
aggregare, ivi inclusa la realizzazione del sito in lingua straniera<br />
e lo sviluppo di sezioni interattive per il commercio elettronico;<br />
b) l’adeguamento del sito/portale alla piattaforma tecnologica<br />
del portale di secondo grado;<br />
c) l’adozione di strumenti di sicurezza per le transazioni online<br />
(firma digitale, sistemi di pagamento elettronico);<br />
d) piano ed attività di marketing telematico (web-marketing).<br />
3. I soggetti beneficiari si obbligano, per l’intero periodo di<br />
permanenza all’interno del portale <strong>regionale</strong>, a concedere in via<br />
esclusiva alla Regione <strong>Calabria</strong> i diritti derivanti dalla possibilità<br />
di accesso al proprio dominio ed a non pubblicare le stesse<br />
pagine web sotto altro dominio.<br />
Art. 6<br />
Soggetto Attuatore del portale<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong> è proprietaria del portale.<br />
2. Alla sua costituzione e gestione provvederà la Giunta <strong>regionale</strong><br />
attraverso apposito Soggetto Attuatore, selezionato con<br />
bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall’entrata<br />
in vigore <strong>della</strong> presente legge, su proposta dell’Assessorato<br />
<strong>regionale</strong> competente in materia di programmazione economica.<br />
All’Assessore <strong>regionale</strong> compete anche la costituzione<br />
di un’unità operativa per il coordinamento delle attività svolte<br />
dal soggetto attuatore.<br />
3. Il Soggetto Attuatore assolve ai suoi compiti attraverso<br />
apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione<br />
finanziaria <strong>della</strong> presente legge.<br />
Art. 7<br />
Selezione dell’intermediario commerciale<br />
1. Il Soggetto Attuatore individua e seleziona uno o più soggetti<br />
specializzati nell’area dell’intermediazione commerciale<br />
«on-line», cui demanda la promozione e la distribuzione, sui<br />
mercati nazionali ed internazionali, delle produzioni delle imprese<br />
calabresi presenti sul portale.<br />
Art. 8<br />
Compiti del Soggetto Attuatore del portale<br />
1. Il Soggetto Attuatore del portale, di concerto con l’unità<br />
di coordinamento istituita presso l’Assessorato alla programmazione<br />
economica, svolge compiti di coordinamento organizzativo<br />
e operativo delle diverse esperienze istituzionali ed imprenditoriali,<br />
pubbliche e private, già realizzate o da realizzare in<br />
rete, attraverso siti e/o portali.<br />
2. I compiti del Soggetto Attuatore sono:<br />
a) la progettazione e la realizzazione del portale;<br />
b) la definizione dei contenuti da veicolare attraverso il portale;<br />
c) la selezione dei soggetti beneficiari delle incentivazioni finanziarie<br />
attraverso apposito bando;<br />
d) lo sviluppo delle politiche di markerting telematico (web<br />
marketing) del portale;<br />
e) i servizi di aggiornamento del portale;<br />
f) la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo del commercio<br />
elettronico;<br />
g) la promozione di strutture reticolari tra imprese e fornitori,<br />
volte allo sviluppo delle loro relazioni produttive (business-to<br />
business).<br />
3. In particolare, tra l’altro, il Soggetto Attuatore:<br />
a) effettua il censimento dei siti di imprese calabresi già esistenti<br />
e dei portali operativi, aventi ad oggetto le realtà economico-produttive<br />
<strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>;<br />
b) definisce gli standard qualitativi e quantitativi minimi<br />
delle imprese, quali la propensione all’esportazione, la capacità<br />
produttiva, l’organizzazione aziendale, l’equilibrio finanziario,<br />
il fatturato, le attitudini ed esperienze ad operare in rete, la certificazione<br />
del sistema di qualità aziendale, la certificazione del<br />
sistema di gestione ambientale, la certificazione del prodotto;<br />
c) definisce i criteri di coerenza e di omogeneità dei contenuti<br />
informativi, promozionali e commerciali veicolati attraverso il<br />
portale;
5414<br />
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong><br />
d) definisce i requisiti tecnici e le metriche dei portali già<br />
operativi da aggregare;<br />
e) progetta e realizza le aree riservate di informazione diretta,<br />
quali i servizi a pagamento (pay-to-connect);<br />
f) progetta e realizza le azioni di marketing territoriale da<br />
adottare «on line» per lo sviluppo e la promozione dell’economia<br />
<strong>regionale</strong>;<br />
g) progetta ed eroga servizi «on-line» per l’internazionalizzazione<br />
<strong>della</strong> base economico-produttiva <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>:<br />
commercio elettronico (e-commerce), economia delle reti<br />
(e-business), posizionamento internazionale dei siti Internet (international<br />
web positioning).<br />
CAPO II<br />
Istituzione dell’incubatore virtuale per la creazione<br />
di nuove imprese nel settore <strong>della</strong> New Economy<br />
Art. 9<br />
Oggetto<br />
1. È istituito l’incubatore virtuale, infrastruttura logistica su<br />
piattaforma telematica, finalizzato alla creazione ed all’avvio di<br />
nuove imprese operanti nel settore <strong>della</strong> New Economy.<br />
Art. 10<br />
Funzioni dell’incubatore virtuale<br />
1. Le funzioni dell’incubatore sono:<br />
a) selezione delle idee d’impresa sulla base delle analisi di<br />
prefattibilità presentate;<br />
b) assistenza nella fase di costituzione e di avvio delle imprese;<br />
c) coordinamento dell’attività di assistenza specialistica alle<br />
imprese incubate;<br />
d) elaborazione dell’albo dei fornitori qualificati per l’erogazione<br />
dei servizi di assistenza specialistica;<br />
e) monitoraggio sullo stato di attuazione dell’iniziativa d’impresa<br />
dei soggetti beneficiari, anche oltre il periodo di incubazione<br />
e per un periodo massimo di 3 anni dalla loro costituzione.<br />
2. I servizi di assistenza vengono erogati ai soggetti beneficiari<br />
con il supporto delle metodologie multimediali a distanza,<br />
e riguardano, tra l’altro:<br />
a) l’assistenza allo sviluppo <strong>della</strong> progettazione esecutiva<br />
dell’idea imprenditoriale;<br />
b) la formazione imprenditoriale;<br />
c) il tutoraggio nella fase di realizzazione dell’investimento e<br />
di avvio delle iniziative;<br />
d) l’analisi di posizionamento competitivo e l’elaborazione<br />
dei piani di marketing;<br />
e) la scelta delle tecnologie.<br />
Art. 11<br />
Soggetti beneficiari<br />
1. Possono accedere alle iniziative ad ai fondi di cui al presente<br />
capo, le piccole e medie imprese da costituire sotto forma<br />
di società di persone, di capitali, di cooperativa, o consortili, o<br />
società senza fini di lucro, che intendano operare nei diversi segmenti<br />
di utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e che<br />
intendano prevedere nell’oggetto sociale statutario l’erogazione<br />
di servizi «on-line», la progettazione di siti Internet (web design),<br />
lo sviluppo di siti Internet (web devolopment), il marketinginrete(web<br />
marketing) e la realizzazione di portali, a favore<br />
di piccole e medie imprese orientate al mercato telematico.<br />
2. Le imprese costituite dai soggetti destinatari dovranno<br />
avere la sede legale ed operativa nel territorio <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>,<br />
e saranno ospitate nell’incubatore virtuale per un periodo<br />
di 2 anni.<br />
Art. 12<br />
Agevolazioni<br />
1. Per il raggiungimento delle finalità del presente capo è<br />
prevista a vantaggio dei soggetti beneficiari l’erogazione gratuita<br />
dei servizi e delle consulenze di cui all’art. 10.<br />
2. A vantaggio dei soggetti beneficiari, e solo per progetti di<br />
investimenti pari o inferiori a 130.000 Euro, può essere previsto,<br />
anche e inoltre, un contributo in conto capitale pari al 70 per<br />
cento dell’investimento da realizzare e non cumulabile con altre<br />
agevolazioni utilizzabili dagli stessi destinatari dell’incubatore e<br />
previste dalle normative comunitarie, statali e regionali.<br />
Art. 13<br />
Spese ammissibili<br />
1. Sono spese ammissibili a contributo l’acquisto di:<br />
a) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, relativi<br />
alla produzione;<br />
b) marchi e brevetti;<br />
c) servizi di progettazione <strong>della</strong> piattaforma tecnologica;<br />
d) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web<br />
design);<br />
e) servizi di progettazione di marketing a mezzo Internet (Internet<br />
Marketing);<br />
f) servizi di installazione e certificazione di qualità, secondo<br />
lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;<br />
g) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici<br />
finalizzati all’interazione tra Internet e televisioni, c.d.:<br />
TV interattiva;<br />
h) posizioni di lavoro (work stations) multimediali;<br />
i) decodificatori satellitari nell’ipotesi d’adozione, da parte<br />
dell’impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata<br />
sulla concessione satellitare ad Internet.
10-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti IeII-<strong>n.42</strong> 5415<br />
Art. 14<br />
Soggetto Attuatore dell’incubatore virtuale<br />
1. La Regione <strong>Calabria</strong> è proprietaria dell’incubatore virtuale.<br />
2. Alla sua costituzione e gestione provvederà la Giunta <strong>regionale</strong><br />
attraverso apposito Soggetto Attuatore, selezionato con<br />
bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall’entrata<br />
in vigore <strong>della</strong> presente legge, su proposta dell’Assessore<br />
<strong>regionale</strong> competente in materia di industria e commercio.<br />
3. Il Soggetto Attuatore assolve ai suoi compiti attraverso<br />
apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione<br />
finanziaria <strong>della</strong> presente legge.<br />
CAPO III<br />
Erogazione di incentivi a piccole e medie imprese,<br />
per il sostegno delle proprie strategie di diversificazione<br />
verso la New Economy<br />
Art. 15<br />
Oggetto<br />
1. Il presente capo ha per oggetto la realizzazione di interventi<br />
agevolati che favoriscano l’adozione di strategie e modalità<br />
operative connesse alla New Economy da parte di imprese<br />
piccole e medie, operanti in settori diversi da quello delle tecnologie<br />
dell’informazione.<br />
Art. 16<br />
Destinatari<br />
1. Possono accedere ai fondi ed alle iniziative <strong>della</strong> presente<br />
azione piccole e medie imprese, aventi sede legale ed operativa<br />
in <strong>Calabria</strong> e già operanti nei settori dei servizi sociali e del volontariato<br />
(c.d.: Terzo Settore), del turismo, dell’agroalimentare<br />
e dell’artigianato produttivo.<br />
Art. 17<br />
Tipologia degli interventi<br />
1. Ad ogni singola impresa ammessa ai benefici <strong>della</strong> presente<br />
legge, saranno concesse agevolazioni, pari al 50 per cento<br />
dell’investimento ammissibile, e comunque nella misura massima<br />
prevista dal de minimis, riferibile a spese da sostenere.<br />
2. In particolare potranno essere ammesse a finanziamento<br />
le seguenti spese:<br />
a) servizi di progettazione <strong>della</strong> piattaforma tecnologica;<br />
b) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web<br />
design);<br />
c) servizi di marketing telematico (Internet marketing);<br />
d) servizi di installazione e certificazione di qualità secondo<br />
lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;<br />
f) acquisto delle postazioni di lavoro multimediali (work stations<br />
multimediali);<br />
g) acquisto dei decodificatori satellitari per l’adozione, da<br />
parte dell’impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata<br />
sulla connessione satellitare ad Internet.<br />
Art. 18<br />
Soggetto Attuatore<br />
1. Alla definizione delle modalità attuative a mezzo di pubblici<br />
bandi, ed alla gestione delle attività del presente capo, la<br />
Giunta <strong>regionale</strong> provvede attraverso apposito Soggetto Attuatore,<br />
selezionato con bando di gara da bandire la prima volta<br />
entro trenta giorni dall’entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, su<br />
proposta dell’Assessore <strong>regionale</strong> competente in materia di industria,<br />
commercio ed artigianato.<br />
Art. 19<br />
Norma finanziaria<br />
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per<br />
l’anno 2001 in lire 1.300.000.000, si provvede con la disponibilità<br />
esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far<br />
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si<br />
perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese<br />
di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)»<br />
dello stato di previsione <strong>della</strong> spesa del bilancio per l’anno 2001,<br />
che viene ridotta del medesimo importo.<br />
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio<br />
in corso, ponendone la competenza <strong>della</strong> spesa a carico del<br />
capitolo 6122225 che istituisce nello stato di previsione <strong>della</strong><br />
spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Interventi a<br />
sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo<br />
sviluppo <strong>della</strong> New Economy in <strong>Calabria</strong>» e lo stanziamento, in<br />
termini di competenza e di cassa, di lire 1.300.000.000.<br />
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa<br />
fronte con le entrate proprie <strong>della</strong> Regione e/o con i fondi derivanti<br />
da programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari,<br />
sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di<br />
approvazione del bilancio <strong>della</strong> Regione e con la collegata legge<br />
finanziaria inerente allo stesso esercizio.<br />
Art. 20<br />
Disposizioni finali<br />
1. La presente legge <strong>regionale</strong> è pubblicata nel Bollettino<br />
Ufficiale <strong>della</strong> Regione.<br />
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
La presente legge <strong>regionale</strong> sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Regione.<br />
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare<br />
come legge <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>.<br />
e) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici<br />
finalizzati all’interazione tra Internet e televisione, c.d.:<br />
TV interattiva;<br />
Catanzaro, 3 maggio 2001<br />
Chiaravalloti
Vendita:<br />
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500; arretrato: L. 3.000;<br />
un fascicolo di supplemento o edizione straordinaria:<br />
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 ogni 32 pagine.<br />
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000; arretrato: L. 2.000.<br />
Prezzi e condizioni di abbonamento:<br />
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L. 70.000.<br />
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000.<br />
Condizioni di pagamento:<br />
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato<br />
al «Bollettino Ufficiale <strong>della</strong> Regione <strong>Calabria</strong>» – 88100 Catanzaro, entrotrenta giorni<br />
precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i<br />
dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo<br />
di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia <strong>della</strong><br />
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere<br />
inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per<br />
gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli<br />
arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale<br />
entro trenta giorni dalla data <strong>della</strong> loro pubblicazione.<br />
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli<br />
fascicoli.<br />
Il Bollettino Ufficiale non si pubblica ordinariamente nel mese di agosto.<br />
Editore:<br />
REGIONE CALABRIA<br />
AUT. TRIBUNALE CATANZARO<br />
N. 31/1994<br />
Direttore responsabile:<br />
OLDANI MESORACA<br />
Redattore:<br />
FRANCESCO LE PERA<br />
Stampa:<br />
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