La nuova Legge Regionale sull'Anagrafe Canina. - USL 6 - Livorno
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U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Le Normative<br />
Di seguito vengono riportati gli estremi delle principali disposizioni di legge<br />
riguardanti l’anagrafe canina.<br />
• <strong>Legge</strong> <strong>Regionale</strong> 19/01/1987 n. 4 BURT n. 6 del 28/01/1987<br />
• <strong>Legge</strong> 14/08/1991 n. 281 GURI n. 203 del 30/08/1991<br />
• <strong>Legge</strong> <strong>Regionale</strong> 08/04/1995 n. 43 BURT n. 28 del 18/04/1995<br />
• <strong>Legge</strong> <strong>Regionale</strong> 04/12/1998 n. 90 BURT n. 42 del 10/12/1998<br />
• <strong>Legge</strong> <strong>Regionale</strong> 09/02/2004 n. 10 BURT n. 7 del 18/02/2004<br />
• Decreto del Presidente della Giunta <strong>Regionale</strong> 30/06/2004 n. 33/R<br />
BURT n. 24 del 09/07/2004
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Definizioni<br />
a) trasponditore, il microchip costituito da un<br />
circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed<br />
in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo<br />
strumento di cui alla lettera b), un segnale radio<br />
decodificabile in un codice numerico con il quale si<br />
perviene alla identificazione del responsabile di<br />
ciascun cane;<br />
b) lettore, una strumentazione mediante la quale si<br />
effettua la lettura del codice emesso dal trasponditore;
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Definizioni<br />
c) responsabile, il proprietario o il detentore,<br />
a qualsiasi titolo, del cane;<br />
d) codice identificativo, il codice numerico<br />
relativo a ciascun trasponditore che<br />
accompagna l’animale per tutta la vita e che<br />
viene apposto nella scheda anagrafica<br />
mediante etichetta adesiva;<br />
GCT123456789LK<br />
e) carattere non temporaneo, la qualità di una<br />
situazione oggettiva o soggettiva che si protrae<br />
per almeno 90 giorni.
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Acquisto di lettori e microchip<br />
Le aziende <strong>USL</strong>, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente<br />
regolamento provvedono all’acquisto dei trasponditori e dei lettori,<br />
nonché del relativo software di lettura e gestione.<br />
I veterinari libero professionisti ed i canili rifugio, quando gestiti da<br />
privati, provvedono autonomamente all’acquisto del lettore,<br />
sostenendone il costo di libero mercato; i trasponditori sono loro<br />
ceduti a prezzo di costo dalle aziende <strong>USL</strong>.
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Iscrizione e identificazione<br />
cani di proprietà<br />
Iscrizione: entro il 60° giorno di vita del cane;<br />
Identificazione: entro al massimo 30 giorni<br />
dall’iscrizione, salvo deroghe<br />
Salvo il caso di ritrovamento, se il cane ha più di<br />
60 giorni, se non già iscritto alla anagrafe canina<br />
ed identificato con tatuaggio o trasponditore, deve<br />
essere iscritto e contestualmente identificato.
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Deroghe<br />
Il responsabile può ritardare<br />
l’identificazione fino agli 8 mesi di età<br />
per i cani che, a 60 giorni di età, risultino<br />
di peso inferiore a 500 grammi e che<br />
appartengano ad una razza i cui<br />
esemplari raggiungono all’età di 8 mesi<br />
un peso non superiore a 5 chilogrammi.<br />
Ai cani appartenenti ad una razza i cui<br />
esemplari raggiungono all’età di 8 mesi<br />
un peso non superiore a 5 chilogrammi,<br />
sono equiparati gli esemplari meticci che<br />
all’età di 60 giorni sono di peso inferiore<br />
a 500 grammi.
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Iscrizione e identificazione<br />
cani vaganti<br />
Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, chiunque rinviene<br />
un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli<br />
agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il<br />
ritrovamento; in tal caso, all’eventuale iscrizione ed identificazione<br />
provvede il competente canile municipale.
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Iscrizione e identificazione<br />
Le operazioni inerenti la raccolta delle schede anagrafiche, nonché<br />
la successiva identificazione sono effettuate anche da medici<br />
veterinari libero professionisti.<br />
Successivamente all’iscrizione, o contestualmente ad essa, il medico<br />
veterinario impianta al cane un trasponditore nel sottocute della<br />
regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.<br />
Dopo la verifica del funzionamento del<br />
microchip, il medico veterinario<br />
appone una etichetta adesiva con il<br />
codice identificativo su entrambe le<br />
schede anagrafiche.<br />
Una copia di tale scheda è rilasciata al<br />
responsabile.
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Iscrizione<br />
<strong>La</strong> compilazione della scheda anagrafica da parte del<br />
responsabile dell’animale presso il libero<br />
professionista è, a tutti gli effetti, una<br />
autocertificazione. Una certa percentuale di tali<br />
autocertificazioni dovrà quindi, come prevede la<br />
legge, essere verificata dal veterinario ufficiale.<br />
Il responsabile verrà convocato e saranno verificati:<br />
•Microchip impiantato sull’animale;<br />
•Dati anagrafici responsabile<br />
Una falsa o incompleta<br />
dichiarazione costituisce<br />
reato penale
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Incaricato di pubblico servizio<br />
Di fatto, il Medico Veterinario autorizzato è assimilabile ad<br />
un incaricato di pubblico servizio.<br />
Eventuali errori, omissioni o fatti dolosi costituiscono<br />
reato penale
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Modello e Fornitura schede<br />
anagrafiche<br />
Il modello delle schede anagrafiche è stato stabilito dalla Regione.<br />
Tali schede verranno fornite dalle ASL ai veterinari libero<br />
professionisti, in numero doppio rispetto ai trasponditori<br />
consegnati.
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Trasmissione scheda anagrafica<br />
Il medico veterinario, entro 5 giorni dalla compilazione della<br />
scheda anagrafica, ne trasmette un esemplare, unitamente a<br />
copia del documento di identità del responsabile, alla azienda<br />
<strong>USL</strong> che ha fornito il trasponditore ai fini dell’iscrizione del cane<br />
nella relativa articolazione locale della banca dati regionale.<br />
L’omessa trasmissione entro tale termine è punita con una<br />
sanzione amministrativa di € 206,00.
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Scheda anagrafica<br />
I dati da riportare sulla scheda anagrafica dovranno essere almeno:<br />
MICROCHIP codice identificativo del trasponditore;<br />
RESPONSABILE<br />
Cognome e nome; luogo e data di nascita;<br />
residenza;<br />
Utenza telefonica di residenza; Utenza di telefonia<br />
mobile;<br />
Note (ad esempio, domicilio del responsabile, se<br />
diverso dalla residenza indicata).
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Scheda anagrafica<br />
CANE<br />
Razza; sesso; mantello; taglia; nome;<br />
Data o periodo di nascita;<br />
Segni particolari;<br />
Note (ulteriori contrassegni identificativi del cane).<br />
DATI GENERALI<br />
Veterinario operatore;<br />
Data iscrizione;<br />
Data identificazione;
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REGIONE TOSCANA - AZIENDA <strong>USL</strong> n. -<br />
ANAGRAFE CANINA<br />
CERTIFICATO ISCRIZIONE<br />
RESPONSABILE PROPRIETARIO O DETENTORE<br />
COGNOME _____________________________________________ NOME_____________________________________<br />
COMUNE DI NASCITA________________________________________ DATA NASCITA________________________<br />
RESIDENZA: VIA/PIAZZA____________________________________N. CIVICO_______________________________<br />
COMUNE_______________________LOC.___________________________PROV.____ CAP______________________<br />
N.TEL.______________________________________ N.CELL._______________________________________________<br />
CODICE FISCALE I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I<br />
DOCUMENTO IDENTITA’: TIPO * I_I_I_I N. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I<br />
(* tipo di documento: carta d’identità , patente auto, passaporto)<br />
DATI SEGNALETICI DEL CANE<br />
RAZZA _______________________________________ SESSO I_I_I_I<br />
DATA DI NASCITA________________________ MANTELLO______________________________________________<br />
TAGLIA_______________________________________ NOME______________________________________________<br />
SEGNI PARTICOLARI_______________________________________________________________________________<br />
NOTE _____________________________________________________________________________________________<br />
CODICE TATUAGGIO I_I_I_I_I_I_I_I_I_I<br />
CODICE ENCI I_I_I_I_I_I_I_I or.dx I_I or.sx I_I coscia dx I_I coscia sx I_I<br />
CODICE MICROCHIP<br />
DATA_____________________________ Firma del Responsabile proprietario /detentore<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
CERTIFICATO IDENTIFICAZIONE<br />
Il sottoscritto Dr…………………………………………………………………………………………………………….<br />
Veterinario ASL n. I_I Veterinario Libero Professionista I_I<br />
Certifica la compatibilità dei dati segnaletici e di aver applicato all’animale il microchip con il codice sopra riportato.<br />
Data_____________ Timbro Firma<br />
_________________________________
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Procedure di iscrizione e identificazione<br />
Dal 1° ottobre i liberi professionisti potranno richiedere alle ASL<br />
dove operano le schede anagrafiche, anche se non siano stati forniti i<br />
microchip.<br />
Le schede incomplete o illeggibili verranno rispedite al veterinario.<br />
I cani già identificati con chip, ma senza scheda anagrafica, verranno<br />
iscritti, previa verifica del microchip, soltanto dalla ASL<br />
competente per territorio.<br />
<strong>La</strong> scheda angrafica deve essere inviata alla ASL che ha fornito il<br />
chip o, in caso di chip acquistato dai rivenditori, alla ASL di<br />
residenza del proprietario del cane, sempre accompagnata da copia<br />
del documento di identità del proprietario.
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria - Zona Livornese<br />
Soppressione o morte<br />
dell’animale<br />
L’art.6 della L.R. 10/04 vieta la soppressione degli animali<br />
d’affezione, anche di proprietà, se non perché gravemente malati<br />
e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l’incolumità<br />
delle persone.<br />
<strong>La</strong> morte dell’animale deve essere<br />
comunicata, entro 15 giorni, dal<br />
responsabile alla ASL di competenza.<br />
Nei casi di soppressione dell’animale<br />
alla comunicazione del proprietario<br />
deve essere allegata copia del<br />
certificato veterinario sulle cause di<br />
morte.