Ins. lavorativo RELAZIONE - Mattia Civico
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DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE<br />
Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sugli<br />
incentivi alle imprese e della legge provinciale sull'handicap, per facilitare<br />
l'inserimento <strong>lavorativo</strong> e sociale delle persone in situazione di disagio o di<br />
disabilità<br />
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il<br />
diritto al lavoro e promuove le condizioni che<br />
rendano effettivo questo diritto” (Costituzione<br />
Italiana – art. 4).<br />
Per le persone in situazione di disabilità o di disagio questo articolo della<br />
Costituzione italiana è particolarmente pregnante; per esse, infatti, non è<br />
scontato poter “svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta,<br />
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale<br />
della società” (Costituzione Italiana – art. 4 – comma 2).<br />
Diversi sono i profili sotto i quali si può condurre una riflessione attorno a<br />
questa problematica.<br />
E’ noto quanto il lavoro rappresenti per l’individuo un mezzo per realizzare le<br />
proprie capacità, la propria vocazione, per trovare il proprio posto nella<br />
società. E’ noto quanto la perdita o la mancanza di lavoro incidano<br />
sull’autostima, sulle relazioni sociali, sulla visione di futuro.<br />
Il Trentino ha da sempre espresso una particolare vocazione alla solidarietà,<br />
ponendosi come territorio all’avanguardia sul versante della cooperazione,<br />
del welfare, dell’attenzione ai più deboli.<br />
Lo stesso Consiglio provinciale, approvando la legge 17 giugno 2010, n. 13,<br />
ha affermato con forza la vocazione del Trentino ad essere “territorio<br />
economicamente solidale”, dove tutte le realtà contribuiscano al<br />
benessere dell’intera società, senza dimenticare i soggetti più deboli, ma<br />
costruendo reti e relazioni significative.<br />
Vi sono quindi alcuni ambiti nei quali la nostra Provincia può favorire<br />
l’inserimento <strong>lavorativo</strong> delle persone in condizioni di disabilità o di disagio,<br />
nella consapevolezza che molto è già stato fatto per dare attuazione alle<br />
normative nazionali (su tutte la legge 12 marzo 1999, n. 68) e provinciali in<br />
materia.<br />
Questo disegno di legge esplora alcune frontiere, con l’obiettivo di<br />
rafforzare gli strumenti atti a favorire l’inserimento <strong>lavorativo</strong> delle persone in<br />
situazione di disabilità o di disagio, sia sul versante della tenuta nel tempo,<br />
delle condizioni di lavoro, del “clima” aziendale, ma anche su qualche
aspetto di tipo logistico, come i trasporti dall’abitazione del lavoratore al<br />
luogo di lavoro.<br />
Affronta il tema delle “clausole sociali” nelle gare d’appalto, premianti le<br />
imprese che formulano e realizzano progetti di inclusione lavorativa e<br />
scoiale delle persone in situazione di disagio o di disabilità.<br />
Il disegno di legge mira poi a valorizzare ed incentivare la cooperazione<br />
sociale come elemento strategico per il collocamento al lavoro di soggetti<br />
“deboli”, nella consapevolezza che essa rappresenta un valore aggiunto<br />
del nostro Trentino e deve essere quindi custodita con attenzione, come<br />
patrimonio di questa terra.<br />
Si passa di seguito all’illustrazione dei singoli articoli.<br />
Art. 1 : Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre<br />
1993, n. 26 legge provinciale sui lavori pubblici)<br />
Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 afferma, all’articolo 69, la<br />
possibilità di inserire nelle gare d’appalto condizioni particolari attinenti ad<br />
esigenze sociali (le cosiddette “clausole sociali”). In coerenza con questa<br />
previsione, l’articolo 1 , nel modificare l’articolo 39 della legge provinciale<br />
sui lavori pubblici, istituisce un sistema premiante prevedendo l’attribuzione<br />
di un vantaggio non inferiore al 5% rispetto alla migliore offerta, a favore di<br />
quelle imprese che formulano e realizzano progetti di inclusione lavorativa e<br />
sociale a favore di lavoratori in situazione di disagio o di disabilità. Nella<br />
documentazione saranno presentati i progetti, le collaborazioni con realtà<br />
del Terzo Settore che si occupano di inserimento <strong>lavorativo</strong>, i rapporti con il<br />
territorio e le reti di sostegno sociale.<br />
Art. 2: Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre<br />
1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)<br />
La legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, reca la previsione di incentivi<br />
alle imprese; il Consiglio Provinciale, approvando la legge provinciale n. 13<br />
di data 17.06.2010 (Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della<br />
responsabilità sociale delle imprese), ha affermato con convinzione la<br />
caratteristica del Trentino come “territorio economicamente solidale”, allora<br />
anche nella normativa sugli incentivi alle imprese deve essere prevista con<br />
chiarezza l’imprescindibilità della rigorosa osservanza degli obblighi previsti<br />
dalla legge 68/99. L’articolo 3, nel modificare la legge provinciale sugli<br />
incentivi alle imprese, prevede che possano beneficiare degli aiuti soltanto<br />
le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie.
Art. 3: Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge<br />
provinciale sull'handicap), e abrogazione dell'articolo 26 (Disposizioni per<br />
agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone<br />
disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3<br />
In un Trentino che vanta una solida tradizione di solidarietà, una grande<br />
attenzione alle persone più deboli, una capacità di pensare al singolo con<br />
lo sguardo al contesto sociale più ampio, anche il problema<br />
dell’inserimento <strong>lavorativo</strong> delle persone in situazione di disagio o di<br />
disabilità assume un carattere “pubblico”, non essendo limitabile agli Enti<br />
od alle aziende che devono applicare i precetti della legge 68/99. In altre<br />
parole, il Trentino è maturo per compiere un decisivo passo verso un<br />
territorio economicamente solidale, dove l’esigenza legittima di produttività<br />
per assicurare nel tempo la stabilità di imprese e posti di lavoro si coniughi in<br />
maniera felice con la necessità di dare spazio (<strong>lavorativo</strong>) a tutte le<br />
persone, anche in condizioni di difficoltà esistenziale o di salute, che<br />
possono, in qualche modo, contribuire all’attività di un’azienda o un altro<br />
soggetto economico.<br />
Come dunque incentivare tutte le aziende, e non solo quelle soggette agli<br />
obblighi della legge 68/99, ad assumere persone in condizione di disagio o<br />
di disabilità? E’ noto che uno dei costi gravanti sul bilancio delle aziende è<br />
rappresentato dalla necessità di ricorrere al credito bancario, in<br />
anticipazione di fatture già emesse o per investimenti. Sul territorio trentino<br />
esistono diversi istituti bancari, dalle Casse Rurali ai grandi gruppi finanziari.<br />
L’articolo 3 introduce una serie di modificazioni alla legge provinciale<br />
sull’handicap. Al comma 1, integrando il comma 3 dell’articolo 7 della<br />
legge provinciale sull’handicap con la nuova lettera c bis, autorizza la<br />
Giunta provinciale a stipulare convenzioni con gli istituti di credito al fine di<br />
garantire, a quelle aziende che assumono lavoratori in situazione di disagio<br />
o di disabilità oltre gli obblighi della legge 68/99 (compresi i casi in cui le<br />
medesime non siano soggette a questi obblighi), condizioni di<br />
finanziamento agevolate, a tassi cioè inferiori a quelli vigenti. Il costo della<br />
differenza potrebbe essere assunto dalla Provincia, o “bilanciato” con gli<br />
istituti bancari coinvolti in un progetto di territorio economicamente solidale.<br />
Il comma 2 sostituisce invece l’articolo 15 della legge provinciale<br />
sull’handicap, introducendo alcuni strumenti per favorire l’inserimento e<br />
l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone in situazione di disabilità o<br />
di disagio. In particolare, il comma 4 del nuovo articolo 15 prevede il<br />
recepimento degli obiettivi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.<br />
381: la Provincia quindi deve poter affidare alle Cooperative sociali od ai<br />
loro Consorzi, tramite convenzione, la fornitura di beni e di servizi fino alla
percentuale minima del 5% dell’importo stanziato per la fornitura di beni e<br />
servizi da parte di terzi.<br />
Questa previsione porta il Trentino in linea con le Province e le Regioni più<br />
attente a valorizzare questa particolare forma di Cooperazione che svolge<br />
un’importante funzione di ammortizzatore sociale. La Provincia autonoma di<br />
Bolzano, la Regione Lombardia, la Regione Toscana, il Comune di Roma,<br />
hanno già adottato normative che stabiliscono la percentuale minima di<br />
affidamento della fornitura di beni e servizi alle Cooperative di tipo b).<br />
Il nuovo comma 7 dell’articolo 15 riveste invece un’importanza particolare<br />
per quanto riguarda la facilitazione di inserimenti lavorativi di successo a<br />
favore di persone in situazione di disabilità o di disagio. Infatti, l’inserimento<br />
<strong>lavorativo</strong> di una persona in situazione di disagio o di disabilità rappresenta<br />
sempre un passaggio molto delicato, per ogni azienda. Le particolari<br />
condizioni, esistenziali o di salute, nelle quali si trova il lavoratore<br />
comportano infatti l’esigenza che l’ambiente <strong>lavorativo</strong> che lo circonda si<br />
trasformi in senso “inclusivo”, realizzando l’obiettivo di un miglioramento<br />
della qualità della vita del lavoratore (e, di conseguenza, anche della sua<br />
famiglia) e di una produttività accettabile. Questo secondo aspetto è di<br />
speciale delicatezza, poiché ogni azienda o realtà lavorativa deve<br />
normalmente soddisfare ben determinati standard di rendimento per<br />
garantirsi la sopravvivenza economica e la prosecuzione dell’attività<br />
commerciale o di servizio.<br />
Non sempre, tuttavia, il lavoratore in situazione di disagio o di disabilità si<br />
presenta pronto, dal punto di vista professionale, allo svolgimento delle<br />
mansioni che gli potrebbero essere affidate. In secondo luogo, non<br />
immediatamente l’ambiente <strong>lavorativo</strong> è disponibile ad una trasformazione<br />
in senso “inclusivo”; non per cattiva volontà propria, ma per oggettive<br />
difficoltà di cambiamento che ogni organizzazione naturalmente incontra.<br />
Può accadere quindi che un cattivo inserimento del lavoratore in un<br />
contesto produttivo o di servizio, anche sotto l’aspetto relazionale, o le<br />
difficoltà insorte nell’adempimento corretto ed efficace delle mansioni<br />
affidate, di fatto comportino un “fallimento” dell’esperienza, con una<br />
conseguente “espulsione” del lavoratore in situazione di disagio o di<br />
disabilità, il quale si trova a ripercorrere nuovamente il difficile cammino alla<br />
ricerca di un lavoro a lui adatto.<br />
Due strumenti possono risultare efficaci per ridurre le probabilità di fallimento<br />
di un inserimento <strong>lavorativo</strong>: da un lato la formazione del lavoratore in<br />
situazione di disagio o di disabilità, per promuoverne la crescita<br />
professionale ed il miglioramento della capacità lavorativa; dall’altro lato<br />
l’accompagnamento dell’inserimento <strong>lavorativo</strong> attraverso un tutoraggio<br />
del lavoratore finalizzato a facilitarne il percorso intrapreso nel contesto<br />
produttivo o di servizio ed a collegare le diverse realtà che normalmente<br />
sono coinvolte in un intervento di inserimento <strong>lavorativo</strong>.
Ci sono nella nostra Provincia Enti ed Organizzazioni che nel tempo si sono<br />
specializzati nella formazione di persone in situazione di disagio o di<br />
disabilità finalizzata al positivo inserimento nel mondo del lavoro e<br />
nell’accompagnamento delle aziende soggette all’obbligo di cui alla<br />
legge 68/99 che si trovano ad aver a che fare con persone/lavoratori che<br />
portano su di sé una fatica di carattere esistenziale o un problema di natura<br />
sanitaria. E’ il Terzo Settore trentino, che racchiude tutti gli Enti ed<br />
Organizzazioni senza scopo di lucro e dalla diversa natura giuridica<br />
(Associazioni, Cooperative, Fondazioni, ecc.) e che rappresenta a livello<br />
nazionale un’avanguardia per l’esperienza maturata e per la capacità di<br />
rispondere, velocemente ed efficacemente, ai bisogni emergenti,<br />
particolarmente dalle persone più in difficoltà.<br />
Il comma 7 del nuovo articolo 15, dunque, introduce la possibilità, per le<br />
aziende soggette all’obbligo della legge 68/99 e che sono in regola con<br />
l’assunzione di persone in situazione di disagio o di disabilità, di stipulare<br />
convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore finalizzate ad interventi di<br />
formazione, presso queste Organizzazioni, a favore dei lavoratori inseriti.<br />
Trimestralmente si procederà a verifiche congiunte tra l’Organizzazione del<br />
Terzo Settore che attua l’azione di formazione ed il referente aziendale, per<br />
valutare il progresso compiuto dal lavoratore destinatario di questo<br />
intervento.<br />
Le convenzioni possono stabilire un servizio di tutoraggio, cioè un<br />
affiancamento del lavoratore in azienda da parte di un tutor inviato<br />
dall’Organizzazione del Terzo Settore, con l’obiettivo di promuoverne la<br />
crescita professionale ed il miglioramento della capacità lavorativa. Il tutor,<br />
oltre a prendere in carico il lavoratore nel suo percorso professionale, si<br />
occupa del collegamento tra le diverse realtà che intervengono in un<br />
inserimento <strong>lavorativo</strong> di una persona in situazione di disagio o di disabilità<br />
(ad esempio il Servizio sociale territoriale, la famiglia, l’Agenzia del Lavoro,<br />
ecc.), così da favorire la verifica da più punti di vista del percorso e<br />
proporre le azioni più efficaci per un positivo esito del percorso stesso.<br />
In coerenza con il comma 7, anche il comma 8 del nuovo articolo 15<br />
estende la possibilità di stipulare le convenzioni per la formazione e per il<br />
tutoraggio anche alle aziende non soggette agli obblighi di cui alla legge<br />
68/99, ma che hanno, spontaneamente, assunto persone in situazione di<br />
disagio o di disabilità. In tali casi il contributo della Provincia per il servizio di<br />
tutoraggio è maggiorato del 20%.<br />
Vi sono inoltre persone in situazione di disabilità che non possiedono, per<br />
carenze determinate dalla situazione sanitaria, la capacità di servirsi dei<br />
mezzi pubblici per recarsi su un luogo di lavoro distante dalla propria<br />
abitazione. Questo rappresenta un elemento di discriminazione rispetto alla<br />
possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, anche avendone le capacità.<br />
Non sempre, infatti, esistono posti di lavoro “liberi” a poca distanza
dall’abitazione del lavoratore in situazione di disagio o di disabilità. La<br />
Provincia autonoma di Trento gestisce il servizio di trasporto degli alunni<br />
delle scuole primaria di primo e secondo grado. Il comma 10 del nuovo<br />
articolo 15 introduce la possibilità, per questi lavoratori, di utilizzare, se<br />
esistente e nel limite dei posti disponibili, anche il trasporto istituito per gli<br />
alunni per recarsi sul luogo di lavoro. Ciò rappresenta un miglioramento<br />
delle prospettive di inserimento <strong>lavorativo</strong> e quindi della qualità di vita.<br />
Infine, non vi è dubbio che l’impresa cooperativa sociale di tipo b) possa<br />
essere considerata un ammortizzatore sociale, perché segue l’inserimento<br />
<strong>lavorativo</strong> di persone in situazione di svantaggio derivante da disagio o da<br />
disabilità. La Cooperativa sociale di tipo b) è caratterizzata dal principio di<br />
transitività, per il quale essa si configura come uno strumento per la crescita<br />
personale e professionale del lavoratore, in vista di un suo successivo<br />
inserimento nel mondo del lavoro esterno. Essa è quindi uno strumento delle<br />
politiche attive del lavoro, di intervento sociale e svolge un ruolo strategico<br />
anche per la Provincia, chiamata a dare risposte alle necessità del mercato<br />
del lavoro.<br />
Trento, 20 ottobre 2010<br />
cons. <strong>Mattia</strong> <strong>Civico</strong><br />
cons.ra Margherita Cogo<br />
cons. Bruno Dorigatti<br />
cans.ra Sara Ferrari<br />
cons. Michele Nardelli<br />
cons. Luca Zeni