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Ins. lavorativo RELAZIONE - Mattia Civico

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DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE<br />

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sugli<br />

incentivi alle imprese e della legge provinciale sull'handicap, per facilitare<br />

l'inserimento <strong>lavorativo</strong> e sociale delle persone in situazione di disagio o di<br />

disabilità<br />

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il<br />

diritto al lavoro e promuove le condizioni che<br />

rendano effettivo questo diritto” (Costituzione<br />

Italiana – art. 4).<br />

Per le persone in situazione di disabilità o di disagio questo articolo della<br />

Costituzione italiana è particolarmente pregnante; per esse, infatti, non è<br />

scontato poter “svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta,<br />

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale<br />

della società” (Costituzione Italiana – art. 4 – comma 2).<br />

Diversi sono i profili sotto i quali si può condurre una riflessione attorno a<br />

questa problematica.<br />

E’ noto quanto il lavoro rappresenti per l’individuo un mezzo per realizzare le<br />

proprie capacità, la propria vocazione, per trovare il proprio posto nella<br />

società. E’ noto quanto la perdita o la mancanza di lavoro incidano<br />

sull’autostima, sulle relazioni sociali, sulla visione di futuro.<br />

Il Trentino ha da sempre espresso una particolare vocazione alla solidarietà,<br />

ponendosi come territorio all’avanguardia sul versante della cooperazione,<br />

del welfare, dell’attenzione ai più deboli.<br />

Lo stesso Consiglio provinciale, approvando la legge 17 giugno 2010, n. 13,<br />

ha affermato con forza la vocazione del Trentino ad essere “territorio<br />

economicamente solidale”, dove tutte le realtà contribuiscano al<br />

benessere dell’intera società, senza dimenticare i soggetti più deboli, ma<br />

costruendo reti e relazioni significative.<br />

Vi sono quindi alcuni ambiti nei quali la nostra Provincia può favorire<br />

l’inserimento <strong>lavorativo</strong> delle persone in condizioni di disabilità o di disagio,<br />

nella consapevolezza che molto è già stato fatto per dare attuazione alle<br />

normative nazionali (su tutte la legge 12 marzo 1999, n. 68) e provinciali in<br />

materia.<br />

Questo disegno di legge esplora alcune frontiere, con l’obiettivo di<br />

rafforzare gli strumenti atti a favorire l’inserimento <strong>lavorativo</strong> delle persone in<br />

situazione di disabilità o di disagio, sia sul versante della tenuta nel tempo,<br />

delle condizioni di lavoro, del “clima” aziendale, ma anche su qualche


aspetto di tipo logistico, come i trasporti dall’abitazione del lavoratore al<br />

luogo di lavoro.<br />

Affronta il tema delle “clausole sociali” nelle gare d’appalto, premianti le<br />

imprese che formulano e realizzano progetti di inclusione lavorativa e<br />

scoiale delle persone in situazione di disagio o di disabilità.<br />

Il disegno di legge mira poi a valorizzare ed incentivare la cooperazione<br />

sociale come elemento strategico per il collocamento al lavoro di soggetti<br />

“deboli”, nella consapevolezza che essa rappresenta un valore aggiunto<br />

del nostro Trentino e deve essere quindi custodita con attenzione, come<br />

patrimonio di questa terra.<br />

Si passa di seguito all’illustrazione dei singoli articoli.<br />

Art. 1 : Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre<br />

1993, n. 26 legge provinciale sui lavori pubblici)<br />

Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 afferma, all’articolo 69, la<br />

possibilità di inserire nelle gare d’appalto condizioni particolari attinenti ad<br />

esigenze sociali (le cosiddette “clausole sociali”). In coerenza con questa<br />

previsione, l’articolo 1 , nel modificare l’articolo 39 della legge provinciale<br />

sui lavori pubblici, istituisce un sistema premiante prevedendo l’attribuzione<br />

di un vantaggio non inferiore al 5% rispetto alla migliore offerta, a favore di<br />

quelle imprese che formulano e realizzano progetti di inclusione lavorativa e<br />

sociale a favore di lavoratori in situazione di disagio o di disabilità. Nella<br />

documentazione saranno presentati i progetti, le collaborazioni con realtà<br />

del Terzo Settore che si occupano di inserimento <strong>lavorativo</strong>, i rapporti con il<br />

territorio e le reti di sostegno sociale.<br />

Art. 2: Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre<br />

1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)<br />

La legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, reca la previsione di incentivi<br />

alle imprese; il Consiglio Provinciale, approvando la legge provinciale n. 13<br />

di data 17.06.2010 (Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della<br />

responsabilità sociale delle imprese), ha affermato con convinzione la<br />

caratteristica del Trentino come “territorio economicamente solidale”, allora<br />

anche nella normativa sugli incentivi alle imprese deve essere prevista con<br />

chiarezza l’imprescindibilità della rigorosa osservanza degli obblighi previsti<br />

dalla legge 68/99. L’articolo 3, nel modificare la legge provinciale sugli<br />

incentivi alle imprese, prevede che possano beneficiare degli aiuti soltanto<br />

le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie.


Art. 3: Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge<br />

provinciale sull'handicap), e abrogazione dell'articolo 26 (Disposizioni per<br />

agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone<br />

disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3<br />

In un Trentino che vanta una solida tradizione di solidarietà, una grande<br />

attenzione alle persone più deboli, una capacità di pensare al singolo con<br />

lo sguardo al contesto sociale più ampio, anche il problema<br />

dell’inserimento <strong>lavorativo</strong> delle persone in situazione di disagio o di<br />

disabilità assume un carattere “pubblico”, non essendo limitabile agli Enti<br />

od alle aziende che devono applicare i precetti della legge 68/99. In altre<br />

parole, il Trentino è maturo per compiere un decisivo passo verso un<br />

territorio economicamente solidale, dove l’esigenza legittima di produttività<br />

per assicurare nel tempo la stabilità di imprese e posti di lavoro si coniughi in<br />

maniera felice con la necessità di dare spazio (<strong>lavorativo</strong>) a tutte le<br />

persone, anche in condizioni di difficoltà esistenziale o di salute, che<br />

possono, in qualche modo, contribuire all’attività di un’azienda o un altro<br />

soggetto economico.<br />

Come dunque incentivare tutte le aziende, e non solo quelle soggette agli<br />

obblighi della legge 68/99, ad assumere persone in condizione di disagio o<br />

di disabilità? E’ noto che uno dei costi gravanti sul bilancio delle aziende è<br />

rappresentato dalla necessità di ricorrere al credito bancario, in<br />

anticipazione di fatture già emesse o per investimenti. Sul territorio trentino<br />

esistono diversi istituti bancari, dalle Casse Rurali ai grandi gruppi finanziari.<br />

L’articolo 3 introduce una serie di modificazioni alla legge provinciale<br />

sull’handicap. Al comma 1, integrando il comma 3 dell’articolo 7 della<br />

legge provinciale sull’handicap con la nuova lettera c bis, autorizza la<br />

Giunta provinciale a stipulare convenzioni con gli istituti di credito al fine di<br />

garantire, a quelle aziende che assumono lavoratori in situazione di disagio<br />

o di disabilità oltre gli obblighi della legge 68/99 (compresi i casi in cui le<br />

medesime non siano soggette a questi obblighi), condizioni di<br />

finanziamento agevolate, a tassi cioè inferiori a quelli vigenti. Il costo della<br />

differenza potrebbe essere assunto dalla Provincia, o “bilanciato” con gli<br />

istituti bancari coinvolti in un progetto di territorio economicamente solidale.<br />

Il comma 2 sostituisce invece l’articolo 15 della legge provinciale<br />

sull’handicap, introducendo alcuni strumenti per favorire l’inserimento e<br />

l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone in situazione di disabilità o<br />

di disagio. In particolare, il comma 4 del nuovo articolo 15 prevede il<br />

recepimento degli obiettivi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.<br />

381: la Provincia quindi deve poter affidare alle Cooperative sociali od ai<br />

loro Consorzi, tramite convenzione, la fornitura di beni e di servizi fino alla


percentuale minima del 5% dell’importo stanziato per la fornitura di beni e<br />

servizi da parte di terzi.<br />

Questa previsione porta il Trentino in linea con le Province e le Regioni più<br />

attente a valorizzare questa particolare forma di Cooperazione che svolge<br />

un’importante funzione di ammortizzatore sociale. La Provincia autonoma di<br />

Bolzano, la Regione Lombardia, la Regione Toscana, il Comune di Roma,<br />

hanno già adottato normative che stabiliscono la percentuale minima di<br />

affidamento della fornitura di beni e servizi alle Cooperative di tipo b).<br />

Il nuovo comma 7 dell’articolo 15 riveste invece un’importanza particolare<br />

per quanto riguarda la facilitazione di inserimenti lavorativi di successo a<br />

favore di persone in situazione di disabilità o di disagio. Infatti, l’inserimento<br />

<strong>lavorativo</strong> di una persona in situazione di disagio o di disabilità rappresenta<br />

sempre un passaggio molto delicato, per ogni azienda. Le particolari<br />

condizioni, esistenziali o di salute, nelle quali si trova il lavoratore<br />

comportano infatti l’esigenza che l’ambiente <strong>lavorativo</strong> che lo circonda si<br />

trasformi in senso “inclusivo”, realizzando l’obiettivo di un miglioramento<br />

della qualità della vita del lavoratore (e, di conseguenza, anche della sua<br />

famiglia) e di una produttività accettabile. Questo secondo aspetto è di<br />

speciale delicatezza, poiché ogni azienda o realtà lavorativa deve<br />

normalmente soddisfare ben determinati standard di rendimento per<br />

garantirsi la sopravvivenza economica e la prosecuzione dell’attività<br />

commerciale o di servizio.<br />

Non sempre, tuttavia, il lavoratore in situazione di disagio o di disabilità si<br />

presenta pronto, dal punto di vista professionale, allo svolgimento delle<br />

mansioni che gli potrebbero essere affidate. In secondo luogo, non<br />

immediatamente l’ambiente <strong>lavorativo</strong> è disponibile ad una trasformazione<br />

in senso “inclusivo”; non per cattiva volontà propria, ma per oggettive<br />

difficoltà di cambiamento che ogni organizzazione naturalmente incontra.<br />

Può accadere quindi che un cattivo inserimento del lavoratore in un<br />

contesto produttivo o di servizio, anche sotto l’aspetto relazionale, o le<br />

difficoltà insorte nell’adempimento corretto ed efficace delle mansioni<br />

affidate, di fatto comportino un “fallimento” dell’esperienza, con una<br />

conseguente “espulsione” del lavoratore in situazione di disagio o di<br />

disabilità, il quale si trova a ripercorrere nuovamente il difficile cammino alla<br />

ricerca di un lavoro a lui adatto.<br />

Due strumenti possono risultare efficaci per ridurre le probabilità di fallimento<br />

di un inserimento <strong>lavorativo</strong>: da un lato la formazione del lavoratore in<br />

situazione di disagio o di disabilità, per promuoverne la crescita<br />

professionale ed il miglioramento della capacità lavorativa; dall’altro lato<br />

l’accompagnamento dell’inserimento <strong>lavorativo</strong> attraverso un tutoraggio<br />

del lavoratore finalizzato a facilitarne il percorso intrapreso nel contesto<br />

produttivo o di servizio ed a collegare le diverse realtà che normalmente<br />

sono coinvolte in un intervento di inserimento <strong>lavorativo</strong>.


Ci sono nella nostra Provincia Enti ed Organizzazioni che nel tempo si sono<br />

specializzati nella formazione di persone in situazione di disagio o di<br />

disabilità finalizzata al positivo inserimento nel mondo del lavoro e<br />

nell’accompagnamento delle aziende soggette all’obbligo di cui alla<br />

legge 68/99 che si trovano ad aver a che fare con persone/lavoratori che<br />

portano su di sé una fatica di carattere esistenziale o un problema di natura<br />

sanitaria. E’ il Terzo Settore trentino, che racchiude tutti gli Enti ed<br />

Organizzazioni senza scopo di lucro e dalla diversa natura giuridica<br />

(Associazioni, Cooperative, Fondazioni, ecc.) e che rappresenta a livello<br />

nazionale un’avanguardia per l’esperienza maturata e per la capacità di<br />

rispondere, velocemente ed efficacemente, ai bisogni emergenti,<br />

particolarmente dalle persone più in difficoltà.<br />

Il comma 7 del nuovo articolo 15, dunque, introduce la possibilità, per le<br />

aziende soggette all’obbligo della legge 68/99 e che sono in regola con<br />

l’assunzione di persone in situazione di disagio o di disabilità, di stipulare<br />

convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore finalizzate ad interventi di<br />

formazione, presso queste Organizzazioni, a favore dei lavoratori inseriti.<br />

Trimestralmente si procederà a verifiche congiunte tra l’Organizzazione del<br />

Terzo Settore che attua l’azione di formazione ed il referente aziendale, per<br />

valutare il progresso compiuto dal lavoratore destinatario di questo<br />

intervento.<br />

Le convenzioni possono stabilire un servizio di tutoraggio, cioè un<br />

affiancamento del lavoratore in azienda da parte di un tutor inviato<br />

dall’Organizzazione del Terzo Settore, con l’obiettivo di promuoverne la<br />

crescita professionale ed il miglioramento della capacità lavorativa. Il tutor,<br />

oltre a prendere in carico il lavoratore nel suo percorso professionale, si<br />

occupa del collegamento tra le diverse realtà che intervengono in un<br />

inserimento <strong>lavorativo</strong> di una persona in situazione di disagio o di disabilità<br />

(ad esempio il Servizio sociale territoriale, la famiglia, l’Agenzia del Lavoro,<br />

ecc.), così da favorire la verifica da più punti di vista del percorso e<br />

proporre le azioni più efficaci per un positivo esito del percorso stesso.<br />

In coerenza con il comma 7, anche il comma 8 del nuovo articolo 15<br />

estende la possibilità di stipulare le convenzioni per la formazione e per il<br />

tutoraggio anche alle aziende non soggette agli obblighi di cui alla legge<br />

68/99, ma che hanno, spontaneamente, assunto persone in situazione di<br />

disagio o di disabilità. In tali casi il contributo della Provincia per il servizio di<br />

tutoraggio è maggiorato del 20%.<br />

Vi sono inoltre persone in situazione di disabilità che non possiedono, per<br />

carenze determinate dalla situazione sanitaria, la capacità di servirsi dei<br />

mezzi pubblici per recarsi su un luogo di lavoro distante dalla propria<br />

abitazione. Questo rappresenta un elemento di discriminazione rispetto alla<br />

possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, anche avendone le capacità.<br />

Non sempre, infatti, esistono posti di lavoro “liberi” a poca distanza


dall’abitazione del lavoratore in situazione di disagio o di disabilità. La<br />

Provincia autonoma di Trento gestisce il servizio di trasporto degli alunni<br />

delle scuole primaria di primo e secondo grado. Il comma 10 del nuovo<br />

articolo 15 introduce la possibilità, per questi lavoratori, di utilizzare, se<br />

esistente e nel limite dei posti disponibili, anche il trasporto istituito per gli<br />

alunni per recarsi sul luogo di lavoro. Ciò rappresenta un miglioramento<br />

delle prospettive di inserimento <strong>lavorativo</strong> e quindi della qualità di vita.<br />

Infine, non vi è dubbio che l’impresa cooperativa sociale di tipo b) possa<br />

essere considerata un ammortizzatore sociale, perché segue l’inserimento<br />

<strong>lavorativo</strong> di persone in situazione di svantaggio derivante da disagio o da<br />

disabilità. La Cooperativa sociale di tipo b) è caratterizzata dal principio di<br />

transitività, per il quale essa si configura come uno strumento per la crescita<br />

personale e professionale del lavoratore, in vista di un suo successivo<br />

inserimento nel mondo del lavoro esterno. Essa è quindi uno strumento delle<br />

politiche attive del lavoro, di intervento sociale e svolge un ruolo strategico<br />

anche per la Provincia, chiamata a dare risposte alle necessità del mercato<br />

del lavoro.<br />

Trento, 20 ottobre 2010<br />

cons. <strong>Mattia</strong> <strong>Civico</strong><br />

cons.ra Margherita Cogo<br />

cons. Bruno Dorigatti<br />

cans.ra Sara Ferrari<br />

cons. Michele Nardelli<br />

cons. Luca Zeni

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