CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Tua Assicurazioni
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Furto e rapina<br />
Art. J.1 - Oggetto del contratto<br />
TUA indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal<br />
veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito<br />
di:<br />
- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma<br />
“Totale”);<br />
- furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti<br />
al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo<br />
stesso (forma “Totale e parziale”).<br />
La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante<br />
la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. I danni alle<br />
parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono tuttavia<br />
compresi se conseguenti a collisione con veicoli identificati.<br />
La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata<br />
con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro<br />
indennizzabile.<br />
Per gli autotassametri, il valore assicurato complessivo degli accessori<br />
non può superare il 15% del valore assicurato degli stessi.<br />
Atti vandalici<br />
Art. J.2 - Esclusioni<br />
Dalla garanzia sono esclusi:<br />
1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni,<br />
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,<br />
sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni,<br />
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,<br />
uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali,<br />
cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque<br />
insorto, controllato o meno – di energia nucleare o<br />
di radioattività;<br />
2) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o<br />
competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle<br />
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento<br />
particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad<br />
azioni delittuose;<br />
3) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave<br />
(es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite<br />
nel cruscotto) dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti,<br />
dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate<br />
alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;<br />
4) i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di<br />
furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate<br />
che si trovino all’interno della stessa.<br />
Art. K.1 - Oggetto del contratto<br />
TUA indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal<br />
veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi,<br />
sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino<br />
contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio<br />
o vandalismo.<br />
Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato<br />
in polizza.<br />
Art. K.2 - Esclusioni<br />
Sono esclusi dall’assicurazione:<br />
1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio,<br />
nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno<br />
elettrico comunque manifestatosi, purché non<br />
seguito da sviluppo di fiamma;<br />
2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni,<br />
occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche,<br />
terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni,<br />
allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o<br />
franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto,<br />
controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;<br />
3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o<br />
competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle<br />
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento<br />
particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad<br />
azioni delittuose;<br />
4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave<br />
dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi<br />
dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida,<br />
riparazione o custodia del veicolo assicurato;<br />
5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata<br />
a norma delle disposizioni in vigore o in stato di<br />
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche,<br />
stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal<br />
vigente codice della strada;<br />
6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate<br />
in genere, ancorché in uso, custodia o possesso<br />
del contraente e dell’assicurato;<br />
7) i danni causati da altro veicolo in circolazione;<br />
8) nel caso di atti vandalici e dolosi in genere,<br />
l’assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata<br />
dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque<br />
causa originati.<br />
Cristalli<br />
Art. L.1 - Assicurazione cristalli<br />
TUA assicura i danni materiali e diretti derivanti all’assicurato dalla rottura<br />
dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del<br />
veicolo identificato in polizza, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi<br />
quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro<br />
contratto emesso separatamente con TUA (incendio, furto, eventi socio<br />
politici, eventi atmosferici, kasko). La garanzia opera fino alla concorrenza<br />
della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo<br />
ed indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese<br />
in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.<br />
Art. L.2 - Esclusioni<br />
La garanzia non è valida per:<br />
1) Danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano<br />
la funzionalità e la sicurezza del cristallo;<br />
2) i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito<br />
della rottura dei cristalli;<br />
3) i danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni<br />
ed esterni;<br />
4) i danni causati a seguito di un fatto o evento coperto da<br />
altra garanzia operante col presente contratto;<br />
5) i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione<br />
dei cristalli stessi<br />
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MOD. FASMOT 1 ed. 12/2010<br />
AGENZIA<br />
DELLE ENTRATE<br />
UFFICIO <strong>DI</strong><br />
MILANO<br />
MILANO 2<br />
TUA ASSICURAZIONI S.P.A.<br />
Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)<br />
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55<br />
www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it<br />
Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro<br />
delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.<br />
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 15.660.000 i.v.<br />
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041<br />
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAP<br />
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento<br />
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona<br />
GRUPPO<br />
CATTOLICA<br />
ASSICURAZIONI