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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Tua Assicurazioni

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Furto e rapina<br />

Art. J.1 - Oggetto del contratto<br />

TUA indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal<br />

veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito<br />

di:<br />

- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma<br />

“Totale”);<br />

- furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti<br />

al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo<br />

stesso (forma “Totale e parziale”).<br />

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante<br />

la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. I danni alle<br />

parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono tuttavia<br />

compresi se conseguenti a collisione con veicoli identificati.<br />

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata<br />

con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro<br />

indennizzabile.<br />

Per gli autotassametri, il valore assicurato complessivo degli accessori<br />

non può superare il 15% del valore assicurato degli stessi.<br />

Atti vandalici<br />

Art. J.2 - Esclusioni<br />

Dalla garanzia sono esclusi:<br />

1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni,<br />

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,<br />

sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni,<br />

eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,<br />

uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali,<br />

cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque<br />

insorto, controllato o meno – di energia nucleare o<br />

di radioattività;<br />

2) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o<br />

competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle<br />

verifiche preliminari e finali previste nel regolamento<br />

particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad<br />

azioni delittuose;<br />

3) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave<br />

(es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite<br />

nel cruscotto) dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti,<br />

dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate<br />

alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;<br />

4) i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di<br />

furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate<br />

che si trovino all’interno della stessa.<br />

Art. K.1 - Oggetto del contratto<br />

TUA indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal<br />

veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi,<br />

sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino<br />

contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio<br />

o vandalismo.<br />

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato<br />

in polizza.<br />

Art. K.2 - Esclusioni<br />

Sono esclusi dall’assicurazione:<br />

1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio,<br />

nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno<br />

elettrico comunque manifestatosi, purché non<br />

seguito da sviluppo di fiamma;<br />

2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni,<br />

occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche,<br />

terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni,<br />

allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o<br />

franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto,<br />

controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;<br />

3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o<br />

competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle<br />

verifiche preliminari e finali previste nel regolamento<br />

particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad<br />

azioni delittuose;<br />

4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave<br />

dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi<br />

dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida,<br />

riparazione o custodia del veicolo assicurato;<br />

5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata<br />

a norma delle disposizioni in vigore o in stato di<br />

ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche,<br />

stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal<br />

vigente codice della strada;<br />

6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate<br />

in genere, ancorché in uso, custodia o possesso<br />

del contraente e dell’assicurato;<br />

7) i danni causati da altro veicolo in circolazione;<br />

8) nel caso di atti vandalici e dolosi in genere,<br />

l’assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata<br />

dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque<br />

causa originati.<br />

Cristalli<br />

Art. L.1 - Assicurazione cristalli<br />

TUA assicura i danni materiali e diretti derivanti all’assicurato dalla rottura<br />

dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del<br />

veicolo identificato in polizza, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi<br />

quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro<br />

contratto emesso separatamente con TUA (incendio, furto, eventi socio<br />

politici, eventi atmosferici, kasko). La garanzia opera fino alla concorrenza<br />

della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo<br />

ed indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese<br />

in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.<br />

Art. L.2 - Esclusioni<br />

La garanzia non è valida per:<br />

1) Danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano<br />

la funzionalità e la sicurezza del cristallo;<br />

2) i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito<br />

della rottura dei cristalli;<br />

3) i danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni<br />

ed esterni;<br />

4) i danni causati a seguito di un fatto o evento coperto da<br />

altra garanzia operante col presente contratto;<br />

5) i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione<br />

dei cristalli stessi<br />

23 di 53<br />

MOD. FASMOT 1 ed. 12/2010<br />

AGENZIA<br />

DELLE ENTRATE<br />

UFFICIO <strong>DI</strong><br />

MILANO<br />

MILANO 2<br />

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.<br />

Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)<br />

Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55<br />

www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it<br />

Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro<br />

delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.<br />

Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 15.660.000 i.v.<br />

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041<br />

del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAP<br />

nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento<br />

da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona<br />

GRUPPO<br />

CATTOLICA<br />

ASSICURAZIONI

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