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Pietro Mercatali, Atti normativi. Criteri per l'individuazione e la ...

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Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione<br />

Giuridica<br />

Consiglio Nazionale delle Ricerche<br />

<strong>Atti</strong> <strong>normativi</strong><br />

<strong>Criteri</strong> <strong>per</strong> l’individuazione e <strong>la</strong><br />

descrizione<br />

a cura di <strong>Pietro</strong> <strong>Mercatali</strong><br />

Firenze - 2003<br />

Rapporto tecnico n. 2/2003


<strong>Atti</strong> <strong>normativi</strong><br />

<strong>Criteri</strong> <strong>per</strong> l’individuazione e <strong>la</strong> descrizione<br />

1. PREMESSA......................................................................................................3<br />

2. DEFINIZIONE DI ATTO NORMATIVO..............................................................5<br />

2.1. Le fonti del diritto.......................................................................................................5<br />

2.2. <strong>Atti</strong> <strong>normativi</strong> dell’ordinamento italiano..................................................................5<br />

2.3. Cosa s’intende <strong>per</strong> atto...............................................................................................5<br />

2.4. Cosa s’intende <strong>per</strong> normativo....................................................................................6<br />

3. CRITERI DISTINTIVI DA ATTI NON NORMATIVI............................................7<br />

3.1. <strong>Criteri</strong> generali giuridico-sostanziali.........................................................................7<br />

3.1.1 Effetti specifici degli atti <strong>normativi</strong>........................................................................8<br />

3.2. <strong>Criteri</strong> generali formali............................................................................................10<br />

3.2.1. Autoqualificazione dell’atto come normativo in base a regole che legittimano<br />

tale qualificazione..........................................................................................................10<br />

3.2.2. Suddivisione in articoli........................................................................................11<br />

3.2.3. La pubblicazione legale.......................................................................................11<br />

3.2.4. L'autorità emanante..............................................................................................16<br />

3.3. <strong>Criteri</strong> e osservazioni sul metodo documentario....................................................16<br />

3.4. Sintesi e successione dei criteri................................................................................18


1. Premessa<br />

Questione centrale <strong>per</strong> <strong>la</strong> strutturazione degli atti <strong>normativi</strong> in linguaggio XML e <strong>per</strong> il<br />

loro recu<strong>per</strong>o in rete è:<br />

quali sono i confini dell’atto normativo?<br />

Per dare una risposta, o meglio, <strong>per</strong> disporre di criteri <strong>per</strong> formu<strong>la</strong>re delle risposte, di<br />

volta in volta, su categorie di atti e su singoli atti è indispensabile fornire una rassegna<br />

delle indicazioni che si ricavano dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione e dal<strong>la</strong> dottrina. Prima di metter<strong>la</strong> a<br />

disposizione di chi prepara i modelli <strong>per</strong> <strong>la</strong> strutturazione e di chi dovrà selezionare gli<br />

atti <strong>normativi</strong> da strutturare è opportuno fare alcune premesse.<br />

1. Lo scopo di tale rassegna non è quello di offrire una definizione di atto normativo ai<br />

fini del<strong>la</strong> sua formazione e applicazione, ma di rendere accessibili in rete a chiunque<br />

documenti che contengono atti <strong>normativi</strong>.<br />

2. Sappiamo già che una rassegna del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione e del<strong>la</strong> dottrina non è sufficiente a<br />

delineare confini certi dell’atto normativo, data <strong>la</strong> frammentarietà delle indicazioni<br />

legis<strong>la</strong>tive e il dibattito sempre a<strong>per</strong>to in dottrina. D’altra parte il moderno concetto di<br />

soft <strong>la</strong>w fa ritenere tali confini continuamente mobili. Le indicazioni ricavabili da dottrina<br />

e legis<strong>la</strong>zione andranno quindi integrate con criteri documentali, come indicato, e anche<br />

con criteri pratici e di buon senso.<br />

3. Certamente il problema del<strong>la</strong> definizione dei confini dell’atto normativo si pone con<br />

maggior intensità <strong>per</strong> gli atti emanati da quelle autorità che affiancano ai loro compiti<br />

principali di natura amministrativa o giurisdizionale, anche potestà normative, spesso non<br />

ben delineate e non distinguibili dalle prime ( si può ricordare <strong>la</strong> delicatissima e<br />

controversa questione del<strong>la</strong> natura degli atti del<strong>la</strong> Corte costituzionale). Il problema si<br />

pone anche <strong>per</strong> le autorità che hanno come compito principale l’esercizio del<strong>la</strong> potestà<br />

normativa, seppure, <strong>per</strong> così dire, a fattori rovesciati. Infatti se da una parte il carattere<br />

dei loro atti principali è chiaramente e esplicitamente indicato come normativo, non<br />

altrettanto si può dire <strong>per</strong> atti che derivano da funzioni secondarie o serventi svolte da tali<br />

autorità.<br />

I criteri generali che abbiamo già delineato sono i seguenti:<br />

"Saranno oggetto di strutturazione quegli <strong>Atti</strong> di Autorità varie che<br />

rispondono ad un triplice criterio documentale:<br />

A) sono stati emanati da un'Autorità facente parte di un elenco approvato<br />

e<br />

B) sono destinati ad essere pubblicati nel<strong>la</strong> Gazzetta ufficiale<br />

C) ad eccezione di quegli <strong>Atti</strong> che, dal loro titolo o dal loro contenuto, sono<br />

palesemente e manifestamente <strong>Atti</strong> non <strong>normativi</strong> e precisamente:<br />

Ordinanze, Autorizzazioni, Pareri, Segna<strong>la</strong>zioni, Nomine, Bi<strong>la</strong>nci interni,<br />

<strong>Atti</strong> riguardanti singole società.


Invece quindi di usare un bi<strong>la</strong>ncino <strong>per</strong> decidere, di volta in volta, se il contenuto<br />

degli <strong>Atti</strong> era o no sufficientemente normativo (esempi di casi totalmente incerti: GU<br />

17.4.00, p. 57 ss. o GU 21.4.00, p. 63 ss.), si è deciso di adottarli in blocco, escludendo<br />

tuttavia con l'ultimo criterio "negativo" quegli <strong>Atti</strong> che, stavolta con certezza, non sono<br />

sicuramente <strong>normativi</strong>. Tutta questa impostazione presuppone l'idea di fondo, già<br />

accennata, di confini "mobili" del<strong>la</strong> Norma”.<br />

4. I criteri indicati restano <strong>la</strong> base <strong>per</strong> l’individuazione degli atti <strong>normativi</strong> emessi da<br />

autorità (da elencare) che svolgono funzioni normative sia in via principale, sia in via<br />

secondaria o residuale.<br />

Per poterli meglio precisare e utilizzare sembra utile rispondere alle seguenti domande:<br />

a. Cosa non è atto normativo tra ciò che è pubblicato in Gazzetta ufficiale?<br />

b. Esistono atti <strong>normativi</strong> non pubblicati in Gazzetta ufficiale?<br />

c. Come determinare gli atti palesemente e manifestamente non <strong>normativi</strong><br />

in base al titolo e al contenuto?<br />

Circa il criterio B) (dal quale derivano le domande a. e b.) va osservato che ben risponde<br />

alle nostre finalità documentali e che è un criterio “forte” anche da un punto di vista<br />

giuridico. Infatti “La pubblicazione legale è condizione necessaria, anche se non<br />

sufficiente, <strong>per</strong> l’esistenza dell’atto normativo. L’atto non pubblicato legalmente non può<br />

essere trattato come normativo, almeno in tutti quegli ordinamenti che, come quello<br />

italiano, conoscono l’Istituto del<strong>la</strong> pubblicazione legale”.<br />

5. Prima delle note che seguiranno sembra anche opportuno “sdrammatizzare” il<br />

problema che ci siamo posti.<br />

“Tutti gli atti giuridici vengono sempre divisi dagli o<strong>per</strong>atori in tre gruppi:<br />

5.1. atti del cui carattere normativo non si dubita (fino a prova del<strong>la</strong> loro<br />

illegittimità);<br />

5.2. atti del cui carattere non normativo non si dubita;<br />

5.3. atti del cui carattere normativo si dubita.<br />

Così si vede che <strong>la</strong> questione non ha poi una grande importanza pratica, sia <strong>per</strong>ché nel<strong>la</strong><br />

grande maggioranza dei casi <strong>la</strong> questione è già stata pacificamente risolta ed è ormai<br />

consolidata (l’atto rientra sicuramente nel gruppo 1 o nel gruppo 2 e i casi dubbi sono<br />

assolutamente minoritari), sia <strong>per</strong>ché nei casi dubbi esiste una procedura che comunque<br />

volta <strong>per</strong> volta risolve il singolo caso” [Rescigno, 1998].<br />

Fatte queste premesse cercheremo di esaminare <strong>la</strong> definizione e le caratteristiche dell’atto<br />

normativo così come si ricavano dalle “regole su regole” del nostro ordinamento e dal<strong>la</strong><br />

dottrina. Inoltre forniremo una descrizione testuale-documentaria dei singoli atti<br />

<strong>normativi</strong>, corredata da osservazioni sulle caratteristiche giuridiche di tali atti che<br />

possono risultare utili <strong>per</strong> <strong>la</strong> strutturazione.<br />

Dunque le note che seguono serviranno ad elencare e descrivere gli atti già c<strong>la</strong>ssificati<br />

sub 5.1. e saranno d’aiuto <strong>per</strong> risolvere i casi (limitati) sub 5.3.


2. Definizione di atto normativo<br />

2.1. Le fonti del diritto<br />

“Con l’espressione fonti del diritto si indicano quei fatti o atti giuridici i quali, in base<br />

alle norme sul<strong>la</strong> produzione giuridica vigenti in un determinato ordinamento, hanno come<br />

effetto <strong>la</strong> creazione, modificazione o abrogazione di disposizioni o norme integrative di<br />

quell’ordinamento. In altri significati si par<strong>la</strong> talora di fonti anche <strong>per</strong> indicare il<br />

complesso delle disposizioni e norme che costituiscono un determinato ordinamento,<br />

oppure <strong>per</strong> indicare gli strumenti che <strong>per</strong>mettono di conoscere tali disposizioni e norme.<br />

Nel suo significato più proprio, il termine fonte del diritto ha dunque lo stesso significato<br />

del termine “fatto (o atto) normativo”. [Pizzorusso, 1991]<br />

2.2. <strong>Atti</strong> <strong>normativi</strong> dell’ordinamento italiano<br />

Rispetto agli oggetti compresi in questa definizione, ne escludiamo alcuni, in quanto<br />

marginali e comunque, <strong>per</strong> ora, non inseriti nel progetto “Norma in rete”.<br />

1. Non ci occu<strong>per</strong>emo dei fatti <strong>normativi</strong>, ma dei soli atti <strong>normativi</strong>.<br />

2. Limitiamo ancora <strong>la</strong> nostra attenzione agli atti <strong>normativi</strong> del solo ordinamento<br />

italiano.<br />

3. Anzi, specifichiamo ancor meglio: tratteremo degli atti <strong>normativi</strong> emanati da<br />

autorità pubbliche italiane. In altre parole escludiamo anche le fonti extra<br />

ordinem, praeter legem e quelle emanate nell’ambito dell’autonomia privata.<br />

In sintesi qui c’interessano le fonti legali dell’ordinamento “pubblico” italiano, vigente.<br />

2.3. Cosa s’intende <strong>per</strong> atto<br />

Delimitato l’oggetto rilevante ai nostri fini vediamo il significato del<strong>la</strong> locuzione “atto<br />

normativo”.<br />

Invertendo l’ordine definitorio seguito da Rescigno [Rescigno, 1998], esaminiamo prima<br />

il valore del<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> “atto” e poi quello di “normativo”. Infatti oggetto del nostro<br />

interesse è essenzialmente il documento che contiene l’atto ed è quindi prioritario vedere<br />

i rapporti che intercorrono tra i due concetti.<br />

Atto si riferisce a qualcosa che accade con intenzione, con coscienza e volontà da parte di<br />

colui che compie l’atto. Da ciò discende, trattandosi di atto normativo, che:<br />

a. chi compie l’atto deve avere l’intenzione cosciente di introdurre norme nel sistema;<br />

b. essendo diretto ad altri, deve manifestarsi attraverso parole o altre azioni.<br />

Tutto ciò si riassume dicendo che l’atto normativo rientra nel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse ben conosciuta dai<br />

giuristi delle dichiarazioni di volontà. L’atto normativo dunque in quanto atto si manifesta<br />

come dichiarazione che l’emittente vuole quanto viene enunciato con <strong>la</strong> dichiarazione,<br />

cosicché possiamo distinguere concettualmente <strong>la</strong> dichiarazione di volere quanto<br />

dichiarato dal contenuto del<strong>la</strong> volizione.<br />

La paro<strong>la</strong> atto tende <strong>per</strong>ò a designare quattro cose distinte e non due, e cioè <strong>la</strong> volizione,<br />

il testo su cui verte <strong>la</strong> volizione (che è quell’insieme di parole su cui l’emittente ha<br />

espresso il suo consenso), il contenuto del<strong>la</strong> volizione (e cioè quello che effettivamente<br />

ha voluto l’emittente attraverso l’approvazione di quello specifico testo) il documento<br />

che riproduce ora solo il testo, ora <strong>per</strong>ò (questo troppe volte viene dimenticato) insieme al<br />

testo <strong>la</strong> dichiarazione che attesta l’avvenuta volizione di quel testo (<strong>la</strong> Gazzetta ufficiale<br />

riproduce ambedue <strong>per</strong> obbligo di legge; i codici formati da privati quasi sempre


iproducono solo il testo del<strong>la</strong> volizione).<br />

Se si considera che abbiamo limitato il nostro interesse agli atti <strong>normativi</strong> fonti legali<br />

dell’ordinamento italiano si può dire che:<br />

a. tali atti assumono <strong>la</strong> forma di testi scritti;<br />

b. <strong>la</strong> pubblicazione legale (preciseremo meglio in seguito il valore dell’espressione) è<br />

effettuata con un documento che contiene un testo che dà conto sia del<strong>la</strong> volizione, sia<br />

del contenuto dell’atto normativo.<br />

In tale contesto, e se si ha di mira <strong>la</strong> finalità di costruire un sistema documentario degli<br />

atti <strong>normativi</strong>, si può assumere che atto e documento normativo siano equivalenti. Infatti<br />

l’espressione atto normativo può significare sì <strong>la</strong> volizione in quanto tale, il testo in<br />

quanto tale, il contenuto in quanto tale e il documento in quanto tale, ma è solo<br />

quest’ultimo (che contiene ed esprime gli altri) che qui s’intende principalmente trattare.<br />

Concludendo, ai nostri fini interessa, non tanto <strong>la</strong> dichiarazione in sé, quanto il prodotto<br />

di tale dichiarazione composto di parole (che compongono altri elementi) e di altri<br />

elementi che, nel loro insieme, contengono una o più regole, e tutte quelle altre<br />

proposizioni eventualmente utili <strong>per</strong> l’interpretazione e applicazione di regole.<br />

2.4. Cosa s’intende <strong>per</strong> normativo<br />

Cercheremo di elencare, nei paragrafi seguenti, le caratteristiche generali (<strong>per</strong> tutti gli<br />

atti) e specifiche (<strong>per</strong> ogni singolo atto) che definiscono <strong>la</strong> <strong>normativi</strong>tà degli atti di cui<br />

stiamo trattando.<br />

Per ora diciamo che, secondo il senso comune, si par<strong>la</strong> di regole di comportamento<br />

(escludendo le regole rivolte a sé stessi) <strong>per</strong> contrassegnare quelle regole che<br />

caratterizzano quei momenti del<strong>la</strong> vita di re<strong>la</strong>zione tra gli esseri umani in cui qualcuno<br />

esige che qualcun altro si comporti in un determinato modo (deve, non deve, può fare<br />

qualcosa). Tali regole assumono valore normativo in senso giuridico quando:<br />

1. hanno contenuto generale e astratto;<br />

2. sono inserite in un sistema giuridico e cioè: a) qualcuno comanda, ordina,<br />

prescrive, <strong>per</strong>ché è stato investito dell’autorità <strong>per</strong> farlo; b) in generale chi non<br />

tiene il comportamento prescritto è sottoposto ad una sanzione; c) il sistema, <strong>per</strong><br />

infliggere <strong>la</strong> sanzione, dispone ed usa del<strong>la</strong> forza armata (ciò non sempre viene<br />

riconosciuto necessario al compiersi del sistema).<br />

A tali regole, nei documenti <strong>normativi</strong>, si aggiungono regole serventi <strong>per</strong><br />

l’individuazione, l’interpretazione e l’applicazione di quelle principali.<br />

Si può dunque dire che sono atti <strong>normativi</strong> quelli che o contengono regole generali e<br />

astratte o contengono regole serventi <strong>per</strong> l’individuazione, interpretazione e applicazione<br />

delle prime e sono emanati da un soggetto in grado di fornirli di efficacia generale e<br />

astratta.<br />

All’interno dell’ordinamento gli atti <strong>normativi</strong> sono, di solito, sottoposti a regole<br />

specifiche, diciamo formali, che ne determinano <strong>la</strong> struttura e le modalità di formazione,<br />

emanazione e applicazione (regole su regole). Vi sono pure atti che l’ordinamento<br />

sottopone a tali specifiche regole senza che, nel<strong>la</strong> sostanza corrispondano al<strong>la</strong> definizione<br />

appena data.<br />

Dunque si possono avere:<br />

1. atti <strong>normativi</strong> nel<strong>la</strong> forma e nel<strong>la</strong> sostanza;<br />

2. atti <strong>normativi</strong> nel<strong>la</strong> sostanza ma non nel<strong>la</strong> forma;


3. atti <strong>normativi</strong> nel<strong>la</strong> forma, ma non nel<strong>la</strong> sostanza.


3. <strong>Criteri</strong> distintivi da atti non <strong>normativi</strong><br />

E’ innegabile che l’ordinamento italiano attribuisce un trattamento partico<strong>la</strong>re agli atti<br />

<strong>normativi</strong> e collega ad essi effetti peculiari; trattamento ed effetti che non sono propri<br />

degli atti non <strong>normativi</strong> [Rescigno, 1998].<br />

Servono dunque dei criteri <strong>per</strong> distinguere gli uni dagli altri, anche ai fini di fornire<br />

informazioni omogenee e <strong>per</strong>tinenti.<br />

Si può o<strong>per</strong>are una prima prima generale suddivisione di tali criteri, utilizzando le<br />

categorie formale e sostanziale. Con quest’ultimo concetto ci riferiremo essenzialmente<br />

ai contenuti, ma cercheremo di inquadrarlo meglio nel paragrafo successivo. Useremo,<br />

invece, il termine formale <strong>per</strong> indicare <strong>la</strong> struttura e le caratteristiche testualidocumentarie<br />

dei documenti <strong>normativi</strong>, così come si ricavano dalle regole su regole. I<br />

criteri formali saranno quindi quelli desumibili da tali elementi.<br />

3.1. <strong>Criteri</strong> generali giuridico-sostanziali<br />

Assumiamo a criterio sostanziale principale quello basato sugli elementi essenziali delle<br />

regole che compongono gli atti <strong>normativi</strong>: generalità e astrattezza.<br />

“Esso funziona in negativo, nel senso che <strong>la</strong> sua assenza è sufficiente <strong>per</strong> negare <strong>la</strong> natura<br />

di atto normativo all’atto preso in considerazione. Non sempre funziona in positivo.<br />

Infatti <strong>la</strong> sua presenza impone di verificare se vi sono altri elementi paralizzanti, e se non<br />

vi sono, di concludere che l’atto è normativo. Gli elementi che possono paralizzare<br />

l’elemento del<strong>la</strong> generalità e astrattezza sono <strong>la</strong> provenienza dell’atto; <strong>la</strong> sua<br />

temporaneità; <strong>la</strong> natura del beneficiario del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>; <strong>la</strong> localizzazione del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>; <strong>la</strong><br />

natura interna del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>.”<br />

Generalità e astrattezza non costituiscono l’oggetto di definizioni pacificamente accolte<br />

in dottrina e in giurisprudenza.<br />

L’opinione maggioritaria riferisce <strong>la</strong> generalità ai destinatari delle norme, il novero dei<br />

quali, <strong>per</strong> rispettare l’im<strong>per</strong>ativo del<strong>la</strong> generalità configurata quale im<strong>per</strong>sonalità, deve<br />

essere indeterminato.<br />

L’astrattezza viene <strong>per</strong> lo più configurata come ripetibilità, nel senso che sarebbe<br />

peculiare del<strong>la</strong> norma astratta l’attitudine ad essere applicata innumerevoli volte in tutti i<br />

casi rientranti nel<strong>la</strong> previsione normativa [Pa<strong>la</strong>din, 1993].<br />

Rescigno precisa che si tratta d’indefinita ripetibilità. Essa segna<strong>la</strong> che vi sono regole il<br />

cui contenuto precettivo viene ripetuto indeterminate volte, tante volte quante si<br />

verificherà il presupposto. Si tratta cioè di regole ipotetiche generali e astratte (come in<br />

generale sono le norme giuridiche) le quali verranno applicate una volta, molte volte o<br />

mai se una volta, molte volte o mai si verifica il fatto condizionante. Si vede allora che<br />

l’indefinita ripetibilità, applicata alle regole di comportamento, non è che un diverso<br />

modo <strong>per</strong> dire astrattezza. [Rescigno, 1998, pag. 15].<br />

Generalità e astrattezza sono associate a formare un unico requisito sostanziale; l’atto<br />

normativo non potrebbe esser tale se non disciplinasse ad un tempo una serie<br />

indeterminata e indeterminabile di soggetti e di rapporti, mediante una successione<br />

indefinita di applicazioni possibili [Pa<strong>la</strong>din, 1993].<br />

Rispetto ai concetti “generale” (opposto a partico<strong>la</strong>re) e “astratto” (opposto a concreto) è


possibile distinguere le seguenti quattro c<strong>la</strong>ssi di regole:<br />

a. regole partico<strong>la</strong>ri e concrete (se A ti chiede di fare x fallo);<br />

b. regole partico<strong>la</strong>ri e astratte (ogni volta che f, fai x);<br />

c. regole generali e concrete (tutti coloro che posseggono o possederanno i requisiti<br />

a, b,… il giorno y si presenteranno all’ufficio z);<br />

d. regole generali e astratte (se f, chiunque presenti i requisiti a e b deve/non<br />

deve/può fare x);<br />

Gli atti che pongono regole rientranti in d. sono considerati <strong>normativi</strong>, quelli rientranti in<br />

a. sono considerati non <strong>normativi</strong>. Per gli atti compresi in b. e c. Rescigno ritiene che gli<br />

atti generali e concreti vengono sentiti come non <strong>normativi</strong> (<strong>per</strong>ché si esauriscono in uno<br />

o più comportamenti tutti previamente determinati) e gli atti partico<strong>la</strong>ri e astratti vengono<br />

sentiti come <strong>normativi</strong> (<strong>per</strong>ché i comportamenti rego<strong>la</strong>ti non sono determinabili nel<br />

numero).<br />

Rispetto all’ordinamento italiano, e ai rego<strong>la</strong>menti in partico<strong>la</strong>re, sostiene Pa<strong>la</strong>din, il<br />

criterio del<strong>la</strong> generalità e astrattezza si rive<strong>la</strong> viziato <strong>per</strong> eccesso e <strong>per</strong> difetto, pur<br />

integrato, aggiungiamo, dai subcriteri indicati da Rescigno. La giurisprudenza tende a<br />

considerare <strong>normativi</strong> atti privi di generalità e astrattezza e amministrativi atti dotati di<br />

tali caratteristiche [Pa<strong>la</strong>din, 1993]. Vedremo che anche gli altri criteri non sono sufficienti<br />

a determinare confini certi, fino a chiedersi se abbia una qualche utilità stabilire se un<br />

determinato tipo di atti si risolva o meno in una fonte del diritto.<br />

L’opinione prevalente in dottrina, nonostante tesi difformi [Zagrebelsky], è che tale<br />

esercizio abbia un senso e che le fonti normative formino una realtà fondamentalmente<br />

unitaria sottoposta a regole ed effetti comuni.<br />

3.1.1 Effetti specifici degli atti <strong>normativi</strong><br />

Pa<strong>la</strong>din elenca i motivi <strong>per</strong> i quali l’individuazione e <strong>la</strong> definizione degli atti <strong>normativi</strong><br />

non è un mero esercizio accademico, ma ha conseguenze concrete e importanti <strong>per</strong> i<br />

cittadini, <strong>per</strong> l’esercizio del<strong>la</strong> giurisdizione e <strong>per</strong> <strong>la</strong> stessa configurazione e mantenimento<br />

di un sistema democratico. La corretta informazione su ciò che è normativo e ciò che non<br />

lo è rientra, quindi, a pieno titolo, tra i compiti di un sistema documentario al servizio<br />

degli o<strong>per</strong>atori giuridici e di tutti i cittadini. Si può anche arrivare a sostenere che svolge<br />

non solo una funzione informativa sull’ordinamento, ma anche una funzione costitutiva o<br />

rafforzativa dell’ordinamento medesimo.<br />

Tale elencazione è utile anche a determinare criteri <strong>per</strong> l’individuazione dell’atto<br />

normativo; in modo approssimativo li possiamo ricomprendere tra quelli sostanziali, ma<br />

solo in quanto non riconducibili al criterio formale come da noi definito.<br />

Si tratta, <strong>per</strong> lo più, di criteri determinati, <strong>per</strong> così dire a posteriori. Riguardano infatti<br />

l’applicazione dell’atto normativo piuttosto che <strong>la</strong> sua produzione o pubblicazione. In<br />

ultima ratio (e tale rego<strong>la</strong> dovrebbe avere solo valore di salvaguardia dell’ordinamento e<br />

non di trasferimento del<strong>la</strong> potestà normativa), si rinvia al giudice <strong>la</strong> qualificazione del<strong>la</strong><br />

<strong>normativi</strong>tà di un atto.<br />

Dovrebbe dunque prevedersi, <strong>per</strong> risolvere i casi dubbi, <strong>la</strong> connessione tra atti <strong>normativi</strong><br />

e decisioni giurisprudenziali che stabiliscono tale qualificazione, proprio nell’ottica di<br />

disporre di un sistema informativo in grado di fornire il diritto o<strong>per</strong>ativamente vigente in


un determinato momento. Sfruttando le caratteristiche e le potenzialità del<strong>la</strong> rete, e più in<br />

generale degli strumenti informatici e telematici, è senz’altro più agevole individuare e<br />

trattare tali connessioni.<br />

Vediamo l’elenco di tali effetti.<br />

A) L’art. 113, comma 1 c.p.c. impone al giudice di “seguire le norme del diritto, salvo che<br />

<strong>la</strong> legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”. Tale proposizione è<br />

applicabile ad ogni autorità giurisdizionale o<strong>per</strong>ante nell’ordinamento italiano. Essa<br />

proc<strong>la</strong>ma il basi<strong>la</strong>re principio di legalità delle decisioni giudiziarie. Sul medesimo piano<br />

si può porre il disposto dell’art. 101, c. 1 Cost. onde i giudici “sono soggetti soltanto al<strong>la</strong><br />

legge”; sempre che <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> “legge” abbia l’accezione di fonte ovvero di diritto obiettivo<br />

nel<strong>la</strong> sua totalità, piuttosto che di legge formale dello Stato. A ciò si collega l’im<strong>per</strong>ativo<br />

costituzionale del<strong>la</strong> motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dettato dall’art. 111, c.<br />

1 Cost.; im<strong>per</strong>ativo che attiene al<strong>la</strong> corretta individuazione e interpretazione delle norme<br />

da applicare nel giudizio, anche in vista del successivo sindacato di legittimità spettante<br />

al<strong>la</strong> Corte di cassazione.<br />

Tutto ciò incide sul rapporto fra gli atti <strong>normativi</strong> e quelli giuridici in genere.<br />

Si può dire peculiare degli Stati di diritto, fra i quali rientra tuttora l’Italia, che non spetti<br />

a qualunque atto giuridico in qualunque forma e con qualunque esito, modificare<br />

l’ordinamento giuridico. E in ciò si manifesta un essenziale tratto distintivo rispetto agli<br />

stati totalitari, nei quali ogni provvedimento poteva dirsi normativo a qualsiasi livello,<br />

purché ispirato dal fine politico degli Stati stessi.<br />

B) Ancora dall’art. 113, c. 1 c.p.c. si ricava il principio jura novit curia, anch’esso<br />

riferibile al<strong>la</strong> generalità delle norme giuridiche. Il principio esprime il dovere, gravante<br />

sui giudici di ricavare e interpretare d’ufficio - di propria iniziativa e con i propri mezzi -<br />

le proposizioni normative che essi sono tenuti ad applicare, indipendentemente dalle<br />

deduzioni delle eventuali parti dei rispettivi giudizi. [Pa<strong>la</strong>din, 1993]<br />

Di conseguenza importanti sintomi rilevatori del carattere normativo di un atto o fatto<br />

sono desumibili dall’attitudine che le disposizioni o norme da esso prodotte hanno a venir<br />

utilizzate dal giudice, in base al canone “iura novit curia”, come parametro ai fini del<br />

ricorso in Cassazione [Pizzorusso, 1991].<br />

C) Il complesso delle fonti del diritto si dimostra retto da regole fondamentalmente<br />

comuni <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>la</strong> loro interpretazione. Regole che sono comuni agli atti<br />

<strong>normativi</strong>, ma non a tutti gli atti giuridici. Alle generalità delle fonti e non soltanto al<strong>la</strong><br />

legge in senso formale si riferisce l’art. 12 disp. prel. c.c. che impone di attribuire alle<br />

leggi “il senso…fatto palese dal significato proprio delle parole secondo <strong>la</strong> connessione<br />

di esse, e dal<strong>la</strong> intenzione del legis<strong>la</strong>tore”. Le stesse preleggi danno <strong>per</strong>tanto rilievo<br />

all’interpretazione sistematica, fondata sull’appartenenza di tutte le norme giuridiche al<br />

medesimo sistema normativo, entro il quale esse ritrovano una loro su<strong>per</strong>iore unità.<br />

D) Il ricorso <strong>per</strong> Cassazione è conseguenza del<strong>la</strong> cosiddetta nomofi<strong>la</strong>chia, compito tipico<br />

del<strong>la</strong> Corte di Cassazione. Né l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, <strong>per</strong> cui “<strong>la</strong> corte<br />

suprema assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del<strong>la</strong> legge”, né l’art.<br />

111 del<strong>la</strong> Costituzione, nel<strong>la</strong> parte che garantisce il “ricorso in Cassazione <strong>per</strong> vio<strong>la</strong>zione<br />

di legge” si prestano a intendere il termine legge in senso tecnico formale. Lo prova il<br />

riferimento dell’art. 65, c. 1 dell’ordinamento giudiziario all’unità del diritto oggettivo<br />

nazionale comunque creato e rinnovato, dalle leggi ai rego<strong>la</strong>menti alle consuetudini. Lo<br />

conferma <strong>la</strong> circostanza che l’art. 111, c. 2 Cost. sia sempre stato collegato al<strong>la</strong> funzione<br />

di nomofi<strong>la</strong>chia, tanto nei <strong>la</strong>vori preparatori e nei commenti dottrinali quanto nelle


decisioni del<strong>la</strong> Corte costituzionale, con riguardo al complesso degli errori di diritto,<br />

imputati ai giudici di merito.<br />

3.2. <strong>Criteri</strong> generali formali<br />

3.2.1. Autoqualificazione dell’atto come normativo in base a regole che legittimano tale<br />

qualificazione<br />

Il criterio più semplice e più certo è quello di ordine formale: un atto è normativo (<strong>per</strong><br />

l’ordinamento) e riceve quindi il trattamento degli atti <strong>normativi</strong> <strong>per</strong> il solo fatto di<br />

presentarsi con una determinata forma esteriore, con determinati contrassegni<br />

oggettivamente verificabili (ad esempio atto normativo, in senso formale, è sicuramente<br />

<strong>la</strong> legge).<br />

Gli elementi e le caratteristiche formali distintive dei testi <strong>normativi</strong> si ricavano da quel<br />

complesso di norme che rego<strong>la</strong>no <strong>la</strong> creazione delle norme giuridiche generali, ed in<br />

partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> creazione delle leggi formali [Pa<strong>la</strong>din, 1993]. Tali regole su regole sono, di<br />

solito, dettate da leggi ordinarie, ma <strong>la</strong> dottrina le innalza ad un livello peculiare,<br />

annoverandole nel concetto kelseniano di costituzione in senso materiale.<br />

E’ dunque l’atto stesso che si autoqualifica come normativo; in altre parole il documento<br />

normativo riporta un contrassegno che attesta l’avvenuta volizione, secondo le regole che<br />

legittimano <strong>la</strong> qualificazione normativa, da parte di un’autorità che ne ha <strong>la</strong> potestà. A tali<br />

condizioni il contrassegno formale è necessario e sufficiente ad indicare il valore<br />

normativo dell’atto.<br />

Vedremo che questo criterio diventa, via via, più <strong>la</strong>bile e inutilizzabile, risalendo a ritroso<br />

nel tempo.<br />

Si può dire che ”è stato decisivo il salto qualitativo o<strong>per</strong>ato con l’art. 17 del<strong>la</strong> l. 400/1988<br />

con l’introduzione del nomen rego<strong>la</strong>mento e il parere del Consiglio di Stato anche <strong>per</strong> i<br />

rego<strong>la</strong>menti ministeriali e non solo <strong>per</strong> quelli governativi. Con ciò stesso i criteri formali<br />

sono posti in prima linea” [Pa<strong>la</strong>din, 1993].<br />

Dal 1988, dunque, i criteri formali sono meglio definiti e acquistano maggiore<br />

importanza <strong>per</strong> l’individuazione degli atti <strong>normativi</strong>, sia in conseguenza del<strong>la</strong> legge<br />

ricordata, sia <strong>per</strong> altri provvedimenti <strong>normativi</strong> che, negli anni subito precedenti, hanno<br />

messo ordine nelle regole su regole.<br />

Si può convenzionalmente assumere tale anno come spartiacque che rileva anche sulle<br />

modalità di strutturazione dei documenti. Nell'esame dei singoli atti <strong>normativi</strong><br />

cercheremo di indicare quando e come l’introduzione di nuove regole su regole ha<br />

provocato effetti sul<strong>la</strong> struttura degli atti. Infatti <strong>per</strong> <strong>la</strong> definizione e <strong>la</strong> gestione di un<br />

corpus documentario, che abbraccia oltre un secolo, <strong>la</strong> variabile tempo è tutt'altro che<br />

irrilevante.<br />

Si può comunque prendere a riferimento le parole di Pa<strong>la</strong>din. “Con sempre maggior<br />

evidenza le fonti si configurano, in Italia, sul<strong>la</strong> base di criteri formali; mentre i loro vari<br />

contenuti possono rilevare , se mai, ai fini del<strong>la</strong> validità e non dell’esistenza di esse. In<br />

altre parole, <strong>per</strong> scandaloso che ciò possa sembrare, non è dalle norme che si deve risalire<br />

alle fonti; bensì dalle fonti che occorre discendere, etimologicamente, verso le norme<br />

stesse” [Pa<strong>la</strong>din, 1993].<br />

In base al criterio dell’autoqualificazione dell’atto, nei paragrafi successivi, abbiamo


distinto tra:<br />

a. atti <strong>normativi</strong> <strong>per</strong> i quali <strong>la</strong> dottrina è concorde nell’individuare contrassegni<br />

formali apposti che li qualificano come tali in base a regole su regole e li abbiamo<br />

c<strong>la</strong>ssificati come sicuramente <strong>normativi</strong> (non è comunque detto che lo siano in<br />

base ad altri criteri);<br />

b. atti <strong>per</strong> i quali <strong>la</strong> dottrina non è concorde nell’individuare contrassegni formali<br />

apposti in base a regole su regole e li abbiamo c<strong>la</strong>ssificati d’interesse normativo in<br />

quanto possono essere <strong>normativi</strong> in base alle loro caratteristiche formali e ai loro<br />

contenuti.<br />

La distinzione ha comunque valore, più che altro, espositivo: i criteri generali elencati e<br />

le caratteristiche dei singoli sono, infatti, quelli che consentono di o<strong>per</strong>are distinzioni<br />

anche all’interno dei singoli tipi di atti.<br />

3.2.2. Suddivisione in articoli<br />

L’art. 72 del<strong>la</strong> Costituzione dice che “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera,<br />

è, secondo le norme del suo rego<strong>la</strong>mento, esaminato da una Commissione e poi dal<strong>la</strong><br />

Camera stessa, che l’approva articolo <strong>per</strong> articolo e con votazione finale.”<br />

La disposizione porta a livello costituzionale, almeno <strong>per</strong> quanto riguarda le leggi, <strong>la</strong><br />

rego<strong>la</strong> <strong>per</strong> cui l’atto legge va scandito in partizioni inferiori chiamate ufficialmente<br />

articoli. La costituzione recepisce una prassi seco<strong>la</strong>re, divenuta costante da un tempo non<br />

determinabile (<strong>per</strong> l’Italia comunque dal 1848). Questa prassi non riguarda solo le leggi,<br />

ma tutti gli atti <strong>normativi</strong>, al punto che sembra ragionevole concludere che costituisce<br />

principio costituzionale quello <strong>per</strong> cui qualunque atto normativo va scandito in articoli, e<br />

non può essere trattato come atto normativo (o è addirittura del tutto illegittimo)<br />

quell’atto che, pur avendo contenuto normativo, non è stato suddiviso in articoli<br />

[Rescigno, 1998, pag.139].<br />

Il criterio ci dice dunque che atti <strong>normativi</strong> non scanditi in articoli difettano di un<br />

requisito formale ritenuto qualificante, pur essendo tale criterio ricavato da<br />

un’interpretazione estensiva di una disposizione costituzionale e dal<strong>la</strong> prassi. Niente ci<br />

dice invece circa atti non <strong>normativi</strong> che assumono <strong>la</strong> forma dell’artico<strong>la</strong>to. Ad esempio<br />

tale forma è tipica di molti atti giuridici tra privati.<br />

E’ chiaro che in questi casi sop<strong>per</strong>iscono altri criteri distintivi.<br />

3.2.3. La pubblicazione legale<br />

Dice l’art. 73, c. 3 Cost.: “Le leggi sono pubblicate subito dopo <strong>la</strong> promulgazione ed<br />

entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo al<strong>la</strong> loro pubblicazione, salvo che le<br />

leggi stesse stabiliscano un termine diverso.”<br />

La disposizione costituzionale impone <strong>la</strong> pubblicazione legale <strong>per</strong> le leggi; l'istituto si<br />

estende a tutti gli atti <strong>normativi</strong> e si dice "legale" proprio in quanto richiede <strong>la</strong><br />

pubblicazione in base a “regole su regole”. Da ciò discendono alcune importanti<br />

conseguenze.<br />

“1) Anzitutto <strong>la</strong> pubblicazione legale è condizione necessaria anche se non sufficiente,<br />

<strong>per</strong> l’esistenza dell’atto normativo in quanto normativo. Si faccia attenzione: l’atto non<br />

pubblicato legalmente non può essere trattato come normativo.<br />

2) Il testo dell’atto è quello, e solo quello pubblicato legalmente: nessuno può pretendere<br />

l’applicazione di un testo diverso, neppure l’autorità emittente; <strong>la</strong> pubblicazione legale


può bensì essere corretta, mediante una nuova pubblicazione legale, ma appunto si<br />

conferma che, in positivo, l’unico testo vinco<strong>la</strong>nte è quello pubblicato legalmente.<br />

3) Il calcolo del tempo <strong>per</strong> l’entrata in vigore dell’atto decorre dal giorno del<strong>la</strong><br />

pubblicazione legale (salvo che come è possibile e talvolta praticato in base al sistema,<br />

l’entrata in vigore coincida con <strong>la</strong> pubblicazione legale) e l’ignoranza del diritto non è più<br />

ammessa, salvi casi eccezionali, a partire dal termine finale del<strong>la</strong> vacatio legis che,<br />

appunto si calco<strong>la</strong> dal giorno del<strong>la</strong> pubblicazione legale.<br />

Dunque il fatto che sia prevista <strong>la</strong> pubblicazione legale può essere argomento decisivo, in<br />

assenza di argomenti contrari, <strong>per</strong> decidere che l’atto è normativo; l’assenza del<strong>la</strong><br />

pubblicazione legale è condizione sufficiente <strong>per</strong> negare all’atto considerato natura di atto<br />

normativo; <strong>la</strong> presenza del<strong>la</strong> pubblicazione legale è condizione necessaria , ma non<br />

sufficiente del<strong>la</strong> natura normativa dell’atto ai fini del suo trattamento giuridico”<br />

[Rescigno, 1998, pagg. 67 e 20]<br />

Tutto ciò sembra confermare quanto già anticipato in premessa circa l’assunzione del<br />

criterio del<strong>la</strong> pubblicazione legale come criterio-guida <strong>per</strong> l’individuazione e <strong>la</strong><br />

c<strong>la</strong>ssificazione degli atti <strong>normativi</strong> ai fini del progetto “Norma in rete”. Esso offre infatti<br />

almeno due innegabili vantaggi <strong>per</strong> un sistema informativo sulle norme.<br />

1. La certezza, sia documentaria, sia giuridica dell’atto normativo e anche <strong>la</strong> sua agevole<br />

individuazione e re<strong>per</strong>ibilità.<br />

2. L’incontestabilità e <strong>la</strong> completezza del testo (compresa <strong>la</strong> dichiarazione del<strong>la</strong><br />

volizione, che altri testi non riportano), a differenza di altre pubblicazioni che hanno<br />

valore esclusivamente notiziale o nessun valore ufficiale.<br />

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale<br />

Lo strumento <strong>per</strong> <strong>la</strong> pubblicazione legale degli atti <strong>normativi</strong> statali italiani è <strong>la</strong> Gazzetta<br />

ufficiale.<br />

La disponibilità di uno strumento di pubblicazione legale che raccoglie gli atti <strong>normativi</strong><br />

statali facilita di molto il compito d’individuarli, ma non è risolutiva. Restano, almeno,<br />

due fonti d’incertezza.<br />

1. Come vedremo meglio in Gazzetta ufficiale sono pubblicati anche atti non<br />

<strong>normativi</strong>.<br />

2. La pubblicazione legale di alcuni atti <strong>normativi</strong> (quantitativamente tutt’altro che<br />

trascurabili) avviene tramite strumenti diversi dal<strong>la</strong> Gazzetta ufficiale.<br />

La Gazzetta ufficiale si pubblica in più parti. La I parte che comprende gli atti <strong>normativi</strong><br />

dello Stato italiano, pubblica anche:<br />

- “Gli atti e i comunicati che interessino <strong>la</strong> generalità dei cittadini e <strong>la</strong> cui pubblicità<br />

risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso;<br />

- gli atti e i comunicati del<strong>la</strong> Presidenza del<strong>la</strong> Repubblica, delle due Camere e del<strong>la</strong><br />

Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi<br />

rego<strong>la</strong>menti vigenti;<br />

- il testo integrale di tutte le sentenze del<strong>la</strong> Corte costituzionale, nonché delle<br />

ordinanze di manifesta infondatezza e di quelle che comunque promuovono e<br />

definiscono il giudizio davanti al<strong>la</strong> Corte (art. 12 D.P.R. n. 217/1986);<br />

- gli atti <strong>per</strong> i quali è prevista tale forma di pubblicità dal<strong>la</strong> legge n. 352/1970, sui<br />

referendum e sul<strong>la</strong> iniziativa legis<strong>la</strong>tiva popo<strong>la</strong>re;<br />

- le circo<strong>la</strong>ri esplicative dei provvedimenti legis<strong>la</strong>tivi <strong>per</strong> le quali tale forma di<br />

pubblicità sia richiesta dal Ministro competente e ritenuta opportuna dal<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri;


- <strong>per</strong> notizia, le leggi e i rego<strong>la</strong>menti delle regioni e delle province autonome di<br />

Trento e Bolzano;<br />

- gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome che<br />

interessino <strong>la</strong> generalità dei cittadini e che rientrano nelle categorie previste in<br />

elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elenchi<br />

che tuttora non sono stati emanati;<br />

- <strong>per</strong> notizia, le direttive e i rego<strong>la</strong>menti delle Comunità europee, nonché le<br />

decisioni generali e le raccomandazioni del<strong>la</strong> CECA;<br />

- in apposito supplemento trimestrale, i trattati e gli accordi internazionali che<br />

vinco<strong>la</strong>no l’Italia (art. 4 l. 839/1984, recepito dall’articolo 13 t.u. 1092/1985).<br />

Nel<strong>la</strong> Prima parte del<strong>la</strong> G.U. sono, inoltre, previste alcune pubblicazioni complementari<br />

(articoli 10, 11 e 12 t.u. 1092/1985):<br />

- il c.d. testo coordinato del decreto-legge con le eventuali modifiche apportate<br />

dal<strong>la</strong> legge di conversione, che sono stampate in modo caratteristico e <strong>la</strong> notizia<br />

nel caso di mancata conversione in legge del decreto-legge;<br />

- il c.d. testo aggiornato, previsto nell’ipotesi in cui un atto normativo abbia subito<br />

diverse e complesse modifiche, che è stampato egualmente in modo caratteristico<br />

e ne è specificata <strong>la</strong> fonte;<br />

- le c.d. informazioni notiziali o “note” da pubblicare in calce all’atto normativo,<br />

sia nel caso in cui lo stesso “disponga <strong>la</strong> soppressione, l’aggiunta o <strong>la</strong> sostituzione<br />

di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa”, sia nel<br />

caso in cui l’atto “contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti<br />

disposizioni legis<strong>la</strong>tive” [Nocita, 1999].<br />

Come si vede, assieme al<strong>la</strong> pubblicazione legale degli atti <strong>normativi</strong>, <strong>la</strong> G.U. accoglie<br />

altri documenti; il tutto si può suddividere nelle seguenti tre categorie:<br />

- atti <strong>normativi</strong> con valore di pubblicazione legale;<br />

- atti <strong>normativi</strong> con valore di pubblicazione notiziale;<br />

- atti non <strong>normativi</strong>.<br />

Dunque il criterio d’individuazione degli atti <strong>normativi</strong> attraverso <strong>la</strong> pubblicazione legale<br />

in G.U. necessita d’integrazioni.<br />

La ripubblicazione nel<strong>la</strong> Raccolta ufficiale degli atti <strong>normativi</strong> del<strong>la</strong> Repubblica italiana<br />

L’art. 14 del t.u. 1092/1985 impone <strong>la</strong> ripubblicazione degli atti <strong>normativi</strong> nel<strong>la</strong> “Raccolta<br />

ufficiale degli atti <strong>normativi</strong> del<strong>la</strong> Repubblica italiana” e l’art. 15 del t.u. elenca in modo<br />

puntuale quali sono tali atti <strong>normativi</strong>. L’elencazione può far sorgere qualche incertezza<br />

<strong>per</strong> quanto riguarda l’individuazione degli atti <strong>normativi</strong> previsti al<strong>la</strong> lettera d), ma con<br />

successivo rego<strong>la</strong>mento (D.P.R. 23 luglio 1986, n. 611) si è specificato di quali atti si<br />

tratta.<br />

Tale pubblicazione non ha valore legale, ma soltanto notiziale; presenta <strong>per</strong>ò il vantaggio<br />

di contenere esclusivamente atti <strong>normativi</strong> e soprattutto contrassegna ogni atto con un<br />

numero rigorosamente progressivo all’interno di ogni annata. Affrontando le singole<br />

tipologie vedremo le specificità delle categorie di atti <strong>normativi</strong> pubblicati nel<strong>la</strong> Raccolta<br />

ufficiale e alcune marginali eccezioni nel criterio di numerazione. Ciò che interessa, <strong>per</strong> il<br />

momento, è affermare che tutti gli atti pubblicati nel<strong>la</strong> Raccolta ufficiale sono <strong>normativi</strong> e<br />

hanno un numero che li contraddistingue.<br />

Tale numero è riportato (anzi è apposto prima) nel<strong>la</strong> pubblicazione dell’atto in G.U.<br />

Integrando quanto affermato si può dire che:<br />

gli atti pubblicati in G.U., contraddistinti da un numero e ripubblicati nel<strong>la</strong> Raccolta


ufficiale sono <strong>normativi</strong>.<br />

Ciò consente di prendere a riferimento <strong>la</strong> pubblicazione in G.U. che ha valore legale ( con<br />

tutto ciò che ne consegue, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> data di vigenza), ma con due elementi (numero<br />

e ripubblicazione), che ne consentono l’individuazione e <strong>la</strong> distinzione da altri atti, pure<br />

presenti in G.U.<br />

Il criterio si applica in positivo; vale a dire che possiamo considerare <strong>normativi</strong> gli atti<br />

con i requisiti appena detti. Non si può <strong>per</strong>ò escludere che anche altri atti pubblicati in<br />

G.U. siano <strong>normativi</strong>.<br />

Stabilito che gli atti inseriti nel<strong>la</strong> Raccolta ufficiale sono <strong>normativi</strong> e sono univocamente<br />

individuabili da: denominazione+numero+anno (<strong>la</strong> numerazione riparte ogni anno da<br />

uno) e che sono sicuramente pubblicati in G.U., vediamo quali sono gli altri atti<br />

pubblicati in G.U. e se si possono definire <strong>normativi</strong>.<br />

Andando <strong>per</strong> esclusione si può affermare:<br />

1. Non sono atti <strong>normativi</strong> gli atti del<strong>la</strong> Corte costituzionale (Art. 21 d.p.r. 1092/1985).<br />

Discorso a parte meritano le sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale di atti<br />

<strong>normativi</strong>, tanto è vero che sono inserite in Raccolta; lo faremo par<strong>la</strong>ndo dei singoli atti.<br />

2. Ai nostri fini si tra<strong>la</strong>sciano, <strong>per</strong> il momento, gli atti <strong>normativi</strong> comunitari (Art. 20 d.p.r.<br />

1092/1985) . Nell’ottica del soft <strong>la</strong>w e del “portale normativo al servizio del cittadino”<br />

andranno comunque presi in considerazione. Si tratta <strong>per</strong>ò di pubblicazione notiziale che<br />

non ha valore di pubblicazione legale. Si tra<strong>la</strong>sciano anche i trattati e gli accordi<br />

internazionali indicati nell’art. 13, c. 1 t.u. 1089/1985.<br />

3. Anche <strong>la</strong> pubblicazione delle leggi e dei rego<strong>la</strong>menti regionali ha valore unicamente<br />

notiziale (art. 19 d.p.r. 1092/1985). La pubblicazione legale avviene sui Bollettini<br />

ufficiali delle singole regioni e province autonome.<br />

Si può quindi dire che <strong>la</strong> fonte di cognizione primaria e con valore di pubblicazione<br />

legale <strong>per</strong> leggi e rego<strong>la</strong>menti regionali sono i bollettini ufficiali delle singole regioni.<br />

Restano da verificare, categoria <strong>per</strong> categoria, gli atti previsti dall’art. 18 del d.p.r.<br />

1092/1985. Tali categorie si possono schematizzare secondo l’elenco seguente.<br />

1. Gli atti e i comunicati che interessino <strong>la</strong> generalità dei cittadini (comma 2)<br />

In base a quanto dispongono i commi 2 e 3 s’intende che tali atti e comunicati sono<br />

emessi dal Governo in tutte le sue artico<strong>la</strong>zioni. Il comma 2 prevede infatti che uno o più<br />

decreti del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del<strong>la</strong> Giustizia e con i<br />

Ministri proponenti stabiliscano l’elenco di questi atti che dovrebbero essere quindi<br />

definiti in modo univoco e limitati <strong>per</strong> numero e tipologia, salvo l’integrazione<br />

dell’elenco con successivi decreti. In realtà, fino ad oggi, è stato approvato con d.p.c.m. 4<br />

luglio 1986 è stato approvato soltanto l’elenco degli atti di <strong>per</strong>tinenza del Ministero degli<br />

affari esteri. Il comma 2 inoltre distingue tre categorie di atti diversi dal punto di vista<br />

documentario: 1) atti da pubblicare nel testo integrale; 2) atti da pubblicare <strong>per</strong> sunto o<br />

estratto; 3) atti di cui si pubblica il solo titolo.<br />

Sembra difficile che <strong>la</strong> pubblicazione <strong>per</strong> sunto o <strong>la</strong> pubblicazione del solo titolo<br />

soddisfino il requisito del<strong>la</strong> pubblicazione legale. Tali atti dunque, se non legalmente<br />

pubblicati in altro modo, non sembrano potersi considerare atti <strong>normativi</strong> e comunque il<br />

documento normativo non sarà quello pubblicato in G.U., ma quello pubblicato in altro<br />

modo.


Dal nostro punto di vista a tali atti sembrano equiparabili "gli atti amministrativi emanati<br />

dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino <strong>la</strong> generalità<br />

dei cittadini del<strong>la</strong> Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati<br />

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del<strong>la</strong><br />

giustizia" (art. 19, c. 2). In questo caso <strong>la</strong> specificazione "amministrativi", che sembra<br />

voluta in contrapposizione a "<strong>normativi</strong>", ci aiuta nel<strong>la</strong> qualificazione di questi<br />

documenti. In forza di tale specificazione, si potrebbe sostenere che anche gli analoghi<br />

atti statali non hanno valore normativo.<br />

2. <strong>Atti</strong> e comunicati del<strong>la</strong> Presidenza del<strong>la</strong> Repubblica, delle Assemblee par<strong>la</strong>mentari e<br />

del<strong>la</strong> Corte costituzionale<br />

La pubblicazione di tali atti avviene se prevista da leggi o da rego<strong>la</strong>menti degli organismi<br />

indicati.<br />

Sembrano ripetibili le considerazioni fatte al punto precedente.<br />

3. Circo<strong>la</strong>ri esplicative dei provvedimenti legis<strong>la</strong>tivi<br />

4. Pubblicazioni riguardanti i referendum d’iniziativa popo<strong>la</strong>re previsti dal<strong>la</strong> legge 25<br />

maggio 1970, n. 352<br />

Pure <strong>per</strong> queste circo<strong>la</strong>ri e documenti riguardanti i referendum ed il loro valore normativo<br />

si fa rinvio al<strong>la</strong> trattazione dei singoli atti.<br />

La pubblicazione legale non in Gazzetta ufficiale<br />

Riguarda essenzialmente gli atti <strong>normativi</strong> non statali, delle regioni e degli altri enti<br />

locali. Per le caratteristiche di tali pubblicazioni rinviamo all'analisi dei singoli atti;<br />

vedremo anche se si possono configurare ulteriori casi di pubblicazione legale.<br />

3.2.4. L'autorità emanante<br />

Nel definire cosa s'intende <strong>per</strong> atto normativo abbiamo limitato il nostro interesse a quelli<br />

emanati da autorità pubbliche italiane. Tale limitazione introduce di <strong>per</strong> sé un criterio<br />

distintivo. Aggiungiamo due considerazioni.<br />

1. Inseriamo il criterio tra quelli formali, in quanto assumiamo che l'attribuzione di<br />

potestà normativa rientri tra le regole su regole. Rinviamo ai paragrafi sui singoli atti <strong>per</strong><br />

verificare e illustrare quali siano tali regole.<br />

2. L'autorità emanante l'atto normativo dovrebbe essere esplicitamente ed univocamente<br />

indicata nel documento che lo pubblica, pena l'inefficacia dell'atto stesso [Rescigno,<br />

1998].<br />

3.3. <strong>Criteri</strong> e osservazioni sul metodo documentario<br />

Abbiamo già detto dell’incertezza dei criteri sostanziali.<br />

Pa<strong>la</strong>din aggiunge che pur ricorrendo ai criteri formali continuano a manifestarsi difficoltà<br />

e impossibilità a identificare le fonti nei più diversi campi. E’ ad esempio inconcepibile<br />

l’adozione da parte del Governo di rego<strong>la</strong>menti atipici in spregio al<strong>la</strong> legge 400/1988. In<br />

base a tale legge non hanno più natura di rego<strong>la</strong>mento quegli innumerevoli decreti<br />

ministeriali e presidenziali con cui tuttora si approvano - sia pure in termini generali e<br />

astratti - tabelle, elenchi, istruzioni, modelli di atti, tasse, contributi, aliquote, tariffe, ecc.


Queste valutazioni circa l’abuso o il mancato uso delle forme dell’atto normativo<br />

sembrano <strong>per</strong>ò riguardare più il giudice (e più in generale l’interprete) che il<br />

documentalista. Ciò non inficia, ma semmai dà vigore al tentativo del documentalista di<br />

definire, accertare e qualificare quegli elementi formali che servono a stabilire le varie<br />

categorie di documenti e i singoli documenti che ad esse appartengono e che aiutano<br />

anche l’interprete nel<strong>la</strong> valutazione sull’uso non corretto dell’atto normativo.<br />

E’ vero che in quest’ottica sfuggono al vaglio formale/documentario, delineato, quei<br />

documenti sostanzialmente <strong>normativi</strong> adottati con <strong>la</strong> forma di atti amministrativi o d’altro<br />

genere e si rischia di qualificare come <strong>normativi</strong> atti che successivamente non verranno<br />

riconosciuti come tali dall’interprete. Si conferma anche che ogni tentativo di<br />

formalizzazione (gestito dall’uomo o, a maggior ragione, dal<strong>la</strong> macchina) è destinato a<br />

<strong>la</strong>sciare margini d’incertezza su ciò che debba essere incluso e escluso da un sistema<br />

informativo delle fonti normative.<br />

Questi tentativi servono <strong>per</strong>ò a ridurre al minimo inevitabile il margine d’incertezza;<br />

minimo inevitabile <strong>per</strong> il quale si potrà ricorrere ad un panel di giuristi es<strong>per</strong>ti incaricato<br />

di decidere circa <strong>la</strong> qualificazione e l’inclusione nel sistema di quei documenti<br />

(auspicabilmente tendenti a zero) <strong>per</strong> i quali i criteri formalizzati non sono riusciti a dare<br />

indicazioni sicure. Oltre all’intervento del panel, sarà importante far registrare al sistema<br />

il giudizio (sebbene a posteriori) che l’interprete ha dato sul valore normativo degli atti<br />

inclusi nel sistema medesimo<br />

Quest’ultima osservazione rafforza <strong>la</strong> necessità di disporre in rete di un sistema di<br />

documentazione giuridica globale interconnessa, in grado di segna<strong>la</strong>re come le fonti<br />

interagiscono tra loro. Accade infatti che sia il giudice, pur come “ultimo rimedio”, a<br />

decidere cosa sia normativo e abbiamo appena descritto <strong>la</strong> <strong>la</strong>bilità dei confini tra fonti<br />

normative, giurisprudenziali e amministrative e i frequenti sconfinamenti, più o meno<br />

voluti, da una fonte all’altra: regioni che fanno atti amministrativi anziché legis<strong>la</strong>tivi <strong>per</strong><br />

eludere i controlli, ministri che fanno atti <strong>normativi</strong> anziché amministrativi <strong>per</strong> eludere le<br />

motivazioni e via dicendo.<br />

Dopo queste osservazioni si può provare a delineare le caratteristiche che dovrebbero<br />

avere <strong>la</strong> selezione e il trattamento dei dati <strong>per</strong> un sistema informativo sulle norme in rete<br />

<strong>per</strong> garantire omogeneità, coerenza, precisione e trasparenza dell’informazione fornita.<br />

1. Selezionare e trattare i documenti <strong>normativi</strong> in base ai criteri formali o formalizzabili,<br />

che si ricavano dalle regole su regole. Dico formalizzabili in quanto il <strong>la</strong>voro del<br />

documentalista (e in specie del documentalista informatico) dovrebbe tendere a ricavare<br />

e descrivere schemi e modelli anche <strong>la</strong>ddove questi sono impliciti o inutilizzati e a<br />

proporne (non ad imporne) altri ancora.<br />

2. Affidarsi ad es<strong>per</strong>ti giuristi <strong>per</strong> <strong>la</strong> selezione di quei documenti non c<strong>la</strong>ssificabili in base<br />

ai criteri suddetti.<br />

3. Consentire <strong>la</strong> connessione tra tutte le fonti giuridiche in rete <strong>per</strong> attuare <strong>per</strong>corsi che<br />

evidenzino le reciproche qualificazioni e modificazioni che esse provocano in un sistema<br />

che non è stagno e che si autoaggiorna e si autoridefinisce continuamente.<br />

Sul<strong>la</strong> base di tale metodo (tutt’altro che facile da attuare) il sistema di divulgazione<br />

normativa in rete può contribuire a migliorare l’individuazione e <strong>la</strong> descrizione delle fonti<br />

piuttosto che incrementarne o semplicemente testimoniarne le ambiguità.<br />

Vorrei precisare che tutto ciò non vuol dire limitare <strong>la</strong> capacità informativa del sistema; in<br />

altre parole evitare di pronunciarsi su cosa sia o non sia normativo o trincerarsi dietro<br />

aspetti formali <strong>per</strong> non fornire agli o<strong>per</strong>atori e ai cittadini tutte quelle informazioni


giuridiche che servono <strong>per</strong> il vivere quotidiano.<br />

Si tratta solo di organizzare con <strong>la</strong> maggior chiarezza possibile e far interagire tra loro i<br />

documenti e i dati che contengono, sia in fase di produzione, sia in fase di divulgazione.<br />

E’ ovvio che, <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>la</strong> fase di produzione, il sistema di divulgazione in rete<br />

non può che avere un ruolo di feed-back propositivo <strong>per</strong> una revisione e un<br />

potenziamento delle regole e delle strutture di formazione delle norme e delle altre fonti<br />

giuridiche.<br />

3.4. Sintesi e successione dei criteri<br />

Ai fini del<strong>la</strong> loro utilizzazione o<strong>per</strong>ativa <strong>per</strong> l’individuazione e <strong>la</strong> strutturazione dei<br />

documenti mi sembra opportuno ripetere sinteticamente e mettere in ordine i criteri<br />

enucleati.<br />

Si arriva all’individuazione di atti <strong>normativi</strong> attraverso i criteri seguenti.<br />

1. I criteri formali definiti dalle regole su regole. In base a questi:<br />

a. Si può considerare <strong>la</strong> pubblicazione legale come criterio documentario<br />

principale.<br />

b. È prioritario (e anche più certo e agevole) individuare ed evidenziare tutti<br />

quegli elementi che autoqualificano il documento come normativo (in<br />

specie nomen e numero/anno) .<br />

c. Si ricorre al<strong>la</strong> suddivisione in articoli in quanto elemento partico<strong>la</strong>rmente<br />

riconoscibile, anche se non risolutivo, se considerato da solo.<br />

d. La qualificazione dell’autorità emanante è comunque indispensabile e può<br />

essere criterio distintivo, qualora gli altri criteri formali <strong>la</strong>scino margini<br />

d’incertezza con l’avvertenza che <strong>la</strong> potestà normativa è attribuita ad<br />

autorità che esercitano anche altre potestà.<br />

2. Se le condizioni espresse al punto 1 non ricorrono o non è possibile individuarle<br />

in modo certo si prendono in considerazione i criteri sostanziali.<br />

a. La dottrina è concorde nel ritenere i parametri del<strong>la</strong> generalità e astrattezza<br />

come fondamentali <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione dei contenuti <strong>normativi</strong>, integrati dai<br />

sottocriteri di:<br />

- provenienza;<br />

- temporaneità;<br />

- localizzazione;<br />

- natura del beneficiario;<br />

- natura interna.<br />

b. Gli effetti provocati dall’atto possono poi essere un aiuto a posteriori <strong>per</strong><br />

<strong>la</strong> valutazione del valore normativo dell’atto, in partico<strong>la</strong>re:<br />

- il principio di legalità delle decisioni giudiziarie (Art. 111 Cost. e<br />

art. 113, c. 1 c.p.c.);<br />

- il principio jura novit curia;<br />

- le regole <strong>per</strong> l’interpretazione degli atti <strong>normativi</strong>;<br />

- Il ricorso <strong>per</strong> cassazione (art. 111 Cost.).


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Rescigno G.U., L’atto normativo, Giappichelli, Torino, 1998.

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