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L'UNIONE EUROPEA (Doc.01 in formato PDF) - memmt.info

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doc.<br />

01<br />

nazionali; occorre qu<strong>in</strong>di che gli Stati membri adegu<strong>in</strong>o la loro legislazione nazionale<br />

alle disposizioni dell’Unione europea.<br />

Perciò si dist<strong>in</strong>guono due fasi: nella prima è stabilito a livello di Unione europea<br />

e <strong>in</strong> modo v<strong>in</strong>colante per i dest<strong>in</strong>atari l’obiettivo della direttiva che deve essere<br />

realizzato entro un term<strong>in</strong>e stabilito (l’obiettivo può essere anche tanto specifico, da<br />

lasciare agli Stati poca libertà di manovra nei contenuti), nella seconda fase a livello<br />

nazionale l’obiettivo deve essere attuato nell’ord<strong>in</strong>amento degli Stati membri che<br />

sono liberi di scegliere la forma e i mezzi di recepimento.<br />

Per valutare se le norme sono state recepite <strong>in</strong> modo conforme si applicano i<br />

criteri stabiliti dall’Unione europea: il recepimento deve permettere di creare una<br />

situazione giuridica che consenta di determ<strong>in</strong>are <strong>in</strong> modo sufficientemente chiaro e<br />

preciso, i diritti e i doveri derivanti dalle disposizioni di una direttiva, per permettere<br />

ai cittad<strong>in</strong>i di avvalersi di tale norma di fronte ai tribunali nazionali o di opporsi a<br />

essa.<br />

La Corte di Giustizia ha chiarito che, a determ<strong>in</strong>ate condizioni, i cittad<strong>in</strong>i dell’Unione<br />

possono appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva rivendicando<br />

i diritti che essa conferisce loro e <strong>in</strong>dire i tribunali nazionali per farla rispettare: i<br />

requisiti dell’effetto diretto (direttiva self-execut<strong>in</strong>g) sono <strong>in</strong>nanzitutto la chiarezza e la<br />

precisione delle disposizioni della direttiva nell’assegnare diritti e doveri ai cittad<strong>in</strong>i,<br />

<strong>in</strong>oltre la rivendicazione di tali diritti non deve essere subord<strong>in</strong>ata a nessun genere di<br />

obblighi e condizioni, né la legislazione deve avere alcun marg<strong>in</strong>e di discrezionalità<br />

per il contenuto della normativa; <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e il term<strong>in</strong>e fissato per il recepimento della<br />

direttiva deve essere scaduto.<br />

Se lo Stato membro cont<strong>in</strong>ua ad applicare il diritto <strong>in</strong>terno senza adempiere agli<br />

obblighi delle direttive ha un comportamento illegittimo che è contrastato dall’effetto<br />

diretto di una direttiva che riveste perciò carattere sanzionatorio.<br />

All’<strong>in</strong>izio la Corte di Giustizia aveva previsto quest’effetto solo nei rapporti tra i<br />

cittad<strong>in</strong>i dell’Unione e gli Stati membri, e solo quando l’effetto diretto è favorevole ai<br />

cittad<strong>in</strong>i (effetto diretto verticale). Invece l’effetto diretto orizzontale (<strong>in</strong> cui entrambe<br />

le parti sono rappresentate da privati cittad<strong>in</strong>i) è stato <strong>in</strong>izialmente negato dalla<br />

Corte, secondo il pr<strong>in</strong>cipio per cui i privati non sono i responsabili delle omissioni<br />

dello Stato; successivamente è stato riconosciuto solamente nel caso <strong>in</strong> cui entrambe<br />

le parti accolgano vantaggi dalla direttiva comunitaria e non l’una a discapito<br />

dell’altra.<br />

Gli Stati membri prima della scadenza del term<strong>in</strong>e di recepimento devono astenersi<br />

dal compiere atti che possono mettere a rischio il raggiungimento degli scopi della<br />

direttiva.<br />

Con la sentenza “Francovich e Bonifaci” del 1991, la Corte di Giustizia ha <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />

riconosciuto l’obbligo degli Stati membri a risarcire i danni provocati per la mancata<br />

o non corretta attuazione delle direttive.<br />

19<br />

<strong>L'UNIONE</strong> <strong>EUROPEA</strong>

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