L'UNIONE EUROPEA (Doc.01 in formato PDF) - memmt.info
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01<br />
nazionali; occorre qu<strong>in</strong>di che gli Stati membri adegu<strong>in</strong>o la loro legislazione nazionale<br />
alle disposizioni dell’Unione europea.<br />
Perciò si dist<strong>in</strong>guono due fasi: nella prima è stabilito a livello di Unione europea<br />
e <strong>in</strong> modo v<strong>in</strong>colante per i dest<strong>in</strong>atari l’obiettivo della direttiva che deve essere<br />
realizzato entro un term<strong>in</strong>e stabilito (l’obiettivo può essere anche tanto specifico, da<br />
lasciare agli Stati poca libertà di manovra nei contenuti), nella seconda fase a livello<br />
nazionale l’obiettivo deve essere attuato nell’ord<strong>in</strong>amento degli Stati membri che<br />
sono liberi di scegliere la forma e i mezzi di recepimento.<br />
Per valutare se le norme sono state recepite <strong>in</strong> modo conforme si applicano i<br />
criteri stabiliti dall’Unione europea: il recepimento deve permettere di creare una<br />
situazione giuridica che consenta di determ<strong>in</strong>are <strong>in</strong> modo sufficientemente chiaro e<br />
preciso, i diritti e i doveri derivanti dalle disposizioni di una direttiva, per permettere<br />
ai cittad<strong>in</strong>i di avvalersi di tale norma di fronte ai tribunali nazionali o di opporsi a<br />
essa.<br />
La Corte di Giustizia ha chiarito che, a determ<strong>in</strong>ate condizioni, i cittad<strong>in</strong>i dell’Unione<br />
possono appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva rivendicando<br />
i diritti che essa conferisce loro e <strong>in</strong>dire i tribunali nazionali per farla rispettare: i<br />
requisiti dell’effetto diretto (direttiva self-execut<strong>in</strong>g) sono <strong>in</strong>nanzitutto la chiarezza e la<br />
precisione delle disposizioni della direttiva nell’assegnare diritti e doveri ai cittad<strong>in</strong>i,<br />
<strong>in</strong>oltre la rivendicazione di tali diritti non deve essere subord<strong>in</strong>ata a nessun genere di<br />
obblighi e condizioni, né la legislazione deve avere alcun marg<strong>in</strong>e di discrezionalità<br />
per il contenuto della normativa; <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e il term<strong>in</strong>e fissato per il recepimento della<br />
direttiva deve essere scaduto.<br />
Se lo Stato membro cont<strong>in</strong>ua ad applicare il diritto <strong>in</strong>terno senza adempiere agli<br />
obblighi delle direttive ha un comportamento illegittimo che è contrastato dall’effetto<br />
diretto di una direttiva che riveste perciò carattere sanzionatorio.<br />
All’<strong>in</strong>izio la Corte di Giustizia aveva previsto quest’effetto solo nei rapporti tra i<br />
cittad<strong>in</strong>i dell’Unione e gli Stati membri, e solo quando l’effetto diretto è favorevole ai<br />
cittad<strong>in</strong>i (effetto diretto verticale). Invece l’effetto diretto orizzontale (<strong>in</strong> cui entrambe<br />
le parti sono rappresentate da privati cittad<strong>in</strong>i) è stato <strong>in</strong>izialmente negato dalla<br />
Corte, secondo il pr<strong>in</strong>cipio per cui i privati non sono i responsabili delle omissioni<br />
dello Stato; successivamente è stato riconosciuto solamente nel caso <strong>in</strong> cui entrambe<br />
le parti accolgano vantaggi dalla direttiva comunitaria e non l’una a discapito<br />
dell’altra.<br />
Gli Stati membri prima della scadenza del term<strong>in</strong>e di recepimento devono astenersi<br />
dal compiere atti che possono mettere a rischio il raggiungimento degli scopi della<br />
direttiva.<br />
Con la sentenza “Francovich e Bonifaci” del 1991, la Corte di Giustizia ha <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />
riconosciuto l’obbligo degli Stati membri a risarcire i danni provocati per la mancata<br />
o non corretta attuazione delle direttive.<br />
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<strong>L'UNIONE</strong> <strong>EUROPEA</strong>