Club in SiciliaClub Medici PalermoUn altro passo importante è stato fatto: www.clubmedicisicilia.itil sito Internet dedicato ai tutti i medici siciliani.Dott. Antonio BOCCADIFUOCOResponsabileClub Medici SiciliaSede di PALERMOVia Mazzini, 40tel. 091.7815702fax 091.6113604segreteria.pa@clubmedici.it800 144 72928 Club Medici NewsLo staffCon grande entusiasmo, dal mese diSettembre, la sede siciliana ha messo lapropria esperienza e professionalità aservizio dei Medici Siciliani.Responsabile di SedeAntonio Boccadifuocopalermo@clubmedici.itProdotti AssicurativiRosolino PizzutoGabriele Lauriaassicurazioni.pa@clubmedici.itProdotti FinanziariGianpaolo MilanesiRoberta Sant’Angelofinanziamenti.pa@clubmedici.itNonostante sia operativoda pochesettimane il sito ègià stato utilizzato da moltimedici, i quali hanno potutochiedere preventivi on lineper tutti i nostri servizi. Lerisposte dei nostri operatorisono state davvero tempestivesempre nell’ottica dimigliorare il servizio offerto.Stiamo inoltre incrementandole convenzioni nei varisettori merceologici e quotidianamenteaggiorniamole offerte relative a viaggie turismo in genere. Siamocerti che risulterà piacevolenavigare nel sito.Ma uno degli aspetti che piùha caratterizzato la nostraattività è stata la “partecipazione”degli associati, i qualinon soltanto richiedono i nostri servizi ma spessodiventano fonte di suggerimenti e richiesteche permettono al club di crescere giorno pergiorno.Anche le collaborazioni con gli ordini provincialie le associazioni di categoria sono in continuoaumento: a Febbraio l’Ordine Provinciale diMessina ha firmato il nostro protocollo d’intesa,e per questo ringraziamo il Presidente dott. NunzioRomeo. E con Messina, sono quattro gli ordiniprovinciali siciliani che hanno aderito al nostroprotocollo (Trapani, Caltanisetta e Catania).Abbiamo in cantiere una paio di inziative chesiamo certi riscuoteranno l’interesse di tutti i nostriassociati.Ma per queste vi rimandiamo alle pagine del nostroportale ed alprossimo numero della nostrarivista.
a cura dell’Avv.Domenico PitruzzellaRischio da radiazioniCome farsi riconoscere il rimborso indennità di rischioe il congedo ordinario aggiuntivoCon la Legge n. 416 del 28 marzo1968 è stata istituita l’indennità dirischio da radiazioni per i tecnicidi radiologia medica (c.d. rischio radiologico).L’art. 1, comma 2, della Legge n. 460 del27 ottobre 1988 - recante modifiche edintegrazioni alla Legge n. 416/1968 - haidentificato tassativamente i destinataridelle disposizioni in essa contenute nelpersonale addetto ai servizi di radiologiamedica, radiodiagnostica, radioterapia emedicina nucleare nonché in quello medicoe tecnico di radiologia di cui all’art.48, comma I, D.P.R. n. 348/1983, ed art.58, comma I, D.P.R. n. 270 del 20 maggio1987 (vale a dire in tutte le persone chevengono esposte abitualmente per ragioniprofessionali al pericolo derivante dalleradiazioni o perché sottoposte con continuitàall’azione di sostanze ionizzanti oppureperché adibite ad apparecchiatureradiologiche in maniera permanente) attribuendoloro un’indennità mensile lordadi £ 200.000 (€ 103,29).Il personale non contemplato dall’art. 1,comma 2, della Legge sopra citata, che siaeventualmente esposto al rischio radiologicoin modo discontinuo, temporaneo o arotazione - in quanto adibito normalmenteo prevalentemente a funzioni diverse daquelle svolte dal personale tecnico e medicodi radiologia - può beneficiare, invece,di un indennità mensile lorda di £ 50.000(€ 25,82) solo a condizione che un appositaCommissione Tecnica abbia accertatola concreta esposizione alle radiazioni.Tale ultima disposizione non esclude, dunque,che tra il personale formalmente nonappartenente al settore radiologico, sianoindividuabili soggetti concretamente sottoposti,in via continua e permanente, alrischio radiologicoPiù precisamente, il presupposto per il riconoscimentodell’indennità si sostanzianello svolgimento abituale di un’attivitàlavorativa predeterminata dal legislatore,perché ritenuta pericolosa secondo unavalutazione presuntiva del carattere professionaledel rischio, e dalla inevitabilitàdello stesso.La Corte Costituzionale, con la sentenzan. 343 del 20 luglio 1992, pur avendo ritenutovalida la presunzione assoluta dirischio per il personale di radiologia, ha,tuttavia, stabilito che i benefici dell’indennitàdi rischio radiologico e del congedoordinario siano applicabili a tutti i sanitariche, anche a prescindere dalla qualificarivestita e dall’appartenenza alle strutturedi radiologia, siano comunque esposti concontinuità all’esposizione di radiazioni ionizzanti.Secondo la Consulta una contraria interpretazionedel quadro normativo non solocomporterebbe una disparità di trattamentotra categorie di personale operantinelle medesime condizioni, in contrastocon gli artt. 3 e 97 Cost., ma cosa ancorpiù grave, violerebbe altresì l’art. 32 Cost.,nella parte in cui tutela la salute come dirittofondamentale dell’individuo e comeinteresse della collettività.Nel corso degli anni l’indennità da rischioradiologico è stata riconosciuta, oltre cheagli operatori in radiologia, radiodiagnostica,medicina nucleare, radioterapia efisica sanitaria, anche ai sanitari di ortopediatraumatologica, urologia, cardiologiaemodinamica e a tutti coloro che svolgonoabitualmente la specifica attività professionalein zona controllata (anche al personaleinfermieristico).Sennonché, tale indennità così come ilcongedo aggiuntivo per riposo biologiconon sono mai stati riconosciuti ai medicispecializzandi, che durante la formazionespecialistica partecipano alla totalità delleattività mediche del servizio, al pari delpersonale sanitario strutturato.In considerazione delle riflessioni sopraesposte, i medici in formazione specialisticae i medici già specializzati (ma anchetutti coloro che svolgono la propria attivitàin “Zona controllata”) possono far valere ipropri diritti al fine di ottenere il riconoscimentodel rischio radiologico e del congedoaggiuntivo ed il rimborso delle sommead essi spettanti.I medici che hanno intenzione di attivare laprocedura potranno contattare il Club MediciSicilia, per fissare le modalità necessarieper potere intraprendere la relativaazione legale.N. 1 Febbraio - Marzo 29