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di S.E.R. Mons. Prof. Giorgio CORBELLINI ... - iura orientalia

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<strong>CORBELLINI</strong> & HILGEMAN – Il <strong>di</strong>ritto del lavoro nello S.C.V.78eventualmente nei contratti <strong>di</strong> assunzione, compreso quello della buonacondotta nella vita privata, oltre che in altre determinazioni, quali possono essereRegolamenti particolari ed or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio.La LOA prevedeva, per i funzionari e gli impiegati, oltre che per i<strong>di</strong>gnitari, l’obbligo <strong>di</strong> prestare un g<strong>iura</strong>mento <strong>di</strong> fedeltà al Sommo Pontefice, <strong>di</strong>ubbi<strong>di</strong>enza a Lui, agli altri Superiori ed alle leggi dello Stato, <strong>di</strong> adempimentofedele agli obblighi del proprio ufficio 85 .Il RGPGSCV prevede, in luogo del g<strong>iura</strong>mento, una Dichiarazione <strong>di</strong>impegno morale, con cui si promette fedeltà al Sommo Pontefice, accettazione erispetto del Magistero della Chiesa in materia <strong>di</strong> fede e <strong>di</strong> morale, adempimentoleale e <strong>di</strong>ligente dei doveri annessi al servizio alla Santa Sede, rispetto del segretod'ufficio, osservanza delle norme del RGPGSCV e delle altre emanate, inmateria <strong>di</strong> lavoro, dalle competenti Autorità, consapevolezza ed accettazione chedeterminati comportamenti possano avere come conseguenza sanzioni<strong>di</strong>sciplinari, non escluso il licenziamento 86 .Quanto all’obbe<strong>di</strong>enza, occorre ricordare che essa, <strong>di</strong> per sé, nonobbliga, se non entro precisi limiti, <strong>di</strong> fronte ad or<strong>di</strong>ni illegittimi; anzi, si deve<strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>re se l'atto imposto fosse contrario alla morale o alla legge 87 .Sono previste sanzioni <strong>di</strong>sciplinari, compreso il licenziamento, in caso<strong>di</strong> comportamenti <strong>di</strong>fformi o contrari al RGPGSCV 88 .Occorre ricordare che i presupposti <strong>di</strong> base per la loro applicazionesono l’illiceità del fatto (presupposto oggettivo) e l’imputabilità dell’agente(presupposto soggettivo).Secondo la loro natura e gravità, le sanzioni sono comminate dalDirettore oppure dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città delVaticano 89 , a seguito, queste ultime, <strong>di</strong> un intervento della Commissione<strong>di</strong>sciplinare dello Stato della Città del Vaticano 90 .Le sanzioni previste sono: a) l’ammonizione (con o senza ammendapecuniaria); b) la censura (con o senza ammenda pecuniaria); c) la riduzionetemporanea della retribuzione; d) la sospensione; e) il licenziamento; f) ladestituzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto 91 .85Cfr. LOA, art. 4.86Cfr. RGPGSCV, Allegato (Dichiarazione <strong>di</strong> impegno morale).87Cfr. LOA, art. 13, comma secondo; RGPGSCV, art. 19; per ulteriori determinazioni, cfr. F.CAMMEO, o.c., 132.88Cfr. RGPGSCV, artt. 50-66; cfr. anche artt. 67-69. A questa materia il CAMMEO de<strong>di</strong>cò variepagine (cfr. CAMMEO F., op. cit., 134-145), in parte superate dal RGPGSCV, anche se non si puònegare una vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dalla LOA in materia.89Cfr. RGPGSCV, art. 60.90Cfr. ivi, artt. 61-65.91Cfr. ivi, artt. 50-59.IURA ORIENTALIA IX (2013), 60-90www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net

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