09.07.2015 Views

di S.E.R. Mons. Prof. Giorgio CORBELLINI ... - iura orientalia

di S.E.R. Mons. Prof. Giorgio CORBELLINI ... - iura orientalia

di S.E.R. Mons. Prof. Giorgio CORBELLINI ... - iura orientalia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>CORBELLINI</strong> & HILGEMAN – Il <strong>di</strong>ritto del lavoro nello S.C.V.88partecipazione subor<strong>di</strong>nata sia del fedele laico o ecclesiastico al munus petrino,è tipicamente ecclesiale e <strong>di</strong> pertinenza canonica.Non osta all’identificazione dell’ULSA come un ente <strong>di</strong>rittocanonico il fatto che esso abbia competenza anche sul personale delGovernatorato dello Stato della Città del Vaticano, in quanto ciò conferma ilcarattere strumentale dello Stato della Città del Vaticano rispetto alla SantaSede. Identificato l’ULSA quale organismo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico, che non faparte della Curia Romana, ma che è situato al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> questa e possiedeuna competenza assai più vasta, ci si chiede quale sia la natura del Collegio <strong>di</strong>Conciliazione ed Arbitrato o, più strettamente, delle Commissioni attraversole quali il Collegio assume le sue determinazioni. A questo proposito due<strong>di</strong>stinte decisioni da parte della Segnatura Apostolica e della Corte <strong>di</strong>Cassazione Vaticana, rispettivamente del 1991 159 e 1992 160 , hanno affrontatoquesto argomento, <strong>di</strong>chiarandosi entrambi i Tribunali (Segnatura Apostolicae Corte <strong>di</strong> Cassazione Vaticana) incompetenti a trattare dell’impugnazione <strong>di</strong>una decisione del Collegio <strong>di</strong> Conciliazione ed Arbitrato. Il comma 1 dell’art.11 del nuovo Statuto ULSA del 2009 introduce un’importante novità, dandoal lavoratore la possibilità <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re o l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolicao l’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria vaticana. Si tratta <strong>di</strong> una previsione legislativa che nonera contemplata nei precedenti Statuti e che appare dettata da motivi <strong>di</strong>economia processuale. Si tenga presente che, a questo sta<strong>di</strong>o delproce<strong>di</strong>mento, contro il provve<strong>di</strong>mento dell’Amministrazione è già statoesperito (dove previsto dal rispettivo regolamento) il ricorso gerarchicointerno, esaurito il quale il ricorrente può decidere se a<strong>di</strong>re l’ULSA o laMagistratura or<strong>di</strong>naria vaticana 161 . Questa <strong>di</strong>sposizione, in linea con la159Il decreto del Segretario della Segnatura Apostolica, del 24 maggio 1991, <strong>di</strong>chiarando inammissibileil ricorso contro una decisione del Collegio, chiariva che l’ULSA non è né un Dicastero, né unIstituzione collegata e perciò non fa parte della Curia Romana. Tuttavia la Segnatura conveniva che lacompetenza dell’ULSA non riguarda solo la Curia Romana, poiché si estende agli Enti previsti dalloStatuto. Tale competenza nel Collegio si concretizza in una giuris<strong>di</strong>zione speciale esercitata da unconsesso a maggioranza laica (cfr. Prot. Nr. 22046/90 C.A., riba<strong>di</strong>to e precisato nel Decreto delCongresso della Segnatura Apostolica del 28 novembre 1992).160La corte <strong>di</strong> Cassazione Vaticana, con Sentenza del 10 giugno 1992, <strong>di</strong>chiarava altresì la propriaincompetenza sulla medesima decisione, argomentando che l’ULSA non è un Tribunale dello Statodella Città del Vaticano, benché il Collegio <strong>di</strong> Conciliazione ed Arbitrato eserciti una veragiuris<strong>di</strong>zione, in quanto le competenze attribuitegli sono ben determinate (le controversie <strong>di</strong> lavoro) eben <strong>di</strong>stinte da altre competenze, giacché sono fatte salve quelle dell’Autorità giu<strong>di</strong>ziarie e dellaCommissione <strong>di</strong>sciplinare della Curia Romana. Il rinvio alla norma processualistica vaticana è daritenersi solo recettizio e da esso non può evincersi l’appartenenza all’or<strong>di</strong>ne giu<strong>di</strong>ziario vaticano (ve<strong>di</strong> lalegge 21 novembre 1987, n. CXIX e artt. 48-49 co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile vaticano).161Il <strong>Prof</strong>. Avv. NICOLA PICARDI, Promotore <strong>di</strong> Giustizia presso il Tribunale dello S.C.V., nella suaRelazione per l’inaugurazione dell’anno giu<strong>di</strong>ziario 2012 osserva: «Ad avviso <strong>di</strong> questo Ufficio [delPromotore <strong>di</strong> Giustizia], sarebbe, ad esempio utile rendere obbligatorio, quale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>ammissibilità della via giuris<strong>di</strong>zionale, il tentativo <strong>di</strong> conciliazione avanti al Direttore dell’ULSA (primafase), spostando, così, la scelta fra le due vie alternative (il c.d. doppio binario) solo dopo l’insuccesso delIURA ORIENTALIA IX (2013), 60-90www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!